CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 aprile 2012
636.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 aprile 2012. - Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 12.35.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
C. 2744 e abbinate.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Laura FRONER (PD), relatore, illustra il provvedimento in esame che si compone di 18 articoli e, in attuazione delle convenzioni internazionali e delle disposizioni comunitarie in materia, stabilisce i principi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, allo scopo di preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico; tutelare le varietà e le razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica; promuovere e sostenere la ricerca sulla biodiversità agraria; promuovere e sostenere attività di informazione e di educazione sulla biodiversità agraria, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado; promuovere

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attività di valorizzazione delle varietà e delle razze locali e dei prodotti da esse ottenuti; integrare la biodiversità agraria nelle politiche economiche e di settore, anche con riferimento alla politica commerciale e di cooperazione allo sviluppo (articolo 1).
Per la realizzazione delle suddette finalità è istituito un «sistema di tutela e conservazione della biodiversità agraria» costituito dall'Anagrafe unica della biodiversità agraria, dalla rete di conservazione e sicurezza, dai repertori regionali delle varietà e delle razze locali, dai i registri regionali delle specie vegetali spontanee e autoctone (articolo 2).
Per quanto concerne le disposizioni più direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione illustra, in particolare, i seguenti articoli.
L'articolo 9 recante disposizioni finalizzate alla tutela delle varietà e razze locali iscritte all'Anagrafe unica della biodiversità agraria dispone che le varietà e le razze locali iscritte nell'Anagrafe sono tutelate dallo Stato e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali. Non sono altresì brevettabili quelle essenzialmente derivate da tali varietà e razze e quelle dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionale garantita.
L'articolo 10 recante disposizioni in materia di conservazione della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone, degli habitat e delle specie a rischio dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione della direttiva 92/43/CE e del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e successive modificazioni, adotta, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, apposite linee guida per la conservazione della biodiversità, con particolare riguardo alla conservazione in situ ed ex situ, delle specie vegetali spontanee autoctone a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica, definendo appositi protocolli per la conservazione di tali specie. Inoltre, al fine di catalogare le specie vegetali, le regioni istituiscono appositi registri regionali e adottano specifiche norme volte a sostenere l'attività di conservazione degli habitat e delle specie a rischio, con particolare riferimento alle aree agricole di alto valore naturalistico.
L'articolo 13, recante disposizioni per la tutela e valorizzazione della biodiversità microbica delle produzioni alimentari tipiche e registrate, prevede che la biodiversità microbica che caratterizza le produzioni alimentari tipiche e registrate è oggetto di tutela e valorizzazione secondo le modalità definite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'articolo 14 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta al Governo e alle Camere un rapporto annuale sullo stato della biodiversità agraria in Italia.
L'articolo 16, recante interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria, stabilisce che il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), predisposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, debba prevedere anche interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla, nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il

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finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.
L'articolo 17 reca disposizioni in materia di contrassegno su prodotti costituiti, contenenti o derivati da razze e varietà locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica. In particolare, si prevede che, al fine di valorizzare la biodiversità agraria come patrimonio nazionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce e disciplina l'uso di un contrassegno da apporre sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da varietà e razze locali iscritte nei repertori regionali e a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica. L'uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso dalla regione ad aziende agricole e alimentari che producono e trasformano direttamente in azienda.
L'articolo 18 disciplina le azioni positive per la biodiversità agraria.
Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari e di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità agraria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con il contributo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, promuovono azioni positive specifiche per la tutela della biodiversità agraria, anche al fine di conservare il sapere, la cultura e le tradizioni.
Le azioni positive sono proposte da agricoltori custodi, gruppi di acquisto solidali, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della biodiversità agraria, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché da enti pubblici.

Raffaello VIGNALI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Laura FRONER (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo, approvato in prima lettura dal Senato, in un testo ampiamente modificato rispetto a quello originariamente presentato dal Governo.
Il decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di semplificazioni tributarie, nonché di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. Il testo consta di 14 articoli volti a rendere più semplici gli adempimenti imposti dalla normativa tributaria, a eliminare disposizioni dal contenuto iniquo o con effetti perversi, a rendere più incisivo il contrasto all'evasione e al settore dei giochi illegali, rafforzando l'amministrazione tributaria e gli strumenti di controllo e deterrenza a sua disposizione.
Considerata l'ampiezza dei contenuti del provvedimento in esame, la relazione sarà incentrata prioritariamente sulle disposizioni di interesse della X Commissione che riguardano il settore birraio artigianale; le officine di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; il settore turistico relativamente agli acquisti da parte di cittadini stranieri residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza diversa da quella italiana e da

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quella di uno dei paesi UE, ovvero dello spazio economico europeo; l'applicazione di una aliquota per uso combustione ridotta nei casi di produzione combinata di energia elettrica e calore ad alto rendimento; la soppressione delle imposte sul consumo di energia elettrica nelle regioni a statuto speciale; le attività economiche rientranti negli studi di settore.
Per quanto riguarda la produzione di birra artigianale, all'articolo 2, i commi 11 e 12 introducono alcune semplificazioni relativamente all'accertamento e alla contabilizzazione del prodotto. Il comma 11 aggiunge il comma 3-bis all'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, disponendo che, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri, l'accertamento del prodotto finito possa essere effettuato immediatamente a monte del condizionamento (filtraggio della birra maturata), sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente l'impianto e non più attraverso contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. La norma non prevede l'applicazione delle disposizioni contenute ai commi 5 e 6, lettere b) e c) relativi, rispettivamente, alle rotture di contenitori e alle tolleranze. La disposizione fa salva la possibilità per il depositario, dietro motivata richiesta, dell'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 35.
La relazione al disegno di legge di conversione del provvedimento (S. 3184) evidenzia che la disposizione individua una diversa modalità di immissione in consumo della birra avviata al condizionamento, senza che questo debba essere già ultimato. Ne consegue che il prodotto assolva all'imposta prima del confezionamento, senza che vi debbano così applicare le disposizioni vigenti per l'accertamento dell'accisa sulla birra, relative alla verifica di rotture degli imballaggi (in una certa misura, queste determinano la non esigibilità dell'accisa) e sul volume delle confezioni. In tal modo sono eliminati alcuni oneri per gli operatori, in termini di adempimenti amministrativi relativi al magazzino fiscale. Osserva, tuttavia, che tale disciplina non sarebbe in contrasto, come affermato nella relazione, con la normativa comunitaria (la quale prevede la tassazione sui volumi, non sulle confezioni).
Il comma 12 dell'articolo 2 sostituisce l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 27 marzo, 2001, n. 153, disponendo che per le fabbriche di birra con produzione annua non superiore ai 10 mila ettolitri l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane. Il testo previgente disponeva che per le fabbriche che avessero una produzione annuale non superiore ai 10.000 ettolitri e fossero destinate al solo rifornimento di un attiguo locale di mescita e di minuta vendita, l'assetto del deposito fiscale e le modalità per il controllo della produzione fossero stabiliti di volta in volta dall'Agenzia. In sostanza, novellando il decreto ministeriale n. 153 del 2001 viene espunta la condizione - ormai obsoleta - del rifornimento solo a un attiguo locale di mescita o di minuta vendita, rinviando la disciplina ad una determinazione da parte dell'Agenzia delle dogane delle modalità non solo di controllo della produzione, ma anche di accertamento e contabilizzazione, nonché l'assetto del deposito fiscale. Si osserva che con una disposizione legislativa si modifica un regolamento ministeriale, peraltro in modo frammentario quale la sostituzione di un periodo di un comma.
Altro aspetto di rilevante interesse della X Commissione è contenuto nel comma 13 dell'articolo 2 recante semplificazioni nel rilascio della licenza per le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio azionate da fonti rinnovabili. Si prevede che la licenza sia rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali, tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale, in luogo della

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attuale verifica degli impianti. Il comma 13 integra il comma 7 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), prevedendo che agli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 504, la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali, tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale, in luogo della verifica degli impianti prevista dal medesimo comma 7.
Il settore è interessato anche dal comma 13 dell'articolo 3, modificato dal Senato, che reca disposizioni in materia di corresponsione dell'accisa mediante canone di abbonamento annuale per gli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili. La lettera a) del comma 13, introdotta dal Senato, dispone l'obbligo al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica anche per i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico limitatamente al consumo di detta energia. La lettera a) del comma 13, novella il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), introducendo la ulteriore lettera d) con cui si dispone che sono obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica anche i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico limitatamente al consumo di detta energia.
La lettera b) del comma 13 dell'articolo 3, novellando l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 55, del decreto legislativo n. 504 del 1995, estende agli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, la possibilità di corrispondere l'accisa mediante canone di abbonamento annuale, anziché provvedere al versamento periodico secondo le modalità indicate al comma 1 del medesimo articolo 55. Il richiamato comma 5 stabilisce che i soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera b), (esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio) esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore - e ora anche da impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente - con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale.
L'articolo 3 del decreto-legge in esame, recante facilitazioni per imprese e contribuenti, al comma 1 introduce una deroga all'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011 che limita l'uso del contante per le transazioni superiori ai mille euro. La disposizione interessa, in particolare, le imprese che operano nel settore del commercio al minuto e del turismo e ha l'obiettivo di sostenere queste attività favorendo gli acquisti da parte di cittadini stranieri residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza diversa da quella italiana e da quella di uno dei paesi dell'Unione europea, ovvero dello Spazio economico europeo. La deroga opera solo se il cedente del bene o il prestatore del servizio provvede, all'atto dell'effettuazione dell'operazione, ad acquisire fotocopia del documento d'identità del soggetto acquirente, nonché apposita autocertificazione attestante che il compratore non

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possiede la cittadinanza italiana, né è cittadino dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Il venditore o prestatore del servizio, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione, dovrà altresì versare il denaro contante incassato in un conto corrente a lui intestato presso un operatore finanziario e consegnare all'operatore stesso fotocopia del documento di identità del cliente e del documento fiscale emesso (fattura, ricevuta o scontrino fiscale). Fine delle presenti disposizioni pare essere la rimozione di un ostacolo agli scambi commerciali, piuttosto che la semplificazione degli oneri amministrativi suggerita dalla rubrica dell'articolo, dal momento che si introduce un obbligo di comunicazione (e di deposito del contante) giornaliero (nel primo giorno feriale successivo all'operazione). Le norme in esame stabiliscono, pertanto, una deroga al divieto di utilizzo di denaro contante a favore dei cittadini extraeuropei non residenti in Italia che effettuano acquisti di beni o si avvalgono di servizi connessi al turismo, effettuati presso soggetti esercenti commercio al minuto e attività assimilate ovvero presso agenzie di viaggio e turismo.
L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, dispone l'applicazione di una aliquota per uso combustione ridotta nei casi di produzione combinata di energia elettrica e calore ad alto rendimento (CAR). La novella prevede che in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore ad alto rendimento (CAR), ai quantitativi dei combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica si applica l'aliquota per uso combustione ridotta in misura corrispondente ai coefficienti determinati dal Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'efficienza media del parco elettrico nazionale e con riferimento alle diverse configurazioni impiantistiche. I coefficienti sono determinati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento. In attesa dell'emanazione del decreto interministeriale, il comma 2 stabilisce che per l'anno 2012 i coefficienti di cui al punto 11), ultimo capoverso, della tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal precedente comma 1, siano pari ai coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti del 12 per cento.
L'articolo 4, ai commi 10 e 11, reca la soppressione delle imposte sul consumo di energia elettrica nelle regioni a statuto speciale, a decorrere dal 1o aprile 2012. Le imposte dovute ai comuni per le utenze ad uso domestico e alle province per quelle ad uso non abitativo sono state già soppresse nelle regioni a statuto ordinario dal decreto legislativo n. 23 del 2011. L'abrogazione comporta un minor gettito per gli enti locali stimato in 180 milioni di euro per l'anno 2012 e in 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. La reintegrazione dei relativi importi viene posta a carico delle stesse regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e, conseguentemente, viene ridotto (comma 11) il concorso agli obiettivi di finanza pubblica stabilito dall'articolo 28 del decreto-legge n. 201 del 2011 e quantificato in 860 milioni annui (articolo 28, comma 3, primo periodo) per il complesso delle autonomie. A questa cifra di 860 milioni andrà dunque sottratto il minor gettito per comuni e province, compensato con entrate regionali, pari a 180 milioni di euro per il 2012 e pari 239 milioni annui dal 2013.
Per quanto riguarda gli studi di settore, il contenuto del comma 1 dell'articolo 5 modifica l'articolo 10, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo che per l'annualità 2011 le integrazioni agli studi di settore siano pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012, invece del 31 marzo. Il differimento del termine è reso necessario per consentire la determinazione degli indicatori di coerenza applicabili al nuovo regime premiale introdotto dai commi 9 e 10 del citato articolo 10 e per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati.

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Raffaello VIGNALI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 11 aprile 2012. - Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 13.10.

7-00758 Saglia: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme.
7-00772 Fadda: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme.
7-00775 Garagnani: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme.
(Seguito della discussione congiunta e conclusione - Approvazione della risoluzione n. 8-00170).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 28 marzo 2012.

Paolo FADDA (PD) illustra un testo unificato delle risoluzioni in titolo elaborato in seguito all'invito formulato dalla presidente Dal Lago nella precedente seduta (vedi allegato 1). Espressa soddisfazione per i contenuti del testo sui quali hanno proficuamente collaborato i presentatori delle diverse risoluzioni, ritiene che esso rappresenti un messaggio forte per la Sardegna e che potrà contribuire a trovare una soluzione alla drammatica crisi che interessa gli stabilimenti Alcoa. Raccomanda al Governo di rispettare gli impegni assunti in seguito all'approvazione della risoluzione e chiede di riferire periodicamente in Commissione Attività produttive sugli sviluppi della crisi Alcoa.

Alberto TORAZZI (LNP), pur non condividendo alcuni passaggi relativi agli ingenti impegni di spesa contenuti nella risoluzione presentata, sottolinea che la Sardegna è stata ingiustamente penalizzata dalle inadempienze e dall'inerzia dello Stato italiano. Dichiara quindi l'astensione del proprio gruppo sul testo unificato delle risoluzioni in titolo.

Salvatore CICU (PdL), ricordata la terribile crisi economica e occupazionale che interessa il territorio del Sulcis, esprime soddisfazione per l'impegno dei parlamentari e del Governo in favore di una conclusione positiva della vertenza Alcoa. Sottolinea l'importanza degli impegni contenuti nel dispositivo del testo unificato delle risoluzioni e, in particolare, di quelli relativi alla riduzione dei costi energetici che devono essere competitivi a livello europeo. Raccomanda altresì particolare attenzione alla costruzione di nuove infrastrutture necessarie sul territorio sardo.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo, sollecita il Governo ad occuparsi di altre importanti vertenze relative a grandi realtà industriali del Paese che interessano migliaia di lavoratori per i quali sono definitivamente scaduti i termini per usufruire di qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI ringrazia i parlamentari per il prezioso contributo offerto all'approfondimento della complessa crisi Alcoa. Assicura all'onorevole Formisano che sarà sua cura riferire al ministro Passera la richiesta formulata in merito alle vertenze ancora in attesa di definizione.

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Nel merito degli impegni contenuti nel testo unificato delle risoluzioni, sottolinea che il punto 9 appare superato dagli accordi del 27 marzo 2012, in quanto la multinazionale Alcoa ha chiaramente e definitivamente manifestato la volontà di abbandonare il sito di Portovesme. Riterrebbe preferibile riformulare il punto 9 con un impegno volto a monitorare l'evoluzione della situazione, in modo che Alcoa rispetti gli impegni assunti nell'accordo stipulato in data 18 maggio 2010.
Relativamente all'impegno recato al punto 3, accolto nella precedente seduta, ad una più approfondita considerazione, ritiene che la dotazione prevista di 300 milioni di euro possa risultare incompatibile con gli impegni di finanza pubblica. Propone, quindi, di riformulare il punto 3 sostituendo le parole: «una dotazione minima di 300 milioni di euro che possa», con le parole: «con un ammontare adeguato a».
Esprime infine perplessità relativamente al punto 7 degli impegni introdotto nel testo unificato delle risoluzioni, sottolineando che il Governo si è impegnato con Enel e Terna ad ottenere costi energetici più convenienti che tuttavia, a suo avviso, non possono essere perseguiti attraverso una rete interna di utenza.

Stefano SAGLIA (PdL) osserva che chiunque si impegni a rilevare lo stabilimento Alcoa pretenderà di pagare l'energia elettrica ad un costo inferiore ai 35 euro a chilowattora, che è pari alla metà di quello del mercato attuale. Ne consegue che o si chiede ad Enel di fare contratti sottocosto, oppure si devono escogitare meccanismi che consentano uno straordinario sconto sui costi energetici praticati in Sardegna. Ritiene pertanto che, tra le diverse soluzioni ipotizzate sia opportuno tenere presente anche la possibilità di una rete interna di utenza centrale analogamente a quanto fatto per la ex Basell di Terni.

Paolo FADDA (PD) accetta le riformulazioni proposte dal sottosegretario De Vincenti agli impegni contenuti nel testo unificato delle risoluzioni. Insiste, tuttavia, per il mantenimento del punto 9 nella versione originale in considerazione sia dei positivi risultati raggiunti da Alcoa nel primo trimestre del 2012 sia della possibilità di lasciare una porta aperta alla continuità della gestione Alcoa nel caso in cui non si presentassero nuovi acquirenti.

Alberto TORAZZI (LNP) sottolinea che, qualora il punto 3 degli impegni fosse riformulato nel senso indicato dal sottosegretario De Vincenti, il proprio gruppo esprimerebbe un voto favorevole sul testo unificato delle risoluzioni.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, espresso apprezzamento per la disponibilità dimostrata dall'onorevole Torazzi, ribadisce la richiesta di modificare il punto 9 degli impegni in quanto, ad avviso del Governo, non vi è alcuna possibilità che Alcoa mantenga il suo impegno nel sito di Portovesme. Ritiene che il punto sia superato dagli accordi del 27 marzo 2012 e che sia meglio assumere impegni concretamente perseguibili.

Raffaello VIGNALI, presidente, propone di riformulare il punto 9 nel modo seguente: «a esercitare tutte le iniziative necessarie a garantire la continuità produttiva del sito di Portovesme, anche individuando una nuova compagine imprenditoriale che prosegua e consolidi l'attività produttiva».

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI accetta la riformulazione proposta al punto 9 degli impegni dal deputato Vignali. Propone quindi di riformulare il punto 7 nel senso di prevedere di impegnare il Governo a valutare se sussistano le condizioni tecniche per riconoscere in un'unica rete di utenza la centrale elettrica e lo stabilimento Alcoa, in modo da esentare l'acquirente dal pagamento degli oneri di sistema.

La Commissione concorda.

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Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità il testo unificato delle risoluzioni in titolo che assume il numero 8-00170.

La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

CONSULTIVA

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.
Nuovo testo unificato C. 2618 e abbinate.