CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 aprile 2012
636.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 aprile 2012. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 12.15.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Paolo RUSSO, presidente, comunica che il deputato Marco Airaghi, essendo cessato dal mandato parlamentare, non fa più parte della Commissione.

DL 16/2012 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Viviana BECCALOSSI (PdL), relatore, fa presente che il decreto-legge n. 16 del

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2012 contiene misure di semplificazione in materia tributaria, al fine di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, disposizioni per potenziare le procedure di accertamento e ulteriori misure di carattere finanziario. Il provvedimento, che si componeva nel testo originario di 14 articoli, si è arricchito, nel corso dell'esame al Senato, di ulteriori disposizioni.
Per quanto riguarda le disposizioni di competenza o comunque di interesse della Commissione Agricoltura, fa presente innanzitutto che l'articolo 1, commi da 1 a 3, reca disposizioni volte, complessivamente, a rendere più accessibile il ricorso allo strumento della rateazione dei debiti tributari. In particolare, per effetto delle norme introdotte, il contribuente decaduto dal beneficio della rateazione di pagamenti conseguenti ad «avvisi bonari» può richiedere la dilazione del dovuto. Si può poi accedere alla rateazione «flessibile» delle somme iscritte a ruolo anche nel caso di primo accesso al beneficio (il contribuente decade dalla rateazione nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive). Il comma 4 consente poi di rateizzare anche i debiti di natura patrimoniale nei confronti degli enti pubblici dello Stato; questi ultimi possono infatti accordare, su istanza dei debitori che versino in condizioni di obiettiva difficoltà economica, forme di articolazione del rimborso dei debiti, a rate costanti o variabili, anche in presenza di contenzioso con lo stesso soggetto o di una rateizzazione di cui lo stesso soggetto già fruisca. Come evidenziato dalla relazione tecnica, la norma non comporta decurtazione dell'ammontare del debito; non comporta rinuncia all'applicazione degli interessi sulle singole rate (costanti o variabili che siano); non preclude all'ente creditore il ricorso a forme alternative di riscossione coattiva. L'ultimo periodo del comma 4 esclude peraltro la possibilità di ricorrere a tale misura di maggiore flessibilità per la riscossione dei crediti degli enti previdenziali e nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie irrogate nei confronti dell'Italia.
Al riguardo, osserva che la disposizione, approvata al Senato con un emendamento del senatore Barbolini (PD), comprende anche i debiti connessi al prelievo supplementare per le quote latte, in quanto derivanti da sanzioni dell'Unione europea. In proposito, ricorda che il Ministro delle politiche agricole ha auspicato che sarebbe opportuno che nei successivi passaggi parlamentari del provvedimento la norma fosse ripristinata nella sua stesura originaria che consentiva di praticare la rateizzazione anche ai produttori di latte.
Con riferimento alla scritturazione telematica della contabilità delle accise in sostituzione dei registri cartacei, l'articolo 2, ai commi 9 e 10, prevede la facoltà, per gli operatori di diversi settori, di avvalersi della trasmissione telematica giornaliera dei dati contabili, quale sostitutiva della tenuta dei registri cartacei. Si prevede inoltre che possano ricorrere a tale modalità di obbligatoria comunicazione dei dati relativi alla contabilità, tra gli altri, i seguenti soggetti: depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, circa l'attività svolta nei settori dei prodotti energetici, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio; esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, esercenti impianti di distribuzione automatica di carburanti collegati a serbatoi con capacità superiore a 10 metri cubi; operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche in usi esenti da accisa.
Allo stesso modo, sempre all'articolo 2, i commi 11 e 12introducono alcune semplificazioni nel settore della produzione di birra artigianale, relativamente all'accertamento e alla contabilizzazione del prodotto.
In particolare, il comma 11 (aggiungendo un comma 3-bis all'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) dispone che nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito

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possa essere effettuato immediatamente a monte del condizionamento (filtraggio della birra maturata), sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente l'impianto, e non più attraverso contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.
Il comma 12, poi, sostituisce l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3 (Assetto dei depositi fiscali) del decreto ministeriale 27 marzo, 2001, n. 153, disponendo che per le fabbriche di cui all'articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995 - introdotto dal comma precedente - l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane. Il testo previgente disponeva invece che per le fabbriche che hanno una produzione annuale non superiore ai 10.000 ettolitri e sono destinate al solo rifornimento di un attiguo locale di mescita e di minuta vendita, l'assetto del deposito fiscale e le modalità per il controllo della produzione sono stabiliti di volta in volta dall'Agenzia. Osserva pertanto che, in sostanza, novellando il decreto ministeriale n. 153 del 2001, viene espunta la condizione - ormai obsoleta - del rifornimento solo a un attiguo locale di mescita o di minuta vendita, rinviando la disciplina ad una determinazione da parte dell'Agenzia delle dogane delle modalità non solo di controllo della produzione ma anche di accertamento e contabilizzazione, nonché l'assetto del deposito fiscale. Rileva inoltre che con una disposizione legislativa si modifica un regolamento ministeriale, peraltro in modo frammentario, quale la sostituzione di un periodo di un comma.
Per quanto riguarda poi il collocamento agricolo, l'articolo 2, al comma 13-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende al settore agricolo una specifica deroga, già prevista per il settore turistico e per i pubblici esercizi, agli obblighi di comunicazione a carico del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro. Il terzo periodo, in particolare, prevede una deroga degli obblighi a carico del datore di lavoro per il settore turistico e per i pubblici esercizi, consistente nella possibilità, per il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore, di integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, a condizione che dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. In base alla modifica apportata, la richiamata deroga opera, oltre che per il settore turistico e dei pubblici esercizi, anche per il settore agricolo.
Ricorda inoltre che, durante l'esame del provvedimento al Senato, sono state inoltre introdotte, all'articolo 4, numerose modifiche e integrazioni alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), la cui applicazione sperimentale è stata prevista, per gli anni 2012-2014, dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Ricorda quindi, in estrema sintesi, che l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha anticipato al 2012 l'applicazione dell'IMU, istituita e disciplinata dal decreto legislativo sul federalismo municipale. Esso prevede un periodo di applicazione sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014, con applicazione dell'IMU in tutti i comuni del territorio nazionale (secondo la disciplina generale dell'imposta recata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, in quanto compatibili, nonché secondo le disposizioni contenute nello stesso articolo 13). L'applicazione a regime dell'IMU è invece fissata al 2015.
Il comma 1-bis, lettera a) - inserito durante l'esame al Senato - aggiunge un periodo all'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, per effetto del quale sono esentati dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, a condizione che siano ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente

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montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
La lettera d) del comma 5 dell'articolo 4, poi, per effetto delle modifiche apportate durante l'esame al Senato, introduce alcune deroghe alle ordinarie modalità di versamento dell'IMU per quanto riguarda l'imposta dovuta, nel 2012, sui fabbricati rurali ad uso strumentale. Per effetto di tali norme - che integrano l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011 - l'acconto IMU 2012 (da corrispondere entro il 16 giugno) sui fabbricati rurali strumentali è versatonella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta, applicando l'aliquota di base. La seconda rata è versata a titolo di saldo del quantum dovuto per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata. Per i fabbricati rurali ancora iscritti nel catasto dei terreni, per cui vi è l'obbligo di dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 (articolo 13, comma 14-ter del decreto-legge n. 201 del 2011), nel 2012 il versamento dell'imposta 2012 è effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre.
Si affida quindi ad un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 10 dicembre 2012 - vale a dire sei giorni prima della scadenza per il pagamento del saldo IMU 2012 - sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta sui fabbricati rurali strumentali, la modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati rurali e ai terreni, in modo da garantire che il gettito complessivo non superi, per l'anno 2012, gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente, per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
Osserva quindi in proposito che le norme vigenti non prevedono un'apposita aliquota IMU applicabile ai terreni; essi, salve le specificità relative al calcolo della base imponibile e le ulteriori agevolazioni introdotte dal provvedimento in esame per i terreni agricoli, sono sottoposti ad imposta secondo le aliquote ordinarie. Dal tenore letterale della norma, sembra inoltre evincersi che verrà affidata ad un provvedimento di rango subprimario la possibilità di determinare un'aliquota differenziata per i terreni (oltre alla modifica di quelle attualmente previste a regime per i fabbricati rurali). Tale modifica, peraltro, deve garantire un gettito complessivo che non superi, per l'anno 2012, «gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni», con formulazione di tenore analogo a quella introdotta dalla successiva lettera h) del comma 5.
La disposizione in commento andrebbe dunque valutata con riferimento all'articolo 23 della Costituzione, che prevede una riserva di legge ai fini dell'imposizione di una prestazione personale o patrimoniale. Osserva, peraltro, che il decreto-legge n. 201 del 2011 non aveva esplicitamente quantificato il gettito atteso dalla norma in commento, che trova la propria quantificazione nella sola relazione tecnica allegata al provvedimento.
Osserva inoltre, con riferimento all'applicazione dell'imposta sui redditi agli immobili esenti IMU, che la lettera b) del comma 1-bis aggiunge un periodo all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011, precisando chegli immobili esenti dall'imposta municipale propria sono assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali.
Osserva ancora che la lettera a) del comma 5 - che incide sul comma 2 del richiamato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 - precisa che, per l'individuazione degli immobili colpiti da imposta municipale propria, restano ferme le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Fa presente quindi che la lettera c) del comma 5, modificando il comma 5 del richiamato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, innalza da 130 a 135 la misura del moltiplicatore da applicare ai fini del calcolo della base imponibile IMU per i terreni agricoli. Ricorda inoltre che la base imponibile IMU è costituita dal

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valore dell'immobile, calcolato con modalità diverse secondo il tipo di cespite colpito da imposta; per i terreni agricoli, il valore è ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato del 25 per cento, un valore (detto moltiplicatore) fissato ex lege; come si è detto, per effetto delle modifiche in commento esso viene elevato da 130 a 135; infine, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
Osserva quindi che la lettera e) del comma 5, aggiungendo un comma 8-bis all'articolo 13, reca alcune limitazioni all'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno. In particolare, si stabilisce che i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99) siano assoggettati ad IMU solo per la parte di valore eccedente 6.000 euro, con le seguenti riduzioni, di importo decrescente all'aumentare del valore dell'immobile: del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000 euro e fino a euro 15.500; del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro; e, infine, del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.
Il comma 5-bis dell'articolo 4, anch'esso introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, affida a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l'individuazione dei comuni nei quali si applica l'esenzione da imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 502 del 1992, espressamente richiamato dall'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011), sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nonché eventualmente anche sulla base della redditività dei terreni.
Fa presente poi che la lettera h) del comma 5 integra la disciplina dell'IMU con una serie di prescrizioni relative alle dichiarazioni d'imposta, ai pagamenti da effettuarsi nel 2012, all'eventuale modificabilità delle aliquote e della detrazione fissate dalla legge, nonché agli adempimenti dei comuni in relazione all'imposta municipale. Le norme in esame consentono tra l'altro, per mezzo di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, la modifica delle aliquote e delle relative variazioni e la modifica della detrazione per l'abitazione principale. La revisione è finalizzata ad assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012; i suddetti decreti sono adottati sulla base del gettito della prima rata dell'IMU e sui risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali. Le norme poi fissano al 30 settembre 2012 il termine entro il quale i comuni possono approvare o modificare la delibera e il regolamento relativi alle aliquote IMU e alla detrazione per l'abitazione principale, sulla base dei dati aggiornati.
Osserva quindi che i commi 3 e 4 dell'articolo 6 intendono semplificare gli adempimenti posti a carico dei cittadini per le dichiarazioni relative all'uso del suolo, utili al fine dell'aggiornamento del catasto. A tal fine il comma 3 stabilisce che un provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio - da emanare sentita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - definisca le modalità di presentazione della dichiarazione relativa all'uso del suolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. In connessione con il comma 3, il comma 4 prevede che la decorrenza delle sanzioni per la mancata comunicazione delle informazioni sia posticipata a decorrere

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dalla data di pubblicazione del provvedimento direttoriale di cui al comma precedente.
Per quanto riguarda poi le misure per la razionalizzazione e l'efficientamento delle scommesse ippiche e per il rilancio del settore ippico, il comma 3 dell'articolo 10 prevede che con regolamento venga modificato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, recante la disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché il relativo riparto dei proventi, al fine di: rilanciare il settore dell'ippica, che da ultimo registra una diminuzione del numero delle scommesse; organizzare la gestione dei giochi secondo efficienza ed economicità; prevedere criteri trasparenti e conformi al diritto europeo per la scelta dei concessionari; assicurare il coordinamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; garantire una ripartizione delle risorse che consenta all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico lo svolgimento dei propri compiti; prevedere misure organiche per la promozione della salute e del benessere del cavallo.
Il comma 4 indica l'importo della posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli in 5 centesimi, fermo restando che l'importo minimo per ogni biglietto giocato non possa essere inferiore a due euro. Come riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione (S. 3184), l'intervento «è finalizzato a rendere più accattivante il prodotto scommessa ippica, offrendo al giocatore la possibilità di variare maggiormente la sua posta di gioco». Il secondo periodo del comma 4 stabilisce che il «predetto importo» possa essere modificato, in funzione dell'andamento della raccolta delle formule di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il comma 5 prevede che vengano definiti in via transattiva tutti i rapporti controversi tra Ministero dell'economia e finanze, Ministero delle politiche agricole e Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, nelle materie riguardanti la gestione dei proventi e delle spese legate al settore ippico.
Il comma 6 prevede che siano destinati, per l'anno 2012 e nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole, 3 milioni di euro per un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica. Tale somma viene prelevata dalla somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro che era nelle disponibilità del Ministero delle politiche agricole e forestali per le attività di sua competenza.
Il comma 7 consente all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA SpA), nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, di intervenire finanziariamente, nell'ambito del capitale disponibile, in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti privati, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comma 6 dell'articolo 12 prevede, infine, che per i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorie, ceduti a terzi prima dell'entrata in vigore della legge n. 410 del 1999, si applichi lo stesso tasso di interesse che ha interessato i crediti di cui i consorzi erano titolari al momento dell'entrata in vigore della stessa legge n.410. Il tasso di riferimento è pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 per cento con capitalizzazione annuale fino al 31 dicembre 1995 ed interessi legali per gli anni successivi. La relazione tecnica specifica che la norma è volta altresì ad evitare che analoghi crediti possano discostarsi da tali tassi, con il rischio di violare i principi stabiliti in sede europea in merito al divieto, salvo eccezioni, di concedere aiuti di Stato.
Si riserva infine di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che alle ore 16 di oggi scade il termine per la

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presentazione degli emendamenti presso la Commissione Finanze. Ricorda altresì che la stessa Commissione esaminerà gli emendamenti nei prossimi giorni, per concludere entro martedì mattina. Fa presente quindi che la Commissione Agricoltura potrebbe esprimere il parere nella giornata di domani ed eventualmente esprimersi nuovamente martedì mattina sul testo eventualmente modificato dalla Commissione Finanze oppure attendere martedì mattina per esprimersi.

Mario PEPE (PD) ritiene più utile che la Commissione formuli le sue proposte già in questa prima fase.

Giuseppina SERVODIO (PD), nel concordare con la proposta del collega Pepe, osserva che esprimere subito il parere significa agire in maniera preventiva, dando indicazioni alla Commissione Finanze prima dell'esame degli emendamenti. In tal modo la Commissione Finanze potrà eventualmente modificare il testo al suo esame proprio sulla scorta di tali indicazioni, per quanto l'esperienza passata non abbia sempre confermato la validità di questo modo di procedere. In ogni caso, la Commissione si potrà esprimere anche sul testo successivamente modificato.

Viviana BECCALOSSI (PdL), relatore, ritiene che la Commissione possa esprimere un parere nella seduta di domani, senza escludere la possibilità di pronunciarsi nuovamente all'esito dell'esame degli emendamenti. Ricorda poi che i deputati infatti possono fare proposte sia attraverso il parere espresso dalla propria Commissione sia attraverso la presentazione di emendamenti presso la Commissione di merito.
Ritiene peraltro opportuno che la Commissione si pronunci in ogni caso sul testo che sarà effettivamente esaminato dall'Assemblea.

Sandro BRANDOLINI (PD) ritiene che potrebbe essere utile che la Commissione si esprima domani con un parere sul testo così come è giunto dal Senato, visto anche che in quella sede non sono stati approfonditi gli emendamenti all'articolo 10, sul settore ippico. Qualora si addivenisse ad una soluzione del genere sarebbe poi possibile esaminare anche il testo eventualmente modificato dalla Commissione Finanze.

Corrado CALLEGARI (LNP) ritiene importante che la Commissione Agricoltura si esprima sia prima che dopo l'esame degli emendamenti presso la Commissione Finanze.

Teresio DELFINO (UdCpTP) ritiene che i gruppi presenteranno emendamenti presso la Commissione Finanze, al fine di intervenire sulle questioni più critiche che riguardano il settore agricolo. Manifesta poi dubbi relativamente alla possibilità che una pronuncia preventiva della Commissione possa modificare il quadro generale in cui si muove il provvedimento. Ritiene in ogni caso utile che la Commissione si esprima dopo aver avuto contezza delle proposte emendative presentate dai gruppi in materia agricola, per trasmettere un parere che possa rafforzare e sostenere le stesse proposte.

Ivan ROTA (IdV) invita la Commissione ad esprimersi in un quadro unitario al fine di tutelare nel miglior modo possibile gli interessi degli agricoltori, spesso sostenuti a parole, come nel caso dell'applicazione dell'IMU ai fabbricati rurali, che ancora non sono stati esentati. Ritiene pertanto che la Commissione possa aggiornare i suoi lavori alla seduta di domani al fine di ottenere un quadro più puntuale della situazione, con la disponibilità degli emendamenti presentati. La Commissione dovrà inoltre tenere presenti anche gli ordini del giorno approvati dall'Assemblea e accolti dal Governo in materia di IMU.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene che sarebbe utile esprimere il parere prima dell'esame degli emendamenti da parte della Commissione Finanze, per poi esprimersi nuovamente sul nuovo testo

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che verrà eventualmente modificato. Ritiene che si tratti di una procedura gravosa, ma necessaria data l'importanza del provvedimento.

Paolo RUSSO, presidente, condivide l'orientamento emerso dal dibattito, circa l'opportunità di esprimere il parere sul testo trasmesso dal Senato nella seduta di domani ed eventualmente nella mattinata di martedì sul testo risultante dall'esame degli emendamenti presso la Commissione Finanze.

Viviana BECCALOSSI (PdL), relatore, invita i gruppi a farle pervenire le loro osservazioni al fine di poterne tenere conto nella predisposizione della sua proposta di parere.

Paolo RUSSO, presidente, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, ricordando che domani mattina alle ore 9 vi sarà l'audizione di alcuni organismi del settore ippico che ne hanno fatto richiesta.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 aprile 2012. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 12.55.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.
Testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 aprile 2012.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che nella seduta del 4 aprile scorso la Commissione ha adottato come nuovo testo base il nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto. Avverte quindi che a tale testo sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 1).

Marcello DI CATERINA (PdL), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Di Giuseppe 3.1.
Esprime parere contrario sull'emendamento Di Giuseppe 4.2, favorevole sull'emendamento Di Giuseppe 4.1, contrario sull'emendamento Delfino 4.3 e favorevole sull'emendamento Delfino 4.4.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Di Giuseppe 5.2. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Callegari 5.1 e 6.1, segnalando che su tale questione ha presentato all'articolo 4 l'emendamento 4.5, che li assorbe, precisando il contenuto delle linee guida e rendendo superfluo il richiamo alle stesse previsto agli articoli 5 e 6. Esprime parere contrario all'emendamento Di Giuseppe 5.3.
Esprime poi parere contrario agli emendamenti Di Giuseppe 6.2 e 7.2 e Callegari 7.1
Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Delfino 9.2, la cui approvazione assorbirebbe l'analogo emendamento Cenni 9.1.
Esprime parere contrario sull'emendamento Delfino 10.1 e sull'emendamento Di Giuseppe 12.3, mentre il parere è favorevole sugli emendamenti Di Giuseppe 12.2 e Cenni 12.1, a condizione che questo sia riformulato sopprimendo le parole «stabilendo altresì le eventuali sanzioni». Esprime invece parere contrario sull'articolo aggiuntivo Servodio 12.01.
Esprime poi parere contrario sugli emendamenti Delfino 15.2 e Di Giuseppe 15.1, Callegari 16.1 e Di Giuseppe 17.4 e 17.5, mentre il parere è favorevole sull'emendamento Brandolini 17.1, la cui approvazione assorbirebbe gli analoghi emendamenti Mario Pepe (PD) 17.2 e Barani 17.3. Infine, esprime parere contrario

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sull'emendamento Delfino 18.2 e favorevole sull'emendamento Di Giuseppe 18.1.

Il sottosegretario Franco BRAGA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Susanna CENNI (PD) accoglie la riformulazione dell'emendamento 12.1 proposta dal relatore.

Giuseppina SERVODIO (PD) propone una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 12.01, che precisa le modalità di finanziamento del Fondo per la tutela della biodiversità agraria per il 2013, prevedendo la conseguente riprogrammazione delle risorse per lo sviluppo rurale da parte dello Stato e delle regioni. Crede che in tale nuova formulazione la sua proposta possa essere condivisa dal relatore e dal Governo.

Marcello DI CATERINA (PdL), relatore, esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Servodio 12.01.

Il sottosegretario Franco BRAGA esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Servodio 12.01.

Corrado CALLEGARI (LNP) ritira gli emendamenti 5.1 e 6.1.

La Commissione approva l'emendamento Di Giuseppe 3.1.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ritira l'emendamento 4.2, sul quale il relatore ha espresso parere contrario.

La Commissione approva l'emendamento Di Giuseppe 4.1.

Teresio DELFINO (UdCpTP) ritira l'emendamento 4.3, riservandosi di ripresentarlo nel successivo esame in Assemblea, anche dopo aver valutato il parere delle altre Commissioni.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del relatore 4.5 e gli emendamenti Delfino 4.4 e Di Giuseppe 5.2 e respinge gli emendamenti Di Giuseppe e 5.3, 6.2 e 7.2.

Corrado CALLEGARI (LNP) chiede le ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal Governo sul suo emendamento 7.1, che tende a precisare il testo.

Marcello DI CATERINA (PdL), relatore, ricorda che il comma 4 dell'articolo 7 fa riferimento solo alle sementi e alla possibilità di cederne una modica quantità, per prevedere una deroga alla restrittiva legislazione sementiera, mentre non sussiste analoga esigenza per la cessione di animali da allevamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Callegari 7.1 e approva l'emendamento Delfino 9.2, risultando assorbito l'emendamento Cenni 9.1.

Teresio DELFINO (UdCpTP) non comprende le ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal Governo sul suo emendamento 10.1, che propone un coordinamento in sede di Conferenza Stato-regioni dell'istituzione da parte delle regioni dei centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone. Tale proposta, peraltro, nasce dal dibattito svoltosi in sede di Comitato ristretto, nel corso del quale è apparsa condivisa l'esigenza di evitare una proliferazione di organismi non coordinati.

Sandro BRANDOLINI (PD) chiede di riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento Delfino 10.1, che risponde ad opportune esigenze di coordinamento.

Paolo RUSSO, presidente, esprime perplessità sull'emendamento Delfino 10.1 dal punto di vista dell'assetto delle competenze istituzionali.

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Teresio DELFINO (UdCpTP) sottolinea che la previsione di intese in sede di Conferenza Stato-regioni è ricorrente nella legislazione.

Paolo RUSSO, presidente, osserva che già al comma 1 si prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per la definizione delle linee guida per la conservazione della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone. Sembra quindi ultroneo prevedere una nuova intesa per la istituzione degli appositi centri da parte delle regioni.

Marcello DI CATERINA (PdL), nel precisare che ritiene inopportuno prevedere un'intesa Stato-regioni per la costituzione di centri regionali, propone di accantonare brevemente l'esame dell'emendamento Delfino 10.1.

La Commissione delibera di accantonare l'esame dell'emendamento Delfino 10.1.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ritira l'emendamento 12.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Di Giuseppe 12.2 e l'emendamento Cenni 12.1 (nuova formulazione). Approva altresì l'articolo aggiuntivo Servodio 12.01 (nuova formulazione).

Teresio DELFINO (UdCpTP) ritira l'emendamento 15.2, riservandosi di ripresentarlo nel successivo esame in Assemblea, anche dopo aver valutato il parere delle altre Commissioni.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) chiede chiarimenti sul parere contrario espresso dal relatore e dal Governo sul suo emendamento 15.1, che si limita a specificare la tipologia degli itinerari che possono essere istituiti dallo Stato e dalle regioni.

Marcello DI CATERINA (PdL) ritiene che la formulazione dell'emendamento possa impedire diverse e ulteriori tipologie di itinerari della biodiversità agraria.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) osserva che il suo emendamento prevede un'ampia gamma di possibilità.

Paolo RUSSO, presidente, propone di riformulare l'emendamento nel senso di limitarlo all'aggiunta della parola «tematici».

Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che l'aggiunta del solo termine «tematici» riferito agli itinerari appare superflua.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) riformula il suo emendamento 15.1 nel senso proposto dal Presidente.

Favorevoli relatore e Governo, la Commissione approva l'emendamento Di Giuseppe 15.1 (nuova formulazione).

Corrado CALLEGARI (LNP) invita ad approvare il suo emendamento 16.1, soppressivo del comma 1 dell'articolo 16, che appare privo di contenuto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Callegari 16.1 e gli emendamenti Di Giuseppe 17.4 e 17.5, approva l'emendamento Brandolini 17.1, risultando assorbiti gli identici emendamenti Mario Pepe (PD) 17.2 e Barani 17.3, respinge l'emendamento Delfino 18.2 e approva l'emendamento Di Giuseppe 18.1.

Si riprende l'esame dell'emendamento Delfino 10.1. in precedenza accantonato.

Paolo RUSSO, presidente, invita a considerare che il comma 1 dell'articolo 10 già prevede un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per la definizione delle linee guida per la conservazione della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone e che non appare quindi opportuno prevederne un'altra al comma 3, per l'istituzione degli appositi centri regionali.

Teresio DELFINO (UdCpTP), prendendo atto delle considerazioni del Presidente, ritira l'emendamento 10.1.

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Paolo RUSSO, presidente, avverte che il testo risultante dall'esame degli emendamenti sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nella giornata di domani, acquisito il parere di tali Commissioni, la Commissione potrà concludere l'esame in sede referente del provvedimento.
Rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 13.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 11 aprile 2012. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 13.35.

7-00823 Paolo Russo: Sulla liquidazione della società Buonitalia Spa.
(Seguito della discussione e conclusione - Approvazione della risoluzione in una nuova formulazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 4 aprile 2012.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che nella seduta del 4 aprile scorso ha presentato una nuova formulazione della risoluzione.
Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.40, è ripresa alle 13.50.

Paolo RUSSO, presidente, presenta una ulteriore riformulazione della risoluzione (vedi allegato 2). Avverte poi che metterà in votazione la risoluzione per parti separate, nel senso di votare separatamente le premesse e il primo impegno e ciascuno dei successivi tre impegni.

Il sottosegretario Franco BRAGA esprime parere favorevole sulla riformulazione ora presentata.

Teresio DELFINO (UdCpTP) preannuncia una posizione articolata sui diversi impegni recati dalla risoluzione.
Per quanto riguarda il primo impegno, voterà a favore, perché fa riferimento a progetti realizzati e rendicontati adeguatamente, ma deve rimarcare l'assoluta inerzia della società Buonitalia nel presentare i rendiconti e del Ministero nell'esaminarli e dare su di essi una risposta definitiva.
Sul secondo impegno, si dichiara a favore, anche se ritiene che esso vada formulato in termini più vincolanti per il Governo, che deve essere impegnato a salvaguardare le posizioni dei lavoratori dipendenti invece che a valutare l'opportunità di salvaguardare tali posizioni.
Non parteciperà invece alla votazione sui due ultimi impegni, per non esprimere valutazioni contraddittorie con i primi due impegni.
Sottolinea infine che si sono ora assentati i deputati del gruppo Lega Nord Padania, forza politica che ha avuto la responsabilità della gestione del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per diverso tempo in questa legislatura. Ritiene che ciò sia un indice non positivo per la vicenda in esame.

Giuseppina SERVODIO (PD) preannuncia che si asterrà in tutte le votazioni.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) preannuncia il suo voto favorevole sui primi due impegni e la sua astensione nella votazione del terzo e del quarto impegno.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, le premesse e il primo impegno della risoluzione come da ultimo riformulata nonché il secondo, il terzo e il quarto impegno.

La seduta termina alle 14.

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 aprile 2012. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 14.

Scioglimento della società Buonitalia Spa e trasferimento delle funzioni e risorse umane, strumentali e finanziarie all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa.
C. 4867 Oliverio e C. 4939 Biava.
(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge rinviato nella seduta del 22 marzo 2012.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che nella seduta del 22 marzo scorso il relatore, onorevole Taddei, ha introdotto la discussione.

Teresio DELFINO (UdCpTP) chiede che si proceda all'audizione del Commissario liquidatore della società Buonitalia.

Paolo RUSSO, presidente, avverte che lo svolgimento di audizioni sarà sottoposto all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Propone quindi la nomina di un Comitato ristretto per l'ulteriore seguito dell'esame istruttorio.

La Commissione delibera quindi la nomina di un Comitato ristretto.

Paolo RUSSO, presidente, invita i gruppi a comunicare le loro designazioni ai fini della nomina dei componenti del Comitato ristretto. Rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 11 aprile 2012. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 14.05.

5-06009 Callegari: Iniziative per il comparto dell'allevamento dei cavalli di razza.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Corrado CALLEGARI (LNP) fa presente che è difficile dichiararsi soddisfatto della risposta del Governo, nella situazione in cui versa il settore dell'allevamento dei cavalli di razza. Prende atto delle provvidenze che l'ASSI destinerà all'allevamento, pari a 7 milioni e mezzo di euro, come indicato dal Sottosegretario. Deve inoltre constatare che il Governo è consapevole della riduzione dei finanziamenti per il settore, ma non offre prospettive. Ritiene che per questa ragione l'Italia nel tempo non potrà più essere competitiva con altri Paesi europei, come la Francia e l'Inghilterra, che stanno investendo notevoli risorse. Si tratta dello stesso fenomeno rilevato nel settore della distribuzione, che vede l'Italia invasa da centri commerciali stranieri.

Paolo RUSSO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento di interrogazioni.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.