CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 aprile 2012
636.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 71 Pag. 72

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 aprile 2012. - Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. - Interviene il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Piero Gnudi.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Paola FRASSINETTI, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione l'onorevole Tocci.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti, C. 2394 Ciocchetti e C. 4655 Giorgio Conte.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2012.

Claudio BARBARO (FLpTP), relatore, illustra gli emendamenti da lui presentanti (vedi allegato 1), di cui raccomanda l'approvazione, finalizzati al recepimento delle condizioni e di talune osservazioni contenute nei pareri delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e ambiente, e della condizione del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Tiene a sottolineare, in proposito, che gli emendamenti da lui presentati sono il risultato di un confronto informale svolto da lui con i rappresentanti di tutti i gruppi e il Ministro Gnudi. Si dichiara quindi favorevole al trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Il ministro Piero GNUDI, nel ringraziare la Commissione per il lavoro condiviso tra tutti i gruppi politici, esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore. Sottolinea l'importanza della proposta di legge in esame, soprattutto con riferimento alle norme riguardanti gli stadi di calcio, molti dei quali, essendo strutture ormai inadeguate sotto il profilo impiantistico, invogliano sempre meno il pubblico ad assistere alle competizioni sportive. Ricorda che la proposta di legge è all'esame della Commissione ormai da due anni, ritenendo che le previsioni in essa contenute abbiano una portata tale da consentire un forte riavvicinamento del pubblico al mondo del calcio, oltre a promuovere ingenti investimenti di denaro in tale settore, senza richiedere l'impiego di risorse pubbliche, in un momento molto delicato per l'economia nazionale. Preannuncia quindi di essere favorevole al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) chiede chiarimenti in merito a quanto previsto da alcune proposte emendative. A tale proposito, considera positivo l'obiettivo del provvedimento di favorire ed incentivare, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti. Ricorda peraltro che il provvedimento era inizialmente elaborato per sostenere la candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale, che non è stata portata a termine positivamente. In particolare, segnala il venir meno della previsione di un accordo di programma, promosso dall'autorità comunale competente, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere. In secondo luogo, rileva che l'emendamento 3.17 del relatore prevede la presentazione del progetto definitivo dell'intervento in Conferenza di servizi, ai fini della sua approvazione, ancorché sarebbe

Pag. 73

più opportuno prevedere che il progetto divenga definitivo solo a seguito di una espressa pronuncia della Conferenza di servizi. Segnala, infine, che l'emendamento 3.18 del relatore, prevedendo che il verbale conclusivo della Conferenza di servizi sia trasmesso al sindaco in assenza di un espresso diniego della regione in ordine alla variante, configura una forma di silenzio assenso della regione che non condivide. Pur essendo tale previsione finalizzata ad uno snellimento delle procedure, rileva infatti che sarebbe stato più opportuno prevedere l'espressa formulazione di un parere in ordine alla variante.

Claudio BARBARO (FLpTP), relatore, pur concordando con talune delle osservazioni formulate dall'onorevole Zazzera, segnala che le proposte emendative presentate recepiscono le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni già ricordate. Ulteriori modifiche al provvedimento in esame aggraverebbero l'iter procedurale, dovendo il testo essere nuovamente sottoposto alle Commissioni competenti per il parere.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 2.11, 2.12 e 3.14.

Alessandra SIRAGUSA (PD) riterrebbe opportuno modificare il riferimento contenuto al progetto definitivo negli emendamenti 3.17 e 3.18, al progetto esecutivo.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia la sua astensione sull'emendamento 3.18.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 3.17, 3.18, 3.15, 3.16, 5.11, 5.14, 5.12, 5.13 e 6.8.

Paola FRASSINETTI, presidente, sottolinea che eventuali proposte di modifica non accolte dal relatore potranno essere valutate nel corso dell'esame in sede legislativa, come coordinamento formale del testo. Si riserva quindi di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa, perfezionati i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 aprile 2012. - Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 448.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 aprile 2012.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) osserva che lo schema di decreto in esame, riguardante il riparto di contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, investe una problematica di grande importanza in un momento in cui da più parti si lamenta l'esiguità delle risorse a disposizione del Governo. A tale proposito, chiede all'onorevole Barbieri chiarimenti in ordine all'inserimento, a suo avviso discutibile, tra i destinatari dei contributi, accanto al Fondo ambiente italiano, alla società di cultura «La Biennale di Venezia» ed alla Fondazione «La Triennale di Milano», del Museo nazionale del cinema «Fondazione Maria Adriana Prolo». Anche se, in tale ultimo caso, il contributo risulta essere limitato al funzionamento,

Pag. 74

alla gestione ed allo sviluppo del museo stesso, esso non appare giustificato.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) condivide le osservazioni dell'onorevole Carlucci. Chiede inoltre, al relatore se i fondi individuati nel provvedimento in esame possono essere utilizzati anche per la messa in sicurezza di siti archeologici e di rilevante interesse storico e artistico, quali Pompei e Assisi, in relazione ai quali vi è una prolungata assenza di manutenzione ordinaria. Richiama, inoltre, il problema del finanziamento dei cosiddetti musei della memoria, in relazione ai quali ha posto l'attenzione di recente anche il Presidente della Repubblica.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, lamenta innanzitutto l'assenza del rappresentante del Governo, che avrebbe dovuto rispondere alle domande poste dai colleghi nella seduta odierna. Stigmatizza l'atteggiamento deprecabile dell'Esecutivo, come ha avuto modo di fare anche quando era all'opposizione, ricordando anche le polemiche che ciò ha causato in passato. Nel merito, rileva come tocchi proprio al rappresentante del Governo spiegare i motivi della destinazione di risorse ad alcune fondazioni culturali, mentre altre sono state completamente trascurate dal riparto dei finanziamenti.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) si associa alle critiche del relatore sull'assenza del rappresentante del Governo. Lamenta, quindi, un'assenza di programmazione nella distribuzione delle risorse, preannunciando voto contrario sul provvedimento in esame.

Paola FRASSINETTI, presidente, ricorda che il rappresentante del Governo aveva assicurato la sua presenza, confermata per iscritto agli uffici. Rassicura quindi i colleghi e il relatore che sarà sua cura esprimere al rappresentante del Governo l'esigenza da essi manifestate.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Paola FRASSINETTI, presidente, propone di passare all'esame dei provvedimenti in sede consultiva, già convocati a partire dalle ore 15.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 aprile 2012. - Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Legge comunitaria 2012.
C. 4925 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.
Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria 2012 e parere favorevole sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 4 aprile 2012.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, propone di deliberare favorevolmente sul disegno di legge C. 4925 e presenta una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (vedi allegato 2).

Ricardo Franco LEVI (PD), intervenendo sui provvedimenti in esame, osserva con riguardo al disegno di legge C. 4925, come l'allungamento del diritto d'autore

Pag. 75

derivi sostanzialmente dall'allungamento dell'aspettativa di vita delle persone cui è riconosciuto tale diritto, essendo quindi dettato da una motivazione di buonsenso. Ricorda come la direttiva sul diritto d'autore sia molto dettagliata, di guisa che non residuano spazi per un intervento della Commissione. Ricorda, tra l'altro, come sul tema del diritto d'autore la Commissione Cultura è molto impegnata, ad esempio mediante l'indagine conoscitiva sull'attività della società Italia degli autori ed editori (SIAE) nonché sull'adeguamento del diritto d'autore al mondo della comunicazione digitale. Esprime in ogni caso un giudizio favorevole sul provvedimento in esame.
Con riguardo, poi, alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011, preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD in quanto essa si limita a ricordare la partecipazione formale degli organi italiani alle attività comunitarie. Sottolinea peraltro che se il giudizio dovesse cadere sul contenuto delle politiche comunitarie perseguite dal precedente Governo, il giudizio sarebbe completamento negativo. A riguardo, ricorda ad esempio che nell'attuale piano nazionale di riforma (PNR), in relazione ai settori dell'istruzione e della cultura, gli obiettivi individuati dal precedente Governo ponevano l'Italia all'ultimo posto dei Paesi membri dell'Unione europea, fatta eccezione per la questione dell'abbandono scolastico, in relazione al quale l'Italia si poneva al penultimo posto.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul disegno di legge e sulla relazione in esame, pur ricordando come ancora non sia stata approvata la legge comunitaria per il 2011.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sui provvedimenti in esame.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul disegno di legge e sulla relazione in esame.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul disegno di legge e sulla relazione in esame, tenendo conto che si tratta di atti predisposti dal Governo precedente, sostenuto dal suo gruppo allora facente parte della maggioranza parlamentare.

Paola FRASSINETTI (PdL), presidente, dichiara concluso l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Si passa all'esame del disegno di legge comunitaria per il 2012.

La Commissione approva la relazione favorevole del relatore sul disegno di legge comunitaria e nomina la deputata Elena Centemero quale relatore per riferire presso la XIV Commissione.

Si passa all'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.

La Commissione approva il parere favorevole del relatore sulla relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.

Istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme.
Nuovo testo C. 4195 Veltroni.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sull'ordine dei lavori.

Ricardo Franco LEVI (PD) riterrebbe opportuno rinviare l'esame del provvedimento,

Pag. 76

per consentire lo svolgimento di un approfondimento dei suoi contenuti.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ricorda come la Commissione I Affari costituzionali abbia richiesto l'espressione del parere in tempi rapidi per poter passare all'esame del provvedimento in sede legislativa.

Paola FRASSINETTI (PdL), presidente, propone di svolgere la relazione sul provvedimento in esame, per rinviarlo conseguentemente ad altra seduta.

La Commissione concorda.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), relatore, invitando a non interpretare la richiesta dell'onorevole Levi come un espediente per dilazionare i tempi d'esame del provvedimento, riterrebbe comunque opportuno che la Commissione affari costituzionali valutasse le proposte di legge al suo esame aventi ad oggetto la celebrazione di altre giornate della memoria altrettanto importanti, pur senza voler togliere nulla alla previsione di quella in oggetto. Osserva quindi che la proposta di legge n. 4195 reca disposizioni concernenti l'istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm», in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme. Nel dettaglio, osserva che l'articolo 1 prevede, al comma 1, che la Repubblica italiana riconosca il giorno 20 aprile come «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm», al fine di ricordare la morte, per mano nazista, dei venti bambini ebrei, della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio Neuengamme nel 1945, dopo essere stati deportati in precedenza nel campo di sterminio di Auschwitz. Evidenzia, poi, che l'articolo 1, comma 2, precisa che il «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, non determinando riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né costituendo, qualora cada in giorno feriale, giorno di vacanza o comportando riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
Segnala, quindi, che l'articolo 2 prevede che in occasione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» di cui all'articolo 1, possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto ai bambini ebrei deportati nei campi nazisti e ai bambini vittime di guerre e di persecuzioni, in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico e oscuro periodo della storia e affinché simili eventi non debbano mai più accadere. Osserva, infine, che l'articolo 3 reca la clausola di entrata in vigore della legge, stabilendo che essa entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Paola FRASSINETTI, presidente, si associa alle considerazioni espresse dal collega Giulietti, ricordando che pende all'esame della Commissione affari costituzionali anche la proposta di legge sulla celebrazione della giornata del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla, di cui ritiene necessario si concluda l'esame in tempi rapidi.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 77

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), relatore, osserva che il disegno di legge n. 5109 in esame reca la conversione in legge del decreto-legge n. 16 del 2012, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento». Con riguardo alle competenze della Commissione cultura, segnala che i commi 16-ter e 16-quater dell'articolo 3, introdotti durante l'esame del provvedimento al Senato, modificano il regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di borse di studio, al fine di sottoporle a IRPEF solo per l'ammontare eccedente 11.500 euro; inoltre, le borse di studio superiori a tale importo vengono assimilate ai redditi da lavoro dipendente. Rileva che, attualmente, il trattamento fiscale dei beneficiari di borse di studio, codificato nell'ambito del Testo Unico delle imposte sui redditi recato dal d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), presenta una serie di regole generali che prevedono, alle condizioni di legge, la tassazione delle somme così percepite. Norme specifiche, a titolo di eccezione, stabiliscono tuttavia l'esenzione di talune borse di studio. Alcune di tali norme, per individuare le borse di studio esenti da tassazione, recano criteri che fanno espresso rinvio ad accordi internazionali.
Sottolinea che l'articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR assimila ai redditi di lavoro dipendente, e dunque sottopone ad IRPEF, le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, qualora il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. Aggiunge che ai beneficiari delle somme tassate spettano le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, con riferimento ai giorni compresi nel periodo assunto ai fini dell'erogazione delle borse di studio, anche se relativo ad anni precedenti rispetto a quello di effettiva erogazione; le stesse somme, se corrisposte. Per quanto riguarda le eccezioni, come chiarito dalle risoluzioni dell'Agenzia delle entrate del 23 aprile 2009, n. 23 e del 22 novembre 2010, n. 120, sono esenti da IRPEF: le borse di studio corrisposte agli studenti universitari dalle Regioni a statuto ordinario, dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano (articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476); quelle corrisposte dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero (articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210); quelle corrisposte dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali (articolo 3, comma 3, lettera d-ter), del TUIR); le borse corrisposte nell'ambito del programma europeo SOCRATES, istituito con Decisione 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla Decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85 (articolo 6, comma 13 della legge n. 488 del 1999); le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (articolo 4 della legge 23 novembre 1998 n. 407). Con risoluzione n. 109/E del 23 aprile 2009, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le borse di studio erogate nell'ambito del nuovo programma comunitario di cooperazione interuniversitaria Erasmus Mundus, finanziate dalla Comunità Europea, sono erogate dalle Università italiane in qualità di Amministrazioni pubbliche deputate alla formazione universitaria e post-universitaria, secondo il sistema di istruzione nazionale è applicabile, secondo l'Agenzia, il richiamato articolo 3, comma 3, lettera d-ter) del TUIR, la quale prevede l'esclusione dalla base imponibile delle borse di studio erogate dal Governo italiano «a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.».

Pag. 78

Evidenzia che l'articolo 23, comma 2, lettera b), del TUIR considera prodotti nel territorio dello Stato e dunque tassabili le borse di studio, in quanto redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente, percepite da soggetti non residenti in Italia, se l'erogatore è lo Stato, ovvero un soggetto residente nel territorio dello Stato o la stabile organizzazione, nel territorio dello Stato, di un soggetto non residente in Italia. La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero. Osserva che, per effetto della lettera a) del comma 16-ter in esame, che aggiunge la lettera a.1) al comma 1 dell'articolo 52 del TUIR, le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, qualora il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, concorrono a formare il reddito IRPEF solo per la parte eccedente 11.500 euro. Evidenzia che, in sostanza, non saranno sottoposte a IRPEF le somme inferiori o pari a tale limite. Viene conseguentemente modificata, dalla lettera b) del comma 16-ter, la disciplina delle detrazioni IRPEF da lavoro dipendente e assimilato, contenuta nell'articolo 13, comma 1 del TUIR. In conseguenza della franchigia disposta con la lettera a), si espunge dall'alinea del citato articolo 13, comma 1, il riferimento all'articolo 50, comma 1, lettera c). Rileva quindi che il comma 16-quater dell'articolo 3 in esame dispone, poi, che le somme da chiunque corrisposte, a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, per gli importi eccedenti 11.500 euro, costituiscono reddito assimilabile a quello da lavoro dipendente, anche in deroga alle specifiche disposizioni che ne prevedono l'esenzione o l'esclusione, ferma restando l'applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del TUIR, ai sensi del quale non concorrono a formare il reddito imponibile, tra le altre, le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti per borse di studio a favore dei familiari. Sempre con riguardo alle competenze della Commissione cultura, fa presente che i commi 5, lettera b), 5-ter, 5-quater, 5-septies e 5-octies dell'articolo 4 introducono modalità agevolate di determinazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi da locazione di immobili di interesse storico o artistico. Nel dettaglio, la lettera b) del novellato comma 5 introduce agevolazioni relative ad alcune categorie di immobili. Viene disposta la riduzione al 50 per cento della base imponibile fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Su un piano più generale, per effetto delle modifiche apportate durante l'esame al Senato, osserva che il provvedimento innova il regime fiscale degli immobili di interesse storico e artistico. In particolare, i commi 5-ter e 5-quater rispettivamente abrogano: l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 1993, che recava modalità agevolate di calcolo della base imponibile ICI per i suddetti cespiti e che, per effetto delle disposizioni richiamate, consisteva nel valore risultante dall'applicazione dei moltiplicatori, previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alla rendita catastale, calcolata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale fosse sito il fabbricato; l'articolo 11, comma 2 della legge n. 413 del 1991, che prevedeva un trattamento agevolato anche ai fini delle imposte sui redditi per gli immobili riconosciuti

Pag. 79

di interesse storico o artistico. Con formulazione analoga alle norme in materia di base imponibile ICI, tale reddito era determinato applicando la minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. Segnala che il successivo comma 5-septies dell'articolo 4, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, modifica le regole di determinazione, ai fini delle imposte dirette, dei redditi da locazione di immobili di interesse storico o artistico di cui al predetto articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Osserva, inoltre, che attualmente, per quanto concerne l'IRPEF, l'articolo 37, comma 4-bis del TUIR dispone che il reddito dei fabbricati dati in locazione libera sia determinato in misura pari al maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ed il reddito catastale. La predetta riduzione è elevata al 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano. Evidenzia, quindi, che, per effetto delle norme in esame, modificando l'articolo 37, comma 4-bis del TUIR, la riduzione forfettaria al 25 per cento è estesa anche ai canoni di locazione degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico. In sostanza, a fini IRPEF, qualora il reddito imponibile derivante dalla locazione di immobili aventi interesse storico o artistico sia determinato in rapporto al valore del canone, la riduzione cui ha diritto il contribuente è innalzata dal 15 al 25 per cento del predetto valore del canone di locazione. Segnala che, per quanto riguarda l'IRES, il vigente articolo 90, comma 1 del TUIR dispone che i proventi derivanti dalla locazione dei cosiddetti «immobili patrimonio», alla cui produzione o al cui scambio non è diretta l'attività di impresa, vengano calcolati sulla base del canone di locazione, ridotto delle spese documentate sostenute dal locatore per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, qualora risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare.
Aggiunge, inoltre, che, per effetto della lettera b) del comma 5-septies, n. 1), si prevede in primo luogo che per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico il reddito medio ordinario, individuato applicando le ordinarie tariffe catastali, ai sensi del richiamato articolo 37, comma 1 del TUIR, sia ridotto del 50 per cento. Inoltre per i predetti immobili non trova applicazione l'articolo 41 del TUIR, che dispone l'aumento di un terzo del reddito delle unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o tenute a disposizione. Segnala, inoltre, che viene introdotto uno specifico criterio di determinazione del reddito da locazione degli immobili di interesse storico o artistico, sulla falsariga di quello introdotto, per effetto delle novelle all'articolo 37 TUIR, a fini IRPEF. Dunque, ai sensi della lettera b) del comma 5-septies, n. 2), a fini IRES il reddito derivante dagli immobili «patrimonio» riconosciuti di interesse storico o artistico è determinato in misura pari al maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 25 per cento, ed il reddito medio ordinario dell'immobile, anch'esso ridotto al 50 per cento, per effetto del n. 1 della lettera b). La lettera c) del comma 5-septies estende le suddette agevolazioni per la determinazione del reddito da locazione degli immobili di interesse storico o artistico anche agli enti non commerciali, novellando a tal fine l'articolo 144 del TUIR. Segnala che le predette misure, ai sensi del successivo comma 5-octies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Si riserva di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Pag. 80

Paola FRASSINETTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.
Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni e abbinate.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola FRASSINETTI, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda che il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2744, 3780 e 4309 in esame reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e si compone di 18 articoli. Nel dettaglio, l'articolo 1 prevede che, al fine di dare piena attuazione alla Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, alla direttiva 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni, alla Strategia europea 2008-2014 per la conservazione delle piante e al Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, la legge stabilisca i principi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, allo scopo di preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico, tutelare le varietà e le razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica, promuovere e sostenere la ricerca sulla biodiversità agraria, promuovere e sostenere attività di informazione e di educazione sulla biodiversità agraria, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, promuovere attività di valorizzazione delle varietà e delle razze locali e dei prodotti da esse ottenuti, integrare la biodiversità agraria nelle politiche economiche e di settore, anche con riferimento alla politica commerciale e di cooperazione allo sviluppo. L'articolo 2 istituisce, per le finalità di cui all'articolo 1, un sistema di tutela e conservazione della biodiversità agraria costituito dall'Anagrafe unica della biodiversità agraria, dalla rete di conservazione e sicurezza, dai repertori regionali delle varietà e delle razze locali, dai registri regionali delle specie vegetali spontanee e autoctone. L'articolo 3 reca invece le definizioni rilevanti, mentre il successivo articolo 4 stabilisce che lo Stato e le regioni sostengono ed incentivano, per le parti di propria competenza, le azioni di tutela delle varietà e razze locali, con particolare attenzione alle misure previste nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, alle azioni degli agricoltori custodi, nonché ai progetti di informazione ed educazione diretti ai giovani agricoltori, agli studenti e ai consumatori. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la gestione coordinata ed integrata della biodiversità agraria su tutto il territorio nazionale, di seguito denominate «linee guida». Le linee guida sono aggiornate periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque anni. Costituiscono azioni generali per la tutela della biodiversità agraria, in relazione alle varietà e razze locali l'individuazione, la caratterizzazione, l'iscrizione nei repertori regionali, la conservazione e la valorizzazione.
Aggiunge quindi che l'articolo 5 definisce agricoltori custodi i coltivatori o gli allevatori che si impegnano nella conservazione in situ o nell'azienda agricola delle varietà e razze locali iscritte nei repertori regionali, in coerenza con le linee guida e secondo le modalità definite dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano. L'incarico di agricoltore custode è conferito dalla regione o da enti regionali a ciò preposti. L'articolo 6 prevede che le regioni istituiscano il repertorio regionale delle varietà e razze locali, di seguito denominato «repertorio regionale» e definiscono le procedure e le modalità in base alle quali sono valutate le

Pag. 81

relative richieste di iscrizione. Ai fini dell'iscrizione nei repertori regionali, le varietà e le razze locali sono individuate, in coerenza con le linee guida, dalle regioni, anche su proposta degli enti regionali, delle associazioni di agricoltori, dei singoli cittadini, delle università e dei centri di ricerca pubblici e privati. L'articolo 7 stabilisce ancora che la tutela delle varietà e razze locali iscritte nel repertorio regionale è attuata mediante la conservazione in situ, nell'azienda agricola o ex situ nelle banche del germoplasma. Le banche del germoplasma e gli agricoltori custodi costituiscono la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata «rete», cui possono aderire, nel rispetto dei criteri definiti dalle regioni, enti pubblici e privati e produttori agricoli singoli e associati. L'articolo 8 istituisce invece, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste in bilancio, l'Anagrafe unica della biodiversità agraria, al fine di costituire una banca dati unica delle varietà e delle razze locali individuate, caratterizzate e presenti sul territorio nazionale, nel cui ambito sono indicate specificamente le varietà e le razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica; consentire la divulgazione, anche a scopo di ricerca scientifica, delle informazioni sulle varietà e razze locali al fine di ottimizzare le risorse impiegate nella loro tutela e gestione; monitorare lo stato di conservazione della biodiversità agraria in Italia. Ricorda ancora che l'articolo 9 stabilisce che le varietà e le razze locali iscritte nell'Anagrafe sono tutelate dallo Stato e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali. Non sono altresì brevettabili quelle essenzialmente derivate da tali varietà e razze e quelle dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionale garantita. L'articolo 10 affida al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione della direttiva 92/43/CE e del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, il compito di adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, apposite linee guida per la conservazione della biodiversità, con particolare riguardo alla conservazione in situ ed ex situ, delle specie vegetali spontanee autoctone a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica, definendo appositi protocolli per la conservazione di tali specie.
Rileva quindi che l'articolo 11 apporta alcune modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la legge-quadro sulle aree protette, mentre il successivo articolo 12 prevede che le regioni, anche al fine di evitare l'inquinamento genetico causato dal commercio di alberi, arbusti, erbe e sementi di specie esotiche e autoctone di provenienza non locale, impiegati negli interventi di forestazione, riqualificazione ambientale e ingegneria naturalistica, nel rispetto delle disposizioni europee e in particolare della direttiva n. 1999/105/CE, del Consiglio, del 22 dicembre 1999, promuovono l'utilizzazione di materiale di propagazione autoctono di provenienza locale. L'articolo 13 prevede invece che la biodiversità microbica che caratterizza le produzioni alimentari tipiche e registrate sia oggetto di tutela e valorizzazione secondo le modalità definite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Aggiunge che l'articolo 14 pone in capo al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l'obbligo di presentare al Governo e alle Camere un rapporto annuale sullo stato della biodiversità agraria in Italia, mentre il successivo articolo 15 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

Pag. 82

e di Bolzano, promuova la Conferenza nazionale sulla biodiversità agraria, riconoscendo poi la Repubblica il giorno 20 maggio quale «giornata della biodiversità agraria».
Con riguardo alle competenze della Commissione cultura, sottolinea che l'articolo 16 stabilisce che il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), predisposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, preveda anche interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico. Il comma 2 dell'articolo 16 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili. L'articolo 17 prevede poi che, al fine di valorizzare la biodiversità agraria come patrimonio nazionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce e disciplina l'uso di un contrassegno da apporre sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da varietà e razze locali iscritte nei repertori regionali e a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica. L'articolo 18, infine, con specifico riguardo alle competenze della Commissione cultura, prevede le cosiddette azioni positive per la biodiversità agraria, proposte da agricoltori custodi, gruppi di acquisto solidali, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della biodiversità agraria, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché da enti pubblici, che possono avere come oggetto lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze su varietà e razze locali, con particolare riguardo a quelle a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica; lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi ed alle preparazioni alimentari utili a conservare l'impiego di tali colture per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione; lo studio, anche in forme partecipative, della relazione tra biodiversità agricola e tutela della salute, con particolare riferimento alla prevenzione delle patologie; la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di luoghi ove produrre alimenti secondo tecniche e con l'impiego di strumenti tradizionali, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali; lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Paola FRASSINETTI (PdL), presidente, propone di passare alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata per le ore 15.45.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 15.10.

Pag. 83

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.35.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 11 aprile 2012.

Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
C. 2367 Argentin.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.35 alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.
Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia.