CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 marzo 2012
617.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 marzo 2012. - Presidenza del vicepresidente Mario PEPE (PD).

La seduta comincia alle 8.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PEPE (PD), presidente, comunica che il Presidente della Camera, in data 24 febbraio 2012, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il deputato Marco Calgaro, in sostituzione del deputato Anna Teresa Formisano, dimissionaria.

DL 2/12: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.
C. 4999 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (CN:GS-SI-PID-IB), relatore, riferisce sul

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provvedimento in esame, approvato dal Senato e su cui la commissione ha espresso parere alla 13a Commissione del Senato in data 1o febbraio 2012. Rileva che l'articolo 1, nei commi da 1 a 3, reca misure urgenti volte a fronteggiare la situazione di criticità nella gestione dei rifiuti nella regione Campania mediante la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti presso gli impianti Stabilimenti di trattamento, tritovagliatura ed imballaggio dei rifiuti; l'ampliamento dei compiti e il prolungamento del mandato dei commissari straordinari regionali. Evidenzia che il comma 3-bis anticipa al 31 dicembre 2012 il termine per l'elaborazione, da parte del Ministero dell'ambiente, di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, mentre il comma 3-ter prevede la presentazione annuale al Parlamento di una relazione sulla gestione dei rifiuti. Sottolinea che l'articolo 1-bis reca disposizioni in materia di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali volte a modificare il Codice dell'ambiente in materia di definizioni e di fattispecie escluse. Osserva che il comma 2 semplifica gli adempimenti cui sono tenuti gli imprenditori agricoli in materia di trasporto di rifiuti; il comma 3 introduce una disciplina speciale, applicabile nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, per l'utilizzo di paglia, sfalci e potature. Rileva che l'articolo 1-ter esclude le attività di trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili dal regime autorizzatorio previsto dal Codice dell'ambiente per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, prevedendo che la realizzazione e l'esercizio di tali impianti siano soggetti a denuncia di inizio attività. Segnala che l'articolo 1-quater reca disposizioni concernenti taluni impianti della regione Campania: il termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa; il termovalorizzatore di Acerra, di cui viene differito il termine per il trasferimento della proprietà; l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti nel territorio del comune di Giugliano, di cui si prevede la realizzazione. Si sofferma sull'articolo 2, che prevede la proroga del termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci o per la spesa non biodegradabili, limitatamente alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi indicati dalla norma, fino all'emanazione di un apposito decreto interministeriale che possa individuare le ulteriori caratteristiche dei sacchi medesimi. Riferisce che l'articolo 3 reca disposizioni in materia di materiali di riporto e rifiuti: in particolare: i commi 5 e 6 novellano il Codice dell'ambiente in ordine alla disciplina della raccolta dei rifiuti organici, modificando la definizione di rifiuti organici e autocompostaggio; i commi da 7 a 9, novellando il Codice dell'ambiente, recano misure tese a prorogare gli effetti delle autorizzazioni in essere riguardanti gli impianti di miscelazione di rifiuti speciali; permettere la miscelazione degli oli usati nel rispetto dei requisiti indicati; consentire la raccolta di materiali usati ceduti da privati e da destinare al riutilizzo e alla raccolta differenziata; il comma 12 novella il comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, estendendo la portata della norma recante la facoltà, per i comuni, di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che sarà operativo dal 2013; il comma 17 novella i commi 27 e 29 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995 relativi al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, al fine di elevare la quota di gettito da destinare alle regioni per interventi principalmente connessi a rifiuti e bonifiche. Osserva che l'articolo 3-bis reca modifiche agli articoli 183 e 195 del Codice dell'ambiente in materia di gestione del compost, introducendo una norma transitoria che consente alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adottare disposizioni regolamentari e tecniche nelle more dell'adozione dei decreti statali finalizzati alla determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche di talune sostanze contenute nei rifiuti. Segnala che l'articolo

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3-ter novella gli articoli 195 e 206 del Codice ambientale, al fine di agevolare i cosiddetti «acquisti verdi», e per incentivare lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo e da recupero: si prevede l'emanazione di direttive statali per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali per le opere pubbliche e la possibilità di stipulare accordi e contratti di programma tra amministrazioni e imprese che contemplino l'impiego di materiali provenienti dal riciclo e dal recupero nella realizzazione delle opere infrastrutturali e nell'acquisto di beni. Evidenzia che l'articolo 3-quater è volto a dimezzare le garanzie finanziarie che le imprese in possesso delle certificazioni ambientali EMAS e ISO 14000 devono prestare ai fini della spedizione transfrontaliera dei rifiuti e del rilascio dell'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero, mentre l'articolo 3-quinquies dispone che nei casi in cui possono essere imposte misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, esse non possono avere carattere esclusivamente monetario. Rileva che l'articolo 3-sexies prevede che il Ministero dell'ambiente pubblichi sul proprio sito web l'andamento effettivo dei flussi delle risorse finanziarie che sono riassegnate per l'attuazione di politiche ambientali. Ritiene che le disposizioni recate dal testo debbano far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali e, all'articolo 3-bis, osserva che i decreti ministeriali che disciplineranno la gestione del compost, materia regolata dalle disposizioni regolamentari e tecniche delle regioni e delle province autonome, dovrebbero essere adottati sentita la Conferenza unificata.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel rilevare la complessità dei contenuti dell'articolato del testo in esame rispetto all'originaria formulazione del decreto-legge, dichiara di concordare con le osservazioni formulate dal relatore.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) reputa necessario precisare, all'articolo 3-bis, che i decreti ministeriali che disciplineranno la gestione del compost, materia regolata dalle disposizioni regolamentari e tecniche delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, siano adottati previa intesa della Conferenza unificata.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (CN:GS-SI-PID-IB), relatore, nel condividere le considerazioni svolte dal senatore Vaccari, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.
Testo unificato S. 2997 e S. 2794.

(Parere alla 7a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, recante la modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. Riferisce che l'articolo 1 modifica i commi da 1 a 1-quinquies dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Osserva che il novellato comma 1 dispone che, in via transitoria, entro il 31 dicembre 2014, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. Rileva che il comma 1-bis prevede che la qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita,

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in esito ad apposita procedura di selezione pubblica, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza. Ai sensi del comma 1-ter, segnala, la procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nell'attribuzione dei punteggi, indicati nell'Allegato B del provvedimento. Fa notare che il comma 1-quater elenca le tipologie di attività utili ai fini dell'attribuzione dei menzionati punteggi, mentre il comma 1-quinquies dispone che può acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali sulla base della procedura di cui ai commi 1-sexies e 1-septies. Evidenzia che il comma 1-octies dispone che la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Osserva che il comma 2 prevede che al predetto Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, è aggiunto infine l'Allegato B annesso al provvedimento, che elenca i titoli e i punteggi.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ravvisa l'opportunità che sia stabilito, all'articolo 1, che possano essere predisposti elenchi anche di carattere regionale in aggiunta all'elenco richiamato dal comma 1-bis novellato dell'articolo 182 del codice dei beni culturali del paesaggio.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) valuta favorevolmente l'osservazione formulata dal senatore Vaccari.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori.
S. 2515, approvato dalla Camera.

(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, diretto ad introdurre disposizioni più severe a garanzia dei requisiti di sicurezza delle protesi mammarie e a tutela del diritto all'informazione delle pazienti. Rileva che l'articolo 1 abilita, rispettivamente, il Ministero della salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ad istituire il Registro nazionale e i registri regionali degli impianti protesici mammari effettuati in Italia, nell'ambito della chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, inquadrandoli nel campo del monitoraggio clinico ed epidemiologico delle attività di chirurgia e medicina plastica ed estetica. Segnala che vengono definite le finalità dell'istituzione dei registri, gli obbiettivi della raccolta e del trattamento dei dati, i soggetti aventi diritto all'accesso e al trattamento di questi ultimi e viene rimessa ad un regolamento da adottare con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la disciplina della raccolta dei vari aspetti della raccolta dei dati. Osserva che l'articolo 2 consente l'impianto di protesi mammaria a soli fini estetici soltanto su coloro che abbiano compiuto la maggiore età, mentre l'articolo 3 stabilisce che l'applicazione di protesi mammarie per fini estetici è riservata a coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione in chirurgia plastica o a chi ha svolto attività chirurgica equipollente

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nei precedenti cinque anni o è in possesso del titolo di specializzazione in chirurgia generale, ginecologia e ostetricia o chirurgia toracica. Sottolinea che l'articolo 4 dispone che i registri regionali sono custoditi presso le unità organizzative delle regioni e delle province autonome competenti, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali. Fa notare che la disposizione disciplina altresì le modalità di custodia e di accesso ai registri definendo le strutture presso le quali vengono conservati, le modalità di comunicazione dei dati e i soggetti abilitati, gli obblighi delle strutture sanitarie; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri per la compilazione della scheda informativa e per lo svolgimento delle verifiche ivi richiamate. Rileva che l'articolo 5 prevede che ogni due anni il Ministro della salute trasmette al Parlamento una relazione sui dati raccolti nel registro nazionale e nei registri regionali, relativamente alle finalità di monitoraggio epidemiologico e di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), nel condividere la proposta di parere del relatore, segnala l'esigenza di definire una specifica regolamentazione in ordine alle tipologie di protesi da utilizzare, al fine di assicurare più elevati standard di sicurezza per la salute.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.