CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 marzo 2012
617.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 79

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 marzo 2012.

Audizione del dott. Eugenio Selvaggi, Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4262, approvata dal Senato, C. 1776 Di Pietro e C. 2506 Garavini, recanti Squadre investigative comuni sovranazionali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 marzo 2012. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO indi del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 15.

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
C. 5025 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lanfranco TENAGLIA (PD), relatore, preliminarmente rileva come il provvedimento contenga numerose disposizioni di estremo rilievo di competenza della Commissione giustizia, la quale è stata opportunamente convocata in sede consultiva

Pag. 80

per esaminarle non appena il provvedimento le è stato assegnato. Nella propria relazione si soffermerà sulle norme relative all'istituzione del tribunale delle imprese nonché quelle in materia di costruzione di nuove carceri.
Passa quindi ad illustrare l'articolo 2 in materia di tribunale delle imprese.
L'articolo 2 del decreto, modificato dal Senato, interviene, in particolare, sul decreto legislativo n. 168 del 2003 che ha istituito sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. Il comma 1 dell'articolo 2 ne modifica la denominazione in «sezioni specializzate in materia di impresa».
Mentre il vigente articolo 2 del decreto (ovvero l'articolo 2 nella formulazione iniziale del decreto-legge) non prevede l'istituzione di nuove sezioni specializzate presso altri tribunali e corti d'appello, il testo approvato dal Senato - aggiungendo un comma 1-bis all'articolo 1 del decreto legislativo n. 168 - istituisce nuove sezioni specializzate in tutti i tribunali e corti d'appello con sede nei capoluoghi di regione che finora ne erano sprovvisti (si tratta delle sedi di Ancona, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, L'Aquila, Perugia, Potenza e Trento) nonché, in quanto sede di Corte d'appello, presso il tribunale e la Corte d'appello di Brescia. La competenza per il territorio della Valle d'Aosta è attribuita dal citato comma 1-bis al tribunale e alla Corte d'appello di Torino.
Per quanto attiene alla sede di Trento e quindi alla sezione distaccata di Bolzano, invita a riflettere sui rischi di incostituzionalità che la disposizione in esame potrebbe correre qualora non sia assicurato il rispetto del principio del bilinguismo.
La stessa norma specifica come l'istituzione delle nuove sezioni non comporta la necessità di incrementi di organico (previsione non contenuta nel testo iniziale dell'articolo 2 del decreto-legge).
Anche in questo caso a suo parere la norma merita un serio approfondimento in quanto comporta, indipendentemente dall'entità del contenzioso in materia di impresa, un aggravio del carico di lavoro nei confronti di magistrati che già attualmente sono oberati dalle cause civili pendenti.
A suo parere la scelta di individuare a priori il tribunale con sede nel capoluogo di regione come quello ove istituire la sezione distaccata è sbagliata in quanto non tiene conto che in alcuni casi, quale ad esempio L'Aquila, tale tribunale non sia quello dotato di un maggiore organico nell'ambito regionale.
Inoltre ritiene che la scelta dell'istituzione di nuove sezioni specializzate dovrebbe essere accompagnata da un'altra scelta di natura legislativa circa il modello organizzatorio di tali sezioni. In particolare, sarebbe stato opportuno scegliere in via legislativa tra il modello delle sezioni agrarie e quello delle sezioni lavoro. Sottolinea quindi l'esigenza che la questione dell'organico sia risolta in via legislativa e non attraverso il criterio tabellare. Evidenzia come la sottovalutazione della questione dell'organico necessario per far funzionare in maniera efficace le sezioni specializzate in materia di impresa possa portare ad una paralisi delle stesse con un conseguente aumento degli arbitrati in tale materia che finirebbero per rimanere l'unico strumento di risoluzione delle controversie d'impresa. Per quanto attiene al modello organizzatorio da utilizzare esprime il proprio favore a quello delle sezioni lavoro, secondo cui l'organico dei giudici è predeterminato per legge, con conseguente redistribuzione anche del personale amministrativo.
Ulteriori modifiche hanno interessato la competenza per materia delle sezioni specializzate.
Nel testo presentato al Senato, l'articolo 2 del decreto-legge - modificando l'articolo 3 del decreto legislativo n. 168 del 2003 - ha ampliato la competenza delle sezioni, specializzate (a seguito delle modifiche agli artt. 1 e 2 dello stesso decreto legislativo) ora «in materia di impresa» (anziché di proprietà industriale ed intellettuale).

Pag. 81

L'attribuzione delle controversie in materia di proprietà industriale di cui all'articolo 134 del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale) è volta sostanzialmente a conservare alle sezioni specializzate la materia già ad esse devoluta sulla base della citata normativa previgente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012. Sono ulteriormente attribuite alla competenza delle sezioni specializzate: le azioni di classe di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo n. 206 del 2005; in relazione alle società per azioni e in accomandita per azioni - di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile - ovvero alle società da queste controllate o che le controllano, le controversie: a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia; b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali; d) tra soci e società; e) in materia di patti parasociali; f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano; e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3 (in materia di società cd. controllate, in quanto sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa), all'articolo 2497-septies (di società o ente che, fuori dalle ipotesi di controllo cui all'articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti), all'articolo 2545-septies (di contratti relativi a «gruppi cooperativi paritetici» ovvero gli accordi con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese); i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una delle citate società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Dopo le modifiche introdotte dal Senato, l'articolo 2 in esame riformula il contenuto dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 168 del 2003 relativo alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Rispetto a quanto già previsto dall'articolo 3 vigente a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge, il nuovo articolo 3 sottrae alla competenza del tribunale dell'impresa le azioni di classe di cui all'articolo 140-bis del Codice del consumo.
Di converso, il testo Senato estende la competenza delle sezioni specializzate (comma 1): alle cause di cui all'articolo 33, comma 2, della L. n. 287/1990 (comma 1, lett. c) cioè alle azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché ai ricorsi per ottenere provvedimenti d'urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni sulla concorrenza di cui ai titoli dal I al IV della stessa legge n. 287 (sostanzialmente le norme sulle intese restrittive della concorrenza, l'abuso di posizione dominante e le operazioni di concentrazione); alle controversie per la violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.
In materia societaria, rispetto a quanto già previsto dalla versione iniziale dell'articolo 2 del DL, è prevista la competenza delle sezioni specializzate su specifiche controversie relative anche (articolo 3, comma 2 del decreto legislativo): alle società a responsabilità limitata (s.r.l.); alle società per azioni europee (SE) di cui al Reg. (CE) n. 2157 del 2001; alle società cooperative europee (SCE) di cui al Reg. (CE) n.1435 del 2003; alle «stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero».
Per quanto concerne la tipologia di controversie e procedimenti societari attratti alla competenza delle sezioni specializzate, il testo Senato ne detta una più analitica descrizione. Si tratta, quindi, delle cause: relative a rapporti societari, compresi quelli concernenti l'accertamento,

Pag. 82

la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni alla delibera dell'assemblea di riduzione del capitale sociale delle spa e delle srl (articoli 2445, terzo comma e 2482, secondo comma, del Codice civile), le opposizioni all'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di destinazione di un patrimonio della società ad uno specifico affare (articolo 2447-quater, secondo comma, del Codice civile), le opposizioni alla revoca dello stato di liquidazione della società (articolo 2487-ter, secondo comma, del Codice civile), le opposizioni alle fusioni di società da parte dei creditori e dei possessori di obbligazioni delle società partecipanti (articoli 2503 e 2503-bis, del Codice civile), le opposizioni alla scissione delle società (articolo 2506-ter del Codice civile); in materia di patti parasociali (il testo approvato dal Senato estende la competenza delle sezioni specializzate anche a quelli non regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile).
Esprime forti perplessità sulla disposizione che aggiunge un comma all'articolo 3 del decreto legislativo n. 168 che prevede la competenza delle sezioni specializzate anche sulle cause che presentano ragioni di connessione con quelle sopraindicate, ritenendo che in tal modo si estendano eccessivamente con effetti moltiplicativi le cause di competenza delle nuove sezioni specializzate, determinandosi un aggravio di lavoro i cui effetti sarebbero un complessivo rallentamento di tutti i processi pendenti presso di esse.
Il testo approvato dal Senato riformula anche l'articolo 4 del decreto legislativo n. 168 del 2003, relativo alla competenza territoriale delle sezioni specializzate, disposizione non modificata dal decreto-legge.
L'intervento ha natura di coordinamento con l'istituzione delle nuove sedi dei tribunali dell'impresa a livello regionale (con l'eccezione della regione Val d'Aosta e del distretto di Brescia) ex articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 168, come modificato dall'articolo 2 in esame.
La norma stabilisce che le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione (i tribunali circondariali) sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo della regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni istituite presso tribunali e corti d'appello non capoluoghi regionali sono attribuite le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corti d'appello.
Il comma 2 dell'articolo 2 in esame ha analoga natura di coordinamento con la prevista competenza delle sezioni specializzate sulle cause di cui all'articolo 33, comma 2, della Legge n. 287 del 1990.
Il comma 3 dell'articolo in esame aggiunge un comma 1-ter all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 che raddoppia, per i processi di competenza delle sezioni specializzate, il contributo unificato previsto dal TU spese di giustizia.
Tale previsione, anch'essa modificata dal Senato, dimezza quindi l'importo, rispetto alla previsione dell'aumento del quadruplo, previsto dal testo iniziale del decreto-legge.
Il successivo comma 4 dell'articolo 2 dispone, nel testo introdotto dal decreto-legge (attuale comma 3), che il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge n. 98 del

Pag. 83

2011. Con una modifica introdotta dal Senato si prevede che parte di tale maggior gettito, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, è destinato agli oneri derivanti dall'istituzione delle nuove sezioni specializzate in materia di impresa. Dal 2014, l'intero maggior gettito è, invece, versato al citato fondo.
Coerentemente con la soppressa competenza delle sezioni specializzate sull'azione di classe è stata soppressa dal Senato la previsione (comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge) con cui si stabilisce che la domanda con cui è esercitata la predetta azione di classe è proposta al tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata.
Il contenuto del comma 5 dell'articolo 2 in esame è stato aggiunto dal Senato. La norma prevede invece che, per semplificare ed accelerare le procedure relative alle nuove assunzioni di personale di magistratura nonché di avvocati e procuratori dello Stato, la riassegnazione delle entrate prevista dall'articolo 37, commi 10 e 14 (si tratta delle maggiori entrate derivanti dall'aumento della metà del contributo unificato ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso), del decreto legge n. 98 del 2011, è effettuata al netto della quota di risorse destinate alle predette assunzioni; la predetta quota è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.
Infine, il comma 6 introduce una disposizione transitoria che stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 2 in esame si applicano ai giudizi instaurati dopo il 180o giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Anche tale disposizione è stata modificata dal Senato (l'analoga norma transitoria prevista dal testo iniziale del decreto-legge prevede un termine di 90 giorni).
Per esigenze di coordinamento con l'esigenza di nuove risorse, è stato soppresso dal Senato il comma 6 dell'articolo 2 che dispone che l'amministrazione provvede allo svolgimento delle attività relative alle competenze previste dall'articolo in commento senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Ritiene infine opportuno soffermarsi su alcune inesattezze contenute nella relazione tecnica del Governo al maxiemendamento approvato al Senato, nella quale si legge che «gli adempimenti relativi alle competenze assegnate alle sezioni specializzate possono essere espletati dall'amministrazione con le risorse umane disponibili a legislazione vigente», evidenziando che «l'attuazione delle disposizioni in esame potrà avvenire attraverso una opportuna riorganizzazione interna degli uffici giudiziari già esistenti». In particolare, secondo la relazione tecnica, si prevede «di assegnare, alle istituende sezioni, un contingente di magistrati dotati di specifiche competenze e commisurato ai presumibili carichi di lavoro nell'ambito di ciascun distretto di corte di appello». Si tratta di affermazioni che non tengono conto della normativa vigente in materia di organizzazione degli uffici giudiziari.
Conclude rilevando come la disciplina prevista dall'articolo in esame, pur se condivisibile nei suoi obiettivi, susciti delle fortissime perplessità, anzi delle vere e proprie contrarietà, in merito alla sua applicazione concreta. Invita il Governo a fornire dati e statistiche relative alle cause che verrebbero attribuite alle nuove sezioni specializzate al fine di consentire al Parlamento di valutare l'effettiva fattibilità della riforma che si intende effettuare. Rappresenta inoltre l'opportunità che la Commissione giustizia svolga delle audizioni in materia sentendo i presidenti di quattro delle sezioni specializzate attualmente esistenti nonché il Presidente della VII Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, competente tra l'altro in materia di composizione degli uffici giudiziari.
Passa quindi ad illustrare l'articolo 43, che al comma 1 prevede che, per realizzare le strutture necessarie per superare l'emergenza del sovraffollamento delle carceri, si debba ricorre prioritariamente alla finanza di progetto di cui all'articolo

Pag. 84

153 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici). Tale indicazione di priorità fa salve peraltro le previsioni in materia di permuta, nonché la necessità di analizzare la convenienza economica dello strumento e di verificare l'assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica in relazione alla copertura finanziaria dell'eventuale corrispettivo da riconoscere al concessionario, come definito al comma 2.
Con decreto interministeriale - del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) - verranno quindi disciplinate le modalità attuative delle nuove disposizioni, in coerenza con le specificità, anche ordinamentali, del settore carcerario.
La relazione illustrativa motiva tale scelta di ricorso al capitale privato con la difficoltà di reperire risorse pubbliche per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie.
Viene quindi previsto al comma 2, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento, che l'amministrazione aggiudicatrice riconosca al concessionario, a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell'infrastruttura carceraria e dei servizi connessi, con esplicita esclusione della custodia, le cui modalità dovranno essere stabilite nel momento dell'approvazione del progetto, ma da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell'infrastruttura.
Rimane a esclusivo rischio del concessionario l'alea economico-finanziaria della costruzione e della gestione dell'opera.
Viene, infine, previsto che la durata della concessione non debba superare i venti anni.
Il comma 3, modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone che qualora il concessionario non sia una società integralmente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), il concessionario «può prevedere» che le fondazioni di origine bancaria o altri enti pubblici o con fini non lucrativi contribuiscano alla realizzazione delle infrastrutture con il finanziamento di almeno il 20 per cento del costo dell'investimento. Tale previsione, nel testo originario del decreto legge, non è formulata in termini di facoltà in capo al concessionario.
Osserva che l'articolo 62 disciplina i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, esclusi quelli conclusi con un consumatore finale: a pena di nullità le norme impongono la forma contrattuale scritta ed indicano il contenuto obbligatorio. La nuova disciplina è volta a garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra i diversi operatori della filiera agroalimentare.

Roberto CASSINELLI (PdL), relatore, si sofferma in primo luogo sull'articolo 3, modificato nel corso dell'esame al Senato, che introduce nel capo VII del titolo V del libro V del codice civile, relativo alle società a responsabilità limitata, il nuovo articolo 2463-bis avente ad oggetto la società semplificata a responsabilità limitata. La nuova disposizione, modellata sullo schema dell'articolo 2463 prevede, al primo comma, che la società semplificata a responsabilità limitata possa essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
Il secondo comma stabilisce che l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico secondo un modello standard da definire con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare tra l'altro l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto per la società a responsabilità limitata ordinaria, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro e essere versato all'organo amministrativo (il consiglio di amministrazione ovvero il socio o i soci nominati amministratori ex articolo 2475 del Codice civile).
Esprime delle forti perplessità sulla disposizione in esame con particolare riferimento alla possibilità di costituire delle

Pag. 85

società il cui capitale sociale possa ammontare alla cifra simbolica di un euro, ritenendo che in tal modo verranno introdotte nell'ordinamento delle società con garanzie patrimoniali non adeguate.
L'articolo 6 del decreto-legge, modificato dal Senato, interviene sull'articolo 140-bis del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), relativo all'azione di classe a tutela dei consumatori e degli utenti.
Nel corso dell'esame al Senato, è stato approvato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 6 con il quale il citato articolo 140-bis è stato più ampiamente modificato rispetto al testo iniziale dell'articolo 6, che riguardava i soli commi 2 e 6 dell'articolo 140-bis (e che si limitava a sostituire il concetto di identità del diritto tutelabile con l'azione di classe con quello di totale omogeneità).
Si sofferma in particolare sulla lettera a) che modifica il comma 1 dell'articolo 140-bis estendendo l'ambito della tutela attuabile attraverso l'azione di classe. Viene precisato, quindi, che - oltre ai diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti già previsti dalla formulazione vigente - sono oggetto di tutela anche gli interessi collettivi del resto riconosciuti e garantiti dall'articolo 2 del Codice del consumo ed attorno ai quali era, invece, costruito il modello dell'azione collettiva risarcitoria prima della riforma del 2009.
Tale ultima modifica segna un ritorno alla legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori (come previsto dall'articolo 140-bis prima della riforma ad opera della legge n. 99/2009). Attualmente, invece, è al singolo che è attribuito un potere individuale di impulso, a cui è subordinata anche la legittimazione delle associazioni e dei comitati. Esprime perplessità su tale scelta ritenendo che le modifiche normative introdotte possano unicamente incrementare fortemente il contenzioso senza per tale ragione tutelare in maniera adeguata i cittadini.
L'articolo 9, nel testo integralmente sostituito dal Senato riguarda le professioni regolamentate ed in particolare l'abrogazione delle tariffe e la disciplina del tirocinio. Il tema delle professioni è stato oggetto di alcuni recenti interventi legislativi. Si tratta in particolare del decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto decreto Bersani) e del decreto-legge del 2011, da ultimo modificato dalla legge di stabilità per il 2012. Si tratta a suo parere di modifiche normative non condivisibili che meriterebbero di essere soppresse.
Esprime la propria contrarietà al comma 1 dell'articolo 9 che abroga le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Evidenzia come il sistema delle tariffe sia servito per parametrare i compensi dei professionisti anche a tutela del cliente, che, nel momento in cui viene meno tale parametro, rischia di rimanere sostanzialmente alla mercé del professionista.
Il comma 2 prevede che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della giustizia sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
Il comma 3 reca una norma transitoria relativa alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1, che continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Il comma 4 stabilisce che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i

Pag. 86

dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso, la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Anche in questo caso dichiara di non condividere la norma in esame ritenendo che sia stata scritta da chi non ha esperienza in ambito professionale o quanto meno in relazione all'esercizio della professione forense, ritenendo del tutto impraticabile nei fatti la possibilità di effettuare un preventivo con il quale possano essere previamente configurare le spese relative all'incarico professionale conferito. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
Il comma 5 prevede l'abrogazione delle disposizioni vigenti che rinviano alle tariffe a loro volta abrogate per la determinazione del compenso del professionista.
Il comma 6 prevede che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Per le professioni sanitarie resta confermata la normativa vigente.
Il comma 7 reca alcune abrogazioni di coordinamento relative al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).
Conclude illustrando l'articolo 9-bis in materia di costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate, secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, e l'articolo 12 che incrementa di 500 unità l'organico dei notai e rafforza la concorrenza consentendo l'esercizio della professione nell'intero distretto di Corte d'appello nel quale è situata la sede notarile.

Il sottosegretario Andrea ZOPPINI interviene con particolare riferimento all'articolo 2, volto a introdurre nell'ordinamento le sezioni specializzate in materia di impresa, evidenziando come qualsiasi considerazione in merito ad esso non possa non tener conto della necessità di abbattere i tempi della giustizia civile relativamente alla materia dell'impresa, non essendo sostenibile per le imprese attendere dai quattro ai cinque anni per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
Non si può neanche non tenere conto che alla maggiore complessità del giudizio in materia di impresa debba corrispondere un maggiore costo dell'accesso alla giustizia, parificandolo almeno a quello già previsto per il giudizio amministrativo. Facendo particolare riferimento all'intervento dell'onorevole Tenaglia nella parte in cui paventa il rischio che la riforma che introduce nell'ordinamento il cosiddetto tribunale delle imprese possa di fatto determinare una notevole espansione dell'arbitrato in materia economica, rileva come in realtà tale riforma sia piuttosto volta a confermare la scelta già effettuata dal legislatore a favore del giudice togato. In particolare, l'obiettivo della riforma è quello di ridurre fortemente i tempi del giudizio civile che attualmente sono del tutto spropositati in merito a delle controversie che dovrebbero necessariamente essere risolte in termini non superiori ad un anno. La scelta a favore del giudice togato non può non tenere conto che nelle cause relative alle imprese il tempo del giudizio deve essere necessariamente parametrato sulle particolari esigenze economiche delle imprese, che non possono attendere per anni l'emanazione di una sentenza.
Illustra una serie di dati dai quali risulta chiaramente come la riforma in

Pag. 87

esame non determinerà un eccessivo aggravio del carico di lavoro dei tribunali e delle corti di appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ritenendo che tale aggravio non supererà la soglia del 20 per cento. Non condivide pertanto le preoccupazioni dell'onorevole Tenaglia circa il rischio di paralisi degli uffici giudiziari presso i quali verranno istituite le sezioni specializzate in materia di impresa.
In relazione alle perplessità espresse dall'onorevole Cassinelli sulle società a responsabilità limitata semplificata rileva come tali enti siano una novità per il nostro ordinamento, ma siano ben conosciute da tutti gli altri ordinamenti europei. Si tratta quindi di un adeguamento del nostro ordinamento ad altri ordinamenti che consentirà anche in Italia di costituire delle società a responsabilità limitata senza tutti quei costi che attualmente rappresentano un ostacolo specialmente per i giovani. Ricorda come la costituzione di società sia comunque un ulteriore strumento di sviluppo economico per il Paese.

Manlio CONTENTO (PdL) muove preliminarmente una critica generale alle continue modifiche dell'ordinamento processuale relative alla competenza territoriale soprattutto se introdotte, come nel caso di specie, attraverso la decretazione d'urgenza. Dubita, in particolare, dell'esistenza dei requisiti di necessità ed urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione e rileva come il quadro si stia ulteriormente complicando con le correzioni apportate al disegno di legge di conversione che interviene a rimodulare la materia. Sottolinea quindi la contraddizione dell'intervento di urgenza si coglie già nell'originaria formulazione del testo, allorché la materia «impresa» trascura la diversa competenza attribuita ai fenomeni patologici che la riguardano a cominciare dal fallimento e dalle correlate procedure concorsuali. A suo giudizio, altro elemento di perplessità si ricava dal passaggio da una competenza originariamente devoluta sulla base della specifica complessità delle questioni devolute ad una più generalizzata competenza ma incardinata sulla distinzione tra tipologie societarie ovvero sui rapporti giuridici esistenti tra di esse o con i rispettivi soci. La strada perseguita finisce per snaturare la scelta originaria e diventa occasione per la corsa, puntualmente operata dal Senato, ad una classificazione delle controversie che cerca di ricondurre una miriade di ipotesi alla previsione della società di capitali e dei suoi rapporti interni od esterni come criterio di riferimento. Il rischio è che tale classificazione sia limitata, lasciando cioè al di fuori del campo di applicazione alcune controversie che meriterebbero di essere ivi ricomprese, ovvero troppo ampia al punto di eliminare il valore distintivo che giustifica una diversa competenza rispetto al quadro di riferimento previgente, come pare ricavarsi dall'intervento del Senato in tema di concorrenza o di violazione della normativa antitrust.
Ritiene, inoltre, che le modifiche non risultino supportate da una analisi degli effetti sull'organizzazione degli uffici giudiziari interessati, circostanza che ritiene deprecabile sia alla luce della necessità di interventi correttivi sulle sedi territoriali - comprovata dagli ampliamenti effettuati dal Senato - sia in ordine al maggior carico di lavoro che potrebbe derivare dall'esercizio della recente delega sulla cosiddetta «geografia giudiziaria».
In ordine alla società a responsabilità limitata semplificata, fa rilevare che il divieto di cessione delle quote a chi non ha i requisiti di età non soddisfa la necessità di chiarire se la cessione possa avvenire mortis causa o in seguito a espropriazione della quota o in altri casi ipotizzabili. Esprime, invece, consenso alla ristabilita necessità dell'atto pubblico per la costituzione della società medesima.
Con riferimento all'articolo 6, riconosce l'utilità dell'introduzione del concetto di «omogeneità» ma richiama l'attenzione sulle conseguenze che l'estensione della tutela agli interessi collettivi può determinare sulla proliferazione di iniziative in sede giudiziaria.
Per quanto concerne le disposizioni in materia di professioni regolamentate,

Pag. 88

esprime il più netto dissenso sulle norme introdotte e sul metodo seguito. Ancora una volta, infatti, il Governo non tiene in considerazione il fatto che il Parlamento era già investito di alcuni progetti di riforma come, ad esempio, quello relativo alla professione forense. Quanto all'abolizione delle tariffe, segnala gli effetti singolari di essa se rapportati all'esigenza di introdurre, come avviene nel comma 2, dei parametri per la determinazione delle stesse in caso di controversia.
A suo giudizio, il comma 4 è un tipico esempio di norma inapplicabile, dal momento che, mentre la complessità dell'incarico e le informazioni circa gli oneri ipotizzabili appaiono coerenti con l'esercizio professionale, la redazione di un «preventivo di massima» appare singolare sia perché, nei casi in cui la durata dell'incarico non dipenda solo dall'attività dell'incaricato, ma anche da quella di terzi (quali potrebbero essere gli uffici pubblici e i magistrati), ogni valutazione non potrebbe che essere azzardata, sia perché tale prassi rischia di favorire ipotesi di concorrenza sleale basata su preventivi che, proprio perché tali, vengono «contenuti» in fase iniziale e «dilatati» al momento della parcella.
Esprime ulteriori perplessità in relazione non all'obbligo assicurativo, del tutto condivisibile, ma alla necessità di informarne il cliente al momento dell'incarico, circostanza singolare e comunque in contrasto con l'assenza del regolamento in materia già previsto da norme ancora vigenti.
Sulla società tra professionisti, dopo aver dichiarato il proprio favore all'introduzione di disposizioni sulle società professionali, precisa che esse dovrebbero essere costituite esclusivamente da professionisti, anche allo scopo di tutelare l'esistenza di quelle prerogative previste a favore degli stessi e a tutela del cliente, come nel caso del segreto. Critica, quindi, la soluzione di compromesso contenuta nel testo.
Interviene, quindi, con riferimento alle norme sull'assicurazione obbligatoria auspicando che esse siano rivolte a fare diminuire le frodi e non a fare lievitare i costi per gli utenti che non utilizzano la «scatola nera». Segnala, inoltre, la stesura equivoca delle nuove disposizioni in materia di risarcimento del danno da lesioni lievi. Segnala, altresì, come le banche dati contro le frodi avrebbero dovuto comprendere anche i nomi degli eventuali periti di ufficio o di parte.
Sottolinea, poi, come il criterio di priorità in materia di infrastrutture carcerarie non chiarisca gli effetti della norma sul piano straordinario per l'edilizia carceraria già avviato.
Conclude manifestando perplessità in ordine alla norma sulle relazioni commerciali in caso di cessione di prodotti agricoli o agroalimentari da cui potrebbero derivare eccessi burocratici e soprattutto ulteriori controversie.

Mario CAVALLARO (PD) dichiara di aderire ai rilievi dei colleghi Tenaglia e Contento per quanto concerne il tribunale delle imprese, precisando come nelle disposizioni in questione ravvisi la tendenza ad introdurre un'idea di giurisdizione non condivisibile, basata su una «iperspecializzazione» che non ritiene né necessaria né funzionale. Sottolinea quindi l'importanza del concetto tradizionale di giurisdizione fondato sul giudice togato professionale, razionalmente distribuito sul territorio e tendenzialmente fungibile nell'esercizio delle funzioni. Ritiene che la riforma prevista dall'articolo 2 non sia affatto a costo zero e che comunque la giurisdizione avrebbe bisogno di interventi sistematici, organici e definitivi.
Quanto alle disposizioni relative alla società a responsabilità limitata semplificata, ritiene che le osservazioni dell'onorevole Contento siano condivisibili e che dovrebbero essere ulteriormente sviluppate fino a configurare un modello generale di società semplificata.
Con riferimento alle disposizioni sulle professioni regolamentate, sottolinea come le tariffe siano pur sempre un utile, talvolta indispensabile, parametro di riferimento per la formazione del contratto e quindi per il mercato in generale. Condivide

Pag. 89

i rilievi di chi evidenzia le difficoltà dall'avvocato di fare un preventivo, ma ritiene che non si possa neanche essere del tutto generici sull'indicazione delle spese che il cliente dovrà affrontare.
In ordine all'articolo 9-bis, ritiene che si dovrebbero stabilire dei modelli generali in via legislativa, lasciando però alle singole categorie la possibilità di scegliere modelli che prevedano o meno la presenza di soci di capitali in base alle peculiarità della specifica professione.
Esprime infine forti perplessità sull'articolo 62, recante la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, ritenendo inopportuno introdurre formalità che potrebbero ostacolare o rallentare le transazioni in settore del mercato dove spesso gli scambi avvengono in maniera estremamente informale.

Cinzia CAPANO (PD) chiede al rappresentante del Governo di chiarire il senso di alcune sue affermazioni, in quanto sembrerebbe avere sostenuto, in merito alle disposizioni dell'articolo 2, che è stata effettuata una scelta in favore del giudice togato, che peraltro tale giudice deve essere reso efficiente e che quindi si debbano pagare i costi conseguenti. Si potrebbe quindi pensare che si voglia cambiare il modello di giurisdizione, che diventerebbe una sorta di servizio a domanda individuale con un costo da pagare: una giurisdizione di lusso per utenti di lusso.

Il sottosegretario Andrea ZOPPINI ribadisce di avere sostenuto cosa affatto diversa, ovvero che il costo della giurisdizione dovrebbe essere articolato in funzione della complessità del giudizio, anche in considerazione dei costi della giustizia in Italia che sono comparativamente più bassi per il cittadino rispetto a quelli degli altri paesi europei. Ritiene che si debba essere responsabilmente convinti del fatto che un'impresa, ad esempio, di costruzione non possa assolutamente essere pagata in quindici anni, pena il fallimento dell'impresa medesima. Con l'arbitrato si potrebbe arrivare alla definizione della controversia in due anni. È stata invece fatta la scelta, da lui condivisa, del giudice togato, ma è evidente che occorra trovare una soluzione per rendere i tempi del giudizio ragionevoli.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 7 marzo 2012.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 17 alle 17.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.
C. 1895 Palomba e C. 1777 Di Pietro.