CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 gennaio 2012
590.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 276

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Martedì 17 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

  La seduta comincia alle 13.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Salvatore MARGIOTTA, presidente, comunica che, per il gruppo Misto-Repubblicani-Azionisti, è entrato a far parte della Commissione il deputato Aurelio Salvatore Misiti.

Sulla missione svolta a Durban dal 6 al 9 dicembre 2011.

  Salvatore MARGIOTTA, presidente, rende comunicazioni sulla missione in titolo (vedi allegato).

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 14.

Pag. 277

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 17 gennaio 2012.

Audizione del Prof. Michele Giugliano e del Prof. Massimo Federico, in qualità di esperti, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00706 Zamparutti e n. 7-00722 Margiotta sul funzionamento dell'impianto del termovalorizzatore «Fenice» di Melfi.

  Le audizioni informali sono state svolte dalle 14 alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 17 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

  La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
Audizione di rappresentanti delle società Solon Spa e Seci Energia S.p.A.
(Svolgimento e conclusione).

  Salvatore MARGIOTTA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce quindi l'audizione.

  Wojciech SWIETOCHOWSKI, presidente e amministratore delegato di Solon S.p.A, Raimondo CINTI, presidente e amministratore delegato di Seci Energia S.p.A., e Ennio CILIBERTI, direttore generale sviluppo di Seci Energia S.p.A., svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Guido DUSSIN (LNP), Gianluca BENAMATI (PD), Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), Ermete REALACCI (PD) Armando DIONISI (UdCpTP) e Salvatore MARGIOTTA, presidente.

  Wojciech SWIETOCHOWSKI, presidente e amministratore delegato di Solon S.p.A, Raimondo CINTI, presidente e amministratore delegato di Seci Energia S.p.A., e Ennio CILIBERTI, direttore generale sviluppo di Seci Energia S.p.A., forniscono ulteriori precisazioni.

  Salvatore MARGIOTTA, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

  La seduta comincia alle 15.20.

D.L. 216/2011: Proroga di termini previsti dalle disposizioni legislative.
C. 4865 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Raffaella MARIANI (PD), relatore, fa presente che la VIII Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, in corso di esame in sede referente presso le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio).Pag. 278
  Il provvedimento reca numerose disposizioni di competenza della VIII Commissione. La prima di esse, recata dall'articolo 3 del provvedimento d'urgenza in esame, posticipa al 31 dicembre 2012 il termine per l'effettuazione delle verifiche sismiche previste dall'articolo 20, comma 5, del decreto-legge n. 248 del 2007, da parte dei proprietari degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, e degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Ricorda, peraltro, che tali verifiche, che avrebbero dovuto svolgersi entro 5 anni dall'emanazione dell'O.P.C.M. n. 3274 del 2003 (recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), riguardano in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1 della medesima ordinanza.
  Sottolinea, inoltre, che nella relazione illustrativa del provvedimento d'urgenza si segnala che l'attività di censimento avviata negli ultimi anni ha contribuito a un'attività di sensibilizzazione nell'ambito delle verifiche sismiche consentendo la trasmissione, al Dipartimento della protezione civile, di dati relativi al censimento delle opere e degli edifici strategici e rilevanti, di circa 36.000 schede con la previsione di un raddoppio del numero complessivo di tali schede. A seguito di tale iniziativa sono state rilevate numerose lacune nella conoscenza della sicurezza sismica anche per quanto riguarda gli edifici e le opere di interesse strategico e di rilevante interesse per finalità di protezione civile.
  La seconda proroga recata dall'articolo 3 in commento posticipa, invece, al 31 dicembre 2012 il termine di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2004, per l'individuazione, con apposito elenco, delle grandi dighe da sottoporre a verifica sismica e idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti o dei ridotti franchi di sicurezza idraulica, anche sulla base delle previsioni della citata O.P.C.M. n. 3274 del 2003.
  Ricorda che, sulla base dei risultati delle verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, oggetto di proroga per effetto della disposizione in commento, il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 dicembre 2012, dovrà procedere – a norma dell'articolo 43 del decreto-legge n. 201 del 2011 – all'individuazione delle dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti la concessione.
  Passando al successivo articolo 5 del decreto-legge in esame, fa presente che esso dispone la proroga di un mese, cioè al 31 gennaio 2012, del termine fissato dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 195 del 2009, per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, la proroga si rende necessaria, in quanto non si sono ancora perfezionate le numerose procedure propedeutiche al trasferimento dell'impianto previste dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 (trasferimento, con apposito D.P.C.M., della proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla Regione Campania, previa intesa con la regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile o a soggetto privato) e dall'articolo 14 del successivo decreto-legge n. 78 del 2010 (piano di stabilizzazione finanziaria da parte del Presidente della regione Campania, in qualità di commissario ad acta, anche per l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale del FAS), nonché in considerazione della definizione del complesso contenzioso giudiziario pendente su tale impianto che prevede anche una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato.Pag. 279
  L'articolo 11 del decreto-legge in esame contiene una articolata serie di disposizioni di proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di infrastrutture e trasporti. Rientrano nell'ambito di competenza della VIII Commissione le disposizioni contenute negli ultimi due commi (commi 5 e 6), che prorogano taluni termini riguardanti l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali istituita e disciplinata dai commi da 1 a 10 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011. Ricorda che detto articolo 36 ha ridefinito l'assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, per un verso, attraverso l'istituzione, a decorrere dal 1o gennaio 2012, della citata Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e, per l'altro, con la trasformazione di ANAS Spa in società in house del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT). Tale nuova disciplina nasceva dall'esigenza di far cessare la commistione, in ANAS Spa, dei ruoli e delle funzioni, da un lato, di concedente della rete autostradale in concessione a terzi e, dall'altro, di concessionario ex lege della rete stradale di interesse nazionale. Ricorda, altresì, che, ai sensi dello stesso articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011, il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'Agenzia medesima è attribuito al MIT che lo esercita di concerto, quanto ai profili finanziari, con il MEF.
  Ciò detto, rileva che il comma 5 dell'articolo 11 del provvedimento d'urgenza in esame, prevede che, fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, i compiti e le funzioni ad essa trasferiti continuino ad essere svolti dai competenti uffici delle amministrazioni statali, dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di ANAS Spa.
  Al riguardo, riferisce in primo luogo che la relazione tecnica precisa che ciò consente lo svolgimento di talune funzioni, quali ad esempio la vigilanza sui cantieri, sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere in concessione, l'approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale.
  Ritiene che sia opportuno valutare la possibilità di integrare la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 11 in commento con le disposizioni recate dal più volte citato articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011, atteso che l'articolo 36, per quanto riguarda lo statuto, nulla prevede circa la data della sua adozione e sopprime, a decorrere dal 1o gennaio 2012, l'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e gli altri uffici di ANAS Spa ovvero gli uffici di amministrazioni dello Stato, le cui competenze sono attribuite all'Agenzia.
  Lo stesso comma 5 reca, inoltre, un'ulteriore norma secondo la quale, nel caso in cui lo statuto dell'Agenzia e il D.P.C.M. relativo all'individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia (previsto dal citato articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011), non vengano adottati entro il 31 marzo 2012, si procede alla soppressione dell'Agenzia e al trasferimento delle relative attività e funzioni, a decorrere dal 1o aprile 2012, al MIT, che rimane titolare delle risorse finanziarie previste per tale personale e a cui vengono contestualmente trasferite le risorse finanziarie, umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali. Segnala l'opportunità di soprassedere sulla disciplina da applicare in caso di mancato rispetto del termine di adozione dello statuto, considerato che appare necessaria una definizione organica dell'assetto delle competenze in materia autostradale stradale necessaria anche alla luce dell'istituzione dell'Autorità di regolazione in materia di trasporti.
  Il comma 6 dell'articolo 11 prevede invece che il subentro dell'Agenzia ad Anas Spa nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere avvenga entro il 31 marzo 2012, anziché a decorrere dal 1o gennaio 2012 come previsto nel testo previgente del comma 4 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011.Pag. 280
  Conseguentemente, in forza di quanto disposto dallo stesso comma 4, secondo periodo, dell'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011, a decorrere dalla medesima data in tutti gli atti convenzionali con le società regionali, nonché con i concessionari, il riferimento fatto ad Anas Spa, quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il riferimento all'Agenzia.
  La relazione tecnica allegata al decreto-legge in esame precisa, peraltro, che quest'ultima proroga è coerente con le modifiche da ultimo apportate dal decreto-legge n. 201 del 2011, che ha differito, all'articolo 22, comma 9-bis, il termine per la cessione a Fintecna Spa delle partecipazioni detenute da ANAS Spa nelle società co-concedenti.
  Al riguardo, rileva tuttavia che sarebbe opportuno valutare la possibilità di modificare il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di rendere coerente tale disposizione con la novella apportata dal comma in esame; si potrebbero pertanto sostituire le parole: «a decorrere dalla medesima data» con le parole: «a decorrere dalla data di subentro».
  Segnala che l'articolo 12 dispone la proroga di un anno – e dunque fino al 31 dicembre 2012 – del termine entro cui la regione Sardegna dovrà assegnare, mediante procedure di gara, la concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta.
  L'articolo 13 del provvedimento d'urgenza in esame reca una serie di proroghe in materia ambientale. Il comma 1 esclude, fino al 31 dicembre 2012, l'applicazione ai presidenti degli enti parco di cui alla legge n. 394 del 1991 della disposizione recata dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, relativa alla riduzione dei costi degli organi collegiali. Al riguardo, ricorda che tale disposizione prevede che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; che essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; che qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.
  Segnala, poi, la particolare rilevanza della proroga contenuta nel comma 2 dell'articolo in commento che differisce di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2012, il termine previsto per il passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle sopprimende Autorità d'ambito territoriale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni. Ricorda, altresì, che, decorso il termine citato, secondo quanto previsto dal comma 186-bis dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, saranno soppresse le Autorità istituite (dagli articoli 148 e 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006) in ogni ambito territoriale ottimale (ATO) per l'esercizio delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche e per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) sarà da considerare nullo; le regioni attribuiranno con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, con conseguente cessazione dell'efficacia degli articoli 148 (risorse idriche) e 201 (rifiuti urbani) del decreto legislativo n. 152 del 2006; saranno comunque abrogati gli articoli sopra citati.
  Su questo punto, ritiene utile segnalare che nella relazione illustrativa si segnala che la soppressione delle ATO, anche alla luce delle recenti modifiche al quadro normativo in materia di servizi pubblici locali, conseguente agli esiti referendari del giugno 2011 e alla successiva introduzione di una nuova disciplina riguardante i servizi pubblici locali (che, tuttavia, non si applica al servizio idrico) da parte dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, renderebbe, in caso di intempestività delle leggi regionali di attribuzione delle funzioni delle AATO ad altri soggetti, del tutto critiche le procedure di affidamento generando un blocco dell'attività di pianificazione d'ambito e di gestione del servizio idrico. Pag. 281
  Rammenta altresì che l'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha soppresso l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, istituita dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge n. 70 del 2011, trasferendo le relative funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta eccezione per le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo del servizio idrico che sono state attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
  Premesso che è imprescindibile definire un assetto normativo in materia di regolazione delle risorse idriche rispettoso dell'esito referendario, richiama altresì l'attenzione sulla necessità di addivenire – soprattutto con riferimento ai servizi dell'acqua e dei rifiuti – alla definizione, nelle regioni che non hanno ancora provveduto, delle competenze delle soppresse AATO.
  Il comma 3 dell'articolo 13 dispone lo slittamento dal 9 febbraio al 2 aprile 2012 del termine per l'entrata in operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
  Ricorda in proposito che l'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, oltre a fissare al 9 febbraio 2012 la data di entrata in funzione del SISTRI, aveva introdotto anche una serie di norme volte ad agevolarne la progressiva entrata in operatività. Ricordo, inoltre, che con il DM 12 novembre 2011 è stato prorogato al 30 aprile 2012 il termine per la presentazione della dichiarazione SISTRI (cd. «Mudino») relativa al 2011, mentre il 30 dicembre 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il DPCM 23 dicembre 2011 recante approvazione del modello unico ambientale (Mud) per l'anno 2012.
  Il successivo comma 4 proroga, invece, al 2 luglio 2012 la disposizione prevista dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 205 del 2010 che prevedeva l'esclusione, fino al 31 dicembre 2011, dall'obbligo di iscrizione al SISTRI per gli imprenditori agricoli che trasportano (ad una piattaforma di conferimento) o che conferiscono (ad un circuito organizzato di raccolta), in modo occasionale e saltuario, i propri rifiuti pericolosi.
  A tale proposito ritiene che vada ribadita con fermezza – dopo i numerosi interventi della VIII Commissione in materia – la necessità di assicurare, in materia di tracciabilità dei rifiuti, l'attuazione della normativa sul SISTRI tenendo comunque in considerazione le criticità più volte segnalate dagli operatori, adeguando quindi gli strumenti a disposizione del Ministero per la verifica del funzionamento del sistema e garantendo comunque tempi e modalità stabili e certe.
  Il comma 5 invece amplia di un anno, fino al 31 dicembre 2012, la durata della fase transitoria prevista dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni della regione Campania, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11.
  Al riguardo, osserva che, nell'ambito della legislazione emanata per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania, il citato articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009, ha attribuito, nel corso della fase transitoria, alle amministrazioni provinciali, anche per il tramite di specifiche società provinciali, la competenza all'accertamento e alla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA). Ciò premesso, segnala che la disposizione di cui al comma 5 non sembra ricomprendere la proroga anche per la fase transitoria dell'accertamento e della riscossione della TARSU e della TIA, sulla quale invece bene incide la proposta di legge C. 4661 in corso di esame presso la VIII Commissione. Circa la questione della «provincializzazione» della gestione dei rifiuti in Campania, richiama fin d'ora l'attenzione della Commissione sull'esigenza di superare tale disciplina speciale ove si consideri che la stessa Corte costituzionale è stata investita della questione della legittimità costituzionale di tale disciplina Pag. 282speciale dal TAR di Salerno che nell'ordinanza n. 1482 del 7 settembre 2011 ha affermato «che il trasferimento delle competenze relative alle attività del ciclo dei rifiuti dai comuni alle province, anche per la gestione della TARSU e della TIA, violerebbe gli articoli 11, 114, 117 e 118 della Costituzione: il comune sarebbe così completamente estromesso dalla cura di uno degli interessi primari delle comunità locali, la tutela dell'igiene e del decoro della città, con la restrizione ingiustificata e arbitraria dei principi di sussidiarietà e differenziazione delle funzioni pubbliche, sanciti dall'articolo 118 della Costituzione».
  Ricorda, infine, che l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e che la VIII Commissione, nel parere espresso su quest'ultimo decreto-legge nella seduta del 9 dicembre 2011, ha sottolineato l'opportunità di «procedere al coordinamento fra la disposizione di cui all'articolo 14 e la disciplina transitoria sulle competenze dei comuni in materia di gestione dei rifiuti nella regione Campania, di cui all'articolo 11, commi 2-ter, 5-bis, 5-ter e 5-quater del decreto legge 195 del 2009, anche procedendo ad una proroga al 31 dicembre 2012 della medesima disciplina transitoria».
  Quanto alle due ultime proroghe contenute nell'articolo 13 in commento, il comma 6 proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2012, il termine (previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003) di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e speciali con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg. Il comma 7 differisce al 31 dicembre 2012 il termine, previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 161 del 2006, di entrata in vigore del divieto di vendita a Paesi extra UE di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria con limiti di composti organici volatili (COV) superiori a quelli previsti nell'allegato II del medesimo decreto legislativo n. 161 del 2006.
  L'articolo 16 del provvedimento d'urgenza in titolo reca, quindi, disposizioni di proroga di termini in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo, grazie alle quali si rende possibile la prosecuzione e il rafforzamento degli investimenti immobiliari degli enti previdenziali diretti a sostenere il programma di ricostruzione dei territori dei comuni abruzzesi colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009.
  Al riguardo, rammenta infatti che il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 39 del 2009 limitava, per il periodo 2009-2012, ai soli investimenti in via indiretta (e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili) gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo (anche in modo da garantire l'attuazione del previsto piano del Ministero delle infrastrutture per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici).
  Il comma 1 dell'articolo in commento, nel consentire per il 2012 la prosecuzione da parte degli enti previdenziali dei richiamati investimenti immobiliari, ne amplia invece l'ambito di intervento, disponendo che gli investimenti immobiliari possano essere realizzati anche in forma diretta, sia pure nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base di verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, entro un tetto di spesa pluriennale definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
  In sede applicativa, inoltre, il successivo comma 2 dell'articolo in commento demanda alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri (adottate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009) l'individuazione degli investimenti degli enti previdenziali effettuati nell'ambito delle aree della ricostruzione del Pag. 283tessuto urbano, del settore sociale, del settore turistico ricettivo, del settore sanitario e del settore della cultura.
  Segnala, infine, che la norma testé illustrata ha un contenuto analogo a quella di cui all'articolo 6 della proposta di legge n. 4675, attualmente all'esame della VIII Commissione insieme alle ulteriori proposte di legge nn. 3811, 3993 e 4107, tutte recanti disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
  L'articolo 22 del decreto-legge in esame prevede la possibilità di una proroga delle convenzioni con il Mediocredito centrale per la gestione operativa del Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, al fine di garantire continuità agli interventi a sostegno delle imprese.
  L'articolo in esame, pertanto, è finalizzato a prorogare, per motivi di pubblico interesse, le convenzioni per la gestione di detti fondi agevolativi oltre la scadenza del 31 dicembre 2011, solo fino alla piena operatività delle norme attuative del predetto articolo 5, comma 5-sexies, che ha rifinanziato ed esteso l'ambito di operatività del Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine – prevedendo che vi si possa ricorrere anche nei territori in cui sia deliberato lo stato di emergenza per calamità naturali –, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in modo da garantire anche la necessaria prosecuzione della gestione tecnico-operativa delle agevolazioni in essere a favore delle imprese danneggiate da calamità. Resta ferma, in ogni caso, la riduzione di almeno il 10 per cento delle commissioni già prevista dalla legislazione vigente.
  Le ultime due proroghe che intervengono in materie di competenza della VIII Commissione sono, infine, quelle contenute nei commi 15 e 16 dell'articolo 29 del decreto-legge in esame.
  La prima di esse proroga al 16 luglio 2012 i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2011 nei territori delle province di La Spezia, Massa Carrara e Genova. La seconda proroga, invece, sposta al 31 dicembre 2012 il termine per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2008, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 12-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010.
  Con riferimento alla prima delle due disposizioni di proroga testé indicate (comma 15), osserva che essa è disposta nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011 e riguarda, per l'esattezza, i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova.
  Nel segnalare che la disposizione in questione non prende in considerazione lo stato di emergenza per l'isola dell'Elba dichiarato con DPCM 25 novembre 2011, fa presente che tale disposizione non si fa luogo al rimborso di quanto già versato e che il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica, poi, limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree. È infine previsto che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa di 70 milioni di euro e che, a tal fine, i Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. Pag. 284
  Quanto alla copertura finanziaria, fa presente che la stessa norma in commento dispone che agli oneri derivanti dalla sua applicazione, previsti, come detto, entro un limite di spesa di 70 milioni di euro, si provvede per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Per l'anno 2012, il predetto Fondo è incrementato a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma in commento, per l'importo corrispondente di 70 milioni di euro.
  Quanto al comma 16 dell'articolo 13, ricorda che la proroga ivi prevista riguarda gli immobili adibiti ad uso abitativo situati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007, cioè i comuni capoluoghi di provincia, i comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e i comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87 del 2003.
  La disposizione prevede inoltre che, ai fini della determinazione della misura dell'acconto IRPEF 2013, non si tenga conto di alcuni benefici fiscali, individuati dall'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 9 del 2007, disposti in favore dei proprietari di immobili locati ai conduttori individuati ai commi 1 e 3 della medesima legge n. 9 del 2007.
  Al riguardo, fa presente che si tratta dei conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza, oppure che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico. Si tratta, inoltre, dei conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dagli enti previdenziali, dalle casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione, da istituti bancari e da società possedute dai soggetti citati.
  Di conseguenza, per i predetti soggetti in sede di acconto IRPEF 2013 non si dovrà tener conto del beneficio della non concorrenza del reddito dei fabbricati alla formazione del reddito imponibile (di cui agli articoli 37 e 90 del Testo unico delle imposte sui redditi), ove essi siano locati a conduttori in condizione di disagio socio-economico, per cui vige la sospensione legale dell'esecuzione, per tutta la durata del periodo di sospensione (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2006). Tali redditi, dunque, ai soli fini dell'acconto IRPEF, concorreranno alla formazione dell'imponibile.
  Infine, si stabilisce che alla copertura delle minori entrate derivanti dalla proroga di cui al comma in esame, valutate in 3,38 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante parziale utilizzo delle entrate riassegnabili alla spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2013 ai sensi dell'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).
  Ciò premesso sulle disposizioni di competenza della VIII Commissione, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito in modo da poter valutare, in sede di predisposizione, anche i rilievi che dovessero emergere dal dibattito medesimo.

  Salvatore MARGIOTTA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Lolli e C. 4675 Cicchitto.

Pag. 285