CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 novembre 2011
557.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 8 novembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 novembre 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.50.

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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Atto n. 407.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2011.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che la Commissione avrebbe dovuto concludere l'esame dell'atto in titolo, nonché dell'atto n. 408, che è il punto successivo dell'ordine del giorno di oggi, entro il 2 novembre scorso. In prossimità di tale scadenza, non avendo la XIII Commissione ancora espresso i propri rilievi, è stata acquisita per le vie brevi la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere fino alla giornata di oggi.
Comunica peraltro che nella seduta odierna della XIII Commissione il rappresentante del Governo, alla luce di quanto emerso in quella sede, ha dichiarato la disponibilità dell'Esecutivo ad attendere ulteriormente l'espressione del parere fino a martedì 15 novembre. In attesa che pervengano i rilievi della XIII Commissione, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Atto n. 408.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2011.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che la Commissione avrebbe dovuto concludere l'esame dell'atto in titolo, come pure dell'atto n. 407, che è il punto precedente dell'ordine del giorno di oggi, entro il 2 novembre scorso. In prossimità di tale scadenza, non avendo la XIII Commissione ancora espresso i propri rilievi, è stata acquisita per le vie brevi la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere fino alla giornata di oggi.
Comunica peraltro che nella seduta odierna della XIII Commissione il rappresentante del Governo, alla luce di quanto emerso in quella sede, ha dichiarato la disponibilità dell'Esecutivo ad attendere ulteriormente l'espressione del parere fino a martedì 15 novembre. In attesa che pervengano i rilievi della XIII Commissione, invia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposte di nomina di Alessandro Natalini e di Romilda Rizzo a componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.
Esame congiunto nomine n. 128-bis e n. 128-ter.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame delle nuove proposte di nomina di Alessandro Natalini e di Romilda Rizzo a componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.
Quindi, sostituendo la relatrice, impossibilitata ad essere presente alla seduta, si richiama alla relazione illustrativa svolta il 15 settembre scorso dalla relatrice Lorenzin sulle proposte di nomina in titolo.

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Quindi, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 novembre 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 13.55.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2011.

Donato BRUNO, presidente, comunica che sono stati presentati emendamenti sul testo base C. 4534 Governo (vedi allegato).
Quindi, rilevato che non è presente il rappresentante del Governo incaricato di seguire il provvedimento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.
C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo e C. 4682 d'iniziativa popolare.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 4682 d'iniziativa popolare)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 settembre 2011.

Donato BRUNO, presidente e relatore, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge costituzionale n. 4682, d'iniziativa popolare, recante «Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, nonché agli Statuti speciali della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressione delle province».
Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
In qualità di relatore ne illustra quindi il contenuto, ricordando che la proposta di legge costituzionale n. 4682, di iniziativa popolare, dispone la soppressione dell'ente «provincia» dall'ordinamento giuridico italiano, trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale medesima.
Viene infatti precisato all'articolo 10, che reca le norme di attuazione, che, fino a tale data, sono prorogati nella carica, per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione, i presidenti e i consigli provinciali il cui mandato scada prima. Entro il medesimo termine, lo Stato e le regioni ad autonomia ordinaria e ad autonomia speciale, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire alle città metropolitane, ove costituite, ai comuni, alle altre articolazioni amministrative e organizzative dello Stato, agli enti pubblici e alle amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, le funzioni amministrative esercitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Entro il medesimo termine, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di disporre il trasferimento delle funzioni amministrative esercitate dalle province, per quanto di competenza dello Stato, nel rispetto dei conferimenti effettuati dalle regioni nonché di disporre il trasferimento del personale dipendente dalle province e dagli

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enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo princìpi di economicità e di efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento, o loro equivalenti.
Al contempo, il decreto legislativo provvederà al trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari e stabilirà la disciplina, anche transitoria, dei tributi, delle compartecipazioni, dei canoni e di ogni altra entrata assegnata dalla legge o comunque spettante alle soppresse province.
Nella proposta si precisa infine che, qualora alla scadenza del termine, non siano state adottate le disposizioni ivi previste e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado di provvedere al loro effettivo esercizio, il presidente della giunta regionale e la giunta regionale esercitano le funzioni già spettanti ai corrispondenti organi delle province soppresse nei rispettivi territori. In caso di inadempimento della regione il Governo provvede ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
Ricorda che nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge in esame si rileva come, seppure la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, approvata con legge costituzionale n. 3 del 2001, ha ribadito il mantenimento della provincia quale ente intermedio tra comune e regione, fin dalla nascita della Repubblica, molte voci della dottrina, della politica, del mondo del lavoro e della società civile si sono interrogate sull'opportunità di mantenere le province e hanno evidenziato la loro inadeguatezza rispetto alle esigenze di una razionale organizzazione del sistema del decentramento.
Nella relazione viene quindi evidenziato che, com'è noto, le province nascono dall'alto, quali circoscrizioni prefettizie, con un territorio commisurato al tempo percorso da un messo a cavallo dal confine alla sede prefettizia. Non c'è dunque alcun legame con il bacino di utenza ideale per l'erogazione e per il coordinamento dei servizi, nonché per l'espressione della rappresentanza, cui dovrebbe essere commisurato l'assetto degli enti locali alla luce della visione complessiva che la Costituzione ha del sistema del decentramento. Si sottolinea inoltre come le province non siano radicate storicamente, diversamente dai comuni, circa i quali, al più, ci si può interrogare sull'opportunità di favorirne l'aggregazione.
Nella relazione si evidenzia poi come la frattura tra rappresentanza e responsabilità (e il generale diffuso disinteresse della gente per le province) è percepita come eclatante dal corpo elettorale, come dimostrano le statistiche relative alla partecipazione al voto nella tornata amministrativa del 27-28 maggio 2007. Mentre ben il 73,95 per cento degli aventi diritto al voto ha partecipato alle votazioni per le elezioni comunali, solo il 58,08 per cento ha preso parte a quelle provinciali: la provincia, insomma, ad avviso dei proponenti, continua ad apparire un ente lontano dalla gente e dall'elettorato, il quale non percepisce il nesso tra fiducia concessa, leadership provinciale e ritorno in termini di servizi e, quindi, di responsabilità.
Nella relazione si sottolinea, in conclusione, come la proposta di legge costituzionale muova da un'esigenza di semplificazione del quadro istituzionale che è innanzitutto percepita dalla stragrande maggioranza della popolazione. Se poi si affronta la questione in termini di costi, viene rilevato come in media, tra entrate tributarie, trasferimenti ed entrate extratributarie, ogni italiano spenda per le province in media quasi 160 euro ogni dodici mesi. Una cifra che negli ultimi cinque anni è aumentata del 15 per cento. A incidere sono soprattutto una tassa che esiste solo in Italia, ossia l'imposta provinciale di trascrizione (IPT), cresciuta del 22 per cento tra il 2002 e il 2007, e la quota dell'assicurazione per responsabilità civile auto, che nello stesso arco di tempo è lievitata del 28 per cento.

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La relazione di accompagnamento evidenzia infine come la soppressione delle province, oltre che consentire la realizzazione di un assetto politico istituzionale più lineare e sicuramente più funzionale, permetterebbe un enorme risparmio per le casse dello Stato e costituirebbe per i cittadini un chiaro segnale di volontà di riformare la «macchina amministrativa», a vantaggio della semplificazione di un sistema che sia efficiente e, soprattutto, meno dispendioso. Da ultimo, l'accorciamento della catena decisionale costituirebbe, ad avviso dei proponenti, un decisivo deterrente contro corruzioni e clientele. In questo quadro, la soppressione delle province diventa più che mai il simbolo di un forte e coerente impegno nei confronti del Paese.

David FAVIA (IdV), nel ringraziare la presidenza per aver accolto la richiesta del suo gruppo di riprendere l'esame dei provvedimenti in titolo nonostante non sia ancora stato presentato al Parlamento il disegno di legge del Governo sulla materia, che è tuttora in attesa del parere della Conferenza unificata.
Nel sottolineare che il problema dei costi della politica è sotto gli occhi di tutti e che è indispensabile adottare misure di razionalizzazione della spesa pubblica eliminando gli enti inutili, prende atto con soddisfazione della rinata volontà di discutere del problema ed esprime l'auspicio che l'esame prosegua a questo punto, sulla base della proposta di legge di iniziativa popolare, in modo spedito.
Ricorda che la soppressione delle province è un intervento largamente atteso dai cittadini, come prova il numero delle sottoscrizioni raccolte per l'iniziativa legislativa popolare, dal quale si desume chiaramente, a suo giudizio, come i cittadini italiani non condividano la scelta della maggioranza di respingere, il 5 luglio scorso, la proposta di legge del suo gruppo (C. 1990) per la soppressione delle province.
Rimarca che l'attuale sistema dei livelli di governo è pletorico e deve essere semplificato. In quest'ottica, non potendosi pensare di sopprimere i comuni, che hanno radici profonde nella storia italiana, e dovendosi conservare le regioni, che sono istituzioni con potere anche legislativo, oltre che afferenti ad ambiti territoriali più vasti, l'intervento deve necessariamente concentrarsi sulle province. Sarà quindi necessario ripartire i poteri delle province tra i comuni e le regioni, nel contempo razionalizzando il ricorso alle unioni di comuni affinché queste, da una parte, non sostituiscano inutilmente le province abolite e, dall'altra, permettano ai comuni di organizzarsi per la gestione di ambiti di interesse che non possono essere affidati direttamente alla regione, ma che non possono neanche far capo ad enti a carattere non territoriale intermedi tra comune e regioni, che anzi devono essere soppressi anch'essi nell'ottica della razionalizzazione.
Conclude esprimendo l'auspicio che non si voglia ricorrere a soluzioni «ipocrite» che mantengano la provincia modificandone la natura in qualche modo, come da qualcuno proposto.

Donato BRUNO, presidente e relatore, si dichiara personalmente contrario a soluzioni del tipo di quelle cui ha accennato il deputato Favia, ritenendo che, se si decide di sopprimere le province, questo debba avvenire in modo chiaro. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum.
C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 giugno 2011.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che il

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provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per lunedì 21 novembre prossimo e preannuncia che, previa adozione del testo base, il termine per la presentazione di emendamenti potrebbe essere fissato a lunedì prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4716 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto ZACCARIA (PD), relatore, ricorda che l'intesa della quale il disegno di legge in titolo propone l'approvazione è la quarta intesa esaminata dalla Commissione nella legislatura: delle quattro intese raggiunte dal Governo e sottoposte all'approvazione parlamentare, sono intese del tutto nuove ed una sola costituisce modifica ad un'intesa già in vigore. Anche in questo caso, il disegno di legge è già stato esaminato dal Senato e approvato in commissione in sede deliberante.
Ricorda inoltre che, con riguardo a due dei quattro disegni di legge in questione, la Commissione ha approvato emendamenti volti a recepire condizioni poste dalla Commissione bilancio e che pertanto, in questi casi, i provvedimenti dovranno tornare al Senato.
Sottolinea come i disegni di legge riguardanti intese con confessioni religiose diverse dalla cattolica possono apparire di minore importanza, ma non lo sono in quanto il numero dei fedeli che aderiscono alle diverse confessioni è nel complesso rilevante. Auspica quindi che possa esservi un rapido esame parlamentare.
Quindi, dopo essersi richiamato, per le premesse di ordine costituzionale e procedurale di carattere generale in materia di intese, alla relazione da lui svolta il 28 luglio scorso per l'introduzione dell'esame del disegno di legge C. 4517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale), ricorda che l'intesa in esame interviene per regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni ed è stata siglata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente di tale confessione religiosa.
Ricorda che la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, meglio conosciuta come Chiesa mormone, è stata fondata nel 1830 a Fayette, nello Stato di New York (USA), da Joseph Smith. Oggi i Mormoni nel mondo sono quasi 12 milioni e alcuni degli esponenti della Chiesa sono personaggi di spicco della politica americana. I massimi organismi della confessione si trovano a Salt Lake City (Utah). La Chiesa mormone è presente in tutta Italia, concentrata soprattutto nelle grandi città: Milano, Torino, Venezia, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania e conta oltre 20.000 fedeli.
Con riferimento al contenuto dell'intesa, ricorda che l'articolo 2 riconosce il diritto di professare e praticare la religione della Chiesa, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, assicurando la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero. Viene, altresì, contemplata la libertà dei rappresentanti della Chiesa di distribuire gratuitamente pubblicazioni, atti, stampati e libri riguardanti la religione della Chiesa prevedendo che le richieste delle emittenti gestite dalla Chiesa operanti in ambito locale devono essere tenute in considerazione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia con la conseguenza che non trovano più applicazione le norme sui cosiddetti «culti ammessi» (legge n. 1159 del 1929) dopo l'approvazione dell'intesa.
L'articolo 3 riconosce l'autonomia della Chiesa, che può liberamente organizzarsi secondo i propri ordinamenti e disciplinarsi in base al proprio statuto. È prevista, altresì, la non ingerenza dello Stato relativamente

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a tutto quello che afferisce l'organizzazione interna della Chiesa garantendole, tra l'altro, la libera comunicazione e collaborazione con qualsiasi altro proprio ente nazionale od internazionale.
L'articolo 4 individua i ministri di culto della Chiesa nei presidenti di palo e di distretto; i vescovi e i presidenti di ramo, del tempio e di missione. Essi svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso; è loro riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso in ragione del proprio ministero.
L'articolo 5 concerne l'attività dei missionari e dei presidenti di missione cui è assicurato il libero svolgimento delle proprie attività, secondo la vigente disciplina sul volontariato. Ai missionari stranieri vengono concessi permessi di soggiorno della durata rispettivamente di diciotto e di dodici mesi, che vengono rinnovati per una volta, purché la relativa richiesta sia corredata da apposita certificazione rilasciata dall'autorità religiosa competente. Quest'ultima ha l'obbligo di fornire tempestiva notizia delle eventuali variazioni che possano intervenire.
L'articolo 6 prevede che i membri della Chiesa, di cittadinanza italiana, che prestano servizio come missionari a tempo pieno, possono ottenere, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, il rinvio per un periodo non superiore a trenta mesi.
Gli articoli 7-11 recano norme volte a assicurare che l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto, nonché l'assistenza spirituale siano pienamente garantiti, così come agli appartenenti alle confessioni che hanno già concluso un'intesa con lo Stato, anche laddove il fedele appartenga alle Forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati oppure sia ricoverato in ospedale o detenuto in istituti di pena.
L'articolo 12, in tema di istruzione, riconosce agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tale fine l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli studenti effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. Si riconosce, inoltre, il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, senza aggiungere oneri a carico dello Stato.
L'articolo 13 riconosce il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.
L'articolo 14 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa.
Gli articoli 15 e 16 tutelano gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico, ed alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Chiesa stessa. In particolare, in riferimento all'esonero dal contributo di costruzione per nuovi edifici di culto della Chiesa, si prevede l'applicabilità dell'articolo 17, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) ai sensi del quale il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.
Gli articoli 17-23 disciplinano il regime degli enti religiosi avuto riguardo al riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione, assistenza e beneficenza; il mutamento degli enti stessi; la revoca del riconoscimento; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il regime tributario degli enti. Più specificamente, i trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili in favore di enti della Chiesa purché effettuati entro ventiquattro mesi dalla

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data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, sono esenti da tributi ed oneri.
L'articolo 24 dispone che la Chiesa si sostiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei suoi fedeli e simpatizzanti; introduce la detraibilità, a fini IRPEF, delle erogazioni liberali in denaro in favore della Chiesa mormona, nonché degli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Tale detrazione è fruibile a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento e nel limite di 1.032,91 euro con modalità determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Chiesa apostolica in Italia.
L'articolo 25 reca norme concernenti i riti di inumazione dei fedeli defunti purché conformi alla vigente normativa in materia.
Ai sensi degli articoli 26 e 28, eventuali esigenze fatte presenti dalla Chiesa nella fase attuativa della legge di approvazione dell'intesa, saranno tenute in considerazione dalle competenti autorità. In occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa mormone saranno promosse opportune intese. In ogni caso, dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore dalla legge di approvazione, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa.
L'articolo 27 dispone che, con l'entrata in vigore della legge di approvazione, cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa, di enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte, la legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, le relative norme di attuazione approvato con il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.
L'articolo 29 prevede infine la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00720 Calabria: Richiesta di affissione di una targa commemorativa in ricordo di Gabriele Sandri nella stazione di servizio dell'A1 «Badia al Pino»