CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 luglio 2011
511.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.35 alle 17.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 18.20.

DL 98/11 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
C. 4509 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio PANIZ (PdL), relatore, prima di illustrare le disposizioni di competenza della Commissione giustizia ricorda ai colleghi che si sta procedendo ad un esame in sede consultiva che si inserisce in un procedimento legislativo particolare in ragione dell'importanza del provvedimento ai fini della stabilizzazione finanziaria del Paese. Accogliendo l'invito del Capo dello Stato, i gruppi di maggioranza ed opposizione hanno convenuto sull'esigenza di approvare in tempi estremamente celeri il provvedimento rinunciando ad un esame particolarmente approfondito. Nel momento nel quale ci si accinge ad esprimere il parere sul testo trasmesso non si può non tenere conto del contesto politico ed economico nel quale ci si trova.
Per tale ragione non ritiene di proporre osservazioni o condizioni al testo, le quali presupporrebbero comunque la possibilità concreta di un nuovo passaggio al Senato. È infatti noto - e ne conosciamo le ragioni - che il decreto-legge deve essere convertito entro domani.
Passa quindi ad illustrare, sia pure sinteticamente, le disposizioni di competenza della Commissione giustizia ritenendo che quanto appena premesso non significhi che non si debba portare a conoscenza della Commissione il contenuto del provvedimento che il Parlamento si appresta ad approvare.
L'articolo 5 al comma 2 prevede che, a decorrere dal 2012, subiscano una riduzione del 20 per cento, rispetto al 2011, gli

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stanziamenti degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare.
Ai fini della riduzione delle dotazioni di bilancio di cui al comma 2 della disposizione in esame, gli stanziamenti vanno considerati al netto degli oneri relativi al personale dipendente, nonché, per quanto riguarda gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione e l'aggiornamento del personale.
I commi da 1 a 5 dell'articolo 10 recano disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2012.
In particolare, il comma 2 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, le amministrazioni centrali dello Stato devono assicurare una riduzione della spesa sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, corrispondente agli importi individuati nell'allegato C al decreto in esame.
La riduzione di spesa è complessivamente pari, in termini di saldo netto, a 1.500 milioni di euro nel 2012, a 3.500 milioni nel 2013 e a 5.000 milioni di euro nel 2014; in termini di indebitamento netto a 1.000 milioni nel 2012, a 3.500 milioni nel 2013 e a 5.000 milioni nel 2014. Per quanto attiene al Ministero della giustizia la riduzione di spesa è pari, in termini di saldo netto, a 54,5 milioni di euro nel 2012, a 66,7 milioni nel 2013 ed a 124,4 milioni nel 2014; in termini di indebitamento netto a 41,8 milioni nel 2012, a 66,7 milioni nel 2013 ed a 124, 4 milioni nel 2014.
Spetta ai Ministri competenti proporre - in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014 - gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa indicati nell'allegato C.
Le relazioni tecnica allegata al provvedimento evidenzia come le norme in esame mirino a superare il criterio dei cosiddetti «tagli lineari» ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica delle Amministrazioni centrali dello Stato.
Il comma 21 dell'articolo 10 dispone che i titoli (azioni, obbligazioni, Bot, Cct eccetera) sequestrati nell'ambito di procedimenti penali o in applicazione di misure di prevenzione patrimoniali o a seguito di irrogazione di sanzioni amministrative (cui fa riferimento l'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008) siano venduti.
Il comma 35 dell'articolo 23 attribuisce a Equitalia Giustizia S.p.A. anche la gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia riguardanti provvedimenti divenuti definitivi prima del 1o gennaio 2008 o il mantenimento in carcere per condanne per cui sia cessata l'espiazione in istituto prima del 1o gennaio 2008. Sono poi definite le modalità di gestione, da parte dell'ente stesso, dell'attività di recupero dei crediti di giustizia, prevedendo in particolare che i dipendenti della predetta società possano essere delegati a firmare i ruoli da questa formati.
I commi da 48 a 50 dell'articolo 23 recano disposizioni finalizzate ad introdurre l'obbligo di indicazione del codice fiscale negli atti degli organi giurisdizionali e in tutti gli atti introduttivi di un giudizio, con riferimento sia alle parti sia ai rappresentanti in giudizio.
Il comma 1-bis, introdotto dal Senato, dell'articolo 29 prevede che il Governo, sentita l'Alta Commissione di cui al comma 2, elaborerà proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche da presentare alle categorie interessate. In ogni caso, decorso il termine di 8 mesi dalla conversione del decreto-legge in esame, tali servizi e attività economiche si intenderanno liberalizzati, salvo quanto espressamente regolamentato con apposite norme. Questa liberalizzazione non si applica alle categorie implicitamente menzionate dall'articolo 33, comma 5, della Costituzione, che fa riferimento alle professioni per le quali è prescritto un esame di Stato abilitante all'esercizio professionale. Infine è modificata la rubrica dell'articolo 29 come segue «Liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche».
I commi da 2 a 4 prevedono l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di

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un'Alta Commissione per la formulazione di proposte in materia di liberalizzazione dei servizi composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. Esperti della Commissione europea, dell'OCSE e del Fondo monetario devono far parte della predetta commissione. Alle spese di funzionamento della commissione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero di giustizia. Essa termina i lavori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'articolo 37, commi 1-3, prevede che i capi degli uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno, redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, con cui sono determinati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno, gli obiettivi di rendimento dell'ufficio e l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, secondo criteri oggettivi ed omogenei. Nel programma è dato conto del conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente, e, in caso di mancato conseguimento, vengono specificate le relative motivazioni. Il programma è altresì trasmesso ai locali consigli dell'ordine degli avvocati ed al C.S.M., ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo. In sede di prima applicazione il programma è adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, con l'indicazione degli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari raggiungibili entro il 31 dicembre 2012.
I commi 4 e 5 autorizzano i capi degli uffici giudiziari a stipulare convenzioni, senza oneri per la finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli lo svolgimento presso gli uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense. I dottorandi, gli specializzandi ed i praticanti assistono e coadiuvano i magistrati nel compimento delle loro ordinarie attività e sono tenuti al segreto d'ufficio; al termine della formazione il magistrato redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita. I dottorandi, gli specializzandi ed i praticanti non hanno diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese o trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione; il loro rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È consentita la partecipazione alle convenzioni a terzi finanziatori.
I commi 1-5 dell'articolo 37 riprendono, pur con alcune modifiche, i contenuti degli articoli 1 e 2 del disegno di legge governativo A.S. 2612, recante interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario, in corso di esame presso la Commissione Giustizia del Senato.
I commi da 6 a 9 dell'articolo 37 intervengono sulla disciplina del contributo unificato prevista dal TU spese di giustizia, aumentandone la misura o introducendo nuove ipotesi per le quali esso è dovuto (attraverso l'abrogazione di attuali esenzioni).
I successivi commi da 10 a 15 recano norme relative all'utilizzo del maggior gettito conseguente all'applicazione dei commi precedenti, anche attraverso la costituzione di un apposito fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria presso il Ministero dell'economia.
I commi 16 e 17 prevedono che il Ministro della giustizia presenti al Parlamento una relazione sulle spese di giustizia e la possibilità di incrementare la misura del contributo unificato in base alle risultanze della suddetta relazione.
I commi 18 e 19 prevedono la pubblicazione delle sentenze esclusivamente sul sito internet del Ministero della giustizia.
In particolare, il comma 6 reca modifiche alla disciplina del contributo unificato

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contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, T.U. in materia di spese di giustizia, prevedendo il contributo unificato per il processo tributario, eliminando l'attuale esenzione per le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, eliminando l'esenzione dal pagamento del contributo per il processo esecutivo per consegna e rilascio (lettera c)), eliminando l'esenzione dal pagamento del contributo per i processi relativi alla separazione personale dei coniugi (lettera d)), aumentando la misura del contributo unificato o lo determina ex novo intervenendo sull'articolo 13 del TU (lettere da f) a t)), prevedendo che nei processi tributari il valore della lite - e dunque l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato o, in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, l'entità della sanzione stessa - debba essere esplicitamente dichiarato dalla parte nelle conclusioni del ricorso (lettera u)) e coordinando restanti disposizioni del TU con le novelle già descritte (lettere v), z), aa), bb) e cc)).
Il comma 10 prevede la costituzione di un fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale fondo è alimentato dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di modifica della disciplina del contributo unificato recate dai commi precedenti. Inoltre il comma 14 stabilisce che il suddetto fondo sia alimentato, a decorrere dal 1o gennaio 2012, anche con il maggior gettito derivante dall'applicazione del comma 6-bis dell'articolo 13 del T.U. (relativo al contributo unificato per i ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato). Conseguentemente lo stesso comma 14 abroga il comma 6-ter dell'articolo 13 T.U. che attualmente prevede l'assegnazione delle risorse derivanti dal comma 6-bis allo stato di previsione del Ministero dell'economia per spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei TAR.
Il comma 11 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e della giustizia, la ripartizione di una quota parte del fondo tra giustizia civile, amministrativa e tributaria. Limitatamente al primo anno, un terzo di tale quota è destinato alle assunzioni in magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonché di avvocati e procuratori dello Stato. Negli anni successivi l'assegnazione al fondo avviene al netto delle risorse necessarie a finanziare tali assunzioni. La restante quota viene assegnata anche in favore degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi fissati dal comma 12.
La metà di tali assegnazioni agli uffici è destinata alle misure incentivanti a favore del personale amministrativo; la restante metà è destinata alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari (tra le quali potranno essere ricomprese misure incentivanti a favore del personale della magistratura).
Ai sensi del comma 15, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal comma 11, le procedure di assunzione di personale della magistrature già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le procedure autorizzative previste dalla legge, possono essere completate.
Il comma 12 definisce gli obiettivi degli uffici giudiziari, al cui raggiungimento è legata l'assegnazione della quota del fondo di cui al comma 11. In particolare, conseguiranno i finanziamenti gli uffici che avranno ridotto del 10 per cento (5 per cento per il solo 2011) il numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre di ciascun anno rispetto alla stessa data dell'anno precedente. Spetterà al Ministro della giustizia, sentiti il CSM e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria operare il riparto tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di efficienza (comma 13).
Il comma 20 introduce il controllo di regolarità contabile per gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa, tributaria e militare.

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In particolare, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio della magistratura militare, devono affidare il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei revisori dei conti.
Il comma 21 mira a coprire le sedi giudiziarie disagiate, consentendo eccezionalmente ad alcuni specifici magistrati l'accesso alle funzioni requirenti e giudicanti monocratiche penali all'atto della prima nomina.
In particolare, ove le sedi disagiate (ovvero l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti: a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione; b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico) registrino una scopertura superiore al 30 per cento, il Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato potrà assegnare i magistrati ordinari nominati con decreto ministeriale giustizia 5 agosto 2010 (quelli dell'ultimo concorso, che terminano il prescritto tirocinio) ad una sede provvisoria nella quale potranno svolgere - in deroga alla disciplina generale - funzioni requirenti e funzioni giudicanti monocratiche penali.
Si rammenta, infatti, che l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006 prevede che «i magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».
Ai suddetti magistrati si applica l'articolo 3-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 193 del 2009. Ciò significa che quando e se tali magistrati saranno chiamati a svolgere funzioni requirenti, l'esercizio dell'azione penale in relazione a reati per i quali è prevista l'udienza preliminare dovrà essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato. Il procuratore della Repubblica potrà disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio. Ovviamente tali cautele cessano con la prima verifica di professionalità.
L'articolo 38 detta disposizioni finalizzate a ridurre ed accelerare il contenzioso in materia previdenziale e assistenziale.
Il comma 1 reca una serie di interventi normativi volti a realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e a favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché a deflazionare il contenzioso in materia previdenziale contenendone la durata. La lettera a) prevede l'estinzione dei processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS di valore non superiore a 500 euro, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio. Le spese del processo estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate.
La successiva lettera b), n. 1), introduce nel codice di procedura civile, con il nuovo articolo 445-bis, un'ipotesi di accertamento tecnico preventivo obbligatorio relativa alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità.
L'articolo 39 detta disposizioni (comma 1, che riassume le finalità dell'articolo) volte a rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari e a incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili ovvero tra gli Avvocati dello Stato, in servizio o a riposo, nonché a

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modificare alcune disposizioni relative al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Ai sensi del successivo comma 4, a decorrere dal 1o gennaio 2012, il Consiglio di Presidenza indice apposite procedure di nomina, senza previo espletamento della procedura per trasferimento, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie, riservati ai magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato che non prestino già servizio presso le predette commissioni. A seguito delle modifiche introdotte al Senato, sono revocate le procedure di nomina avviate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.
Il comma 8, con riferimento alle problematiche concernenti l'attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale, introduce alcune disposizioni volte ad assicurare una maggiore efficienza e celerità del processo tributario.
Il comma 12 dell'articolo in esame, al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, dispone che le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1o maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le somme dovute sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione. La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 marzo 2012. Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni applicative.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Mario CAVALLARO (PD) esprime una valutazione negativa sul provvedimento nel suo complesso, sottolineando coma anche il comparto della giustizia sia chiamato a contribuire con robusti tagli e limitazioni di spesa. Segnala quindi come si sia ritenuto di intervenire, impropriamente, anche in materia di professioni e liberalizzazioni, con una norma che desta molte perplessità ma che comunque, nonostante notizie talune notizie infondate che hanno destato qualche allarme, non prevede la soppressione degli ordini professionali. Evidenzia, in ogni caso, come sia stato inopportuno intervenire su una materia già da molto tempo in corso di esame nel Parlamento. Esprime, infine, forti perplessità sulle disposizioni in tema di giurisdizione tributaria.

Cinzia CAPANO (PD), a nome del gruppo del PD, presenta una proposta alternativa di parere contrario (vedi allegato) e ne illustra i contenuti.

Angela NAPOLI (FLpTP) ricorda come il proprio gruppo, insieme agli altri gruppi di opposizione, abbia assunto la responsabilità di consentire una rapida approvazione della manovra finanziaria. Ritiene che interventi nel merito non supportati da proposte emendative non siano di grande utilità, ma intende comunque segnalare talune questioni.
In primo luogo, rileva come la disposizione in tema di liberalizzazione delle professioni, per quanto costituisca il frutto di un lavoro di mediazione, sia controproducente in quanto potrebbe rimettere in discussione alcuni punti fermi ai quali si era arrivati nel corso dell'esame parlamentare dei provvedimenti sulla medesima materia. E comunque si è approfittato degli spazi offerti dalla manovra finanziaria per inserire una disposizione affatto estranee, già all'esame del Parlamento, approfittando per di più della disponibilità e del senso di responsabilità delle opposizioni. Lo stesso è accaduto con le disposizioni

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di cui all'articolo 37, commi 1 e 5, in tema di efficienza del sistema giudiziario, e con le disposizioni previste dall'articolo 39, sulle incompatibilità dei giudici tributari.
Preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Federico PALOMBA (IdV) ricorda come il percorso del provvedimento sia ormai segnato, grazie al senso di responsabilità delle opposizioni. Auspica che i mercati possano reagire positivamente a questa manovra. Preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore e il voto a favore della proposta alternativa del gruppo del PD, ove posta in votazione.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore. Avverte che, in caso di approvazione di quest'ultima, non sarà posta in votazione la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del PD.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 18.45.