CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 giugno 2011
490.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO ALL'8 GIUGNO 2011

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 giugno 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 giugno 2011. - Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 20.

DL 70/11: Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.
C. 4357 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o giugno scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, comunica che sono state presentate 1.536 proposte emendative riferite al disegno di legge C. 4357, di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.
In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
Ricorda, infine, che nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 22 febbraio 2011 è stata data lettura, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010, di una lettera del Presidente della Repubblica indirizzata ai Presidenti di Camera e Senato, nella quale, tra l'altro, è stato autorevolmente osservato come «l'inserimento nei decreti di disposizioni non

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strettamente attinenti ai loro contenuti, eterogenee e spesso prive dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, elude il vaglio preventivo spettante al Presidente della Repubblica in sede di emanazione dei decreti-legge. Inoltre, l'eterogeneità e l'ampiezza delle materie non consentono a tutte le Commissioni competenti di svolgere l'esame referente richiesto dal primo comma dell'articolo 72 della Costituzione e costringono la discussione da parte di entrambe le Camere nel termine tassativo di 60 giorni».
Nell'avvertire che nella presente seduta sarà dichiarata l'ammissibilità delle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 6 (vedi allegato), comunica che, alla luce dei detti criteri di valutazione, sono da ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative:
Rubinato 1.19, volto a sostituire il credito d'imposta di cui all'articolo 1 con la detassazione degli investimenti nel patrimonio netto di aziende innovative nella fase iniziale di attività;
Vignali 1.2, volto a consentire l'installazione di imprese avviate da ricercatori o da studenti universitari in qualsiasi sede, a prescindere dalla destinazione d'uso del fabbricato;
Ghizzoni 1.20, Fontana Vincenzo Antonio 1.30 e 1.31, Savino 1.6, 1.7 e 1.8, volti a consentire agli enti di ricerca di procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato;
Ghizzoni 1.21, in materia di personale di ruolo delle università statali;
Ghizzoni 1.22, recante disposizioni sui contratti per i ricercatori a tempo determinato;
Marchignoli 1.05, volto ad attribuire un credito di imposta ai professionisti per l'acquisto di strumenti informatici;
Marchignoli 1.06, volto ad istituire un credito di imposta per favorire le aggregazioni professionali;
Di Biagio 1.09, volto ad includere le Università pontificie nell'ambito dei soggetti beneficiari del 5 per mille;
Vignali 1.01, volto ad introdurre la detassazione per le plusvalenze derivanti da investimento nel capitale di rischio di imprese tecnologiche;
gli identici Lulli 1.03, Del Tenno 1.04 e Raisi 1.08, volti a destinare i fondi per il finanziamento dei progetti di innovazione e ricerca per l'istituzione di centri per la promozione delle piccole e medie imprese;
Delfino 1.07, volto a consentire l'assunzione di operai agricoli presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;
Gioacchino Alfano 2.13, il quale prevede che la Cassa depositi e prestiti, nell'assunzione di partecipazioni societarie si avvalga nelle Regioni meridionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa;
Beltrandi 2.01, 2.02 e 2.03, nonché Codurelli 2.016, che prevedono misure volte a favorire la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
Codurelli 2.017, in materia di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte delle amministrazioni pubbliche;
Codurelli 2.018, in materia di finanziamento delle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità in materia di formazione professionale, nonché di sostegno all'imprenditoria femminile;
Codurelli 2.023, che modifica la disciplina del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile;
Codurelli 2.019, che prevede incentivi contributivi per l'assunzione di lavoratori che avviano o riprendono l'attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia;
Codurelli 2.020, in materia di congedi parentali;

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Garofalo 2.04, che prevede agevolazioni contributive per le imprese che svolgono attività di bunkeraggio marittimo;
Cristaldi 2.07, che dispone un fermo di emergenza temporaneo per la pesca e reca le corrispondenti misure compensative;
Codurelli 2.014, che istituisce un Fondo per le vittime dell'amianto;
Gnecchi 2.021, che prevede che tutti i contributi non utilizzati per il calcolo della pensione posano costituire, a domanda, una pensione supplementare;
Gnecchi 2.024, 2.025 e 2.026, che recano disposizioni in materia di accesso ai trattamenti pensionistici;
Gnecchi 2.027 e 2.028, che recano disposizioni in materia pensionistica;
Ria 2.029, che riduce le aliquote contributive dovute dai datori di lavori di apprendisti artigiani e non artigiani;
Di Biagio 2.05, che estende al 2012 detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti in Italia;
Di Biagio 2.06, che consente anche ai dipendenti pubblici non residenti in Italia di adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando dichiarazione ad un Centro autorizzato di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti;
Corsaro 3.10, che reca disposizioni in materia di modifiche della destinazione d'uso funzionale delle strutture turistico alberghiere;
Polledri 3.93, che reca disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
Borghesi 3.1, che trasferisce le funzioni e le competenze attribuite all'ENIT e ad altri organismi alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Torrisi 3.78 e 3.79, che prevedono il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, sesto periodo, della legge n. 311 del 2004, relativa alle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale;
Barbato 3.8, che reca modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
gli identici Simonetti 3.89 e Del Tenno 3.99, che recano disposizioni in materia di requisiti per il conseguimento della patente nautica allo scopo modificando un decreto ministeriale;
Vincenzo Antonio Fontana 3.84, che reca disposizioni in materia di arresto temporaneo dell'attività di pesca;
Del Tenno 3.80, che prevede l'istituzione nei territori montani dei distretti montani, anche per favorire l'offerta turistica nei predetti territori;
Montagnoli 3.86, che reca disposizioni in materia di trasporto pubblico locale lagunare;
gli identici Pelino 3.14 e Cristaldi 3.83, che recano disposizioni volte a incentivare il turismo itinerante e la realizzazione di aree di sosta per autocaravan;
Alessandri 3.94, che modifica il Codice della strada in materia di certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori;
Polledri 3.92, che estende la proroga dei benefici pubblici previsti a legislazione vigente per gli impianti a fune;
Baccini 3.13, che vieta il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento;
Barani 3.15, che reca disposizioni per le darsene;
Vincenzo Antonio Fontana 3.01 e 3.02 e Capodicasa 3.03, che recano disposizioni in favore del territorio di Lampedusa;

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Tullo 3.04, che reca modifiche al decreto-legge n. 225 del 2010 in materia di finanziamenti delle Autorità portuali;
gli identici Alessandri 3.05 e Germanà 3.07, che recano disposizioni in materia di determinazione dei canoni per l'utilizzo dei beni demaniali funzionali all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
gli identici Occhiuto 4.73 e Gioacchino Alfano 4.141, volti a sopprimere l'avvalimento delle sezioni regionali da parte dell'Osservatorio centrale dei contratti pubblici;
Ghizzoni 4.84, in materia di riduzione degli assetti organizzativi del Ministero dei beni e delle attività culturali;
Ghizzoni 4.85, volto ad escludere il Ministero dei beni e delle attività culturali da alcune riduzioni di spesa;
Federico Testa 4.136, in materia di canoni demaniali per gli impianti di produzione di energia elettrica;
gli identici Gioacchino Alfano 4.143 e Bruno 4.64, in materia di personale della polizia stradale;
Gioacchino Alfano 4.146, relativo al finanziamento di interventi in materia di fonti rinnovabili;
Valducci 4.65 che destina all'ANAS i proventi derivanti dalle sanzioni per eccesso di velocità;
Montagnoli 4.168, volto ad introdurre dei criteri per l'aggiornamento delle entrate dell'ANAS;
Soglia 4.154, relativo al sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina;
Montagnoli 4.158 in materia di unione di comuni;
Comaroli 4.157, Bitonci 4.156 e 4.155, in materia di patto di stabilità interno;
Calvisi 4.66, in materia di collegamento stradale Sassari-Olbia;
Siragusa 4.121, in materia di pedaggi autostradali dell'ANAS;
Cesa 4.123, che istituisce il provveditorato regionale delle opere pubbliche in Abruzzo;
gli identici D'Amico 4.03 e Dima 4.01, relativi al sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Di Biagio 4.02, in materia di alloggi del Ministero della difesa;
Mario Pepe (IR) 5.122, in materia di semplificazione della disciplina in materia di installazione di impianti termici;
Morassut 5.47 che, sostituendo il comma 3 dell'articolo 5, introduce una normativa in materia di perequazione urbanistica, prevedendo, tra l'altro, meccanismi di perequazione territoriale, al fine di attuare interventi di interesse sovra comunale volti a conseguire il coordinato assetto dei territori;
Pugliese 5.119, che introduce disposizioni volte a rimuovere i vincoli contenuti in apposite convenzioni, relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e delle loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione ovvero per la cessione del diritto di superficie;
Rubinato 5.38, che prevede che i contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale a favore di enti pubblici territoriali sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa;
Morassut 5.59, che riproduce alla lettera a) il contenuto del comma 8 dell'articolo 5 del decreto legge e che, alla lettera b), integra la disciplina in materia di piani particolareggiati;
Morassut 5.85, che, dopo aver disciplinato gli interventi per la riqualificazione di aree urbane degradate introduce ai commi dal 12 al 17 modifiche alla

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disciplina delle detrazioni fiscali per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio;
Schirru 5.45, che prevede che le regioni debbano dettare disposizioni finalizzate all'adeguamento degli edifici esistenti pubblici e privati alle norme esistenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
Mariani 5.83 e Morassut 5.86, che introducono agevolazioni fiscali al fine di incentivare la riqualificazione di aree urbane degradate;
gli identici Pagano 5.102 e Formichella 5.23, gli identici Pagano 5.103 e Formichella 5.24 e l'emendamento Formichella 5.25, che prorogano, rispettivamente al 31 dicembre 2010, al 30 novembre 2011 e al 31 ottobre 2011 il termine entro il quale i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale;
Polledri 5.108, che reca modifiche all'articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010 in materia di contrasto di interessi;
Pelino 5.37, che reca disposizioni in materia di edilizia agevolata e sovvenzionata in favore delle forze dell'ordine;
Vannucci 5.35, che reca deroghe al Patto di stabilità per i comuni colpiti da eventi atmosferici;
Del Tenno 5.115 e Motta 5.44, che recano disposizioni volte a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;
Moffa 5.32, che estende a determinati impianti fotovoltaici gli incentivi previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2010;
Gli identici De Micheli 5.89, Germanà 5.98 e Della Vedova 5.41, che escludono per alcuni interventi l'applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante la disciplina della valutazione ambientale strategica;
Cristaldi 5.100, che reca disposizioni per il completamento della ricostruzione del Belice;
Zeller 5.106, che consente alle province autonome di Trento e di Bolzano di regolarizzare eventuali pendenze in merito a edifici o manufatti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero;
Lovelli 5.87, che estende l'articolo 18 della legge n. 179 del 1992 recante disposizioni in materia di autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa anche a quelle concesse anteriormente al 1o gennaio 2011;
Ciccanti 5.05, 5.09, 5.08, 5.010, 5.07 e 5.06 e Bitonci 5.014, 5.012 e 5.013, che recano disposizioni in materia di Patto di stabilità interno;
Ciccanti 5.04, che reca disposizioni in materia di redazione dei quadri previsti per la certificazione del rendiconto al bilancio degli enti locali;
Corsaro 5.01, che prevede la costituzione del consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi;
Lorenzin 5.011, recante disposizioni in materia di solidarietà tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori con riferimento ai trattamenti retributivi spettanti al lavoratore;
Toccafondi 5.02 e 5.03, che recano disposizioni in materia di cedolare secca sugli affitti;
Buonanno 6.129, il quale estende da due a quattro anni la proroga di cui possono godere gli impianti a fune per i quali si prevede l'ammodernamento con i benefici del Fondo per l'innovazione dei predetti impianti, e che dispone la disapplicazione dei termini relativi alla vita tecnica complessiva massima di ogni impianto;
gli identici Bratti 6.52 e Bitonci 6.134, i quali escludono dall'ambito di applicazione della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di gestione dei

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rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, i materiali di riporto e che recano altresì una norma di interpretazione autentica, anch'essa volta ad escludere da tale disciplina i materiali di riporto;
Alessandri 6.137 e Bernardo 6.84, i quali recano una norma di interpretazione autentica, anch'essa volta ad escludere dall'applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, i materiali di riporto;
Marchignoli 6.76, il quale prevede che, a decorrere dal 2012, il software per il calcolo degli studi di settore è reso disponibile entro il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento;
Del Tenno 6.93, il quale interviene sulla disciplina in materia di indennità riconosciuta al conduttore di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, al fine di stabilire che l'ulteriore indennità prevista in favore del conduttore stesso nel caso in cui l'immobile sia adibito alla stessa attività o ad attività affini a quella già esercitata dal conduttore uscente sia attribuita qualora il nuovo esercizio sia avviato, non più entro un anno, ma entro solo sei mesi dalla cessazione del precedente;
gli identici Della Vedova 6.35 e De Micheli 6.71, i quali estendono la definizione di servizi di comunicazione elettronica recata dal Codice delle comunicazioni elettroniche ai servizi voce su protocollo IP, ai servizi di messaggistica istantanea su protocollo IP, ai servizi di posta elettronica e ad ogni altro servizio assimilabile;
Corsaro 6.9, il quale circoscrive l'applicazione dell'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 387 del 2003, con cui si prevede che, per la realizzazione di impianti a biomassa e di impianti fotovoltaici, l'obbligo per il soggetto richiedente l'autorizzazione di dimostrare nel corso del provvedimento la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto, si riferisce esclusivamente alla realizzazione in zone agricole di tali impianti;
Soglia 6.103, il quale introduce nel Codice della strada la nuova figura della patente di servizio per autisti addetti ad organi istituzionali;
Soglia 6.105, recante una norma di natura organizzatoria e contabile concernente il Dipartimento per i trasporti del Ministero per le infrastrutture, la quale prevede che i controlli su strada, i controlli sui servizi automobilistici di linea, nonché le ispezioni sulle autoscuole, siano effettuate secondo le modalità già definite con il personale in sede di contrattazione decentrata, ed avvalendosi dei fondi destinati alla sicurezza stradale ed ai controlli;
Biasotti 6.22, il quale introduce un'ulteriore ipotesi di cancellazione dall'albo nazionale degli autotrasportatori, nel caso in cui l'impresa sia priva di veicoli da oltre due anni;
Berardi 6.104, il quale prevede che il piano di formazione dei dipendenti pubblici relativo alla diffusione presso le amministrazioni pubbliche di semplificare l'avvio delle attività imprenditoriali sia predisposto dai Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, invece che dal Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 4 del 2006;
Montagnoli 6.126, il quale introduce una incompatibilità tra lo svolgimento di attività di consulenza o assistenza e la redazione di progetti collegati a finanziamenti pubblici e la partecipazione alle Commissioni di valutazione operanti nell'ambito dei relativi procedimenti, ovvero lo svolgimento di incarichi presso enti pubblici nell'ambito di procedimento di finanziamento pubblico;
Alessandri 6.138, il quale consente alle associazioni di volontariato di effettuare raccolte di oggetti o indumenti previa convenzioni con i Comuni, prevedendo che i materiali residui rientrino nella percentuale della raccolta differenziale dei rifiuti;

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Lanzarin 6.142, recante una serie di modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di proroga delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di recupero o smaltimento di rifiuti, di miscelazione degli olii usati presso i depositi temporanei e di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie;
Corsaro 6.10 e Luciano Dussin 6.136, i quali intervengono sulla disciplina in materia di procedure autorizzatorie relative ai piccoli impianti geotermici, prevedendo che tali impianti siano assimilati alle piccole utilizzazioni locali e che siano esclusi dalle procedure di verifica di assoggettabilità ambientale effettuate a livello regionale;
Bernardo 6.83, il quale reca una norma di interpretazione autentica, volta ad escludere dall'applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, i materiali di riporto;
gli identici Vignali 6.8, Ciccanti 6.53, Raisi 6.48, Del Tenno 6.89 e Forcolin 6.135, i quali escludono le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, nonché le imprese e gli enti di smaltimento o recupero che producano rifiuti non pericolosi dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti stessi;
Zucchi 6.64, il quale inserisce tra gli impianti che non sono sottoposti ad autorizzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole che non lavorano per più di 90 giorni l'anno;
Marchignoli 6.77 e Armosino 6.45, i quali escludono le camere di commercio dall'obbligo di adeguare i propri statuti per assicurare la riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
Misuraca 6.107, il quale intende assoggettare tutte le imprese del settore ferroviario alle medesime regole in materia di lavoro;
Cicu 6.15 e 6.16, i quali intervengono sulla disciplina in materia di divieto di effettuazione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti di soggetti nei confronti dei quali siano state emesse cartelle di pagamento, prevedendo una deroga a tale divieto per aree geografiche o settori produttivi merceologici in crisi, nonché stabilendo la possibilità di compensare i debiti tributari con le somme dovute dalla Pubblica Amministrazione;
Lorenzin 6.36, il quale interviene sul termine entro il quale il lavoratore può proporre ricorso per chiedere la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro costituito in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto;
Bitonci 6.116, il quale introduce una disciplina per la definizione agevolata dei carichi di ruolo;
Simonetti 6.96, il quale interviene sulla disciplina in materia di certificazione anagrafica, introducendo un diritto fisso suddiviso tra il Comune di competenza e lo Stato;
Cazzola 6.12, il quale interviene sulla disciplina in materia di risarcimento diretto per i sinistri relativi all'assicurazione R.C. Auto, eliminando la facoltatività del predetto risarcimento diretto in alcune ipotesi;
Lo Moro 6.14, il quale interviene sulla disciplina relativa al differimento dei termini per il completamento dei programmi di investimento relativi a patti territoriali e contratti d'area, e che dispone inoltre il differimento al 31 dicembre 2011 del termine di presentazione delle richieste di rimodulazione;
Polledri 6.108, il quale interviene sul Testo unico delle imposte sui redditi, introducendo un nuovo meccanismo di determinazione dell'IRPEF attraverso il sistema del quoziente familiare;
Simonetti 6.109, il quale interviene sulla disciplina relativa alla distribuzione tra i Comuni e le Provincie del contributo

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di natura economica riconosciuto al territorio circostante il Parco tecnologico per la gestione dei rifiuti radioattivi;
Vanalli 6.110, il quale consente ai Comuni e alle Provincie che abbiano rispettato il patto di stabilità di effettuare spese per il sostegno e finanziamento di attività di promozione e valorizzazione del territorio;
Erika Rivolta 6.111, il quale interviene sui rapporti finanziari tra Provincia e Stato, consentendo alle Provincie il differimento dei trasferimenti per quanto riguarda gli importi non recuperati dallo Stato per incapienza dei trasferimenti erariali spettanti alle Provincie stesse;
Bitonci 6.112, il quale interviene sulla disciplina relativa all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie;
Bitonci 6.113, il quale consente la compensazione tra i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione o di altro ente pubblico e i debiti nei confronti di tali soggetti pubblici;
Bitonci 6.117, il quale interviene sulla disciplina concernente la nomina dei revisori degli enti locali, introducendo un intervallo temporale tra un incarico e l'altro;
Bitonci 6.118, il quale prevede la definizione agevolata delle sanzioni per le violazioni delle norme in materia di affissioni e pubblicità;
Bitonci 6.119, che consente lo svolgimento delle funzioni del segretario comunale e del segretario provinciale da parte di avvocati e dottori commercialisti;
Bitonci 6.120, recante una delega al Governo per la modifica della normativa circa l'assunzione e il licenziamento di dirigenti pubblici;
Bitonci 6.121 e 6.122, i quali escludono dal patto di stabilità, rispettivamente, le spese sostenute dai Comuni per la realizzazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici e per l'incremento del personale addetto alla sicurezza;
Simonetti 6.101, il quale interviene sulla disciplina relativa all'assunzione di nuovi mutui da parte delle Provincie e dei Comuni prevedendo dei limiti rispetto all'importo annuale degli interessi;
Bitonci 6.123, il quale stabilisce l'obbligo, per i cittadini stranieri, di rilasciare, in sede di domanda di attribuzione della partita IVA, apposita dichiarazione relativa alla conoscenza della lingua italiana;
Bitonci 6.124, il quale riduce l'ammontare dei canoni e corrispettivi dovuti all'ANAS per concessioni ed autorizzazioni relative alle strade statali esterne ai centri abitati;
Montagnoli 6.125, il quale modifica il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, eliminando l'obbligo di denuncia all'Autorità di Pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro per ogni infortunio che comporti la morte o l'inabilità per più di tre giorni;
Polledri 6.133, il quale inserisce tra le funzioni mantenute allo Stato la disciplina e il rilascio del personale navigante della navigazione interna, nonché l'individuazione dei relativi requisiti psicofisici;
Forcolin 6.132 e Brugger 6.85, i quali stabiliscono che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas individui meccanismi di perequazione specifica aziendale per le imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo;
Cazzola 6.11, il quale stabilisce che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli è personale e non cedibile a terzi;
Girlanda 6.24 e Leo 6.04, i quali intervengono sulla disciplina degli obblighi di comunicazione all'AIFA, da parte delle imprese farmaceutiche, circa il numero dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici;
Brugger 6.27, il quale esonera gli imprenditori agricoli che trasportano e

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conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario dall'obbligo di iscrizione all'albo dei gestori ambientali;
Paolo Russo 6.31, il quale qualifica come coltivatori diretti, ai fini del diritto di prelazione o riscatto in caso di cessioni dei fondi rustici, i soggetti iscritti in apposita sezione del registro delle imprese;
Paolo Russo 6.30, limitatamente alla lettera a), la quale interviene sulla disciplina relativa alla qualifica di imprenditore agricolo professionale, prevedendo che le regioni esercitino esclusivamente il controllo sul possesso dei requisiti soggettivi, salva la possibilità per l'INPS di svolgere le verifiche a fini previdenziali;
Mario Pepe (IR) 6.32, il quale sopprime alcune disposizioni del decreto-legge n. 225 del 2010 che consentono ai Presidenti delle regioni interessate dagli eventi emergenziali di disporre aumenti dei tributi e delle addizionali o delle maggiorazioni delle aliquote attribuite alla regione stessa nonché ad aumentare l'imposta regionale sulla benzina;
Mario Pepe (IR) 6.33, il quale riduce da 2.000 a 1.000 euro il limite oltre il quale è vietato il trasferimento di denaro contante, nonché il limite oltre il quale i trasferimenti di denaro contante effettuati attraverso intermediari esercenti i servizi di pagamento sono consentiti previa consegna di idonea documentazione; l'emendamento prevede altresì un sistema di controllo e monitoraggio sulle agenzie di money transfer;
Lorenzin 6.37, il quale prevede che le disposizioni in materia di costi di funzionamento e di costi del personale delle amministrazioni pubbliche si applicano agli enti previdenziali privatizzati ed agli enti previdenziali dei liberi professionisti solo nel caso in cui tali enti siano espressamente richiamati dalla predetta disciplina;
Germanà 6.92, il quale interviene sulla disciplina relativa alla composizione del consiglio delle camere di commercio, prevedendo in particolare che le designazioni da parte delle organizzazioni rappresentative delle imprese avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale;
Gioacchino Alfano 6.94, il quale è volto a generalizzare l'obbligo di iscrizione alla cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri, a carico degli iscritti nei relativi albi professionali;
Franzoso 6.102, il quale prevede la regolarizzazione relativamente ai contributi e premi previdenziali e assicurativi maturati al 31 ottobre 2009;
Borghesi 6.01, il quale sostituisce i commi da 1 a 4-quinquies dell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di mercato dell'autotrasporto per conto terzi: le modifiche sono volte sostanzialmente ad eliminare le previsioni relative ai costi minimi del servizio, nonché a prevedere una serie di misure per la aggregazione o fusione delle imprese di autotrasporto attraverso agevolazioni fiscali e sgravi contributivi; si prevede altresì un credito d'imposta in favore delle imprese che si dotino di dispositivi per la tracciabilità dei percorsi e la gestione satellitare delle flotte, nonché l'istituzione di una banca dati nazionale dell'autotrasporto, a fini di controllo, di trasparenza del mercato, nonché di attribuzione di un rating anche creditizio alle medesime imprese. L'articolo aggiuntivo modifica altresì il Codice civile per quanto riguarda la responsabilità del vettore per la perdita della merce trasportata;
Brugger 6.03, recante delega alle province autonome di Trento e Bolzano per l'esecuzione della direttiva 2008/98/CE in materia di gestione dei rifiuti;
Misiani 6.011, il quale reca un'articolata normativa di attuazione della direttiva 2011/7/UE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni tra le imprese;
Misiani 6.09, il quale reca un'articolata normativa di attuazione della direttiva 2011/7/UE in materia di lotta contro i

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ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con le pubbliche amministrazioni;
Schirru 6.013, il quale esenta dal pagamento dei relativi oneri amministrativi le certificazioni mediche per l'accesso a prestazioni socio-assistenziali e per il riconoscimento dell'invalidità civile; l'articolo aggiuntivo abbatte all'80 ed al 90 per cento rispettivamente il concorso all'imponibile IRPEF delle pensioni privilegiate ordinarie concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato e prevede che l'assegno mensile di invalidità civile parziale si cumula con i redditi di lavoro fino al massimo di 8.000 euro;
Brugger 6.02, il quale inserisce l'interporto di Trento tra quelli che possono beneficiare delle provvidenze della legge n. 240 del 1990;
gli identici Germanà 6.06, De Micheli 6.010 e Della Vedova 6.014, i quali consentono agli intermediari che partecipano al sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo la possibilità di accedere ai sistemi informativi in materia sul merito creditizio;
Alessandri 6.015, il quale abroga una serie di disposizioni relative all'Istituto dell'industria delle conserve alimentari;
Gioacchino Alfano 6.07, il quale estende la disciplina in materia di rimborso dell'accisa sul gasolio usato come carburante anche alle imprese esercenti i servizi di noleggio di autobus con conducente.

Avverte quindi che il termine per la presentazione di eventuali richieste di revisione dei giudizi di inammissibilità testé dichiarati, è fissato alle ore 11 di domani.

Renato CAMBURSANO (IdV), nell'esprimere, a nome dei gruppi dell'Italia dei Valori nelle due Commissioni, le condoglianze al Presidente Conte per il grave lutto che lo ha colpito, fa presente di aver già chiesto in sede di Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite di chiarire l'andamento dei lavori, anche alla luce della esigenza rappresentata dal suo gruppo di partecipare alla campagna referendaria. Chiede, intanto, di precisare quando saranno rese note le valutazioni in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative riferite agli articoli da 7 a 11.

Gianfranco CONTE, presidente, chiarisce che nella seduta di domani saranno dichiarati i giudizi di inammissibilità sulle restanti proposte emendative, riferite agli articoli da 7 a 11 del decreto-legge.
Per quanto riguarda l'ulteriore organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite, informa che essi si concluderanno, in questa settimana, nel pomeriggio di giovedì 9 giugno, come richiesto da alcuni gruppi, e che, sulla scorta di quanto unanimemente convenuto in occasione della riunione congiunta di oggi degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni, i Presidenti hanno rinnovato, con lettera inviata in data odierna al Presidente della Camera, la richiesta di non avviare la discussione in Assemblea sul provvedimento nella giornata di lunedì 13, come attualmente previsto, e di disporre di ulteriori spazi di esame del provvedimento.
Riguardo a tale richiesta, in via informale, è stato segnalato che la Conferenza dei Presidenti di gruppo si dovrebbe riunire nella giornata di martedì 14 giugno, e che quindi, fino a quel momento, le Commissioni potranno senz'altro procedere all'esame in sede referente, fermo restando che le Presidenze si adopereranno al fine di ampliare il più possibile il tempo a disposizione delle Commissioni stesse.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene insoddisfacenti i chiarimenti forniti dal Presidente Conte, osservando che sarebbe stato opportuno che la Conferenza dei presidenti di gruppo si riunisse già nella giornata di domani, dal momento che la prevista riunione di martedì 14 giugno interverrebbe quando ormai si saranno programmati i lavori delle Commissioni riunite. Preannuncia, pertanto, la propria

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intenzione di sollevare la questione nella prossima seduta antimeridiana dell'Assemblea, al fine di promuovere una riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo nella settimana in corso.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle considerazioni del deputato Borghesi, sottolinea come ogni contributo volto a dilatare i tempi di esame del provvedimento da parte delle Commissioni riunite potrà risultare certamente utile.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), osservando come le considerazioni del collega Borghesi appaiano sostanzialmente condivisibili, fa presente che, da quanto emerso in sedi informali, risulta l'intenzione, da parte dei presidenti di gruppo, di tenere conto delle esigenze manifestate dalla presidenza delle Commissioni riunite. In ogni caso, si dichiara disponibile ad appoggiare un'eventuale richiesta di formalizzazione già in questa settimana della programmazione dei lavori della Camera sul decreto-legge in esame.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 20.15.