CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 luglio 2010
355.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 luglio 2010.

Audizione di rappresentanti dei Co.Re.Com. di Emilia-Romagna, Puglia e Lombardia, in materia di educazione scolastica alla multimedialità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.10.

Decreto-legge 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Bruno MURGIA (PdL), relatore, ricorda che il decreto-legge n. 78 del 2010, approvato in prima lettura dal Senato, contiene misure di riduzione della spesa e di aumento delle entrate dirette a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013,

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l'ultimo documento programmatico approvato dal Parlamento nel settembre 2009, e confermati in sede europea in occasione della presentazione, nel gennaio 2010, dell'aggiornamento annuale del Programma di stabilità. Segnala che l'Ecofin ha invitato l'Italia a riportare l'indebitamento netto al di sotto del 3 per cento del PIL entro il 2012, a garantire un aggiustamento annuo di bilancio pari ad almeno 0,5 punti in termini strutturali, e a definire in dettaglio, entro il 2 giugno 2010, la strategia di consolidamento necessaria per la correzione del disavanzo eccessivo. Come specificato nella Nota informativa presentata dal Governo il 16 giugno 2010, il provvedimento in esame costituisce quindi lo strumento per attuare la dovuta correzione delineata nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica (RUEF) e risponde all'impegno concordato dal Governo in ambito europeo. L'emergere di tensioni sui mercati finanziari a seguito della crisi della Grecia ha reso peraltro più urgente l'intervento. Il Governo ha ritenuto, pertanto, opportuno anticipare la manovra rispetto alle scadenze fissate dalla legge di contabilità. Secondo gli andamenti tendenziali rilevati dalla RUEF e confermati dalla Nota informativa, che vedono l'indebitamento netto pari al 4,7 per cento del PIL nel 2011 e al 4,3 per cento nel 2012, la conferma degli obiettivi a suo tempo indicati - rispettivamente il 3,9 e il 2,7 per cento nei due anni -, ha comportato una correzione pari, in termini cumulati, all'1,6 per cento del PIL. Osserva quindi che la manovra correttiva oggetto del decreto-legge in esame determina una correzione di 12.053 milioni nel 2011, 24.965 milioni nel 2012 e 24.962 milioni nel 2013, nel testo iniziale presentato dal Governo - pari allo 0,75 per cento del PIL nel 2011 e all'1,5 per cento nel 2012, mentre per il 2013 non è possibile individuare la portata della correzione in quanto, per l'anno indicato, non è disponibile il conto tendenziale della pubblica amministrazione. Le modifiche introdotte dal Senato, determinano un'ulteriore riduzione dell'indebitamento netto per 77,3 milioni nel 2011, 86,2 milioni nel 2012 e 54,6milioni nel 2013. Nel 2012 la correzione cresce a 25.068 milioni; nonostante tale miglioramento, l'incidenza sul PIL della manovra si conferma pari all'1,5 per cento. Le misure comportano un impatto limitato nel 2010: in termini d'indebitamento netto, si tratta di 1.527 milioni di risorse - 774 milioni nel testo iniziale -, quasi interamente utilizzati per finalità di carattere espansivo.
Ricorda che la correzione esplica i propri effetti a decorrere dal 2011: con riferimento alla manovra lorda si evidenzia che il provvedimento reperisce risorse pari a 17,3 miliardi nel 2011, che salgono a 27,1 miliardi nel 2012 per poi ridursi a 26,4 miliardi nel 2013. A fronte di impieghi per finalità espansive ancora di rilievo nel 2011 - circa il 30 per cento delle risorse reperite - nel biennio successivo tale componente si riduce, rispettivamente al 7,6 e al 5,3 per cento. Con riferimento alla manovra netta negli anni 2011-2013, ovvero alla correzione del deficit operata attraverso un miglioramento del saldo primario, essa opera prevalentemente - 62,2 per cento nella media del triennio - attraverso il contenimento della spesa e, al suo interno, della componente di parte corrente. Rispetto al testo iniziale, le modifiche introdotte dal Senato determinano quindi un maggior contributo alla manovra netta da parte delle entrate, dal 35,5 in media nel triennio nel testo iniziale al 37,8 per cento nel testo all'esame della Camera; all'interno della spesa si riduce poi l'apporto assicurato da quella in conto capitale, dal 4,6 al 3,1 per cento. Rispetto agli andamenti tendenziali, come rilevati dalla RUEF, la manovra determina una riduzione della spesa primaria di circa l'1 per cento nel 2011 e del 2 per cento nel 2012; anche in questo caso per il 2013 non è disponibile il conto tendenziale della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda le entrate, le misure ne determinano un aumento rispetto alla legislazione vigente pari allo 0,6 per cento nel primo anno e all'1,4 per cento nel secondo.
Rinvia all'articolato complessivo del provvedimento, limitandosi all'indicazione delle parti di competenza della Commissione

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cultura. L'articolo 2 prevede, a decorrere dal 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziare di ciascun Ministero, ad esclusione delle risorse destinate al fondo ordinario delle università, all'informatica, alla ricerca, al 5 per mille del gettito IRE. Le riduzioni previste sono pari a 2.443,7 milioni di euro, per il 2011; 2.215, 8 milioni, per il 2012; 2.395, 2 milioni, per il 2013. Evidenzia che le riduzioni indicate, i cui importi per singola missione di ciascun Ministero, sono previsti dall'Allegato 1 alla Finanziaria, comprendono gli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 6, e degli organi costituzionali, di cui all'articolo 5, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo, che dispone l'assegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato delle riduzioni di spesa deliberate autonomamente dagli organi costituzionali. Aggiunge che l'articolo 4, dai commi 4-bis a 4-sexies, reca disposizioni che definiscono i criteri di iscrizione contabile e di imputazione ai capitoli di bilancio delle poste finanziarie relative al cedolino unico, istituito dall'articolo 2, comma 197, della legge finanziaria 2010, n. 196 del 2009, nonché a dettare una specifica disciplina per i pagamenti mediante il cedolino unico per il personale scolastico. Scopo delle disposizioni indicate è quello di perseguire il maggior gettito previsto dalla legge finanziaria 2010, nonché di conseguire ulteriore risparmi, con le nuove norme sul cedolino per il personale scolastico. In particolare, il comma 4-septies stabilisce che per il personale scolastico il pagamento delle competenze accessorie debba essere effettuato congiuntamente a quello delle competenze fisse, tramite lo strumento degli ordini collettivi di pagamento previsti dal decreto ministeriale 31 ottobre 2002. Ricorda che il comma citato modifica la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 601 della legge finanziaria 2007, legge n. 296 del 2006, che prevede l'assegnazione diretta di Fondi specifici alle istituzioni scolastiche. Il personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici è sempre a carico dei bilanci degli istituti. Il comma 4-octies prevede invece che per ciascuna istituzione scolastica debba essere fissata ogni anno, con apposito decreto ministeriale, la dotazione finanziaria, per le competenze accessorie del personale supplente breve nominato dai dirigenti; la dotazione prevista sarà distribuita in base a criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa. Il successivo comma 4-novies rimanda ad un decreto ministeriale da adottare le eventuali modifiche al regolamento sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, di cui al decreto ministeriale 1o febbraio 2001 n. 44. Il comma 4-decies dispone invece la destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, riguardanti i pagamenti con cedolino unico.
Sottolinea quindi che l'articolo 6, commi da 7 a 14, introduce limiti per tutte le pubbliche amministrazioni, alle spese per studi, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missioni, formazione e per autovetture. La riduzione non si applica però ad università, enti e fondazioni di ricerca ed enti equiparati. Il comma 8, modificato al Senato, riduce invece, a partire dal 2011, la spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. La spesa prevista non potrà essere superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per gli stessi fini. Ricorda che anche in questo caso valgono i limiti previsti dal comma 7, limiti che non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali. Aggiunge che l'articolo 7 riguarda la soppressione di enti quali Ipsema, Ispesl, Ipost, Enam, Enappsmsad, nonché il riordino degli organi di enti previdenziali. Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 3-bis, che dispone, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la soppressione dell'Enam le cui funzioni sono trasferite all'Inpdap, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi. Sempre al Senato è stato disposto che le

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modalità di trasferimento delle risorse dell'Ente soppresso siano da definire con specifici decreti di natura non regolamentare, adottati di concerto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame. Il comma 15, modificato dal Senato, sopprime quindi l'Istituto per gli affari sociali (IAS) e trasferisce le sue funzioni all'ISFOL. In particolare, è previsto che l'attività svolta dall'IAS confluisca nell'ambito dell'ISFOL in una delle macroaree esistenti. Ricorda inoltre che il comma 16, dispone, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - e cioè dal 31 maggio 2010 - la soppressione dell'Ente Nazione di Assistenza e Previdenza per i Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori ed Autori Drammatici (ENAPPSMSAD), le cui funzioni passano all'ENPALS, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi. Lo stesso comma istituisce presso l'ENPALS, con effetto dal 31 maggio 2010, il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, con gestione separata. Il comma 19 prevede invece la soppressione dell'Ente italiano Montagna e la successione dell'ente in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il trasferimento delle risorse strumentali e del personale al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Segnala, ancora, che l'articolo 7, comma 20, dispone la soppressione degli enti di cui all'Allegato 2 del provvedimento, indicando i soggetti che ne assorbono compiti e attribuzioni. È soppresso l'Ente Teatrale Italiano (ETI), il cui personale è assorbito dal Ministero per i beni e le attività culturali. Il comma 21 del medesimo articolo prevede invece la soppressione dell'INSEAN, Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, il cui personale transita presso il CNR.
Aggiunge che l'articolo 8 reca disposizione sull'utilizzo di economie di spesa destinate al settore scolastico. Il comma 14 dispone che il 30 per cento di dette economie discendenti dalle misure di razionalizzazione previste dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 siano comunque riservate al settore scolastico, con le modalità previste dall'articolo 64, comma 9, citato. Al Senato è stato stabilito che alla destinazione delle risorse in questione si provvede con un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Evidenzia che l'articolo 9, comma 9, modifica per il 2011 e il 2012, il regime delle assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca. Il regime speciale è limitato al 2010, per il triennio 2011-2013 si prevede che gli enti possano assumere personale a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, da bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti a tempo indeterminato intervenute l'anno precedente; si stabilisce inoltre la predetta facoltà assunzionale nella misura del 50 per cento nel 2014 e nella misura del 100 per cento a decorrere dal 2015. I commi successivi riguardano l'omogeneità di computo delle retribuzioni tra personale uscente e neo-assunto, laddove nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico. Ricorda quindi che il comma 15 fissa il numero dei docenti di sostegno per l'anno scolastico 2010-2011, pari a quello dell'anno scolastico 2009-2010 - 90.469 unità -, la relazione tecnica presentata in Senato specifica che la disposizione citata è volta al contenimento del numero dei docenti di sostegno da nominare annualmente. Qualsiasi deroga al numero massimo di docenti riguarda situazioni di particolari gravità, ex articolo 3, comma 3 della legge 5 Febbraio 1993, n. 104. Il comma 15-bis autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente

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per l'espletamento delle funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici. La proroga dei rapporti è consentita nei limiti di spesa di cui all'elenco 1, previsto dal comma 250 dell'articolo 2 di cui alla legge n. 191 del 2009. Il successivo comma 23 del medesimo articolo stabilisce che, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione degli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per effetto dei passaggi tra posizioni stipendiali. Nella modifica intervenuta al Senato, è fatto salvo il disposto dall'articolo 8, comma 14, del provvedimento in esame, citato, il quale dispone che il 30 per cento delle economie di spesa discendenti dalle misure di razionalizzazione previste dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 siano comunque riservate al settore scolastico. Il comma 29 riduce del 50 per cento la spesa sostenuta nell'anno 2009, dalle pubbliche amministrazioni, per il personale precario, in Senato è stata escluso il riferimento agli enti di ricerca. In ogni caso, per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Aggiunge che sempre durante l'esame al Senato sono stati introdotti due ulteriori periodi al comma 29, con riferimento agli enti di ricerca; si è previsto che resta comunque fermo il limite all'impiego di personale a tempo determinato espresso all'articolo 1,comma 187, della legge n. 266 del 2005, come modificato dall'articolo 3, comma 80, della legge finanziaria per il 2008, fissato nel 35 per cento rispetto alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Inoltre, dopo aver escluso gli enti di ricerca dall'applicazione del comma in esame, come sopra indicato, si è previsto che alle minori economie derivanti da tale esclusione, pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provveda con le maggiori entrate del provvedimento in esame.
Aggiunge che l'articolo 9, comma 37, dispone che, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo in esame - in merito al blocco dei trattamenti economici individuali per il triennio2011-2013 - le disposizioni contrattuali relative agli articoli 82, sul compenso individuale accessorio per il personale ATA - e 83 - sulla retribuzione professionale docenti - del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, saranno oggetto di uno specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012. Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica. Ricorda che la relazione tecnica afferma che la norma, nell'ambito della procedura contrattuale 2013-2015 e nei limiti delle risorse contrattuali disponibili a legislazione vigente, demanda ad uno specifico confronto tra le parti la materia concernente le voci relative al trattamento accessorio fisso e continuativo spettante al personale ATA e docente, di cui agli articoli 82 e 83 del CCNL Scuola relativo al quadriennio 2006-2009. La relazione afferma inoltre che l'iniziativa, in quanto attuabile comunque nei limiti delle risorse contrattuali rese disponibili dalla legislazione vigente per il triennio 2013-2015, non determina oneri aggiuntivi. Sottolinea che l'articolo 38, commi da 1 a 3, dispone controlli per verificare la sussistenza di prestazioni sociali agevolate, comprese quelle sul diritto allo studio universitario, richieste in base all'Isee e alla dichiarazione sostitutiva unica. L'articolo 44, commi da 1 a 3, prevede agevolazioni fiscali per favorire il ritorno di docenti e ricercatori residenti all'estero, nel paese dove hanno la loro attività. Nel dettaglio, è prevista, l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90 per cento degli emolumenti derivanti da attività di ricerca o docenza svolta in Italia e dalla conseguente acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato; l'agevolazione riguarda i soggetti che rientrano in Italia entro il 31 dicembre 2015. I richiedenti devono essere il possesso di titolo di studio universitario o equiparato e aver svolto attività di ricerca o docenza documentata, per non

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meno di 2 anni consecutivi. L'agevolazione decorre dal 1o gennaio 2011, nel periodo di imposta in cui il ricercatore è fiscalmente residente in Italia e per i due periodi di imposta successivi, a patto che mantenga la residenza fiscale. Ricorda che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 3-bis dell'articolo 44 ai sensi del quale la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua.
Sottolinea quindi che il comma 8 dell'articolo 50 è stato interamente riformulato al Senato. Si prevede ora che, al fine di ridurre l'utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, i ricercatori, i tecnologi e il personale tecnico di ruolo dei livelli professionali IV-VI degli enti di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 7, che risultino in esubero all'esito della soppressione e incorporazione degli enti di ricerca di cui al medesimo articolo 7, viene trasferito, a domanda, all'ISTAT in presenza di vacanze risultanti anche a seguito di apposita rimodulazione dell'organico e con le modalità ivi indicate. Resta fermo il limite finanziario sul turn over degli enti di ricerca di cui alla legge finanziaria 2007. Infine, per gli ultimi articoli, ricorda in sintesi che l'articolo 55, comma 4, dispone stanziamenti a favore del 150o Anniversario dell'Unità d'Italia pari a 18,5 milioni di euro, per il 2010, con integrazione del fondo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Rileva che nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2009, al capitolo 981 relativo agli interventi per le celebrazioni, sono allocati stanziamenti definitivi pari a 2 milioni di euro e residui pari a 1,2 milioni di euro. Ricorda inoltre che i commi 5-bis e 5-sexies introducono la cosiddetta mini-naja, prevedendo corsi atti a fornire le conoscenze di base riguardanti la difesa dello Stato, le attività prioritarie delle Forza Armate, incluse le missioni internazionali, la lotta al terrorismo internazionali, nonché tutte le attività di salvaguardia e protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali dello stato, nonché quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Aggiunge che il comma 5-quinquies prevede il rilascio, al termine dei corsi, dell'attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione dell'arma dove è stato svolto il corso, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, per il riconoscimento dei crediti formativi, quando è possibile farvi ricorso. Si stabilisce inoltre che all'attestato di frequenza non possa essere attribuito punteggio utile nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate. Aggiunge infine che all'articolo 55, comma 5-septies, anch'esso inserito durante l'esame al Senato, sono previste ulteriori risorse per il 150o Anniversario dell'unità d'ItaliaIl comma 5-septies, assegna infatti al fondo istituito dal decreto-legge n. 112 del 2008 nello stato di previsione del Ministero della difesa per esigenze prioritarie del Ministero stesso, la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2010, per le esigenze connesse alla celebrazione del 150o anniversario dell'unità d'Italia.
Sottolinea, in conclusione, che la finanziaria presentata reca rilevanti interventi sul piano delle riduzione delle uscite, anche nei settori di competenza della Commissione, determinati dalla congiuntura internazionale. Gli interventi riguardano l'istruzione, la ricerca e l'università, ma in misura minore rispetto ad altri settori, anche se sono, a suo giudizio da valutare con attenzione, soprattutto riguardo al limite delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, nonché ai blocchi dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola. Ritiene particolarmente apprezzabile la norma sul rientro dei ricercatori e docenti in Italia, attraverso le agevolazioni fiscali sopra esposte, come è da apprezzare il controllo della spesa per consulenze, pubbliche relazioni e sponsorizzazioni

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da parte delle pubbliche amministrazioni, con favorevole eccezione per la ricerca e l'attività del Ministero per i beni culturali. Rileva peraltro che rimangono alcuni rilievi, soprattutto nel settore dei beni e le attività culturali, con riferimento alla soppressione di alcuni enti, in particolare all'Ente teatrale italiano, e istituti culturali. Ritiene d'altra parte necessario prevedere una copertura adeguata per la legge quadro sullo spettacolo dal vivo, così come più volte preannunciato in Commissione e in Assemblea dal Ministro Bondi e dal sottosegretario Giro, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 100 del 2010. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere, anche tenendo conto delle osservazioni che verranno eventualmente formulate dai colleghi.

Manuela GHIZZONI (PD), riservandosi di intervenire più diffusamente nel seguito dell'esame, rappresenta la necessità di avere alcuni chiarimenti preliminari sulla manovra predisposta dal Governo. In assenza del sottosegretario competente, dovrà rivolgere necessariamente le sue richieste al relatore.

Valentina APREA, presidente, fa presente che il sottosegretario Giro aveva espresso la propria disponibilità a partecipare alla seduta odierna, intervenendo nel corso delle audizioni informali, come la collega Ghizzoni ha potuto constatare. Il protrarsi della seduta dell'Assemblea ha comportato peraltro uno slittamento dei lavori della Commissione, impedendo al rappresentante del Governo di partecipare alle sedute in corso, per impegni istituzionali precedentemente assunti. Ricorda, in ogni caso, che il seguito dell'esame del provvedimento è già previsto per la giornata di domani, nel corso della quale potranno essere forniti i chiarimenti richiesti.

Bruno MURGIA (PdL), relatore, assicura naturalmente la propria disponibilità a fornire i chiarimenti richiesti, riservandosi in ogni caso di riferire al rappresentante del Governo le eventuali osservazioni che verranno formulate dai colleghi, anche allo scopo di trovare possibili punti di convergenza tra tutte le forze politiche.

Manuela GHIZZONI (PD) ribadendo che svolgerà un intervento più articolato nella seduta prevista per domani, si limita nella seduta odierna ad evidenziare tre questioni, sulle quali ritiene importante confrontarsi subito. La prima riguarda le riduzioni dei finanziamenti destinati agli istituti di cultura, previsti dalla manovra in oggetto. Al riguardo, ricorda innanzitutto che la manovra interviene in corso d'anno a ridurre risorse ad istituti che in realtà avevano già ricevuto il finanziamento loro assegnato. Evidenzia inoltre che, dopo l'iniziale previsione di una riduzione affidata alla decisione del Ministro dell'economia e delle finanze, la previsione è stata modificata assegnando al Ministro Bondi la decisione dell'individuazione degli istituti da finanziare. Il Ministro aveva anzi annunciato in Commissione, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge sulle fondazioni lirico-sinfoniche, l'elaborazione di un elenco dettagliato degli istituti beneficiari, sulla base di meccanismi obiettivi, riconoscendo un finanziamento, seppure ridotto, agli istituti di rilevanza nazionale, con la contestuale esclusione degli istituti di rilevanza locale, tenendo conto anche del parere espresso dalla Commissione cultura sullo schema di riparto presentato dal Governo per i finanziamenti a Comitati nazionali e edizioni nazionali per l'anno 2010, atto n. 202. Segnala invece che venerdì scorso un quotidiano nazionale ha pubblicato l'elenco degli istituti che riceveranno i contributi, seppure parziali, indicando al contempo quelli che saranno soppressi. A tal proposito, stigmatizza il fatto che ancora una volta il Parlamento sia ignorato dal Governo, e la Commissione competente non sia informata preventivamente delle decisioni che l'Esecutivo intende assumere, rimettendo

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agli organi di stampa la comunicazione di decisioni fondamentali per il settore. Osserva che per il Governo si sarebbe trattato di un'ottima occasione di collaborazione, come inizialmente aveva affermato lo stesso ministro Bondi; si sarebbe potuto così tenere conto della posizione rappresentata opportunamente dalla Commissione cultura al riguardo, cosa che invece poi non è avvenuta.
Segnala poi che una seconda questione rilevante da chiarire è quella rappresentata dal «taglio» agli scatti stipendiali dei docenti delle scuole. Al riguardo, sottolinea che la questione non sembra essere chiara neppure al relatore che si è espresso, sul punto, con un passaggio elegante ma fugace. Ritiene, invece, che, su una materia tanto delicata, occorra chiarezza. Ritiene innanzitutto che il comma 23 dell'articolo 9 risulti ambiguo, in quanto stabilisce che, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione degli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali. Osserva però che, nella modifica intervenuta al Senato, è fatto salvo il disposto dall'articolo 8, comma 14, del provvedimento in esame, il quale dispone che il 30 per cento delle economie di spesa, discendenti dalle misure di razionalizzazione previste dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, siano comunque riservate al settore scolastico. Al riguardo fa notare che tali risparmi erano destinati ad incrementare le risorse contrattuali per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera per il personale della scuola a decorrere dall'anno 2010. Osserva dunque che le risorse, a cui si fa riferimento, serviranno per salvare lo scatto stipendiale e non per premiare il merito degli insegnanti, come inizialmente preannunciato dal Governo. Ritiene quindi che il ministro Gelmini dovrebbe quanto meno chiarire quanto aveva dichiarato in una nota trasmissione televisiva, dove aveva affermato che avrebbe fatto una battaglia tenace per difendere il 30 per cento dei risparmi ottenuti, per destinarli alla valorizzazione del merito degli insegnanti. Alla luce della manovra presentata dal Governo, constata invece che tale battaglia è stata persa, chiedendo quindi chiarimenti al riguardo.
Conclude, quindi, richiamando l'attenzione dei colleghi su una terza questione, che concerne il «taglio» del 50 per cento dei contratti a tempo determinato, previsto dalla manovra finanziaria anche per il settore dell'università. Ritiene che tale norma sia in palese contraddizione con il disegno di legge del Governo di riforma del sistema universitario, attualmente in esame presso il Senato. Al riguardo, segnala, che il ruolo del ricercatore, con la cosiddetta riforma Gelmini, è assimilato a quello di un tenure track, un docente ricercatore a tempo determinato. Alla luce delle norme introdotte dalla manovra finanziaria si evince, invece, che il taglio ai lavoratori a tempo determinato, previsto anche per l'università, riguarda anche i ricercatori, i quali, sul territorio nazionale, arriverebbero così ad un numero di circa 200 per tutti gli atenei italiani. Non solo ritiene che si tratti di un fatto di una gravità inaudita, ma si chiede fino a che punto la maggioranza sia consapevole del fatto che con l'approvazione della norma contenuta nella manovra finanziaria in oggetto, si finirà per mettere una «pietra tombale» sui contratti a tempo determinato per i ricercatori e sulla ricerca italiana nel suo complesso.

Valentina APREA, presidente, rileva innanzitutto che un fatto positivo comunque emerge dalle considerazioni della collega Ghizzoni: è stato salvato il trenta per cento delle risorse destinate al settore della scuola, esattamente così come preannunciato dal Ministro Gelmini. Nel corso del seguito dell'esame del provvedimento in discussione potranno comunque essere ulteriormente sviluppati i temi posti dalla collega Ghizzoni.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.
C. 3620 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che l'Accordo in esame rappresenta lo strumento principale del Processo di stabilizzazione e di associazione (PSA), promosso dalla Commissione europea già nel maggio 1999 ed approvato dal Consiglio Affari Generali del giugno successivo, che ha definito la nuova strategia comunitaria nei confronti della regione e rappresenta tuttora il quadro di riferimento delle relazioni dell'Unione con i Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro, così come Kosovo). L'obiettivo di fondo del PSA è quello di integrare i Paesi dei Balcani occidentali nel contesto politico ed economico europeo e porre le basi per la futura adesione all'Unione Europea. Evidenzia che obiettivo primario dell'Accordo di stabilizzazione (ASA) è il consolidamento dei legami tra le Parti e l'instaurazione tra di esse di relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse. Esso prevede un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, che tenga conto della Politica estera e di sicurezza comune della UE. L'ASA mira inoltre a favorire lo sviluppo del commercio anche mediante la creazione di una zona di libero scambio tra la Comunità e la Serbia, la promozione degli investimenti e della cooperazione tra le Parti in numerosi settori, tra cui, in particolare, giustizia e affari interni. Aggiunge che l'Accordo sancisce altresì la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile la Serbia nel contesto politico ed economico dell'Europa, anche attraverso il progressivo ravvicinamento della legislazione locale, nei settori pertinenti, a quella della Comunità. L'ASA costituisce pertanto la premessa per l'evoluzione futura delle relazioni con la Serbia nella prospettiva di una sua progressiva integrazione nelle strutture dell'Unione. Ricorda che l'Accordo comprende un Preambolo, 139 articoli raggruppati in dieci titoli, 7 Allegati e 7 Protocolli. L'articolo 1 delinea gli obiettivi dell'Accordo, che è concluso a tempo indeterminato, ma è prevista la possibilità per ciascuna parte di denunciare l'accordo, che cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica all'altra Parte, o di sospenderlo con effetto immediato qualora l'altra Parte venga meno a uno dei suoi elementi essenziali, secondo quanto stabilito dall'articolo 133. Sottolinea che in base al disposto dell'articolo 138, l'ASA entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica da parte dei firmatari.
Evidenzia che i princìpi generali rispetto ai quali le Parti si impegnano ad ispirare la politica interna ed estera sono: il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani; il rispetto dei principi del diritto internazionale - con particolare riferimento alla piena collaborazione con il tribunale ONU per i crimini nella ex Jugoslavia - e dello Stato di diritto; il rispetto dei principi dell'economia di mercato; la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM); il rispetto dei princìpi relativi alla promozione della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale; il rispetto e la tutela delle minoranze, individuati come elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e associazione; lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, da perseguire mediante progetti di comune interesse soprattutto nel campo della lotta al crimine organizzato, alla corruzione, al riciclaggio di denaro, all'immigrazione clandestina, ai traffici illegali di persone, di armi leggere e di stupefacenti. Rinvia alla documentazione fornita dagli uffici per l'analisi dell'articolato, ricordando che il titolo II, articoli da 10 a 13, riguarda lo sviluppo

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del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale; il titolo III, articoli da 14 a 17, riguarda la cooperazione regionale; il titolo IV disciplina la libera circolazione delle merci, mentre il successivo titolo V reca le norme in tema di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi e movimenti di capitali. Per gli aspetti di competenza della Commissione, sottolinea che l'ASA lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni giustificati da motivi di protezione del patrimonio culturale nazionale ma tali divieti non devono rappresentare un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione degli scambi, secondo quanto stabilito dall'articolo 45. Specifica che nel rispetto della normativa e della situazione del mercato del lavoro negli Stati membri, il Consiglio di Stabilizzazione e di Associazione (CSA), dopo tre anni, valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, ai sensi dell'articolo 50. Il CSA esamina poi le iniziative da prendere e adotta tutte le misure necessarie per agevolare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, in base al dettato dell'articolo 57. Segnala che al fine di avvicinare la Serbia all'acquis comunitario, l'ASA prevede quindi al Titolo VI una disciplina specifica in materia di ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole; il Titolo VII disciplina le materie di giustizia, libertà e sicurezza; il Titolo VIII definisce le politiche di cooperazione, mentre il successivo Titolo IX disciplina la cooperazione finanziaria. Per gli aspetti di competenza della Commissione segnala che la cooperazione riguarda altresì i settori dell'istruzione e della formazione secondo quanto stabilito dall'articolo 102. L'Accordo promuove inoltre la cooperazione culturale e nei settori dell'informazione e della comunicazione, dell'audiovisivo, cinematografico e televisivo, della comunicazione nonché delle infrastrutture di comunicazione elettronica, quest'ultimo con l'obiettivo dichiarato di consentire alla Serbia di recepire l'acquis comunitario nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore dell'ASA, secondo il disposto degli articoli da 103 a 107. Rinvia al resto dell'articolato per le clausole a garanzia della tutela giuridica e amministrativa dei diritti individuali e di proprietà delle persone fisiche e giuridiche di ciascuna Parte e relative alle disposizioni finali. Ricorda che l'Accordo è corredato da sette Allegati e sette Protocolli che costituiscono parte integrante dell'Accordo, ai quali si rinvia per esigenze di sintesi.
Sottolinea quindi che il disegno di legge di ratifica dell'Accordo indicato si compone di 4 articoli: l'articolo 1 concerne l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di stabilizzazione e associazione tra UE e Serbia, mentre l'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione; l'articolo 3 riporta la norma di copertura del provvedimento, i cui oneri sono valutati in 8.472 euro annui con decorrenza dal 2010. I fondi necessari si reperiscono con corrispondente riduzione dello stanziamento del programma «Fondi di riserva e speciali» - afferente alla missione «Fondi da ripartire» - dello stato di previsione 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in gazzetta ufficiale. In merito ai rapporti tra l'Unione europea e la Serbia, ricorda infine che, a seguito del Consiglio europeo del giugno 2003, la Serbia ha assunto lo status di candidato potenziale all'adesione all'Unione europea. Negli anni successivi sono proseguite le trattative che hanno consentito, nell'aprile del 2008, la stipula di un Accordo di stabilizzazione ed associazione e (ASA) e di un accordo transitorio sul commercio. In relazione agli esiti delle elezioni parlamentari serbe del luglio 2008 e alla conseguente formazione di un nuovo Governo che ha posto l'integrazione europea come una priorità della sua azione politica, sottolinea che nel dicembre 2009 è entrato in vigore l'accordo sulla liberalizzazione dei visti che consentirà ai cittadini serbi di viaggiare all'interno dello spazio Schengen; nello stesso mese di dicembre la Serbia ha avanzato la sua

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richiesta di adesione all'Unione europea. Il 15 giugno 2010 i ministri degli esteri dell'Unione europea hanno definitivamente sbloccato il processo di ratifica dell'Accordo di stabilizzazione e associazione. Aggiunge che l'Unione europea è il principale partner della Serbia; nel 2009 il 54 per cento delle esportazioni e delle importazioni di questo paese si è svolto con l'Unione europea. Dal 2007 la Serbia riceve un aiuto finanziario all'interno del programma IPA (Pre-accession assistance). L'obiettivo del programma IPA è quello di aiutare i paesi candidati a procedere nel senso dell'allineamento all'acquis comunitario. Lo stanziamento previsto a favore della Serbia in relazione a tale programma di aiuti per l'anno 2009 ammonta a circa 195 milioni di euro. Negli anni successivi le somme stanziate dovrebbero aumentare progressivamente fino a 215 milioni di euro nel 2013.
Propone, in conclusione, l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 luglio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di direttiva, per l'anno 2010, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsto dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.
Atto n. 231.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema all'ordine del giorno.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che la legge 18 dicembre 1997, n. 440 ha istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione il «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi», definendone obiettivi e modalità di utilizzazione. Ai sensi dell'articolo 1 gli obiettivi del Fondo sono: realizzazione dell'autonomia scolastica; introduzione della seconda lingua comunitaria nella scuola media; innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; formazione del personale della scuola; formazione post-secondaria non universitaria; formazione continua e ricorrente; adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi di istruzione; interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico; interventi perequativi finalizzati ad incrementare l'offerta formativa, anche attraverso l'integrazione degli organici provinciali; interventi integrati; copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea. Segnala che le disponibilità del fondo sono ripartite con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in attuazione di direttive di quest'ultimo Ministro, anch'esse da sottoporre a parere parlamentare. In base all'articolo 2, le direttive sono volte all'individuazione di interventi prioritari; criteri generali per la ripartizione delle somme e modalità per la gestione; indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi. Sottolinea che nella prassi, annualmente è stata inviata alle Camere solo una direttiva del Ministro della pubblica istruzione con la quale, contestualmente, sono stati individuati i contenuti di cui all'articolo 2 della legge n. 440 del 1997 e si è proceduto alla individuazione della ripartizione delle somme. Ricorda che la dotazione del Fondo, inizialmente determinata dalla medesima legge n. 440, a decorrere dal 2000 è indicata nella Tabella C della legge finanziaria. Nel

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tempo, varie disposizioni legislative hanno integrato le disponibilità finanziarie e le finalità del Fondo. In particolare, sul totale dell'importo annualmente riservato al Fondo, 40,99 milioni di euro sono destinati a interventi specifici previsti da leggi, quali l'alternanza scuola-lavoro e l'integrazione degli alunni con handicap. Evidenzia che la legge finanziaria 2010 ha fissato la dotazione del Fondo, allocato nel cap. 1270, in euro 130.213.306. In relazione alla riduzione disposta per la copertura degli oneri finanziari recati dal decreto-legge n. 1 del 2010, relativo a missioni internazionali di pace, risultano disponibili euro 128.943.627 con una riduzione dell'8,24 per cento. Aggiunge che lo schema di direttiva in esame, come già nel 2009, è suddiviso in tre sezioni: la sezione 1 indica gli interventi prioritari da realizzare tramite il Fondo e le relative caratteristiche; la sezione 2 indica i criteri generali per la ripartizione delle somme; la sezione 3 indica il riparto e le modalità di gestione delle somme.
Ricorda che nella sezione 1 sono individuati otto obiettivi. Il primo riguarda l'ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa (P.O.F.). L'ampliamento dell'offerta formativa dovrà, tra l'altro, garantire la promozione dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione - anche attraverso la realizzazione di percorsi multidisciplinari -, il potenziamento della cultura scientifica e tecnologica (in particolare, progetti su domotica, robotica educativa e matematica laboratoriale), della cultura musicale, della conoscenza della lingua italiana, della tutela delle diversità linguistiche. Sono menzionati, inoltre, la promozione di progetti relativi ad Olimpiadi multidisciplinari ed il sostegno all'editoria elettronica, anche in relazione all'adozione di libri di testo scaricabili da internet. Nello stesso contesto si collocano, inoltre, la promozione di stili di vita positivi, con particolare riguardo alla prevenzione dei disturbi alimentari e delle dipendenze che possono insorgere in età giovanile, nonché alla promozione della cultura della sicurezza degli ambienti in cui si vive; il rispetto per l'ambiente, lo sviluppo delle attività sportive e l'incremento delle iniziative contro la violenza negli stadi; l'educazione alla legalità; l'accoglienza di studenti stranieri, adottivi o affidatari - sostenendo la diversità di genere come valore; l'agevolazione per l'accesso alla cultura da parte degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado; infine, la promozione di campagne di comunicazione sui temi di maggiore attualità della scuola, con particolare riferimento alle riforme ordinamentali. Segnala che il secondo obiettivo riguarda formazione e sostegno all'innovazione. La formazione è diretta alla riqualificazione professionale dei docenti; alla valorizzazione e mobilità professionale del personale ATA; allo sviluppo delle competenze per l'innalzamento del livello degli apprendimenti di base degli alunni; all'apprendimento dell'inglese per i docenti della scuola primaria e delle metodologie cosiddette Content and Language Integrated Learning (CLIL), cioè una metodologia didattica che prevede l'insegnamento di una disciplina in lingua straniera veicolare per i docenti di scuola secondaria di secondo grado; alla prevenzione e al superamento del disagio giovanile. Essa utilizzerà i modelli di e-learning, nonché la TV digitale terrestre e la Web-TV. Per quanto concerne il sostegno all'innovazione, si prevede anche la collaborazione con le associazioni professionali e disciplinari. Evidenzia quindi che il terzo obiettivo riguarda invece la scuola digitale. Si citano le iniziative connesse all'attuazione del piano «La scuola digitale», che renderà disponibili nuove modalità di formazione degli insegnanti, nuovi contenuti, capaci di migliorare gli apprendimenti, nonché nuovi servizi per gli studenti e nuove modalità di comunicazione fra la scuola e la famiglia. Il quarto obiettivo concerne l'espansione dell'offerta formativa delle scuole paritarie; mentre il quinto riguarda l'integrazione scolastica degli alunni con handicap e di quelli in day hospital. In questo

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caso, si prevede il miglioramento dell'offerta di integrazione scolastica per alunni con handicap - specie per quelli con handicap sensoriale - e la formazione specifica del personale della scuola. Quest'ultima sarà realizzata dalle istituzioni scolastiche, anche in collegamento con i già citati istituti di carattere atipico, ovvero promossa dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca mediante convenzioni con istituti specializzati. Ricorda che proprio la menzione degli alunni ricoverati o in regime di day hospital nel titolo del paragrafo f), è una delle condizioni poste dalla VII Commissione della Camera nell'espressione del parere approvato sullo schema di direttiva riferito al 2009.
Aggiunge che il sesto obiettivo concerne l'istruzione post-secondaria, l'istruzione degli adulti e il programma di istruzione-formazione-lavoro. Si prevedono in questo caso interventi volti a sostenere il riordino degli istituti tecnici e professionali e dell'istruzione per gli adulti, in collaborazione con regioni ed enti locali. Sono indicati come prioritari l'alternanza scuola-lavoro, anche in funzione di orientamento, nelle quarte e quinte classi; lo sviluppo delle competenze chiave relative all'obbligo di istruzione e dell'apprendimento dell'italiano nei percorsi per adulti, compresi gli immigrati; la prosecuzione dei programmi per l'applicazione dei dispositivi UE in relazione al Quadro unico dei titoli e delle qualifiche (Europass). Il settimo obiettivo concerne quindi la valutazione degli apprendimenti, evidenziandosi la necessità di sviluppare prove oggettive tarate su standard previsti dalle indicazioni nazionali e sulle competenze chiave definite a livello europeo, mentre l'ottavo obiettivo riguarda promozione, sostegno e documentazione dell'innovazione. In questo caso, si riprendono in parte concetti già espressi in precedenti parti del documento, evidenziandosi la necessità di formazione per sostenere le innovazioni introdotte e in via di introduzione e quella di diffondere le conoscenze e le migliori pratiche realizzate nella scuola. Si citano anche il monitoraggio sui principali fenomeni e la promozione di percorsi di ricerca. Segnala inoltre che secondo quanto stabilito dalla sezione 2 le somme sono ripartite in maniera differenziata in relazione alla natura degli interventi e allo sviluppo di progetti nazionali già avviati. Limitatamente al riparto fra singole istituzioni si considerano anche parametri oggettivi. Si precisa, inoltre, che tutte le istituzioni scolastiche fruiranno di un finanziamento per la realizzazione del POF e delle attività di aggiornamento. L'importo complessivo sarà ripartito in proporzione alle dimensioni delle istituzioni scolastiche, calcolate in relazione alle unità di personale e al numero degli alunni. Agli uffici scolastici regionali (USR), anche con il supporto di organismi nazionali e locali competenti in materia, è affidato il monitoraggio delle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche. Saranno oggetto di monitoraggio anche le iniziative attivate dall'Amministrazione centrale e dagli USR. Ricorda che la successiva sezione 3 suddivide la somma disponibile tra le varie finalità. Rinvia a tale proposito alla documentazione fornita dagli uffici per i dati e il raffronto tra gli importi assegnati agli interventi prioritari nel 2008 e nel 2009 e quelli proposti per il 2010. Ricorda solo, per completezza, che, nell'esprimere parere favorevole sullo schema di direttiva per il 2009, la VII Commissione aveva posto come condizioni l'incremento dello stanziamento relativo all'integrazione degli alunni con handicap e la specificazione dell'importo destinato al progetto Europass. Rinvia quindi al testo dello schema di direttiva in merito alle modalità di gestione delle somme, con riferimento alle quote assegnate a ciascun soggetto.
Preannuncia quindi che la proposta di parere recherà tra le osservazioni al Governo, quella per cui mentre nella sezione 3 - riparto delle somme -, con riferimento agli interventi di cui alla lettera f) della sezione 1 - alternanza scuola lavoro-educazione permanente - si citano gli Istituti tecnici superiori, gli stessi, a differenza dello scorso anno, non sono inclusi tra gli obiettivi prioritari

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esplicitati nella medesima lettera f). Inoltre, nella sezione 3, occorre sostituire il riferimento al «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» con quello al «Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione intesa a promuovere un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il forum dell'UE sul dialogo università-imprese.
COM(2009)158 def.