CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 luglio 2010
355.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2010. - Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.
C. 3620 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto SPECIALE (PdL), relatore, osserva che l'Accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, è finalizzato ad integrare la Serbia nel contesto politico ed economico europeo.
L'Accordo è parte del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) che costituisce il quadro di riferimento delle relazioni esterne dell'Unione nei confronti dei Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro e Kosovo).
Le finalità di tale processo sono la stabilizzazione della situazione politica, economica e istituzionale dei singoli Paesi e dell'intera regione attraverso lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione; l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica; il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale; lo sviluppo della cooperazione in numerosi settori compreso quello della giustizia e degli affari interni. L'obiettivo di fondo del citato processo è quello di porre le condizioni per l'adesione all'Unione europea dei Paesi in questione.
Il presente Accordo con la Serbia è il quinto accordo di questo tipo concluso con l'Unione europea, dopo quelli con l'ex

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Repubblica jugoslava di Macedonia, Croazia, Albania e Montenegro, a cui ha fatto seguito un sesto accordo stipulato il 18 giugno 2008 con la Bosnia-Erzegovina, già ratificato dall'Italia con la legge n. 97 del 2010. Tutti i Paesi dei Balcani occidentali - ad eccezione del Kosovo - sono ora dotati di stabili e articolate relazioni negoziali con l'Unione europea, centrando così un obiettivo perseguito da tempo dall'Unione europea e fortemente sostenuto da parte italiana.
L'Accordo è composto da un Preambolo e 139 articoli raggruppati in dieci titoli, ed è corredato da sette Allegati e sette Protocolli che costituiscono parte integrante dell'Accordo, al pari dell'Accordo-quadro sui princìpi generali della partecipazione della Serbia e Montenegro ai programmi comunitari, firmato il 21 novembre 2004.
L'articolo 1 istituisce l'associazione e reca gli obiettivi dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione.
Il Titolo I (articoli da 2 a 9) delinea i princìpi generali concordati tra le Parti per l'attuazione dell'Accordo. Le Parti concordano altresì sull'importanza attribuita alla lotta al terrorismo e convengono di cooperare e contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, nel pieno rispetto degli obblighi internazionali in materia. In proposito, con riferimento alle competenze della Commissione Difesa, ricorda il principio della lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori che, ai sensi dell'articolo 3, costituisce un elemento essenziale dell'Accordo.
Il Titolo II (articoli da 10 a 13) riguarda lo sviluppo del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale. Il dialogo politico avviene in seno al Consiglio di stabilizzazione e associazione (CSA), di cui al successivo Titolo X, ma anche, su richiesta delle Parti, a livello di alti funzionari o attraverso i canali diplomatici. Accanto alla collaborazione tra gli organi governativi, l'ASA prevede altresì il dialogo politico a livello parlamentare, nell'ambito di un apposito Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, istituito quale foro di consultazione tra membri del Parlamento europeo e del Parlamento serbo. Il dialogo politico può, infine, svolgersi a livello multilaterale e regionale, anche nell'ambito del Forum UE-Balcani occidentali.
Il Titolo III (articoli da 14 a 17) impegna la Serbia, con il sostegno della Comunità, a promuovere attivamente la cooperazione regionale. In particolare, è previsto che la Serbia, entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo in esame, stipulerà convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale con i Paesi che hanno già sottoscritto un analogo accordo.
Il Titolo IV (articoli da 18 a 48), invece, contiene le disposizioni commerciali relative ai prodotti industriali, agricoltura e pesca e disposizioni comuni, volte ad instaurare progressivamente una zona di libero scambio.
Il Titolo V (articoli da 49 a 71) reca disposizioni relative a circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e movimenti di capitale, nonché disposizioni di carattere generale.
Al fine di avvicinare la Bosnia-Erzegovina all'acquis communautaire, l'Accordo prevede una disciplina specifica in materia di ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza (Titolo VI - articoli da 72 a 79), giustizia, libertà e sicurezza (Titolo VII - articoli da 80 a 87), politiche di cooperazione (Titolo VIII - articoli da 88 a 114) e cooperazione finanziaria (Titolo IX - articoli da 115 a 118).
Il Titolo X (articoli da 119 a 139) reca le disposizioni istituzionali, generali e finali. In particolare, al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo, è prevista l'istituzione di un Consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta decisioni vincolanti in merito all'attuazione dell'Accordo, ma può anche formulare raccomandazioni. Il CSA ha il potere di prendere decisioni relativamente al campo di applicazione dell'Accordo, nei casi contemplati dall'ASA stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Per le questioni che rientrano

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nel campo di applicazione del Protocollo n. 7 sulla composizione delle controversie, una qualsiasi delle Parti può chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale Protocollo quando la controversia non sia stata risolta entro due mesi dalla notifica all'altra Parte e al CSA. Infine, è stabilito che finché i cittadini e gli operatori economici non godranno di uguali diritti in base all'applicazione dell'ASA, sono fatti salvi i diritti loro garantiti dagli accordi bilaterali in vigore tra la Serbia e uno o più Stati membri.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione CE-Serbia; l'articolo 3 reca, invece, la clausola di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento - pari a euro 8.472 annui a decorrere dall'anno 2010 - cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del programma «Fondi di riserva e speciali» - afferente alla missione «Fondi da ripartire» - dello stato di previsione 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Infine, l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sul provvedimento in esame, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

Luciano ROSSI (PdL) si complimenta con il relatore per l'intervento puntuale e approfondito testé svolto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Franco GIDONI (LNP), relatore, osserva che il presente decreto-legge, già approvato con modificazioni dal Senato, reca misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica e contiene misure volte a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013, e confermati in sede europea in occasione della presentazione, nel gennaio 2010, dell'aggiornamento annuale del patto di stabilità.
In particolare esso si compone di tre titoli:
il Titolo I in materia di stabilizzazione finanziaria (articoli da 1 a 17);
il Titolo II in materia di contrasto all'evasione fiscale e contributiva (articoli da 18 a 39);
il Titolo III in materia di sviluppo ed infrastrutture (articoli da 40 a 56).

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Difesa, segnala gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, di cui al titolo I in materia di stabilizzazione finanziaria, e l'articolo 55 concernente il titolo III in materia di sviluppo ed infrastrutture.
L'articolo 1 dispone il definanziamento delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali, iscritti nel bilancio dello Stato relativamente agli esercizi 2007, 2008 e 2009, sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato dei relativi esercizi finanziari, risultano non impegnati. La norma, come precisato nella relazione tecnica, fa riferimento a quelle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali siano risultati totalmente non impegnati con riferimento a ciascuno degli anni indicati, abbiano cioè costituito economie di bilancio in ciascuno degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009. Tali autorizzazioni di spesa da definanziare sono individuate, per ciascun Ministero, compreso il Ministero della difesa, con decreto

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del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2010.
L'articolo 2, tra l'altro, dispone, a decorrere dal 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili - ossia delle spese disposte da fattori legislativi e di quelle concernenti l'adeguamento al fabbisogno - delle missioni di ciascun Ministero, con esclusione delle risorse destinate ad alcune finalità, come ad esempio l'informatica e la ricerca. La riduzione per il Ministero della difesa è pari a 255,8 milioni di euro per l'anno 2011, a 304,8 milioni per l'anno 2012 e a 104,8 milioni di euro per l'anno 2013.
In proposito ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo su come il Ministero della difesa intenda ottemperare ai tagli prescritti e in particolare su quali settori di spesa intenda incidere.
L'articolo 5, comma 3, riduce del 10 per cento, rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009, i compensi dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e degli organi di autogoverno delle magistrature, tra cui anche il Consiglio della magistratura militare. La riduzione opera a decorrere dal 1o gennaio 2011. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera, come previsto dal successivo articolo 6, comma 2.
L'articolo 6, comma 12, introduce limiti alle spese per missioni da parte delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, incluse le autorità indipendenti. In particolare, il comma in esame sancisce, a decorrere dal 2011, il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009. Sono escluse dalla riduzione, tra le altre, le missioni internazionali di pace e - in virtù della modifica introdotta al Senato - delle Forze armate.
L'articolo 6, comma 13, riduce del 50 per cento rispetto a quella relativa al 2009 la spesa annua sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, incluse le Autorità indipendenti, per attività che siano esclusivamente - secondo la precisazione introdotta dal Senato - di formazione del personale. La disposizione di cui al comma in esame non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, nonché - secondo la modifica apportata al Senato - dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di polizia tramite i propri organismi di formazione.
L'articolo 6, comma 14, riduce, a decorrere dal 2011, la spesa per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, incluse le Autorità indipendenti. Tale spesa non potrà essere superiore all'80 per cento della spesa 2009. Il suddetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere e non si applica comunque alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
L'articolo 6, comma 21-ter, introdotto al Senato, prevede che il Ministro della difesa, compatibilmente con i vincoli pattizi in materia di programmi militari di investimento, possa autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e che le economie così ottenute possano essere finalizzate ad esigenze del Ministero della difesa, tra cui la realizzazione di alloggi militari di servizio.
Al riguardo ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alle concrete modalità attuative della disposizione, dal momento che, a sua avviso, il differimento del piano di consegna potrebbe comportare il pagamento di penali da parte dell'Amministrazione.

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L'articolo 6, comma 21-quater, introdotto al Senato, stabilisce che siano riassegnate al Ministero della difesa le risorse provenienti dalla rideterminazione, a partire dal 2011, del canone di occupazione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa dovuto dagli utenti sine titulo. Tale rideterminazione è effettuata, mediante decreto del Ministro della difesa d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della Rappresentanza militare, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata delle occupazioni Il presente comma ribadisce l'obbligo per l'occupante di rilascio dell'alloggio entro il termine fissato dall'Amministrazione.
In proposito ritiene opportuno un chiarimento del Governo posto che la disposizione non appare del tutto coerente, in quanto, da un lato, prevede la rivalutazione del canone di occupazione e dall'altro prevede che tale occupazione non possa più proseguire.
L'articolo 7, comma 21, modificato nel corso dell'esame al Senato, sopprime l'INSEAN (Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale) e disciplina il transito del relativo personale presso il CNR. Il testo originario del provvedimento, invece, prevedeva il passaggio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed agli enti ed alle istituzioni di ricerca.
L'articolo 7, comma 24, riduce, gli stanziamenti sui capitoli iscritti per il 2010 agli stati di previsione delle amministrazioni centrali vigilanti, tra cui anche il Ministero della difesa, relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi per una quota pari al 50 per cento delle dotazioni dell'anno 2009. I Ministri competenti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, stabiliscono con decreto il riparto delle risorse rimaste disponibili nei citati capitoli, al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento degli enti interessati dalla norma. In proposito, poiché ritiene che la disposizione potrebbe comportare effetti sui finanziamenti destinati alle associazioni d'arma e agli enti che svolgono attività di ricerca per la difesa, chiede chiarimenti al Governo.
L'articolo 7, comma 25, sopprime le Commissioni mediche di verifica, operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, ad eccezione di quelle dei capoluoghi di regione e delle Province autonome, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse e che possono avvalersi, a titolo gratuito, mediante protocolli di intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni, delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del medesimo Dicastero operanti sul territorio.
L'articolo 8, comma 11, provvede a destinare i rimborsi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) al Fondo per le missioni internazionali di pace istituito, ai sensi della legislazione vigente, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Si tratta dei rimborsi corrisposti dall'ONU quale corrispettivo per il contributo degli Stati membri, in termini di personale, di mezzi e di servizi di supporto, alle missioni di peacekeeping. Il secondo periodo del comma in esame precisa che, per la riassegnazione dei rimborsi ONU al Fondo missioni internazionali, non si applicano i limiti sulle riassegnazioni alle entrate stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge finanziaria 2006. Tale deroga si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati. Si ricorda che la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2010, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui le Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera hanno concluso questa mattina l'esame in sede referente, ha quantificato in 24.142.221 euro i rimborsi ONU destinati

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al Fondo per le missioni internazionali di pace, ai fini della copertura finanziaria del predetto decreto-legge.
L'articolo 8, comma 11-bis, introdotto al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo, con dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali disposto dal successivo articolo 9, comma 21. Le misure e la ripartizione delle risorse in questione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture, della giustizia, dell'economia e delle politiche agricole sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri competenti.
L'articolo 9, comma 1, nel testo modificato durante l'esame al Senato, stabilisce che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo - comprensivo del trattamento accessorio - dei singoli dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da una serie di elementi che compongono il citato trattamento, quali ad esempio gli eventi straordinari della dinamica retributiva, le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, eccetera. Nella disposizione viene fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale (con un rinvio alla previsione del successivo comma 17, secondo periodo). Tali disposizioni si applicano anche alle Forze armate e di polizia, in quanto le uniche esclusioni, concernenti il personale non contrattualizzato, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, riguardano esclusivamente, i magistrati, gli avvocati e i procuratori dello Stato.
L'articolo 9, comma 2, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, prevede la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, individuato dall'ISTAT, nei seguenti termini: per importi superiori a 90.000 euro lordi annui, riduzione del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro; per importi superiori a 150.000 euro lordi annui, riduzione del 10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro. In ogni caso, a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Inoltre, la riduzione del 5 e del 10 per cento prevista non opera ai fini previdenziali. La disposizione si applica nel periodo che va dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.
L'articolo 9, comma 4, pone un limite, nella misura del 3,2 per cento, agli aumenti retributivi determinati dai rinnovi contrattuali del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed ai miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico. Il limite in questione, tuttavia, non si applica al comparto Sicurezza-Difesa e ai Vigili del fuoco.
I commi da 5 a 12 dell'articolo 9 introducono nuove limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni:
l'estensione al 2012 e 2013 dei limiti alle assunzioni di personale a tempo determinato già previste dalla legislazione vigente per gli anni 2010 e 2011, ossia il 20 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente;
l'aumento del 50 per cento nel 2014 della spesa per le assunzioni, per poi tornare, a decorrere dal 2015, al reintegro del turn over;
la previsione di regimi speciali per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per gli enti di ricerca;
particolari modalità per procedere alle nuove assunzioni.

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In particolare, il comma 6 rende permanente, a decorrere dal 2010, il regime speciale in materia di turn over a favore dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, introdotto dalla legge finanziaria 2010, secondo cui le assunzioni di personale a tempo indeterminato sono consentite nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso del medesimo anno. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. L'avvio delle procedure concorsuali rimane comunque subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'articolo 9, comma 17, stabilisce che non si darà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale contrattualizzato e in regime di diritto pubblico compreso il personale delle Forze armate e di polizia. Conseguentemente, il comma 18 riduce la quantificazione degli oneri posti a carico del bilancio statale rideterminando gli importi previsti all'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012, in 222 milioni di euro annui, per i miglioramenti stipendiali del personale in regime di diritto pubblico, di cui 135 milioni annui per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.
L'articolo 9, comma 21, stabilisce che - per gli anni 2011, 2012 e 2013 - non si applicano al personale in regime di diritto pubblico, tra cui le Forze armate e di polizia, i meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, che prevede, tra l'altro, che per il personale dirigente della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati.
L'articolo 9, comma 30, stabilisce che decorrano dal 1o gennaio 2010 gli effetti dei provvedimenti normativi, volti al riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui al secondo periodo dell'articolo 3, comma 155, della legge finanziaria per il 2004, che autorizza la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi relativi al citato riordino. Secondo quanto risulta dalla relazione tecnica che correda il provvedimento presentato al Senato (S. 2228), «tali risorse sono state utilizzate in parte dall'articolo 6 del decreto-legge n. 238 del 2004, per un ammontare pari a euro 11.509.000 per l'anno 2004, euro 3.586.000 per l'anno 2005 ed euro 2.996.000 a decorrere dall'anno 2006. Pertanto le risorse residue pari a 770 milioni di euro lordi (da utilizzare soltanto per la corresponsione di emolumenti una tantum) possono essere soppresse in quanto non ancora utilizzate per le finalità previste dalla norma. Rimangono, tuttavia stanziate le risorse a regime pari a 119 milioni di euro».
L'articolo 9, comma 34, come modificato dal Senato, prevede che a decorrere dal 2014 (nel testo originario del decreto-legge la decorrenza era dal 2011) l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna sia corrisposta nel limite di spesa determinato per il 2008 ridotto del 30 per cento.
L'articolo 9, comma 35, prevede - con norma interpretativa - che la determinazione con cui le Amministrazioni competenti individuano, tra il personale delle Forze di polizia e Forze armate, i titolari di comando navale ai fini della corresponsione della relativa indennità, avvenga nell'ambito delle risorse appositamente stanziate

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a tale scopo come riportate nella relazione tecnica al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164. Come risulta dalla relazione illustrativa all'Atto Senato n. 2228, tale norma interpretativa si rende necessaria in quanto l'articolo 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica, pur avendo previsto l'estensione al personale delle Forze di polizia, ad ordinamento civile e militare che svolge funzioni e responsabilità di comando di singole unità navali o gruppi di navi dell'indennità introdotta dall'articolo 10, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, per il personale militare, non ha consentito a tutt'oggi l'erogazione di tale indennità in quanto risultano insufficienti le risorse stanziate a tale scopo. La disposizione in esame, quindi, chiarendo che le risorse a cui attingere sono quelle previste dalla relazione tecnica al decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, consente di superare il contenzioso venutosi a formare in materia per il quale risultano già emesse alcune sentenze sfavorevoli all'Amministrazione con conseguenti riflessi onerosi.
L'articolo 55, comma 3, come modificato dal Senato, reca autorizzazioni di spesa a favore delle Forze armate e delle Forze di polizia impiegate nel controllo del territorio e per il servizio militare professionale. In particolare, il primo periodo del citato comma, autorizza la prosecuzione - dal 4 agosto al 31 dicembre 2010 - degli interventi di perlustrazione e pattuglia, svolti in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia da parte di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate composto preferibilmente da Carabinieri impiegati in compiti militari o comunque da volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati, per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità.
L'articolo 55, comma 5, integra il Fondo per le missioni internazionali di pace, ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nella misura di 320 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2010; 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; 64,2 milioni di euro per l'anno 2015; 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020. In proposito ritiene opportuno un chiarimento dal Governo in merito alle motivazioni che hanno indotto a prevedere autorizzazioni di spesa anche per gli esercizi successivi al 2010.
I commi da 5-bis a 5-sexies, dell'articolo 55, introdotti al Senato, prevedono l'istituzione della cosiddetta «mini naja». In particolare, il comma 5-bis autorizza la spesa di euro 6.599.720 per l'anno 2010, euro 5.846.720 per l'anno 2011 ed euro 7.500.000 per l'anno 2012, finalizzata all'organizzazione da parte delle Forze armate, per un triennio in via sperimentale, di corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare tra i giovani la conoscenza e la condivisione dei valori che promanano dalle Forze armate e che sono alla base della presenza dei contingenti militari italiani nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgeranno presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità e le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento stabilite con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù. Dell'attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e nel sito Internet del Ministero della difesa.
Il comma 5-ter stabilisce i requisiti di partecipazione ai corsi, analoghi a quelli previsti per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno.
Il comma 5-quater stabilisce che i giovani ammessi ai corsi assumano lo status di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso e che fruiscano a titolo gratuito degli alloggi di servizio collettivo e della mensa.
Il comma 5-quinquies prevede il rilascio, al termine dei corsi, dell'attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione d'arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso, nonché, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il riconoscimento dei crediti formativi nei segmenti

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scolastici in cui sia possibile farvi ricorso. Stabilisce inoltre che all'attestato di frequenza non possa essere attribuito punteggio utile nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate.
Il comma 5-sexies stabilisce che, con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù, vengano previsti: eventuali ulteriori requisiti, nonché titoli di preferenza per l'ammissione ai corsi, individuati anche in relazione ai reparti che organizzano gli stessi corsi quali abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive, eccetera; le modalità di svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, le eventuali ulteriori modalità dei corsi per giovani con disabilità; la regolamentazione della cauzione versata dai frequentatori relativa ai materiali di vestiario e di equipaggiamento forniti dal Ministero della difesa.
In conclusione, quindi, in attesa dei chiarimenti parte del Governo, si riserva di formulare una proposta di parere anche sulla base degli esiti del dibattito in Commissione.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella prossima seduta.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame, ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.