CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 aprile 2010
316.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 143

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 aprile 2010. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.
C. 3350 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca PINI, presidente, ricorda che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire da lunedì 3 maggio prossimo che pertanto la XIV Commissione sarà chiamata ad esprimersi entro la giornata di domani.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, avverte che, per ragioni di economia dei lavori, si soffermerà nella relazione sui soli aspetti meritevoli di attenzione per quel che concerne la compatibilità con il diritto dell'Unione europea, rinviando per una descrizione generale del contenuto del provvedimento alla documentazione predisposta dagli Uffici.
Segnala inoltre che, nella giornata odierna, le Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive, competenti in sede referente, trasmetteranno alla Commissione il testo come risultante dagli emendamenti approvati. Si riserva quindi

Pag. 144

di integrare la relazione nella seduta di domani per dare conto delle modifiche approvate dalle Commissioni di merito e meritevoli di attenzione da parte della Commissione XIV.
Con riferimento quindi ai profili di interesse della Commissione XIV, segnala che l'articolo 1, nel dettare norme di contrasto alle «frodi carosello» interviene su una materia all'attenzione del legislatore dell'Unione europea. Infatti, il 16 marzo il Consiglio ECOFIN ha raggiunto (secondo una procedura legislativa speciale, corrispondente alla previgente procedura di consultazione) un accordo politico all'unanimità sulla proposta di direttiva relativa alla fatturazione elettronica per le dichiarazioni IVA (COM(2009)21). La direttiva dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo nel mese di aprile e potrebbe essere adottata definitivamente dal Consiglio non appena il Parlamento europeo avrà espresso il suo parere.
Segnala che il comma 1 dell'articolo 2, nel modificare la disciplina vigente in materia di notifiche di atti e avvisi ai contribuenti in fase di accertamento e riscossione dei tributi, richiama la «direttiva Ecofin» del 19 gennaio 2010. In realtà ci si intende riferire in realtà alla proposta n. 5531/10 del consiglio Ecofin, poi confluita nella direttiva 2010/24/CE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. Al riguardo, risulta quindi opportuno sostituire il riferimento alla «direttiva Ecofin del 19 gennaio 2010» con quello alla direttiva 2010/24/CE.
Segnala poi che il comma 2 dell'articolo 2, con riferimento alle attività dei concessionari statali generatrici di entrate erariali, vieta, per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia, qualsiasi pratica o rapporto negoziale di natura commerciale tra concessionari e soggetti terzi non previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara e sancisce la nullità di ogni provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato, con conseguente versamento delle somme percepite dai concessionari all'amministrazione statale concedente. Al riguardo, rileva che il richiamo ai principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche generatrici di entrate erariali, deve essere inteso come un corretto richiamo ai principi generali di cui agli articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 18 (divieto di discriminazione), 49 (libertà di stabilimento) e 56 (libertà di prestazione di servizi).
Il comma 3 dell'articolo 2 prevede poi che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, con apposito decreto ministeriale vengano adottate disposizioni attuative della disciplina recata dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207/2008, in materia di autoservizi pubblici non di linea, al fine di rideterminare i principi fondamentali della disciplina e di assicurarne omogeneità di applicazione in ambito nazionale.
In proposito, segnala che la relazione illustrativa precisa che la finalità della disposizione è quella di consentire un approfondimento dei profili problematici posti, anche sotto il profilo del diritto comunitario dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008. Al riguardo, ricorda che tale ultima disposizione prevede ulteriori obblighi a carico degli esercenti ed introduce specifiche limitazioni, prevedendo, tra le altre cose, una preventiva autocertificazione per l'accesso nel territorio di altri comuni; nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni; l'obbligo di inizio e termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente presso la rimessa; l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un «foglio di servizio»; il divieto di sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia presente il servizio di taxi.
Al riguardo, è intervenuta, il 20 febbraio 2009, una segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza che ha rilevato la «portata anticoncorrenziale» dei limiti previsti dalla disposizione e si può ritenere che tale rilievo attenga anche al

Pag. 145

rispetto del principio comunitario di libera concorrenza nella prestazione dei servizi.
Ritiene quindi che debba essere espresso l'auspicio che nell'attuazione della disposizione si individuino modalità atte a garantire il rispetto dei principi comunitari di libertà di concorrenza.
Il comma 1 dell'articolo 4 istituisce un Fondo per il sostegno della domanda in particolari settori finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione di 300 milioni di euro per il 2010. La definizione delle modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del Fondo è demandata ad un decreto interministeriale da adottare entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.
In attuazione della disposizione è stato emanato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 marzo 2010 che individua i settori interessati (tra gli altri, mobili da cucina; lavastoviglie; forni elettrici; piani di cottura; cappe; pompe di calore; motocicli; motori fuoribordo; gru a torre per l'edilizia attivazione di banda larga). Si precisa, inoltre, all'articolo 2, comma 4, che gli incentivi previsti dal Fondo sono concessi nel rispetto del regolamento CE n. 1998/2006 sugli aiuti di importanza minore (aiuti de minimis).
I commi da 2 a 4 dell'articolo 4 introducono poi una detassazione di una quota del reddito d'impresa corrispondente all'ammontare degli investimenti in ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, finalizzati alla realizzazione di campionari, nei settori di industria tessile e di attività di confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia.
In particolare il comma 3 stabilisce, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, che l'agevolazione è fruibile nei limiti degli importi de minimis previsti dall'Unione europea «fino all'autorizzazione della Commissione europea». Il beneficio spetta per gli investimenti effettuati nel 2010 ed è fruibile in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, mentre non rileva ai fini della determinazione degli acconti IRPEF e IRES. In merito al profilo finanziario, viene previsto un limite massimo di spesa fissato in 70 milioni di euro.
In proposito, la normativa europea stabilisce che l'introduzione di agevolazioni fiscali di natura «non generalizzata», ma dirette a produrre un vantaggio selettivo qualificato come aiuto di Stato (per alcuni soggetti, per specifiche attività o settori, per particolari zone territoriali) necessita di un'apposita autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88 del Trattato CE (ora articolo 108 del TFUE), fatte salve alcune deroghe che interessano specifiche aree regionali o specifici settori di attività.
Inoltre, al fine di semplificare l'introduzione di norme agevolative, la normativa comunitaria consente il riconoscimento di aiuti de minimis senza obbligo di notifica ed autorizzazione. Il Regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti de minimis, approvato per il periodo 2007-2013, ha elevato il limite di aiuti che complessivamente la medesima impresa può ricevere da 100.000 a 200.000 euro nell'arco di un triennio finanziario (100.000 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada).
La Commissione ha infatti stabilito che gli aiuti non eccedenti tale massimale non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e pertanto, non falsando né minacciando di falsare la concorrenza, non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107, par. 1, TFUE.
Al fine di assicurare un controllo adeguato e un livello di trasparenza sufficiente, la Commissione chiede agli Stati membri: di registrare tutte le informazioni riguardanti gli aiuti de minimis concessi; di conservare tale tipo di informazione per un periodo di 10 anni; di fornire, se necessario, tutte le informazioni entro un termine di 20 giorni lavorativi.
Segnala, inoltre, che la Commissione europea con Comunicazione 7 aprile 2009, n. 2009/C83/01, ha innalzato, in via transitoria fino al 31 dicembre 2010, da 200.000 a 500.000 euro in tre anni l'importo della sovvenzione che può essere

Pag. 146

concessa al singolo beneficiario, in deroga agli articoli 87 e 88 del TUE (ora artt. 107 e 108 del TFUE).
Al riguardo, rileva preliminarmente la necessità, in considerazione dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, di sostituire il riferimento «agli articoli 87 e 88 del Trattato» con quello agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Rileva inoltre, con riferimento all'erogazione degli incentivi a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, che il richiamo al regolamento CE n. 1998 del 2006 sugli aiuti de minimis, presente nel decreto di attuazione, si potrebbe tradurre indirettamente nella previsione di un ulteriore limite all'erogazione delle risorse del fondo. Infatti tali risorse, in coerenza con le regole degli aiuti de minimis, potranno essere destinate ad una singola impresa solo se, sommati agli altri aiuti eventualmente percepiti dalla medesima impresa, si rispetta il limite di 500.000 euro nell'arco di un triennio finanziario.

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.
Nuovo testo unificato C. 1079 Bobba e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2010.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con una condizione, volta a sostituire - all'articolo 1, comma 1, lettera bb) - le parole: «nell'Obiettivo 1» con le seguenti: «nell'obiettivo convergenza» (vedi allegato).

Enrico FARINONE (PD), pur rilevando che l'iniziale proposta di legge presentata dall'onorevole Bobba recava alcuni elementi positivi non più presenti nel nuovo testo unificato, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo su un provvedimento che trae origine da una proposta di legge dell'opposizione.

Gianluca PINI, presidente, preannuncia il voto favorevole del gruppo LNP sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 28 aprile 2010. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).
COM(2010)61 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

Gianluca PINI, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è convocata per l'esame della proposta di regolamento del Parlamento

Pag. 147

europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 istitutivo dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex), sotto il profilo del controllo di sussidiarietà. Ricorda in proposito che il termine di otto settimane per la verifica di conformità scade il prossimo lunedì 3 maggio 2010 e che pertanto la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi al più tardi nella giornata di domani.
Si tratta di un provvedimento della massima importanza, stante il rilievo crescente che le tematiche relative al controllo delle frontiere esterne dell'UE e al contrasto all'immigrazione illegale stanno assumendo.
La proposta reca una serie di modifiche alla disciplina vigente per quanto concerne Frontex, lo strumento più importante a disposizione dell'Unione europea per la gestione delle frontiere esterne. Frontex attualmente svolge una serie di attività, prevalentemente attraverso la collaborazione con i Paesi membri. Si tratta, in particolare, della formazione dei corpi nazionali delle guardie di confine, dell'effettuazione di analisi dei rischi e del supporto alle autorità nazionali per operazioni di rimpatrio congiunte. I dati a disposizione sull'attività svolta dall'Agenzia confermano che quella dell'immigrazione illegale resta tuttora un fenomeno estremamente preoccupante, nonostante i progressi assicurati dall'adozione di politiche attive di contrasto, tra cui va compreso l'avvio dell'operatività di Frontex. Il carattere di emergenza che tuttora contraddistingue l'immigrazione illegale, per il condizionamento esercitato dalle organizzazioni criminali nella gestione dei flussi migratori, costituisce la migliore dimostrazione della imprescindibilità di un'azione coordinata e di una politica comune in materia a livello di UE. In proposito, nel preambolo della proposta di regolamento si afferma che il controllo alle frontiere esterne è nell'interesse non solo del singolo Paese, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli di frontiera interni nell'ambito del progetto Schengen.
Occorre in particolare evitare di ingenerare situazioni per cui gli Stati membri più esposti, in primo luogo per la loro collocazione geografica, come l'Italia, si sentano abbandonati a se stessi e chiamati a fronteggiare le emergenze da soli facendosi carico degli oneri non soltanto finanziari ma anche sociali e sanitari che ne conseguono.
Per lo svolgimento delle sue funzioni Frontex dispone di mezzi abbastanza consistenti, iscritti in apposito registro centralizzato delle attrezzature tecniche (CRATE) che gli Stati membri, su base volontaria, forniscono per operazioni di controllo e sorveglianza delle frontiere. Al 1o gennaio 2008 il registro CRATE annoverava 91 unità navali, 18 aerei e 20 elicotteri e alcune centinaia di attrezzature quali unità mobili radar, veicoli, videocamere termiche e rilevatori mobili. Gli Stati membri che contribuiscono al CRATE sono passati da 8 nel 2008 a 13 nel 2009. Presso Frontex sono attivabili anche squadre di intervento rapido (RABIT), costituite da guardie di frontiera appositamente distaccate, che hanno il compito di fornire assistenza operativa rapida per un periodo limitato allo Stato membro che ne faccia richiesta e che si trovi a fare fronte a sollecitazioni eccezionali.
La proposta di regolamento in esame si prefigge di rafforzare l'Agenzia. In particolare, la proposta stabilisce:
a) l'istituzione di un pool di guardie di frontiera, basato sulla messa a disposizione obbligatoria di risorse umane da parte degli Stati membri. Si tratterebbe di «squadre comuni di sostegno a Frontex», per l'eventuale partecipazione alle operazioni congiunte e ai progetti pilota;
b) l'apporto obbligatorio di attrezzature a carico degli Stati membri e acquisizione diretta di attrezzature da parte di Frontex, tramite acquisto/locazione finanziaria, sulla base di ulteriori analisi dei fabbisogni e dei costi;

Pag. 148

c) l'attribuzione a Frontex di un ruolo di codirezione delle operazioni congiunte, stabilendo regole per il piano operativo, la valutazione e la notifica degli incidenti. In particolare, per quanto riguarda le operazioni congiunte e i progetti pilota alle frontiere esterne, la proposta prevede che l'Agenzia possa avviarne essa stessa, sia pure in cooperazione con Stati membri;
d) l'attribuzione a Frontex di un ruolo di coordinamento nell'attuare le operazioni di rimpatrio congiunte;
e) la facoltà di Frontex di finanziare e realizzare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi e di inviare ufficiali di collegamento. Tali ufficiali di sono inviati unicamente nei paesi terzi le cui pratiche in materia di gestione delle frontiere sono conformi alle norme minime di protezione dei diritti umani. È data priorità alle missioni nei paesi terzi che sono, secondo l'analisi dei rischi, paesi di origine o transito di migrazione clandestina;
f) l'attribuzione a Frontex del mandato ad analizzare i rischi e il fabbisogno operativi negli Stati membri. Verrebbe in particolare introdotto l'obbligo per gli Stati membri di trasmettere all'Agenzia tutte le informazioni necessarie sulla situazione e sulle ipotesi di minaccia alle frontiere esterne affinché essa possa predisporre analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, da sottoporre al Consiglio e alla Commissione. L'Agenzia sarebbe inoltre tenuta a valutare periodicamente la capacità degli Stati membri di far fronte a problemi imminenti, attraverso la valutazione delle strutture, delle attrezzature e delle risorse nazionali degli Stati membri finalizzate al controllo di frontiera.

Alla luce delle considerazioni svolta in precedenza in ordine alla necessità di una politica comune dell'UE nella materia del controllo delle frontiere, il rafforzamento di Frontex nei termini prospettati dalla proposta in esame appare rispondere pienamente ai principi di sussidiarietà. È in particolare nell'interesse dell'Italia, tra i Paesi più esposti al fenomeno dell'immigrazione illegale, disporre di uno strumento efficace per la gestione dei controlli alle frontiere. Per questi motivi, propone che la Commissione si esprima nel senso di valutare la proposta conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

Sandro GOZI (PD) nel condividere l'analisi dell'onorevole Pini in ordine alla conformità della Proposta in esame al principio di sussidiarietà, sottolinea l'importanza che tale valutazione - nella quale la XIV Commissione esercita una prerogativa diretta ad essa attribuita dal Trattato sul funzionamento dell'UE - sia condotta anche con la partecipazione di un rappresentante del Governo. Ritiene infatti che occorra, tanto più che si è all'inizio di una nuova fase, instaurare un dialogo regolare con l'Esecutivo, prevedendone la presenza, ad almeno una delle sedute della Commissione, ogniqualvolta si esamina un progetto di atto sotto il profilo della conformità al principio di sussidiarietà.
Quanto al merito del provvedimento, anche in questo caso auspica, come peraltro già richiesto nella seduta dello scorso 31 marzo, un confronto con il Governo. In particolare, appare meritevole di approfondimento la questione relativa alle implicazioni finanziarie della proposta, anche al fine di chiarire se il bilancio messo a disposizione può essere considerato congruo con le esigenze nazionali. Deve essere inoltre sottolineata l'importanza di garantire, in ogni operazione svolta, il pieno rispetto dei diritti fondamentali. Ritiene altresì necessario comprendere per quale motivo l'Italia e Malta si siano astenute nella decisione assunta lo scorso 25 gennaio 2010 dal Consiglio UE su una proposta di decisione del Consiglio che integra il codice frontiere Schengen, in materia di operazioni alle frontiere marittime. Sottolinea infine la questione riguardante la base giuridica della proposta, che sembrerebbe contrastare con l'indicazione

Pag. 149

contenuta nel preambolo, secondo cui si applicherebbe la procedura legislativa ordinaria e non la procedura di consultazione prevista dall'articolo 74 del Trattato.
Si tratta di questioni rilevanti sulle quali, ribadisce, è opportuno un confronto con il Governo.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide l'opportunità di un confronto con il Governo, anche per quanto riguarda l'esame di sussidiarietà. Senza entrare nel merito della Proposta, che potrà essere oggetto di esame in altra sede, ricorda che in sede di riunione della COSAC a Stoccolma, svoltasi lo scorso ottobre 2009, la delegazione italiana ha sottolineato la necessità che gli Stati membri lavorino insieme per una politica europea dell'immigrazione clandestina. Sotto tale profilo, appare ancora esiguo il numero di Paesi, attualmente 13, che contribuiscono al CRATE.

Isidoro GOTTARDO (PdL) sottolinea l'importanza di Frontex per l'Italia, Paese particolarmente esposto, come è noto, al fenomeno dell'immigrazione clandestina. Sotto tale profilo appare importanze soffermarsi sulle modalità di strutturazione dell'Agenzia, che dispone di mezzi che gli Stati membri forniscono sia su base volontaria che su base obbligatoria. È auspicabile che siano al riguardo definite modalità che consentano all'Agenzia di dotarsi di strumenti all'avanguardia, e che questi non rimangano esclusivamente nella disponibilità di singoli Stati.
In ordine alla valutazione di conformità al principio di sussidiarietà, osserva - in via generale - che sarebbe opportuna una interlocuzione con il Comitato delle Regioni. Ritiene infatti che la XIV Commissione debba farsi carico di garantire il rispetto delle competenze delle Assemblee legislative regionali, anche al fine di una piena assunzione del proprio ruolo.

Sandro GOZI (PD) condivide la proposta avanzata dal collega Gottardo, che è peraltro pienamente compatibile con il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato di Lisbona. La XIV Commissione ha il dovere e l'interesse a divenire un punto di riferimento per le assemblee legislative regionali.

Gianluca PINI, presidente, condivide le osservazioni da ultimo formulate dai colleghi. Ricorda quindi che la seduta odierna era limitata alla valutazione della Proposta in ordine alla sua conformità al principio di sussidiarietà e che le questioni attinenti al merito potranno essere affrontate in sede di parere da rendere alla I Commissione. In tale ambito avverte che il Ministro degli Interni Maroni ha dato la propria disponibilità a svolgere una audizione dinnanzi alle Commissioni riunite nella giornata del prossimo 18 maggio 2010.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.