CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 aprile 2010
305.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 aprile 2010.

Audizioni di rappresentanti delle organizzazioni sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil sulla situazione del settore bieticolo-saccarifero.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.10 alle 17.45

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 7 aprile 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 17.45.

Indagine conoscitiva sulle opere irrigue.
Deliberazione della proroga del termine.

Paolo RUSSO, presidente, avverte che è stata acquisita - ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento - l'intesa con il Presidente della Camera sulla proposta di prorogare al 30 giugno 2010 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva.
Propone pertanto alla Commissione di deliberare la predetta proroga.

La Commissione approva.

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Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole.
Deliberazione della proroga del termine.

Paolo RUSSO, presidente, avverte che è stata acquisita - ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento - l'intesa con il Presidente della Camera sulla proposta di prorogare al 30 giugno 2010 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva.
Propone pertanto alla Commissione di deliberare la predetta proroga.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 17.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 7 aprile 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 17.50.

Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole:
Audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Giorgio GOBBI, direttore titolare della Divisione struttura ed intermediari finanziari del Servizio studi di struttura economica e finanziaria della Banca d'Italia, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Luca BELLOTTI (PdL), il presidente Paolo RUSSO e il deputato Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), ai quali replica, con distinti interventi, il dottor Giorgio GOBBI.

Paolo RUSSO, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 aprile 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il Ministro della salute, Ferruccio Fazio, e il sottosegretario di Stato per l'interno, Michelino Davico.

La seduta comincia alle 18.30.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Parere XIV Commissione.
(Seguito dell'esame e esame degli emendamenti, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 3, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge comunitaria, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2010.

Paolo RUSSO, presidente, avverte che la Commissione è chiamata in primo luogo ad esaminare gli emendamenti ad essa direttamente presentati e quindi a deliberare una relazione sul disegno di legge, per le parti di competenza.
Successivamente, la Commissione esprimerà il parere sugli emendamenti presentati presso la XIV Commissione e da questa trasmessi.
Per quanto riguarda le proposte emendative presentate alla Commissione Agricoltura, esse ammontano a circa 60, tra emendamenti e articoli aggiuntivi (v. allegato).

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Al riguardo, fa presente che, poiché il disegno di legge comunitaria è esaminato dalla Camera in terza lettura, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati sono stati valutati innanzitutto alla luce dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, ai sensi del quale i progetti di legge già approvati dalla Camera e modificati dal Senato sono riesaminati dalla Camera la quale, prima della votazione finale, delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera.
Sulla base dell'indicato parametro regolamentare, sono da considerare inammissibili le proposte emendative volte a modificare disposizioni del testo già approvate dalla Camera e non modificate dal Senato, e per le quali si è quindi già compiuta la doppia lettura conforme, costituzionalmente richiesta per l'approvazione delle leggi, ovvero volte ad introdurre disposizioni nuove rispetto sia al testo approvato dalla Camera sia alle modifiche introdotte dal Senato e a queste ultime non conseguenti.
Si tratta, in particolare, delle seguenti proposte emendative: 14.02 del relatore, che disciplina il rimborso al Ministero delle politiche agricole dell'IVA relativa a prestazioni relative a programmi finanziati nell'ambito del FEASR e del FEP; Beccalossi 17.01, che estende il vigente sistema di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili agli impianti a biogas gestiti da imprese agricole e simili; Beccalossi 18.01, che estende l'ambito di applicazione dell'articolo 18, non modificato dal Senato; Fogliato 26.01, che reca uno stanziamento per l'attività di certificazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti; Bellotti 30.01, che prevede l'istituzione dell'ente Gusto Italia, per la commercializzazione all'estero dei prodotti agroalimentari, e Fogliato 33.01, che delega il Governo all'adozione di disposizioni sanzionatorie in materia di olio di oliva.
Avverte inoltre che gli emendamenti Bellotti 17.1, 17.2, 17.3 e 17.4, recanti criteri di delega per il recepimento della direttiva sulla promozione di energia da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 17, sono stati ripresentati alla XIV Commissione, in quanto riferiti ad articoli di competenza di altra Commissione (in particolare, della X Commissione).
Per quanto riguarda gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione, avverte che essi sono in gran parte identici a quelli già presentati alla Commissione Agricoltura, ad eccezione degli emendamenti 1.5 del relatore, Zaccaria 14.1, Razzi 29.1 e relatore 29.3, Aniello Formisano 31.1, Razzi 31.2, Governo 42.1, Zaccaria 42.3, Di Caterina 43.46 e Zeller 43.42.
Pertanto, la Commissione esprimerà il parere solo su questi ultimi, rinviando per gli altri alla valutazione già espressa con riferimento agli identici testi presentati in sede di Commissione Agricoltura.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, si riserva di presentare, nella seduta di domani, una proposta di riformulazione dell'articolo 43, che è stata oggetto di un'approfondita valutazione condotta insieme con rappresentanti dei Ministeri competenti e dell'Avvocatura dello Stato.
Al riguardo, desidera precisare che, a suo personale giudizio, la ridefinizione dei principi della legge n. 157 del 1992, sulla caccia, non è materia da trattare in sede di legge comunitaria, ma deve tuttavia riconoscere che i problemi posti dalle procedure di infrazione che interessano l'Italia in tale materia richiedono di essere affrontati. Ricorda infatti che una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 27 marzo scorso e non ancora pubblicata, dovrebbe comportare una condanna dell'Italia e che vi sono due ulteriori procedure già avviate e altre due che potrebbero essere avviate in seguito. In qualità di relatore, è suo compito quindi segnalare che l'Italia deve risolvere tale contenzioso e che è responsabilità di chi governa un Paese membro dell'Unione europea farsi carico del recepimento delle direttive dell'Unione, anche se possono essere non gradite a una parte o all'altra.

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Per questi motivi, ha lavorato alla redazione di un emendamento che si propone di affrontare tutti i profili oggetto di contenzioso in sede europea, con l'obiettivo sostanziale di recepire la direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici e di mettere l'Italia in condizione di rispondere alle procedure di infrazione avendo adottato un provvedimento. Tale emendamento è tuttora all'esame dei Ministeri competenti.
Per quanto riguarda invece l'articolo 43, come approvato dal Senato, sul quale ha anche consultato numerosi colleghi senatori, osserva che esso appare parziale, in quanto non affronta tutti gli aspetti del contenzioso. Il tema più rilevante posto da tele articolo riguarda le deroghe in materia di calendario venatorio e il superamento dei limiti posti dalla legge n. 157. Chi sostiene il testo del Senato richiama l'argomento che la direttiva chiede che il calendario venatorio corrisponda alle esigenze delle specie interessate. A suo personale giudizio, invece, il testo approvato dal Senato non è indispensabile per il recepimento della direttiva. Tuttavia, un compromesso con il Senato può essere individuato, a condizione che le deroghe regionali siano sottoposte ad una validazione su base scientifica e, quindi, ad un parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Va inoltre ricordato che, in base all'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e che quindi le regioni deliberano su un bene che non può essere ricondotto alla loro esclusiva competenza, anche con riferimento alla fauna stanziale.
Osserva quindi, da un punto di vista politico, che nonostante il tempo trascorso dall'inizio dell'esame alla Camera del disegno di legge e gli approfondimenti che egli stesso ha condotto con tutte le organizzazioni interessate e con i colleghi parlamentari, appare estremamente difficile elaborare una proposta che possa soddisfare tutte le diverse parti in gioco. Tuttavia, l'Italia deve ormai legiferare, anche perché in caso contrario non avrebbe strumenti adeguati per difendere la sua posizione in sede europea e dinanzi alla Corte di giustizia. In tale sede, infatti, il Ministero dell'ambiente ha dovuto riconoscere il mancato recepimento della direttiva. In proposito, desidera in ogni caso chiarire che un completo recepimento della direttiva non avrebbe effetto sulla sentenza già pronunciata, ma potrebbe influire sulle altre procedure di infrazione già aperte o che stanno per essere aperte. Come cittadino e come parlamentare, desidera rimarcare che l'Italia non può caratterizzarsi in sede europea per il mancato adempimento dei suoi obblighi.
Si sofferma quindi sul fatto che le regioni hanno lamentato che spesso non ricevono risposta dagli istituti scientifici. A tal fine, andrà quindi stabilito un termine congruo - pari ad esempio a trenta giorni - perché l'ISPRA si pronunci sulle deroghe proposte dalla regione.
Premesso poi che le regioni - per evitare l'impugnativa prevista per gli atti amministrativi - disciplinano ormai i calendari venatori con legge, sottolinea che andrà anche precisata l'impugnativa delle leggi regionali da parte dello Stato. È stata altresì ipotizzata la possibilità di una procedura «rovesciata», ovvero che, come avviene in materia sanitaria, le regioni legiferino sulla base di un accordo preventivo con lo Stato.
Fa quindi presente che uno degli aspetti costantemente oggetto di contestazioni è l'attuazione da parte delle regioni dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, che prevede che gli Stati membri possono derogare alle regole sulla protezione degli uccelli (di cui agli articoli da 5 a 8) per le seguenti ragioni: nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna. Si tratta di un tema sul quale la Commissione si è a lungo impegnata. La previsione della direttiva va attuata nell'ordinamento nazionale, prevedendo una specifica procedura per i piani di abbattimento in deroga, cosa che comporta un censimento delle specie interessate e delle

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condizioni che consentono gli abbattimenti, anche con riferimento alle colture danneggiate. Al riguardo, ritiene che si potrebbero prevedere linee guida, da definire d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, in modo da dare certezza alle regioni.
Infine, auspica che la riformulazione dell'articolo 43 sulla quale ha lavorato possa finalmente risolvere le questioni aperte ed essere accolta dalla Camera oltre che dal Senato in via definitiva.

Basilio CATANOSO (PdL) ringrazia il relatore Gottardo per il lavoro che si è trovato costretto ad affrontare, anche a causa del fatto che si è cercato di inserire elementi estranei al disegno di legge comunitaria, come le modifiche dei calendari venatori. Si dichiara comunque tranquillizzato dalle affermazioni dello stesso relatore, quando in una precedente seduta ha dichiarato di voler perseguire un tentativo di riformulazione dell'articolo 43 che potesse raggiungere un ampio consenso e che in mancanza di tale consenso avrebbe ritenuto piuttosto necessario lo stralcio dell'articolo. Manifesta altresì apprezzamento per il relatore, che ha ricordato che la norma in esame non ha effetto sulla sentenza di condanna già pronunciata nei confronti dell'Italia.
Desidera quindi sottolineare che la normativa europea parte dal principio di una contrarietà di base alla caccia e consente poi una serie di deroghe alle norme di protezione degli uccelli.
Osserva inoltre che non si può richiamare il senso di responsabilità dei parlamentari di fronte a posizioni assunte senza senso di responsabilità dal Senato, che ha modificato i termini dei calendari venatori in modo peraltro potenzialmente rischioso dal punto di vista dell'adempimento degli obblighi europei.
Premesso che la caccia è una tema che divide trasversalmente le forze politiche, sottolinea infine che oggi non si può modificare il punto di mediazione costituito dalla legge n. 157 senza coinvolgere in un nuovo accordo tutti le parti interessate.

Susanna CENNI (PD), premesso di nutrire rispetto e apprezzamento per il relatore e per le sue posizioni di buon senso, desidera che sia riconosciuto anche l'atteggiamento di responsabilità mantenuto dal suo gruppo. Infatti, la Commissione si trova per l'ennesima volta di fronte al tentativo di modificare l'assetto della legge n. 157 con il pretesto delle procedure di infrazione; sono passati quasi due mesi dall'inizio dell'esame del disegno di legge; è stato riaperto il termine per gli emendamenti quando si stava per procedere a votazioni e la maggioranza non era pronta e presente. Insomma, vi sono stati passaggi non sempre condivisibili, ma, in virtù del rispetto reciproco, non giudica corretto che il relatore non distribuisca oggi l'emendamento da lui predisposto ai componenti della Commissione, che magari lo riceveranno stasera dalle associazioni interessate.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, precisa di aver consegnato copia dell'emendamento esclusivamente agli uffici legislativi dei Ministri dell'ambiente e delle politiche europee e all'Avvocatura dello Stato.

Susanna CENNI (PD), riservandosi di valutare il testo che sarà proposto dal relatore, desidera intervenire su quanto dallo stesso oggi dichiarato.
In primo luogo, già lo scorso anno era chiaro che l'Italia sarebbe incorsa in una condanna e il suo gruppo lo ha segnalato in tutte le sedi, segnalando anche che il testo del Senato avrebbe aggravato la posizione dell'Italia. Ritiene ora difficile che si possa definire una parte della riforma in sede di terza lettura del disegno di legge comunitaria. In ogni caso, non vi è alcuna ragione di modificare l'articolo 18 della legge n. 157, sui calendari venatori, con il rischio di incorrere in ulteriori inadempimenti. Infatti, già il vigente articolo 18 consente alle regioni di stabilire deroghe,

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nel rispetto di determinati limiti, e prevede il parere dell'ISPRA su tali deroghe. Non si comprende pertanto la necessità di modificarlo, a meno che non si voglia consentire lo sforamento dei limiti temporali dallo stesso stabiliti. Su questo punto, il suo gruppo non può essere d'accordo, come ha già più volte ribadito anche in occasione di precedenti leggi comunitarie.
Inoltre, per quanto riguarda la complessa questione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ricorda che il suo ed altri gruppi hanno presentato specifiche proposte di legge. Esprime pertanto perplessità circa la possibilità che anche questo problema - che tanto ha impegnato la Commissione Agricoltura nonché la Commissione Ambiente del Senato - trovi soluzione in sede di terza lettura del disegno di legge comunitaria.
Ribadisce infine che il suo gruppo si riserva di valutare le proposte del relatore e, se queste non saranno accettabili, insisterà per la soppressione dell'articolo 43.

Luca BELLOTTI (PdL) rivolge un particolare ringraziamento al collega relatore, che si è sforzato di mettere insieme posizioni opposte, come quelle che si confrontano sulla materia disciplinata dalla legge n. 157 del 1992, in materia di prelievo venatorio. Tale legge, infatti, da provvedimento di fine legislatura si è trasformata nel tempo in un totem intorno al quale il confronto non è mai sereno, ma assume quasi sempre i connotati di un fortissimo scontro ideologico. Prova di tale assunto è, in questi giorni, l'autentico intasamento delle caselle di posta elettronica dei deputati con messaggi che si appellano alla sensibilità ambientalista dei parlamentari per contrastare le modifiche alla legge n. 157 con una intensità nemmeno lontanamente paragonabile a quella messa in campo in occasione di avvenimenti eccezionali, come il terremoto di Haiti. Si tratta di una circostanza che dovrebbe indurre ad una riflessione. Eppure la necessità di una modifica della legge n. 157 si è spesso resa evidente, come nel caso del grave fenomeno dei danni causati dalle nutrie, che resta però privo di una risposta.
Rileva quindi come, in occasione dell'approvazione della legge comunitaria, si assista ogni anno sul tema della caccia alle stesse difficoltà politiche, che probabilmente sorgerebbero anche qualora si definisse un testo equilibrato. Ciò dovrebbe indurre il Parlamento a porsi il quesito di quale strategia dotarsi per questa riforma, soprattutto con riferimento alla fissazione dei calendari venatori oggetto di contenziosi infiniti e conflitti di attribuzioni tra lo Stato e le regioni. Data la complessità e contraddittorietà dei vari aspetti della materia trattata, le difficoltà per il Parlamento sono inevitabili, a meno che non si voglia devolvere l'intera materia alla competenza delle regioni, nell'ambito del quadro definito dall'Unione europea.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) rivolge preliminarmente un particolare apprezzamento al relatore per aver affrontato un compito piuttosto arduo. Non può peraltro esimersi dall'interrogarsi sulla estraneità della materia della caccia rispetto al disegno di legge comunitaria. Le disposizioni dell'Unione europea devono certamente essere recepite, ma tale recepimento non può ridursi a un prolungamento della stagione venatoria con una modifica dei calendari. Pertanto, richiamandosi al senso di responsabilità dei parlamentari, ritiene che la legge n. 157 del 1992 potrebbe essere modificata in modo serio e bipartisan, ma non per la parte relativa all'articolo 18. In attesa dell'annunciato emendamento che il relatore sta predisponendo con riferimento all'articolo 43, si riserva di esprimere una posizione motivata successivamente all'esame dello stesso.

Angelo ZUCCHI (PD) ricorda che in occasione della precedente legge comunitaria, un autorevole esponente del PdL, l'onorevole Bocchino, aveva chiesto lo stralcio degli articoli che modificavano la legge n. 157, sostenendo che era in corso di esame al Senato un disegno di legge

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sulla stessa materia, che la legge n. 157 era frutto di un grande equilibrio tra interessi configgenti e che era opportuno che ci si adoperasse per una sua rivisitazione organica. Ritiene che quelle motivazioni conservino tutt'ora la loro validità, non essendo mutato il quadro d'insieme cui esse si riferivano, se non forse i rapporti di forza all'interno della maggioranza. Si appella pertanto a quelle ragioni, che appaiono di grande buon senso, per invitare la maggioranza a ribadire la posizione già assunta lo scorso anno.
In ogni caso, qualora si volesse intervenire sulla legge n. 157, ritiene necessario innanzitutto che la maggioranza chiarisca la propria posizione in senso unitario, tenendo conto che il testo unificato del senatore Orsi, in corso di esame al Senato (S. 276 e abbinati) sta di fatto bloccando sia le modifiche alla legge n. 157 sia le proposte di legge sui danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura. In particolare, visto anche che la maggioranza dispone dei numeri necessari per dettare la strategia, un'agenda e le priorità, potrebbe sciogliere il nodo del «testo Orsi» e affrontare un percorso di riforma su nuove basi, magari partendo dalla Camera.

Carlo NOLA (PdL), nel rivolgere un apprezzamento al collega Bellotti per aver ricordato l'intasamento della posta elettronica dei deputati da parte di cittadini evidentemente interessati più ad ingolfare gli strumenti di lavoro dei parlamentari piuttosto che esprimere una propria posizione in modo democratico, ritiene importante sviluppare un ragionamento di merito e di metodo.
Sul piano del metodo, ritiene infatti che il motivo per cui il Senato continua ad inserire nella legge comunitaria norme sui calendari venatori potrebbe rinvenirsi proprio nello stato dell'iter dei disegni di legge di complessiva riforma della legge sulla caccia, fermi da diverso tempo presso la Commissione Ambiente del Senato.
Ritiene inoltre necessario e non controproducente entrare nel merito delle questioni relative alla fissazione del calendario venatorio per verificare l'esistenza di reali esigenze. Ad esempio, ricorda di aver richiesto la riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di proporre un testo che consentisse limitate variazioni delle date di inizio e fine stagione, in relazione alle esigenze delle diverse specie.
Dopo aver precisato che il Governo può impugnare anche le leggi regionali, osserva che la Commissione ha potuto verificare che il parere dell'ISPRA spesso non è affatto espresso oppure è contraddittorio. È infatti accaduto, ad esempio, che la regione Lombardia, pur riproducendo un non contestabile caso da manuale, ha ricevuto un parere negativo dell'allora INFS. Peraltro, fa presente che la regione è tenuta a motivare l'eventuale non adeguamento al parere.
Per quanto riguarda poi la condanna della Corte di giustizia, essa si riferisce ad una procedura cumulativa che riguarda la posizione di più regioni. Il Ministero dell'ambiente ha chiesto chiarimenti alle regioni, 7 di esse su 9 hanno risposto, il Ministero ha quindi chiesto alla Corte una proroga del termine per le proprie deduzioni e la Corte non la ha concesso. Non si può quindi affermare che il Ministero non ha avuto argomenti per difendere la posizione dell'Italia.
Per quanto riguarda i danni all'agricoltura, ricorda che la proposta di legge del deputato Cenni riguarda gli ungulati, mentre altre proposte riproducono proposte regionali. In questo campo, non appare ragionevole la posizione dell'ISPRA, che chiede ad esempio che si possa abbattere l'animale solo entro i cento metri dal fondo interessato.
Fa poi presente che la previsione, all'articolo 43, di un esplicito riferimento alla Guida alla disciplina della caccia della Commissione europea costituisca un utile passo in avanti.
Osserva in conclusione che è necessario porre la dovuta attenzione anche al merito delle questioni, oltre che al metodo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) osserva che sull'argomento del prelievo venatorio i partiti sono divisi al loro interno.

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Il gruppo del Partito Democratico ha assunto una posizione compatta, in quanto ha della caccia un'idea condivisa, fondata sull'equilibrio tra le diverse ragioni.
Ad ogni buon conto, rileva come recenti studi statistici individuino fortissime maggioranze contrarie alla caccia sia nella generalità dei cittadini sia nell'ambito degli elettori di ogni partito politico. Ricorda inoltre che l'associazione delle vittime della caccia ha avuto modo di evidenziare il tragico bilancio di 30 morti e 87 feriti nel periodo venatorio che va dal settembre al dicembre del 2009.
Per tali motivi, ritiene necessario evitare guerre di religione per cambiare il calendario venatorio di una o due settimane, vista anche l'esistenza di schieramenti ampiamente trasversali in Assemblea, che rischiano di produrre una revisione non meditata della legge n. 157. A suo giudizio, vanno perseguiti alcuni obiettivi fondamentali. In primo luogo, lo Stato dovrebbe restituire alle regioni le risorse di loro competenza e controllare l'attività e la spesa degli enti di gestione venatoria. Inoltre, la Commissione deve concludere l'indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica e quindi affrontare le proposte di legge presentate in materia, compresa la proposta dal suo gruppo. Infine, occorre aprire un tavolo di confronto per modificare, in senso equilibrato, la legge n. 157 del 1992.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, nel condividere le considerazioni del deputato Zucchi, ritiene che la Commissione Agricoltura debba affrontare le ragioni che portano a proposte di modifica parziale della legge n. 157. Ritiene infatti che se si provvede al recepimento integrale delle direttive europee e a risolvere le questioni in sospeso con l'Unione europea, la questione della caccia sia sostanzialmente chiusa. Da un punto di vista politico, è consapevole della necessità di trovare un compromesso tra le posizioni dei due rami del Parlamento e ha pertanto cercato una soluzione equilibrata, che il Senato dovrebbe essere politicamente impegnato a recepire.
Ciò premesso, a suo personale giudizio, non vi sarebbero ulteriori ragioni per ricercare un diverso equilibrio nella normativa sulla caccia. Vi sono tuttavia alcuni problemi oggettivi, come quello costituito dalla sicurezza dei voli negli aeroporti vicini a zone umide.
Infine, invita la Commissione a intraprendere uno sforzo che la veda protagonista, anche rispetto alle questioni aperte con l'Unione europea in materia di fauna e di ambiente.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.
C. 3350 Governo.

Parere alle Commissioni riunite VI e X.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Marcello DI CATERINA (PdL), relatore, illustra il contenuto complessivo del decreto-legge n. 40, precisando che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di contrasto delle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali, con la finalità di rafforzare il contrasto dei fenomeni di evasione e di frode nel settore dell'imposta sul valore aggiunto. L'articolo 2 è volto al potenziamento dell'amministrazione finanziaria e all'effettività del recupero di imposte italiane all'estero oltre che il recupero di altre entrate. L'articolo 3 contiene disposizioni per la semplificazione del contenzioso tributario e volte ad accelerare la riscossione delle imposte. L'articolo 4 contiene norme concernenti interventi a sostegno della domanda in settori

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in crisi, mentre l'articolo 5 è volto a semplificare le procedure relative ad alcuni interventi edilizi.
Si sofferma quindi sugli aspetti che maggiormente interessano la Commissione Agricoltura e, in primo luogo, sul comma 1 dell'articolo 4, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per il sostegno della domanda in particolari settori finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro.
La dotazione del Fondo risulta di 300 milioni di euro per il 2010. Concorrono al suo finanziamento: 200 milioni di euro, ai sensi del successivo comma 9, quale quota parte del maggior gettito fiscale proveniente dalle misure previste dagli articoli 1-3 del decreto; 50 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili iscritte in conto residui del Fondo per la finanza d'impresa; 50 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per il 2010 relativa al credito d'imposta per investimenti nell'attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010).
La definizione delle modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del Fondo è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e, relativamente agli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, del Ministro dell'ambiente, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Tale decreto attuativo è stato adottato in data 26 marzo 2010 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010.
Il citato decreto ministeriale stabilisce il limite massimo complessivo di spesa per ciascun settore beneficiario degli incentivi (articolo 1), precisando che con appositi decreti ministeriali possono disporsi variazioni compensative di tali limiti massimi in relazione alle disponibilità di risorse a seguito degli andamenti delle erogazioni.
Per ciò che interessa la Commissione Agricoltura, sottolinea che tra i settori che beneficeranno degli incentivi vi sono le macchine agricole e di movimento terra, per il quale il limite massimo di spesa è fissato in 20 milioni.
Il decreto ministeriale stabilisce inoltre le modalità di erogazione dei contributi unitari per ciascuna finalizzazione e i requisiti per fruirne (articolo 2), precisando che le risorse del fondo sono erogate mediante contributi, in determinate percentuali di costo e con un limite massimo del contributo, sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticato dal venditore (al netto dei costi di gestione).
Per l'acquisto di macchine agricole e movimento a terra è stabilito che il contributo è concesso per il 10 per cento del costo di listino a condizione che il concessionario o il venditore pratichi uno sconto di pari misura sul prezzo di listino. È inoltre specificato che il contributo è concesso per l'acquisto di macchine agricole e movimento a terra, comprese quelle operatrici, a motore corrispondenti alla categoria «Fase IIIA», ossia attrezzature agricole portate, semiportate, fisse, in sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento a terra di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 1999 della stessa categoria di quelle sostituite e con potenza non superiore al 50 per cento del rottamato. Ulteriori requisiti tecnici delle macchine, nonché gli obblighi ricadenti sul destinatario del contributo sono specificati dal medesimo decreto ministeriale.
Si stabilisce inoltre che i contributi sono corrisposti per compravendite non anteriori alla data di pubblicazione del decreto e comunque avvenute non oltre il 31 dicembre 2010, e che non sono cumulabili con altri benefici previsti sullo stesso bene dalle norme vigenti (fatta eccezione per gli incentivi per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica).
Il decreto ministeriale dispone poi (articolo 4) che il Ministero dello sviluppo economico si avvale, per l'erogazione dei

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contributi, della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione dotati di particolare esperienza tecnologica e informatica e di una capillare organizzazione diffusa su tutto il territorio nazionale. Inoltre, il Ministero predispone su Internet un'apposita pagina informativa che riporta l'aggiornamento periodico sulle disponibilità residue e l'avviso di esaurimento del fondo. Infine, è prevista la revoca dei contributi in caso di mancanza dei requisiti, di irregolarità della documentazione o di cumulo di più incentivi.
Un'ulteriore disposizione del decreto-legge n. 40 che interessa la competenza della Commissione Agricoltura è ravvisabile nell'articolo 5, che è volto a semplificare le procedure relative ad alcuni interventi edilizi prevedendo che essi siano realizzabili senza alcun titolo abilitativo.
Il comma 1, sostituendo l'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, amplia, infatti, le tipologie degli interventi edilizi che possono essere sottoposti ad attività edilizia libera, ossia realizzabili senza necessità di alcun titolo abilitativo e non più con la denuncia di inizio attività (cosiddetta DIA). Il nuovo testo dell'articolo 6 conferma - analogamente al testo vigente - che l'attività edilizia libera dovrà rispettare sia le disposizioni più restrittive previste dalle leggi regionali e dagli strumenti urbanistici comunali, sia le altre normative di settore, indicandole nel dettaglio: le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico e sanitarie, quelle relative all'efficienza energetica e quelle sulla tutela dei beni culturali
L'articolo in esame dispone che tra gli interventi che possono essere assoggettati ad attività edilizia libera vi sono anche i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.
Si ricorda che disposizioni sulla disciplina delle opere e movimenti di terreno connessi alla coltivazione e alla sistemazione dei terreni agrari e forestali sono contenute nelle leggi forestali regionali e nei relativi regolamenti attuativi che indicano i casi in cui non è necessaria l'autorizzazione e quelli per i quali, invece, è richiesta la DIA.
Inoltre, tra gli interventi assoggettabili ad edilizia libera sono incluse le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
Si ricorda che disposizioni sulla disciplina delle serre mobili stagionali sono, in genere, contenute, nei regolamenti edilizi comunali, che dettagliano ulteriormente le caratteristiche di tali serre. Spesso, infatti, vengono precisate le caratteristiche delle serre stagionali (con struttura leggera e teli, senza fondazioni con un'altezza massima al colmo inferiore a metri 3.50) che possono essere installate con una semplice comunicazione corredata da una planimetria. Le serre semifisse con struttura leggera e pannelli trasparenti, aventi un'altezza massima al colmo di metri 3.50, potranno essere installate, invece, previa DIA. Le serre fisse possono essere realizzate previo rilascio del permesso di costruzione.
L'articolo 5 semplifica altresì la procedura relativa al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) per le attività previste dal comma 1. Il CPI, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista (comma 2).Si prevede inoltre che, prima dell'inizio dei lavori, l'interessato dia comunicazione all'amministrazione comunale, anche in via telematica, in relazione agli interventi previsti al comma 1, alle lettere b), f), h), i) e l) - ovvero interventi di manutenzione straordinaria, le opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, i pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoio di accumulo esterno e gli elementi

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di arredo delle aree pertinenziali degli edifici - allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, per gli interventi di manutenzione straordinaria - che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici - anche i dati identificativi dell'impresa che realizzerà i lavori (comma 3).
Si riserva infine di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 19.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.50 alle 19.55.