CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 novembre 2009
246.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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Giovedì 12 novembre 2009. - Presidenza del presidente Lino DUILIO.

La seduta comincia alle 13.25.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
(C. 2897 Governo, approvato dal Senato).

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Roberto OCCHIUTO, relatore, preliminarmente all'illustrazione della proposta di parere segnala due aspetti.
In primo luogo, evidenzia che nelle premesse si segnala come alcune disposizioni non sembrino immediatamente connesse alle finalità, indicate nel titolo e nel preambolo del decreto, di dare adempimento a obblighi derivanti da atti normativi comunitari, da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione comunitaria pendenti nei confronti dello Stato italiano. Si riferisce alle norme sulle concessioni autostradali a società miste e sulle opere e gli interventi legati allo svolgimento dell'Expo 2015, oltre che a quelle sull'etichettatura dei prodotti made in Italy, sul coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati concernenti i bilanci delle amministrazioni regionali e locali e sul commercio di medicinali. Un discorso parzialmente diverso sembra meritare invece l'introduzione della nuova disciplina sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, con riferimento alla quale ha formulato un'osservazione.
In secondo luogo, segnala casi di sovrapposizione tra le norme del decreto-legge in esame e disposizioni contenute in provvedimenti già approvati dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato. Il richiamo riguarda gli articoli 5 e 6 (che riproducono pressoché testualmente gli articoli 14 e 15 del disegno di legge comunitaria 2009) e l'articolo 19-bis, comma 3, che proroga un termine al 30 giugno 2010

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in modo assolutamente identico a quanto disposto dalla proposta di legge C. 2555, nel testo approvato dalla Camera l'11 novembre 2009 ed inviato al Senato, così come anche l'articolo 19-ter, comma 23, che integra gli stanziamenti previsti dal disegno di legge di bilancio 2010, attualmente in discussione presso il Senato, con risorse tratte dalla contabilità speciale del cosiddetto «scudo fiscale» istituita dall'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009.
Illustra quindi la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2897 e rilevato che:
esso reca un contenuto ampio a seguito dell'introduzione da parte del Senato di ulteriori 13 articoli ai 21 originari, che si presenta parzialmente omogeneo in quanto la massima parte delle disposizioni risponde alle finalità, indicata nel titolo e nel preambolo del decreto, di dare adempimento a obblighi derivanti da atti normativi comunitari, da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione comunitaria pendenti nei confronti dello Stato italiano; non appaiono tuttavia direttamente connesse a tale finalità le disposizioni sulle concessioni autostradali a società miste (articolo 3-ter), sulle opere e gli interventi legati allo svolgimento dell'Expo 2015 (articolo 3-quinquies), sull'etichettatura dei prodotti made in Italy (articolo 16), sul coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati concernenti i bilanci delle amministrazioni regionali e locali (articolo 19-bis) e sul commercio di medicinali (articolo 20);
nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, tranne che in alcuni casi ove la normativa esistente risulta oggetto di modifiche non testuali: in particolare, l'articolo 2, comma 2, detta una disciplina transitoria per il personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che sembra sovrapporsi a quella già prevista in via transitoria dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 162 del 2007; l'articolo 5, comma 2, prevede adempimenti a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, incidendo in modo indiretto sulla materia regolata dal decreto legislativo n. 151 del 2005; l'articolo 7, commi 1 e 2, disciplina i sistemi di misura ed i controlli metrologici nel settore del gas naturale, che è materia già disciplinata dal regio decreto n. 7088 del 1890 e dai decreti legislativi n. 22 del 2007 e n. 164 del 2000; l'articolo 13, comma 2, sembra confliggere con quanto già disposto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 116, della legge n. 266 del 2005, senza che ne sia disposta espressamente l'abrogazione; l'articolo 15, commi 1-bis e 1-ter, integra in modo non testuale le previsioni in materia di servizi pubblici locali di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008; l'articolo 16 integra la disciplina sull'etichettatura dei prodotti made in Italy novellando solo in modo parziale la disciplina già esistente; l'articolo 18, comma 1, reca misure per la quantificazione del prelievo supplementare sulla produzione di latte eccedente le quote assegnate, che si sovrappongono ad una complessa disciplina, contenuta nelle sue linee essenziali nel decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 modificato, da ultimo, con il decreto-legge n. 5 del 2009; l'articolo 19-bis reca disposizioni che fanno sistema con la legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale;
inoltre, il decreto-legge modifica in numerosi punti disposizioni di recente approvazione (si vedano gli articoli 2, comma 2-bis; 4, comma 5-bis, 6, 7, comma 2-bis, 8-bis, 15, comma 2, 16, commi 5 e 8, 19-bis, comma 3, 19-ter, comma 22), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione; peraltro alcune disposizioni riproducono norme già approvate dalla Camera dei deputati: gli articoli 5 e 6 riproducono

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pressoché testualmente gli articoli 14 e 15 del disegno di legge comunitaria 2009, già approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato; l'articolo 19-bis, comma 3, proroga un termine al 30 giugno 2010 in modo assolutamente identico a quanto disposto dalla proposta di legge C. 2555, nel testo approvato dall'Assemblea nella seduta del 11 novembre 2009 ed inviato al Senato, così come l'articolo 19-ter, comma 23, integra gli stanziamenti previsti dal disegno di legge di bilancio 2010, attualmente in discussione presso il Senato, con risorse tratte dalla contabilità speciale del cosiddetto «scudo fiscale» istituita dall'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009;
il provvedimento reca, all'articolo 3-quinquies, un normativa speciale sull'Expo Milano 2015, (peraltro già oggetto, in tempi recenti, di una stratificata normativa di cui ai decreti-legge nn. 112, 185 e 207 del 2008) e talune discipline aventi effetti retroattivi (l'articolo 3-bis, comma 3, dispone la nullità di impegni di spesa assunti successivamente al 1o ottobre 2009, data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione; l'articolo 20 fa salvi gli effetti prodotti da affidamenti della gestione di farmacie comunali sorti durante la previgente disciplina);
esso incide, all'articolo 17-bis, in modo non testuale su una disciplina che è rimessa alla fonte normativa di rango subordinato, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);
il decreto-legge reca alcune norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato dalla loro entrata in vigore (l'articolo 3-quater fissa la decorrenza del divieto al 1o gennaio 2011; l'articolo 7, comma 2-bis, proroga un termine dal 2011 al 2012; l'articolo 16 fissa una nuova disciplina sanzionatoria che entra in vigore quarantacinque giorni dopo l'entrata in vigore del decreto); per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti (che, nei casi di specie, non sono espressamente indicati ma solo implicitamente previsti); inoltre, numerose norme demandano il compito di definire elementi attuativi della disciplina ad ulteriori adempimenti, rimessi a decreti dell'Esecutivo, circostanza che rende evidente la necessità di adempimenti successivi per l'attuazione della disciplina introdotta (articolo 3-quinquies, commi 2 e 5; articolo 4, commi 3 e 4; articolo 5-bis, comma 1, lettera b); articolo 7, commi 1 e 2; articolo 16, commi 2, 7 e 8-bis; articolo 17, comma 2; articolo 20-bis, comma 1);
reca disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, l'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, richiama le «norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale»; l'articolo 3-quater, ai commi 1 e 2, in materia di commercializzazione di elettrodomestici, si limita ad indicare genericamente i «pertinenti regolamenti della Commissione europea»; l'articolo 7, comma 1, si riferisce alle «norme in materia di misura del gas»; l'articolo 16, comma 1, disciplina il prodotto classificabile come made in Italy «ai sensi della normativa vigente; l'articolo 16, comma 6, capoverso 49-bis, richiama la «normativa europea sull'origine»; l'articolo 17, comma 2, richiama genericamente gli «obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria»; l'articolo 19-ter, comma 1, richiama «i principi comunitari

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in materia di cabotaggio marittimo e di liberalizzazione delle relative rotte»; l'articolo 19-ter, comma 8, rimanda genericamente alla «conformità alle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia»; l'articolo 19-ter, comma 19, richiama genericamente le «norme internazionali in materia di sicurezza marittima»; infine l'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso 6-bis, dispone che l'organismo di regolazione in materia ferroviaria osservi, «in quanto applicabili», talune disposizioni della legge n. 689 del 1981, in materia di sanzioni;
il provvedimento, inoltre, adotta talune espressioni imprecise (ad esempio, l'articolo 13, comma 3, si riferisce «alle ore zero della data di entrata in vigore della presente disposizione»);
il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), sinteticamente redatte secondo i modelli stabiliti - rispettivamente - dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
si sopprima l'articolo 17-bis - che essendo volto ad estendere il novero dei dati che devono essere registrati nel fascicolo aziendale delle imprese di pesca, integra in modo non testuale l'articolo 9 del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503 - in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato; in alternativa alla soppressione della disposizione, potendo quest'ultima limitarsi ad autorizzare l'Esecutivo ad adottare le relative modifiche alla normativa regolamentare, si proceda a riformulare in tal senso la norma in questione.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 3-quater, comma 1 - secondo cui le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul mercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione Europea, recanti modalità d'attuazione della direttiva 2005/32/CE (peraltro abrogata dall'articolo 24 della direttiva n. 125 del 2009), a decorrere dal 1o gennaio 2011 - si dovrebbe verificare la congruità di tale termine di decorrenza, che appare difforme rispetto alle scadenze indicate nel regolamento CE n. 244 del 2009;
all'articolo 4, comma 3 - che affida ad un decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico l'approvazione di specifiche linee guida recanti criteri e parametri per la promozione degli investimenti in innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento dell'efficienza energetica di taluni impianti - dovrebbe verificarsi l'opportunità di attribuire espressamente al decreto citato un rango regolamentare, sia per l'ampiezza degli oggetti che è chiamato a disciplinare sia in ragione della previsione del comma 4 del medesimo articolo, secondo cui taluni termini stabiliti con fonte di rango primario sono dimezzati ove ricorrano le condizioni indicate nel decreto medesimo;
all'articolo 13, comma 2 - la cui lettera b) modifica direttamente l'aliquota relativa all'imposta di consumo di oli lubrificanti

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di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, che risulta già modificata in modo non testuale dall'articolo 1, comma 116, secondo periodo, della legge n. 266 del 2005 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere all'esplicita soppressione del citato secondo periodo del comma 116, al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del citato Testo unico;
all'articolo 15 - che, introducendo una nuova disciplina sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, interviene in un settore oggetto di normativa comunitaria ma il cui contenuto non sembra immediatamente ricollegarsi all'esigenza di adeguamento dell'ordinamento interno - dovrebbe valutarsi se la sede opportuna di tale disposizione non possa essere la legge comunitaria annuale in luogo del presente decreto legge, tenuto conto della peculiarità e della rilevanza della materia e dell'eventuale insussistenza di quegli elementi di fatto per i quali l'articolo 10 della legge n. 11 del 2005 ipotizza il ricorso a provvedimenti anche urgenti (»Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso»).
dovrebbe altresì valutarsi l'opportunità di sopprimere l'articolo 19-bis, comma 3 - che modifica l'articolo 2, comma 6, terzo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, prorogando al 30 giugno 2010 il termine per la trasmissione alle Camere, da parte del Governo, della relazione concernente il quadro di finanziamento degli enti territoriali - in quanto una disposizione sostanzialmente analoga è prevista dall'articolo 2, comma 6, lettera c), della proposta di legge C. 2555, recante legge di contabilità e finanza pubblica, nel testo approvato dall'Assemblea nella seduta dell'11 novembre 2009 ed attualmente all'esame del Senato;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 15 - ove si stabiliscono obblighi nei confronti delle imprese esercenti attività di autoriparazione - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se l'inciso «ove sia tecnicamente fattibile» intenda riferirsi esclusivamente alla consegna diretta ai centri di raccolta da parte delle officine di autoriparazione dei «pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni di autoveicoli» ovvero in generale alla consegna ai centri di raccolta, anche tramite intermediario;
all'articolo 20-bis, comma 1, capoverso 3-ter - ove si rimette ad un regolamento di delegificazione l'istituzione del registro pubblico delle opposizioni - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare l'effettiva esigenza di ricorrere ad un regolamento di delegificazione in ragione dalla presenza nella materia di norme di rango primario che, in tal caso, andrebbero individuate espressamente in quanto da abrogare con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, in conformità al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.»

Anna Maria BERNINI BOVICELLI, relatore presso la Commissione di merito, ricorda l'imminente inizio della seduta della I Commissione in sede referente sul provvedimento stesso. Sia per tale ragione sia in considerazione dei contenuti estremamente articolati della proposta illustrata dal relatore, che è chiamata a valutare nella sua doppia veste di membro dell'organo e di relatrice sul decreto-legge in Commissione Affari costituzionali si riserva di effettuare i doverosi approfondimenti nella sede di merito. In questa sede reputa comunque opportuno soffermarsi

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su due aspetti sui quali, dopo approfondita discussione, la Commissione referente è pervenuta ad un maturo convincimento.
Si riferisce in primo luogo all'articolo 17-bis, di cui il relatore, mediante una condizione, suggerisce la radicale soppressione, ipotesi rispetto alla quale ritiene di dover dissentire recisamente. Né, in considerazione della finalità della disposizione di cui trattasi, che è volta ad evitare di incorrere nelle procedure di infrazione comunitarie, ritiene possibile aderire all'alternativa suggerita, atteso che essa presta il rischio di non conseguire tempestivamente l'obiettivo di immediato adeguamento agli obblighi comunitari non recepiti e di esporsi dunque ad una procedura di infrazione.
Relativamente all'articolo 15, recante una nuova disciplina sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, osserva che l'articolo 10 della legge n. 11 del 2005 non preclude il ricorso ad un veicolo normativo diverso dal disegno di legge comunitaria. Piuttosto, le norme che disciplinano le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario vanno lette anche secondo un imprescindibile parametro politico che di volta in volta può ispirare l'una o l'altra tempistica. Reputa inoltre paradossale che si imputi al legislatore una eccessiva solerzia, essendo normalmente rivolta l'accusa contraria di lentezza del diritto interno ad adeguarsi ai dettami dell'ordinamento comunitario. Pertanto, fermo restando che la legge comunitaria permane la sede ordinaria delle procedure normative volte all'adeguamento, nulla vieta che per particolari ragioni non si possa fare ricorso a diversi canali, come d'altronde prevede espressamente il citato articolo 10.
Nel caso specifico, poi, l'esigenza di provvedere ad un tempestivo allineamento della disciplina del servizi di cui trattasi discende anche dalle norme fondamentali del diritto sovranazionale quali, ad esempio, gli articoli 43 e 49 del Trattato.

Roberto ZACCARIA rileva che il contenuto dell'unica condizione recata nella proposta di parere si muove nel solco di una giurisprudenza del Comitato per la legislazione espressa in modo costante nel corso del tempo e dunque assolutamente consolidata. Anche in questo caso, a suo avviso, deve dunque confermarsi la critica verso disposizioni di rango primario volte ad incidere su fonti subordinate.
Desidera inoltre soffermarsi sulla disciplina introdotta dall'articolo 15 del decreto-legge. Come ha evidenziato l'onorevole Bernini Bovicelli, non nutre dubbi sulla circostanza che la materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sia oggetto di attenzione da parte del legislatore sovranazionale. Non concorda però sull'esistenza di prescrizioni derivanti dal diritto comunitario tali da rendere assolutamente indifferibile l'intervento in questo settore addirittura con un decreto-legge, tanto più che è all'esame delle Camere la legge comunitaria 2009. È dunque dell'opinione che il Comitato debba censurare, in ipotesi anche con una condizione, il ricorso al provvedimento urgente invece dell'ordinaria legge comunitaria per normare un oggetto così sensibile sul piano politico e di estrema delicatezza. Esprime comunque la piena condivisione della proposta di parere illustrata.

Doris LO MORO, pur senza voler indurre il relatore a modificare la sua proposta che nel complesso appare equilibrata, esprime il suo orientamento favorevole ad una censura netta dell'articolo 15, in quanto testimonianza di un vulnus all'ordinato uso degli strumenti normativi.

Lino DUILIO, presidente, prima di dare al relatore la parola per una valutazione conclusiva, ricorda che nella prassi del Comitato per la legislazione è uso costante quello di porre condizioni su norme che incidono su fonti normative di rango subordinato, per le ragioni che vengono esplicitate nelle premesse della proposta di parere. Si tratta infatti di «una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto

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secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi». Peraltro, tale valutazione trova conferma anche nel punto 3, lettera e), della circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi adottata dai Presidenti di Camera e Senato e dal Presidente del Consiglio dei ministri il 20 aprile 2001. In più, in alternativa alla soppressione della disposizione, la condizione è formulata nel senso di suggerire al legislatore di sostituire l'intervento diretto sulla norma secondaria con un intervento indiretto, che porti alle volute modifiche alla normativa subordinata con strumenti di pari posizione nella gerarchia delle fonti.
Infine, anche la formulazione dell'osservazione concernente l'articolo 15, su cui si è svolto il dibattito, deve essere guardata alla luce dell'invito, in essa contenuto, a verificare se vi siano o meno i presupposti per un uso della decretazione d'urgenza conforme a quanto dispone l'articolo 10 della legge n. 11 dl 2005. Resta dunque fermo che si tratta di una verifica interamente rimessa alla Commissione di merito che, come ha avuto modo di segnalare l'onorevole Bernini, si è effettivamente svolta nella seduta odierna della medesima Commissione.

Roberto OCCHIUTO, relatore, alla luce del dibattito svolto e delle precisazioni da ultimo rese dal presidente e dalla collega Bernini Bovicelli nella doppia veste di membro del Comitato per la legislazione e di relatrice nel merito del provvedimento, ritiene che non vi siano elementi che inducano ad una riformulazione del parere precedentemente illustrato, che quindi sottopone al giudizio finale del Comitato.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI, relatore presso la Commissione di merito, pur non volendo formalizzare una vera e propria opinione dissenziente ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, conferma la contrarietà già espressa ai richiamati punti della proposta di parere.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Comunicazioni del Presidente.

Lino DUILIO, presidente, desidera dar conto al Comitato del seguito dato all'impegno assunto nella seduta dell'8 aprile scorso. In quell'occasione aveva preannunciato iniziative volte a promuovere una riflessione di ampio respiro sugli strumenti legislativi che involgono i poteri normativi del Governo, con l'auspicio che si potesse sviluppare - innanzitutto in seno al Comitato, ma anche in altre sedi - un ragionamento complessivo su taluni profili, parzialmente nuovi, connessi alle modalità di esercizio della potestà governativa di adottare decreti legge e all'attività delle Camere di modifica dei contenuti dei relativi disegni di legge di conversione.
Facendo seguito a quell'impegno, consegna dunque oggi agli atti del Comitato una relazione che espone gli esiti di una ricerca su questi temi (vedi allegato) per il cui svolgimento si è avvalso di un qualificato gruppo di collaboratori, che intende formalmente ringraziare. Si riserva, in una prossima seduta, di riassumere alcuni dei dati contenuti nel documento, che anche da soli appaiono capaci di segnalare delle linee di tendenza di indubbio interesse e di sicura rilevanza per le prospettive future.
Tiene a sottolineare che il documento presentato è in versione provvisoria. All'edizione definitiva, infatti, potrà giungersi solo dopo che una compiuta riflessione sul documento sia stata sviluppata in seno al Comitato nonché in altre sedi. Al riguardo, informa i colleghi di aver avuto occasione di esporre la ricerca anche in un incontro avuto con il Presidente Fini, nel quale si è ipotizzato di dedicare alla discussione della stessa un incontro il prossimo gennaio, con la partecipazione di coloro che ricoprono o hanno ricoperto un ruolo di primissimo piano nelle istituzioni.

Il Comitato prende atto.

La seduta termina alle 14.