CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 gennaio 2009
122.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 gennaio 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.55.

Ratifica Convenzione Italia-USA per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali.
C. 1907 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Amato BERARDI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 1907, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con Protocollo e Verbale d'intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con Scambio di Note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007.
La Convenzione, costituita da 29 articoli, da un Protocollo aggiuntivo e da un Verbale d'intesa, ricalca in parte gli schemi più moderni di convenzioni della specie accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE). L'esigenza di rivedere la precedente Convenzione sulle doppie imposizioni, in vigore tra i due Paesi dal 1985 (ratificata in forza della legge n. 763 del 1985), è nata in considerazione delle riforme

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fiscali intervenute negli ultimi anni in entrambi gli Stati, nonché in ragione delle mutate condizioni economico-finanziarie.
Passando ad analizzare i contenuti della Convenzione, osserva che la sfera soggettiva di applicazione è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti.
Quanto alla sfera oggettiva di applicazione, definita dall'articolo 2, essa comprende, per quanto concerne gli Stati Uniti, le imposte federali sul reddito previste dall'Internal Revenue Code e i tributi federali applicati sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri ed in relazione a fondazioni private, mentre, per l'Italia, le imposte considerate sono l'IRPEF, l'IRPEG e l'IRAP, quest'ultima limitatamente alla parte che è considerata imposta sul reddito.
Gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione.
L'articolo 3 contiene le definizioni di natura generale, l'articolo 4 definisce il concetto di residente di uno Stato contraente, mentre l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando sostanzialmente quella formulata dall'OCSE nel 1963, già utilizzata negli accordi stipulati dopo la riforma tributaria del 1973.
In tale ambito segnala come il paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 3, diversamente dal quanto stabilito dalla Convenzione finora in vigore, comprenda tra i soggetti definiti come «persone» anche le società di persone, incidendo in tal modo soprattutto, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, sul regime fiscale dei cittadini americani residenti in Italia soci di società di persone USA, in ragione della previsione contenuta nell'articolo 4 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, secondo cui l'imposta sul reddito delle persone giuridiche pagata in Italia sui redditi delle predette società costituiranno un credito d'imposta utilizzabile sull'IRPEF pagata in Italia dal cittadino americano socio della stessa.
La tassazione dei redditi immobiliari, di quelli agricoli e forestali spetta, in base all'articolo 6, al Paese in cui sono situati gli immobili, come definiti dal diritto di ciascuno Stato contraente, compresi quelli di proprietà di un'impresa o a quelli utilizzati per l'esercizio di una professione.
Per quanto riguarda gli utili d'impresa, l'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili della stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese attribuibili alle attività da questa svolte e non possono essere computati come utili le sole spese sostenute per l'acquisto di beni o merci per l'impresa.
In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati, secondo l'articolo 8, esclusivamente nel Paese in cui l'impresa è residente.
L'articolo 9 regola la tassazione degli utili prodotti nelle ipotesi in cui un'impresa di uno Stato contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione o al controllo di un'impresa dell'altro Stato, ed in cui imprese dei due Stati contraenti siano dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone, prevedendo rettifiche nell'imputazione degli utili ed aggiustamenti dell'imposta prelevata.
Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, contenuto nell'articolo 10, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, è caratterizzato dalla facoltà per lo Stato della fonte di prelevare un'imposta che non può eccedere una percentuale del 5 per cento del loro ammontare lordo, se il beneficiario effettivo è una società che, nei 12 mesi precedenti alla dichiarazione dei dividendi stessi, abbia detenuto una partecipazione

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azionaria non inferiore al 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi e, una percentuale del 15 per cento, in tutti gli altri casi. Sono comunque imponibili nello Stato ove è situata la stabile organizzazione o la base fissa i dividendi ricollegati a tale organizzazione o base percepiti dai cittadini di altro Stato che eserciti nel primo Stato attività professionali o industriali.
In merito a tale articolo segnala come esso preveda una riduzione, dal 10 al 5 per cento, dell'aliquota applicabile nel caso di partecipazioni comprese tra il 25 ed il 50 per cento delle azioni con diritto di voto, ed un incremento, dal 10 al 15 per cento, dell'aliquota applicabile nel caso di partecipazioni comprese tra il 10 ed il 25 per cento delle azioni con diritto di voto: tali modifiche determinano complessivamente una riduzione di gettito stimata dalla relazione tecnica in 400.000 euro.
Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, si applica il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente effettivo. Resta comunque ferma la possibilità di applicare una ritenuta alla fonte nello Stato di provenienza degli interessi, con aliquota non superiore al 10 per cento.
Non si procede invece a tassazione nello Stato di provenienza degli interessi nei casi in cui: il beneficiario sia un ente governativo dell'altro Stato che detenga meno del 25 per cento del capitale del soggetto che eroga gli interessi; gli interessi siano pagati in relazione a prestiti garantiti o assicurati da un ente governativo riconosciuto di uno degli Stati contraenti ed il percettore risieda nell'altro Stato; gli interessi siano pagati in relazione ad una vendita a credito di beni, merci o servizi forniti da un'impresa ad un'altra; gli interessi siano pagati in rapporto ad una vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.
Le precedenti disposizioni non si applicano qualora il beneficiario effettivo eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato dal quale provengono gli interessi, ed il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base. In tal caso essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.
Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagato ecceda, in forza di particolare relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.
Una specifica disposizione disciplina il caso in cui si verifichi un'eccedenza degli interessi imputabili ad utili attribuibili ad una stabile organizzazione situata negli USA di una società residente dell'altro Stato, prevedendosi che in tal caso tale eccedenza si consideri proveniente dagli USA e percepita da un residente dell'altro Stato.
In merito a tale articolo segnala come esso realizzi, al paragrafo 2, una riduzione dell'aliquota massima applicabile alla tassazione degli interessi, che scende dal 15 al 10 per cento, introducendo inoltre, al paragrafo 3, talune fattispecie di esenzione dall'imposizione nello Stato della fonte degli interessi, determinando complessivamente una riduzione di gettito stimata dalla relazione tecnica in 300.000 euro.
In materia di canoni royalties, l'articolo 12 stabilisce il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del percipiente, salva la possibilità, per lo Stato della fonte, di applicare un'imposizione in misura comunque non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo, nel caso di canoni corrisposti per l'uso o la concessione in uso di software per computer, o di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, e non superiore all'8 per cento dell'ammontare lordo in tutti gli altri casi.
Sono in ogni caso imponibili solo nello Stato del beneficiario effettivo i canoni relativi all'uso di un diritto d'autore su

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opere letterarie, artistiche o scientifiche, ad esclusione di quelli relativi a software informatico, pellicole cinematografiche e registrazioni radiofoniche o televisive.
Inoltre, qualora il beneficiario dei canoni eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.
La provenienza dei canoni è data dallo Stato di residenza dei canoni stessi, ovvero dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa a carico della quale questi sono pagati.
Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagato ecceda, in forza di particolare relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.
In merito a tale articolo segnala come esso comporti una rimodulazione delle aliquote applicabili a tale tipologia di reddito, nonché l'eliminazione dell'aliquota del 10 per cento attualmente prevista, determinando conseguentemente una riduzione di gettito stimata dalla relazione tecnica in 20,2 milioni di euro.
Per quanto concerne il trattamento degli utili di capitale, l'articolo 13 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità nel Paese dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nel Paese dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di detta stabile organizzazione o base fissa.
Per quanto riguarda invece gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'esercizio di dette navi o aeromobili, essi sono imponibili solo nel Paese di residenza dell'impresa. In tutti gli altri casi gli utili sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto alienante.
Per quanto attiene al trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato, esso è contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15.
L'articolo 14 stabilisce che i redditi derivanti dalla prestazione di servizi personali a carattere indipendente sono tassabili nello Stato di residenza del percipiente. Tuttavia, qualora il professionista disponga di una base di lavoro fissa nell'altro Stato, i redditi imputabili a tale base sono tassabili nel Paese di prestazione dell'attività, nella misura in cui sono a questa imputabili.
In merito a tale articolo segnala come esso sopprima la previsione secondo cui i redditi sono tassati nello Stato della fonte quando il percipiente residente nell'altro Stato soggiorni nel primo Stato per più di 183 giorni annui complessivi, circoscrivendo conseguentemente la possibilità di procedere alla tassazione solo quando il residente dell'altro Stato possieda una base fissa nello Stato della fonte, determinando in tal modo una riduzione di gettito stimata dalla relazione tecnica in 3,4 milioni di euro.
L'articolo 15 prevede invece, nel caso di redditi di lavoro subordinato, che essi siano tassati nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui l'attività dipendente sia svolta nell'altro Stato contraente e ricorrano le seguenti condizioni: il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nello Stato di prestazione dell'attività; il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultimo Stato; l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato di svolgimento dell'attività.
L'articolo 16 prevede che le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e gli altri analoghi compensi attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione

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o del collegio sindacale di una società vengano tassati nel Paese di residenza della società.
Per quel che riguarda i redditi di artisti dello spettacolo, teatrali, cinematografici, radiotelevisivi e musicali, ovvero di sportivi, l'articolo 17 stabilisce la loro imponibilità nel Paese di prestazione effettiva dell'attività, anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo, nel caso in cui gli introiti lordi percepiti dall'artista o dallo sportivo eccedano 20.000 dollari USA (o l'equivalente in moneta italiana) e detto artista o sportivo soggiorni nello Stato di prestazione per più di 90 giorni complessivi annuali.
In merito a tale articolo segnala come esso elevi da 12.000 a 20.000 dollari USA il limite di reddito oltre il quale si procede a tassazione nello Stato della fonte dei redditi, determinando in tal modo una riduzione di gettito stimata dalla relazione tecnica in 180.000 euro.
Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili, secondo l'articolo 18, nel Paese di residenza del beneficiario, salvo il caso, disciplinato dal paragrafo 2 dell'articolo 19, in cui la pensione sia corrisposta dall'altro Stato per corrispettivi resi dalla persona fisica nei confronti dello Stato stesso.
In base all'articolo 19, paragrafo 1, le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da un ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro Stato e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato e ne abbia la nazionalità, oppure non sia divenuto residente soltanto allo scopo di rendervi i servizi.
Il paragrafo 2 disciplina l'imposizione sulle pensioni corrisposte da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, prevedendo che esse sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato e ne abbia la nazionalità.
L'articolo 20 prevede che le somme corrisposte a professori o insegnanti i quali soggiornino temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato diverso da quello di residenza, su invito di quest'ultimo o di università, collegi, scuole, musei o altri istituti culturali, ovvero nell'ambio di un programma ufficiale di scambi culturali, per insegnare, tenere conferenze o effettuare ricerche presso queste istituzioni, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale vengono svolte tali attività. Tale disposizione non si applica nel caso in cui il reddito derivi da un'attività di ricerca effettuata nell'interesse privato.
Al fine di non penalizzare gli scambi culturali, l'articolo 21 prevede che le somme corrisposte a studenti o apprendisti i quali soggiornino per motivi di studio in uno Stato diverso da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio, a condizione che esse provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Ai sensi dell'articolo 22, i redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili, di norma, nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso in cui il beneficiario dei redditi non immobiliari eserciti attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato diverso da quello di residenza.
Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 23, le parti contraenti hanno entrambe scelto il metodo del credito d'imposta ordinario, includendo nella base imponibile anche gli elementi di reddito tassabili nell'altro Stato contraente, e deducendo dall'imposta lorda così calcolata l'imposta pagata nell'altro Stato.
In particolare, per quanto riguarda l'Italia, sarà dedotto dalle imposte l'ammontare dell'imposta pagata negli Stati Uniti. Tuttavia l'ammontare della deduzione

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non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo. Inoltre, sempre in Italia, non sarà accordata alcuna deduzione qualora il reddito sia sottoposto, su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta.
Analogo criterio viene applicato ai residenti negli Stati Uniti che posseggano redditi o patrimonio imponibili in Italia.
Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione nel trattamento tributario dei cittadini dell'altro Stato (articolo 24), alla procedura amichevole per la composizione delle controversie relative all'applicazione della Convenzione (articolo 25) ed allo scambio di informazioni tra le Autorità competenti ad applicare la Convenzione (articolo 26), risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della medesima specie conclusi dal nostro Paese.
L'articolo 27 fa salvi i privilegi tributari accordati agli agenti diplomatici ed ai funzionari consolari.
L'articolo 28 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore; in particolare il paragrafo 2 stabilisce che le disposizioni della Convenzione avranno efficacia a decorrere dal 1o gennaio dell'anno solare in cui si procede allo scambio degli strumenti di ratifica (data di entrata in vigore della Convenzione).
L'articolo 29 disciplina le modalità di denuncia della Convenzione.
All'Accordo, oltre a un Protocollo aggiuntivo, il quale contiene disposizioni aggiuntive convenute tra le Parti contraenti, che fanno parte integrante della Convenzione, nonché interpretazioni di talune disposizioni della Convenzione stessa, sono allegati anche un Verbale d'intesa, relativo alla composizione amichevole delle controversie relative all'attuazione della Convenzione, nonché una Nota verbale, concernente principalmente la soppressione dei paragrafi finali degli articoli 10, 11, 12 e 22, nonché del paragrafo 19 dell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione Italia-Libia.
C. 2041 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio BERNARDO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 2041, recante la ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.
Per quanto riguarda il contenuto del Trattato, che si compone di un Preambolo e di 23 articoli raggruppati in tre Capi, esso regola un ampio spettro di rapporti con la Libia, ponendo fine al contenzioso derivante dall'epoca coloniale e mettendo le basi per nuove relazioni tra i due Paesi.
Il Capo I (articoli da 1 a 7) delinea i principi generali che sono alla base dell'intesa. Viene innanzitutto ribadito l'impegno delle Parti al rispetto della legalità internazionale nel quadro della comune visione di centralità delle Nazioni Unite. Sono inoltre affermati i principi del rispetto dell'uguaglianza sovrana degli Stati, del non ricorso alla minaccia o all'impiego della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza dell'altra Parte, della non ingerenza negli affari interni della controparte, anche impegnandosi a non usare il

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proprio territorio in attività ostili verso l'altra parte. È altresì ribadito l'impegno al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché quello alla soluzione pacifica delle eventuali controversie. Le Parti si impegnano inoltre ad adottare iniziative atte alla creazione di uno spazio culturale comune all'interno del quale si possa sviluppare il dialogo tra le due culture.
Il Capo II (articoli da 8 a 13) contiene disposizioni volte a sanare le situazioni pregresse e i contenziosi ancora in atto. L'articolo 8 impegna l'Italia a realizzare in Libia progetti infrastrutturali di base, che dovranno essere individuati sulla base delle proposte avanzate da quest'ultimo Paese. A tal fine viene fissato un limite massimo di spesa complessiva di 5 miliardi di dollari USA, distribuiti in venti anni. I fondi finanziari saranno gestiti dall'Italia, mentre la Libia renderà disponibili i terreni e agevolerà le imprese esecutrici dei lavori. L'articolo 9 istituisce una Commissione mista paritetica, costituita da componenti designati dai rispettivi Stati, con il compito di individuare le caratteristiche tecniche dei progetti infrastrutturali di base e di decidere i tempi della loro realizzazione. L'articolo 10 prevede inoltre la realizzazione da parte dell'Italia di Iniziative speciali tra le quali la costruzione di 200 abitazioni (lettera a), l'assegnazione di 100 borse di studio universitarie e post-universitarie a studenti libici (lettera b), la cura presso istituti specializzati italiani di persone colpite dallo scoppio di mine in Libia (lettera c), il ripristino del pagamento delle pensioni di guerra ai titolari libici (lettera d), e la restituzione di manoscritti e di reperti archeologici trasferiti in Italia in epoca coloniale (lettera e). Per contro, ai sensi dell'articolo 11 la Libia si impegna a concedere i visti di ingresso anche ai cittadini italiani espulsi in passato dal proprio territorio, che desiderino entrare nel Paese per motivi di turismo, lavoro, o per altre finalità. Inoltre, in base all'articolo 12 la Libia si impegna a sciogliere l'Azienda Libico-Italiana (ALI) e a costituire contestualmente il Fondo Sociale, per il finanziamento di alcune delle Iniziative speciali di cui all'articolo 10, lettere b) e c) del Trattato. Il Fondo, che - dopo lo scioglimento dell'Azienda libico-italiana - verrà costituito unicamente con i contributi già versati ad essa dalle aziende italiane, sarà gestito da un Comitato misto paritetico. L'articolo 13 provvede a regolare, mediante uno scambio di lettere tra le Parti, le pendenze riguardanti crediti di aziende italiane nei confronti della Libia ed eventuali debiti di tali aziende nei confronti del fisco libico, attraverso un negoziato nell'ambito del Comitato crediti.
Il Capo III (articoli da 14 a 23) reca la disciplina del nuovo partenariato bilaterale.
Per rinsaldare le relazioni bilaterali, già presenti in numerosi settori, l'articolo 14 prevede l'istituzione di un Partenariato bilaterale che si esprimerà attraverso consultazioni politiche su temi bilaterali, regionali e internazionali di reciproco interesse. Il Partenariato prevede, tra l'altro, una riunione annuale del Comitato di partenariato, formato dal Presidente del Consiglio dei ministri italiano e dal Segretario del Comitato Popolare Generale libico, che si svolgerà alternativamente nei due Paesi. Il Comitato di partenariato adotta i provvedimenti necessari all'attuazione degli impegni previsti dal Trattato. L'articolo 15 prevede un rafforzamento della cooperazione negli ambiti scientifici, tecnologici, nel campo della medicina e dell'Università, mentre l'articolo 16 è volto ad approfondire la cooperazione culturale e i legami di amicizia tra i due Paesi. Al proposito ricorda che è in vigore dal 30 maggio 2007 un Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica firmato da Italia e Libia il 5 giugno 2003.
L'articolo 17 prevede la collaborazione economica e industriale, attraverso la realizzazione di progetti di trasferimento di tecnologie, particolarmente nei settori delle opere infrastrutturali, dell'aviazione civile, delle costruzioni navali, del turismo, dell'ambiente, dell'agricoltura e della zootecnia, delle biotecnologie, della pesca e dell'acquacoltura.

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L'articolo 18 promuove la cooperazione in materia energetica, riconoscendo ad essa valore strategico ed attribuendo particolare importanza alle energie rinnovabili.
L'articolo 19 è invece volto a rafforzare la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e all'immigrazione clandestina, come già stabilito dall'accordo del 2000, in vigore dal 22 dicembre 2002. In particolare, per contrastare l'immigrazione clandestina, è previsto un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, che sarà effettuato dalla Parte italiana. Il costo dell'operazione sarà per metà a carico dell'Italia e per l'altra metà verrà chiesto il contributo dell'Unione europea, sulla base di precedenti intese tra quest'ultima e la Libia.
L'articolo 20 disciplina la collaborazione tra le Parti nel campo della difesa, rinviando a successive intese la disciplina dello scambio di esperti e tecnici e quella relativa alla conduzione di manovre congiunte. La collaborazione in questo settore riguarda anche le industrie militari e il sostegno dell'Italia alle vittime dello scoppio di mine e ai territori libici danneggiati.
L'articolo 21 prevede che le Parti si impegnino a collaborare nel settore della non proliferazione delle armi di distruzione di massa e del disarmo, particolarmente al fine di ripulire l'area mediterranea dalla presenza di tali armamenti.
Ai sensi dell'articolo 22 il partenariato è esteso allo sviluppo dei rapporti tra i parlamenti e gli enti locali delle due parti, con l'intendimento di approfondire la reciproca conoscenza.
L'articolo 23 reca le disposizioni finali relative all'entrata in vigore del Trattato e le modalità per le sue eventuali modifiche.
Passando al contenuto del disegno di legge, oltre alle usuali clausole di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione del Trattato, di cui agli articoli 1 e 2, esso reca, all'articolo 3, norme in materia di trattamento tributario delle società commerciali particolarmente rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.
In particolare la disposizione introduce, al comma 1, fino al 2028, un'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES), applicabile alle società ed enti commerciali residenti in Italia in possesso dei seguenti requisiti: siano operanti nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le quali abbiano partecipazioni di controllo e di collegamento e immobilizzazioni materiali e immateriali nette utilizzate per le predette attività superiori al 33 per cento della corrispondente voce di bilancio; siano emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; abbiano una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro, calcolata sulla media delle capitalizzazioni rilevate sui mercati regolamentati nell'ultimo mese di esercizio e relative ai maggiori volumi negoziati.
In merito a tale previsione segnala, al fine di evitare dubbi interpretativi, l'opportunità di chiarire che sono soggette all'addizionale le società che possiedono tutti i requisiti sopra indicati. In caso contrario l'addizionale si applicherebbe a tutte quelle società che possiedano anche uno solo dei requisiti indicati. Inoltre, con riferimento alla previsione di cui alla lettera a), occorrerebbe precisare se il rapporto del 33 per cento tra le partecipazioni ed immobilizzazioni dedicate alle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi e le corrispondenti voci di bilancio relative alle partecipazioni ed immobilizzazioni debba essere calcolato con riferimento al totale delle partecipazioni ed al totale delle immobilizzazioni, ovvero a ciascuna singola voce di bilancio relativa a partecipazioni ed immobilizzazioni.
Tale imposizione aggiuntiva è finalizzata, secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge, a finanziare le spese derivanti dall'attuazione del Trattato, quantificate dalla stessa relazione in 214 milioni di euro nel 2009, 254 milioni nel 2010, 250 milioni nel 2011 e 181 milioni per ciascuno degli anni dal 2012 al 2028.
Ai sensi del comma 2 l'aliquota dell'addizionale è pari al 4 per cento, e l'imponibile è dato dall'utile prima delle

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imposte risultante dal conto economico. L'imposta, tuttavia, non è dovuta dai soggetti per i quali l'incidenza fiscale (determinata ai sensi del successivo comma 3) risulti inferiore al 19 per cento, né nelle ipotesi di esercizi in perdita. Ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, il medesimo comma 2 reca inoltre specifiche disposizioni dirette ad individuare un importo massimo del tributo dovuto. In particolare, l'importo liquidato non può essere superiore al minore tra i due valori rappresentati: dall'importo determinato applicando all'utile prima delle imposte la differenza tra il 19 per cento e l'aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico e l'importo determinato applicando al patrimonio netto, come definito dal comma 5, le seguenti percentuali: 8,3 per mille, fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011; 5,8 per mille dall'esercizio iniziato successivamente al 31 dicembre 2011 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015; 5,15 per mille, dall'esercizio iniziato successivamente al 31 dicembre 2015 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019; 4,65 per mille dall'esercizio iniziato successivamente al 31 dicembre 2019 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023; 4,2 per mille dall'esercizio iniziato successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028.
Come precisato nel successivo comma 3, l'incidenza fiscale è determinata dal rapporto tra l'onere netto per l'IRES corrente (differita e anticipata per le eventuali imposte sostitutive, ivi compresa l'addizionale IRES del 5,5 per cento, introdotta dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, a carico di alcuni soggetti che operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore dell'energia elettrica, ed esclusa l'addizionale introdotta dall'articolo), e l'utile prima delle imposte.
In merito a tale previsione rileva l'opportunità di chiarire se, ai fini della determinazione dell'incidenza fiscale, la norma intenda fare riferimento all'utile prima delle imposte determinato ai sensi del Codice civile ovvero all'utile determinato applicando le disposizioni fiscali.
Ai sensi del comma 4 dall'onere netto per l'IRES sono esclusi gli effetti di imposta corrente, differita e anticipata, relativi alle società incluse nello stesso consolidato fiscale nazionale o mondiale, o insieme alle quali è stata esercitata l'opzione di trasparenza fiscale. Gli effetti esclusi, tuttavia, devono essere considerati, rettificando l'ammontare dell'onere netto per l'IRES, nel caso in cui le partecipazioni in tali società siano oggetto di svalutazione. Tali effetti rilevano, in ogni caso, in misura non superiore al 27,5 per cento della svalutazione della partecipazione alla quale si riferiscono, come risultante dal conto economico.
Il comma 5 reca disposizioni in merito alla determinazione del patrimonio netto di cui alla lettera b) del comma 2. In particolare, la disposizione precisa che il patrimonio netto è quello risultante dal bilancio di esercizio diminuito dell'utile di esercizio e aumentato degli acconti sul dividendo eventualmente deliberati. Inoltre, nel caso in cui il periodo d'imposta sia diverso da dodici mesi, il limite di cui al citato comma 2, lettera b) è ragguagliato alla durata del periodo d'imposta.
Il comma 6 stabilisce, infine, che l'addizionale IRES trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028. I soggetti interessati sono tenuti al versamento dell'acconto di imposta a decorrere dal primo esercizio di applicazione. A tal fine, il calcolo dell'importo da versare può essere determinato in base al criterio storico, facendo quindi riferimento a quella che sarebbe stata l'addizionale dovuta per l'esercizio precedente, ovvero facendo riferimento all'esercizio relativamente al quale l'acconto è versato, determinando l'imposta dovuta.
Sul piano della redazione tecnica della disposizione, considerata la portata generale delle norme introdotte dall'articolo 3, segnala, in generale, come la collocazione di norme di carattere fiscale così specifiche nell'ambito di un disegno di legge di

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autorizzazione alla ratifica di un Trattato internazionale non giovi alla chiarezza e conoscibilità dell'ordinamento fiscale ed introduca un elemento di forte disomogeneità nell'intervento legislativo.
In merito agli effetti finanziari complessivi dell'articolo evidenzia come la relazione tecnica quantifichi le maggiori entrate in 214 nel 2009, in 254 milioni nel 2010 ed in 250 milioni nel 2011, perfettamente coincidenti con gli oneri derivanti dal Trattato come stimati dalla stessa relazione tecnica. L'articolo 4, comma 1, quantifica l'onere finanziario derivante dall'attuazione del Trattato in 214.200.200 euro per il 2009, 254.216.200 euro per il 2010, 250.716.200 euro per il 2011 e in 181.336.200 a decorrere dal 2012 disponendone la copertura mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3. Il comma 2 dispone il monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della legge in esame a carico del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi previsti all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978; la disposizione prevede altresì la trasmissione alle Camere dei decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera 2), della citata legge n. 468, mediante i quali, in sede di approvazione della legge di bilancio, si può operare un aumento dello stanziamento del relativo capitolo di spesa rispetto a quanto originariamente previsto.
L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

Roberto OCCHIUTO (UdC) prende atto delle osservazioni contenute nella proposta di parere formulata dal relatore, rilevando come tali rilievi dovrebbero probabilmente indurre ad esprimere un parere contrario sul provvedimento. In particolare rileva come le disposizioni di copertura recate dall'articolo 3 del disegno di legge, che prevedono l'introduzione di un'addizionale di un'imposta sul reddito delle società gravante sulle imprese italiane operanti nel settore della ricerca e coltivazione di idrocarburi, riprenda sostanzialmente i contenuti della cosiddetta Robin Hood Tax, contenuta nel decreto legge n. 112 del 2008. Tale imposizione aggiuntiva, che si applicherà, in pratica, all'ENI, comporta il rischio di determinare effetti distortivi che potrebbero risolversi in un aggravio per i consumatori.
Esprime pertanto il voto contrario del proprio gruppo sul contenuto del disegno di legge e sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD), nel condividere il rilievo, espresso nelle premesse alla proposta di parere formulata dal relatore, relativo all'inopportunità di inserire, nel testo del disegno di legge di ratifica, una norma di carattere fiscale, sottolinea come tale considerazione dovrebbe indurre ad esprimere un parere contrario sul provvedimento, invitando il Governo a trasporre in uno specifico intervento legislativo le disposizioni di natura tributaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge.

Ivano STRIZZOLO (PD) condivide le riflessioni formulate dal deputato Occhiuto circa il fatto che l'introduzione di un'ulteriore addizionale a carico delle imprese petrolifere potrebbe determinare aggravi in danno dei consumatori.
Per quanto riguarda invece il contenuto del Trattato, rileva come l'obiettivo di tale accordo, ampiamente propagandato dal Governo, di ridurre l'afflusso di immigrati clandestini ed irregolari dalla Libia, non sia stato affatto raggiunto, probabilmente anche a causa della scarsa collaborazione prestata sotto questo profilo dal governo libico, il quale, peraltro, godrà di notevoli vantaggi dall'attuazione del Trattato senza dover sostenere nessuna spesa.
Concorda altresì con i rilievi espressi dal deputato D'Antoni circa l'inopportunità di inserire nel testo del disegno di legge di ratifica la norma fiscale di cui all'articolo 3.

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Pur senza voler ritardare la rapida approvazione dell'intervento legislativo, esprime pertanto le perplessità del proprio gruppo su taluni aspetti del provvedimento, preannunciando conseguentemente il voto di astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Maurizio BERNARDO (PdL), relatore, ritiene che alcune delle considerazioni espresse nel corso del dibattito non attengano agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, e debbano pertanto essere più opportunamente dibattute nell'ambito dell'esame in sede referente del provvedimento. Per quanto attiene invece agli aspetti più specificamente tributari, ritiene che la proposta di parere da lui formulata evidenzi adeguatamente gli elementi del provvedimento che necessitano di ulteriori approfondimenti, ritenendo pertanto necessario procedere già nella seduta odierna all'espressione del parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 209/08: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.
C. 2047 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco PUGLIESE (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 2047 Governo, di conversione del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.
Passando ad analizzare il contenuto del decreto-legge, l'articolo 1 autorizza per il primo semestre del 2009 la spesa complessiva di 10.273.400 euro per interventi urgenti, ovvero acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti dai comandanti dei contingenti militari impegnati in alcune delle missioni previste dal provvedimento in esame. Si tratta, in particolare, delle missioni in corso in Libano (fino a 1.770.000 euro), in Afghanistan (fino a 7.103.400 euro) e nei Balcani (fino a 1.400.000 euro). Tali interventi devono essere finalizzati a sopperire ad esigenze di prima necessità della popolazione locale, ivi compreso il ripristino dei servizi essenziali.
L'articolo 2, comma 1, autorizza fino al 30 giugno 2009 la spesa di 2.500.000 euro per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari Trust funds della NATO, con particolare riferimento a quelli destinati al reinserimento nella vita civile di militari in esubero, a seguito della riforma delle forze armate, in Bosnia-Erzegovina e Serbia.
Il comma 2 autorizza per il primo semestre 2009 una spesa di 613.905 euro per assicurare la partecipazione dell'Italia, attraverso esperti nazionali, alle attività civili di peace enforcing e di diplomazia preventiva promosse dalle istituzioni e dalle missioni di lunga durata dell'OSCE nelle aree di crisi. Tale finanziamento è altresì finalizzato a garantire la partecipazione italiana ai progetti di cooperazione promossi dalla stessa Organizzazione.
Il comma 3 autorizza fino al 30 giugno 2009 la spesa di 13.596.012 euro per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, nonché per quelli operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.
Il comma 4 autorizza la spesa di 124.310 euro, entro il 30 giugno 2009, allo scopo di coprire le spese di missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate italiane in Iraq ed in Afghanistan.

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Il comma 5 autorizza fino al 30 giugno 2009 la spesa di 247.560 euro per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PESD (Politica europea di sicurezza e difesa), nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea per le varie aree di crisi.
Il comma 6 autorizza per i primi sei mesi del 2009 la spesa di 880.483 euro per consentire la partecipazione italiana alle iniziative in ambito PESD.
Il comma 7 disciplina, per quanto non diversamente previsto, le attività e gli interventi previsti dall'articolo 2 del decreto-legge, mediante il rinvio agli articoli 2, comma 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, e all'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge n. 165 del 2003.
Il comma 8 autorizza dal 1o gennaio al 30 giugno 2009 la spesa di 6.546.081 euro per l'ulteriore partecipazione di personale militare italiano alle attività di consulenza, formazione e addestramento del personale delle Forze armate e di polizia irachene. Tale attività risulta svolgersi nell'ambito della missione Nato Training Mission.
Il comma 9 autorizza dal 1o gennaio al 30 giugno 2009 la spesa di 236.335 euro per la prosecuzione in Italia del corso di formazione in materia penitenziaria a beneficio di magistrati e funzionari iracheni, organizzato dal Ministero della giustizia - nell'ambito della missione europea EUJUST LEX - già previsto, da ultimo, dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 8 del 2008. È inoltre previsto che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti: la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti; la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi; la misura delle spese per i sussidi.
L'articolo 3 reca la proroga al 30 giugno 2009 del termine per la partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché le rispettive autorizzazioni di spesa.
Il comma 1 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 242.368.418 euro, per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni ISAF (International Security Assistance Force) ed EUPOL Afghanistan, da ultimo rifinanziate dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, e dall'articolo 2-bis, comma 6, del decreto-legge n. 147 del 2008.
Il comma 2 autorizza fino al 30 giugno 2009 la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2008, e dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2008, con una spesa di 192.102.649 euro. La proroga comprende l'impiego del gruppo navale EUROMARFOR nella componente navale della missione UNIFIL.
Il comma 3 autorizza la spesa di 7.849.728 euro, fino al 30 giugno 2009, per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008.
Il comma 4 proroga al 30 giugno 2009 la partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 2008 e dall'articolo 2-bis, comma 7, del decreto-legge n. 147 del 2008, con una spesa di 97.540.539 euro.
Il comma 5 autorizza la spesa di 17.918.470 euro, fino al 30 giugno 2009, per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione Althea dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 8 del 2008, e dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge n. 147 del 2008. Nell'ambito di Althea opera altresì la missione IPU (Integrated Police Unit).
Il comma 6 autorizza la spesa di 590.816 euro, fino al 30 giugno 2009, per la proroga della partecipazione di personale

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militare alla missione TIPH 2, ad Hebron, precedentemente rifinanziata dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 8 del 2008.
Il comma 7 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 241.177 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione EUBAM Rafah dell'Unione europea, di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, di cui all'articolo 3, comma 7, decreto-legge n. 8 del 2008.
Il comma 8 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 5.573.720 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 8 del 2008.
Il comma 9 autorizza la partecipazione, fino al 30 giugno 2009, di personale militare alla missione EUFOR Tchad/RCA dell'Unione europea, nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana, per una spesa complessiva di 9.905.126. La partecipazione italiana era stata già autorizzata e finanziata dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 8 del 2008, e dall'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 147 del 2008.
Il comma 10 autorizza la spesa di 254.448 euro per la partecipazione, fino al 30 giugno 2009, di personale militare alle missioni dell'Unione europea EUPOL RD CONGO ed EUSEC RD Congo, nella Repubblica democratica del Congo, già finanziata dall'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 8 del 2008.
Il comma 11 autorizza la spesa di 135.913 euro, fino al 30 giugno 2009, per la prosecuzione della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite UNFICYP, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 8 del 2008.
Il comma 12 autorizza la spesa di 732.720 euro per la prosecuzione, fino al 30 giugno 2009, delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 8 del 2008.
Il comma 13 proroga, fino al 30 giugno 2009, la partecipazione di personale militare alla missione EUMM Georgia dell'Unione europea, già autorizzata dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2008. La spesa prevista è pari a 1.223.397 euro fino al 30 giugno 2009.
Il comma 14 autorizza la spesa di 8.736.930 euro, fino al 30 giugno 2009, per la partecipazione di personale militare all'operazione militare Atalanta dell'Unione europea, volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.
Il comma 15 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 16.369.062 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa, per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.
Il comma 16 autorizza, per l'anno 2009, la spesa di 77.839.084 euro per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e la spesa di 32.738.183 euro per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni previste dal decreto-legge.
Il comma 17 autorizza la spesa, fino al 30 giugno 2009, di 1.200.000 euro per la cessione, a titolo gratuito, da parte del Ministero della difesa, nell'anno 2009, alle Forze armate libanesi, di materiali di ricambio per elicotteri AB 205, escluso il materiale d'armamento.
Il comma 18 autorizza la spesa, fino al 30 giugno 2009, di 100.000 euro per la cessione, a titolo gratuito, da parte del Ministero della difesa, nell'anno 2009, alle Forze armate della Repubblica dell'Uzbekistan di materiali di attendamento.
Il comma 19 autorizza la cessione, a titolo gratuito, da parte del Ministero della difesa, alle Forze armate dell'Ecuador di un galleggiante ex unità navale ausiliaria portaacqua in disarmo dal 31 ottobre 2008.
Il comma 20 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 3.445.285 euro, per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3, comma 15, del decreto-legge n. 8 del 2008.

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Il comma 21 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 703.580 euro per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo e la spesa di 343.760 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK, di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto-legge n. 8 del 2008.
Il comma 22 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 4.550 euro per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EU BAM Moldova e Ucraina dell'Unione europea, di cui all'articolo 3, comma 17, del decreto-legge n. 8 del 2008.
Il comma 23 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 32.430 euro per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS dell'Unione europea in Palestina, di cui all'articolo 3, comma 18, del decreto-legge n. 8 del 2008.
Il comma 24 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 703.856 euro per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione EUPM dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, di cui all'articolo 3, comma 19, decreto-legge n. 8 del 2008.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi da 25 a 30, recanti il finanziamento della partecipazione a missioni internazionali di personale della Guardia di finanza.
In particolare il comma 25 autorizza la spesa di 4.822.102, fino al 30 giugno 2009, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 8 del 2008, e dall'articolo 2-bis, comma 8, del decreto-legge n. 147 del 2008.
Il comma 26 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 1.536.862 euro e di 533.218 euro, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni ISAF ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 3, comma 21, del decreto-legge n. 8 del 2008.
Il comma 27 autorizza la partecipazione, fino al 30 giugno 2009, di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni EULEX Kosovo e UNMIK, di cui all'articolo 3, comma 22, del decreto-legge n. 8 del 2008. La spesa prevista è pari a 815.386 euro.
Il comma 28 autorizza la spesa di 185.146 euro, fino al 30 giugno 2009, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione EUBAM Rafah dell'Unione europea di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto-legge n. 8 del 2008.
Il comma 29 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 429.655 euro, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione MINUSTAH delle Nazioni Unite in Haiti, di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge n. 8 del 2008, e all'articolo 2-bis, comma 9, del decreto-legge n. 147 del 2008.
Il comma 30 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 216.500 euro, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.
Il comma 31 autorizza la spesa di 257.419 euro, per la proroga della partecipazione, fino al 30 giugno 2009, di cinque magistrati collocati fuori ruolo, di personale della Polizia penitenziaria e di personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione EULEX Kosovo.
Il comma 32 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 367.307 euro, per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione internazionale in Afghanistan, di cui all'articolo 3, comma 26, del decreto-legge n. 8 del 2008.

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Il comma 33 autorizza, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 200.000 euro per lo svolgimento di corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali per la pace a favore del personale impiegato nelle medesime missioni.
L'articolo 4 detta norme in materia di personale, con particolare riferimento al trattamento economico ed assicurativo del personale che partecipa alle missioni internazionali, alla valutazione del servizio prestato e all'eventuale richiamo in servizio per esigenze connesse alle missioni medesime.
Nello specifico, il comma 1 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento l'indennità di missione di cui al regio decreto n. 941 del 1926, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
In particolare:
la lettera a) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni UNIFIL (comprese le unità assegnate alla struttura attivata presso la sede delle Nazioni Unite), MSU, EULEX Kosovo, Security Force, Training Plane, Joint Enterprise, Albania 2, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah, UNAMID e MINUSTAHi;
la lettera b) quantifica, per il personale militare che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, nonché per il personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Iraq, nell'unità di coordinamento JMOUs ed al personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede diplomatica di Kabul e quella di Herat, l'indennità di missione nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;
la lettera c) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta nella misura intera per il personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi, ed EUBAM Moldova e Ucraina;
la lettera d) dispone che al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, EUSEC RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise, la NATO HQ Tirana, l'OHQ Parigi e il FHQ EU della missione EUFOR Tchad/RCA venga riconosciuta l'indennità di missione nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti;
la lettera e) prevede che, per il personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e a Tampa, l'indennità di missione sia corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, sempre che il citato personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
le lettere f) e g) prevedono, rispettivamente, che al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia, a decorrere dal 21 settembre 2008 ed EUFOR Tchad/RCA l'indennità di missione sia corrisposta nella misura del novantotto per cento, ovvero nella misura intera incrementata del 30 per cento, sempre che tale personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Il comma 2, analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga, dispone che all'indennità di cui al comma 1, nonché al trattamento economico corrisposto

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al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 3, comma 12, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006.
Il comma 3 prevede che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge n. 642 del 1961, e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Anche in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del 2006.
Il comma 4 prescrive che anche per l'anno 2008, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 78 del 1983, se militari in servizio permanente e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il rinvio, contenuto nel medesimo comma 4, all'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 917 del 1986, ai sensi del quale le predette indennità di missione concorrono a formare il reddito solo nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Il comma 5 reca specifiche disposizioni per il personale militare impiegato con contratto individuale dall'ONU, nell'ambito della missione UNIFIL: tale personale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al comma 1, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU, ad eccezione di indennità e rimborsi per attività fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute e fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e della suddetta indennità di missione, sempre al netto delle ritenute, nonché delle spese di vitto e alloggio.
Il comma 6 reca disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l'imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore.
Il comma 7 reca disposizioni in materia di richiamo in servizio, stabilendo, al riguardo, che per le esigenze connesse con le missioni internazionali, anche nell'anno 2009 possano essere richiamati in servizio, a domanda, quali ufficiali delle forze di complemento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale. La disposizione consente, quindi, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte presenti in tali ambiti.
Il comma 8, prevede che, per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi.
Il comma 9 reca una disposizione innovativa rispetto ai precedenti decreti di proroga delle missioni internazionali, con la quale, nelle aree operative dove si svolgono le missioni internazionali, in assenza di personale medico ed in casi di necessità, si autorizzano gli infermieri militari

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e i soccorritori militari a svolgere talune attività di primo soccorso non rientranti nelle ordinarie competenza del citato personale.
Il comma 10 rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001 relative alla disciplina delle missioni internazionali, già richiamate nei precedenti decreti di proroga.
In tale contesto segnala, in quanto rientrante negli ambiti di interesse della Commissione Finanze, il richiamo all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 451, in base al quale al personale militare e della Polizia di Stato in missione è riconosciuto il trattamento assicurativo di cui alla legge n. 301 del 1982, per tutti i rischi connessi all'impiego in dette zone o comunque derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione, con l'applicazione del massimale di copertura assicurativa ragguagliato allo stipendio annuo lordo, moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente. Tale previsione si applica, in base agli articoli 4 e 7 del citato decreto-legge n. 451, anche al personale militare e di Polizia in stato di prigionia o disperso, nonché al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni.
Il comma 11 reca una deroga all'articolo 1, comma 213, della legge n. 266 del 2005, che prevede la soppressione dell'indennità di trasferta per i dipendenti pubblici, disponendo pertanto che, per l'anno 2009, al personale civile del Ministero della difesa comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio venga corrisposta l'indennità di trasferta.
L'articolo 5 reca disposizioni in materia penale, prevedendo, al comma 1, che al personale militare partecipante alle missioni internazionali indicate dal decreto si applichino il codice penale militare di pace e le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 421 del 2001, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata nel Tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
Il comma 2 stabilisce che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
Per i reati commessi dagli stranieri, per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni, nonché per i reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi, ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati durante l'operazione militare in Somalia denominata «Atalanta», i commi 3 e 4 stabiliscono la competenza territoriale del Tribunale di Roma.
I commi 5 e 6 prevedono infine che i citati reati di pirateria sono puniti secondo la legge italiana e che l'autorità giudiziaria italiana, a seguito del sequestro della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria, possa disporre l'affidamento di tali beni in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario.
L'articolo 6, comma 1, stabilisce il principio generale in base al quale alle missioni internazionali previste dal decreto-legge si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 451 del 2001, in base ai quali gli stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono pertanto disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.
Il comma 2 precisa, inoltre, che le norme recate dal citato articolo 8, comma 2 del decreto-legge n. 451 del 2001, si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 anche alle acquisizioni di

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materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali, nonché di materiali informatici.
Il comma 3 autorizza inoltre il Ministero dell'economia e delle finanze, a corrispondere, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, alle Amministrazioni che ne facciano richiesta, l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal decreto, e comunque non inferiore a 120.000.000 di euro dei quali 100.000.000 destinati al Ministero della difesa, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 7.
L'articolo 7, recante la copertura finanziaria del provvedimento, prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto-legge, pari complessivamente a 763.135.522 euro per l'anno 2009, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), il quale autorizza, per gli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di un miliardo di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace ed istituisce, a tale scopo, un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
L'articolo 8 dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge, che viene fissata nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (31 dicembre 2008).

Gianfranco CONTE, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di martedì 20 gennaio prossimo, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

Giovedì 15 gennaio 2009.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00095 Conte ed altri: Problematiche relative alla disciplina delle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative.