CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 dicembre 2008
109.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 74

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica Convenzione Italia-USA per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali.
C. 1907 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, presidente, dà la parola al relatore, il collega Minasso.

Eugenio MINASSO (PdL), relatore, richiama l'attenzione sul fatto che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali» all'esame della III Commissione Affari esteri.
Come evidenziato nella relazione illustrativa, la necessità di procedere alla negoziazione di una nuova Convenzione per evitare le doppie imposizioni deriva dall'esigenza di disciplinare in maniera più equilibrata e compiuta gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America anche alla luce delle rilevanti modifiche intervenute nei rispettivi sistemi fiscali.
Per quanto concerne l'Italia, la Convenzione riguarda, l'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinate dal titolo I del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), l'imposta sul reddito delle persone giuridiche disciplinate dal titolo II del medesimo testo unico (ora imposta sul reddito delle società, secondo le modifiche introdotte nel testo unico dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344) e l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita

Pag. 75

con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'entrata in vigore della Convenzione in esame comporterà l'abrogazione delle disposizioni presenti nella Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, firmata a Roma il 17 aprile 1984 (resa esecutiva dalla legge 11 dicembre 1985, n. 763), al momento ancora vigente tra i due Paesi.
La citata Convenzione e l'annesso Protocollo e Verbale d'intesa, firmati a Washington il 25 agosto 1999, con Scambio di Note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Stati Uniti, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. La Convenzione in esame sostituisce la precedente Convenzione, firmata a Roma il 17 aprile 1984, per tenere conto delle modifiche intervenute nella disciplina fiscale dei due Paesi. Molte disposizioni, tuttavia, ritenute ancora attuali, sono rimaste immutate per accordo delle Parti.
La Convenzione, costituita da 29 articoli e da un Protocollo e un Verbale d'intesa, mantiene in linea di massima la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE; essa tuttavia si applica alla sola imposizione sui redditi.
Gli articoli 1 e 2 delimitano il campo soggettivo ed oggettivo di applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti; le imposte considerate sono per gli USA le imposte federali sul reddito, mentre per l'Italia riguardano l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), quella sul reddito delle persone giuridiche (Ires) e l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), solo per la parte dell'imposta considerata imposta sul reddito.
Per quanto riguarda in particolare l'Irap, la Convenzione affronta il delicato problema della detrazione di tale imposta a fronte delle imposte dovute negli Stati Uniti.
Gli articoli da 3 a 5 procedono alle definizioni: in particolare, è «residente di uno Stato contraente» colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, che fornisce servizi o relative attrezzature da utilizzare stabilmente nello Stato contraente.
Gli articoli da 6 a 21 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7), a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione.
A norma dell'articolo 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa. I dividendi societari (articolo 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (articolo 11) e i canoni (articolo 12). Lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un'imposta, non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo per partecipazioni societarie non inferiori al 25 per cento, e non superiore al 15 per cento nelle altre fattispecie. Nel caso dei canoni, il limite è posto al 5 per cento per l'uso di software e brevetti, mentre è posto all'8 per cento negli altri casi. Queste soglie si applicano però solo se chi percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario e risiede nell'altro Stato contraente.
Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (articolo 14) o da lavoro subordinato (articolo 15), il criterio

Pag. 76

per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato. A norma dell'articolo 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività. Le pensioni sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario. È prevista tuttavia la possibilità che esse siano tassate anche dallo Stato di provenienza (articolo 18). Le remunerazioni e le pensioni corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato.
L'articolo 22 riguarda l'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza; fanno tuttavia eccezione i redditi provenienti da fonti varie situate nell'altro Stato contraente. All'articolo 23 sono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.
All'articolo 24 viene stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato.
L'articolo 26 prevede lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'Accordo, nel rispetto delle proprie legislazioni interne.
L'articolo 28 reca disposizioni relative all'entrata in vigore; la norma stabilisce che le disposizioni della Convenzione avranno efficacia a decorrere dal 1o gennaio dell'anno solare in cui si procede allo scambio degli strumenti di ratifica, con l'eccezione delle disposizioni relative alle imposte prelevate alla fonte (che produrranno effetti dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione). Le altre disposizioni finali sono recate dall'articolo 29 e riguardano la denuncia e la cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata. È prevista tuttavia la facoltà di denuncia da parte di uno Stato contraente non prima di cinque anni dalla sua entrata in vigore.
Passando, infine, all'illustrazione del disegno di legge di ratifica, segnala che esso consta di quattro articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l'ordine di esecuzione ed il quarto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'articolo 3 contiene la clausola di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo, valutati in 2,5 milioni di euro per il 2009 e in 24,5 milioni di euro annui, a partire dal 2010, reperiti a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica).
Considerato che il provvedimento in titolo soddisfa le aspettative delle imprese sia italiane sia statunitensi per l'incremento della quota di investimenti nei due mercati, propone in conclusione di esprimere un parere favorevole.

Laura FRONER (PD), si associa alle valutazioni positive espresse dal collega relatore e dichiara il voto favorevole del PD sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
C. 1972 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 77

Andrea GIBELLI, presidente, avverte che la Commissione dovrà esprimere il proprio parere sul provvedimento in esame nella seduta di domani. Dà quindi la parola al collega Fava per la relazione.

Giovanni FAVA (LNP), relatore, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni V e VI sul decreto-legge n. 185 del 2008, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Il decreto-legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, contiene un'ampia serie di misure in materia di famiglia, occupazione, infrastrutture e contrasto all'evasione fiscale volte a fronteggiare gli effetti negativi derivanti dalla grave fase di recessione economica che colpiscono le imprese e il mondo della produzione, determinando pesanti ricadute sulle famiglie e sui soggetti più deboli.
Il decreto-legge in esame si compone di 36 articoli suddivisi in cinque Titoli. Il Titolo I reca misure di sostegno alle famiglie. Il Titolo II detta norme per il sostegno all'economia. Il Titolo III è volto a ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale. Il Titolo IV è dedicato ai servizi pubblici. Il Titolo V reca disposizioni finanziarie
Le disposizioni di specifica competenza della X Commissione riguardano il blocco e la riduzione delle tariffe (articolo 3, comma 1 e commi 8-13), i rimborsi fiscali ultradecennali e garanzie della SACE (articolo 9), il potenziamento finanziario dei Confidi (articolo 11), le disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (articolo 14, comma 5), le disposizioni in materia di registro delle imprese (articolo 16, comma 6) e le disposizioni relative ai meccanismi di controllo per l'erogazione dei crediti di imposta per le spese connesse alle attività di ricerca e agli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 29). Sembra opportuno pertanto limitarsi all'illustrazione delle citate disposizioni.
L'articolo 3, che reca disposizioni, a suo parere importanti e qualificanti, in materia di blocco e riduzione delle tariffe, finalizzate a contenere i costi a carico dei cittadini e delle imprese, prevede in particolare al comma 8 il monitoraggio, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG), dell'andamento dei prezzi relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale nel mercato interno, tenendo in considerazione la diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi. L'articolo dispone, inoltre, che la stessa Autorità adotta, entro il 28 febbraio 2009, le misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi. A questo riguardo, sembra opportuno ricordare che in data 10 aprile 2008 è stato firmato dal Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, Alessandro Ortis, e dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, Antonio Lirosi, un Protocollo d'intesa per intensificare la collaborazione fra le due istituzioni nel monitoraggio dei prezzi dell'elettricità e del gas, in uno scenario in cui le tensioni internazionali sui prezzi delle materie prime energetiche producono impatti significativi sui costi del sistema produttivo italiano e delle famiglie. Il comma 9 introduce - a decorrere dal 1o gennaio 2009 - un regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas (cosiddetto bonus gas) che si affianca a quello già previsto per il settore elettrico. Destinatarie delle agevolazioni tariffarie delle utenze del gas sono le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione di tariffe elettriche agevolate (cosiddetto bonus elettrico), nonché le famiglie con almeno 4 figli a carico e con ISEE non superiore a 20 mila euro. La compensazione viene riconosciuta in modo differenziato in relazione alle diverse zone climatiche e in forma parametrata al numero di componenti la famiglia, in modo tale da produrre una riduzione della spesa dell'utente medio, al netto delle imposte, indicativamente del 15 per cento. La procedura di accesso al bonus gas prevede la

Pag. 78

presentazione di un'apposita richiesta al comune di residenza secondo le modalità stabilite per l'accesso alle tariffe elettriche agevolate. I commi 10 e 11 intervengono in materia di prezzi dell'energia elettrica al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese, in considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti sul mercato dei prezzi delle materie prime. In particolare, il comma 10 detta alcuni principi cui, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico deve conformare la disciplina relativa al mercato elettrico, dopo aver consultato l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Questi principi prevedono: a) la determinazione del prezzo dell'energia sulla base dei diversi prezzi di vendita offerti, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda; b) la possibilità per l'Autorità di effettuare interventi di regolazione asimmetrici, di carattere temporaneo, nelle zone dove si verificano anomalie nell'offerta o non ci sia un sufficiente livello di concorrenza; c) l'adozione di ogni altra misura idonea a favorire una maggiore concorrenza nella produzione e nell'offerta di energia. Per quanto concerne la disciplina del mercato elettrico, si fa presente che con decreto del 19 dicembre 2003 il Ministro delle attività produttive ha emanato il testo integrato della disciplina del mercato elettrico, che ha attribuito al Gestore del mercato elettrico (GME) a partire dall'8 gennaio 2004, la responsabilità delle proprie funzioni relativamente all'organizzazione e alla gestione economica del mercato elettrico. Il testo integrato è stato modificato, da ultimo, con il decreto del 17 settembre 2008 del Ministro dello sviluppo economico, che ha introdotto il mercato a termine fisico dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE), nonché la previsione del ruolo di controparte centrale del GME anche per le contrattazioni concluse sul mercato dei certificati verdi. Il comma 11 detta i principi e i criteri direttivi ai quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas dovrà adeguare le proprie deliberazioni entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Le finalità sono le stesse di cui al comma 10: riduzione degli oneri per le famiglie e le imprese e riduzione del prezzo dell'energia elettrica. I servizi di dispacciamento devono essere assicurati attraverso l'acquisto di energia dagli impianti essenziali che sono individuati dal gestore della rete di trasmissione nazionale e che saranno remunerati con il prezzo offerto dagli stessi impianti il giorno prima. Qualora tale misura risulti inefficace sotto il profilo economico o gli impianti continuino a non operare in piena concorrenza, la determinazione della remunerazione dei servizi compete all'Autorità per l'energia elettrica e il gas allo scopo di assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e un'equa copertura dei costi dei produttori. Si prevede altresì l'adozione di ogni altra misura idonea a favorire una maggiore concorrenza nella produzione e nell'offerta di energia nell'ambito dei servizi di dispacciamento. Il comma 12 prevede la suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non più di tre macro-zone. Alla suddivisione provvederà l'AEEG su proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale, entro 24 mesi all'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Con una recente delibera (ARG/elt n. 116/08) l'AEEG ha parzialmente approvato una proposta di suddivisione della rete rilevante in zone predisposta da Terna S.p.a. per il triennio 2009-2011 in attuazione dell'articolo 15 della delibera AEEG 111/06 nella quale, come si rileva nella stessa delibera si prevede, tra l'altro, un aumento del numero di zone in cui è suddivisa la rete rilevante ed, in particolare, si prevede la suddivisione dell'area attualmente afferente alla zona Nord in due zone distinte: zona Nord-Est e zona Nord-Ovest. Il comma 13, infine, stabilisce che, in caso di mancato rispetto dei termini fissati ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina

Pag. 79

venga transitoriamente adottata con decreto del Presidente Consiglio dei ministri.
L'articolo 9 reca disposizioni in materia di rimborsi fiscali ultradecennali; con il comma 1 aggiunge un periodo al comma 12, articolo 15-bis, del decreto-legge n. 81 del 2007 in materia di rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Le competenze della Commissione riguardano, in particolare, il comma 3 in cui si dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, sono stabilite le modalità per favorire l'intervento di imprese di assicurazione e della SACE Spa nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
L'articolo 11 è volto al potenziamento finanziario dei Confidi. A questo proposito, in attesa della definizione delle modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa (articolo 1, comma 847, della legge n. 296 del 2006), le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni concesse per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno sono destinate, nel limite massimo di 450 milioni, al rifinanziamento del Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito centrale Spa, allo scopo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Gli interventi di garanzia di questo Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato. È prevista l'estensione degli interventi di garanzia suddetti anche alle imprese artigiane. Il 30 per cento delle risorse finanziarie in parola viene riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi. È prevista, infine, la possibilità di incremento della dotazione finanziaria del Fondo di garanzia mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE Spa, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Ritiene opportuno citare, anche se non rientra fra gli articoli di competenza della Commissione, anche l'articolo 13, concernente l'adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA, e che reca disposizioni importanti, e che sembra opportuno finanche rafforzare, relative all'efficace difesa del controllo azionario nei casi di offerta pubblica di acquisto ostile.
L'articolo 14, al comma 5, reca disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, disponendo una integrazione dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (cosiddetta legge Prodi-bis).
L'integrazione disposta dal comma in esame stabilisce che le operazioni - previste dal commissario straordinario nel programma di salvataggio dell'impresa in stato di insolvenza - di cessione dei complessi aziendali o, per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, dei complessi di beni e contratti), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 codice civile. Per quanto concerne, specificamente, le parti del decreto legislativo n. 270 del 1999 sulle quali interviene la disposizione in esame, si fa presente che l'articolo 27 definisce le condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, prevedendo che le imprese dichiarate insolventi vi siano ammesse qualora presentino «concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico». L'articolo 2112 del codice civile prevede che, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continui con il cessionario e che il lavoratore conservi tutti i diritti che ne derivano. Occorre rilevare che una disposizione analoga a quella in esame (seppur non del tutto coincidente nella formulazione) è prevista dall'articolo 3-bis del n. 162 del 2008, approvato dal Senato, attualmente in corso di esame presso la

Pag. 80

Camera (C. 1936), sul quale la nostra Commissione ha già espresso il relativo parere.
L'articolo 16, reca disposizioni in materia di riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese. In particolare, i commi da 6 a 12 recano disposizioni volte alla riduzione dei costi e all'alleggerimento degli oneri amministrativi sia per le imprese sia per le pubbliche amministrazioni, attraverso il più ampio ricorso a modalità informatiche di comunicazione e consultazione dei dati, nonché di gestione e conservazione dei documenti. Il comma 6 impone alle imprese costituite in forma societaria l'obbligo di indicare nella domanda di iscrizione al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Il termine ultimo per la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica, da parte di tutte le imprese già costituite in forma societaria all'entrata in vigore della presente legge, è fissato in tre anni a decorrere dalla medesima entrata in vigore.
La disposizione in esame precisa infine che l'iscrizione nel registro delle imprese del indirizzo di posta elettronica e le sue eventuali variazioni successive sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Ultimo articolo cui occorre fare riferimento è l'articolo 29, che reca disposizioni sui meccanismi di controllo per l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali. Richiama brevemente le polemiche suscitate dalle disposizioni contenute in tale articolo, soprattutto concernenti la retroattività delle disposizioni che sembra mettere a rischio l'effettività dei crediti su investimenti già decisi ed attuati per la riqualificazione delle abitazioni di proprietà dalle famiglie: si augura in conclusione che i problemi sollevati da tale articolo possano essere efficacemente risolti dalle commissioni di merito, sia per la questione della retroattività che per quanto concerne l'applicabilità delle norme nel futuro. Il comma 1 dell'articolo 29 estende la normativa sul monitoraggio dei crediti di imposta prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime.
Il decreto-legge n. 138/2002, all'articolo 5, ha introdotto una specifica disciplina in materia di fruibilità delle agevolazioni concesse in forma di credito d'imposta. Più in particolare, il comma 1, ha introdotto il principio generale in base al quale i soggetti interessati hanno diritto di fruire dei crediti d'imposta vigenti fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie appositamente stanziate per ciascuno di essi.
Conseguentemente, il comma 1 estende tale principio ai crediti di imposta per le spese per attività di ricerca (articolo 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296 del 2006) e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296/2006).
I commi da 2 a 5 intervengono sui crediti di imposta per le spese per attività di ricerca. In particolare il comma 2 conferma le risorse già stanziate sul bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti dalle imprese in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, presenti nel capitolo 7811 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e indicate anche dalla tabella F del disegno di legge finanziaria per il 2009 (375,2 milioni per il 2008, di 533,6 milioni per il 2009, di 654 milioni per il 2010 e di 65,4 milioni per il 2011.
Il comma 2 provvede a disciplinare le modalità per usufruire del credito di imposta per la ricerca stabilendo che:
a) per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate prima del 29 novembre 2008, le imprese inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura prevista dal successivo comma 4 (rectius 5), a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia;

Pag. 81

l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta;
b) per le attività di ricerca avviate a partire dal 29 novembre 2008, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera a).

Sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:
a) relativamente alle prenotazioni per le attività avviate precedentemente al 29 novembre 2008, esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta è possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi;
b) relativamente alle prenotazioni successive, la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria.

Per il credito di imposta per le attività avviate successivamente al 29 novembre 2009, i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009.
L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, nel rispetto di limiti temporali e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.
Il comma 5 rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (29 novembre 2008) l'approvazione del formulario per la trasmissione dei dati.
Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.
I commi da 6 a 11 intervengono relativamente alle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296/2006).
I commi 344-347 dell'articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) prevedono alcune agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazione dall'imposta lorda, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di adeguamento degli edifici volti a garantire migliori risultati in termini di risparmio energetico (riduzione perdite di energia attraverso pareti, pavimenti, solai e finestre, promozione del solare termico, promozione di nuovi edifici a elevati standard energetici).
In particolare il comma 344 ha disposto una detrazione IRPEF pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per interventi di riqualificazione energetica volti a garantire il conseguimento di specifici obiettivi di risparmio energetico.
Il comma 345 stabilisce una detrazione d'imposta, per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute e fino ad un valore massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per l'installazione, su edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari, di strutture (pareti, coperture, finestre comprensive di infissi) a condizione che tali strutture siano idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico.
Il comma 346 stabilisce una detrazione d'imposta, per una quota pari al 55 per

Pag. 82

cento delle spese sostenute fino ad un valore massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per le spese relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici e industriali.
Il comma 347 prevede una detrazione d'imposta per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute e fino ad un valore massimo di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Il comma 348, infine, ha stabilito, inoltre, come ulteriore condizione per fruire delle detrazioni, l'attestato di certificazione energetica; anche le spese per la certificazione possono rientrare negli importi detraibili.
Ai sensi del comma 349 è stato emanato in data 19 febbraio 2007 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico recante le disposizioni attuative.
L'articolo 1, comma 20, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) ha prorogato dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale devono essere sostenute e documentate le spese di riqualificazione energetica degli edifici di cui ai commi 344-347 della precedente legge finanziaria al fine della fruizione della detrazione fiscale del 55 per cento, che è stata estesa anche alle spese sostenute per la sostituzione intera o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione sostenute entro il 2009.
Trattandosi di una detrazione di imposta lorda, il contribuente, pertanto, provvedeva ad indicare nella dichiarazione dei redditi l'importo annuale nel limite massimo consentito per ciascuna tipologia di spesa ammessa in detrazione senza necessità di preventiva approvazione da parte dell'ENEA o dell'Agenzia delle entrate.
Il comma 6 dell'articolo in esame provvede a «confermare» le detrazioni previste dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, come prorogate dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007, che, tuttavia, vengono ora assoggettate alla disciplina contenuta nell'articolo in esame.
La norma indica i limiti di spesa complessivi per tali agevolazioni, nella misura di 82,7 milioni di euro per il 2009, 185,9 milioni di euro per il 2010, e 314,8 milioni di euro per il 2011.
Il comma 7 innova la procedura, prevedendo che per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 (quindi 1o gennaio 2008-31 dicembre 2010 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare), i contribuenti inviano alla Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998 (commercialisti, ragionieri, CAF, ecc), apposita istanza per consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di invio delle stesse e comunica, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'esito della verifica stessa agli interessati.
La fruizione della detrazione è subordinata alla ricezione dell'assenso da parte dell'Agenzia delle entrate.
Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle entrate, l'assenso si intende non fornito (silenzio-diniego).
Il comma 8 prevede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (29 novembre 2008), l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate, concernente il modello da utilizzare per presentare l'istanza, contenente tutti i dati necessari alla verifica del limite di spesa annuale, ivi inclusa l'indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione spettante.

Pag. 83

Per le spese sostenute nel 2008 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007), l'istanza all'Agenzia delle entrate è presentata a decorrere dal 15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009.
Per le spese sostenute nei due periodi d'imposta successivi, l'istanza è presentata a decorrere dal 1o giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno (comma 9).
Infine, il comma 10 specifica che i contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nell'anno 2008 per gli interventi in oggetto non presentano l'istanza all'Agenzia delle entrate o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia in ordine alla spettanza delle detrazioni del 55 per cento, beneficiano della detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36 per cento delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, già prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Tale disposizione ha carattere transitorio, essendo limitata al 2008.
In conclusione, si riserva di elaborare una proposta di parere al termine del dibattito, manifestando da subito grande disponibilità a recepire eventuali osservazioni.

Federico TESTA (PD), pur ritenendo opportuno il rinvio della votazione del parere sul provvedimento in titolo alla seduta già prevista per la giornata di domani, considera utile svolgere in questa sede un ragionamento più approfondito circa le misure contenute nell'articolo 3. Tali misure che si pongono in teoria l'obiettivo di venire incontro alle difficoltà attuali delle famiglie e delle imprese e, in questa loro ambizione sarebbero anche condivisibili, si prestano, a suo giudizio, a critiche sia sul versante del metodo che del merito. Quanto al primo aspetto ritiene infatti che cambiare le regole in modo così repentino senza tener conto dei necessari tempi di adeguamento da parte degli operatori del settore sia certamente dannoso per il funzionamento del mercato dell'energia. Ci sono certamente dei comportamenti da modificare ed è anche opportuno intervenire con nuove regole, ma occorre seguire un metodo diverso: intervenire con disposizioni immediatamente attuative su una materia quale la definizione dei prezzi dell'energia elettrica suscita forti perplessità e mette a rischio investimenti che le imprese produttrici stavano immaginando di compiere.
Quanto al nuovo meccanismo di formazione del prezzo dell'energia (il cosiddetto metodo del pay as bid), in sostituzione di quello attualmente utilizzato (cosiddetto prezzo marginale), che fra l'altro è quello utilizzato in tutti i Paesi europei ad eccezione della Gran Bretagna, che dovrebbe prevedere una sorta di «asta pura» ritiene che le norme in esame non appaiono di facile interpretazione ed applicazione; inoltre osserva che il periodo di 60 giorni previsto per l'adeguamento sia del tutto velleitario e non garantsce la possibilità di approntare le misure necessarie agli operatori del settore che utilizzano software assai sofisticati che devono essere modificati. Il nuovo sistema di formazione del prezzo, a suo giudizio, non favorisce né maggiore competitività, né maggiori investimenti né l'ingresso di nuovi operatori sul mercato. Ritiene al contrario che ad essere avvantaggiate sarebbero le imprese di grandi dimensioni, in particolar modo quelle che già ora svolgono un ruolo dominante, e non certamente i piccoli operatori. Dal punto di vista degli impianti risulterebbero in qualche modo avvantaggiati gli impianti «flessibili» e non quelli tecnicamente più rigidi come quelli nucleari ed in ciò intravede anche una evidente contraddizione con la politica del Governo di rilancio dell'energia nucleare. In conclusione, pur condividendo la teorica finalità delle disposizioni in esame di garantire maggiore funzionalità al mercato, esprime forti perplessità e ritiene che occorrano approfondimenti maggiori e importanti modifiche per rendere le disposizioni predisposte effettivamente utili ed efficaci.

Pag. 84

Raffaello VIGNALI (PdL), nel formulare un giudizio favorevole sul provvedimento nel suo complesso ed in particolare sulle disposizioni recate dagli articoli 6 e 7 in materia di Irap e IVA, dall'articolo 9 sui rimborsi fiscali e dall'articolo 11, volto a potenziare l'operato dei Confidi, deve formulare qualche osservazione critica rispetto all'articolo 29, recante disposizioni volte ad assicurare la copertura finanziaria dei crediti d'imposta, e all'articolo 3 in materia di riduzione delle tariffe. Sull'articolo 29, già il relatore ha accennato all'opportunità di modificare quelle disposizioni che prevedono la retroattività dell'applicazione dei nuovi meccanismi per l'erogazione dei crediti di imposta; da parte sua, ritiene augurabile che le norme siano modificate anche per quanto concerne la loro applicazione futura, e non soltanto per quello che concerne l'erogazione dei crediti per la riqualificazione energetica degli edifici, ma anche per quelli destinati alla ricerca, seguendo l'esempio che su questa materia sta offrendo la Francia di Sarkozy.
In merito all'articolo 3, pur ritenendo che il mercato energetico vada riformato per favorire gli utenti finali, considera condivisibili alcune delle considerazioni svolte dal collega Testa soprattutto sul fatto che la riforma prevista non debba generare incertezza negli operatori, circostanza che senza dubbio può determinare una riduzione degli investimenti in tale settore; cambiare le regole da un giorno all'altro, e senza il coinvolgimento degli operatori, reca certamente questo rischio. Ritiene altresì necessario non pregiudicare la continuità del servizio e il termine di 60 giorni rappresenta certamente un periodo di tempo inadeguato per assicurare l'adeguamento del sistema. Auspica quindi che le Commissioni di merito possano apportare delle modifiche che migliorino il contenuto delle disposizioni in esame e che comunque, nella formulazione del parere della Commissione, si possa tenere conto dei rilievi effettuati.

Laura FRONER (PD), nel condividere le valutazioni critiche espresse dai colleghi Testa e Vignali si sofferma in particolare sulle disposizioni recate dall'articolo 29 del provvedimento in esame che giudica non solo inadeguate ma anche controproducenti sia per le imprese che per le famiglie. Si tratta a suo giudizio di misure che, sottraendo risorse ad importanti settori anche a danno delle imprese artigiane, trasformano in una sorta di «lotteria» il sistema di crediti di imposta previsto. Auspica quindi che si possano apportare modifiche che migliorino il testo in discussione, soprattutto, e almeno, per eliminare la retroattività delle norme in esame.

Andrea GIBELLI, presidente, auspica che si possa pervenire ad un efficiente sistema di determinazione del prezzo dell'energia superando quello attualmente in vigore e che solo in teoria favorisce la competitività fra gli operatori. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sugli esiti della riunione dei Parlamenti dell'Unione europea in materia di energia e sviluppo sostenibile (Strasburgo, 20 e 21 novembre 2008).