CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 dicembre 2008
105.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 102

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 dicembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.
C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lorena MILANATO (PdL), relatore, illustra il contenuto del decreto-legge n. 171 del 2008, già approvato dal Senato della Repubblica con modifiche, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. Nel preambolo al decreto-legge, le cause di straordinaria necessità ed urgenza dell'intervento normativo sono individuate nell'esigenza di adottare misure idonee per il rilancio competitivo del settore agroalimentare colpito da una grave crisi congiunturale, al fine di consentire agli operatori del comparto di partecipare in modo concorrenziale alle dinamiche del mercato, nonché di adottare misure di intervento nel campo delle bioenergie, del finanziamento degli investimenti e degli enti irrigui.
Il testo originario del decreto-legge prevede una varietà di interventi (modifica delle agevolazioni per la promozione del sistema agroalimentare all'estero; proroga termini per l'assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato; rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, interventi per gli enti irrigui; copertura degli oneri per la chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea in materia di pesca) la cui ratio unificante consiste nella finalizzazione all'urgente rilancio competitivo del settore.
La varietà delle tipologie di intervento è notevolmente ampliata dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame al Senato, che hanno introdotto misure riguardanti, fra l'altro, la semplificazione di adempimenti amministrativi per le imprese agricole; agevolazioni fiscali e contributive, misure concernenti il personale di Agenzie e società controllate dal Ministero delle politiche agricole.

Pag. 103

Il decreto-legge, nel testo approvato dal Senato, si compone di 20 articoli, nell'ambito dei quali esamina le disposizioni specifiche sulle quali la X Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere. In particolare, l'articolo 2 prevede la proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 del termine per l'utilizzazione, secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente, del contingente agevolato di biodiesel soggetto ad accisa agevolata assegnato agli operatori per l'anno 2008. A questo riguardo ricordo che, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, per effetto delle disposizioni dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per l'anno 2007 il contingente di 250 mila tonnellate annue di biodiesel fiscalmente agevolato è stato suddiviso in una quota prioritaria di 70 mila tonnellate, ottenuta da oli vegetali prodotti nell'ambito di contratto quadro, ed in una quota generica di 180 mila tonnellate realizzata da oli aventi diversa origine. Per gli altri anni di validità dell'agevolazione fiscale, ovvero 2008, 2009 e 2010, questa suddivisione deve essere attuata dando priorità al biodiesel da filiera, tramite i criteri fissati da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Poiché tale provvedimento (decreto ministeriale del 3 settembre 2008, n. 156) è entrato in vigore il 12 ottobre 2008, si rende necessario spostare il termine dell'utilizzo del contingente di biodiesel al 30 giugno 2009 in quanto l'assegnazione del contingente annuo 2008 non è ancora avvenuta e, trattandosi di agevolazione fiscale, il predetto contingente si azzera alla data del 31 dicembre prossimo e le imprese operanti nella filiera devono poter programmare i contingenti di biodiesel in anticipo rispetto alla scadenza dell'agevolazione. Più precisamente, è prorogato il termine per miscelare i quantitativi di biodiesel agevolato con il gasolio o per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionale ovvero per immettere al consumo i quantitativi agevolati di biodiesel destinato ad essere usato tal quale. La relazione illustrativa sottolinea altresì come, in mancanza della disposizione in esame, gli operatori assegnatari perderebbero alla data del 31 dicembre 2008 il diritto alla agevolazione.
L'articolo 2-bis, che pure interessa le competenze della X Commissione, attribuisce la qualifica di sottoprodotti (sottraendoli quindi all'applicazione della normativa sui rifiuti), qualora destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo: alle vinacce esauste e ai loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di distillazione che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico-fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione; al biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione. Lo stesso articolo assoggetta l'utilizzo di tali sottoprodotti alla disciplina dei combustibili recata dalla sezione 4 (nel caso delle vinacce) e dalla sezione 6 (nel caso del biogas) della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto-legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale). La norma in esame dovrebbe consentire di superare le gravi difficoltà che si stanno riscontrando in particolare in Sicilia, poiché la più grande distilleria della regione è oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo, in quanto ritenuta priva delle prescritte autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti e, in particolare, delle vinacce.
In relazione alla limitata portata delle disposizioni di competenza della Commissione, preannuncia una proposta di parere favorevole.

Laura FRONER (PD) riterrebbe opportuno rinviare alla seduta di domani la votazione del parere sul provvedimento in esame.

Raffaello VIGNALI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 104

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.
C. 1966 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, illustra il contenuto del provvedimento d'urgenza, concernente il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, già approvato dal Senato della Repubblica.
L'articolo 1 del decreto reca una serie di disposizioni finalizzate al reclutamento nelle università, nonché per gli enti di ricerca; in particolare, con i commi 1 e 2 sono stabiliti alcuni divieti per le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno abbiano superato il livello massimo di spesa per il personale di ruolo, previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, ai sensi del quale le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO). Il primo di tali divieti, stabilito dal comma 1, prevede che le università statali, che alla data del 31 dicembre di ogni anno abbiano superato tale limite non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale, fatte salve le assunzioni relative alle procedure concorsuali per ricercatore già espletate e a quelle che si stanno espletando (ai sensi di una modifica introdotta al Senato). Il comma 2 prevede che le medesime università considerate nel comma 1 siano escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009 previsti dall'articolo 1, comma 650, della legge finanziaria per il 2007, per l'attuazione del piano straordinario di assunzione di ricercatori. Il comma 3 reca disposizioni in materia di turn-over prevedendo che per il triennio 2009-2011, le università possono procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente (elevando, così, dal 20 al 50 per cento il limite al turn-over previsto dalla originaria formulazione dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008). In conseguenza delle novità recate in tema di turn over, l'ultimo periodo del comma 3 prevede che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) sia integrato di 24 milioni di euro per l'anno 2009, di 71 milioni di euro per l'anno 2010, di 118 milioni di euro per l'anno 2011 e di 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I commi 4 e 5 introducono una disciplina transitoria, volta a modificare i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario, professore associato e ricercatore universitario. Il comma 6, riferendosi a quanto disposto dai commi 4 e 5, prevede che le modalità di svolgimento delle elezioni, comprese le elezioni suppletive ove necessarie, e le modalità del sorteggio sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Nel corso dell'esame del disegno di legge al Senato, è stato introdotto il comma 6-bis, che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia nominata una commissione a livello nazionale, composta da sette professori ordinari designati dal Consiglio universitario nazionale, chiamata a sovrintendere alle operazioni di votazione e sorteggio nonché a certificare i meccanismi di sorteggio stessi. Il comma 7 introduce ulteriori novità relative alle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori, concernenti i parametri per la valutazione dei candidati. Questa disposizione si applica solo alle procedure bandite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. In particolare, si prevede che la valutazione

Pag. 105

sia effettuata sulla base dei titoli - illustrati e discussi dinanzi alla commissione, come specificato con modifica introdotta al Senato - e delle pubblicazioni dei candidati, compresa la tesi di dottorato.
Il comma 8 prevede effetti retroattivi, disponendo che le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori indette prima della data di entrata in vigore del decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni.
Il comma 8-bis (introdotto dal Senato) dispone in materia di elettorato attivo e passivo dei professori universitari, mentre il comma 8-ter (anch'esso introdotto dal Senato) prevede la possibilità di riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa dei professori e dei ricercatori universitari per le quali il termine medesimo sia scaduto o sia ancora aperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Il comma 9 - questa sembra essere l'unica norma dell'articolo rientrante nelle competenze della Commissione - novella l'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 112 del 2008, escludendo gli enti di ricerca dall'obbligo di ridurre la spesa per il personale non dirigenziale di almeno il 10 per cento. Ricorda che l'articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, c. 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, devono provvedere, entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, operando la riduzione degli uffici dirigenziali generali e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento; b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10 per cento, ricollocando le risorse umane eccedenti negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; c) a rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero di posti in organico di tale personale.
L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, sostituisce l'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, che disciplina la chiamata diretta nelle università. In base al nuovo testo, si prevede che le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi impegnati all'estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario e di studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito del «Programma di rientro dei cervelli», un periodo di almeno 3 anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata.
L'articolo 2 reca misure per la qualità del sistema universitario, prevedendo che, a decorrere dal 2009, una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge finanziaria 2008, destinata ad incrementarsi progressivamente negli anni successivi, sia ripartita fra le università in base alla qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche.
I commi 1 e 2 dell'articolo 3 prevedono misure di agevolazione economica finalizzate a garantire il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli. In particolare, il comma 1 prevede, per il 2009, una integrazione del fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione di alloggi e residenze universitarie,

Pag. 106

di cui alla legge n. 338 del 2000, per un importo pari a 65 milioni di euro. Il comma 2 prevede, sempre per l'esercizio finanziario 2009, un incremento del fondo di intervento integrativo di cui all'articolo 16 della legge n. 390 del 1991, per un importo di 135 milioni di euro, per garantire la concessione di borse di studio agli studenti capaci e meritevoli. Il comma 3 prevede la copertura finanziaria per gli incrementi di cui ai commi 1 e 2. A questi si fa fronte con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.
L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano individuate modalità e criteri per la costituzione, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascuno l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte.
L'articolo 3-ter, introdotto anch'esso nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni volte a legare l'incremento stipendiale dei professori universitari ordinari e associati ad una valutazione dell'attività svolta dagli stessi da parte dell'autorità accademica.
L'articolo 3-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'obbligo di pubblicità delle attività di ricerca delle università.
L'articolo 3-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni sugli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
L'articolo 4, infine, quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge, relativo al turn-over per le università statali, pari a 24 milioni di euro nel 2009, 71 milioni di euro nel 2010 e a 141 milioni di euro a decorrere dal 2011; alla copertura di tali oneri si provvede con la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al decreto-legge. Per quanto concerne il Ministero dello sviluppo economico, sono disposte riduzioni di spesa per 6,8 milioni di euro circa per il 2009 (crescenti fino a 43,8 milioni circa nel 2011), derivanti prevalentemente dalla riduzione delle missioni 028 (Sviluppo e riequilibrio territoriale) e 011 (Competitività e sviluppo delle imprese).
Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

Laura FRONER (PD) ritiene opportuno rinviare alla seduta di domani la conclusione dell'esame del provvedimento in titolo.

Raffaello VIGNALI, relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.