CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 novembre 2008
97.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 25 NOVEMBRE 2008

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COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 20 novembre 2008 - Presidenza del presidente Nunziante CONSIGLIO.

La seduta comincia alle 9.15.

Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea: attuazione della legge n. 11 del 2005 e prospettive di riforma.
Audizione del Ministro plenipotenziario Massimo Gaiani, coordinatore del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (CIACE).
(Svolgimento e conclusione).

Nunziante CONSIGLIO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro plenipotenziario Massimo GAIANI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Nunziante CONSIGLIO, presidente, Sandro GOZI (PD) e Benedetto Francesco FUCCI (PdL).

Il Ministro plenipotenziario Massimo GAIANI, replica ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Nunziante CONSIGLIO, presidente, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 novembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.
C. 1891 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca PINI (LNP), presidente e relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, già approvato dal Senato nella seduta dell'11 novembre 2008, volto alla conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.
L'articolo 1 del citato decreto-legge reca disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari e altre disposizioni in materia di sanità. In particolare, il comma 1 interviene sulle previsioni del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159 che, in relazione all'esigenza di contenimento della spesa sanitaria regionale, regolamentano la procedura di commissariamento. Al riguardo, viene soppressa la facoltà del commissario ad acta nominato dal Governo di proporre alla regione la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, attribuendo al commissario medesimo il potere di disporre motivatamente la sospensione dalle funzioni dei direttori generali delle aziende sanitarie. Il comma 2 consente, con deliberazione del Consiglio dei ministri, l'erogazione totale o parziale dei finanziamenti che sono condizionati alla verifica positiva degli adempimenti previsti dai piani di rientro in favore delle regioni nelle quali è stato nominato il commissario ad acta, purché siano rispettate alcune condizioni (in particolare, l'adozione di significativi provvedimenti per la correzione degli andamenti della spesa). Il comma 3 specifica che le somme in questione sono erogate a titolo di anticipazione e possono essere recuperate, con modalità deliberate dal Consiglio dei ministri, qualora la regione non attui nelle modalità stabilite il citato piano di rientro. Il comma 4 reca disposizioni relative alla trasformazione, al funzionamento e all'assetto organizzativo dell'Istituto «Giannina Gaslini» di Genova. Il comma 5 provvede in ordine alla copertura degli oneri derivanti dall'abolizione del ticket di 10 euro sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto-legge 112/2008, incrementando, per il 2009, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato.
L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2012 il completamento degli interventi di ristrutturazione edilizia delle strutture sanitarie, al fine di garantire la disponibilità dei locali destinati all'attività libero-professionale intramuraria. Viene altresì prorogata fino al 31 gennaio 2010 la possibilità di utilizzare, in via straordinaria e previa autorizzazione aziendale, gli studi professionali per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.
L'articolo 1-ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone l'immediata applicazione del comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che ha disposto l'esclusione per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale del diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore di lavoro.
L'articolo 2 reca disposizioni dirette a garantire, per l'anno 2008, la compensazione, attraverso la misura dei trasferimenti erariali, delle variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) spettante ai comuni a seguito delle disposizioni legislative che hanno previsto l'iscrizione in catasto e l'aggiornamento

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del valore catastale dei cosiddetti fabbricati ex-rurali, l'aggiornamento delle rendite catastali per i fabbricati iscritti alle categorie B ed E e l'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale.
Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati introdotti gli articoli 2-bis, 2-ter e 2-quater.
L'articolo 2-bis reca una disposizione volta ad assegnare alle «nuove» comunità montane, istituite a seguito del processo di riordino disposto dalla legge finanziaria per il 2008, i trasferimenti erariali già erogati alle comunità montane disciolte, al netto delle riduzioni operate dalla stessa legge finanziaria e dal decreto-legge 112/2008.
L'articolo 2-ter modifica il regime fiscale da applicare ai carburanti da autotrazione nelle regioni confinanti con la Svizzera, consentendo alle suddette regioni di adottare misure per la riduzione dei prezzi dei carburanti e attribuendo nel contempo alle medesime aree una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA per un ammontare corrispondente all'onere finanziario sopportato.
L'articolo 2-quater reca diverse disposizioni in materia di enti locali. In particolare, il comma 1 conferma per l'anno 2009 l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 314/2004, concernenti l'ipotesi di scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini stabiliti o di mancata adozione delle necessarie misure di riequilibrio. In tali casi, sono attribuiti al prefetto i poteri relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio o di provvedere all'approvazione del bilancio. Il comma 2 provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l'anno 2009, sulla base dei criteri già adottati dalla legge finanziaria dello scorso anno e delle disposizioni intervenute successivamente. Il comma 3 conferma, per l'anno 2009, la compartecipazione delle province al gettito dell'IRPEF, nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza che affluisce al bilancio dello Stato. Conseguentemente, alle province verrà pertanto attribuito, nel 2009, lo stesso ammontare di compartecipazione riconosciuto negli anni precedenti. I commi da 4 a 6 novellano alcune norme del Testo Unico degli enti locali (TUEL), relative alla disciplina delle modalità di approvazione dei modelli e documenti contabili e ai termini di scadenza per la presentazione dei rendiconti. Il comma 7, infine, incide sulle procedure per l'erogazione del contributo statale in favore dei comuni che abbiano subito una diminuzione del gettito ICI in conseguenza dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali per gli immobili di categoria D.
L'articolo 3 reca misure in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, prevedendo, per l'anno scolastico 2009-2010, che le regioni e gli enti locali, entro il 31 dicembre 2008, realizzino il citato dimensionamento nel rispetto dei parametri già definiti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 233/1998 e con il vincolo di non superare il numero dei punti di erogazione del servizio esistenti nell'anno scolastico 2008-2009. Per i due successivi anni scolastici, il dimensionamento sarà disciplinato sulla base di un'intesa da promuovere in sede di Conferenza unificata.
L'articolo 4, intervenendo sulla legge finanziaria per il 2008, rinvia al 1o gennaio 2009 l'applicazione della disposizione che sanziona l'adesione da parte dei comuni a più di una forma associativa tra quelle previste dal Testo unico sugli enti locali (consorzi e unioni di comuni), al fine di razionalizzare le diverse forme associative e incentivare il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture. Inoltre, una disposizione introdotta dal Senato proroga al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale il Comune di Sanremo è tenuto a disciplinare la situazione gestionale del mercato dei fiori della città.
L'articolo 5 dispone l'assegnazione al Comune di Roma di un contributo straordinario di 500 milioni di euro per l'anno 2008 per il rimborso alla Cassa depositi e

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prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 112/2008, al fine di superare la carenza di liquidità e di favorire il rientro dalla situazione di indebitamento. L'anticipazione è rimborsata alla Cassa depositi e prestiti a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Per quanto concerne i futuri trasferimenti statali che, ai sensi del citato decreto-legge 112/2008, sono previsti in favore del Comune di Roma nonché per il ripiano dei disavanzi correnti relativi al Comune di Catania, l'articolo in esame prevede che possano essere utilizzate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con delibera del CIPE del 30 settembre 2008. Si riserva poi, in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a favore di Roma capitale un contributo annuale a decorrere dal 2010 di 500 milioni di euro, per le finalità già indicate e nell'ambito delle risorse disponibili.
L'articolo 5-bis reca un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 a favore dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Si provvede inoltre ad integrare le autorizzazioni di spesa relative agli anni 2008 e 2009 in favore dell'Unione Italiana Ciechi, di cui all'elenco n. 1 allegato al provvedimento.
L'articolo 6, come modificato dal Senato, indica le modalità di copertura finanziaria degli oneri recati dal decreto legge, disponendo in particolare la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione politiche per l'Unione europea, le disposizioni di maggiore interesse sono contenute negli articoli 1-ter e 2-ter.
Come ha già segnalato, l'articolo 1-ter abroga le disposizioni di cui all'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, prevedendo quindi l'immediata applicazione del comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che ha disposto l'esclusione per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale del diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore di lavoro.
La direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, prevede, all'articolo 3, un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive ogni 24 ore per tutti i lavoratori. Tuttavia, l'articolo 17 della medesima direttiva, al paragrafo 3, lettera c), stabilisce una deroga per le attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio, in particolare quando si tratta di servizi relativi all'accettazione, al trattamento e/o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione.
Ricorda inoltre che il 15 settembre 2008 il Consiglio, esprimendosi sulla proposta di direttiva COM(2005)246, che modifica la direttiva 2003/88/CE, ha adottato in prima lettura, nell'ambito della procedura di codecisione, la posizione comune sulla citata proposta. Il documento, trasmesso al Parlamento europeo, sarà esaminato nell'ambito della sessione del 17 dicembre prossimo. La Commissione occupazione e affari sociali del Parlamento europeo sta predisponendo la relazione per l'assemblea plenaria. Le principali modifiche previste dalla proposta riguardano una specifica disciplina del servizio di guardia, la compatibilità tra vita professionale e vita familiare e la facoltà di non applicare il limite massimo settimanale di 48 ore se il lavoratore accetta di lavorare più a lungo.
Quanto all'articolo 2-ter, esso modifica il regime fiscale da applicare ai carburanti da autotrazione nelle regioni confinanti con la Svizzera. In particolare, si consente a tali regioni di adottare misure per la riduzione dei prezzi, attribuendo alle medesime

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aree una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA. Tale riduzione deve essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante, e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale, in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.
Sono contestualmente abrogate le disposizioni (recate dall'articolo 12 del decreto legislativo 56/2000) che avevano già previsto, per le medesime aree, analoghi meccanismi di riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa, nell'ambito della quota complessiva dell'accisa a loro riservata.
Le disposizioni introdotte appaiono dettate dalla necessità di adeguare la normativa nazionale alle norme contenute nella direttiva comunitaria 2003/96/CE, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ed è stata recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 26/2007.
La citata direttiva ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici che gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa, determinando dei livelli minimi di tassazione. La direttiva inoltre dispone (articolo 26, secondo paragrafo), che, in relazione ai prodotti energetici, i provvedimenti di riduzione ed esenzione fiscale, di differenziazione delle aliquote e di rimborso dell'imposta possono configurarsi come aiuti di Stato e vanno pertanto notificati alla Commissione. Non sono quindi consentiti provvedimenti generali di riduzioni di aliquote.
Segnala, in conclusione, che la «manovrabilità» delle accise da parte delle Regioni risulta già limitata dalla legge finanziaria per il 2008, che consente alle regioni e alle province autonome di ridurre, con propria legge, il prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione (per i soli cittadini residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa), ma senza intervenire sulla quota dell'accisa ad essi riservata.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.15.