CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 luglio 2008
29.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 9 LUGLIO 2008

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SEDE REFERENTE

Martedì 8 luglio 2008. - Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 16.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
C. 1386 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2008.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che risultano presentate 1.578 proposte emendative (vedi allegato). Alcune di esse appaiono inammissibili, in parte sotto il profilo della estraneità di materia e in parte sotto il profilo della carenza ovvero della inidoneità delle compensazioni dei relativi oneri. Quanto al primo aspetto, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge cui le stesse si riferiscono. Come già evidenziato in ripetute occasioni, tale criterio rafforza il contenuto delle disposizioni regolamentari in materia di ammissibilità valevole per gli altri progetti di legge, di cui all'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento

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ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Ribadisce che, poiché il provvedimento in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2009, è necessario che le proposte emendative che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate siano corredate di puntuale ed esplicita compensazione. I criteri di omogeneità di materia valgono anche per la parte delle proposte emendative che reca le clausole di copertura. Ovviamente, tale criterio deve intendersi in maniera ragionevole. Ne consegue che le coperture risultano ammissibili se accessorie e strumentali, vale a dire se rispondenti alla funzione propria delle clausole di copertura di garantire la disponibilità finanziaria necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalle medesime proposte emendative. Se ne deduce che disposizioni di copertura che rechino una disciplina che ecceda la mera funzione di compensazione non sono state considerate ammissibili. Fa riferimento a disposizioni che modifichino parzialmente o integralmente istituti o tributi o comunque rechino norme di carattere procedurale o ordinamentale non strettamente funzionali alla finalità di copertura. Più in generale, va considerato che il provvedimento reca un complesso assai ampio di interventi, in parte riconducibili all'obiettivo di concorrere al conseguimento degli obiettivi, sinteticamente richiamati all'articolo 1, relativi ai saldi finanziari, ai fini del conseguimento del pareggio, in termini di indebitamento netto, nell'anno 2011, e in parte a contribuire ad una più forte crescita del PIL. Le finalità del provvedimento non si esauriscono, quindi, nell'obiettivo della correzione degli andamenti finanziari ma si estendono anche allo sviluppo economico. Sotto il primo profilo, sono stati considerati ammissibili le proposte emendative che, pur non vertendo specificamente su materia già contenuta nel decreto-legge, siano comunque in grado di assicurare un miglioramento dei saldi quantitativamente apprezzabile. Analoghe considerazioni valgono per le proposte emendative che si prefiggono di sostenere la crescita dell'economia e che appaiano suscettibili di incidere in misura significativa sulle grandezze macroeconomiche che determinano gli andamenti dell'economia nazionale.
Alla luce di tali criteri, avverte che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:
Gli identici emendamenti Ventucci 2.3 e Ciccanti 2.31, i quali rideterminano gli importi dovuti dalle imprese titolari di autorizzazione per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazioni e per l'offerta del servizio telefonico;
L'emendamento Abrignani 2.61, relativamente ai commi da 2 a 4 recanti delega legislativa;
L'emendamento Lorenzin 2.51, che introduce disposizioni in merito alla realizzazione di attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate;
L'emendamento Fugatti 2.63, relativamente ai commi 1, 3, 4 e 5, recanti delega legislativa;
L'articolo aggiuntivo Ravetto 2.01, che estende alle società a partecipazione pubblica il vincolo di destinazione di una quota della pubblicità alle emittenti televisive e radiofoniche locali;
L'emendamento Nannicini 3.1, relativamente alla parte consequenziale, la quale dispone uno stanziamento per il contrasto delle malattie, della povertà e in favore della salute delle popolazioni migranti;
L'emendamento Ciccanti 3.4, che incrementa la percentuale di deducibilità ai fini dell'imposta sui redditi delle spese relative ai veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio;
L'emendamento Ciccanti 3.5, che reca disposizioni in materia di detraibilità delle spese per l'acquisto di mobili da destinare all'arredo di abitazioni;
L'emendamento Ciccanti 3.6, recante disposizioni in materia di determinazione dei coefficienti per la valutazione delle rimanenze per le imprese di commercio operanti nel settore dell'arredo;
L'emendamento Ciccanti 3.7, che estende la detraibilità delle spese per le

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ristrutturazioni edilizie anche a quelle relative all'acquisto, al montaggio e all'installazione di mobili fissi;
L'emendamento Ciccanti 3.8, il quale estende le agevolazioni del credito d'imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali anche agli agenti e ai rappresentanti di commercio;
L'emendamento Narducci 3.19, relativamente alla parte consequenziale, in quanto non risulta individuabile il riferimento normativo al quale si riferisce;
L'emendamento Sereni 3.32, il quale autorizza limiti di impegno per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione delle regioni Umbria e Marche colpite dal terremoto del 1997;
L'emendamento De Micheli 3.31, il quale innalza a 50 mila euro la soglia oltre la quale i pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche si attuano solo previa verifica circa l'eventuale inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi tributari;
L'emendamento Marrocu 3.33, il quale innalza il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili con le imposte dovute;
Gli emendamenti Benamati 3.35 e 3.36, Fluvi 82.16 e Fugatti 82.17, i quali innalzano il limite dei ricavi massimi entro il quale si può applicare il regime tributario dei contribuenti minimi e marginali;
L'emendamento Mario Pepe 3.37, che stanzia risorse per il fondo per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica nazionale;
L'emendamento Narducci 3.40, il quale esclude dall'imposta comunale sugli immobili i cittadini italiani residenti dall'estero che posseggano un immobile di abitazione principale in Italia;
L'emendamento Froner 3.41, relativamente alla parte consequenziale, il quale prevede la riduzione dei premi INAIL per il 2008;
L'emendamento Bonavitacola 4.6, il quale istituisce un Fondo per il finanziamento di investimenti nei porti amministrati da autorità portuali nonché dei collegamenti per la mobilità stradale e ferroviaria;
L'articolo aggiuntivo Antonio Pepe 4.01, che modifica in senso estensivo l'ambito di applicazione degli incentivi allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura;
L'articolo aggiuntivo Antonio Pepe 4.02, il quale consente alla società ISA Spa di destinare una quota delle proprie risorse per la realizzazione di progetti presentati da giovani imprenditori agricoli;
L'emendamento Stradella 5.1, il quale autorizza il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a disporre con decreto di ridurre i prezzi di alcuni materiali da costruzione;
L'articolo aggiuntivo Cicu 5.01, il quale stanzia risorse a favore della regione Sardegna per l'operatività di zone franche nella medesima regione;
L'articolo aggiuntivo Cicu 5.02, il quale interviene in materia di riduzione dei pedaggi autostradali in materia delle imprese di autotrasporto con sede legale nelle aree interessate dalla continuità territoriale;
L'articolo aggiuntivo Cicu 5.03, che stanzia risorse per il recupero di aiuti a favore del settore dell'agricoltura dichiarati incompatibili con la disciplina comunitaria;
L'articolo aggiuntivo Giudice 5.05, che amplia i casi per i quali è consentito l'utilizzo del Fondo per i debiti di fornitura delle pubbliche amministrazioni;
L'articolo aggiuntivo Giudice 5.06, che disciplina i casi e le condizioni per la compensatività dei crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione per la fornitura di beni e servizi da soggetti intestatari del conto fiscale;
Gli articoli aggiuntivi Lolli 6.01 e Pelino 6.05, i quale recano disposizioni modificative della disciplina vigente in materia di ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza;
L'articolo aggiuntivo Antonio Pepe 6.04, il quale interviene sulla disciplina relativa al contributo annuale dello Stato in favore della società ISA Spa per gli interventi in favore dello sviluppo in agricoltura;
Gli articoli aggiuntivi Leo 6.06, Antonio Pepe 6.013, Marinello 6.026 e D'Amico 6.028, che recano agevolazioni relativamente

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agli atti per l'arrotondamento e l'accorpamento della proprietà coltivatrice;
Gli articoli aggiuntivi Carra 6.07, Delfino 6.015 e Fluvi 6.022, che estendono a tutto il territorio nazionale il credito d'imposta in favore degli investimenti in agricoltura di cui alla legge finanziaria per il 2007;
Gli articoli aggiuntivi Servodio 6.08, Delfino 6.018 e Fluvi 6.021, che istituiscono un fondo presso l'ISA per interventi di ristrutturazione per le imprese agricole in difficoltà;
Gli articoli aggiuntivi Dal Moro 6.09, Delfino 6.016 e Fluvi 6.023, che recano disposizioni agevolative a favore dei contratti di filiera nel settore agroalimentare;
Gli articoli aggiuntivi Brandolini 6.010, Delfino 6.017 e Fluvi 6.020, che recano agevolazioni fiscali a favore di imprese agricole cooperative;
Gli articoli aggiuntivi Antonio Pepe 6.012, Marinello 6.027 e Forcolin 6.029, che incrementano le disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese agricole contro le calamità atmosferiche;
L'articolo aggiuntivo Corsaro 6.014, che reca disposizioni agevolative per la promozione di artisti emergenti;
L'articolo aggiuntivo Delfino 6.019, che reca una serie di integrazioni e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di contrasto alla contraffazione e all'alterazione all'uso di marchi
L'articolo aggiuntivo Marinello 6.024, recante misure a sostegno delle aziende agricole siciliane colpite dalla peronospera;
L'articolo aggiuntivo Ventura 6.030, recante disposizioni per la costituzione di una Scuola di alta formazione manageriale nel Mezzogiorno;
L'articolo aggiuntivo Simonetti 6.031, che obbliga le imprese ad adottare un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti tessili, calzaturieri e della pelletteria ai fini della tracciabilità dei prodotti stessi;
Gli emendamenti Ventucci 7.1 e Ciccanti 7.10, recanti agevolazioni fiscali per talune tipologie di prodotti invenduti;
L'emendamento Fugatti 9.3, recante disposizioni per favorire l'estinzione della posizione debitoria dei produttori lattiero-caseari;
L'articolo aggiuntivo Bernardo 9.01, che stabilisce la misura massima della tassazione sul gas naturale impiegato dagli utilizzatori industriali con consumi superiori a 1,2 milioni di metri cubi annui;
Gli articoli aggiuntivi Bragantini 9.02 e Marinello 9.03, che riducono l'aliquota normale di accisa su gasolio in agricoltura e che esenta in parte dall'imposta sui redditi la produzione e cessione di energia elettrica;
L'articolo aggiuntivo Lupi 9.04, il quale modifica la disciplina relativa alla compartecipazione delle regioni di confine alla accisa sulla benzina;
L'articolo aggiuntivo Brugger 9.05, il quale modifica la disciplina in materia di autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari;
Gli articoli aggiuntivi Brugger 9.06 e 83.09, i quali intervengono sulla disciplina fiscale agevolativa relativa al trasferimento delle imprese agricole costituite in maso chiuso;
L'articolo aggiuntivo Bragantini 9.07, il quale interviene sulla disciplina relativa all'assegnazione delle quote latte;
L'articolo aggiuntivo Antonio Pepe 10.01, recante disposizioni in materia di certificati verdi con riferimento all'energia prodotta da impianti di teleriscaldamento per le imprese agricole e le serre;
L'articolo aggiuntivo Ravetto 10.02 in materia di pubblicità sui quotidiani locali con riferimento agli atti di espropriazione;
L'articolo aggiuntivo Franzoso 10.03, recante disposizioni di delega per la costituzione della zona franca del porto di Cagliari
L'articolo aggiuntivo Giudice 10.04, che riconosce quale istituzione per l'alta formazione scientifica e culturale la Fondazione «Fulvio Frisone» di Melilli;
L'articolo aggiuntivo Polledri 10.06, che assegna una quota delle accise sulle benzine

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alle regioni della Lombardia, della Valle d'Aosta, del Piemonte, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia;
L'articolo aggiuntivo Saglia 10.09, recante disposizioni in materia di sostituzione di un allegato del contratto servizio energia che non risulta riferibile al testo;
L'articolo aggiuntivo Corsaro 10.012, recante disposizioni per l'introduzione nell'ordinamento tributario del sistema del quoziente familiare;
L'articolo aggiuntivo D'Antoni 10.013, il quale attribuisce carattere prioritario tra le opere infrastrutturali strategiche, alla realizzazione della linea ad alta velocità Napoli - Bari, all'ammodernamento della statale ionica e al potenziamento della rete ferroviaria da Battipaglia a Reggio Calabria e da Catania a Palermo;
Gli articoli aggiuntivi Pelino 11.02 e Ciccanti 11.07, recanti disposizioni in materia di responsabilità solidale del committente nel caso di ritardi nel pagamento da parte degli appaltatori per le forniture di materiale edile;
L'articolo aggiuntivo Abrignani 11.03 e l'emendamento Abrignani 82.47, che modificano la disciplina ICI con riferimento all'individuazione del soggetto passivo nel caso di immobili costruiti su aree demaniali;
Gli articoli aggiuntivi Orsini 11.08 e 84.05, che prevedono il differimento della data di entrata in vigore delle disposizioni relative ai dispositivi acustici passivi degli edifici;
L'articolo aggiuntivo Cota 11.010, recante l'introduzione di un'aliquota IVA ridotta sui prodotti di prima necessità per l'infanzia;
L'articolo aggiuntivo Bitonci 11.011, che introduce il fondo per interventi a sostegno della famiglia e a tutela della vita nascente;
L'articolo aggiuntivo Bitonci 11.012, il quale introduce una tessera elettronica «carta buono famiglia» per l'accesso ai servizi per la prima infanzia;
L'articolo aggiuntivo Antonio Pepe 12.01, che stanzia risorse per l'ammodernamento delle strade di collegamento a rilevanza provinciale;
L'articolo aggiuntivo Nucara 12.02, che autorizza la spesa di 200 milioni di euro a favore del comune di Reggio Calabria;
L'articolo aggiuntivo Messina 12.03, che stanzia risorse per l'ammodernamento e il potenziamento della viabilità secondaria nelle regioni Sicilia e Calabria;
L'emendamento Brugger 13.24, il quale modifica la disciplina tributaria dei finanziamenti erogati dalle regioni e province autonome per l'acquisto di immobili di edilizia residenziale pubblica, concessi agli IACP;
L'articolo aggiuntivo Comaroli 13.01, il quale modifica la disciplina del codice civile relativa all'acquisto di beni in via ereditaria da parte dei comuni e di utilizzo dei relativi proventi;
L'emendamento Giudice 14.4, che stanzia risorse per il sessantesimo anniversario del patto Atlantico;
L'articolo aggiuntivo Giudice 14.01, che autorizza il Ministro delle infrastrutture al pagamento dei conguagli dei contributi previsti dall'articolo 16 della legge n. 166 del 1975, in materia di finanziamenti in favore degli IACP;
L'articolo aggiuntivo Gioacchino Alfano 14.05, il quale concede un contributo al comune di Stintino per prevenire e ridurre il depauperamento dei sistemi dunali;
L'articolo aggiuntivo Delfino 14.03, il quale estende alle popolazioni del Piemonte e della Valle d'Aosta le provvidenze in favore di territori colpiti da eventi calamitosi;
Gli articoli aggiuntivi Delfino 14.02 e 14.04, che stanziano risorse per l'attuazione di interventi a sostegno di popolazioni e attività produttive colpiti da alluvioni;
L'articolo aggiuntivo Giudice 18.02, il quale disciplina la costituzione di società di progetto che possono partecipare a gare per l'affidamento di contratti e concessioni;
L'emendamento Poli 20.7, recante modifica alla disciplina vigente recante sanzioni in materia di evasione previdenziale e contributiva;
L'emendamento Poli 20.8, che reca disposizioni in materia di liquidazione e

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ricostruzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito;
L'emendamento Poli 20.9, in materia di competenza a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS;
Gli emendamenti Antonio Pepe 20.10, Marinello 20.17 e Bragantini 20.21, recanti disposizioni in materia di agevolazioni contributive nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate;
L'emendamento Poli 20.14, che reca disposizioni ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile;
L'emendamento Bragantini 20.20, recante disposizioni per la fruizione da parte di soggetti extracomunitari di assegni sociali;
L'emendamento Armosino 20.22, che determina l'aliquota del contributo per la Cassa integrazione guadagni degli operai del settore edilizio;
L'articolo aggiuntivo Corsaro 20.01, in materia di recesso ai contratti di assicurazione;
L'articolo aggiuntivo Ciccanti 20.03, il quale prevede la riduzione dell'ammontare dei premi dovuti all'INAIL;
L'articolo aggiuntivo Ciccanti 20.04, il quale riduce a 50 per cento l'aliquota contributiva per gli iscritti nella Gestione esercenti attività commerciali, relativamente ai soggetti di età inferiore a 32 anni;
Gli articoli aggiuntivi Ciccanti 20.05 e 20.06, che intervengono sulla disciplina in materia di concessione di indennizzi alle aziende commerciali in crisi nonché in materia di aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla Gestione esercenti attività commerciali;
L'articolo aggiuntivo Galletti 20.07, che interviene in materia di transazione fiscale, come disciplinato dalla legge fallimentare;
L'emendamento Damiano 21.21, il quale risulta sostanzialmente privo di contenuto normativo limitandosi a rinviare a eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato;
L'articolo aggiuntivo Corsaro 21.01, in quanto reca modifiche alla disciplina in materia di recesso dal contratto di assicurazione;
L'emendamento Damiano 22.7, il quale risulta sostanzialmente privo di contenuto normativo limitandosi a rinviare a eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina del contratto di apprendistato;
L'emendamento Damiano 23.11, il quale risulta sostanzialmente privo di contenuto normativo limitandosi a rinviare a eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina del personale dipendente prossimo al collocamento a riposo;
L'articolo aggiuntivo Orsini 23.04, che dispone la non applicazione per i soggetti di nazionalità non italiana delle disposizioni in merito alle limitazioni relative alle attività per le società costituite o partecipate da amministrazioni pubbliche;
L'articolo aggiuntivo Orsini 23.05, che modifica la disciplina in materia di limitazioni relative alle attività per le società costituite o partecipate da amministrazioni pubbliche;
L'articolo aggiuntivo Lo Presti 23.06, che abroga le disposizioni relative alla prova preselettiva ai fini dell'accesso al notariato;
L'articolo aggiuntivo Abrignani 23.07, che interviene in materia di disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
L'articolo aggiuntivo Ciccanti 23.08, che proroga la cassa integrazione guadagni per le imprese esercenti attività commerciali e per le agenzie di turismo;
Gli articoli aggiuntivi Franzoso 23.01 e 23.03, che disciplinano l'allaccio alle reti per le utenze e escludono l'applicazione dei costi fissi nel caso in cui le reti siano già esistenti;
L'articolo aggiuntivo Franzoso 23.02, che vieta l'applicazione dei costi fissi relativi all'attivazione e all'utilizzo delle carte di credito;

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L'emendamento Zeller 24.10, che dispone in via generale che rimangano in vigore le disposizioni che disciplinano la tutela delle minoranze linguistiche;
L'emendamento Contento 25.1, che dispone in materia di nomina delle commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti da parte delle società concessionarie autostradali;
L'emendamento Galati 26.7, che interviene in materia di attività svolte dall'ENIT e dalle società da essa controllate per conto dell'amministrazione ministeriale e prevede il riordino delle società partecipate;
L'articolo aggiuntivo Forcolin 26.02, limitatamente al comma 1, lettera b) che reca disposizioni per la razionalizzazione degli enti nel settore dell'agricoltura;
L'emendamento Giudice 29.1, che estende al Garante dei diritti dei detenuti le disposizioni in materia di colloqui con detenuti e visite agli istituti penitenziari;
L'emendamento Galletti 29.6, che disciplina l'utilizzo di strumenti di lavoro che permettono il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;
L'emendamento Zeller 32.15, che prevede agevolazioni fiscali per i trasferimenti di diritti immobiliari di consorzi o cooperative;
L'emendamento Corsaro 32.3, il quale modifica il regime tributario relativo alla deducibilità delle spese di rappresentanza;
L'articolo aggiuntivo Poli 32.01, il quale interviene sulla disciplina della legge finanziaria per il 2008 relativa al credito d'imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali
L'articolo aggiuntivo Poli 32.02, in materia di deducibilità per l'acquisto di beni mobili ad uso promiscuo;
Gli emendamenti Leo 33.3, Forcolin 33.40, Del Tenno 33.18, Ceccuzzi 33.23 e Ciccanti 33.34, che intervengono sull'obbligo di evidenziare in fattura il costo della manodopera al fine di fruire delle agevolazioni tributarie per le ristrutturazioni edilizie;
Gli emendamenti Leo 33.4, Vico 33.9, Del Tenno 33.19 e Ciccanti 33.35, recanti disposizioni in materia di reverse charge a fini IVA per i servizi resi nei confronti di un contraente generale;
Gli emendamenti Froner 33.10, Del Tenno 33.17, Ceccuzzi 33.22 e Ciccanti 33.33, che abrogano le disposizioni della legge finanziaria per il 2007 che prevedono l'obbligo di preventiva comunicazione per fruire dell'istituto della compensazione a fini fiscali;
L'emendamento Pagano 33.39, il quale sopprime talune disposizioni, relative al regime IVA delle cessioni all'esportazione, in materia di sanzioni relative alle comunicazioni previste per fruire del predetto regime, nonché relativamente ai connessi controlli;
L'emendamento Ceccuzzi 33.25, il quale interviene sulla disciplina degli accertamenti tributari ulteriori rispetto a quelli basati sugli studi di settore;
L'emendamento Ceccuzzi 33.26, il quale interviene sulla disciplina relativa ai criteri selettivi dei controlli sulle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA relativamente alle imprese alberghiere operanti nei centri termali;
L'emendamento Volontè 33.29, il quale modifica il testo unico di pubblica sicurezza relativamente agli obblighi di tenuta dei registri da parte degli esercenti pubbliche agenzie;
L'articolo aggiuntivo Poli 33.01, che interviene in materia di ammortamento ai fini dell'imposta sui redditi dei beni mobili strumentali da parte dei professionisti;
L'articolo aggiuntivo Poli 33.02, recante disposizioni in materia di certificazioni a fini IRPEF delle ritenute e delle trattenute contributive effettuate;
L'articolo aggiuntivo Pagano 33.03, in materia di obblighi relativi ai sostituiti di imposta gravanti sui curatori fallimentari e sui commissari liquidatori;
L'articolo aggiuntivo Pagano 33.04, recante disposizioni in materia di compensazione da parte delle associazioni costituite per l'esercizio di arti e professioni;
L'emendamento Marinello 34.13 e l'articolo aggiuntivo Abrignani 35.01, che

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estendono l'ambito di applicazione e le disposizioni vigenti in materia di metrologia legale;
L'articolo aggiuntivo La Loggia 37.01, che reca disposizioni volte ad estendere l'ambito di applicazione della normativa in materia di codice dell'amministrazione digitale;
Gli emendamenti Saglia 38.15, Benamati 38.16 e Delfino 38.22 relativi al termine entro il quale le imprese di nuova costituzione devono effettuare la valutazione dei rischi e elaborare il relativo documento.
Gli articoli aggiuntivi Marchignoli 38.01, Baretta 38.04, Baretta 38.05, De Micheli 38.07 e Galletti 38.09, che recano una serie di modifiche alla normativa vigente volte a prevedere semplificazione degli adempimenti poste a carico delle società cooperative;
Gli articoli aggiuntivi Vignali 38.02, Froner 38.03, Del Tenno 38.06 e Ciccanti 38.08, recanti disposizioni in materia di rappresentanza dell'imprenditore nei confronti della pubblica amministrazione;
L'emendamento Corsaro 39.4, che modifica la disciplina vigente in materia di lavoro portuale;
L'emendamento Delfino 40.11, il quale interviene sulla disciplina relativa alla datazione del documento di valutazione dei rischi;
L'articolo aggiuntivo Ceroni 40.01, il quale autorizza il Ministero del lavoro ad assumere un contingente di ispettori del lavoro dichiarati idonei in specifico concorso pubblico;
L'articolo aggiuntivo Saglia 40.02, relativo alla disciplina circa le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro nonché in materia di abilitazione di soggetti pubblici e privati allo svolgimento delle attività di effettuazione delle predette verifiche;
L'emendamento Damiano 41.3 il quale risulta sostanzialmente privo di contenuto normativo limitandosi a rinviare a eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina di orario di lavoro;
L'emendamento Pelino 41.14, che interviene sulla disciplina di verifica sui contratti collettivi che prevedono deroghe ai limiti dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili;
L'emendamento Gibiino 43.1, che attribuisce ai fondi comuni di investimento immobiliare competenze in materia di gestione dei contratti di programma;
Gli emendamenti Gioacchino Alfano 43.4 e 43.5 che prorogano i termini relativi al completamento degli interventi compresi negli strumenti della programmazione negoziata;
L'emendamento Marsilio 43.9, che ridefinisce la disciplina dei finanziamenti agevolati a favore dei giovani in relazione ad esigenze derivanti dall'attività lavorativa;
L'emendamento Vannucci 44.30, che interviene in materia di disciplina delle agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali;
Gli emendamenti De Micheli 44.31 e Ciccanti 44.41 che modificano la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto della carta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici;
Gli articoli aggiuntivi De Biasi 44.01 e Carlucci 44.02, che disciplinano agevolazioni fiscali per il settore cinematografico;
L'emendamento Fluvi 45.2, che prevede il mantenimento del trattamento economico fino alla scadenza dell'incarico per gli esperti che prestano servizio a favore della pubblica amministrazione;
Gli articoli aggiuntivi Barbato 45.01 e 45.02, che istituiscono il difensore civico nazionale;
L'articolo aggiuntivo Abrignani 45.03, che trasferisce dal Ministero del lavoro al Ministero per lo sviluppo economico posti di organico non ricoperti;
L'articolo aggiuntivo Abrignani 45.04, che istituisce presso il Ministero per lo sviluppo economico le sezioni provinciali per la cooperazione;
L'articolo aggiuntivo Abrignani 45.05, che interviene in materia di disciplina di vigilanza sulle cooperative e istituisce a

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carico delle cooperative medesime un contributo per le spese relative all'attività di vigilanza;
L'articolo aggiuntivo Abrignani 45.06, che disciplina l'istituzione di reti di imprese;
L'articolo aggiuntivo Abrignani 45.08, che devolve alla giurisdizione esclusione del TAR del Lazio le controversie concernenti il settore dell'energia;
L'articolo aggiuntivo Abrignani 45.09, che reca disposizioni in materia di individuazione di nuove aree tecnologiche e di disciplina del finanziamento dei progetti di innovazione industriale nelle aree tecnologiche;
l'articolo aggiuntivo Abrignani 45.011, che modifica la disciplina relativa alla tutela della proprietà industriale con riferimento alle domande di deposito di brevetti e invenzioni e ai diritti di fabbricazione, offerta e commercializzazione. La proposta emendativa reca altresì una norma di delega;
L'articolo aggiuntivo Abrignani 45.013, che modifica il codice di procedura penale prevedendo la distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro salvi i campioni sottoposti a perizia;
L'articolo aggiuntivo Abrignani 45.014, che introduce misure di contrasto alla contraffazione;
L'articolo aggiuntivo Abrignani 45.022, che estende ai notai e agli avvocati la possibilità di deposito in via telematica dei bilanci e altri documenti societari;
L'emendamento Galati 46.1, che disciplina la composizione degli organi di liquidazione dei consorzi agrari;
L'articolo aggiuntivo Borghesi 46.01, il quale reca un norme di carattere organizzativo ed ordinamentale che incidono sulla disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Governo, sulla disciplina dei rimborsi elettorali, sul trattamento economico dei ministri, viceministri e dei sottosegretari di Stato, sulle comunità montane, disponendone la soppressione e il trasferimento delle relative funzioni, sulla composizione degli organi dei comuni e delle province, e sui consigli di amministrazione delle società partecipate degli enti locali;
Gli articoli aggiuntivi Corsaro 46.02 e Giudice 46.03 che disciplinano il rinnovo dei contratti per le gestioni dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza temporanea e assistenza prevedendo un ribasso del costo della misura del cinque per cento;
Gli articoli aggiuntivi Cirielli 49.01, Laboccetta 49.02, Formisano 49.04 e De Poli 49.05 che prevedono l'istituzione del difensore civico nazionale;
L'articolo aggiuntivo Bitonci 49.06, che abroga la disciplina in materia di lavori socialmente utili;
L'articolo aggiuntivo Poli 50.01, che interviene in materia di disciplina degli atti di pignoramento e sequestro nei confronti degli enti pubblici, in materia di ricorsi giudiziari promossi nei confronti degli enti di previdenza e assistenza;
L'articolo aggiuntivo Poli 50.02, che interviene in materia di disciplina del tentativo di conciliazione nei casi di contenzioso nei confronti dell'INPS;
L'articolo aggiuntivo Commercio 52.01, che sopprime la disposizione inserita nella legge finanziaria per il 2007 volta ad escludere i fondi relativi alle spese giudiziarie dai procedimenti di esecuzione forzata;
L'emendamento Contento 53.1, che modifica il codice di procedura civile stabilendo che in taluni casi il giudice può indicare nel dispositivo un termine non superiore a 60 giorni per il deposito della sentenza;
L'emendamento Lulli 54.4, che modifica il termine di esercizio richiesto per l'ammissione degli avvocati al patrocinio davanti alla Cassazione;
L'emendamento Leo 55.1, che modifica la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
L'articolo aggiuntivo Giudice 55.01, che abolisce la prova di preselezione informatica nel concorso notarile;
L'articolo aggiuntivo Marinello 55.02, che modifica i termini di prescrizione previsti dal codice civile;

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L'articolo aggiuntivo Marinello 55.03, che reca disposizioni in materia di ricorso contro il fermo amministrativo di beni immobili o iscrizione di ipoteca per crediti tributari e previdenziali prevedendo la costituzione di un fondo per il sostegno degli anziani gravati da procedure cautelari ed esecutive;
L'articolo aggiuntivo Borghesi 55.04, che istituisce a Verona una sezione distaccata della Corte d'appello di Venezia;
L'emendamento Bonavitacola 57.4, che esclude le autorità portuali dall'applicazione della disciplina limitativa degli investimenti da parte della pubblica amministrazione;
L'emendamento Abrignani 60.8, che dispone l'iscrizione in bilancio per l'anno 2012 delle risorse stanziate per l'anno 2009 con riferimento al Fondo competitività e sviluppo;
L'emendamento Commercio 60.68, che stanzia risorse per la viabilità secondaria nelle regioni Sicilia e Calabria;
L'emendamento Commercio 60.71, che stanzia risorse per interventi da realizzare nella strada statale 106;
L'emendamento Cambursano 60.75, per la parte consequenziale riferita all'articolo 83 che estende al personale di Equitalia spa trattamenti già previsti per personale dell'amministrazione finanziaria;
L'emendamento Marinello 60.12, il quale integra l'autorizzazione di spesa di cui alla legge finanziaria per il 2008 in materia di interventi in favore delle aziende siciliane colpite dalla peronospera;
L'emendamento Marinello 60.13, il quale integra l'autorizzazione di spesa per opere infrastrutturali nelle regioni Sicilia e Calabria;
L'emendamento Marinello 60.14, il quale integra l'autorizzazione di spesa per la viabilità secondaria nelle regioni Sicilia e Calabria;
L'emendamento Mario Pepe 60.16, che proroga i contratti per la fornitura di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni;
Gli emendamenti Corsaro 60.58, Cirielli 63.4 e 63.5 i quali destinano una quota di risorse previste dal comma 8 per le celebrazioni del novantesimo anniversario della fine della prima guerra mondiale;
Gli emendamenti Corsaro 60.62, 66.11, 83.16 e l'articolo aggiuntivo 84.06, che introducono l'istituto della programmazione fiscale a favore delle imprese di professionisti cui si applicano gli studi di settore;
Gli emendamenti Cavallaro 61.1, Stracquadanio 61.2, Giudice 61.4, Ciccanti 61.5 e Distaso 61.6, limitatamente ai commi 9, 10, periodi secondo, terzo e quarto, 11 e 12, che riguardano i poteri direttivi del Presidente della Corte dei conti, le funzioni del Consiglio di presidenza del medesimo organo, l'autonomia gestionale della stessa Corte, la determinazione annuale del fondo per il funzionamento, nonché la disciplina della responsabilità del Presidente e dei componenti del medesimo Consiglio di presidenza;
L'emendamento Migliori 62.1, che dispone il rinnovo dei contratti per la gestione dei centri di accoglienza e dei centri di accoglienza temporanea;
L'emendamento Cirielli 63.3 che prevede un regime fiscale agevolato per il lavoro straordinario prestato da personale del comparto sicurezza e difesa;
L'emendamento Pionati 63.2, che consente agli enti locali di utilizzare come stazioni appaltanti le rispettive prefetture o il genio civile;
L'emendamento Sposetti 63.7, che estende la possibilità di dedurre le erogazioni liberali anche a quelle effettuate nei confronti dei partiti e dei movimenti politici presenti in Parlamento alla data del 31 dicembre 2007;
L'emendamento Vannucci 63.8, che assegna risorse per assicurare l'efficienza e la funzionalità del centro sportivo polivalente di Castellaneta Marina;
L'emendamento Sposetti 63.9, il quale istituisce un fondo per interventi conservativi e divulgativi degli archivi storici dei movimenti e partiti politici;
L'emendamento Volontè 63.10, il quale istituisce un fondo per promuovere il patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico dislocato lungo la via Francigena;

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L'emendamento Marsilio 63.11, il quale dispone uno stanziamento in favore delle ONLUS per interventi umanitari nelle aree di crisi;
Gli emendamenti Cota 63.14 e Cambursano 60.81, che stanziano risorse per la prosecuzione di interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti da eventi alluvionali;
L'emendamento Fugatti 63.15 che interviene materia di investimenti da parte di Poste italiane Spa in fondi raccolti presso la clientela;
L'emendamento Vannucci 63.19 che reca disposizioni in materia di applicazione delle agevolazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie;
L'emendamento Ginoble 63.21 che stanzia risorse per la tratta ferroviaria Pescara - Roma;
L'emendamento Trappolino 60.76 che stanzia risorse per il fondo per la forestazione e riforestazione di aree incolte;
L'emendamento Narducci 63.36, il quale esclude dall'imposta comunale sugli immobili i cittadini italiani residenti dall'estero che posseggano un immobile di abitazione principale in Italia;
Gli emendamenti Oliverio 63.26 e Commercio 63.53, i quali rifinanziano l'autorizzazione di spesa per interventi in favore delle aziende siciliane danneggiate dalla peronospera;
L'emendamento Giudice 63.38, il quale stanzia risorse per il completamento delle opere di realizzazione della diga foranea di Molfetta;
L'emendamento Giudice 60.78, il quale autorizza l'attribuzione di risorse per interventi infrastrutturali ed i Campionati Mondiali di nuoto di Roma del 2009;
L'emendamento Giudice 63.40, il quale stanzia risorse per il fondo relativo ai compiti operativi del Corpo delle Capitanerie di porto;
Gli emendamenti Giudice 63.42 e Lolli 63.71, i quali autorizzano lo stanziamento per interventi infrastrutturali per i Giochi del Mediterraneo di Pescara;
L'emendamento Milo 63.52, relativamente alla parte consequenziale, il quale stanzia risorse per opere infrastrutturali nelle regioni Sicilia e Calabria;
L'emendamento Commercio 63.54, il quale incrementa gli stanziamenti per il completamento della tratta autostradale Gioia Tauro - Reggio Calabria;
L'emendamento Cambursano 63.56, che prevede la formazione di società miste tra l'ANAS e le regioni;
L'emendamento Cambursano 63.59, il quale abroga la norma del decreto-legge n. 59 del 2008 che ha rinnovato le concessioni autostradali tra l'ANAS e la società Autostrade;
L'emendamento Ghizzoni 63.66, il quale autorizza uno stanziamento a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
L'emendamento Ginefra 63.70, il quale incrementa l'autorizzazione di spesa in favore a contributi ad enti ed istituti culturali;
L'emendamento Miotto 63.74, recante la proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
L'emendamento Corsaro 63.80, il quale prevede l'applicazione di un'imposta sostituiva sulle somme per prestazioni di lavoro straordinario erogate al personale del comparto sicurezza e difesa;
L'emendamento Zeller 63.82, il quale rifinanzia il contributo statale alla ristrutturazione dell'Ippodromo Maia di Merano;
L'emendamento Binetti 63.77, che riconosce un assegno mensile alle donne in situazione di gravidanza che si trovino in gravi condizioni di disagio sociale;
L'emendamento Mariani 63.78, che incrementa le risorse per l'attività di difesa del suolo e per la realizzazione di interventi in aree a rischio idrogeologico;
L'emendamento Brugger 63.81, che trasferisce alla provincia di Bolzano i servizi ferroviari di interesse locale;
L'articolo aggiuntivo Abrignani 63.01, recante disposizioni in materia di fondi di garanzia per le vittime della caccia e per le vittime della strada;

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Gli emendamenti Giudice 64.1, Granata 64.5 e Commercio 64.13, i quali recano modifica alla normativa vigente per quanto concerne l'obbligo di istruzione;
L'emendamento Frassinetti 64.3, il quale modifica la disciplina relativa alla contribuzione studentesca ai finanziamenti in favore delle università;
L'emendamento Zeller 64.40, che consente alla provincia autonoma di Bolzano di adottare una specifica disciplina relativamente all'elevamento dell'obbligo di istruzione;
L'emendamento Ghizzoni 64.44, che consente ai soggetti che conseguono l'abilitazione all'insegnamento per una specifica classe concorsuale di iscriversi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento;
L'articolo aggiuntivo Barbieri 64.01, che consente la permanenza in servizio del personale docente e ATA in servizio presso istituti scolastici all'estero;
L'emendamento Giudice 66.5 e l'articolo aggiuntivo Giudice 66.03, i quali intervengono sul riallineamento retributivo dei dipendenti del Corpo dei vigili del fuoco con gli appartenenti ai corpi di polizia;
L'emendamento Giudice 66.6 e l'articolo aggiuntivo 66.02, i quali intervengono sulla disciplina relativa all'accesso alla qualifica di Capo squadra e di Capo reparto nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
L'emendamento Antonio Pepe 66.10, che consente al consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste di assumere personale a tempo indeterminato;
L'emendamento Zeller 66.13, il quale consente la stabilizzazione di personale da impiegare presso gli uffici periferici della pubblica amministrazione nella provincia di Bolzano;
L'emendamento Marinello 66.26, il quale esclude dall'applicazione dell'articolo 66, nonché dell'articolo 67, gli ordini o collegi professionali e le relative federazioni e collegi nazionali;
L'emendamento La Loggia 66.01, il quale interviene sulla disciplina del collocamento fuori ruolo dei professori universitari di prima fascia;
L'emendamento D'Amico 67.9, recante disposizioni per la commisurazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti al costo medio della vita nelle province in cui gli stessi svolgono la propria attività lavorativa;
L'articolo aggiuntivo Cirielli 67.01 e l'emendamento Corsaro 67.13, che sottolineano il riconoscimento della specificità del ruolo delle forze armate e delle forze di polizia relativamente a tutti gli interventi normativi riguardanti la pubblica amministrazione;
L'articolo aggiuntivo Lanzillotta 67.02, che prevede la pubblicazione sui siti web di ciascuna pubblica amministrazione delle retribuzioni dei relativi dirigenti;
Gli emendamenti Giudice 68.1, Gioacchino Alfano 68.8 e Baretta 68.9, i quali intendono escludere il CNEL dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per quanto concerne il regime di contrattazione collettiva;
L'emendamento Bosi 69.16, che destina risparmi di spesa relativi alle forze armate e alle forze di polizia all'incremento della indennità di posizione e di valorizzazione dirigenziale;
L'emendamento Damiano 71.7 il quale risulta sostanzialmente privo di contenuto normativo limitandosi a rinviare a eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina di assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
L'emendamento Mura 71.17, che prevede l'apertura da lunedì al venerdì degli studi medici nei quali esercitano medici di famiglia dalle ore 13 alle ore 14;
L'emendamento Damiano 72.24, il quale risulta sostanzialmente privo di contenuto normativo limitandosi a rinviare a eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina del personale dipendente prossimo al collocamento a riposo;

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L'articolo aggiuntivo Giudice 72.01, che esclude le università private dall'applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2008 in materia di riduzione del periodo di fuori ruolo per i professori universitari;
L'emendamento Damiano 73.3, il quale risulta sostanzialmente privo di contenuto normativo, limitandosi a rinviare a eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina del part-time del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;
L'articolo aggiuntivo Commercio 73.01, che interviene in materia di ricorso al tempo parziale nell'ambito delle misure per il sostegno della paternità e della maternità;
L'emendamento Borghesi 74.13, con riferimento alla parte consequenziale, che interviene in materia di valutazione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche, pubblicazione dei risultati raggiunti e attribuzione dei connessi trattamenti accessori;
L'articolo aggiuntivo Borghesi 74.01, che interviene in materia di corresponsione del trattamento economico accessorio dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche;
L'articolo aggiuntivo Comaroli 74.02, che autorizza assunzioni da parte del Ministero delle politiche agricole;
L'articolo aggiuntivo Libé 74.03, che stanzia 30 milioni di euro per il riallineamento retributivo dei dipendenti del Corpo dei Vigili del fuoco;
L'articolo aggiuntivo Libè 74.04, che dispone in materia di accesso alla qualifica di capo squadra e di capo reparto dei Vigili del fuoco;
L'emendamento Abrignani 75.2, relativamente alle lettere b) e c) del comma 1-bis, e l'emendamento Maurizio Turco 75.3, limitatamente al secondo periodo, che prevedono incremento della dotazione organica dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la possibilità per la medesima autorità di avvalersi di personale della Guardia di finanza;
L'emendamento Maurizio Turco 75.4, che esclude l'applicazione alla Autorità per l'energia elettrica e il gas delle limitazioni relative alla dotazione organica previste dal comma 28 dell'articolo 2 della legge n. 481 del 1995;
L'emendamento Maurizio Turco 75.5, che prevede la possibilità per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di avvalersi di personale della Guardia di finanza;
L'articolo aggiuntivo Borghesi 76.01, che rivede la definizione delle comunità montane;
L'articolo aggiuntivo Gioacchino Alfano 76.02, che disciplina l'assunzione del personale nella provincia autonoma di Bolzano, autorizza ulteriori assunzioni e incrementa la misura dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura;
l'emendamento Giacomoni 77.1, che modifica la disciplina relativa al sostegno finanziario straordinario per i comuni in dissesto di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 159 del 2007;
Gli emendamenti Ventura 77.5 e Rubinato 77.7 che intervengono in materia di rimborso ai comuni del minor gettito derivante dall'esenzione della prima casa dall'ICI;
L'emendamento Marchi 77.8 che disciplina il rimborso ai comuni della differenza tra il gettito effettivo derivante dalla tassazione dei fabbricati rurali e dei fabbricati di categoria E e la riduzione dei trasferimenti ordinari operata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 81 del 2007;
L'emendamento Cesaro 77.9 che prevede, per i comuni della regione Campania, la possibilità di variare la tassa o la tariffa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
L'articolo aggiuntivo Corsaro 77.01 che reca norme di delega al Governo in materia di semplificazione dei tributi locali;
L'emendamento Corsaro 79.2 che prevede un ulteriore finanziamento a vantaggio dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà;
L'emendamento Binetti 79.5, che prevede la rideterminazione dei livelli essenziali

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delle prestazioni assistenziali in favore della gestante, della partoriente e del neonato;
Gli articoli aggiuntivi Cazzola 80.01, Saglia 80.04, Poli 80.07, Fluvi 80.08 e Del tenno 80.09, recanti disposizioni in materia di riduzione dei premi INAIL;
L'articolo aggiuntivo Tabacci 80.02, che stanzia risorse per l'incremento dei trattamenti pensionistici;
L'emendamento Rubinato 80.2, che prevede la concessione di trattamenti più favorevoli agli invalidi civili totali o parziali o ai sordi o ciechi;
L'articolo aggiuntivo Formisano 80.06, che prevede l'istituzione presso ciascuna azienda sanitaria di uno sportello unico per le persone disabili.
L'emendamento Ventucci 81.2, recante disposizioni in materia di tassa automobilistica per i veicoli alimentati a GPL o a metano;
Gli emendamenti Baretta 81.41 e Gioacchino Alfano 81.54, recanti disposizioni in materia di realizzazione di termovalorizzatori nella regione Campania;
L'emendamento Duilio 81.42, che abolisce il canone di abbonamento per gli apparecchi televisivi ubicati nelle residenze dei soggetti di età pari o superiori a 75 anni;
L'emendamento Ciccanti 81.45, che riconosce un credito di imposta ai soggetti esercenti attività di agenzia o rappresentanti di commercio in relazione all'aumento dei prezzi di carburante;
L'articolo aggiuntivo Giudice 81.02, che regola il regime di locazione dei serbatoi istallati presso gli utenti di proprietà di aziende distributrici di GPL;
L'articolo aggiuntivo Bernardo 81.03, il quale interviene sulla disciplina fiscale delle operazioni straordinarie;
L'articolo aggiuntivo Commercio 81.04, che esenta dall'imposta sul reddito delle società le nuove imprese che avviano l'attività nelle aree ex obiettivo 1;
L'emendamento Gibiino 82.3, che demanda alla Banca d'Italia il compito di definire la tipologia dei fondi di investimenti immobiliari chiusi costituiti con apporto di immobili;
L'emendamento Cuomo 82.18, che prevede un'aliquota agevolata ai fini IRAP per le imprese agricole e per le cooperative della pesca;
L'emendamento Nicco 82.26, recante disposizioni riferite agli intestatari di carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano;
L'emendamento Brugger 82.27, che reca disposizioni agevolative in materia di imposta di registro con riferimento all'affitto di fondi rustici nelle aree montane e di collina;
Gli emendamenti Poli 83.38 Giudice 83.30 e l'articolo aggiuntivo Di Cagno Abbrescia 83.06, che prevedono la stipula da parte di enti previdenziali e assistenziali con una società pubblica per la gestione delle attività di riscossione dei relativi crediti;
L'emendamento Togni 82.46, che differisce l'applicazione di misure agevolative per le imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994;
L'articolo aggiuntivo Bragantini 82.01, che esclude dalle detrazioni per carichi di famiglia i cittadini extracomunitari che lavorano in Italia ma risiedono all'estero;
L'articolo aggiuntivo Fugatti 82.02, il quale introduce l'obbligo di presentare il documento unico di regolarità contributiva ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di commercio su aree pubbliche;
L'emendamento Leo 83.2, che interviene sulle competenze della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria;
Gli emendamenti Di Cagno Abbrescia 83.6 e Bernardo 83.9, in materia di violazioni per la mancata emissione dello scontrino fiscale;
L'emendamento Bernardo 83.8, recante disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità sulle insegne.
L'emendamento Leo 83.5, che riduce nella misura del 10 per cento rispetto a quella in essere la misura dell'agio corrisposta dai comuni agli affidatari per la riscossione dell'ICI.
L'emendamento Corsaro 83.11, recante una serie di modifiche alla disciplina vigente

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per quanto concerne i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti con riferimento alle procedure di accertamento.
L'emendamento Bonavitacola 83.17 che esclude dalla determinazione dei redditi di natura fondiaria i canoni corrisposti alle autorità portuali in relazione alla concessione di beni demaniali.
L'emendamento Ciccanti 83.20 che incrementa la misura del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili.
Gli emendamenti Causi 83.21 e Giudice 83.29, recanti una norma interpretativa relativa alla disciplina sulla riscossione coattiva di somme risultanti da ingiunzioni
L'emendamento Ciccanti 83.22, che riduce l'aliquota IVA sulle prestazioni di confort alberghiero reso a persone ricoverate in istituti sanitari;
L'emendamento Ciccanti 83.23, che abroga le disposizioni limitative dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione nei confronti di soggetti che non abbiano adempiuto alle obbligazioni tributarie;
L'emendamento Ciccanti 83.24, che esenta dall'imposta sulla pubblicità i mezzi esposti nei locali delle agenzie di viaggio;
L'emendamento Vannucci 83.36, relativo alla raccolta di scommesse degli ippodromi.
Gli articoli aggiuntivi Giudice 83.01 e Galletti 83.05, che recano un complesso di modifiche in materia di corrispettivo del costo del carburante nei contratti di autotrasporto, dei termini di pagamenti dei corrispettivi dovuti ai vettori.
L'articolo aggiuntivo Bragantini 83.03, recante disposizioni di delega in materia di codice dell'alimentazione
L'articolo aggiuntivo Brugger 83.07, il quale riduce l'aliquota IVA relativa ai contratti di appalto per le costruzioni di fabbricati rurali.
L'articolo aggiuntivo Bragantini 83.012, recante norme di delega per la redazione del codice dell'agricoltura.
L'articolo aggiuntivo Forcolin 83.013, recante norme di delega in materia agricola;
L'articolo aggiuntivo Laboccetta 84.02, recante norme di interpretazione autentica delle disposizioni di cui ala legge finanziaria per il 2007 in materia di rateizzazione delle imposte dovute dai concessionari per la raccolta delle scommesse;
L'articolo aggiuntivo Laboccetta 84.03, recante disposizioni in materia di fondo di dotazione dell'amministrazione dei monopoli di Stato per la corresponsione di compensi ai concessionari;
L'articolo aggiuntivo Laboccetta 84.04, che stabilisce nella misura del 33 per cento i limiti massimi previsti con riferimento all'esercizio di taluni giochi.
Per quanto attiene invece ai profili di carenza o inidoneità della copertura finanziaria, comunica che è stata effettuata la valutazione di ammissibilità relativamente alle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 43. Sulla base di tale valutazione risultano inammissibili per carenza di compensazione i seguenti emendamenti:
2.20 PEZZOTTA SAVINO
2.63 FUGATTI MAURIZIO
3.11 BOCCIA FRANCESCO
3.15 DAMIANO CESARE
3.19 NARDUCCI
3.41 FRONER
5.4 MORONI CHIARA
5.6 PEDOTO LUCIANA
6.0.2 CORSARO MASSIMO ENRICO
6.0.3 PEPE ANTONIO
11.0.1 GIBIINO VINCENZO
11.0.4 CAMBURSANO RENATO
11.0.5 CAMBURSANO RENATO
11.53 MARIANI RAFFAELLA
11.66 MESSINA IGNAZIO
11.67 BORGHESI ANTONIO

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11.68 ARMOSINO MARIA TERESA
14.10 LUPI MAURIZIO
15.0.1 GRANATA BENEDETTO FABIO
15.2 BRUGGER SIEGFRIED
16.1 CENTEMERO ELENA
16.7 GHIZZONI MANUELA
16.8 DE BIASI EMILIA GRAZIA
16.10 GHIZZONI MANUELA
16.11 NICCO ROBERTO ROLANDO
16.12 GRANATA BENEDETTO FABIO
18.0.1 LANZILLOTTA LINDA
19.2 CAZZOLA GIULIANO
19.3 CAZZOLA GIULIANO
19.4 MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
19.5 POLI NEDO LORENZO
19.6 CAPITANIO SANTOLINI LUISA
20.0.2 CORSARO MASSIMO ENRICO
20.2 GIUDICE GASPARE
20.3 SAGLIA STEFANO
20.5 MURER DELIA
20.16 GALLETTI GIAN LUCA
23.15 GRIMOLDI PAOLO
28.10 MESSINA IGNAZIO
28.12 MESSINA IGNAZIO
28.23 MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
32.0.3 COMAROLI SILVANA ANDREINA
32.9 MESSINA IGNAZIO
33.2 LEO MAURIZIO
33.5 LEO MAURIZIO
33.6 LEO MAURIZIO
33.12 BENAMATI GIANLUCA
33.13 FRONER LAURA
33.14 DEL TENNO MAURIZIO
33.15 DEL TENNO MAURIZIO
33.21 CECCUZZI FRANCO
33.28 CECCUZZI FRANCO
33.30 CICCANTI AMEDEO
33.31 CICCANTI AMEDEO
33.41 BRAGANTINI MATTEO
34.7 VIGNALI RAFFAELLO
34.23 CICCANTI AMEDEO
35.10 SAGLIA STEFANO

Risultano altresì inammissibili per inidoneità della compensazione i seguenti emendamenti:
7.2 QUARTIANI ERMINIO ANGELO
7.3 SAGLIA STEFANO
7.11 DELFINO TERESIO
26.40 CORSARO MASSIMO ENRICO

Fa presente infine che il Governo ha preannunciato la presentazione di proprie proposte emendative.

Antonio BORGHESI (IdV), nel rilevare come il proprio gruppo non abbia presentato alcun emendamento di natura ostruzionistica, sottolinea la necessità di chiarire fin d'ora quali siano le reali intenzioni del Governo, rispetto alla ventilata ipotesi di presentazione di emendamenti sui quali porre la questione di fiducia. Ritiene infatti che, considerata l'estrema difficoltà nelle quali le Commissioni saranno costrette a procedere nell'esame in sede referente, e vista la notevole mole degli impegni in Assemblea, occorra fare chiarezza sulle prospettive del provvedimento, al fine di evitare dibattiti inutili e defatiganti.

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Giancarlo GIORGETTI, presidente, in risposta alle considerazioni del deputato Borghesi, rileva che non si può prospettare in Commissione la presentazione di maxiemendamenti.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Borghesi, rileva come il Governo si accinga a presentare in Commissione taluni emendamenti, i quali sono attualmente in fase di perfezionamento, e come al momento non si preveda il ricorso alla questione di fiducia.

Renzo CARELLA (PD), stante la notevole mole di emendamenti presentati, e la preannunciata intenzione del Governo di presentarne altri, chiede che le Presidenze delle Commissioni indichino fin d'ora con chiarezza quali siano gli effettivi spazi di lavoro delle Commissioni e quali siano i temi sui quali si potrà effettivamente modificare il decreto-legge: ritiene infatti che tale chiarimento sia indispensabile per evitare attività inutili.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi rappresenta la sede più appropriata per definire modalità e tempi di esame del provvedimento che tengano conto, nei limiti del possibile, di tutte le esigenze manifestate.

Rolando NANNICINI (PD) richiama l'attenzione delle Presidenze sul proprio emendamento 3.1, che è stato dichiarato inammissibile relativamente alla parte consequenziale. Rileva che si tratta di una proposta con la quale si intende ripristinare un finanziamento soppresso dal decreto-legge n. 93.

Bruno TABACCI (UdC) evidenzia in primo luogo come l'ampio numero di emendamenti presentati da deputati della maggioranza segnali come, nonostante la rapidissima approvazione del decreto-legge da parte del Consiglio dei Ministri, non siano stati evidentemente ancora sciolti tutti i nodi politici relativi. Invita quindi tutti i gruppi di opposizione a concentrare la discussione solo su alcuni emendamenti: in particolare ritiene possibile ridurne drasticamente il numero, limitandolo a 25 per il gruppo PD, a 5 per il gruppo UdC ed a 4 per il gruppo IdV. Sottolinea infatti come solo in tal modo sia possibile rispondere, con intelligenza politica, alla sfida lanciata dal Governo sul terreno parlamentare, che già prefigura il ricorso alla questione di fiducia.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sospende brevemente la seduta al fine di consentire lo svolgimento della riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni.

La seduta, sospesa alle 16.25, è ripresa alle 16.55.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce delle risultanze emerse nel corso della riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni, avverte che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità pronunciati nella seduta odierna è fissato alle ore 19.
Invita quindi i gruppi di opposizione a segnalare gli emendamenti sui quali concentrare la discussione, in numero non superiore a quello dei componenti dei gruppi stessi presso le Commissioni riunite, esprimendo altresì l'invito ai deputati di maggioranza di ritirare i propri emendamenti. Informa quindi che gli emendamenti del Governo dovranno essere presentati entro la mattinata di domani.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 17.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 8 luglio 2008.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 16.35 alle 16.55.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 20 del 24 giugno 2008, a pagina 4, ultima riga, sostituire le parole: «dalle 19.50 alle 20» con le seguenti: «dalle 20.05 alle 20.20».