CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 maggio 2019
190.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 maggio 2019. — Presidenza del Presidente Claudio BORGHI. – Interviene la Viceministra dell'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 11.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.
Atto n. 79.

(Rilievi alle Commissioni VII e XI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rinviato nella seduta del 14 maggio 2019.

  La Viceministra Laura CASTELLI, riguardo all'articolo 2, in materia di programmazione e reclutamento del personale, fa presente che nell'anno accademico 2018/2019 è stata predisposta la graduatoria prevista dall'articolo 1, comma 655, della legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018) e nel corso del medesimo anno accademico sono state assunte complessivamente circa 551 unità di personale docente a tempo indeterminato.
  Segnala che le unità di personale ancora iscritte in ciascuna graduatoria e l'anzianità media di servizio con contratto a tempo determinato di tali unità di personale sono le seguenti: per la graduatoria ex legge n. 205 del 2017, 853 unità di personale con una anzianità media di 5 anni; per la graduatoria ex legge n. 128 del 2013, 619 unità di personale con una anzianità media di 12 anni; per la graduatoria ex legge n. 143 del 2004, 34 unità di personale con una anzianità media di 18 anni; per la graduatoria nazionale ad esaurimento (GNE), 87 unità con una anzianità media di 20 anni; per la graduatoria esami e titoli (GET), 280 unità, trattandosi di una graduatoria da cui non si attinge quasi più e comunque non Pag. 501essendo valida per le assunzioni a tempo determinato, l'anzianità di servizio è pari a zero.
  In relazione ai dati relativi all'anzianità media delle cessazioni specifica che si è adottato un criterio prudenziale.
  Per quanto riguarda le voci considerate nei costi nel personale che sono state utilizzate per determinare il costo medio di riferimento, considerando a titolo esemplificativo la classe stipendiale 21-27 anni del docente di I fascia con riferimento al CCNL 2016-2018 del 19 aprile 2018, rileva che il totale dello stipendio è pari a 37.945,70 euro (35.026,80 di stipendio più 2.918,90 di tredicesima mensilità), il totale degli oneri riflessi è pari a 14.563,56 euro, per un totale fisso di 52.509,26 euro, il totale del trattamento accessorio è pari a 3.137,51 euro, ottenendo quindi un costo aziendale totale pari a 55.646,77.
  Segnala che il numero delle cessazioni totali dal servizio sono state 281 nell'anno accademico 2018/2019, 330 nell'anno accademico 2019/2020, mentre, non essendo disponibili i dati relativi all'anno accademico 2020/2021, si stima che le cessazioni, anche tenuto conto della riforma delle pensioni (cosiddetta «quota 100») si potrebbero attestare in misura analoga a quelle dell'anno accademico 2019/2020.
  Relativamente ai posti in organico congelati, precisa che questi incidono in misura marginale sui conteggi in quanto si tratta di posti la cui copertura è momentaneamente «sospesa» e per i quali le istituzioni possono successivamente proporre delle conversioni di materia o di qualifica (ad invarianza di spesa) in base alle esigenze didattiche e amministrative.
  Evidenzia che l'articolo 2, comma 3, lettere d) ed e), e l'articolo 4 si riferiscono al budget da destinare al reclutamento di personale docente a tempo indeterminato, e che l'articolo 2, comma 4, si riferisce invece al numero di soggetti (unità di personale) da reclutare ed è riferito al personale docente. Tuttavia, anche alla luce dell'utilizzo delle graduatorie nel corso di questi anni, fa presente l'opportunità, anche al fine di assicurare una maggiore coerenza interna del regolamento in esame, di ridurre la percentuale relativa alla graduatoria di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 1), al 10 per cento e di sopprimere il numero 2) dell'articolo 2, comma 3, lettera e).
  Relativamente al personale tecnico amministrativo, evidenzia che l'articolo 2, comma 3, lettera g), si riferisce solo ad un periodo transitorio triennale in cui si prevede una sostanziale procedura di stabilizzazione del personale in una soglia minima di budget, pari al 10 per cento.
  In merito all'articolo 4, recante procedure di reclutamento per esami e titoli del personale docente a tempo indeterminato, quanto all'esigenza di garantire adeguati strumenti telematici di supporto allo svolgimento dei lavori delle commissioni in relazione alle procedure di reclutamento, evidenzia che le istituzioni AFAM hanno già utilizzato analoghe modalità informatiche in relazione a procedure concorsuali (ad esempio si fa riferimento al recente bando di cui all'articolo 1, comma 655, della legge di bilancio 2018) avvalendosi di strumenti telematici, finalizzati alla presentazione informatica della domanda da parte dei candidati e alla successiva gestione delle fasi concorsuali da parte delle commissioni nominate in presenza e tramite piattaforma ad hoc.
  Ritiene pertanto che le istituzioni in parola dispongono già di idonei strumenti tecnologici di supporto.
  Quanto alla composizione delle commissioni giudicatrici ed alle modalità di svolgimento delle prove, segnala che nello schema di regolamento è espressamente previsto, all'articolo 4, comma 1, lettera o), che la partecipazione alle stesse non dà diritto a compensi o gettoni di presenza, salvo l'eventuale rimborso spese a carico delle singole istituzioni, e pertanto da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito all'articolo 6, in materia di incarichi di insegnamento, evidenzia che le attività di insegnamento attribuite ai dipendenti degli enti lirici gravano su uno specifico capitolo di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, distinto da quello delle supplenze Pag. 502brevi, denominato «capitolo 1676 – contratti di collaborazione stipulati dagli istituti superiori di studi musicali e coreutici e dalle accademie di belle arti».
  Pertanto, ritiene opportuno riformulare l'articolo 6, comma 3, secondo periodo, al fine di precisare che gli oneri gravano sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la parte riguardante le spese per contratti di collaborazione stipulati dagli istituti superiori di studi musicali e coreutici e dalle accademie di belle arti.
  In merito all'articolo 7, in materia di reclutamento del personale amministrativo e tecnico, segnala che per salvaguardare particolari esigenze amministrative e tecniche delle istituzioni in oggetto è stato previsto che le stesse, fuori dotazione organica, possano utilizzare eccezionalmente l'istituto del contratto d'opera di cui all'articolo 2222 del codice civile con oneri integralmente a carico del proprio bilancio.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (Atto n. 79);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    riguardo all'articolo 2, in materia di programmazione e reclutamento del personale, si fa presente che nell'anno accademico 2018/2019 è stata predisposta la graduatoria prevista dall'articolo 1, comma 655, della legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018) e nel corso del medesimo anno accademico sono state assunte complessivamente circa 551 unità di personale docente a tempo indeterminato;
    le unità di personale ancora iscritte in ciascuna graduatoria e l'anzianità media di servizio con contratto a tempo determinato di tali unità di personale sono le seguenti: per la graduatoria ex legge n. 205 del 2017, 853 unità di personale con una anzianità media di 5 anni; per la graduatoria ex legge n. 128 del 2013, 619 unità di personale con una anzianità media di 12 anni; per la graduatoria ex legge n. 143 del 2004, 34 unità di personale con una anzianità media di 18 anni; per la graduatoria nazionale ad esaurimento (GNE) 87 unità con una anzianità media di 20 anni; per la graduatoria esami e titoli (GET) 280 unità, trattandosi di una graduatoria da cui non si attinge quasi più e comunque non essendo valida per le assunzioni a tempo determinato, l'anzianità di servizio è pari a 0;
    in relazione ai dati relativi all'anzianità media delle cessazioni si è adottato un criterio prudenziale;
    per quanto riguarda le voci considerate nei costi del personale che sono state utilizzate per determinare il costo medio di riferimento, considerando a titolo esemplificativo la classe stipendiale 21-27 anni del docente di I fascia con riferimento al CCNL 2016-2018 del 19 aprile 2018, il totale dello stipendio è pari a 37.945,70 euro (35.026,80 di stipendio più 2.918,90 di tredicesima mensilità), il totale degli oneri riflessi è pari a 14.563,56 euro, per un totale fisso di 52.509,26 euro, il totale del trattamento accessorio è pari a 3.137,51 euro, ottenendo quindi un costo aziendale totale pari a 55.646,77;
    il numero delle cessazioni totali dal servizio è stato di 281 nell'anno accademico 2018/2019, 330 nell'anno accademico 2019/2020, mentre, non essendo disponibili i dati relativi all'anno accademico 2020/2021, si stima che le cessazioni, anche tenuto della riforma delle pensioni (cosiddetta “quota 100”) si potrebbero attestare in misura analoga a quelle dell'anno accademico 2019/2020;Pag. 503
    relativamente ai posti in organico congelati, si precisa che questi incidono in misura marginale sui conteggi in quanto si tratta di posti la cui copertura è momentaneamente “sospesa” e per i quali le istituzioni possono successivamente proporre delle conversioni di materia o di qualifica (ad invarianza di spesa) in base alle esigenze didattiche e amministrative;
    l'articolo 2, comma 3, lettere d) ed e) e l'articolo 4 si riferiscono al budget da destinare al reclutamento di personale docente a tempo indeterminato, l'articolo 2, comma 4, si riferisce invece al numero di soggetti (unità di personale) da reclutare ed è riferito al personale docente;
    tuttavia, anche alla luce dell'utilizzo delle graduatorie nel corso di questi anni, si potrebbe valutare l'opportunità, anche al fine di assicurare una maggiore coerenza interna del presente regolamento, di ridurre la percentuale relativa alla graduatoria di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 1), al 10 per cento e di sopprimere il numero 2) dell'articolo 2, comma 3, lettera e);
    relativamente al personale tecnico amministrativo, l'articolo 2, comma 3, lettera g), si riferisce solo ad un periodo transitorio triennale in cui si prevede una sostanziale procedura di stabilizzazione del personale in una soglia minima di budget, pari al 10 per cento;
    all'articolo 4, recante procedure di reclutamento per esami e titoli del personale docente a tempo indeterminato, quanto all'esigenza di garantire adeguati strumenti telematici di supporto allo svolgimento dei lavori delle commissioni in relazione alle procedure di reclutamento, si evidenzia che le istituzioni AFAM hanno già utilizzato analoghe modalità informatiche in relazione a procedure concorsuali (ad esempio si fa riferimento al recente bando di cui all'articolo 1, comma 655, della legge di bilancio 2018) avvalendosi di strumenti telematici, finalizzati alla presentazione informatica della domanda da parte dei candidati e alla successiva gestione delle fasi concorsuali da parte delle commissioni nominate in presenza e tramite piattaforma ad hoc;
    si ritiene pertanto che le istituzioni in parola dispongono già di idonei strumenti tecnologici di supporto;
    quanto alla composizione delle commissioni giudicatrici ed alle modalità di svolgimento delle prove, nello schema di regolamento è espressamente previsto, all'articolo 4, comma 1, lettera o), che la partecipazione alle stesse non dà diritto a compensi o gettoni di presenza, salvo l'eventuale rimborso spese a carico delle singole istituzioni, e pertanto da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 6, in materia di incarichi di insegnamento, le attività di insegnamento attribuite ai dipendenti degli enti lirici gravano su uno specifico capitolo di bilancio del MIUR, distinto da quello delle supplenze brevi, denominato “capitolo 1676 – contratti di collaborazione stipulati dagli istituti superiori di studi musicali e coreutici e dalle accademie di belle arti”;
    pertanto, sarebbe opportuno riformulare l'articolo 6, comma 3, secondo periodo, al fine di precisare che gli oneri gravano sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la parte riguardante le spese per contratti di collaborazione stipulati dagli istituti superiori di studi musicali e coreutici e dalle accademie di belle arti;
    all'articolo 7, in materia di reclutamento del personale amministrativo e tecnico, per salvaguardare particolari esigenze amministrative e tecniche delle istituzioni in oggetto è stato previsto che le stesse, fuori dotazione organica, possano utilizzare eccezionalmente l'istituto del contratto d'opera di cui all'articolo 2222 del codice civile con oneri integralmente a carico del proprio bilancio,

VALUTA FAVOREVOLMENTE Pag. 504
  lo schema di decreto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   a) All'articolo 2, comma 3, lettera e), si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:
    sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 10 per cento;
    sopprimere il numero 2);
   b) All'articolo 6, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli oneri gravano sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la parte riguardante le spese per contratti di collaborazione stipulati dagli istituti superiori di studi musicali e coreutici e dalle accademie di belle arti».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.30.

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