CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 13 maggio 2019
187.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 66

COMITATO RISTRETTO

  Lunedì 13 maggio 2019.

Modifiche al codice della strada.
C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.10 alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 13 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS.

  La seduta comincia alle 14.30.

Sull'ordine dei lavori.

  Simone BALDELLI (FI) desidera condividere con i colleghi della Commissione l'urgenza di affrontare la questione dell'annunciata chiusura del traforo del Gran Sasso, decisione che potrebbe avere serie ripercussioni sulla viabilità e sul traffico. Ritiene pertanto necessario un serio confronto con il Governo al fine di individuare le misure più opportune, anche sul piano normativo, nell'intento di scongiurare la chiusura di tale infrastruttura viaria a tempo indeterminato.

  Carmela GRIPPA (M5S), nel condividere le considerazioni svolte dal collega Baldelli, riferisce che in qualità di parlamentare della regione Abruzzo ha chiesto, Pag. 67unitamente ad altri parlamentari, un incontro urgente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e confida, pertanto, in un intervento tempestivo ed efficace da parte del Governo, auspicando il diretto coinvolgimento della Commissione Trasporti.

  Raffaella PAITA (PD), nel giudicare assolutamente necessario un intervento della Commissione trasporti, chiede formalmente che il ministro Toninelli sia chiamato a riferire tempestivamente al fine di scongiurare la chiusura del traforo del Gran Sasso, evitando che l'Italia resti a tempo indefinito divisa in due. Ritiene altresì che tale audizione debba svolgersi quanto prima, nell'arco dell'attuale settimana ovvero nella prossima anche in coincidenza della sospensione dei lavori parlamentari.

  Diego DE LORENZIS, presidente, nel prendere atto delle richieste dei colleghi preannuncia che riferirà i termini del dibattito al presidente della Commissione.

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
C. 1807 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ketty FOGLIANI (Lega), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze, sul disegno di legge C. 1907, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
  Il decreto-legge si compone di 51 articoli, suddivisi in 4 Capi, relativi a misure fiscali per la crescita (Capo I, articoli 1-16), misure per il rilancio degli investimenti privati (Capo II, articoli 17-30), tutela del made in Italy (Capo III, articoli 31-32) e ulteriori misure per la crescita (Capo IV, articoli 33-51).
  Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, si illustrano le seguenti disposizioni, a partire dall'articolo 37, relativo ad Alitalia.
  In particolare, l'articolo 37 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere quote del capitale della NewCo Nuova Alitalia entro un limite massimo pari agli interessi maturati sul prestito ricevuto da Alitalia. Si modifica inoltre la disciplina relativa alla restituzione del prestito, che viene ricondotta nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria.
  Il comma 1 autorizza dunque il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione (NewCo) Nuova Alitalia, cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di amministrazione straordinaria dell'Alitalia, fino ad un tetto massimo costituito dall'importo maturato a titolo di interessi sul prestito, ai sensi del comma 3. La copertura finanziaria del comma 1 è costituita pertanto dalle entrate che si prevede di realizzare ai sensi del comma 3 (interessi sul prestito), stimati nella relazione tecnica in 145 milioni di euro. I criteri e le modalità dell'operazione saranno definiti con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare e sottoposto alla registrazione della Corte dei conti. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro 200.000.
  Il comma 2 prevede che alla società di nuova costituzione (NewCo) Nuova Alitalia, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non si applichino le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).Pag. 68
  I commi 3, 4, 5 e 6 intervengono sulla disciplina della restituzione del finanziamento di 900 milioni di euro concesso ad Alitalia in Amministrazione straordinaria.
  Il comma 3 prevede in particolare che Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, corrisponda gli interessi sul finanziamento a titolo oneroso, stimati in 145 milioni di euro nella relazione tecnica, dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e, comunque, sino a non oltre il 31 maggio 2019.
  Il comma 4 stabilisce che gli interessi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le finalità di cui al comma 1.
  Il comma 5 interviene sulle modalità di rimborso del finanziamento, sopprimendo la disposizione, contenuta nel comma 1 dell'articolo 50, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevedeva la restituzione del prestito entro sei mesi dall'erogazione in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura. A tale norma si collega la modifica del successivo comma 6, che ridefinisce le modalità ed i tempi di restituzione del prestito: il finanziamento sarà restituito nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria. Vengono pertanto soppresse le modalità che erano state precedentemente definite nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e che prevedevano la restituzione entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e non oltre il termine del 30 giugno 2019.
  Come evidenziato nella relazione tecnica, il credito erariale verrà pertanto soddisfatto nel quadro della procedura di riparto dell'attivo dell'Amministrazione straordinaria, a fronte di apposita istanza davanti al competente tribunale fallimentare di insinuazione del credito allo stato passivo di Alitalia in prededuzione.
  Il comma 7 prevede che agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di solo fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge in esame recante la norma di copertura finanziaria.
  Il comma 8 prevede che tutti gli atti e le operazioni posti in essere dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.
  L'articolo 29, commi 5-8, reca disposizioni in materia di concessione di agevolazioni finanziarie per i processi di trasformazione tecnologica e digitale.
  In particolare il comma 5, al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, demanda a un decreto del Ministero dello sviluppo economico la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013 ovvero dell'articolo 29 del Regolamento UE 651/2014.
  Il comma 6 prevede che le suddette agevolazioni sono dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologia e digitale aventi le seguenti caratteristiche:
   a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics);
   b) presentare un importo di spesa almeno pari a 200 mila euro.

  Il comma 7 definisce i requisiti per l'accesso alle agevolazioni da parte delle imprese.Pag. 69
  Per la concessione delle agevolazioni, il comma 8 autorizza infine la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto e destina 80 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 83/2012 (L. 134/2012) per la concessione di finanziamenti agevolati.
  L'articolo 34 prevede l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), nella misura complessiva di 300 milioni di euro nel triennio 2019-2021, attraverso un apposito Piano per favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali.
  Il comma 1 prevede in particolare che il Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominata, l'Autorità politica delegata per la coesione, avvalendosi delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), definisca un Piano diretto a favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche speciali nonché per l'attrazione di ulteriori nuove iniziative imprenditoriali. Al Piano, denominato «Piano grandi investimenti – ZES», sono assegnati complessivamente 300 milioni di euro nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020, così ripartiti: 50 milioni di euro nell'anno 2019, 150 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro nell'anno 2021.
  In base al comma 2, il Piano può essere utilizzato per investimenti diretti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto di investimento in forma di debito o di capitale di rischio. Per la gestione del Piano (o di una sua parte) possono essere stipulate convenzioni con soggetti individuati nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia (comma 3). Il comma 4 rinvia la disciplina delle linee di attività del Piano ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (o se nominata dell'Autorità politica delegata per la coesione), sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, da emanare entro 30 giorni. Il medesimo decreto disciplina inoltre l'ammontare degli investimenti, le modalità di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi e le specifiche di investimento oggetto di intervento da parte dello stesso Piano, stabilendo il minimo ammontare dell'investimento.
  L'articolo 47 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere, a partire dal 1o dicembre 2019, 100 unità di personale, con contratto a tempo indeterminato, di alta specializzazione ed elevata professionalità, per efficientare e velocizzare lo svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche. Più nel dettaglio, la suddetta autorizzazione (ed il contestuale incremento della dotazione organica) riguarda l'assunzione, come specificato nella relazione illustrativa, del seguente personale (da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto delle funzioni centrali): 80 unità di elevata professionalità tecnica, nei settori dell'ingegneria, dell'architettura e della geologia; 20 giuristi, esperti di gare e contratti pubblici.
  Viene demandata ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) la definizione degli specifici requisiti di cui il personale deve essere in possesso. Le procedure concorsuali per l'individuazione del suddetto personale si svolgono in deroga alle procedure di mobilità volontaria (di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001) e nelle forme del concorso unico (di cui all'articolo 4, c. 3-quinquies, del decreto-legge 101/2013, e all'articolo 35 del D.Lgs. 165/2001) mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al loro svolgimento secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della L. 145/2018.
  Per le procedure concorsuali bandite anteriormente all'entrata in vigore del predetto decreto, si prevede una procedura semplificata (anche in deroga alla disciplina Pag. 70in materia di modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, ex decreto del Presidente della Repubblica 487/1994), che preveda, in particolare: la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250; la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo la possibilità: di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a due volte il numero dei posti banditi; di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla (gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi).

  Diego DE LORENZIS, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Lunedì 13 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese.
Atto n. 81.
(Rilievi alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

  Valentina BARZOTTI (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la ripartizione delle risorse del fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (d'ora in poi, il «Fondo»), al fine di esprimere i rilievi di competenza.
  Ricorda che tale Fondo è stato previsto dalla legge n. 145 del 2018. In particolare, l'articolo 1, commi 95 e 96, della predetta legge dispone che il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7557), con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033, così distribuiti: 740 milioni di euro per l'anno 2019, 1.260 milioni per l'anno 2020, 1.600 milioni per l'anno 2021, 3.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 3.300 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.
  Ricorda, altresì, che è all'esame della Commissione lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'attribuzione delle risorse del Fondo, pari a complessivi 900 milioni di euro, per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza (Atto del Governo n. 82). Conseguentemente, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui oggi avviamo l'esame, assegna, quindi, le risorse del Fondo al netto di quelle assegnate ai sensi del citato provvedimento. Pertanto, si prevede l'assegnazione di 42,7 miliardi di euro sui 43,6 complessivi.
  Dal punto di vista procedurale, ricorda che la legge di bilancio per il 2019 prevede che, ai fini dell'assegnazione delle risorse, al riparto del Fondo si provveda con uno Pag. 71o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza (nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, è richiesta la previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano).
  Tali schemi sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che hanno trenta giorni di tempo dalla data dell'assegnazione per l'espressione del parere. Decorso tale termine i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere (articolo 1, comma 98).
  I decreti individuano altresì i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dalla norma istitutiva.
  I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
  In merito all'attività di monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, ciascun Ministero entro il 15 settembre di ogni anno, illustra lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.
  Nello specifico, tale documento denominato «Resoconto» sarà contenuto in una apposita sezione della relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio per il 2017, Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese). L'obbligo di presentazione della richiamata Relazione è previsto dall'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018).
  Al riguardo segnala che nessuna Relazione (Doc. CCXL) risulta fino ad oggi trasmessa alle Camere.
  Passando all'esame del merito del provvedimento evidenzia che il comma 1 dell'articolo 1, rinvia all'elenco allegato («l'Allegato») la ripartizione delle risorse sopra citate, mentre il comma 2 rimette alle Amministrazioni centrali dello Stato, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente legislazione, anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie, l'individuazione degli interventi da finanziare.
  In particolare il citato Allegato prevede che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano assegnati complessivamente 16 miliardi e 101 milioni di euro per il periodo 2019-2033 e al Ministero dello sviluppo economico 7 miliardi e 170 milioni di euro.
  Posto che nella Relazione illustrativa e nella Relazione tecnica si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita «tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri» si chiede al rappresentante del Governo di voler fornire alla Commissione elementi conoscitivi integrativi con riguardo ai programmi settoriali di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, nonché eventuali ulteriori elementi riguardo a programmi settoriali presentati da altre Pag. 72amministrazioni concernenti aspetti di competenza di questa Commissione in modo da consentire un'adeguata base conoscitiva per l'espressione dei rilievi di competenza.
  Il comma 3 prevede, con la finalità di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, che gli interventi finanziati siano identificati dal Codice unico di Progetto (CUP) e dal Codice identificativo di gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente. Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi.
  Per gli interventi infrastrutturali si prevede inoltre l'applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.
  Il comma 4 stabilisce le modalità di monitoraggio degli interventi finanziati, in conformità con quanto fissato ai sensi del comma 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019.
  Il comma 5, in adempimento alla previsione secondo la quale i decreti di assegnazione delle risorse stabiliscono i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dalla norma istitutiva (comma 98), stabilisce che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le somme non impegnate e determinate quelle per le quali si procede alla riassegnazione alle amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito delle finalità del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche con riferimento alle risorse destinate a interventi che siano ritenuti non più di interesse dall'Amministrazione proponente.
  La quota di tali risorse iscritta nel conto dei residui passivi è accantonata e resa indisponibile e ad essa si applica, con la successiva legge di bilancio, la procedura di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b) della medesima legge – che prevede che con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, possa essere disposta, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente – ovvero è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.
  Il comma 6, infine, disciplina le modalità di revoca e riassegnazione delle risorse con riferimento alle somme assegnate per l'anno 2019, con riferimento alle quali il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà essere adottato entro il 15 novembre 2020. Con riferimento a tale esercizio la quota di risorse iscritta nel conto dei residui passivi sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 dicembre 2020 e riassegnata sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

  Elena MACCANTI (Lega) condivide l'opportunità che il Governo fornisca ulteriori elementi conoscitivi in ordine ai programmi settoriali di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico.

  Diego DE LORENZIS, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Diego DE LORENZIS, presidente, con riferimento alla richiesta formulata da alcuni gruppi di un'audizione del ministro Toninelli, ritiene opportuno verificare anche l'interesse della Commissione Ambiente, Pag. 73al fine di un'organizzazione efficiente dei lavori.

  Raffaella PAITA (PD) ribadisce l'urgenza della richiamata audizione e auspica che l'eventuale coinvolgimento della VIII Commissione Ambiente non ritardi eccessivamente la convocazione del ministro in audizione che dovrebbe tenersi entro la settimana corrente o al massimo nella prossima settimana.

  Elena MACCANTI (Lega), intervenendo sull'ordine di lavori con riferimento alla proposta di legge di iniziativa del collega Baldelli C. 680, in materia di accertamento delle violazioni in materia di sosta, attualmente all'esame dell'Assemblea, ribadisce l'opportunità di un rinvio del provvedimento in Commissione, anche al fine di valutarne l'impatto alla luce del lavoro che la Commissione sta svolgendo sul provvedimento recante modifiche al codice della strada.

  La seduta termina alle 15.05.