CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 gennaio 2019
122.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del Presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. – Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione, Mattia FANTINATI.

  La seduta comincia alle 15.35.

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.
C. 1433 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) siano chiamate a esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 1433, approvato dal Senato, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, il quale risulta collegato alla manovra di finanza pubblica.

  Francesco SILVESTRI (M5S), relatore per la I Commissione, evidenzia in primo luogo, come il provvedimento, si componga di 6 articoli e abbia subìto alcune modifiche nel corso dell'esame al Senato.
  Concentrandosi in particolare sugli ambiti di competenza della I Commissione, rileva come l'articolo 1, inserendo tre nuovi articoli (60-bis, 60-ter e 60-quater) nel decreto legislativo n. 165 del 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», istituisca, presso il Dipartimento della funzione pubblica, un «Nucleo della concretezza», preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete – da determinarsi in un apposito Piano triennale – per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione.
  In tale ambito per «amministrazioni pubbliche» si intendono le amministrazioni definite tali dall'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto n. 165 del 2001, vale a dire tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le Regioni; le Province; i Comuni; le Comunità montane e loro consorzi e associazioni; le Pag. 4istituzioni universitarie; gli Istituti autonomi case popolari; le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165 continuano ad applicarsi anche al CONI.
  In dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 60-bis – nel disporre l'istituzione del Nucleo della concretezza – fa salve le competenze dell'Ispettorato per la funzione pubblica nonché dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, organi entrambi già incardinati presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Ricorda al riguardo che al Dipartimento della funzione pubblica spettano le seguenti funzioni: l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego; il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi; il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa; il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti; la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento; le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
  Nell'ambito del Dipartimento della funzione pubblica l'Ispettorato per la funzione pubblica, vigila e svolge verifiche su: la conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento; l'efficacia dell'attività amministrativa, con attenzione alla semplificazione delle procedure; il corretto conferimento degli incarichi; l'esercizio dei poteri disciplinari; l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi.
  L'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione ha invece il compito di promuovere e il coordinare le attività di semplificazione e di riassetto della normativa vigente.
  Il comma 2 del nuovo articolo 60-bis prevede l'elaborazione di un Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto con cadenza annuale dal Dipartimento della funzione pubblica ed emanato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (di concerto con quello dell'interno). Per le azioni da effettuarsi negli enti territoriali, è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata.
  Tale Piano contiene:
   a) le azioni volte a garantire la «corretta applicazione» delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento;
   b) le «azioni concrete» per rendere più efficienti le pubbliche amministrazioni, con indicazione altresì dei tempi per la realizzazione di «azioni correttive»;
   c) le modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale, degli enti locali.

  Il Nucleo della concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure previste dal Piano triennale.
  Il comma 3 del nuovo articolo 60-bis disciplina tale attività del Nucleo, la quale si esplica in sopralluoghi e visite, svolti in collaborazione con l'Ispettorato per la funzione pubblica. L'intento ricognitivo è volto a rilevare: lo stato di attuazione «delle disposizioni» da parte delle pubbliche amministrazioni; le modalità organizzative e gestionali sotto il riguardo della «efficienza, efficacia ed economicità».
  Si prevede inoltre che il Nucleo possa proporre misure correttive. Per le amministrazioni statali e le agenzie e gli enti Pag. 5pubblici non economici nazionali, il Nucleo indica altresì i termini temporali entro cui devono essere attuate tali misure; nel corso dell'esame al Senato si è specificato (modificando i commi 3, 4 e 6 del nuovo articolo 60-bis) che l'indicazione dei termini temporali concerne solo le suddette amministrazioni, fermo restando che l'indicazione delle misure correttive concerne anche le altre amministrazioni.
  Il comma 4 del nuovo articolo 60-bis procedimentalizza l'attività del Nucleo della concretezza presso le amministrazioni, prevedendo, in particolare, la redazione di un verbale per ogni sopralluogo e visita del Nucleo presso una pubblica amministrazione, il quale dà conto di un novero di elementi: rilevazioni effettuate; richieste avanzate; documentazione visionata o acquisita; risposte e chiarimenti ricevuti.
  Inoltre il verbale riporta le eventuali misure correttive prospettate (con il termine di attuazione per le amministrazioni statali e le agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali). Il verbale è sottoscritto dal «rappresentante» (o suo delegato) dell'amministrazione coinvolta, che può formulare o fornire ulteriori osservazioni e documentazioni, nei tre giorni successivi.
  Ai sensi del comma 5 del nuovo articolo 60-bis, qualora i sopralluoghi siano effettuati presso enti locali, i relativi verbali devono essere trasmessi «anche» al prefetto competente territorialmente. L'obbligo di trasmissione parrebbe pertanto stabilito in capo al Nucleo.
  Il comma 6 del nuovo articolo 60-bis prevede inoltre una tempestiva comunicazione al Nucleo, da parte delle pubbliche amministrazioni, in ordine all'avvenuta attuazione delle misure correttive loro prospettate dal medesimo Nucleo.
  Ai sensi del comma 7 del nuovo articolo 60-bis, l'inosservanza del termine per l'attuazione delle misure correttive – da parte delle amministrazioni statali e delle agenzie e degli enti pubblici non economici nazionali – rileva ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale.
  Rammenta in proposito che la responsabilità dirigenziale si fonda, in particolare, sulle previsioni dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale richiama il mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione, o l'inosservanza delle direttive, imputabili al dirigente, quali elementi che comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dell'incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare prima della scadenza l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli delle amministrazioni dello Stato ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
  La responsabilità disciplinare si concretizza in una violazione del codice disciplinare rinvenibile nel contratto collettivo richiamato dal contratto individuale o nella violazione dei precetti fissati dagli articoli 55 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001 o dal codice di comportamento. La titolarità ad accertare la responsabilità disciplinare risiede in capo al dirigente di struttura o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari.
  Sempre ai sensi del comma 7 all'inosservanza consegue inoltre l'inserimento della pubblica amministrazione in un elenco delle pubbliche amministrazioni inadempienti, che viene pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.
  Il medesimo Dipartimento trasmette al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno, alla Corte dei conti, una relazione annuale sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite effettuate (da trasmettere entro il 30 giugno), nella quale i casi di mancato adeguamento ricevono apposita evidenziazione.
  Il nuovo articolo 60-ter ha per oggetto la collaborazione tra il prefetto ed il Nucleo, prevedendo che il prefetto può Pag. 6segnalare al Nucleo eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento.
  In tal caso, personale della Prefettura può partecipare a sopralluoghi e visite condotte dal Nucleo.
  Per quanto concerne il sistema di controlli interni degli enti locali, ricorda che esiste un controllo preventivo ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in base al quale «il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria».
  Per quanto riguarda invece i controlli successivi di regolarità amministrativa, il comma 2 del richiamato articolo 147-bis prevede espressamente che «Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento». Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.
  Il nuovo articolo 60-quater ha per oggetto la dotazione di personale del Nucleo della concretezza, prevedendo che il Nucleo si avvalga di 53 unità di personale. Tra queste figurano un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale.
  A tal fine è previsto un duplice «canale» di reclutamento, a seconda si attinga a personale già di altre amministrazioni o si proceda a pubblico concorso.
  In particolare: 30 unità sono da reclutarsi mediante concorso per titoli ed esami, secondo la ordinaria procedura delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni (regolata dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Di queste unità, 20 sono inquadrate nel livello iniziale della categoria A; 10 sono inquadrate nel livello iniziale della categoria B.
  Le restanti 23 unità – incluse dunque le tre unità con qualifica dirigenziale – sono individuate nell'ambito del personale delle amministrazioni pubbliche. Una volta prescelte, le unità di personale di altri apparati amministrativi le quali siano chiamate presso il Nucleo sono collocate in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto (secondo quanto prevedano i rispettivi ordinamenti).
  Per i tre dirigenti, non si applicano i limiti previsti per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale (limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti, per la prima fascia; del 10 per cento, per la seconda fascia, secondo la previsione dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001).
  Nel caso di utilizzazione di unità per comando o fuori ruolo, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento che le collochi in quella posizione, entro quindici giorni dalla richiesta (ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge n. 127 del 1997).
  In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando (ai sensi dell'articolo 56, settimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957).
  Il personale dipendente del comparto Ministeri chiamato presso il Nucleo mantiene il trattamento economico fondamentale Pag. 7delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle medesime amministrazioni. Il personale dipendente di altre amministrazioni pubbliche che non siano i Ministeri, mantiene il trattamento economico fondamentale spettante, tuttavia gli oneri sono ripartiti tra Presidenza del Consiglio ed amministrazione di appartenenza, previa loro intesa.
  Gli oneri quantificati per il reclutamento del personale e per il funzionamento del Nucleo sono quantificati in euro 4.153.160 annui a decorrere dal 2019.
  Di questa somma, nella relazione tecnica sono quantificate in euro 3.775.600 le spese per il personale (con stima commisurata al trattamento retributivo medio della categoria A del comparto Presidenza del Consiglio), mentre le restanti sono imputate a spese di funzionamento.
  A tali oneri si prevede di far fronte mediante corrispondenti riduzioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).
  Il comma 2 dell'articolo 1 – inserito nel corso dell'esame al Senato – specifica che le norme introdotte si applicano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.
  L'articolo 2 prevede, al comma 1, l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro.
  Per quanto riguarda i profili di diretto interesse della I Commissione, il comma 2 stabilisce che i dirigenti delle amministrazioni pubbliche adeguano la propria prestazione nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane.
  Nel corso dell'esame presso il Senato si è inoltre specificato che i dirigenti, per le finalità di cui al comma 2, sono inclusi nell'ambito di applicazione dei nuovi sistemi di cui al comma 1 (fatta salva l'esclusione per le categorie in regime di diritto pubblico).
  L'articolo 3 restringe l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche contrattualizzate.
  Infatti, laddove il quadro normativo vigente prevede (all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017) che le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, dal 1o gennaio 2017 non possano superare il corrispondente importo determinato per il 2016, il comma 1 dell'articolo 3 dispone che tale limite non operi con riferimento agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al 22 giugno 2017 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 75 del 2017), a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico. Oltre a ciò, il limite non si applica agli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente al 22 giugno 2017, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti e ai sensi di disposizioni che contemplino gli oneri (ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio medesimo) per quest'ultima deroga.
  L'articolo 4 conferma il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento Pag. 8autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e reca modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni in oggetto, stabilendo anche disposizioni transitorie.
  In particolare, il comma 1 conferma che le amministrazioni suddette possono procedere ad assunzioni (a tempo indeterminato) nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta ferma per i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il comparto della scuola e delle università l'applicazione delle norme di settore.
  Il secondo periodo del comma 3 consente, a decorrere dal 2019, il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, con riferimento ad un arco temporale non superiore a cinque anni, anziché non superiore a tre anni, come prevede la norma vigente.
  Ai sensi del comma 2, le amministrazioni interessate dal limite di cui al comma 1 predispongono i piani triennali dei fabbisogni di personale tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:
   a) digitalizzazione;
   b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
   c) qualità dei servizi pubblici;
   d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
   e) contrattualistica pubblica;
   f) controllo di gestione e attività ispettiva.

  Ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni, il primo periodo del comma 3 conferma le norme vigenti; tuttavia, con riferimento al triennio 2019-2021, il comma 4 reca alcune previsioni transitorie, intese a ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego. In particolare, si consente di procedere, in deroga alla procedura di autorizzazione summenzionata ed alle norme sulla mobilità (volontaria o «per ricollocazione» del personale collocato in disponibilità):
   alla lettera a), all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o lo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;
   alla lettera b), all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a) – per le procedure concorsuali suddette, i successivi commi 6 e 7 recano alcune norme specifiche.

  Le assunzioni di cui alla lettera b) possono essere effettuate solo successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.
  Resta fermo – con riferimento alle facoltà di cui alle suddette lettere a) e b) – il rispetto delle norme richiamate dal medesimo comma 4, tra cui il principio della previa verifica della sussistenza di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale nella medesima amministrazione.
  Ai sensi del comma 5, le amministrazioni che si avvalgano delle facoltà di cui al comma 4 devono comunicare entro trenta giorni i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed alla Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e di procedere alle eventuali restanti autorizzazioni ai sensi del comma 3.
  Il comma 6 prevede che le procedure concorsuali di cui alla suddetta lettera b) del comma 4 possono essere espletate con modalità semplificate, definite con regolamento del Ministro per la pubblica amministrazione, Pag. 9di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; le modalità semplificate devono concernere, in particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso.
  Il comma 7 mantiene fermo il rispetto degli eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti. Le graduatorie dei candidati che abbiano superato le prove concorsuali espletate secondo le procedure semplificate (di cui alla disciplina regolamentare prevista dal comma 6) sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti così banditi.
  Con riferimento alle misure in materia di assunzioni previste dall'articolo 4, segnala come l'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) abbia previsto che per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019. Pertanto dal combinato disposto delle due disposizioni sembra emergere che anche le assunzioni previste dall'articolo 4 del disegno di legge non potranno avere decorrenza anteriore al 15 novembre 2019, anche in caso di rapido espletamento dei concorsi. Sul punto appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.
  Evidenzia inoltre come le priorità individuate dal comma 2 dell'articolo 4 in relazione alle competenze delle figure professionali da assumere «a regime» ai sensi del medesimo articolo 4 riproducano quelle previste dall'articolo 1, comma 299, lettere da a) ad f), della legge di bilancio per il 2019 per le assunzioni straordinarie da realizzare a valere del fondo per il pubblico impiego istituito dalla legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016), destinato alle assunzioni aggiuntive da effettuare da parte delle pubbliche amministrazioni e rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2019 all'articolo 1, comma 298. Non sono invece riprodotte le lettere g) ed h), del citato comma 299, che fanno riferimento alle competenze in materia di tecnica di redazione degli atti normativi e alla verifica di impatto della regolamentazione e al monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.
  L'articolo 5 reca una disciplina normativa volta a porre rimedio ai problemi sorti in seguito alla risoluzione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti.
  L'articolo 6, al comma 1 qualifica le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del provvedimento come norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione (in materia di pubbliche amministrazioni e pubblico impiego) e come princìpi generali dell'ordinamento.
  Il comma 2 specifica che le disposizioni degli articoli 2 e 3, concernendo la materia dell'ordinamento civile, rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  In base al comma 3, le norme di cui all'articolo 5 costituiscono princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (materia sottoposta a competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione).
  Il comma 4 specifica che le regioni – anche con riferimento ai propri enti ed alle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale – e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della legge. Ricorda, in ogni caso, che le norme di cui all'articolo 4 non concernono gli enti territoriali, in quanto le possibilità di assunzione da parte dei medesimi sono disciplinate da norme legislative statali non oggetto di modifica da parte del medesimo articolo 4. Pag. 10
  Il comma 5 reca la clausola di salvaguardia con riferimento alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

  Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la IX Commissione, dopo avere sua volta rilevato che il disegno di legge è collegato alla manovra di bilancio 2019, avverte che nella sua relazione si soffermerà in particolare sugli articoli 3, 4 e 5, in quanto più direttamente riconducibili alle competenze della Commissione lavoro pubblico e privato.
  Con riferimento, pertanto, all'articolo 3, osserva che esso esclude dall'applicazione del limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, nonché gli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente alla suddetta data di entrata in vigore del limite, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti e ai sensi di disposizioni che contemplino gli oneri (ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio medesimo) per quest'ultima deroga. Ai sensi del comma 2, il medesimo limite non si applica neanche alle assunzioni effettuate in deroga ai relativi limiti finanziari utilizzando risorse destinate ai contratti di lavoro flessibile, secondo la specifica disciplina posta, per il triennio 2018-2020, dall'articolo 20, comma 3, del citato decreto legislativo n. 75 del 2017.
  Passa, quindi, all'articolo 4, che, allo scopo di accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale, al comma 1 autorizza le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, a decorrere dal 2019, ad assumere personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa massima pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Il comma 2 dispone la predisposizione da parte delle medesime amministrazioni del piano dei fabbisogni, previsto agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di assicurare il ricambio generazionale, la migliore organizzazione del lavoro, nonché il reclutamento di figure professionali con elevate competenze in materia di digitalizzazione, di razionalizzazione dei provvedimenti amministrativi, di qualità dei servizi pubblici, di gestione dei fondi strutturali e di capacità di investimento, di contrattualistica pubblica, nonché di controllo di gestione e attività ispettiva. Come disposto dal comma 3, che disciplina la procedura per l'autorizzazione delle assunzioni, a decorrere dal 2019 si aumenta da tre a cinque anni l'arco temporale con riferimento al quale è consentito il cumulo delle risorse destinate al finanziamento delle assunzioni, corrispondenti alle economie già maturate per la cessazione del personale. Con la finalità di consentire fin dal triennio 2019-2021 l'accesso al pubblico impiego, il comma 4 consente alle amministrazioni pubbliche, in deroga alla procedura ordinaria di autorizzazione e alle norme sulla mobilità, all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà assunzionali previste per ciascun anno dai precedenti commi 1 e 3, nonché all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il precedente triennio. Infine, i successivi commi 5, 6 e 7 introducono disposizioni per la disciplina delle assunzioni, sia dalle graduatorie vigenti, sia a seguito dei concorsi, previste dal comma 4.
  In proposito, ritiene opportuno richiamare quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di effettuare assunzioni con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 Pag. 11novembre 2019, osservando come tale termine, peraltro, sia funzionale alla definizione delle risorse da utilizzare e alla predisposizione dei bandi.
  Con riferimento, infine, all'articolo 5, volto al superamento delle problematiche insorte dalla risoluzione delle convenzioni per la fornitura dei buoni pasto, rileva che, al comma 1, si prevede che le pubbliche amministrazioni interessate richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto, di valore nominale corrispondente, acquistati sulla base della normativa vigente. Il comma 2 autorizza Consip S.p.A a gestire centralmente, anche in via giudiziale, il recupero dei crediti vantati dalle pubbliche amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria dei lotti oggetto delle risoluzioni. Inoltre, la norma prevede la riassegnazione alle amministrazioni interessate delle somme recuperate, nonché la possibilità per le medesime amministrazioni di attivare ulteriori procedimenti per il recupero del credito non soddisfatto. I successivi commi 3 e 4 dispongono l'istituzione di un fondo, con dotazione pari a 3 milioni di euro per il 2019, per l'attuazione delle misure di sostituzione dei buoni pasto previste dal comma 1.

  Emanuele PRISCO (FdI) chiede al Governo di chiarire fin d'ora se sussista una disponibilità reale a modificare e migliorare il provvedimento, oppure se esso sia considerato immodificabile dalla maggioranza, rilevando come tale chiarimento risulti fondamentale ai fini della chiarezza e correttezza nei rapporti tra i gruppi.

  Il Sottosegretario Mattia FANTINATI, in relazione alla questione posta dal deputato Prisco, ritiene che non vi sia alcuna preclusione da parte del Governo a modifiche del testo che portino ad una ulteriore lettura presso l'altro ramo del Parlamento, purché si tratti di modifiche condivise ed effettivamente migliorative.

  Graziano MUSELLA (FI) ritiene necessari chiarimenti in ordine alle funzioni del Nucleo della concretezza, per verificare se esso sia pensato quale strumento di assistenza e supporto nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, compresi i piccoli comuni in difficoltà e gli enti locali in genere, o sia, al contrario, destinato a esercitare unicamente funzioni ispettive.

  Renata POLVERINI (FI), dopo aver chiesto chiarimenti sull'organizzazione del seguito dell'esame del disegno di legge da parte delle Commissioni riunite, ritiene che, se il Governo intende fare del Nucleo della concretezza uno strumento di supporto delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle locali, sia necessario prevedere un maggior numero di unità di personale. Inoltre, considera necessario verificare se, sulla base delle risorse finanziarie previste, sia possibile estendere a tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, i sistemi di controllo sulle presenze del personale previsti nel provvedimento. Infine, ritiene necessario sapere dal Governo se abbia stanziato risorse adeguate per l'acquisto delle strumentazioni digitali sulle quali saranno chiamate a operare le unità di personale che si prevede di assumere in base alle autorizzazioni recate dal disegno di legge.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nel rilevare come sia imminente l'avvio delle votazioni in Assemblea, ritiene che l'organizzazione dei lavori sul provvedimento sarà precisata in una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, il quale potrà aver luogo nel corso della prossima settimana; evidenzia quindi come la seduta odierna possa risultare utile per raccogliere una prima serie di rilievi cui i relatori e il Governo potranno dare risposta nel corso del successivo iter di esame.

  Paolo ZANGRILLO (FI), considerando la molteplicità dei sistemi digitali per la rilevazione delle presenze e il controllo dei dipendenti, osserva che, prima di procedere alla selezione del personale da assumere in riferimento a tale materia e alla Pag. 12sua formazione, sarebbe opportuno individuare preventivamente su quali sistemi operativi esso sarà chiamato a operare. Invece, il disegno di legge sembra aver scelto la logica opposta, che non fornisce alcuna garanzia di successo.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.