CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 novembre 2018
92.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 63

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
C. 1334 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2018.

  Luigi MARATTIN (PD), nell'illustrare le perplessità del gruppo Partito Democratico sul provvedimento in esame, che si fondano principalmente su due motivazioni, Pag. 64auspica che quanto si accinge a evidenziare possa costituire la base per un proficuo dibattito.
  La prima perplessità si riferisce alla scelta di interrompere la discesa del rapporto deficit/PIL, avviata sin dal 2010 e proseguita in maniera ancora più spiccata nella scorsa legislatura, nel corso della quale si è passati dal 3 per cento del 2014 all'1,8 per cento del 2018.
  Segnalando come l'Ufficio parlamentare di bilancio e la Commissione europea abbiano quantificato il rapporto deficit/PIL per il 2019 che conseguirà all'approvazione della manovra in discussione in misura superiore al 2,4 per cento indicato nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, evidenzia comunque come anche semplicemente il 2,4 per cento rappresenti un aumento di quasi un terzo rispetto al rapporto deficit/PIL del corrente anno 2018.
  Prosegue segnalando il pericolo di una recessione a livello internazionale che potrebbe seguire alla lunga fase di crescita, quasi nove anni, di importanti economie, quali quelle degli Stati Uniti d'America e della Germania, anche in considerazione delle politiche protezionistiche adottate da alcuni Paesi. Ritiene pertanto che in una fase di crescita, seppur non robusta, non sarebbe opportuno adottare politiche procicliche, mentre sarebbe preferibile preservare la leva del debito per servirsene solo qualora se ne manifestasse l'inderogabile necessità, in conseguenza di un'eventuale recessione internazionale.
  Al riguardo, anche a non voler considerare le possibili conseguenze di un aumento del rapporto deficit/PIL in relazione agli obblighi in sede europea, ricorda che l'Italia è il terzo Paese più indebitato del mondo e pertanto dovrebbe muoversi con maggior prudenza, per non correre il rischio di essere costretto a offrire tassi di interesse eccessivamente elevati per poter vendere i propri titoli del debito pubblico.
  Passa poi ad illustrare la seconda perplessità, che si riferisce alle finalità per le quali il Governo utilizzerà il maggior deficit previsto, che non è altro che un debito che i contribuenti dovranno pagare in futuro, destinando ben 7 miliardi di euro al reddito di cittadinanza, al netto di quanto già stanziato per il reddito di inclusione, ed altrettanti all'introduzione della cosiddetta «quota 100» per l'accesso al pensionamento.
  In merito, dichiara che il proprio gruppo avrebbe potuto considerare con meno sfavore l'aumento del deficit, qualora questo fosse stato destinato alla riduzione della pressione fiscale, al sostegno degli investimenti pubblici e privati nonché al sostegno delle emergenze sociali e del lavoro dipendente.
  Si sofferma quindi in particolare sulla pressione fiscale che, nonostante le affermazioni del Governo, resta stabile nel 2019 alla percentuale del 41,8, già raggiunta nel 2018, mentre negli anni precedenti si era verificata una riduzione costante rispetto al valore del 43,5 per cento toccato alla fine della XVI legislatura.
  Infatti, a fronte di interventi che riducono le imposte nei confronti delle imprese, quali l'aliquota agevolata IRES per le imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti e l'introduzione di un'imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni, si registrano misure che compensano detta riduzione ed anzi determinano in media un aggravio del carico fiscale per le imprese. Al riguardo cita la soppressione dell'imposta sul reddito imprenditoriale – IRI, che avrebbe dovuto entrare in vigore l'anno prossimo, volta ad assicurare una tassazione con aliquota fissa sulla parte del reddito imprenditoriale imputabile al capitale investito nell'impresa, nonché le deduzioni per l'aiuto alla crescita economica – ACE, introdotta dal Governo Monti per incentivare la capitalizzazione delle imprese italiane, consentendo alle imprese di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio. Fa riferimento anche, come misure che comportano un aggravio fiscale per le imprese con effetti negativi per la crescita, alla soppressione del superammortamento, alla rimodulazione Pag. 65dell'iperammortamento, con maggiorazioni decrescenti al crescere del costo dell'investimento, e alla riduzione del credito di imposta per ricerca e sviluppo.
  Ne consegue, come rilevato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, che la tassazione per le imprese subirà un aumento netto di più di 6 miliardi di euro nel 2019, per poi diminuire nei successivi due anni del triennio di riferimento, in misura comunque inferiore rispetto all'aumento del primo anno.
  Per quanto riguarda il sostegno agli investimenti privati, ritiene che non si registri alcuna forma di incentivo, ma anzi, come precedentemente evidenziato, vi sia una sostanziale diminuzione di tali incentivi realizzata anche attraverso la riduzione delle agevolazioni fiscali in materia di ammortamento. Inoltre, in relazione agli investimenti pubblici, sottolinea come i due nuovi Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali – che rappresentano complessivamente lo 0,2 per cento del PIL e che costituiscono, secondo l'attuale maggioranza, il più grande piano di investimenti pubblici della storia italiana – siano stati in realtà finanziati con la riduzione di altre spese in conto capitale, tranne che per 1,4 miliardi di euro, corrispondenti allo 0,07 per cento del PIL.
  Segnala quindi come non sia prevista alcuna misura in favore delle famiglie di lavoratori dipendenti con figli, preannunciando la presentazione di proposte emendative in favore di questa categoria di soggetti.
  Ricorda poi che su reddito e pensione di cittadinanza non è possibile esprimere alcun giudizio, in mancanza di una proposta di disciplina dei nuovi istituti, giudicando peraltro inaccettabile la proposta legislativa presentata dal MoVimento 5 Stelle nella scorsa legislatura. Altro problema, segnalato da più parti, è quello dei tempi di entrata in vigore dei nuovi istituti, con conseguenze in termini di decorrenza sia della spesa, sia degli effetti sulla crescita.
  Infine, con riferimento a «quota 100» avanza seri dubbi sul fatto che, soprattutto in un clima di indebolimento della crescita e di incertezza determinato anche dallo stesso Governo, le imprese procederanno effettivamente a sostituire con nuove assunzioni i lavoratori che accedono anticipatamente al pensionamento. Evidenzia peraltro come di questo presunto effetto di sostituzione tra pensionati e nuovi assunti, diversamente da quanto affermato dall'attuale maggioranza, non vi sia traccia nella letteratura economica.
  Conclude ribadendo le proprie perplessità sul disegno di legge di bilancio e auspicando che il Governo prenda in considerazione le questioni evidenziate nel proprio intervento.

  Andrea MANDELLI (FI) evidenzia che il proprio Gruppo, come dichiarato anche durante l'ultima campagna elettorale, non sarebbe contrario all'aumento del deficit, se questo fosse utilizzato per sostenere la crescita del Paese, le imprese e famiglie.
  Ritiene però che le misure contenute nel provvedimento in esame avranno un impatto limitato, obbligando in futuro il Governo a rivedere al ribasso gli indicatori della finanza pubblica, a proposito dei quali dubita che la crescita per il 2019 possa raggiungere il prospettato 1,5 per cento, mentre teme che il rapporto deficit/PIL supererà il 2,4 per cento.
  Prevede inoltre che l'elettorato resterà deluso dalle misure adottate dal Governo, che giudica poco incisive, anche in considerazione della consistente previsione di spesa, in particolare di quella destinata a coprire reddito e pensioni di cittadinanza, nonché la cosiddetta «quota 100» per l'accesso anticipato alla pensione.
  Lamenta poi la mancanza di interventi per incrementare la produttività del lavoro, troppo bassa in Italia rispetto agli altri Paesi europei, e di politiche in favore della famiglia, non considerando particolarmente attraente l'assegnazione di terreni agricoli per la nascita del terzo figlio. Segnala l'opportunità di rivedere e razionalizzare le spese fiscali, di riorganizzare la pubblica amministrazione e di semplificare gli adempimenti ai quali sono soggette le imprese. Sottolinea che il provvedimento Pag. 66appare deludente per gli interventi in materia sanitaria, considerato che le carenze del Servizio sanitario nazionale costringono i meno abbienti a rinunciare alle cure, nonché la mancanza di una seria spending review, di una semplificazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture, che considera arcaiche, di misure per la rigenerazione urbana, la promozione del turismo e la tutela del Made in Italy.
  Rileva l'assenza delle necessarie prescrizioni normative per poter esprimere un giudizio sul reddito di cittadinanza, quali la platea dei beneficiari, la misura del contributo, le sue modalità di spesa e i controlli per evitare abusi. Al riguardo concorda sull'esistenza di misure analoghe in altri Paesi europei, osservando però come nessuno dei Paesi che concede tale beneficio abbia una percentuale di disoccupati paragonabile a quella italiana e come i centri per l'impego italiani siano al momento, soprattutto al Sud, totalmente impreparati a svolgere efficaci funzioni per far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro.
  Con riferimento all'aumento del debito pubblico esprime preoccupazione non solo per eventuali sanzioni da parte della Commissione europea, quanto per il giudizio dei mercati, che costringerà a concedere tassi di interesse più elevati.
  Sottolineando come la manovra non colga le esigenze del sistema produttivo e della società civile, segnala che le proposte emendative che verranno presentate dal suo gruppo non avranno carattere ideologico, ma saranno finalizzate a correggere gli interventi sui quali ha espresso perplessità e a introdurre misure a suo parere più adatte a far ripartire il Paese.

  Michele SODANO (M5S), replicando alle osservazioni del deputato Marattin, pur riconoscendo che i Governi della passata legislatura hanno contribuito ad una graduale diminuzione del deficit, osserva tuttavia come l'indice del debito pubblico sia invece costantemente aumentato. In relazione alla manovra di finanza pubblica di carattere espansivo presentata dall'attuale Governo, ricorda che in precedenti periodi di recessione economica analoghi interventi sono stati adottati da Paesi quali la Francia, la Spagna e il Portogallo, senza che allora si alzassero voci particolarmente contrarie. Rileva inoltre che nel corso della passata legislatura si è costantemente contratto il volume degli investimenti pubblici calcolati in rapporto al PIL. In replica alle osservazioni dell'onorevole Mandelli circa le politiche per la famiglia, fa presente che il reddito di cittadinanza, qualora applicato ad esempio alla popolazione residente nel comune di Agrigento, che conta oltre 27.000 persone in condizione di indigenza sotto la soglia dei 6.000 euro annui, rappresenta una misura indubbiamente positiva, volta, tra l'altro, a favorire la ripresa dei consumi. Nell'evidenziare come nel disegno di legge di bilancio in esame non compaiano misure di riduzione della spesa nel comparto sanitario, segnala piuttosto la presenza nel medesimo provvedimento di fondi per la riconversione industriale.

  Maria Elena BOSCHI (PD) si limita a svolgere talune riflessioni di carattere generale, auspicando che le stesse possano trovare concreto accoglimento tramite l'approvazione di specifiche proposte emendative che il gruppo Partito Democratico si riserva di presentare. In riferimento alla questione del debito pubblico, fa presente che viene pubblicamente affermato dall'attuale Governo che tale debito si è ridotto, caso unico in Italia nel corso dell'ultimo decennio, negli anni dal 2015 al 2017, come espressamente risulta dalla Nota di aggiornamento del DEF 2018. Evidenzia come la contrazione della spesa per la sanità rappresenti una preoccupazione di carattere generale, giacché, mentre per l'anno 2019 viene confermato in circa 114 miliardi di euro il livello del finanziamento statale al Servizio sanitario nazionale, vengono tuttavia ridotte le risorse derivanti dal payback farmaceutico, né sono più previste quelle destinate ai farmaci oncologici e per la cura dell'epatite C, né tantomeno quelle destinate al rinnovo contrattuale e alle assunzioni del Pag. 67personale medico, i cui oneri graveranno pertanto a carico delle regioni. Venendo più al merito delle misure contenute nel disegno di legge in esame, osserva che tale provvedimento appare caratterizzato da due forti elementi di debolezza. In primo luogo, anche in mancanza della concreta declinazione delle misure in materia di reddito di cittadinanza e di uscita anticipata dal lavoro, si può ritenere che la manovra non sia orientata in favore dei giovani, bensì piuttosto delle generazioni adulte. Aggiunge inoltre che sono previste riduzioni di spesa nei settori della istruzione, dell'università e della formazione professionale, inclusi i percorsi di alternanza scuola-lavoro, nonché della cultura, in ciò manifestando una visione politica di corto respiro e muovendosi in controtendenza rispetto alle priorità perseguite nei predetti settori dai Governi della scorsa legislatura. In secondo luogo, osserva che non si tratta neppure di una manovra volta a promuovere la condizione delle donne, anche in considerazione del fatto che le misure previste in materia pensionistica, come peraltro evidenziato nell'audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, andranno per circa il 70 per cento a vantaggio degli uomini. Rileva inoltre come nel provvedimento in esame risultino assenti misure volte a favorire la conciliazione dei tempi vita-lavoro, il bonus bebè e altre misure agevolative per le spese sostenute per babysitter ed asili nido varate nella precedente legislatura, così come non figurano più le risorse già stanziate per il cosiddetto welfare aziendale. Osserva viceversa come la misura relativa all'assegnazione a titolo gratuito di terreni demaniali alle famiglie che avranno un terzo figlio negli anni 2019, 2020 e 2021 non risulti particolarmente efficace rispetto alle finalità di promozione dello sviluppo socio-economico delle aree rurali e di ripresa della natalità. Esprime inoltre preoccupazione per i significativi tagli di spesa alle politiche per il contrasto della tratta degli esseri umani, per le pari opportunità e per il ristoro delle vittime di femminicidio e di altri reati violenti. Nell'anticipare che il Partito Democratico si riserva di predisporre apposite proposte emendative volte a ripristinare gli stanziamenti in precedenza previsti per le politiche pubbliche dianzi richiamate, nonché a reperire ulteriori risorse aggiuntive, stigmatizza la scelta del Governo di autorizzare la spesa di 25 milioni di euro per l'istituzione della struttura di missione denominata Investitalia, di cui all'articolo 18 del presente provvedimento, della quale non si comprende minimamente la ratio in termini di efficacia nelle decisioni in materia di investimenti pubblici e privati. Rileva infine che i mancati trasferimenti erariali agli enti territoriali ammontano a circa un miliardo di euro, con evidenti ripercussioni negative in termini finanziari ai singoli comuni, i quali tuttavia, in base al presente disegno di legge, sono autorizzati ad incrementare le aliquote dei propri tributi, in ciò ponendo le premesse per un potenziale incremento della pressione fiscale generale a carico dei contribuenti.

  Stefano FASSINA (LeU), nel premettere che il provvedimento in esame costituisce l'ennesima sommatoria di misure microsettoriali, intende richiamare l'attenzione sulla questione a suo giudizio più rilevante, vale a dire la mancata previsione di misure e risorse finanziarie volte a favorire gli investimenti nel Mezzogiorno d'Italia, alla cui finalità saranno pertanto indirizzate in parte le proposte emendative che il proprio gruppo si appresta a presentare. A suo giudizio, andrebbe in particolare ripristinata l'effettività della cosiddetta «clausola Ciampi», che prevedeva originariamente la destinazione degli investimenti pubblici al Sud, tanto da parte delle amministrazioni centrali quanto di quelle locali e delle società a partecipazione pubblica, in una misura almeno pari al 45 per cento. Auspica, inoltre, che almeno una parte delle risorse stanziate per il reddito di cittadinanza possano tradursi in un effettivo aumento della capacità occupazionale, tale da indurre una reale ripresa degli investimenti, come peraltro emerso nel corso dell'audizione di Svimez, posto che diversamente la predetta Pag. 68misura si configurerebbe come un mero trasferimento monetario. Conclude richiamando l'attenzione su un'altra tematica di particolare rilievo sociale, ossia quella relativa all'edilizia residenziale pubblica, a sostegno della quale dovrebbe a suo avviso prevedersi l'istituzione di un apposito fondo pluriennale.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) evidenzia in premessa il carattere in itinere della manovra di finanza pubblica all'esame del Parlamento, in considerazione del fatto che, come da più parti preannunciato, il Governo sarà chiamato ad apportare al testo nel corso dell'esame parlamentare significative modificazioni, nonché in ragione della natura ancora generica di talune disposizioni, quali quella relativa al reddito di cittadinanza, che necessiteranno di una più puntuale definizione. Ciò premesso, rileva che potrebbe verificarsi l'introduzione nel corso dell'esame parlamentare di una specifica clausola di salvaguardia a garanzia della tenuta dei saldi di finanza pubblica, posto che gli obiettivi di crescita del PIL previsti dal Governo appaiono oltremodo ottimistici tanto più se comparati ai dati recentemente pubblicati da autorevoli analisti, che hanno rivisto al ribasso per l'anno 2019 la crescita del PIL. In tale quadro, considera del resto assai poco verosimili anche i moltiplicatori della spesa utilizzati dal Governo nelle stime degli effetti finanziari derivanti dalle singole misure contenute nella manovra. Osserva altresì che quest'ultima non appare in linea con quanto è dato constatare a livello europeo e internazionale, suscitando la reazione decisamente negativa dei mercati finanziari, di cui a suo avviso non è possibile non tenere conto. Auspica comunque che le stime di finanza pubblica elaborate dal Governo possano trovare riscontro nella realtà, anche perché, in caso contrario, verrebbe a determinarsi un serio problema finanziario legato al fatto che i principali istituti bancari del nostro Paese detengono una quota assai rilevante del debito pubblico. Rileva, per quanto riguarda le risorse a copertura della manovra – il cui ammontare nel 2019 è pari a circa 36 miliardi – che, a parte i circa 22 miliardi di euro di indebitamento, i restanti 14 miliardi di nuove risorse trovano copertura, come specificato dal Governo, in misura pari ai due terzi dell'importo complessivo, a valere sulle maggiori entrate derivanti prevalentemente da un inasprimento della tassazione sul settore finanziario ed assicurativo, nonché dall'abolizione dell'IRI e dell'ACE, di cui rispettivamente agli articoli 82 e 88 del disegno di legge in esame, con conseguenti effetti negativi a carico delle imprese. Esprime inoltre perplessità sulla formulazione dell'articolo 38 recante il Fondo per il ristoro dei risparmiatori, giacché le misure ivi previste comportano procedure particolarmente farraginose all'esito delle quali il danneggiato potrà eventualmente recuperare fino ad un massimo del 30 per cento del proprio credito, rinunciando contestualmente a qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria avverso le banche. A suo giudizio, la misura, per quanto non corretta dal punto di vista giuridico, potrebbe essere stata ideata proprio al fine di non sfavorire le banche subentranti. Ritiene che il reddito di cittadinanza rappresenti uno strumento poco efficace e allo stato attuale sostanzialmente privo di contenuti, laddove sarebbe stato forse preferibile implementare le misure di contrasto alla povertà già previste a legislazione vigente. Sottolinea inoltre con preoccupazione la riduzione delle risorse destinate agli istituti di ricerca, nonché la parametrazione del fabbisogno finanziario programmato delle università statali al tasso di crescita del PIL reale, giacché l'applicazione di tale ultimo criterio, a suo avviso, comporterà il rischio di un mancato finanziamento soprattutto degli atenei ubicati nel Sud del Paese. Auspica infine che nel corso dell'esame parlamentare, anche attraverso l'approvazione di proposte emendative presentate dal gruppo di Forza Italia, la manovra di finanza pubblica possa essere migliorata nei suoi contenuti.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, come unanimemente concordato nell'Ufficio di presidenza Pag. 69integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia le repliche dei relatori e del Governo alla seduta che si terrà il prossimo martedì, fermo restando il termine per la presentazione degli emendamenti, fissato per la giornata di domani alle ore 16.

  La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli

  La seduta comincia alle 15.40.

Decreto-legge n. 113 del 2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
C. 1346 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato e trasmesso alla Camera, dispone la conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
  Evidenzia che il provvedimento è corredato di una relazione tecnica riferita al testo iniziale, nonché di una relazione tecnica riferita al maxiemendamento governativo approvato dal Senato che dà conto delle modifiche al testo originario apportate da tale emendamento.
  Passando all'esame delle norme considerate dalle relazioni tecniche presentate nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, in merito alla verifica delle quantificazioni, segnala quanto segue.
  Circa l'articolo 1, commi da 2 a 5, recante delega al Governo per il riordino dei ruoli delle Forze armate e di polizia, evidenzia che la norma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di revisione dei ruoli delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, rilevando che la relazione tecnica afferma che, a causa della complessità della materia, non risulta possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi e che l'effettiva e puntuale quantificazione di tali effetti potrà essere effettuata solo al momento dell'adozione dei medesimi decreti legislativi. Sottolinea che peraltro la delega è finalizzata sia all'introduzione di disposizioni correttive dei decreti legislativi già emanati (decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017), sia all'integrazione degli stessi, richiamando in proposito i principi e criteri direttivi già contenuti nella norma di delega da cui originano i citati decreti del 2017. Pertanto, pur prendendo atto che gli oneri dovrebbero comunque essere ricondotti nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge in esame, ritiene che andrebbero fornite indicazioni, anche di massima, circa le linee di intervento legislativo da perseguire ed il relativo impegno finanziario, tenuto conto che si tratta di dare attuazione a criteri di delega già noti e già in parte attuati (fatto salvo l'aggiornamento Pag. 70temporale del parametro riguardante la rideterminazione della dotazione organica).
  In ordine all'articolo 1, riguardante il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario, osserva che la norma sopprime l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari (previsto dall'articolo 5, comma 6, del testo unico in materia di immigrazione) disciplinando forme speciali di permesso di soggiorno temporaneo connesse a specifiche esigenze di carattere umanitario. Viene, altresì disposto che le controversie relative ai tali permessi «speciali» siano sottoposte alla cognizione delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite dal decreto-legge n. 13 del 2017. Rileva che l'attuazione delle summenzionate disposizioni è assistita dal vincolo di neutralità finanziaria di cui al comma 4, che prevede, altresì, che le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non formula osservazioni alla luce degli elementi e dei dati forniti dalla relazione tecnica, nonché dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, in merito agli elementi alla base della previsione di invarianza finanziaria. Segnala, con riguardo alle tipologie speciali di permesso di soggiorno introdotte, che la relazione tecnica evidenzia che la relativa disciplina non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, considerato che tale tipologia è emersa nella prassi come forma specifica della più ampia categoria del permesso umanitario. Ricorda, con riferimento alla competenza delle sezioni specializzate sulle controversie relative a tali forme speciali di permessi di soggiorno, in particolare, che il Governo ha chiarito che le sezioni specializzate potranno ripartire l'ulteriore carico senza che si proceda alla rideterminazione delle dotazioni organiche, ricorrendo all'adozione di opportune misure organizzative. Non formula pertanto osservazioni per i profili di quantificazione.
  Con riguardo all'articolo 2, concernente il trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi evidenziati nella relazione tecnica e nell'ulteriore documentazione messa a disposizione nel corso dell'esame in prima lettura al Senato. In particolare prende atto di quanto precisato dal Governo al Senato in merito al fatto che il prolungamento del termine massimo di trattenimento nei centri determinato dalla norma (da 90 a 180 giorni) non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ciò in quanto i costi di gestione dei centri sono parametrati sulla presenza degli stranieri all'interno delle strutture e non già sulla durata del trattenimento. Non ha alcunché da osservare con riguardo alle norme approvate al Senato che prevedono che l'ANAC svolga, nell'ambito delle risorse disponili, attività di vigilanza collaborativa sulle procedure negoziate per l'esecuzione di lavori di costruzione o ristrutturazione dei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) e che i soggetti gestori dei centri di accoglienza e rimpatrio pubblichino sui propri siti internet i rendiconto di gestione dei centri e che gli stessi siano resi disponibili nel sito internet delle prefetture.
  Con riferimento all'articolo 3, relativo al trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi evidenziati dalle relazioni tecniche.
  In relazione all'articolo 4, concernente le modalità di esecuzione dell'espulsione, con riferimento al comma 1, primo e secondo periodo, evidenzia che la norma prevede la possibilità di disporre la temporanea permanenza dello straniero in strutture dell'Autorità di pubblica sicurezza fino alla definizione del procedimento di convalida dell'espulsione in caso di indisponibilità di posti nei CPR del circondario del Tribunale competente. La Pag. 71norma è corredata di uno specifico vincolo di invarianza e la relazione tecnica, a verifica di tale vincolo, richiama per la compensazione di eventuali oneri l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio su determinati capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Ritiene che andrebbero peraltro forniti elementi informativi in merito alla congruità di tali stanziamenti rispetto a quanto previsto dalla norma, alla luce del complesso degli adempimenti già previsti e di quelli disposti dal provvedimento in esame a valere sulle medesime risorse. Con riferimento al comma 1, terzo periodo, evidenzia che questo consente la permanenza dello straniero in attesa dell'effettivo allontanamento presso le strutture aeroportuali. Ai relativi oneri, pari ad euro 1.500.000 euro per il 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI), cofinanziato dall'UE per il periodo di programmazione 2014-2020. La relazione tecnica riferisce che l'onere concerne lavori di adeguamento delle strutture al nuovo utilizzo ed è quantificato in euro 300.000,00 a sito, per un importo complessivo pari a euro 1.500.000,00 per il 2019 (300.000 euro per 5 scali aeroportuali complessivi). Al riguardo non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione alla luce degli elementi forniti dal Governo, ad integrazione della relazione tecnica, durante l'esame in prima lettura al Senato.
  In merito ai profili di copertura, rileva che il comma 2 provvede agli oneri, pari a 1,5 milioni di euro per il 2019, derivanti dall'ipotesi di permanenza dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione anche in luoghi idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, a valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), cofinanziato dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020. In proposito, nel prendere atto di quanto riportato nella relazione tecnica in ordine al fatto che si «attiveranno le necessarie procedure per adeguare l'attuale programmazione e gestione del suddetto Fondo, attraverso la rimodulazione degli interventi previsti nel programma nazionale e la conseguente riallocazione delle risorse», reputa tuttavia necessario che il Governo assicuri che la predetta rimodulazione non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di eventuali impegni di finanziamento già assunti nell'ambito del ciclo di programmazione 2014/2020.
  A proposito dell'articolo 5, recante disposizioni in materia di divieto di reingresso, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della disposizione.
  Per ciò che concerne l'articolo 5-bis, riguardante la convalida dei respingimenti e sistema di informazione Schengen, evidenzia che la norma prevede, tra l'altro, l'estensione al provvedimento di respingimento con accompagnamento alla frontiera delle procedure di convalida previste nei casi di espulsione amministrativa. Al riguardo non formula osservazioni nel presupposto che, come affermato dalla relazione tecnica, l'implementazione di tale meccanismo venga disposto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili legislazione vigente. Non ha alcunché da osservare, infine, con riguardo alle altre norme recate dalla disposizione in esame considerata la loro natura ordinamentale.
  Circa l'articolo 6, recante disposizioni in materia di rimpatri, evidenzia che la norma destina ad altre finalità di spesa, quali il rafforzamento del Fondo rimpatri del Ministero dell'interno, risorse che l'articolo 1, comma 1122, della legge n. 205 del 2017, nel testo previgente rispetto al decreto legge in esame, finalizza alla realizzazione di interventi di rimpatrio volontario assistito (RVA). L'intervento viene disposto senza modificare gli importi e l'ambito temporale di riferimento originariamente previsti (500.000 euro per il 2018, 1.500.000 euro per il 2019 e 1.500.000 euro per il 2020). Al riguardo non formula osservazioni nel presupposto che, come confermato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, a valere su tali risorse non siano stati assunti impegni di spesaPag. 72
  In ordine all'articolo 6-bis, riguardante i familiari del personale di rappresentanze diplomatico-consolari, non formula osservazioni per i profili di quantificazione.
  Con riguardo all'articolo 7, relativo al diniego e alla revoca della protezione internazionale, non formula osservazioni considerato il tenore ordinamentale della norma.
  Con riferimento all'articolo 7-bis, riguardante la domanda di protezione internazionale, e all’ articolo 8, concernente la cessazione della protezione internazionale, non formula osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale delle norme.
  In merito all'articolo 9, relativo alla domanda reiterata e domanda presentata alla frontiera, evidenzia che la norma autorizza la spesa di euro 1.860.915 a decorrere dal 2019 per le finalità di cui al comma 1, lettera b), relative alla possibilità di istituire cinque sezioni di Commissioni territoriali per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate direttamente alla frontiera o nelle zone di transito. Viene, inoltre, prevista la possibilità di istituire, per le medesime finalità, a decorrere dal 1o gennaio 2019 e per una durata massima di otto mesi, fino al numero massimo di ulteriori 10 sezioni di Commissioni territoriali (comma 2-bis) autorizzando a tal fine la spesa di 2.481.220 euro per il 2019 (comma 2-ter). Al riguardo, non hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione alla luce dei dati e degli elementi forniti dalle relazioni tecniche e dall'ulteriore documentazione pervenuta nel corso dell'esame in prima lettura. In merito agli eventuali oneri per l'adeguamento informatico e per il collegamento alle reti dei locali di frontiera, che la relazione tecnica afferma essere già computati nell'ambito della quantificazione degli oneri relativi all'articolo 4, evidenzia l'opportunità di una separata evidenziazione degli stessi.
  A proposito dell'articolo 10, concernente la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, non formula osservazioni per i profili di quantificazione.
  In relazione all'articolo 11, riguardante l'Istituzione di sezioni dell'unità di Dublino, prende atto che la relazione tecnica ribadisce che le nuove funzioni potranno essere svolte da personale già incardinato nelle prefetture e già incaricato della trattazione di affari pertinenti alla materia oggetto delle norme. Non formula pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che il carico amministrativo non risulti aumentato, ma solo redistribuito territorialmente e che tale riorganizzazione sia tale da non comportare aggravi per le strutture interessate dalla predetta redistribuzione.
  Per ciò che concerne l'articolo 12, recante disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.
  In merito all'articolo 12-bis, concernente il monitoraggio andamento flussi migratori, non ha osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale della disposizione e nel presupposto che, come evidenziato dalla relazione tecnica, le attività di monitoraggio previste dalla stessa vengano svolte dal Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e pertanto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva peraltro che tale condizione di non onerosità non è espressamente prevista dalla norma.
  Circa l'articolo 12-ter, relativo agli obblighi di pubblicità delle cooperative sociali, non ha osservazioni da formulare considerato il tenore ordinamentale della norma.
  Con riguardo all'articolo 13, riguardante l'iscrizione anagrafica, non formula considerazioni stante il tenore ordinamentale delle disposizioni in esame.
  Con riferimento all'articolo 14, recante disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza, rileva preliminarmente che la norma reca modifiche alla legge n. 91 del 1992 in materia di cittadinanza, tra cui: l'abrogazione della preclusione del rigetto della domanda di cittadinanza iure matrimonii decorso il Pag. 73termine di due anni, l'introduzione della necessaria attestazione della conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero, l'aumento del contributo per le richieste in materia di concessione della cittadinanza , l'allungamento dei termini per la conclusione dei procedimenti di concessione della cittadinanza per residenza e quelli di attribuzione per matrimonio, l'introduzione della revoca della cittadinanza per coloro che abbiano riportato condanne definitive in una serie di reati e il termine per il rilascio dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza.
  Al riguardo, non formula osservazioni nel presupposto – sul quale giudica opportuna una conferma – che gli adempimenti amministrativi conseguenti alle modifiche introdotte possano essere realizzati nell'ambito delle risorse esistenti.
  Inoltre, in relazione all'aumento dell'importo del contributo per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, di cui al comma 1, lettera b), non formulano osservazioni tenuto conto che il relativo aumento di gettito non risulta scontato ai fini delle previsioni tendenziali.
  Con riguardo all'articolo 15, comma 01, riguardante il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, pur considerando che le attività in esame rientrano tra quelle istituzionali dell'Avvocatura, rileva che la norma in esame prevede un obbligo di ricorso alla stessa. Pertanto, ritiene che andrebbe chiarito quale sia il possibile carico operativo aggiuntivo per l'Avvocatura conseguente all'applicazione delle norme e se allo stesso si possa far fronte senza nuovi oneri per il bilancio dello Stato.
  In ordine all'articolo 15, commi 1 e 2, relativi al gratuito patrocinio, e all'articolo 15, comma 1-bis, concernente il deposito cartaceo dei ricorsi, non formula osservazioni per i profili di quantificazione.
  Con riferimento all'articolo 15-bis, concernente le comunicazioni al procuratore presso il tribunale per i minorenni, non ha alcunché da osservare al riguardo preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.
  Circa l'articolo 15-ter, riguardante le funzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria, evidenzia che la norma prevede la costituzione di un nucleo di supporto alle attività investigative del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo composto fino a un numero massimo di 20 unità del Corpo di Polizia penitenziaria, e che la relazione tecnica chiarisce che all'attuazione della disposizione l'Amministrazione della giustizia provvederà avvalendosi delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili già a legislazione vigente; inoltre la norma prevede che l'assegnazione al nucleo non determini l'attribuzione di emolumenti aggiuntivi. Sulla base di tali presupposti – peraltro solo in parte esplicitati dal testo delle disposizioni – non formula osservazioni per i profili di quantificazione.
  Per quanto concerne l'articolo 16, relativo all'ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la relazione tecnica afferma che la norma troverà applicazione solo nel limite dei dispositivi effettivamente disponibili. Rileva, tuttavia, che sarebbe utile acquisire indicazioni riguardo all'effettivo tasso di utilizzo dei dispositivi attualmente disponibili.
  In merito all'articolo 17, concernente il contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione del terrorismo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione alla luce delle informazioni riportate nella relazione tecnica.
  Circa l'articolo 18, recante disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale, rileva che la norma consente al personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti e progressivamente, nel 2019, dei comuni capoluogo di provincia e di altri comuni che saranno individuati, di accedere al CED interforze per la verifica di provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle Pag. 74persone controllate. Osserva che la relazione tecnica, sulla base del presumibile maggior numero di interrogazioni annue, indica il costo per gli interventi di adeguamento tecnologico del CED interforze senza dare conto degli elementi o delle stime allo stesso sottostanti. In particolare, il costo una tantum è attribuito ai soli adeguamenti tecnologici, mentre non si fa menzione di eventuali ulteriori fabbisogni dovuti alla manutenzione del sistema. In proposito, reputa pertanto necessario acquisire chiarimenti. In merito all'utilizzo, a copertura, di parte delle entrate che affluiscono al Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive, ritiene necessario chiarire se detto vincolo di finalizzazione sia compatibile con l'originaria destinazione delle risorse e non pregiudichi ulteriori iniziative e attività previste, a legislazione vigente, a valere sulle medesime risorse. In merito ai profili di copertura, rileva che il comma 3 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, che prevede la possibilità di accesso per il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti al Centro elaborazione dati. Si dispone altresì che, nel corso del 2019, la suddetta previsione trovi progressivamente applicazione anche negli altri comuni capoluogo di provincia, a prescindere dal numero di abitanti. Agli oneri di cui al comma 1, che ammontano complessivamente a euro 150.000 per il 2018 e a euro 175.000 per il 2019, si provvede:
   con riferimento a quelli imputati alla annualità 2018, ai sensi dell'articolo 39, alla cui puntuale descrizione pertanto si rinvia;
   con riferimento a quelli imputati alla annualità 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). A tale riguardo, considera opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla sussistenza sul predetto Fondo delle risorse ivi previste a copertura, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2019-2021.

  Evidenzia che il successivo comma 3-bis provvede invece alla copertura degli oneri, pari a 25.000 euro per il 2019, derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, che prevede la possibilità di estendere l'accesso al Centro elaborazione dati ad un ulteriore, limitato numero di comuni, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 44 del 1999. A tale ultimo proposito, ricorda che tali entrate sono quelle derivanti dal contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto destinate, ai sensi della predetta disposizione, al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive istituito presso il Ministero dell'interno. Rileva che dette entrate confluiscono nel capitolo 3410 dello stato di previsione dell'entrata, con una previsione per il triennio 2018-2020 di circa 22,6 milioni di euro per il 2018 e di circa 28,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al riguardo, giudica opportuno che il Governo fornisca una rassicurazione sull'adeguatezza delle residue risorse che perverranno al Fondo di solidarietà a fronte della copertura di oneri di funzionamento a carattere permanente e dei fabbisogni di spesa prevedibili. Da un punto di vista contabile, segnala infine che il comma 3-bis in commento non prevede – a differenza delle altre norme del provvedimento coperte a valere sulle medesime risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 44 del 1999 – che le entrate di cui trattasi siano quelle affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano quindi acquisite all'erario. Sul punto reputa opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Con riferimento all'articolo 19, concernente la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali, rimodulazione delle voci del bilancio dell'ente locale e della Regione con riguardo alle attività di formazione professionale, in Pag. 75merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, in considerazione della mera facoltà attribuita ai comuni sia nella sperimentazione sia nell'adozione dell'arma ad impulso elettrico, nonché della clausola di invarianza finanziaria contenuta al comma 4. In relazione ai profili di copertura dei predetti oneri a valere sulle disponibilità dei comuni, non formula osservazioni in considerazione del carattere facoltativo delle disposizioni e della circostanza che non si prevedono deroghe ai vincoli di finanza pubblica a carico degli enti.
  In merito all'articolo 19-bis, relativo all'interpretazione autentica in materia di registrazioni in strutture alberghiere, rileva che la norma, nel fornire l'interpretazione autentica dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (cosiddetta «schedina alloggiati»), estende a talune «locazioni brevi» gli obblighi di comunicazione degli alloggiati alle questure. Pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, ritiene che al fine di verificare la neutralità della norma andrebbero acquisite informazioni circa il numero atteso delle nuove notifiche e l'idoneità delle risorse delle questure per la gestione dell'ulteriore traffico di dati. Inoltre, trattandosi di norma di interpretazione autentica, andrebbero acquisiti elementi di valutazione degli effetti finanziari anche con riguardo ai possibili effetti retroattivi, con conseguente invio di «notifiche di P.S.» anche in relazione a locazioni già in corso o concluse.
  Circa l'articolo 19-ter, relativo all'interpretazione autentica in materia di polizia municipale, non ha osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale della norma.
  In merito all'articolo 20, riguardante l'estensione dell'applicazione del DASPO, non ha alcunché da osservare in considerazione del tenore ordinamentale della norma.
  Con riguardo all'articolo 20-bis, relativo al contributo società sportive per i servizi di ordine pubblico, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 21, recante estensione dell'ambito di applicazione del DASPO urbano, tenuto conto della portata ordinamentale delle disposizioni, non ha osservazioni da formulare.
  Quanto agli articoli 21-bis, relativo alle misure per la sicurezza dei pubblici esercizi, 21-ter, recante sanzioni per inottemperanza al divieto di accesso in aree urbane, 21-quater, recante Introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio, 21-quinquies, recante Modifiche alla disciplina dell'accattonaggio, 21-sexies, relativo alle disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 22, recante apparati tecnico-logistici del Ministero dell'interno, non ha osservazioni da formulare, considerato che l'onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa (15.000.000 euro per il 2018 e 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025). Prende atto altresì dei dati e degli elementi sottostanti la quantificazione evidenziati dalla relazione tecnica e dalla documentazione messa a disposizione da parte del Governo nel corso dell'esame presso il Senato.
  Relativamente all'articolo 22-bis, recante potenziamento delle strutture penitenziarie, rileva che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, da destinare ad interventi urgenti connessi al potenziamento e alla sicurezza delle strutture penitenziarie, nonché la spesa di euro 4.635.000 per l'anno 2018 per il vestiario del Corpo di polizia penitenziaria.
  In proposito, non ha osservazioni atteso che gli oneri in esame sono limitati allo stanziamento previsto.
  Per ciò che concerne l'articolo 23 in materia di disposizioni in materia di blocco stradale, non si ha osservazioni da formulare.Pag. 76
  In merito all'articolo 23-bis, recante modifiche al codice della strada in materia di sequestro dei veicoli, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche al codice della strada, relativamente alle norme che disciplinano il sequestro, la confisca e il fermo amministrativo dei veicoli.
  Non ha osservazioni da formulare per quanto attiene alle sanzioni amministrative pecuniarie oggetto delle modifiche atteso che, come specificato dalla relazione tecnica, gli importi minimi e massimi delle stesse risultano sostanzialmente confermati anche nella nuova formulazione, ad eccezione di quelli relativi alla circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, di cui all'articolo 214 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che sono incrementati rispetto alla legislazione vigente. Peraltro, il maggior gettito eventuale non viene scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  Con riferimento alla previsione di un censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati, di cui all'articolo 215-bis introdotto dalle disposizioni in esame, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui la ratio delle norme è quella di ridurre le ingenti spese sostenute dallo Stato per la giacenza dei veicoli nelle depositerie e di generare nuove entrate derivanti dalla alienazione dei veicoli. Peraltro, ritiene utile acquisire conferma che gli adempimenti in capo a soggetti pubblici (prefetto e Agenzia del demanio) siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 24, recante modifiche al codice antimafia, non ha osservazioni da formulare.
  Quanto all'articolo 25, relativo alle sanzioni per subappalti illeciti, non ha osservazioni da formulare dato il carattere ordinamentale delle disposizioni.
  Relativamente all'articolo 26, recante obblighi per la sicurezza sul lavoro, non ha osservazioni da formulare considerato il tenore ordinamentale della norma.
  In merito all'articolo 26-bis, recante Piano di emergenza per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, rileva che le disposizioni in esame prevedono che i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, nonché il prefetto, d'intesa con regioni ed enti locali interessati, predispongano piani di emergenza interna allo scopo di controllare e circoscrivere gli incidenti, mettendo in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente.
  Con riferimento ai gestori degli impianti, non ha osservazioni da formulare atteso che gli stessi non sono ricompresi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche.
  Per quanto riguarda la predisposizione del piano di emergenza esterna, non ha egualmente osservazioni da formulare atteso che il comma 10 specifica che i soggetti pubblici interessati (Prefetto, regioni, enti locali e Ministero dell'interno) provvedono all'attuazione delle disposizioni in esame senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Quanto all'articolo 27, recante disposizioni per migliorare la circolarità informativa non si ha osservazioni da formulare alla luce delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, che afferma che quanto previsto dalle norme in esame è già concretamente attuato in via amministrativa.
  Relativamente all'articolo 28, relativo agli enti locali infiltrati dalla mafia o organizzazioni similari, rileva che la norma prevede la nomina di un commissario ad acta presso gli enti locali che non abbiano adottato provvedimenti la cui assunzione è stata richiesta dal Prefetto, una volta rilevate condotte illecite gravi e reiterate ed al fine del loro risanamento: ai relativi oneri gli enti locali commissariati provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci; alla norma non sono dunque ascritti effetti onerosi. In proposito, rileva preliminarmente che le uscite degli enti locali sono poste dalla norma in esame a carico dei rispettivi bilanci, e dunque soggiacciono agli ordinari vincoli di finanza pubblica Pag. 77cui la norma medesima non deroga. Ciò posto, tuttavia, pur tenendo conto dell'importo esiguo delle somme in questione (che la relazione tecnica stima in circa 2.000 euro per ciascun ente locale commissariato), ritiene che andrebbe confermata la sostenibilità per gli enti interessati di tali adempimenti di carattere obbligatorio.
  In merito all'articolo 29, recante commissioni straordinarie per enti locali sciolti per infiltrazione mafiosa, non ha osservazioni da formulare per quanto concerne i profili finanziari dal momento che la rimodulazione delle somme tra diverse finalità di spesa dovrà avvenire, per espresso disposto normativo, «nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, mediante utilizzo delle risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno, relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali».
  Relativamente all'articolo 29-bis, relativo ai veicoli immatricolati all'estero, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche al codice della strada, relativamente alla disciplina della circolazione di veicoli immatricolati all'estero.
  Ciò premesso, con riguardo alle sanzioni previste dalle norme, non ha osservazioni da formulare atteso che dette sanzioni sono aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente (articolo 93, commi 1-bis e 1-ter del codice della strada, introdotte dalle disposizioni in esame) o inaspriscono quelle esistenti, ai sensi dell'articolo 132, comma 5.
  Per quanto attiene ai compiti svolti da soggetti pubblici, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica secondo cui all'attuazione delle disposizioni in esame le competenti amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziati e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 30, recante invasione di terreni ed edifici, non ha osservazioni da formulare.
  Relativamente all'articolo 31, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazione, evidenzia preliminarmente che la norma inserisce la fattispecie aggravata del delitto di invasione di terreni o edifici tra i reati in relazione ai quali possono essere disposte intercettazioni. Al riguardo osserva che la relazione tecnica precisa che tale fattispecie si riferisce ad una casistica contenuta e che i relativi adempimenti giudiziari potranno essere espletati con l'impiego delle risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, la relazione evidenzia che le spese per le intercettazioni presentano una «dinamica di risparmio», soprattutto a seguito della revisione delle voci di listino delle prestazioni obbligatorie disposte in attuazione della legge n. 103 del 2017. Tanto premesso, pur prendendo atto di tali riduzioni già insite nell'andamento della spesa a legislazione vigente, per verificare l'effettiva neutralità delle disposizioni in esame, ritiene che andrebbero stimate le spese aggiuntive derivanti dalla loro applicazione, fornendo altresì indicazioni circa le risorse con cui farvi fronte.
  Per ciò che attiene all'articolo 31-bis, recante arresti domiciliari, non ha osservazioni da formulare considerato il tenore ordinamentale della norma.
  In merito all'articolo 31-ter, recante occupazioni arbitrarie di immobili, evidenzia che la norma prevede che nell'ambito della procedura di rilascio di immobili abusivamente occupati, il Prefetto istituisca una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni alla definizione di un piano emergenziale per la tutela dei soggetti in situazioni di fragilità non in grado di reperire una sistemazione alloggiativa alternativa. La norma dispone che ai membri della cabina di regia (rappresentanti della prefettura, della regione e degli enti locali interessati e di enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica) non spetti alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato (comma 1, capoverso comma 3.1). Al riguardo, pur prendendo atto dell'assenza di emolumenti in favore dei componenti della suddetta cabina di regia, ritiene utile comunque acquisire una valutazione del Governo in Pag. 78merito alla possibilità per tale organismo di operare effettivamente in condizioni di neutralità finanziaria nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati.
  Evidenzia, inoltre, che la norma riconosce un indennizzo in favore del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento su un immobile oggetto di occupazione arbitraria, da erogare a decorrere dalla scadenza del termine di 90 giorni entro i quali la cabina di regia è tenuta a provvedere. Ai fini della corresponsione di tali indennità vene istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 (comma 1, capoverso comma 3.4). Non viene precisato come far fronte ai successivi fabbisogni.
  Inoltre, pur rilevando che l'onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo riguardo ad eventuali effetti di contenzioso qualora, a fronte di pretese analoghe, dovesse determinarsi un'insufficienza delle risorse del fondo.
  Evidenzia, inoltre, che la norma prevede che il suddetto fondo venga alimentato tramite risorse di bilancio (quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 44 del 1999 (e provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, per la quota spettante al Ministero dell'interno) che a normativa vigente già dovrebbero trovare specifiche destinazioni di spesa. Andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva disponibilità delle risorse in questione senza incidere sulla destinazione delle stesse già prevista a legislazione vigente. Inoltre, non viene precisata la misura dell'utilizzo delle due citate fonti di finanziamento.
  In merito ai profili di copertura, rileva che agli oneri derivanti dall'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Fondo per la corresponsione di un'indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 44 del 1999, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.
  Al riguardo, rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all'articolo 18, comma 3-bis.
  Segnala inoltre che la disposizione in esame, nell'istituire il predetto Fondo, prevede che esso possa essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, per la quota spettante al Ministero dell'interno. Al riguardo, evidenzia che la dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 dell'istituendo Fondo è definita dalla norma come «iniziale» e che la relazione tecnica prevede la possibilità che dall'applicazione della norma medesima possano derivare ulteriori fabbisogni «allo stato non quantificabili». In proposito, ritiene pertanto necessario un chiarimento del Governo in merito alle modalità attraverso le quali dovrebbe farsi fronte all'eventuale ulteriore fabbisogno.
  Riguardo all'articolo 32, che prevede disposizioni sulla riorganizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, evidenzia preliminarmente che la norma prevede che il Ministero dell'interno, in applicazione della riduzione percentuale non inferiore al 20 per cento degli uffici dirigenziali generali prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, riduca di 29 unità gli Uffici dirigenziali di livello generale relativi alla carriera prefettizia, dei quali 8 tra quelli assegnati ai prefetti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno e 21 tra quelli assegnati ai Prefetti collocati in disponibilità per specifiche esigenze. La relazione tecnica riferisce che tale riduzione farà conseguire un risparmio permanente di euro 5.954.385,22.
  In proposito ritiene che andrebbe confermato che non risultino già scontati nelle previsioni tendenziali risparmi di importo eventualmente superiore, in relazione alla riduzione del personale in esame. Ritiene inoltre opportuno acquisire elementi volti Pag. 79a confermare l'equivalenza, dal punto di vista finanziario, di tale risparmio rispetto a quello che si sarebbe determinato sulla base dei criteri previsti dalla previgente normativa.
  Riguardo all'articolo 32-bis, in materia di commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per mafia, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 32-ter, che prevede norme sulla nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera prefettizia, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale della disposizione.
  Per quanto concerne l'articolo 32-quater, che reca disposizioni in materia di tecnologia 5G, rileva che la norma prevede l'ausilio della forza pubblica – disposto dal prefetto su richiesta degli Ispettorati del MISE – per la disattivazione coattiva degli impianti in caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in luogo della possibilità, prevista a legislazione vigente, di avvalersi della polizia postale. Non formula osservazioni alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
  Riguardo all'articolo 32-quinquies, che reca norme sulla riorganizzazione del Servizio centrale di protezione, pur prendendo atto di quanto evidenziato della relazione tecnica, circa la natura ordinamentale della disposizione e la presenza di un vincolo di neutralità finanziaria al comma 1, lettera b), evidenzia che la novella dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 1991, disposta dalla norma in esame consente di organizzare il Servizio centrale di protezione in base ad un numero di divisioni anche superiore a due, mentre, ai sensi dell'assetto disciplinato a normativa vigente, il Servizio è articolato in due sole divisioni. La norma sembrerebbe, pertanto, consentire una discrezionalità organizzativa potenzialmente in grado di determinare effetti di maggiore spesa. Al riguardo ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo.
  Per quanto concerne l'articolo 32-sexies, che reca disposizioni sul Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni riguardo al comma 3, che prevede un onere limitato all'entità della spesa autorizzata. Con riferimento alle restanti disposizioni, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le strutture interessate presso il Ministero dell'interno siano in grado di svolgere i compiti assegnati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, garantendo quindi la neutralità delle disposizioni.
  In merito ai profili di copertura, rileva che il comma 3 dell'articolo 32-sexies, nell'autorizzare una spesa di 50.000 euro annui a decorrere dal 2019 per spese di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, nonché realizzazione di studi e ricerche dell'istituendo Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, provvede al relativo onere mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle spese di funzionamento della Sede didattico-residenziale afferente al Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.
  Al riguardo segnala che le risorse destinate alle spese di funzionamento della menzionata Sede didattico-residenziale sono allocate sul capitolo 2920, piano di gestione 27, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, il quale reca, nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio 2018-2020, stanziamenti pari a 1.739.569 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mentre, nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2019-2021 sono previsti stanziamenti pari a 1.727.969 euro per il 2019 e a 1.739.569 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  Tutto ciò premesso ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo che l'utilizzo delle risorse in questione non sia suscettibile di pregiudicare lo svolgimento delle funzioni della Sede didattico-residenziale afferente al Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione Pag. 80civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.
  Per quanto riguarda l'articolo 33, che reca disposizioni sui compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia, rileva che la norma rimuove un vincolo legislativo all'utilizzo di somme che risultano tra le «disponibilità degli stanziamenti di bilancio», disponendo la deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  Osserva peraltro che, in relazione all'introduzione di tali disposizioni limitative – originariamente recate dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e trasfuse successivamente, nella sostanza, nell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 – erano stati scontati risparmi di spesa, registrati ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  Ritiene che la deroga ai predetti limiti richiederebbe quindi una stima dei relativi oneri e un'idonea copertura, posto che l'utilizzo a tal fine di disponibilità di bilancio non appare conforme all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Riguardo all'articolo 34, che reca disposizioni sui richiami del personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco, per i profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'utilizzo del personale volontario potrà essere disposto solo nel rispetto del limite di spesa previsto dall'autorizzazione di spesa definita a legislazione vigente. Tanto premesso, rileva che non vengono esplicitati gli elementi alla base dello stanziamento aggiuntivo disposto.
  In merito all'articolo 35, che reca ulteriori disposizioni sul riordino dei ruoli delle Forze armate e di polizia, rileva, preliminarmente, che il fondo istituito dalle norme in esame è alimentato anche con quota parte dei risparmi di spesa accertati, di parte corrente, di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e che tali norme fanno riferimento, rispettivamente, a risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello strumento militare e a risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria da parte del Ministero della difesa. Le menzionate risorse erano destinate, a legislazione vigente, rispettivamente, «al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative», e a favorire un piano di dismissione e valorizzazione di immobili della difesa. Tanto premesso ritiene che andrebbe chiarito se la nuova destinazione dei risparmi in questione sia suscettibile di incidere sull'attuazione delle finalità e dei fabbisogni già previsti ai sensi della normativa vigente.
  Ritiene infine opportuno acquisire più puntuali elementi di valutazione riguardo alla destinazione delle risorse allocate nel fondo, che reca disponibilità anche per l'esercizio in corso, posto che le disposizioni in esame indicano testualmente come finalità quella dell'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare i decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017, mentre la relazione tecnica precisa che le risorse in questione sono comprensive di quelle che saranno impiegate per la copertura degli oneri previsti per l'attivazione di norme già in vigore (decreto legislativo n. 126 del 2018 recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n, 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»).
  In merito ai profili di copertura, rileva che la disposizione in commento prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo destinato all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale Pag. 81delle Forze di polizia e delle Forze armate. Tale fondo risulta allocato, alla luce del disegno di legge di bilancio per il triennio 2019-2021 (C. 1334) attualmente all'esame del Parlamento, sul capitolo 3029 del predetto stato di previsione.
  Ai sensi della norma in commento, nel citato fondo affluiscono, da un lato, le risorse recate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, con riferimento alle risorse relative alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato non impiegate e già affluite ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 148 del 2017, non utilizzate in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015. In proposito, segnala che tali risorse ammontano ad euro 30.120.313 iscritti nel conto dei residui, ad euro 15.089.182 per il 2018 e ad euro 15.004.387 a decorrere dal 2019.
  Nel medesimo fondo affluisce, altresì, una quota pari a 5 milioni di euro, a decorrere dal 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 244 del 2012, rispettivamente conseguenti al processo di revisione dello strumento militare nonché allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria del Ministero della difesa. Tali risparmi, destinati dalle disposizioni testé richiamate al riequilibrio dei principali settori di spesa del medesimo Ministero nonché alla ricollocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso allo stesso individuate per la consegna all'Agenzia del demanio, risultano allocati sul capitolo n. 1153 dello stato di previsione dello predetto Ministero della difesa.
  A tale ultimo riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la devoluzione all'istituendo fondo di quota parte delle risorse accertate quali risparmi di spesa non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le stesse risultavano preordinate ai sensi della normativa vigente.
  Segnala, infine, che nei limiti delle risorse del fondo in parola si provvederà anche agli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia nonché disposizioni correttive dei decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.
  Riguardo all'articolo 35-bis, che reca disposizioni sul personale della polizia municipale, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, considerato che la norma fa salvo l'obbligo del conseguimento degli equilibri di bilancio.
  Riguardo all'articolo 35-ter, che reca norme sulla limitazione dell'orario di vendita, non ha osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale della norma.
  In merito all'articolo 35-quater, che reca norme sul potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, rileva che la norma istituisce un fondo con risorse destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle risorse medesime.
  Evidenzia preliminarmente che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento; in merito all'utilizzo, a copertura, di parte delle entrate che affluiscono al Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive, ritiene necessario chiarire se detto vincolo di finalizzazione non pregiudichi ulteriori iniziative e attività previste, a legislazione vigente, a valere sulle medesime risorse.
  In merito ai profili di copertura, rileva che l'articolo in commento istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, provvedendo alla copertura dei relativi oneri:
   quanto a 1 milione di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso Pag. 82della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, atteso che il citato Fondo reca per l'anno 2018 le occorrenti disponibilità;
   quanto a 1 milione di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, fa presente che il citato Fondo reca le necessarie disponibilità per l'anno 2018, mentre sarebbe opportuna una rassicurazione del Governo riguardo alla capienza del Fondo per l'anno 2020, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2019-2021;
   quanto a 5 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dal contributo sui premi assicurativi nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto finora destinate al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Al riguardo, rinvia alle considerazioni svolte con riferimento agli articoli 18, comma 3-bis e 31-ter.

  Il comma 3, inoltre, prevede che il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico di giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, per la quota spettante al Ministero dell'interno, la cui consistenza, in base alla relazione tecnica, si è assestata, nel corso degli anni, su 70-80 milioni di euro annui. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  Riguardo all'articolo 35-quinquies, che reca disposizioni in materia di videosorveglianza, evidenzia preliminarmente che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento. Ritiene che andrebbe comunque acquisita conferma che l'impiego, a copertura, di risorse del Fondo per investimenti di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 non pregiudichi l'attuazione di iniziative già assunte o programmate, a legislazione vigente, a vedere sulle medesime risorse.
  In merito ai profili di copertura, rileva che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dall'incremento – in misura pari a 10 milioni di euro per il 2019, a 17 milioni di euro per il 2020, a 27 milioni di euro per il 2021 e a 36 milioni di euro per il 2022 – dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017, relativa all'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, lettere b) ed e), della legge n. 232 del 2016, istitutivo del Fondo da ripartire per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. A tale riguardo, ricorda che le lettere b) ed e) del citato articolo 1, comma 140, attengono ai settori di spesa concernenti, rispettivamente, le infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione e l'edilizia pubblica, compresa quella scolastica.
  In particolare, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, di cui è prevista la riduzione nell'arco temporale 2019-2022, risultano allocate sul capitolo 7411, piani gestionali nn. 6 e 7, e sul capitolo 7461, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  Il successivo comma 3 dispone che le autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione ai sensi del comma 2 potranno essere reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o da assegnare al Ministero dell'interno per la realizzazione di investimenti.
  Ciò premesso, rammenta che le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo Pag. 83infrastrutturale del Paese sono già state oggetto di ripartizione ad opera dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017. In tale quadro, ritiene pertanto necessario che il Governo chiarisca se le risorse previste a copertura sono quelle già attribuite al Ministero dell'interno, per le finalità di cui al citato articolo 1, comma 140, lettere b) ed e), ad opera del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017.
  Riguardo all'articolo 35-sexies, che reca disposizioni sull'utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 36, che reca disposizioni sulla gestione e sulla destinazione dei beni confiscati, non ha osservazioni da formulare in merito alle norme del comma 3, lettere f) e f-bis), che prevedono una diversa distribuzione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati. Ciò in considerazione del fatto che i proventi in questione hanno carattere eventuale e che, dunque, nessuna spesa permanente dovrebbe presumibilmente risultare finanziata a valere su tali riassegnazioni. In proposito ritiene comunque utile una conferma.
  Non ha osservazioni da formulare, parimenti, con riguardo alle norme recate dal comma 3, lettera b), in quanto le somme destinate ad incrementare i fondi per la contrattazione integrativa per il personale dell'Agenzia erano comunque già oggetto di riassegnazione.
  Riguardo all'articolo 36-bis, che reca disposizioni sull'iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese, evidenzia che l'obbligo di registrazione dei provvedimenti giudiziari di sequestro e confisca previsto dalla norma in esame comporta una serie di attività connesse, da un lato, all'inoltro dei dati e/o documenti da parte delle cancellerie alle Camere di commercio e, dall'altro, alla registrazione degli stessi presso il registro delle imprese. In particolare, potrebbe rendersi necessario un adeguamento dei sistemi informativi attualmente esistenti in relazione sia alla fase di inoltro sia a quella di registrazione dei dati e documenti in parola.
  Ritiene quindi necessario acquisire elementi informativi circa gli eventuali adeguamenti informativi necessari per l'attivazione della norma e le connesse esigenze finanziarie.
  In merito all'articolo 37, che reca disposizioni sull'organico dell'Agenzia per i beni confiscati, con riferimento agli oneri recati dal comma 3, lettera b) – che prevedono l'assunzione di 70 unità di personale non dirigenziale mediante procedure selettive pubbliche – rileva che la relazione tecnica quantifica una spesa pari a circa 3,4 milioni di euro annui senza, però, fornire indicazioni circa l'eventuale sviluppo degli oneri medesimi nell'arco temporale di un decennio, come stabilito, invece, dalla legge di contabilità. In mancanza di tali dati, ritiene che andrebbe chiarito se la disciplina contrattuale cui saranno soggetti i dipendenti dell'Agenzia preveda la maturazione automatica di ulteriori emolumenti al variare dell'anzianità di servizio.
  Per quanto concerne le spese connesse all'organizzazione e allo svolgimento del concorso previsto per l'assunzione delle 70 unità di personale sopracitate, prende atto che le dotazioni di bilancio recano le disponibilità necessarie allo svolgimento del concorso stesso.
  Con riguardo alle norme recate dai commi 1 e 2 – che prevedono la possibilità di istituire fino a quattro sedi secondarie dell'Agenzia in luogo dell'unica prevista a legislazione vigente – rileva che la relazione tecnica indica i seguenti elementi:
   attualmente sono in funzione quattro sedi secondarie;
   la legge n. 161 del 2017 ha modificato il codice antimafia prevedendo che solo una sede secondaria dovesse essere conservata. Nonostante ciò, la successiva legge n. 295 del 2017 ha previsto che fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle disposizioni del citato codice antimafia dovessero continuare a operare le sedi secondarie già istituite;Pag. 84
   in quanto funzionanti le spese per il funzionamento delle sedi secondarie sono iscritte in bilancio;
   la spesa sostenuta per le 4 sedi secondarie è stata di circa 85.000 euro nel 2017.

  Osserva in proposito che i commi 1 e 2 del testo in esame modificano la legislazione vigente, rendendo permanente una voce di spesa, riferita a 4 sedi secondarie che, in base alla legislazione previgente, avrebbe dovuto operare in via transitoria in attesa dell'adeguamento della pianta organica. Non appaiono pertanto evidenti le ragioni della mancata copertura dell'onere a regime recato dalle disposizioni in esame.
  Va inoltre considerato che, in relazione alle nuove assunzioni deliberate dalle norme in esame ed all'ulteriore contingente di personale previsto ai sensi del comma 3, lettera c), capoverso comma 4-ter, la spesa per le 4 sedi appare destinata ad aumentare nel tempo. Alla luce di tali considerazioni ritiene necessario che il Governo fornisca una valutazione circa i costi derivanti dal mantenimento di quattro sedi, anche alla luce dell'incremento della dotazione organica di fatto prevista.
  Con riferimento alle norme del comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis – che prevede che nell'ambito della contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021 sia individuata l'indennità di amministrazione nella misura di quella prevista per il personale in servizio presso il Ministero della Giustizia – rileva che la relazione tecnica afferma che la disposizione necessita di copertura, ma, nel descrivere il procedimento di quantificazione, non fa più riferimento alla necessità di copertura. Quest'ultima non è d'altra parte prevista dal testo del provvedimento. In proposito sottolinea che andrebbe acquisito un chiarimento, posto che la disposizione fissa l'indennità di amministrazione spettante ai dipendenti in misura superiore a quella attualmente erogata.
  Rileva, infine, che il comma 3, lettera c), capoverso comma 4-ter, prevede, tra l'altro, che l'Agenzia sia autorizzata ad avvalersi di un contingente non superiore a 100 unità di personale per il quale l'Agenzia medesima sostiene un costo pari al trattamento accessorio. La relazione tecnica esclude l'insorgenza di oneri dal momento che la norma disporrebbe la mera «stabilizzazione di quanto previsto» dal comma 291 della legge n. 205 del 2017, che ha operato ad invarianza di spesa. Tuttavia quest'ultima disposizione prevedeva l'assegnazione del contingente soltanto in via provvisoria «fino all'adeguamento alla dotazione organica» prevista da apposita norma del codice antimafia. Pertanto, il contingente di personale comandato, e le relative spese, sembrerebbero aggiungersi a quanto già previsto a legislazione vigente, tenuto conto che l'utilizzo del medesimo personale era destinato ad esaurirsi una volta adeguata la dotazione organica. In proposito ritiene quindi opportuno acquisire un chiarimento.
  Con riferimento all'articolo 37-bis, che reca ulteriori disposizioni sull'Agenzia per i beni confiscati, non formula osservazioni, tenuto conto che le possibilità di collaborazione introdotte dalla norma in esame presentano carattere facoltativo e sono contenute nell'ambito degli stanziamenti di bilancio dell'Agenzia richiedente. Prende inoltre atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.
  Riguardo all'articolo 38, che prevede una deroga alle regole di contenimento della spesa per l'Agenzia per i beni confiscati, rileva che la norma si limita a neutralizzare il venir meno di entrate per il bilancio dello Stato dovuto alla disapplicazione all'Agenzia delle norme di contenimento della spesa. La relazione tecnica evidenzia che l'Agenzia dispone di un «elevato avanzo di amministrazione accumulato anche a seguito della drastica applicazione dei limiti» alla spesa di cui si prevede la disapplicazione. Pertanto la norma in esame rimuove un vincolo alla spesa che, secondo la relazione tecnica, ha contribuito a determinare il predetto avanzo. Pag. 85
  Tenuto conto di tali indicazioni, ritiene opportuno chiarire se il venir meno dei predetti vincoli sia suscettibile di determinare spese dell'Agenzia di importo superiore al risparmio – già scontato nei tendenziali – annualmente versato all'erario. In tal caso, infatti, la norma determinerebbe un onere ulteriore rispetto a quello indicato.
  In merito all'articolo 38-bis, recante disposizioni a sostegno delle vittime dell'usura, rileva che la relazione tecnica evidenzia che dall'attuazione della norma in esame possono derivare maggiori oneri – pari a circa 3 milioni di euro annui – affermando tuttavia che ciò determinerebbe un maggior utilizzo del Fondo di solidarietà che, essendo attualmente sottoutilizzato, sarebbe comunque ampiamente capiente per fronteggiare tali nuove dinamiche.
  Pur rilevando, in via preliminare, che il Fondo appare configurato come limite massimo di spesa – ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014 – osserva che la relazione tecnica evidenzia il carattere incerto delle stime, non sembra attribuire effetti alle anticipazioni in favore delle attività imprenditoriali e non dà esplicitamente conto degli utilizzi delle risorse del Fondo medesimo previsti da altre disposizioni del decreto in esame (articoli 18, 31-ter, 35-quater, 39).
  Alla luce di ciò, ritiene che andrebbe acquisito un quadro complessivo delle risorse e degli impieghi del Fondo, nonché una conferma della effettiva possibilità, in caso di incapienza, di procedere a ripartizione proporzionale dei benefici.
  Riguardo all'articolo 39, che reca norme sulla copertura finanziaria, in merito ai profili di copertura rileva che l'articolo 39 reca, al comma 1, la copertura degli oneri derivanti da una pluralità di disposizioni contenute nel provvedimento in esame e pari complessivamente a 21.851.194 euro per l'anno 2018, a 75.028.329 euro per l'anno 2019, a 84.477.109 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, a 35.327.109 euro per l'anno 2026 e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2027.
  Evidenzia che si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni:
   trasmissione da parte della questura della documentazione necessaria alla Commissione territoriale in merito alla domanda di protezione internazionale, con oneri pari a 465.228,75 euro per l'anno 2018 e 1.860.915 euro a decorrere dall'anno 2019 (articolo 9);
   possibilità di accesso per il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, al Centro elaborazione dati al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate, con oneri pari a 150.000 euro per l'anno 2018 (articolo 18, comma 3, limitatamente all'anno 2018);
   potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero dell'interno, con oneri pari a 15.000.000 di euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare alla Polizia di Stato (10.500.000 euro per l'anno 2018 e 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025) e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.500.000 euro per l'anno 2018 e 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025) (articolo 22);
   potenziamento, implementazione, aggiornamento dei beni strumentali, ristrutturazione e manutenzione degli edifici ed adeguamento dei sistemi di sicurezza delle strutture penitenziarie, con oneri pari a 2 milioni di euro per il 2018, 15 milioni di euro per il 2019, e a 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 (articolo 22-bis);
   incremento degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco richiamato in servizio in occasione Pag. 86di calamità naturali o catastrofi o per altre necessità, con oneri pari a 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 (articolo 34);
   reclutamento, mediante procedure selettive pubbliche, di 70 unità di personale per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, con oneri pari a 570.000 euro per l'anno 2019 e a 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 (articolo 37, comma 3, lettera b));
   deroga alle norme della spending review con riguardo alla Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (articolo 38).

  Rileva che ai predetti oneri si provvede:
   quanto a 5.900.000 euro per l'anno 2019 e a 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2018-2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'interno. Al riguardo, nel segnalare che il citato accantonamento risulta capiente, evidenzia che, dal punto di vista meramente formale, si dovrebbe precisare che la riduzione disposta dalla norma in esame si riferisce alle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale, atteso che l'onere oggetto di copertura decorre a partire dall'anno 2019;
   quanto a 4.635.000 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2018-2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia. A tale riguardo, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità;
   quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2018, a 15.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 25.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al bilancio triennale 2018-2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia. A tale riguardo, non ha osservazioni da formulare giacché il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità;
   quanto a 15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al bilancio triennale 2018-2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. A tale riguardo, non ha osservazioni da formulare giacché il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità;
   quanto a 66.194 per l'anno 2018, quanto a 4.978.329 per l'anno 2019, a 5.327.109 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dal contributo sui premi assicurativi nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto finora destinate al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Al riguardo, rinvia alle considerazioni svolte con riferimento agli articoli 18, comma 3-bis, 31-ter e 35-quater.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento Pag. 87delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.
C. 680.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele SODANO (M5S), relatore, fa presente che il progetto di legge reca modifiche all'articolo 12 del codice della strada e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 1, recante modifiche al codice della strada, rileva che le disposizioni in esame definiscono l'attribuzione di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. In proposito, andrebbe chiarito se dall'applicazione della normativa in esame possa derivare una riduzione dei proventi da sanzioni pecuniarie rispetto a quelli eventualmente già iscritti nei tendenziali.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, considerato che il rappresentante del Governo non è ancora in grado di fornire i chiarimenti richiesti, ritiene che la Commissione possa esprimersi sul testo del provvedimento direttamente per l'Assemblea, anche al fine di verificare in quella sede che il provvedimento stesso non comporti nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate.

  La Commissione concorda.

  La seduta termina alle 15.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Atto n. 51.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 novembre 2018.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella seduta del 7 novembre 2018 il relatore si era riservato di formulare una proposta di parere sulla base dei chiarimenti resi dalla rappresentante del Governo nella medesima seduta, di quanto emerso nel corso dell'esame in Commissione, nonché dei rilievi trasmessi dalle Commissioni competenti, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento.
  Non essendo ancora pervenuti i rilievi delle Commissioni competenti, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.