CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 novembre 2018
92.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
Pag. 377

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza della presidente della II Commissione Giulia SARTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.10.

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.
C. 1189 Governo e C. 725 Colletti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2018.

  Giulia SARTI, presidente, ricorda che le Commissioni riunite hanno deliberato, nella seduta dell'8 novembre 2018, di ampliare il perimetro dell'intervento normativo al tema della prescrizione. Conseguentemente a tale decisione, è stato fissato un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti aventi ad oggetto, appunto, la prescrizione ed è stato stabilito lo svolgimento di un supplemento di attività conoscitiva avente ad oggetto il suddetto tema.
  Sono state quindi presentate circa 70 proposte emendative (vedi allegato 1), tra subemendamenti agli emendamenti 1.124, 5.10 e 6.5 dei relatori e nuovi emendamenti in tema di prescrizione. Al riguardo fa presente che l'ampliamento del perimetro dell'esame in sede referente rende dunque possibile ammettere alla discussione ed al voto emendamenti che intervengano sulla disciplina generale della Pag. 378prescrizione. Tale ampliamento non può però valere a consentire l'ammissibilità di emendamenti che incidano su altri istituti e norme incidenti sullo svolgimento del processo penale (termini processuali, appello, riparazione per ingiusta detenzione ecc.) o sull'organizzazione dell'amministrazione giudiziaria. Infatti, si tratterebbe di materie comunque distinte, le quali, sebbene possano presentare alcuni profili di connessione con il tema della prescrizione del reato, afferendo comunque alla situazione complessiva della giustizia e ai tempi del processo, restano oggettivamente distinte, non giustificandosi pertanto l'ammissibilità degli emendamenti ad esse riferite. Avverte che le Presidenze ritengono pertanto inammissibili le seguenti proposte emendative: Costa 01.01, in quanto introduce un nuovo articolo 346-bis nel codice di procedura penale volto all'estinzione dei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale sia inferiore nel massimo a 10 anni di reclusione; Costa 01.02 e Costa 0.1.124.49, in quanto introducono nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, l'articolo 205-quater sulla durata ragionevole del processo e sull'obbligo di segnalazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura da parte del capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede; Costa 01.03 e Costa 0.1.124.50, in quanto introducono nel codice di procedura penale una specifica sezione relativa alla sentenza di proscioglimento per violazione della durata ragionevole del processo; Costa 01.04, in quanto volto a conferire una delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria; Costa 01.05 e Costa 01. 06, in quanto modificano l'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione; Costa 01. 07, che interviene sulla misura dell'indennizzo prevista dall'articolo 2-bis della legge 24 marzo 2011, n. 89, in caso di violazione del termine ragionevole del processo; Montaruli 0.1.124.48, in quanto sopprime il secondo comma dell'articolo 593 del codice di procedura penale in ordine alla appellabilità contro le sentenze di proscioglimento.
  Sono altresì inammissibili, in quanto incongrui sotto il profilo della tecnica legislativa utilizzata per operare l'intervento normativo introdotto dalla proposta emendativa. A tal proposito le presidenze ritengono inammissibili sotto tale profilo le seguenti proposte subemendative, in quanto subordinano l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla prescrizione recata dall'emendamento 1.124 dei relatori a eventi esterni incerti nell’an e nel quando, quali la riforma del processo penale, dei quali non si indicano i tempi e le modalità, ovvero l'entrata in vigore di decreti attuativi di una delega oggetto di successivo intervento normativo: Costa 0.1.124.52 e Costa 0.1.124.44, in quanto ancorano l'entrata in vigore delle modifiche introdotte alla disciplina generale della prescrizione ad una riforma organica del processo penale di cui non vengono indicati né le modalità né i tempi; Bordo 0.1.124.43, in quanto ancorano l'entrata in vigore della nuova disciplina della prescrizione al 2023, previa approvazione di riforme delle quali non viene chiarito l'oggetto; Bartolozzi 0.1.124.47, in quanto ancorano l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla prescrizione al 1o gennaio 2020 a condizione che entrino in vigore entro tale data i decreti legislativi attuativi di una delega oggetto di un disegno di legge previsto dallo stesso emendamento, e rendendo pertanto incerta la produzione di effetti di tale previsione.
  Le Presidenze ritengono altresì inammissibile il subemendamento Bordo 0.5.10.1, in quanto non ha natura di subemendamento, sostituendo integralmente l'emendamento cui si riferisce; si rileva peraltro che il medesimo deputato ha presentato l'emendamento 5.3 al disegno di legge, che presenta un testo identico al subemendamento 0.5.10.1 e che sarà oggetto di esame prima dell'emendamento 5.10 dei relatori. Le Presidenze ritengono Pag. 379inoltre di confermare il giudizio di inammissibilità già pronunciato sull'emendamento Costa 2.5.
  Avverte infine che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità è fissato alle ore 17,30 di oggi.

  Enrico COSTA (FI), pur sforzandosi di moderare i termini, considera il giudizio di ammissibilità appena espresso un attentato alla democrazia parlamentare, ricordando che i presidenti delle Commissioni parlamentari, considerato il ruolo che ricoprono, non possono agire come esponenti della maggioranza tenuti a blindare il provvedimento in esame. Ricorda che, a tal fine, è comunque sempre possibile esprimersi in senso contrario durante la votazione delle proposte emendative in questione o, se fosse necessario, presentare emendamenti soppressivi nel corso dell'esame in Assemblea, piuttosto che cancellare le proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione. Nel preannunciare, ai fini della presentazione del ricorso, una valutazione attenta di ogni singola proposta emendativa a sua firma dichiarata inammissibile, ritiene che già dopo una prima lettura dei contenuti non si possano dichiarare inammissibili proposte emendative del tutto attinenti al testo del provvedimento. In particolare, con riguardo alle proposte emendative 01.02 e 0.1.124.49 sulla ragionevole durata del processo, precisa che l'intervento da esse recato è del tutto speculare, come ribadito anche dalla dottrina, all'intervento sui termini di prescrizione, attraverso il bilanciamento dei termini delle fasi processuali. Ricorda altresì che tutti gli auditi hanno dichiarato che l'emendamento 1.124 dei relatori in materia di prescrizione viola il principio della ragionevole durata del processo. Stigmatizza inoltre il fatto che le presidenze abbiano dichiarato inammissibile anche il subemendamento della collega Bartolozzi 0.1.124.47 che fissa al 1o gennaio 2020 l'entrata in vigore delle modifiche all'istituto della prescrizione, a condizione che sia stata realizzata la riforma organica del codice di procedura penale, precisando come tale proposta emendativa sia stata formulata sulla base di analoghi precedenti dichiarati ammissibili. Ricorda inoltre che autorevole esponenti della Lega, a cominciare dal Ministro Bongiorno, hanno sbandierato ai quattro venti che l'accordo raggiunto dalla maggioranza prevedeva una clausola di collegamento tra l'entrata in vigore delle modifiche alla prescrizione con la realizzazione della riforma del processo penale. Nel ritenere non accettabile il termine proposto dalla presidente Sarti per la presentazione di eventuali ricorsi, sottolinea il paradosso per cui i lavori delle Commissioni riunite I e II sono stati sospesi per quattro giorni in attesa che fosse conclusa l'istruttoria su 4 proposte emendative, mentre meno di un giorno è stato sufficiente per il vaglio di ammissibilità delle oltre 70 proposte emendative presentate nella giornata di ieri.

  Giulia SARTI, presidente, prima di dare la parola agli altri colleghi che intendano intervenire sull'ordine dei lavori, invita il deputato Costa a verificare il contenuto delle proposte emendative dichiarate inammissibili. Con riguardo alle proposte emendative volte a collegare l'entrata in vigore della modifica della prescrizione con la realizzazione della riforma del processo penale, ricorda che, come già dichiarato in apertura di seduta, il criterio per determinarne l'inammissibilità è dato dalla mancanza di certezze in ordine ai tempi e alle modalità della citata riforma. Precisa a tale proposito che, a riprova di quanto appena dichiarato, il subemendamento Bartolozzi 0.1.124.46 è stato dichiarato ammissibile in quanto prevede che entro sei mesi dalla data in vigore del provvedimento in esame, il Governo presenti alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale. Nel precisare infine che il termine fissato per la presentazione dei ricorsi può essere concordemente rinviato, evidenzia che le presidenze, anche in ragione delle contestazioni delle opposizioni, hanno fatto in modo di concludere il vaglio di ammissibilità delle Pag. 380nuove proposte emendative presentate in tempo per l'inizio dei lavori della seduta odierna.

  Enrico COSTA (FI), nel rilevare che ai fini della presentazione del ricorso ogni proposta emendativa dichiarata inammissibile richiede un'attenta valutazione, ritiene che non debba essere dato per scontato l'esito della successiva eventuale valutazione da parte del Presidente della Camera.

  Franco VAZIO (PD), chiede che la pubblicità dei lavori venga assicurata anche mediante gli impianti di ripresa audiovisiva a circuito chiuso.

  Giulia SARTI, presidente, in assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Franco VAZIO (PD), a integrazione delle considerazioni svolte dal collega Costa, rileva un problema politico non banale connesso con il giudizio di ammissibilità appena formulato. Ricorda infatti che tutti i soggetti auditi dalle Commissioni riunite I e II considerano l'emendamento 1.124 dei relatori in materia di prescrizione una sciagura per il sistema giudiziario nazionale. Precisa altresì che due dei soggetti intervenuti in audizione hanno espresso l'opinione che l'intervento sull'istituto della prescrizione recato dal Governo potrebbe avere senso soltanto con una riforma contestuale del processo penale, volta ad accorciarne la durata. Pertanto ritiene che dichiarare inammissibili, con l'obiezione di una mancanza di certezza dei tempi, proposte emendative che vincolano l'effettività delle modifiche introdotte all'istituto della prescrizione all'entrata in vigore di strumenti volti ad abbreviare i tempi del processo, la dica lunga sulla volontà del Governo e della maggioranza di distruggere le garanzie del sistema processuale penale. Rileva a tale proposito che le opinioni del Primo Presidente e del Procuratore generale della Corte di cassazione dovrebbero indurre nelle presidenze un atteggiamento diverso rispetto alle proposte emendative in questione. In secondo luogo, stigmatizza la dichiarazione che la Presidente Sarti ha rilasciato in Assemblea l'8 novembre scorso, accusando i parlamentari di opposizione di aver aggredito i funzionari e gli altri dipendenti della Camera che lavorano presso le Commissioni I e II. Ritiene infatti che tale dichiarazione sia gravemente lesiva dell'onore e della reputazione dei parlamentari, configurando una fattispecie criminosa che andrebbe dettagliata con il nome e il cognome dei soggetti responsabili. Nel precisare, ad esempio, che né egli stesso né i colleghi Bordo, Migliore, Bazoli e Fiano, sono stati coinvolti dagli eventuali disordini durante la seduta delle Commissioni riunite dell'8 novembre, essendo rimasti seduti ai propri banchi come scolaretti, si aspetta le scuse della presidente Sarti, che considera preliminari al prosieguo dei lavori, al fine di evitare la convocazione del gran giurì d'onore.

  Michele BORDO (PD), chiede alle presidenze di riflettere sul giudizio di inammissibilità relativo al subemendamento a sua firma 0.1.124.43, nel quale si prevede che la disciplina della prescrizione entri in vigore dal 2023 previa approvazione delle relative riforme. Ritiene infatti incomprensibile la motivazione recata dalle presidenze, dal momento che è chiaramente evincibile dal contesto che le riforme citate sono quelle relative al processo penale. Nel ribadire la necessità di un supplemento di valutazione, preannuncia che verificherà attentamente i precedenti in materia di giudizi di ammissibilità, ritenendo del tutto chiaro l'oggetto del suo subemendamento.

  Giulia SARTI, presidente, invita i colleghi ad esporre le ragioni delle loro eventuali contestazioni in sede di presentazione di eventuali ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità.

  Ciro MASCHIO (FdI), nel rilevare che le proposte emendative dichiarate inammissibili non sono particolarmente numerose e che le stesse sono state determinate dalla decisione della maggioranza di ampliare Pag. 381il perimetro dell'intervento normativo al tema della prescrizione, al fine di assicurare l'economicità dei lavori, propone che le presidenze rivedano il proprio giudizio di inammissibilità sulle stesse per porle in votazione con il parere contrario dei relatori. Ritiene che ciò renderebbe più celeri i lavori delle Commissioni.

  Giulia SARTI, presidente, precisa che il Regolamento non prevede tale modalità di svolgimento dei lavori.

  Francesco Paolo SISTO (FI), chiede alle presidenze di revocare il giudizio di inammissibilità testé espresso. Osserva, infatti, che l'interpretazione di una norma giuridica deve essere prima di tutto letterale e che non può dichiararsi inammissibile un emendamento il cui contenuto sia letteralmente attinente all'oggetto del provvedimento in esame. In proposito, osserva come l'articolo aggiuntivo Costa 01.01, dichiarato inammissibile, rechi disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione. Si domanda come sia stato possibile dichiarare inammissibile una proposta emendativa che già nel proprio titolo si riferisce alla prescrizione. Ritiene che le presidenze nel dichiarare l'inammissibilità di tale articolo aggiuntivo abbiano commesso un abuso interpretativo.

  Giulia SARTI, presidente, fa presente che sarà possibile intervenire sul merito degli emendamenti ritenuti inammissibili quando saranno discussi i ricorsi in ordine alla declaratoria sull'ammissibilità degli stessi. Ciò premesso, in ragione delle richieste dei colleghi, proroga il termine per la presentazione dei ricorsi relativi alle dichiarazioni di inammissibilità alle ore 9 della giornata di domani, giovedì 15 novembre.

  Francesco Paolo SISTO (FI), nell'apprezzare la disponibilità delle presidenze a prorogare il termine per la presentazione dei ricorsi avverso la declaratoria sulla inammissibilità degli emendamenti presentati, ribadisce la sua richiesta di revoca della stessa. Ritiene, infatti, che la dichiarazione di inammissibilità testé pronunciata dalla presidente costituisca un grave precedente dal quale potrebbe scaturire la perdita di controllo delle regole fondanti per l'ammissibilità delle proposte emendative. Evidenzia, quindi, che l'ammissibilità di un emendamento non è legata esclusivamente all'elemento letterale ma anche a quello cognitivo dello stesso. Nel rammentare che i temi identitari della prescrizione sono le cause estintive del reato, la ragionevole durata del processo e le regole per poter applicare o disapplicare la prescrizione a seconda dei vari frangenti, si domanda come sia possibile dichiarare inammissibili emendamenti volti a chiarire il modo in cui esplicare la prescrizione. Evidenzia quindi che le proposte emendative Costa 01.02 e 0.1.124.49, dichiarate inammissibili, introducono nelle norme di attuazione e transitorie del codice un articolo sulla ragionevole durata del processo e sull'obbligo di segnalazione al Ministro della Giustizia e al CSM da parte del capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede. Si domanda come si possa sostenere che la prescrizione non sia connessa al tema della ragionevole durata del processo.

  Giulia SARTI, presidente, invita l'onorevole Sisto a concludere.

  Francesco Paolo SISTO (FI), ribadisce la richiesta di revoca della dichiarazione di inammissibilità. Ritiene, inoltre, che anche il tema della dotazione organica sia pertinente a quello della prescrizione in quanto rammenta che ampliare l'organico dell'amministrazione giudiziaria contribuisce a snellire i processi. A suo avviso anche le ulteriori proposte emendative ritenute inammissibili sono invece da ritenersi ammissibili e crede che alla maggioranza interessi esclusivamente affermare il principio della sospensione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio anche in caso di assoluzione. Con riferimento, inoltre, ai subemendamenti Bordo 0.1.124.43 e Bartolozzi 0.1.124.47, che ancorano l'entrata in vigore della Pag. 382nuova disciplina della prescrizione rispettivamente al 2023 e al primo gennaio 2020, previa entrata in vigore di riforme in materia di processo penale, rammenta che nella passata legislatura è stata approvata un'analoga norma durante l'esame del disegno di legge in materia elettorale. In tale occasione, infatti, si è subordinata la data di entrata in vigore della legge elettorale a quella della riforma costituzionale, sottolineando che al momento in cui è stata approvata tale disposizione la riforma costituzionale non era ancora stata approvata.

  Giulia SARTI, presidente, invita nuovamente il collega Sisto a terminare il proprio intervento per consentire anche agli altri colleghi di intervenire.

  Francesco Paolo SISTO (FI), nel concludere il proprio intervento, ritiene che il giudizio di inammissibilità espresso dalle presidenze abbia una valenza politica ed evidenzia come l'inammissibilità debba essere un giudizio rigido fondato su parametri certi. Rinnova ulteriormente la propria richiesta di revoca del giudizio di inammissibilità testé espresso dalle presidenze.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), nel rivolgere alle presidenze un'accorata richiesta di riesame del giudizio di ammissibilità testé espresso, evidenzia come, in particolare, l'articolo aggiuntivo Costa 01.07, del quale è cofirmatario, sia strettamente connesso al tema della prescrizione in quanto è volto a integrare la disciplina sulla prescrizione che i relatori intendono introdurre attraverso l'emendamento 1.124. Evidenzia come lo stesso articolo aggiuntivo, infatti, sia volto a prevedere un indennizzo a carico dello Stato per l'imputato dichiarato assolto o prosciolto dopo un procedimento di durata complessiva superiore a 10 anni. Rileva come tale disposizione non scardini l'impianto previsto dai relatori, bensì lo integri recependo i rilievi emersi nel corso delle audizioni svoltesi nella giornata di lunedì 12 novembre scorso. Invita, quindi, i presidenti a riconsiderare il giudizio di inammissibilità già espresso.

  Gennaro MIGLIORE (PD), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi finora intervenuti, ritiene che le dichiarazioni di inammissibilità siano state dettate da ragioni politiche legate ad un problema interno alla maggioranza che, per evitare di esprimere il proprio giudizio in ordine al tema dell'ergastolo per processo» introdotto con l'emendamento 1. 124 dei relatori, si rifiuta di esaminare la questione. Ritiene grave che si chieda alle Commissioni di assumere dei comportamenti omissivi per non sottolineare delle difficoltà insite nella maggioranza. Si associa quindi alla richiesta di revoca della dichiarazione di inammissibilità già formulata dal collega Sisto.

  Cosimo Maria FERRI (PD), ritiene preliminarmente che in ordine alla valutazione politica sulla questione sarebbe necessaria la presenza del Ministro della giustizia. Nel rammentare che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 24 del 26 gennaio 2017, ha ribadito la natura di diritto sostanziale dell'istituto della prescrizione, sottolinea come, da una parte, le Commissioni siano state chiamate a discutere in ordine all'ampliamento del perimetro dell'intervento normativo al tema della prescrizione e dall'altro le presidenze, nel dichiarare l'inammissibilità di alcuni emendamenti, hanno sottolineato che tale ampliamento non può valere a consentire l'ammissibilità di proposte emendative che incidano su altri istituti e norme incidenti sullo svolgimento del processo penale o sull'organizzazione dell'amministrazione giudiziaria. Evidenzia, quindi, come la maggioranza stia utilizzando un istituto di diritto sostanziale come rimedio per risolvere una patologia processuale. Evidenzia, inoltre, che la riforma della prescrizione proposta dai relatori risulta in contrasto con l'articolo 111 della Costituzione, determinando un'irragionevole durata dei tempi processuali. Ciò premesso, sottoscrive il subemendamento Bordo 0.1.124.43 dichiarato Pag. 383inammissibile, e sottolinea l'esistenza di un tema politico non risolto, evidenziando come attraverso un comunicato postato su facebook il Ministro Bonafede abbia collegato l'entrata in vigore nel 2020 della riforma della prescrizione ad una riforma processuale complessiva. In proposito si domanda come sia possibile che emendamenti di tenore analogo alle dichiarazioni del Ministro siano stati dichiarati inammissibili.

  Maria Carolina VARCHI (FdI), ritiene che la dichiarazione di inammissibilità pronunciata nella seduta odierna sia in conflitto con la deliberazione in precedenza assunta sull'ampliamento del perimetro, preannunciando la presentazione di ricorsi che rallenteranno l’iter di esame. Fa notare che la maggioranza, nel giustificare l'ampliamento del perimetro al tema della prescrizione, ritenuta dalla stessa maggioranza quasi come la panacea di tutti i mali del processo penale, ha addotto come motivazioni l'esigenza di conformarsi alle indicazioni dell'Unione europea. Invita dunque la maggioranza a chiarire il suo rapporto con l'Unione europea, evitando di tirarla in ballo solo quando fa comodo politicamente, ad esempio quando si parla della lunghezza dei processi.

  Alfredo BAZOLI (PD), si associa alle considerazioni svolte dal deputato Vazio sul tema delle presunte aggressioni da parte delle opposizioni agli uffici.

  Giulia SARTI, presidente, invita i deputati a non intervenire sempre sullo stesso tema.

  Alfredo BAZOLI (PD), concentrandosi sul tema delle questioni di inammissibilità, ritiene che la precedente deliberazione sull'ampliamento del perimetro avrebbe dovuto suggerire una maggiore flessibilità nella valutazione delle presidenze. Ritiene, dunque, che la rigorosità che contraddistingue le dichiarazioni di inammissibilità pronunciate nella seduta odierna non sia giustificata.

  Enrico COSTA (FI), non comprende il motivo per il quale sia stato dichiarato ammissibile il subemendamento Salafia 0.1.124.42, il quale, in spregio al principio di successione delle leggi penali, prevede che alcune norme del provvedimento dispieghino i loro effetti in un tempo successivo alla loro entrata in vigore. Chiede allora che siano giudicati ammissibili anche i suoi subemendamenti 0.1.124.52 e 0.1.124.44.

  Giulia SARTI, presidente, ricorda che le questioni relativi alle inammissibilità potranno essere affrontata presentando specifici ricorsi entro le 9 della giornata di domani.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), ricollegandosi anche all'articolo 89 del regolamento, che ammette votazioni su questioni di inammissibilità degli emendamenti, chiede che i temi posti all'attenzione delle Commissioni a seguito della presentazione di taluni emendamenti, dichiarati inammissibili dalle presidenze, costituiscano l'oggetto di una proposta di ampliamento del perimetro sulla quale le Commissioni siano chiamate a pronunciarsi con un voto espresso, così come avvenuto per la questione della prescrizione, in relazione alla quale peraltro è stato espresso a suo avviso un voto non valido.

  Stefano CECCANTI (PD), giudica rozza una interpretazione delle presidenze che valuti a priori ammissibile o meno una proposta emendativa a seconda che subordini l'entrata in vigore di una norma ad una data certa piuttosto che ad eventi esterni incerti nell’an e nel quando.

  Giulia SARTI, presidente, ricorda che entro le 9 della giornata di domani potranno essere presentati ricorsi avverso le dichiarazioni di inammissibilità. In risposta alla deputata Bartolozzi, fa notare che la questione da lei posta in relazione ad ulteriore ampliamento del perimetro di esame potrà essere valutata nell'ambito degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi.

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  Francesco Paolo SISTO (FI), giudica paradossale valutare ammissibile il subemendamento Salafia 0.1.124.42, che, a suo avviso, innesca un cortocircuito giuridico nell'ordinamento penale, ponendo inquietanti interrogativi rispetto alla valutazione di fatti penali eventualmente intervenuti tra la data di entrata in vigore della legge e la data del dispiegarsi degli effetti di talune sue norme.

  Giulia SARTI, presidente, con riferimento alle osservazioni svolte nel dibattito odierno, che hanno fatto riferimento alle sue dichiarazioni rese al termine della seduta di giovedì 8 novembre, precisa che ella intendeva riferirsi esclusivamente ad aggressioni verbali, non fisiche, rivolte, al termine di quella seduta, agli uffici, non da tutti gli esponenti dei gruppi di opposizione, ma solo da alcuni.

  Gennaro MIGLIORE (PD), ritiene scorretto che la Presidente formuli accuse generiche senza precisare i nominativi dei deputati che sarebbero stati autori di tali aggressioni. Nel ritenere peraltro che tali accuse siano infondate, evidenzia la necessità che su tale questione si pronunci una Commissione appositamente nominata dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento. Ritiene che la Presidente con le odierne dichiarazioni abbia peggiorato la situazione, mostrandosi ancor di più irrispettosa dell'intera Commissione.

  Giulia SARTI, presidente, ritiene gravi le aggressioni verbali poste in essere nella seduta dell'8 novembre 2018, proprio perché rivolte agli uffici. Invitando i deputati a comportamenti più consoni ad una sede parlamentare, stigmatizza atteggiamenti volti addirittura a coinvolgere gli uffici della Camera in questioni politiche o regolamentari, che dovrebbero essere poste piuttosto alle presidenze. Rileva che la corrispondenza al vero di quanto da ella dichiarato risulta anche dalle immagini trasmesse dal circuito chiuso, richiamando poi tra gli autori di tali comportamenti il deputato Miceli il quale si era rivolto ai funzionari con toni non certo calmi chiedendo documenti di cui essi non disponevano. Auspica che tali episodi non si ripetano in futuro.

  Stefano CECCANTI (PD), prende atto che la presidente Sarti ha espressamente indicato il deputato Miceli e chiede in quale sede ritenga di indicare i nominativi degli altri deputati a suo avviso responsabili del comportamento in questione e per quale motivo in questa sede abbia indicato soltanto il deputato Miceli.

  Enrico COSTA (FI), osserva come il deputato Miceli, riguardando le contestazioni mosse alla Presidenza la circostanza che non fosse stata data la parola ai deputati che avevano chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori, si sia limitato a chiedere agli uffici di attestare la sua richiesta di intervenire sull'ordine dei lavori.

  Giulia SARTI, presidente, ribadisce di non essersi mai riferita a un'aggressione fisica e di averlo precisato a difesa dei deputati coinvolti, ma osserva che l'insistenza su tali episodi potrebbe aggravare le conseguenze degli stessi. Rileva come in ogni caso la questione potrà essere sottoposta al Giurì d'onore.

  Enrico COSTA (FI), stigmatizza il fatto che la Presidenza consideri gli organi di garanzia, come il Giurì d'onore, appendici della maggioranza, precostituendone le decisioni. Rileva come il clima che si è venuto a determinare sia conseguenza della conduzione dei lavori da parte dei presidenti, che, in attesa di deliberare l'ampliamento del perimetro dell'intervento legislativo, hanno ritardato il giudizio di ammissibilità e osserva come sia singolare il fatto che siano stati necessari quattro giorni per formulare tale giudizio su un numero esiguo di proposte emendative mentre per il giudizio poc'anzi reso su 70 proposte emendative sono state sufficienti poche ore.

  Giulia SARTI, presidente, osserva come l'intervento del deputato Costa verta sul Pag. 385merito e non sull'ordine dei lavori e come non possa essere oggetto di contestazione il tempo impiegato dalla Presidenza per il vaglio di ammissibilità delle proposte emendative.

  Enrico COSTA (FI), ritiene che il suo intervento attenga all'ordine dei lavori in quanto verte sulla conduzione degli stessi da parte della Presidenza. Stigmatizza il fatto che si proceda a singhiozzo e che la Presidenza non sia in grado di garantire l'ordinato svolgimento dei lavori. Comprende come i presidenti siano espressione delle forze politiche di maggioranza ma rileva come con tale conduzione essi perdano credibilità nell'esercizio delle loro funzioni e rivendica il diritto delle opposizioni a vedere discusse e votate le proposte emendative presentate.

  Gennaro MIGLIORE (PD), ritiene inaccettabile l'atteggiamento minaccioso della presidente Sarti, laddove ha prefigurato conseguenze più gravi nei confronti dei deputati di opposizione, e la invita a rimettere ogni valutazione al Giurì d'onore. Ritiene altresì inaccettabile che la presidente nella seduta dell'8 novembre scorso si sia avvicinata ai banchi dell'opposizione per spegnere un microfono.

  Giulia SARTI, presidente, precisa di essersi recata, dopo aver sospeso la seduta, presso una postazione a chiudere il microfono, la cui accensione provocava un rumore fastidioso.

  Gennaro MIGLIORE (PD), ribadisce di ritenere inaccettabile la riferita condotta della presidente Sarti e rileva come la sua conduzione dei lavori costituisca un elemento di disordine.

  Ylenja LUCASELLI (FdI), illustra l'emendamento a sua firma 1.2, volto a sopprimere le disposizioni che aboliscono la necessità della denuncia della persona offesa per il perseguimento di reati contro la pubblica amministrazione commessi all'estero.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Lucaselli 1.2

  Giulia SARTI, presidente, dovendosi tenere una seduta della I Commissione ed essendo inoltre imminente la ripresa della seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine dei lavori dell'Assemblea.

  La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza della presidente della II Commissione Giulia SARTI, indi del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA e del vicepresidente della II Commissione Franco VAZIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 17.30.

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.
C. 1189 Governo e C. 725 Colletti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta svoltasi nella giornata odierna.

  Giulia SARTI, presidente, ricorda che i presentatori dell'emendamento Ascari 1.4 hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori.

  Enrico COSTA (FI), premesso che l'emendamento Ascari 1.4 (Nuova formulazione) riguarda il tema dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, osserva come tale tema sia anche oggetto del successivo emendamento 1.5 a sua prima firma, volto a espungere la relativa previsione sopprimendo la lettera c) del comma 1, mentre l'emendamento Ascari 1.4 (Nuova formulazione) sopprime Pag. 386formalmente la medesima lettera c) ma sostanzialmente ne modifica il contenuto e lo trasferisce alla lettera h). Ritiene pertanto che debba essere posto in votazione dapprima l'emendamento soppressivo Costa 1.5 e successivamente l'emendamento modificativo Ascari 1.4 (Nuova formulazione).

  Giulia SARTI, presidente, osserva come l'emendamento Ascari 1.4 (Nuova formulazione) preveda sia la soppressione della lettera c) sia la modifica della lettera h) e va pertanto posto in votazione prima dell'emendamento Costa 1.5 che prevede soltanto la soppressione della lettera c).

  Enrico COSTA (FI), ribadisce come l'emendamento Ascari 1.4 (Nuova formulazione) sia solo formalmente soppressivo della lettera c), in quanto ne riproduce il contenuto, seppur modificato, trasferendolo nella lettera h). Rileva come votando prima l'emendamento Ascari 1.4 (Nuova formulazione) si affermerebbe il principio per cui è sufficiente ricorrere all’escamotage di cambiare la collocazione di una norma per pretermettere la votazione dei relativi emendamenti soppressivi.

  Giulia SARTI, presidente, osserva che si potrebbe procedere alla votazione per parti separate dell'emendamento Ascari 1.4 (Nuova formulazione), nel senso di votare dapprima la parte che reca la soppressione della lettera c), che a quel punto sarebbe identica all'emendamento Costa 1.5, e successivamente la restante parte.

  Emanuele FIANO (PD), avanza la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivo di ripresa a circuito chiuso.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione

  Franco VAZIO (PD), si associa alle considerazioni del deputato Costa e ritiene inaccettabile che a fronte di emendamenti formalmente soppressivi di una disposizione quest'ultima venga in realtà solo ricollocata altrove, seppur modificata, e che in caso di approvazione siano preclusi altri emendamenti sulla medesima materia. Ritiene che tale esito, anche qualora sia considerato corretto dal punto di vista formale, sia inaccettabile dal punto di vista sostanziale.

  Giulia SARTI, presidente, osserva come, nel caso di approvazione dell'emendamento Ascari 1.4 (Nuova formulazione) che reca la soppressione della lettera c), la preclusione delle successive proposte emendative riferite alla medesima lettera discenda dall'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni.

  Enrico COSTA (FI), intervenendo sull'emendamento Ascari 1.4 (Nuova formulazione), rileva come esso attenga al tema della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, che costituisce un elemento qualificante del provvedimento. Osserva come la sua introduzione delinei un sistema anomalo, in quanto la pena accessoria dovrebbe per l'appunto accedere alla pena principale, mentre in questo caso la pena accessoria continua a spiegare i propri effetti anche quando la pena principale sia venuta meno, ad esempio a seguito di sospensione condizionale o di riabilitazione. Rileva come sia stato creato sostanzialmente un istituto del tutto nuovo, simile a una misura di sicurezza più che ad una pena, e come ciò sia pericoloso nonché foriero di esiti contraddittori nel caso di concessione della sospensione condizionale o della riabilitazione, che presuppongono la formulazione da parte del giudice di una prognosi favorevole circa la futura condotta del condannato. Rileva, inoltre, l'incongruità della previsione dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione anche nel caso di reati propri del pubblico ufficiale, quale ad esempio il peculato, in quanto in questi casi tale previsione è evidentemente inefficace. Ricorda di aver presentato emendamenti sia soppressivi sia migliorativi del testo, volti ad esempio ad espungere dall'ambito di Pag. 387applicazione della pena accessoria i delitti di peculato e di traffico di influenze, e chiede se essi saranno posti in votazione.

  Giulia SARTI, presidente, rileva che gli emendamenti cui ha fatto riferimento il deputato Costa risulteranno preclusi nel caso di approvazione dell'emendamento Ascari 1.4 (Nuova formulazione).

  Alfredo BAZOLI (PD), prende atto che i successivi emendamenti modificativi saranno preclusi dall'eventuale approvazione dell'emendamento Ascari 1.4 (Nuova formulazione) e si limita pertanto a svolgere alcune considerazioni di carattere generale. Rileva, in primo luogo, come la previsione della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione quale strumento di contrasto alla corruzione contraddica le considerazioni riportate nella relazione illustrativa del disegno di legge, nelle quali si rileva come gli inasprimenti del regime sanzionatorio previsto da precedenti interventi normativi da un lato ha determinato l'allungamento dei termini di prescrizione ma dall'altro non ha prodotto effetti in termini di condanne. Rileva, inoltre, l'irragionevolezza della misura della pena accessoria, peraltro evidenziata anche nel corso delle audizioni, in quanto l'interdizione perpetua non consente un'adeguata valutazione specifica da parte del giudice e contrasta con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, che impone un trattamento differenziato a fronte di situazioni diverse, con il principio della finalità rieducativa della pena di cui all'articolo 27, nonché con il principio del giusto processo di cui all'articolo 111. Ricorda come tali profili di criticità siano stati evidenziati in sede di audizioni dal dottor Piccirillo, capo della delegazione italiana presso il GRECO, che ha riferito di una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione in relazione a un'analoga fattispecie relativa al trattamento sanzionatorio della bancarotta fraudolenta. Sulla base di tali considerazioni sono state presentate proposte emendative volte a migliorare il testo proposto dal Governo, che a suo avviso presenta i profili di illegittimità costituzionale evidenziati.

  Michele BORDO (PD,) osserva che tra gli emendamenti che rimarrebbero preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ascari 1.4, come riformulato, vi sarebbe anche l'emendamento a sua prima firma 1.19, volto a prevedere che la condanna a una pena superiore a due anni di preclusione per i delitti contro la pubblica amministrazione non importa il divieto in perpetuo di concludere contratti con la pubblica amministrazione per gli imputati cui siano state riconosciute le circostanze attenuanti perviste dall'articolo 323-bis del codice penale. Sottolinea di aver proposto tale emendamento, in quanto spesso risulta particolarmente utile, per i processi per i delitti relativi a corruzione, la collaborazione e ritiene che qualora il collaboratore non potesse godere di tali attenuanti e dell'esclusione della pena accessoria, potrebbe non collaborare. A suo avviso, prevedere norme così punitive su tale materia è controproducente.

  Giulia SARTI, presidente, prima di passare alla votazione dell'emendamento Ascari 1.4, come riformulato, chiede se vi sia richiesta di porlo in votazione per parti separate.

  Enrico COSTA (FI), chiede che, prima dell'emendamento Ascari 1.4, come riformulato, sia posto in votazione l'emendamento a sua prima firma 1.5, soppressivo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1.

  Giulia SARTI, presidente, fa notare che la prima parte dell'emendamento Ascari 1.4 risulta identica all'emendamento Costa 1.5 e che, pertanto, qualora le Commissioni deliberassero di votare per parti separate l'emendamento Ascari 1.4, sarebbe posta in votazione prima la prima parte dell'emendamento Ascari 1.4, identica all'emendamento Costa 1.5, entrambi soppressivi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, e successivamente la seconda Pag. 388parte dell'emendamento Ascari 1.4, come riformulato, sostitutivo della lettera h) del comma 1 dell'articolo 1.

  Enrico COSTA (FI), nel ritenere non corretto l'ordine di votazione e sottolineando che dall'approvazione dell'emendamento Ascari 1.4 deriverebbe la preclusione di tutte le altre proposte emendative riferite alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, ribadisce che, a suo avviso, non è corretto porre in votazione un emendamento, come la proposta emendativa Ascari 1.4, volto sia a sopprimere sia a modificare parti del provvedimento, prima di un emendamento totalmente soppressivo come l'emendamento a sua prima firma 1.5. Precisa quindi che l'emendamento Ascari 1.4 trasferisce il contenuto di una lettera ad un'altra lettera del provvedimento.

  Giulia SARTI, presidente, evidenzia come anche l'approvazione dell'emendamento Costa 1.5 precluderebbe la votazione di tutte le proposte emendative riferite alla lettera c) in quanto tale emendamento sopprime la medesima lettera e ribadisce che l'ordine di votazione degli emendamenti è disposto in ragione di una precisa e chiara prassi parlamentare.

  Emanuele FIANO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, allo scopo di una proficua prosecuzione dei lavori, propone che i relatori accantonino l'emendamento Ascari 1.4.

  Giulia SARTI, presidente, ribadisce che l'ordine di votazione degli emendamenti è affidato a una precisa e stringente disciplina regolamentare. Pone quindi in votazione per parti separate la prima parte dell'emendamento Ascari 1.4, soppressiva della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, e l'identico emendamento Costa 1.5.

Le Commissioni approvano la prima parte dell'emendamento Ascari 1.4 e l'identico emendamento Costa 1.5 (vedi allegato 2).

  Giulia SARTI, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione della prima parte dell'emendamento Ascari 1.4, soppressiva della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 e dell'identico emendamento Costa 1.5, gli emendamenti Turri 1.6, Costa 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10, Bazoli 1.11, le identiche proposte emendative Vitiello 1.12 e Costa 1.13, nonché gli emendamenti Costa 1.15, Ferri 1.14, Vazio 1.16, Costa 1.17, Vazio 1.18 e Bordo 1.19 sono preclusi.

  Enrico COSTA (FI), stigmatizza la circostanza di aver dovuto votare in senso contrario all'emendamento a sua prima firma 1.5, in quanto la Presidente lo ha posto in votazione congiuntamente all'emendamento Ascari 1.4, che prevedeva anche la sostituzione della lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento.

  Giulia SARTI, presidente, precisa al deputato Costa che l'emendamento Ascari 1.4 è stato posto in votazione per parti separate e che pertanto le Commissioni non hanno ancora votato la seconda parte di tale proposta emendativa, riferita alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento.

  Enrico COSTA (FI), chiede che la seconda parte dell'emendamento Ascari 1.4, come riformulato, sia posta in votazione per parti separate, nel senso di votare prima il primo periodo del capoverso articolo 317-bis.

  Giulia SARTI, presidente, precisa che non è possibile effettuare la votazione per parti separate della seconda parte dell'emendamento Ascari 1.4, come riformulato, in quanto l'ulteriore partizione proposta dall'onorevole Costa renderebbe una parte dello stesso priva di autonomia logico-giuridica.

  Enrico COSTA (FI), nell'intervenire per un richiamo al Regolamento, evidenzia come, a suo avviso, l'emendamento Ascari 1.4, come riformulato, non sia soppressivo Pag. 389ma trasferisca una parte della norma da una lettera all'altra dell'articolo 1.

  Giulia SARTI, presidente, pone in votazione la seconda parte dell'emendamento Ascari 1.4, come riformulato, sostitutiva della lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), manifesta perplessità in merito all'ordine con il quale gli emendamenti sono stati posti in votazione e ribadisce il diritto dei parlamentari a esprimere le proprie opinioni.

  Le Commissioni approvano la seconda parte dell'emendamento Ascari 1.4, come riformulato, sostitutiva della lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento (vedi allegato 2).

  Enrico COSTA (FI), illustra l'emendamento a sua prima firma 1.20, che sopprime la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, con il quale veniva introdotto l'articolo 32-quater del codice penale in materia di casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Evidenzia che l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione è una sanzione accessoria che deve avere un suo obiettivo e ritiene che vada distinto chiaramente il soggetto a cui attribuirla. Osserva infatti che la valenza di tale sanzione accessoria è ben diversa se la stessa viene comminata ad un soggetto che svolge attività imprenditoriale o invece ad un pubblico ufficiale.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Costa 1.20.

  Enrico COSTA (FI), illustra il suo emendamento 1.21, non comprendendo il motivo del parere contrario dei relatori atteso che mira a sottrarre il reato di abuso di ufficio dall'applicazione della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Fa notare che senza la modifica proposta da tale emendamento si assisterebbe ad effetti paradossali che penalizzerebbero eccessivamente soggetti come gli stessi amministratori locali. Chiede dunque delucidazioni ai relatori.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), ritiene che la l'articolo 1, comma 1, lettera d), rechi una pena accessoria sproporzionata rispetto alla natura del reato di abuso di ufficio, paventandone l'incostituzionalità.

  Giulia SARTI, presidente, fa notare che la medesima finalità dell'emendamento 1.21 è perseguita anche dal successivo emendamento Ascari 1.25, che tuttavia reca un intervento diverso. Rileva altresì che l'emendamento Costa 1.21 espunge anche il riferimento al reato di peculato e a quello di traffico di influenze illecito.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), si chiede allora per quale ragione non votare a favore dell'emendamento 1.21.

  Giulia SARTI, presidente, ribadisce che l'emendamento Ascari 1.25 reca un diverso contenuto.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Costa 1.21 e 1.22.

  Enrico COSTA (FI), illustra il suo emendamento 1.23, non comprendendo le ragioni per le quali i relatori non esprimano parere favorevole su tale proposta emendativa, constatato che il successivo emendamento Ascari 1.25, sul quale il parere dei relatori è favorevole, persegue la medesima finalità.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), si associa alle considerazioni del deputato Costa, non comprendendo per quale ragione i relatori esprimano parere contrario su un emendamento che viene prima dell'emendamento Ascari 1.25 e persegue la medesima finalità.

  Francesca BUSINAROLO (M5S), relatrice per la II Commissione, pur precisando che l'emendamento Ascari 1.25 prevede Pag. 390un contenuto più ampio, rivedendo il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Costa 1.23.

  Il Sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere favorevole sull'emendamento Costa 1.23, ribadendo altresì il parere favorevole sull'emendamento Ascari 1.25.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Costa 1.23 (vedi allegato 2) e respingono l'emendamento Costa 1.24.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Ascari 1.25 (vedi allegato 2).

  Giulia SARTI, presidente, avverte che l'emendamento 1.124 dei relatori ed i relativi subemendamenti, nonché le nuove proposte emendative presentate in materia della prescrizione si intendono accantonati in pendenza del termine dei ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità dichiarate nella seduta odierna.

  Enrico COSTA (FI), non comprende le ragioni di tale accantonamento, giudicando piuttosto opportuno sospendere i lavori e riprenderli una volta scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi. Fa notare che la maggioranza tende ad invertire l'ordine dei lavori e delle votazioni a proprio piacimento.

  Giulia SARTI, presidente, fa notare che le presidenze avevano inizialmente proposto di fissare il termine per la presentazione dei ricorsi alle ore 18,30 della seduta odierna, ma, venendo incontro alle richieste delle opposizioni, si è deciso di rinviare alla giornata di domani la fissazione di tale termine.
  Prende atto che i presentatori dell'emendamento Potenti 1.26 lo ritirano.

  Enrico COSTA (FI), dichiara di far proprio l'emendamento Potenti 1.26, ritenendolo di buon senso.

  Emanuele FIANO (PD), dichiara che il gruppo PD sottoscrive tutti gli emendamenti del gruppo della Lega.

  Giulia SARTI, presidente, pone in votazione l'emendamento 1.26.

  Franco VAZIO (PD), chiede una verifica dei risultati della votazione, che non appaiono a suo avviso chiari. Si chiede, ad esempio, come abbia votato il gruppo della Lega.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), chiede la controprova del voto.

  Giulia SARTI, presidente, pur ritenendo non vi sia alcuna incertezza circa il risultato della votazione, dispone la ripetizione della votazione dell'emendamento 1.26.

  Le Commissioni respingono l'emendamento 1.26.

  Roberto TURRI (Lega), accetta la riformulazione proposta dell'emendamento Vinci 1.27, di cui è cofirmatario.

  Enrico COSTA (FI), chiede ai relatori se la riformulazione dell'emendamento Vinci 1.27, in cui si fa esplicito riferimento all'abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sia volta a garantire l'applicazione della cosiddetta legge Severino. Ricorda a tale proposito che la citata legge prevede la sospensione e la decadenza a seguito di condanna superiore ai 6 mesi per abuso dei poteri da parte del pubblico ufficiale.

  Francesco FORCINITI (M5S), relatore per la I Commissione, dichiara che la riformulazione proposta è volta a meglio precisare l'ambito di applicazione dell'emendamento Vinci 1.27, ritenendo che il testo originario presentasse rischi di incostituzionalità, non qualificando il fatto commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Pag. 391

  Le Commissioni approvano l'emendamento Vinci 1.27 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Giulia SARTI, presidente, avverte che sono stati presentati gli emendamenti 1.128 e 1.129 (vedi allegato 3) dei relatori, che saranno messi immediatamente in distribuzione. Fissa a domani mattina alle ore 9 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

  Alessia MORANI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che il termine fissato dalla presidente per la presentazione di eventuali subemendamenti ad emendamenti che i componenti le Commissioni non hanno potuto ancora visionare, risulta impraticabile, considerato che si prevede di proseguire l'esame del provvedimento fino a tarda ora.

  Franco VAZIO (PD), sottolinea che l'atteggiamento dei gruppi di opposizione non è determinato da alcuna volontà ostruzionistica, benché ve ne siano gli estremi in considerazione della conduzione dell'esame del provvedimento da parte della maggioranza, visto che vengono presentati di volta in volta nuovi emendamenti o nuove formulazioni di emendamenti dell'opposizione, volte ad accaparrarsi surrettiziamente proposte emendative dell'opposizione. Pertanto, se si vogliono proseguire i lavori delle Commissioni in modo corretto, ritiene indispensabile ritirare i nuovi emendamenti dei relatori o, in alternativa, sospendere i lavori per consentire ai deputati di svolgere l'attività subemendativa in tempi adeguati. Nel ricordare che non è mai capitato in passato che venisse chiesto ai deputati di lavorare alla predisposizione di subemendamenti nel corso della notte, ritiene che la maggioranza avrebbe potuto presentare i nuovi emendamenti in tempo utile.

  Giulia SARTI, presidente, ricordando che in origine si era convenuto di non proseguire i lavori delle Commissioni riunite fino a tarda ora, proroga il termine per la presentazione dei subemendamenti alle 12 di domani.

  Franco VAZIO (PD), ritiene intollerabile l'atteggiamento da «maestrina» della Presidente che, a fronte di una obiezione sensata, replica con una punizione, ventilando l'ipotesi di saltare la cena perché i deputati sono stati «cattivi».

  Giulia SARTI, presidente, nel ribadire che l'intento era proprio quello di evitare di lavorare nelle ore notturne, assicura che è prevista una sospensione dei lavori per l'ora di cena.

  Franco VAZIO (PD), chiede dove siano i nuovi emendamenti presentati dai relatori.

  Giulia SARTI, presidente, avverte che gli emendamenti 1.128 e 1.129 dei relatori saranno posti in distribuzione non appena completata la riproduzione delle copie per tutti i deputati.

  Alessia MORANI (PD), stigmatizza il fatto che la Presidente abbia fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti senza che i deputati avessero potuto visionare il testo degli emendamenti dei relatori.

  Giulia SARTI, presidente, nel precisare che è in corso la riproduzione delle copie del testo degli emendamenti 1.128 e 1.129 dei relatori, ribadisce che il termine è stato prorogato alle ore 12 di domani.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), ritiene che la Presidente non possa manifestare sorpresa per l'atteggiamento dell'opposizione, considerato che nella scorsa legislatura il MoVimento 5 Stelle ha fatto letteralmente le barricate a fronte di analoghe situazioni. Nel manifestare il massimo rispetto per le presidenze, ricorda che i lavori delle Commissioni riunite sono stati sospesi per ben quattro giorni per una istruttoria di ammissibilità di soli 4 emendamenti e che attualmente si è invece costretti a lavorare con tempi stringenti imposti dalle necessità Pag. 392della maggioranza, privando i deputati della necessaria tranquillità per svolgere una coerente attività emendativa. Su tali basi, ritiene che sarebbe preferibile sospendere i lavori per riprenderli quando il quadro del provvedimento sarà completo.

  Giulia SARTI, presidente, ricorda che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha fissato per lunedì prossimo l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), ritiene che, apprezzate le circostanze, le presidenze possano comunque interloquire con la Presidenza della Camera al fine di rinviare la data dell'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento, tanto più considerato che sulla materia della prescrizione non vi è alcuna urgenza. Ritiene che con tali atteggiamenti si rischi di costringere l'opposizione ad abbandonare i lavori delle Commissioni riunite, considerato che la discussione è limitata a pochissimi colleghi e che la Presidente esercita continue pressioni per procedere rapidamente alle votazioni. Visto il tenore della conduzione dei lavori, si riserva di non partecipare oltre e di rinviare la «battaglia» all'esame in Assemblea.

  Franco VAZIO (PD), interviene per porre un problema non banale, considerato che l'ennesima presentazione di emendamenti da parte dei relatori rappresenta la prova che il provvedimento in esame «fa letteralmente schifo».

  Giulia SARTI, presidente, ricorda al collega Vazio che la discussione sugli emendamenti 1.128 e 1.129 dei relatori sarà svolta a suo tempo.

  Franco VAZIO (PD), nel chiedere alla Presidente Sarti di consentirgli di parlare, ricorda che l'opposizione si è limitata a presentare pochi emendamenti, mirati esclusivamente al miglioramento del testo, prendendo atto che gli stessi relatori ne riconoscono l'inadeguatezza. Chiede se la presentazione degli emendamenti 1.128 e 1.129 rappresenti l'ultima novità in ordine di tempo o se ci si debba aspettare ulteriori interventi emendativi in materia di peculato o di pene accessorie o di qualsivoglia altra materia. Invita la Presidente a non assumere un atteggiamento infastidito, considerato che l'opposizione ha fatto il proprio lavoro in maniera onesta.

  Giulia SARTI, presidente, nel ricordare che è facoltà dei relatori presentare emendamenti in qualsiasi momento dell'esame del provvedimento, chiarisce che il suo eventuale fastidio è dovuto a condizioni personali e non certamente all'atteggiamento dei colleghi dei gruppi di opposizione.

  Emanuele FIANO (PD), rifacendosi a una prassi invalsa nella scorsa legislatura tra i componenti del MoVimento 5 Stelle, chiede ai relatori se possano illustrare il contenuto degli emendamenti appena presentati.

  Roberto TURRI (Lega), alla luce degli emendamenti 1.128 e 1.129 dei relatori, ritira l'emendamento a sua prima firma 1.38.

  Giulia SARTI, presidente, nel ricordare che gli emendamenti Turri 1.28 e 1.38 sono stati sottoscritti dal gruppo del Partito democratico, avverte che saranno comunque posti in votazione.

  Enrico COSTA (FI), osserva che l'emendamento 1.124 dei relatori, intervenendo in materia di prescrizione sull'articolo 158 del codice penale, si inserisce correttamente all'articolo 1 del provvedimento in esame. Ritiene pertanto che la maggioranza, costringendo con i suoi continui interventi emendativi ad accantonare l'esame di tale materia, stia alterando il regolare andamento dei lavori delle Commissioni, con un atteggiamento dilatorio, volto a evitare che le disposizioni in tema di prescrizione vengano poste in votazione nel loro contesto naturale. Ciò premesso, chiede di passare all'esame del Capo II del provvedimento, che affronta un argomento totalmente diverso, accantonando momentaneamente Pag. 393tutte le proposte emendative riferite al Capo I per consentire che vengano votate secondo l'ordine corretto. Chiede pertanto alla Presidente di sospendere la seduta per pochi minuti, allo scopo di consentire ai componenti del gruppo di Forza Italia di valutare se partecipare ulteriormente ai lavori delle Commissioni, rilevando come l'eventuale decisione di abbandonare i lavori comporterebbe un'inevitabile incrinatura dei rapporti di fiducia reciproca.

  Giulia SARTI, presidente, nel ritenere di poter accogliere la richiesta dell'onorevole Costa, preannuncia una breve sospensione dei lavori.

  Francesca BUSINAROLO (M5S), relatrice per la II Commissione, nel rilevare che i nuovi emendamenti dei relatori recano interventi non sostanziali, illustra l'emendamento 1.128, volto a precisare che la riparazione pecuniaria prevista dall'articolo 165, quarto comma, del codice penale consiste nella restituzione di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio.

  Alfredo BAZOLI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene inaccettabile che la relatrice descriva l'emendamento 1.128 come se il suo contenuto fosse «acqua fresca». Al contrario, considera che si tratti di una modifica sostanziale introdotta all'ultimo minuto, dopo che l'opposizione ne parla da oltre un mese, per porre rimedio ad una «porcata» del provvedimento. Chiede perché non si sia scelta la strada della riformulazione delle proposte emendative dell'opposizione, che a questo punto risultano precluse dalla presentazione degli emendamenti dei relatori. Nel ribadire in conclusione che l'originaria disposizione del provvedimento, che prevedeva la restituzione non soltanto di quanto indebitamente percepito ma anche di quanto promesso, era assolutamente inaccettabile, chiede che cos'altro ci si debba aspettare dalla maggioranza.

  Giulia SARTI, presidente, ribadisce che è possibile intervenire sugli emendamenti dei relatori presentando subemendamenti.

  Emanuele FIANO (PD), sulla base delle parole della relatrice, che si è limitata ad illustrare il solo emendamento 1.128, ritiene che la Presidente possa convenire sul fatto che l'emendamento in questione, per quanto legittimo ai sensi delle norme regolamentari, configuri una modifica di grande portata che non può essere confinata alla presentazione di subemendamenti notturni. Esprime la convinzione che la presentazione alle ore 19 di una modifica sostanziale del provvedimento, richiedendo ai membri delle Commissioni di lavorare di notte alla formulazione dei subemendamenti, peraltro contestualmente allo svolgimento della seduta, rappresenti uno spregio dei diritti dei parlamentari.

  Giulia SARTI, presidente, come anticipato, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 19.30, è ripresa alle 19.40.

  Giulia SARTI, presidente, informa che la seduta proseguirà con l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 1, 2 e 3 fatta eccezione per gli emendamenti già accantonati.

  Enrico COSTA (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala di essersi confrontato con la Presidente del suo gruppo Gelmini sull'andamento dei lavori delle Commissioni, evidenziando come a suo giudizio vi sia stata una notevole limitazione del diritto del suo gruppo a esaminare gli emendamenti presentati; a tale riguardo avverte che la capogruppo Gelmini intende prendere contatto con la Presidenza della Camera al fine di stigmatizzare quanto avvenuto oggi durante l'esame del provvedimento in assenza di un atteggiamento ostruzionistico da parte Pag. 394dei gruppi di opposizione; evidenzia pertanto l'opportunità che la Presidenza garantisca un coerente e ordinato svolgimento dei lavori anche nel corso dell'esame degli articoli del Codice penale. Si impegna quindi a non ostacolare l'ulteriore prosieguo dei lavori anche al fine di garantire il rispetto del termine entro il quale le Commissioni devono votare il mandato ai relatori.

  Giulia SARTI, presidente, prende atto delle considerazioni svolte dal collega Costa evidenziando come sulla base dei previsti termini per la presentazione dei ricorsi e dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori, non era possibile un organizzazione diversa nell'esame delle proposte emendative; non ritiene peraltro che le decisioni assunte dalla Presidenza possano ostacolare un ordinato andamento dei lavori delle Commissioni e ribadisce che nella seduta di questa sera si procederà nell'esame degli emendamenti presentati fino all'articolo 3.

  Francesco Paolo SISTO (FI), nel ribadire l'opportunità che la presidenza garantisca un ordinato svolgimento dei lavori, propone di sospendere l'esame di tutti gli articoli sulla giustizia al fine di poter sciogliere tutti i punti problematici.
  Le Commissioni potrebbero quindi passare all'esame degli articoli riferiti alla materia dei partiti politici. Auspicando che sulle pronunce di inammissibilità già comunicate vi sia un autorevole intervento da parte del Presidente della Camera e ribadisce la necessità che le Commissioni procedano a un esame ordinato del provvedimento.

  Franco VAZIO (PD), dichiara di non concordare con le considerazioni svolte dal collega Sisto dal momento che la stessa Presidenza ha ribadito la facoltà dei relatori di presentare emendamenti in qualunque momento.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), nello stigmatizzare quanto accaduto nel corso della seduta odierna ritiene che la Presidenza debba assumere i provvedimenti più opportuni per garantire un ordinato svolgimento dei lavori. Invita quindi i relatori ad esprimere i pareri sugli emendamenti presentati sulla materia della trasparenza nel finanziamento ai partiti politici garantendo la disponibilità del suo gruppo a lavorare in modo serio e non discontinuo

  Giulia SARTI, presidente, segnala che i relatori esprimeranno gli ulteriori pareri sulle proposte emendative quando le Commissioni passeranno all'articolo 7 e seguenti del provvedimento.

  Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'emendamento 1.28 sottolinea come in base alle disposizioni contenute nel provvedimento sull'articolo 62 del Codice penale si rischia di alterare e creare una notevole confusione nelle categorie concettuali del diritto penale. Evidenzia, al riguardo, da parte del Governo un intervento di tipo pan penalista che, evidentemente, ritiene tutto ciò che riguarda la pubblica amministrazione suscettibile di creare una fattispecie penalmente rilevante. Tali scelte rischiano di determinare la crisi del sistema penale e la dispersione dei pilastri del sistema medesimo.

  Le Commissioni respingono l'emendamento 1.28

  Francesco Paolo SISTO (FI), chiede alla Presidenza che rimanga agli atti il fatto che il gruppo della Lega ha espresso un voto contrario sull'emendamento 1.28, originariamente presentato proprio da quel gruppo.

  Fabio Massimo BONIARDI (Lega), evidenzia che l'emendamento 1.28 è stato ritirato dal collega Turri e fatto proprio dal gruppo del Partito democratico.

  Alessia MORANI (PD), chiarisce che l'emendamento 1.28 è stato sottoscritto dal gruppo del PD a causa di un atteggiamento ipocrita da parte del gruppo della Lega.

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  Giulia SARTI, presidente, avverte che gli identici emendamenti Costa 1.29 e Vazio 1.30, Vitiello 1.31, Bazoli 1.32, Bordo 1.33, nonché gli identici emendamenti Bordo 1.34 e Costa 1.35 e Costa 1.36 devono ritenersi accantonati e verranno posti in votazione unitamente al nuovo emendamento dei relatori 1.128 in quanto riguardano la medesima lettera e) del comma 1 dell'articolo 1.

  Pietro PITTALIS (FI), intervenendo sull'emendamento Costa 1.40, in qualità di cofirmatario, ne illustra le finalità chiarendo come la soppressione della lettera f) del comma 1 derivi dalla necessità di garantire il rispetto dell'istituto della sospensione condizionale della pena, evitando che le cosiddette pene accessorie diventino di fatto perpetue, nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione.

  Cosimo Maria FERRI (PD), intervenendo sull'emendamento 1.39 a sua prima firma, ne illustra le finalità, evidenziando la necessità che sia rispettato il principio della proporzionalità della pena e una stretta connessione tra la sorte della pena principale e le pene accessorie. Ricorda su tale specifico aspetto, l'intervento in audizione del Professor Masucci che infatti ha affermato come la sospensione condizionale della pena deve poter essere estesa anche alle pene accessorie in caso di mancata recidiva cosi come previsto dalle norme del Codice penale.
  Evidenzia altresì la necessità di evitare lo stravolgimento dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
  Chiede quindi al Governo di riconsiderare il parere contrario sugli emendamenti in esame ribadendo l'opportunità che le opinioni espresse dagli esperti della materia, ascoltati in audizione, siano tenuti nella debita considerazione.

  Federico CONTE (LeU), sottoscrive l'emendamento Ferri 1.39 e dichiara di condividere le considerazioni svolte dal collega Ferri in ordine all'audizione del Professor Masucci. A riguardo ribadisce come anche il Codice penale non preveda l'applicazione di pene accessorie in caso di sospensione condizionale della pena e preannuncia l'intenzione di sottoscrivere anche l'emendamento Bazoli 1.47, soppressivo della lettera g) del comma 1 dell'articolo 1.

  Enrico COSTA (FI), ribadisce la gravità della scelta compiuta dal Governo di volere rompere la stretta connessione tra pena principale e pene accessorie, evidenziando la portata irrazionale della lettera f), che sembra attribuire al Giudice un potere eccessivamente discrezionale. Al riguardo invita il Governo ad un supplemento di riflessione su tali aspetti problematici, al fine di garantire il rispetto del principio rieducativo della pena che non può prevedere fattispecie di pene accessorie a carattere permanente.

  Michele BORDO (PD), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi, ritiene opportuno che la maggioranza effettui un approfondimento sulla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento e chiede che i relatori accantonino l'esame degli identici emendamenti Bordo 1.37, Turri 1.38, Ferri 1.39 e Costa 1.40. A suo avviso, la disposizione contenuta nella citata lettera f) rischia di minare molte garanzie del processo e costituisce l'ennesima dimostrazione di come la maggioranza abbia scelto di procedere su questo provvedimento. Rammenta che il primo comma dell'articolo 166 del codice penale dispone la regola generale in base alla quale la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie. Fa notare come la medesima lettera f) preveda la deroga in base alla quale, nel caso di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione, si attribuisce al giudice la facoltà di disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dei pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Ritiene che l'approvazione di tale disposizione determinerebbe la tenuta costituzionale del provvedimento.

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  Alessia MORANI (PD), evidenzia come sia necessario sopprimere la lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento per evitare che il provvedimento sia in contraddizione con le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 164 del codice penale, il quale prevede che la sospensione condizionale della pena renda inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Alla luce delle osservazioni dei colleghi Ferri, Bordo e Costa, nonché dei rilievi che il professor Masucci ha sollevato nel corso delle audizioni, si associa alla richiesta di accantonamento delle predette proposte emendative, per consentirne una più approfondita valutazione.

  Francesco Paolo SISTO (FI), ritiene che la disposizione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, demolisca la definizione di pena accessoria che deve seguire la pena principale. Nell'osservare che con tale disposizione invece si estingue la pena principale e non accessoria, ritiene la stessa una «follia giuridica». A suo avviso, quando si affrontano i temi relativi al diritto penale non si dovrebbe rimanere legati all'appartenenza politica, ma sarebbe necessario assumere un atteggiamento libero. Ritiene che tale lettera introduca gravi lesioni alle fondamenta del diritto e che apra la strada ad uno Stato giustizialista indegno della nostra Costituzione. Nel lamentare il disinteresse dei colleghi della Lega al dibattito parlamentare, fa presente che il vero vulnus del provvedimento è proprio la deroga contenuta nella lettera f), a suo avviso palesemente incostituzionale, che introduce la logica dell'effetto diversificato della sanzione. Rileva che il diritto penale non nasce dall'intuizione di un artista e teme che il nostro codice penale, che scaturisce come reazione ad anni bui, possa essere distrutto dalle disposizioni che si vogliono introdurre. A suo avviso, infatti, la scellerata introduzione delle nuove norme sulla prescrizione determinerà una crisi dell'intero sistema, trasformando il diritto penale delle garanzie in diritto penale della paura. Nel ribadire che la predetta lettera f) introduce pene accessorie che divengono fondanti rispetto a quella principale, ritiene che in tale maniera non si garantisca più il processo penale.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), alla luce delle osservazioni espresse dai colleghi, sottoscrive l'emendamento Bordo 1.37.

  Alfredo BAZOLI (PD), precisa di comprendere almeno in parte la filosofia di fondo che ha ispirato l'Esecutivo nella stesura della citata lettera f), in base alla quale, attraverso la facoltà concessa al giudice, si vuole perseguire l'obiettivo di evitare che il reo rimanga in contatto con ambienti che hanno favorito la commissione del reato. Osserva però che attraverso la mancata sospensione della pena accessoria si introduce una misura di sicurezza che viola i principi posti dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale, il quale stabilisce che la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione misure di prevenzione e dal terzo comma dell'articolo 164 del codice penale che stabilisce che la sospensione condizionale della pena rende inapplicabile le misure di sicurezza tranne che si tratti della confisca. Ritiene che su tale questione il Governo dovrebbe compiere un supplemento di valutazione.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), sostiene che, rispetto alle dotte e pregevoli argomentazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, occorra fare un passo indietro, per l'incoerenza di una norma che rischia di mandare in corto circuito tutto il sistema delle garanzie. Ricorda che il Ministro Bonafede, nel presentare questo disegno di legge qualche giorno fa, annunciò un DASPO per i corrotti. Ma il DASPO è un provvedimento amministrativo che riguarda le manifestazioni sportive: non ha niente a che fare con il diritto penale. Esiste, quindi, a suo avviso, un equivoco di fondo del legislatore che confonde le sanzioni amministrative con quelle penali. Pag. 397Ritiene inutile farsi problemi di coerenza rispetto alle singole norme, perché c’è un'incoerenza generale del provvedimento alla quale dichiara di volersi ribellare.

  Francesco FORCINITI (M5S), relatore per la I Commissione, intende fornire alcuni chiarimenti sulle ragioni sottostanti la norma di cui si parla. Essa consente al giudice un doppio binario per pronunciare un giudizio di sospensione delle pene che può essere più facile se può essere mantenuta la pena accessoria. È proprio perché si parla di reati contro la pubblica amministrazione che mantenerla ha un senso, anche se viene meno la pena principale. Si concede una maggiore discrezionalità al giudice che intenda risparmiare il carcere a chi si è macchiato di un reato contro la pubblica amministrazione. La norma ha quindi una sua ratio e pertanto rifiuta la richiesta di accantonamento formulata.

  Alfredo BAZOLI (PD), apprezza il tentativo del relatore di fornire chiarimenti che dimostra la sua disponibilità ad interloquire; tuttavia, deve rilevare di aver sentito affermazioni criticabili. Ricorda che, in caso di condanna, non si è colpevoli, ma innocenti fino alla condanna definitiva. Il relatore, forse, dimentica che, in caso di sospensione, il giudice è guidato dall'articolo 164 del codice penale e il criterio è la presunzione di astensione dal commettere reati. La contraddizione con i principi del codice penale è a suo avviso evidente.

  Francesco Paolo SISTO (FI), ringrazia il relatore per il suo accorato tentativo di difendere il provvedimento. Ritiene che venga effettuata una sovrapposizione scorretta tra il concetto di imputato e quello di condannato. Sostenere che si tratta di una norma garantista è inaccettabile. La valutazione del giudice segue criteri prefigurati rispetto al suo giudizio di sospensione e le pene accessorie devono seguire il regime delle pene principali. Rinnova quindi con forza la richiesta di accantonamento e invita a una riflessione, in uno sforzo sinergico e con reciproca lealtà. Sostiene che se questa è l'idea che il Movimento 5 Stelle ha del diritto penale, si è vicini al disastro: siamo di fronte ad un elogio dell'incompetenza. Conclude preannunciando il voto a favore dell'emendamento Costa 4.4.

  Cosimo Maria FERRI (PD), ringrazia i colleghi Bazoli e Sisto per le puntualizzazioni. Definisce imbarazzante l'intervento del relatore Forciniti. Sottolinea che il tema della lotta alla corruzione sta a cuore a tutti e si sta cercando di aiutare il Governo a non fare figuracce. Afferma che la separazione della pena principale da quella accessoria trasforma quest'ultima in una misura di sicurezza in piena contraddizione con gli articoli 166, comma 2, e 164, comma 3, del codice penale. L'impostazione della norma è a suo avviso completamente errata e la lezione di diritto penale impartita dal relatore potrebbe essere definita effettivamente come una tesi minoritaria.

  Alessia MORANI (PD), reitera al relatore la richiesta di accantonamento degli identici emendamenti 1.37, 1.38, 1.39 e 1.40, poiché le appare evidente che la portata della norma non sia stata capita. Le affermazioni del relatore sono a suo avviso oggettivamente sbagliate e, pertanto, invita ad una maggiore riflessione sulle implicazioni della norma rispetto ai diversi articoli del codice penale. Considera la stessa decisamente pericolosa per l'intero sistema penale.

  Federico CONTE (LeU), si associa alle richieste di accantonamento dei colleghi, in quanto il reato si estingue per effetto della sospensione della pena e, pertanto, le pene accessorie non possono sopravvivere: sarebbe una creazione giuridica abnorme.

  Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Bordo 1.37, 1.38, Ferri 1.39 e Costa 1.40.

  La seduta, sospesa alle 21.05, è ripresa alle 21.40.

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  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Costa 1.41, 1.42, 1.43 e 1.44 e Cristina 1.45.

  Roberto TURRI (Lega), ritira l'emendamento a sua prima firma 1.46.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Turri 1.46 è stato sottoscritto dal gruppo del Partito democratico.

  Alfredo BAZOLI (PD), ritiene che la disposizione recata dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1, che l'emendamento a sua prima firma 1.47 intende sopprimere, sia uno degli aspetti più rappresentativi della prevalenza della propaganda politica rispetto alla correttezza delle valutazioni giuridiche. Evidenzia infatti come la citata disposizione presenti un elevato rischio di incostituzionalità, prevedendo che si producano effetti sulla cessazione della pena accessoria soltanto a 12 anni dalla riabilitazione e a condizione che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Nel ricordare che nessuno dei soggetti auditi ha espresso un giudizio positivo sulla disposizione recata dalla lettera g), precisa che l'articolo 179 del codice penale già prevede che la buona condotta sia una condizione per la concessione della riabilitazione. Si domanda pertanto come sia possibile pretendere ulteriori 12 anni dalla riabilitazione per l'estinzione della pena accessoria. Nel rilevare la chiara contraddizione della disposizione introdotta dal provvedimento in esame rispetto al contenuto del citato articolo 179 del codice penale, ritiene che l'unica spiegazione per un simile intervento normativo sia da ricercarsi nella volontà del Ministro Bonafede di introdurre, a beneficio dell'opinione pubblica, il cosiddetto DASPO per i corrotti. Nell'esprimere la convinzione che la Corte costituzionale spazzerà via una disposizione così indecente, ritiene che il Ministro Bonafede, pur essendone perfettamente consapevole, persegua unicamente l'obiettivo del consenso elettorale, indipendentemente dalle ferite inferte al nostro sistema penale. Da ultimo ribadisce l'incompatibilità della disposizione con l'articolo 27 della Costituzione, che sancisce il principio della rieducazione del reo.

  Alessia MORANI (PD), al fine di chiarire i termini della questione, ricorda che, ai sensi dell'articolo 178 del codice penale, la riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna e che il successivo articolo 179, fissando le condizioni per la riabilitazione, prevede che essa sia concessa decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia in altro modo estinta, e quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Nel rammentare che nel corso delle audizioni autorevoli giuristi hanno rilevato, rispetto alla disposizione in esame, la violazione dell'articolo 27 della Costituzione, evidenzia come un termine di 12 anni per la revoca della pena accessoria renda di fatto impraticabile il fine rieducativo della pena. Ricorda altresì che nel corso delle audizioni è stato avanzato il suggerimento di intervenire piuttosto raddoppiando, in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, il citato termine dei tre anni previsto dal citato articolo 179 del codice penale per la concessione della riabilitazione. Allo scopo di far comprendere la portata dell'errore, invita ad accantonare gli identici emendamenti Turri 1.46, Bazoli 1.47 e Costa 1.48 per un supplemento di valutazione della questione. ricordando ai colleghi della maggioranza di aver un tempo definito la nostra Costituzione «la Carta più bella del mondo».

  Federico CONTE (LeU), si associa alla richiesta di accantonamento avanzata dalla deputata Morani, al fine di consentire un supplemento di riflessione su un argomento che presenta problemi analoghi rispetto a quelli sollevati con riguardo alla sospensione condizionale della pena. Evidenzia a tale proposito che, se un giudice certifica con la concessione della riabilitazione l'avvenuto abbandono delle pratiche illecite, non può in alcun modo configurarsi Pag. 399il prosieguo delle pene accessorie. Ritiene che la legittimità costituzionale della disposizione potrebbe essere salvaguardata se si intervenisse con una tempistica più lunga, rispetto alle condizioni previste dal codice penale, per la concessione della riabilitazione ai condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Preannuncia a tale proposito l'intenzione di presentare un emendamento nel senso indicato, in occasione dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea. Precisa inoltre che un analogo intervento è già recato dal codice penale per quanto riguarda la concessione della riabilitazione ai recidivi, per i quali è previsto un termine di otto anni, e ai delinquenti abituali, per i quali il termine è fissato a dieci anni. Nel ricordare inoltre che il codice penale, all'articolo 180 prevede la revoca della sentenza di riabilitazione di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena detentiva per un tempo non inferiore a due anni, suggerisce alla maggioranza di intervenire eventualmente sull'istituto generale, aggravando le condizioni stabilite.

  Francesco Paolo SISTO (FI), nell'evidenziare l'irragionevolezza della disposizione introdotta con la lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, ritiene che la maggioranza, introducendo un diritto penale dell'odio invece che delle garanzie, voglia vedere distrutto chiunque sia stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione. Rileva l'illegittimità costituzionale della citata disposizione per un triplice ordine di motivi. In primo luogo evidenzia che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici confligge con il fine rieducativo previsto dall'articolo 27 della costituzione, che pure è stata difesa in altri tempi dal MoVimento 5 Stelle. Quanto al secondo motivo, ritiene che una nozione di pena accessoria perpetua confligga con la natura transitoria della pena principale. In terzo luogo si domanda perché «l'ergastolo» della pena accessoria sia stato limitato esclusivamente all'interdizione dai pubblici uffici e all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ritiene che tale scelta sia la dimostrazione del rapporto patologico della maggioranza nei confronti di chi opera nella o con la pubblica amministrazione. Evidenzia a tale proposito che nessuno vorrà operare in questo settore correndo, anche se innocente, un serio rischio, essendo dipendente dalla valutazione di una persona, ricordando infatti a tale proposito che il processo penale esprime una terza verità, che non è né quella vera né quella delle parti. Ribadendo che il codice penale non è uno strumento percussivo, evidenzia la comicità insita nell'ultimo periodo della citata lettera g) quando si fa riferimento al termine non inferiore a dodici anni dalla riabilitazione per l'estinzione della pena accessoria. Ritiene infatti che si tratti di un termine impraticabile per qualunque imprenditore, anche nell'eventualità che avesse sbagliato, nonché per i soggetti eventualmente deputati alla valutazione delle prove effettive e costanti di buona condotta. Nel chiedere ai relatori di perdonarlo per l'intensità con cui ha espresso il proprio «stupore giuridico» chiarisce che se l'intento della maggioranza è quello di distruggere le garanzie delle democrazie occidentali, Forza Italia sarà sulle barricate. In conclusione esprime la convinzione che quando leggeranno tali disposizioni i cittadini decideranno di privare del loro consenso gli esponenti della maggioranza, anche con riguardo agli amici della Lega che tanto timidi si stanno manifestando in questa occasione.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), sottolinea la palese incongruenza e irrazionalità della scelta normativa del Governo, che certamente presenta profili di incostituzionalità e confligge con l'istituto della rieducazione della pena. Evidenzia, in particolare, l'irragionevolezza del previsto termine di dodici anni necessario per la riabilitazione in caso di condanna per il reato di peculato. Più in generale, ritiene di poter individuare una sorta di filo rosso che unisce le misure adottate dal Governo relative ad istituti che si pongono in contrasto Pag. 400con la sopravvivenza del mondo imprenditoriale il quale, a suo giudizio, dovrebbe essere considerato una ricchezza per il Paese. Ritiene infatti che provvedimenti di questa natura finiscano per distruggere lo stesso concetto di impresa: ribadisce quindi le forti perplessità sull'impianto complessivo del provvedimento in esame.

  Le Commissioni respingono gli identici emendamenti 1.46, Bazoli 1.47 e Costa 1.48.

  Michele BORDO (PD), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.49, ne illustra le finalità, evidenziando come esso sia volto a ridurre da dodici a sei anni il termine per l'estinzione delle pene accessorie. Ritiene che su tali aspetti il Governo stia compiendo delle scelte irragionevoli, facendo trasparire una sorta di furia iconoclasta nei confronti di alcuni reati. Al riguardo ritiene che il legislatore dovrebbe assicurare il rispetto del principio della proporzionalità della pena, la quale dovrebbe avere una funzione rieducativa, anche al fine di evitare future pronunce di incostituzionalità.

  Francesco Paolo SISTO (FI), ritiene che l'emendamento Bordo 1.49 cerchi di trovare un compromesso accettabile, limitando i danni prodotti dall'intervento normativo del Governo, anche se non convince la scelta del termine dal quale far decorrere l'estinzione della pena. Ricorda la necessità che siano garantiti contestualmente il principio della presunzione di non colpevolezza così come quello della personalità della responsabilità penale. Rispetto alle disposizioni in esame, ritiene che il Governo abbia scelto, qualora i ritardi processuali dovessero diventare irragionevoli, di anticipare l'applicazione della pena, intaccando così lo stesso diritto di difesa. Preannuncia quindi il voto favorevole sull'emendamento Bordo 1.49.

  Francesca BUSINAROLO (M5S), relatrice per la II Commissione, propone una riformulazione degli emendamenti Bordo 1.49, Ferri 1.50 e Vitiello 1.51, al fine di individuare una adeguata soluzione di mediazione. Esprime in particolare parere favorevole su tali emendamenti, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), nel sottolineare la ratio dell'emendamento a sua prima firma 1.51, volto a limitare i danni prodotti dalla scelta del Governo di prevedere un termine di dodici anni, dichiara di accettare la riformulazione avanzata dai relatori che, pur non risolvendo i dubbi di costituzionalità, può rappresentare un soddisfacente punto di mediazione.

  Alfredo BAZOLI (PD), evidenzia come la riformulazione proposta dai relatori cerchi di andare verso le sollecitazioni provenienti dai gruppi di opposizione, ma non ritiene che essa elimini il problema evidenziato, cioè quello di prevedere i medesimi criteri per la riabilitazione e la conseguente estinzione delle pene accessorie. Cionondimeno, evidenzia l'aspetto positivo della riduzione del termine da dodici a otto anni.

  Alessia MORANI (PD), coglie favorevolmente il fatto che gli interventi dei colleghi abbiamo prodotto una riflessione nei relatori e, nel tentativo di trovare una mediazione tra l'esigenza della maggioranza e i rilievi sollevati dai colleghi dell'opposizione, suggerisce ai relatori di valutare l'opportunità, mediante la riformulazione dell'emendamento Ferri 1.50, di intervenire direttamente sull'articolo 179 del codice penale piuttosto che introdurre un nuovo istituto.

  Franco VAZIO (PD), manifesta profonda preoccupazione in ordine alle modalità con le quali la maggioranza sta intervenendo sulle disposizioni del codice penale, snaturando istituti che invece hanno dato prova di efficienza e di tenuta organica del sistema. Ritiene che il MoVimento 5 Stelle, per «l'ansia da prestazione» di intestarsi la paternità del provvedimento Pag. 401in esame, stia mescolando pene accessorie con pena principale e misure di sicurezza, introducendo, in maniera affrettata, disposizioni non organiche e profondamente sbagliate. Ritiene che l'esperienza dei professori e dei magistrati, nonché degli operatori del diritto vada tenuta in considerazione e sottolinea come sulla materia ci sia stata univocità di interpretazione da parte dei soggetti auditi. Ritiene anche che, mentre i colleghi del MoVimento 5 Stelle stanno procedendo animati dal «furore giustizialista», la responsabilità maggiore di quello che sta avvenendo in queste ore sia da imputare ai colleghi della Lega, i quali sono consapevoli che le norme in esame sono sbagliate ma non hanno il coraggio di opporvisi. A suo avviso tali disposizioni non possono essere votate, ritenendo peraltro che la maggioranza approverà invece una riforma che scardina il sistema.

  Michele BORDO (PD), precisa che l'emendamento a sua prima firma 1.49 ha la finalità di limitare i danni rispetto ad un provvedimento che rischia di produrre conseguenze molto negative. Non comprende quindi l'atteggiamento della maggioranza e dei relatori che, anche quando si trovano di fronte a degli emendamenti il cui contenuto può essere condiviso, trovano la maniera di non accettare una giusta «via di mezzo». Si domanda se tale atteggiamento sia dettato dall'esigenza di intestare totalmente il provvedimento ad una sola forza della maggioranza evitando che in esso possa confluire anche una solo norma proposta dall'opposizione. Ciò premesso, non accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.49 avanzata dai relatori.

  Federico CONTE (LeU), con riferimento alla proposta di riformulazione dei relatori degli emendamenti Bordo 1.49, Ferri 1.50 e Vitiello 1.51, osserva come le ultime due proposte emendative siano espressione di una logica normativa diversa rispetto a quella di cui all'emendamento Bordo 1.49, del quale chiede l'accantonamento. Nell'associarsi alle considerazioni della collega Morani, ritiene, invece, che gli emendamenti Ferri 1.50 e Vitiello 1.51 realizzino una mediazione sugli anni rispetto a una norma costituzionale incerta. Entrambe le proposte emendative si riferiscono all'articolo 179 del codice penale e propongono due variazioni peggiorative del termine di tre anni previsti, al primo comma del medesimo articolo, per la riabilitazione. A suo avviso sarebbe possibile effettuare una mediazione, non riconducibile a un mero «mercato dei numeri», tra l'emendamento Ferri 1.50 e l'emendamento Vitiello 1.51, dando al legislatore la possibilità di imprimere un segno significativo contro questi reati.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), nell'apprezzare lo sforzo effettuato dai relatori, ritiene che comunque ci si trovi di fronte a una fortissima violazione dei principi generali. Fa presente che il suo gruppo parlamentare, al fine di attenuare il danno prodotto dalla maggioranza, ha presentato la proposta emendativa Bartolozzi 1.52 ma ritiene che non sia possibile «gettare alle ortiche» norme sistematiche del nostro ordinamento giuridico. Per tale ragione preannuncia il giudizio contrario del suo gruppo sulla proposta di riformulazione dei relatori.

  Ciro MASCHIO (FdI), nel comprendere lo sforzo dei relatori di limitare il danno, osserva comunque che lo stesso non è sufficiente a ripristinare la razionalità del provvedimento. Intervenendo quindi sull'ordine dei lavori, lamenta l'assenza del Ministro Bonafede che, non partecipando ai lavori delle Commissioni, umilia il ruolo del Parlamento. Chiede quindi formalmente alle presidenze di inoltrare l'invito al Ministro della giustizia a partecipare ai lavori delle Commissioni.

  Giulia SARTI, presidente, prende atto della richiesta formulata dal collega Maschio.

  Francesco Paolo SISTO (FI), nel ritenere che la proposta dei relatori sia un tentativo di accaparrarsi il consenso dell'opposizione Pag. 402senza offrire alle stesse alcunché, sottolinea come tale comportamento ricordi nelle modalità quello già adottato dagli esponenti del precedente Esecutivo. Condividendo le osservazioni del collega Zanettin, ribadisce il giudizio contrario del proprio gruppo parlamentare sulla proposta di riformulazione dei relatori.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Bordo 1.49.

  Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'emendamento Ferri 1.50, rileva come, sebbene lo stesso sia corretto nel metodo, non può essere condivisibile nel numero degli anni previsti per la riabilitazione. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo parlamentare sullo stesso.

  Alfredo BAZOLI (PD), nel non accettare la riformulazione dell'emendamento Ferri 1.50, del quale è cofirmatario, proposta dai relatori, sottolinea come tale emendamento, anche riformulato nella natura temporale, avrebbe potuto rappresentare il punto di incontro tra le esigenze della maggioranza e dell'opposizione e ritiene che i relatori avrebbero dovuto considerarlo con maggior attenzione.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Ferri 1.50.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), nel premettere di condividere le osservazioni testé svolte dai colleghi, seppur manifestando perplessità in ordine alla scelta di allungare i tempi di una riabilitazione ordinaria rispetto a una tipologia di reo che non ha commesso fatti più gravi rispetto ad altri per i quali invece rimane il termine di tre anni, accetta comunque la riformulazione del suo emendamento 1.51 proposta dai relatori, comprendendo la ratio del disegno di legge in esame.

  Francesco Paolo SISTO (FI), riconosce che l'emendamento 1.51, prima della riformulazione, tentava una mediazione politica rispetto alla doppia riabilitazione che è da considerarsi un mostro giuridico. Afferma che non saprebbe dire in quale delle norme del provvedimento in esame si trovi la più grave incostituzionalità. Dichiara, infine, di non poter non votare contro l'emendamento 1.51, come riformulato.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Vitiello 1.51 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Giulia SARTI, presidente, dichiara preclusi gli emendamenti Bartolozzi 1.52, Costa 1.53, 1.54 e 1.55, Bartolozzi 1.56, Costa 1.57, Bazoli 1.58 e Bordo 1.59.

  Francesca BUSINAROLO (M5S), relatrice per la II Commissione, propone l'accantonamento dell'emendamento Turri 1.61.

  Francesco Paolo SISTO (FI), propone l'accantonamento dell'emendamento Vinci 1.62, per identità di materia, con l'emendamento 1.61.

  Giulia SARTI, presidente, avverte che gli emendamenti Turri 1.61 e Vinci 1.62 sono accantonati.
  Dichiara quindi preclusi gli emendamenti Ferri 1.63 e Turri 1.64, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ascari 1.4 (Nuova formulazione).

  Federico CONTE (LeU), illustra il suo emendamento 1.65 e ne raccomanda l'approvazione.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Conte 1.65.

  Giulia SARTI, presidente, dichiara precluso l'emendamento Conte 1.66, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ascari 1.4 (Nuova formulazione).

  Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'emendamento Costa 1.67, afferma che esso è finalizzato a modificare Pag. 403una norma che introduce un meccanismo perverso sul quale sarebbe opportuna una discussione più lunga. Propone che sia l'Assemblea ad occuparsi del rapporto squilibrato previsto tra la sentenza di condanna e la pena accessoria: la modifica proposta servirebbe a rendere quantomeno più «digeribile» la norma.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Costa 1.67 e Conte 1.68.

  Giulia SARTI, presidente, dichiara precluso l'emendamento Costa 1.69, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ascari 1.4 (Nuova formulazione).

  Alfredo BAZOLI (PD), illustrando il suo emendamento 1.70, precisa che esso tenta di riportare ad una maggiore razionalità una previsione normativa non sufficientemente giustificabile. Rileva che occorre evitare che l'interdizione perpetua assurga a pena accessoria privilegiata e che il termine di tre anni per la sua applicazione è da considerarsi irragionevole, in quanto la pena non viene tarata sull'effettiva gravità della fattispecie di reato. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento, che non scardina l'impostazione complessiva del provvedimento.

  Alessia MORANI (PD) rileva che si introduce l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per alcuni delitti, senza includere quelli di cui agli articoli 314-ter, comma 2, 353 e 353-bis del codice penale. Ritiene che l'automatismo con cui si prevede l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua violi i principi di uguaglianza e di proporzione della pena costituzionalmente garantiti e che sia così sottratta al giudice ogni valutazione discrezionale.

  Francesco Paolo SISTO (FI), ritiene che la proposta emendativa 1.70 abbia una sua logica, in quanto la previsione di tre anni anziché di due comporterebbe la possibilità di poter usufruire di benefici dal punto di vista penitenziario. Preannuncia in ogni caso il suo voto contrario sull'emendamento 1.70.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Bazoli 1.70.

  Francesco Paolo SISTO (FI), illustrando l'emendamento Costa 1.71, afferma che esso è finalizzato a restituire al giudice una discrezionalità nell'approccio in assenza della quale egli resterebbe solo una longa manus del legislatore che, invece, dovrebbe limitarsi a dare semplicemente un orientamento. Ritiene che l'automatismo di una pena così grave violi l'articolo 27 della Costituzione. Si tratta, a suo avviso, di una norma irragionevole che obbliga a comminare la pena accessoria perpetua, senza aggiungere alcun criterio applicativo per il giudice. Invitando i relatori a riflettere in merito, chiede l'accantonamento dell'emendamento, suggerendo, prima di rifiutarlo, di verificare la giurisprudenza della Consulta in materia. Conclude preannunciando che se l'emendamento non verrà accantonato, voterà a favore su di esso.

  Giulia SARTI, presidente, prende atto che i relatori non intendono accogliere la richiesta di accantonamento.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Costa 1.71.

  Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'emendamento Costa 1.72, ricorda le due ultime riforme dell'articolo 318 del codice penale e si interroga sulle ragioni di un ulteriore aumento della pena da sei a otto anni. In proposito, rileva che gli inasprimenti delle pene non hanno mai comportato una riduzione dei reati e che l'unico deterrente è la prevenzione. Chiede se sia stato fatto un monitoraggio sull'applicazione della norma che viene modificata dal provvedimento. Si tratta, a suo avviso, di un incremento di sanzione di natura politica e afferma che non si può riscrivere in questo modo il codice penale: è un fatto gravissimo, perpetrato con una disinvoltura antidemocratica tipica dei regimi Pag. 404tirannici. Prende atto che il relatore sta confermando, sorridente, che trattasi di un incremento politico della pena, dimostrando così quanto egli sia poco consapevole del suo delicato ruolo. Questo incremento politico della pena è a suo avviso causato da un giustizialismo sanzionatorio che caratterizza un modo incivile di stare al governo in virtù di una fortuita joint venture tra due forze politiche. Conclude dichiarando di registrare un silenzio assordante provenire dal gruppo della Lega.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Costa 1.72.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), illustra l'emendamento a sua firma 1.73, che è volto ad introdurre una migliore dosimetria del livello sanzionatorio dei reati di corruzione previsti dal codice penale, segnalando in particolare di aver introdotto il criterio della particolare tenuità con riguardo ad alcuni fatti di corruttela e di aver trasferito i delitti di concussione nell'alveo naturale dell'estorsione.

  Francesco Paolo SISTO (FI), in relazione all'emendamento 1.73 Vitiello, che riscrive i delitti di cui all'articolo 318 del codice penale, ritiene che si sia raggiunto un equilibrio notevole soprattutto con l'introduzione della particolare tenuità con riguardo ai reati previsti dall'articolo 322-bis. Ritiene che l'impianto dell'emendamento 1.73 rappresenti una chiave di volta, intervenendo non con una macchina da guerra ideologica ma attraverso una norma incriminatrice che, pur prevedendo un elevato livello sanzionatorio, gradua le pene in maniera sistematica. Preannuncia pertanto il voto favorevole di Forza Italia sull'emendamento Vitiello 1.73.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Vitiello 1.73 e Turri 1.74.

  Ylenja LUCASELLI (FdI), illustra l'emendamento a sua prima firma 1.75, volto a ridurre le pene previste per i reati di corruzione impropria, in considerazione dell'eccesso di divaricazione sanzionatoria dell'articolo 318 del codice penale rispetto alle previsioni del successivo articolo 319. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Lucaselli 1.75.

  Alfredo BAZOLI (PD), illustra l'emendamento a sua prima firma 1.76, volto analogamente a quelli precedenti, a ridurre le sanzioni edittali. A tale proposito evidenzia la contraddizione tra i contenuti della relazione illustrativa al provvedimento, che sottolinea il mancato effetto deterrente dell'incremento delle pene, e l'aumento del livello sanzionatorio recato dal provvedimento stesso. Rileva altresì che la relazione illustrativa motiva l'inasprimento per le pene per i reati di corruzione impropria sulla base della considerazione che a tale fattispecie vengono ricondotti anche fatti ben più gravi di corruzione per asservimento. Ritiene che tale giustificazione sia del tutto insensata, in considerazione del fatto che l'inasprimento introdotto riguarda non solo il massimo edittale ma anche il minimo edittale della pena, con la conseguenza di rendere la norma eccessivamente rigida anche per i casi in cui i fatti da punire siano di particolare tenuità. Ciò premesso, ritiene più opportuno intervenire ad incrementare la forbice tra i livelli edittali minimo e massimo, rinviando alla discrezionalità del giudice la valutazione delle condotte da punire e delle relative sanzioni.

  Alessia MORANI (PD), a integrazione delle considerazioni del collega Bazoli, rileva l'ulteriore problema rappresentato dalla molteplicità di fattispecie in tema di corruzione, che vengono sottoposte alla valutazione del giudice. Ricorda a tale proposito la sollecitazione venuta da illustri magistrati quali Davigo e Cafiero de Raho a far convergere i diversi reati attualmente previsti dal codice penale in un'unica fattispecie di corruzione.

Pag. 405

Ciò premesso evidenzia come l'intervento della maggioranza sia volto non soltanto ad aggravare le pene, ma anche ad incrementare il già elevato livello di complessità del nostro sistema giuridico.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Bazoli 1.76

  Ciro MASCHIO (FdI), illustra l'emendamento Ferro 1.77, che, nel quadro del riequilibrio della dosimetria delle pene e dell'assetto complessivo delle norme, interviene ad abrogare il secondo comma dell'articolo 319-quater del codice penale in tema di induzione alla corruzione.

  Francesco Paolo SISTO (FI), rileva come l'emendamento Ferro 1.77 faccia eco alla interpretazione fornita dalla sentenza Maldera dell'articolo 319-quater del codice penale con riferimento al profilo della distinzione tra induzione e costrizione alla corruzione. Sottolinea la delicatezza del tema, considerato che la legge cosiddetta Severino ha introdotto la novità per cui il comportamento induttivo non sarebbe da considerarsi irresistibile. Pertanto rileva come l'abolizione della punibilità del soggetto indotto alla corruzione richieda un supplemento di riflessione nonché un approfondimento di natura statistica. Preannuncia pertanto l'astensione dalla votazione dell'emendamento Ferro 1.77 dei componenti del gruppo di Forza Italia.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferro 1.77 e Verini 1.78

  Francesco Paolo SISTO (FI), con riferimento all'emendamento Di Sarno 1.79, ritiene che il nuovo articolo 322 – ter. 1 del codice penale presenti una formulazione troppo generica che meriterebbe una precisazione con riguardo alle finalità nonché alla natura dei beni sequestrati. Preannuncia pertanto l'astensione dalla votazione dell'emendamento Di Sarno 1.79 dei componenti del gruppo di Forza Italia.

  Gianfranco DI SARNO (M5S), con riferimento alle considerazioni del collega Sisto, precisa che la disposizione introdotta dall'emendamento a sua prima firma è volta, in linea con le sollecitazioni provenienti dall'audizione del rappresentante della Guardia di Finanza, a consentire l'utilizzo a fini istituzionali di rilevanti proventi delle attività illecite.

  Francesco Paolo SISTO (FI), anche dopo le precisazioni del collega Di Sarno rileva la necessità di precisare la natura dei beni in questione.

  Giulia SARTI, presidente, con riguardo alla richiesta di precisazione avanzata dal collega Sisto rileva che, qualora ne ravvisassero l'opportunità, i relatori potranno valutare di intervenire in sede di esame da parte dell'Assemblea.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Di Sarno 1.79 (vedi allegato 2)

  Giulia SARTI, presidente, avverte che, a seguito della presentazione dell'emendamento 1.128 dei relatori, sono accantonati gli identici emendamenti Vazio 1.80 e Vitiello 1.81 nonché gli emendamenti Costa 1.82 e 1.83.

  Enrico COSTA (FI), con riguardo agli emendamenti a sua prima firma 1.84 e 1.85, evidenzia preliminarmente di considerare il tema dell'abuso d'ufficio talmente rilevante da aver richiesto in tempi remoti al Governo di fornire dati statistici sul numero di soggetti condannati in primo grado e assolti in appello. Rileva in particolare che si tratta di un reato indeterminato su cui si è intervenuto in più circostanze con modifiche normative prive di risultati degni di nota, ricordando a tale proposito le considerazioni svolte dal Presidente Cantone, che ha segnalato le divergenze tra la norma scritta e la sua reale applicazione. Segnala a tale proposito che sono state qualificati come reati di abuso di ufficio anche taluni casi di eccesso di potere, nonché eventuali violazioni dell'articolo 97 della Costituzione. Evidenzia Pag. 406inoltre il gran numero di sindaci che risultano iscritti nel registro degli indagati spesso a seguito di pretestuose denunce da parte delle forze di opposizione e che, in conseguenza dell'eventuale condanna di primo grado, sono sospesi dalla carica di amministratore per diciotto mesi. A tale proposito rileva come molti di loro, dimessisi dalla carica di sindaco per senso di responsabilità, siano stati successivamente assolti in appello. Nel confermare pertanto la rilevanza dei dati statistici richiesti al Governo ricorda la battaglia condotta dall'ANCI sul tema dell'abuso di ufficio. Ciò premesso, evidenzia come gli emendamenti a sua prima firma 1.84 e 1.85 siano volti con modalità diverse a dettagliare la fattispecie dell'abuso di ufficio, al fine di prevedere che il reato si configuri attraverso un «atto dell'ufficio» o per violazione di norme specifiche. Chiede pertanto il loro accantonamento ai fini di un supplemento di valutazione.

  Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'emendamento Costa 1.84, in qualità di cofirmatario, evidenzia la rilevanza della fattispecie del reato di abuso di ufficio, fattispecie disciplinata dall'emendamento in esame, prevedendo in particolare specifiche violazioni di legge. Tale riscrittura della fattispecie è volta a evitare oscillazioni interpretative sul contenuto sulla condotta punibile. Ribadisce quindi l'importanza dell'emendamento in esame, volto a prevedere una manifesta violazione di un comando normativo chiaro. Chiede quindi alla Presidenza l'accantonamento di tutti gli emendamenti su tale materia.

  Francesco FORCINITI (M5S), relatore per la I Commissione, dichiara di confermare il parere contrario sull'emendamento Costa 1.84, non essendo favorevole a circoscrivere la fattispecie del reato di abuso di ufficio.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Costa 1.84.

  Il Sottosegretario Vittorio FERRARESI consegna alle Commissioni i dati relativi all'abuso d'ufficio, richiesti dal deputato Costa (vedi allegato 4)

  Enrico COSTA (FI), ringrazia il Sottosegretario per i dati forniti, dalla quale emerge come solo l'11 per cento dei processi per abuso di ufficio si concluda con una condanna, a testimonianza dei problemi relativi all'applicazione di tale fattispecie di reato, eccessivamente generica e indeterminata per molti aspetti. Illustra quindi l'emendamento a sua prima firma 1.85, volto a prevedere la violazione di specifiche norme di legge ai fini della individuazione della fattispecie del reato di abuso di ufficio. Si tratta, a suo giudizio, di un intervento di semplificazione normativa al fine di contrastare più efficacemente tale fenomeno. Più in generale invita il Governo e la maggioranza ad una riflessione sui contenuti della legge Severino, sottolineando l'opportunità di una maggiore chiarezza nella individuazione delle fattispecie penali.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Costa 1.85.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), chiede alla Presidenza se, a questo punto, sia iniziata la seduta notturna e se si intenda procedere ad oltranza nell'esame del provvedimento.

  Giulia SARTI, presidente, come già preannunciato, precisa che le Commissioni nella seduta attualmente in corso esamineranno le proposte emendative fino all'articolo 3.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.86, chiarisce l'importanza di sopprimere la lettera n), che introduce nel codice penale il nuovo articolo 323-ter prevedendo una causa di non punibilità di alcuni reati contro la pubblica amministrazione in presenza di determinati requisiti. Si tratta, a suo giudizio, di un intervento normativo davvero non condivisibile di cui non si comprende appieno la ratio né i presupposti applicativi.

Pag. 407

  Alfredo BAZOLI (PD), nel condividere le considerazioni svolta dal collega Vitiello, evidenzia come l'obiettivo sotteso all'introduzione del nuovo articolo 323-ter nel Codice penale non tenga in debita considerazione i rischi di tale previsione normativa che, disciplinando una esimente totale, rischia di incentivare la corruzione e il diffondersi della figura dell'agente provocatore privato. Ricorda che tali profili problematici sono emersi anche durante le audizioni svolte dalle Commissioni, quale ad esempio, quella del Presidente dell'ANAC Cantone. Esprime, altresì, forti perplessità anche sulla formulazione letterale del nuovo articolo 323-ter che prevede l'applicazione della nuova causa speciale di non punibilità in presenza di determinati comportamenti di collaborazione da parte del responsabile del reato. Si tratta, quindi, a suo giudizio, di una norma di difficile applicazione che rischia di intaccare la stessa funzionalità del sistema penale.

  Alessia MORANI (PD), osserva come la lettera n) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, che gli identici emendamenti Vitiello 1.86, Costa 1.87 e Bazoli 1.88 intendono sopprimere, introduca una causa di non punibilità di ampia portata subordinata ad una condotta di collaborazione processuale. Rileva che tale disposizione traspone per i reati contro la pubblica amministrazione norme già utilizzate per i pentiti per i reati di criminalità organizzata. Sottolinea la diversa tipologia di tali tipi di reati ed evidenzia che i delitti contro la pubblica amministrazione sono dei «reati contratto» che si fondano su un accordo tra corrotto e corruttore. Ritiene che tale disposizione sia indeterminata. Segnala quindi che il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione ha sollevato il problema che potrebbe sorgere con l'entrata in vigore di tale disposizione qualora si ricorresse alla stessa per ottenere la non punibilità dell'agente provocatore il quale abbia agito in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del provvedimento.

  Franco VAZIO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che, in ragione dell'ora tarda, sarebbe ragionevole sospendere i lavori delle Commissioni per riprenderli nella mattinata odierna, anche in considerazione del fatto che i partiti di opposizione si sono impegnati a non adottare atteggiamenti ostruzionistici e che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto per la giornata di lunedì 19 novembre prossimo.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), si associa alle considerazioni del collega Vazio.

  Giulia SARTI, presidente, precisa che essendo stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative 1.1298 e 1.129 dei relatori per le ore 12 di giovedì 15 novembre, non sarà possibile iniziare i lavori delle Commissioni prima che gli uffici abbiano predisposto i relativi fascicoli. Pertanto ritiene indispensabile procedere nella seduta odierna fino all'esaurimento degli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2 e 3, esclusi gli emendamenti accantonati.

  Enrico COSTA (FI) fa presente che la disponibilità accordata a chiudere tempestivamente l'esame del provvedimento potrebbe essere ritirata a fronte di una chiusura da parte della maggioranza e, in tal caso, preannuncia una massiccia partecipazione ai lavori delle Commissioni da parte dei parlamentari del suo gruppo.

  Giulia SARTI, presidente, precisa di non aver assunto atteggiamenti di chiusura nei confronti delle opposizioni e ribadisce che la necessità di non convocare le Commissioni nelle prime ore della mattinata di giovedì 15 è dettata dall'esigenza di predisporre la documentazione utile per la prossima seduta, essendo stato fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori per le ore 12 della giornata di giovedì 15 novembre e quello per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la declaratoria sull'inammissibilità delle proposte emendative Pag. 408per le ore 9 della medesima giornata.

  Federico CONTE (LeU), evidenzia come la qualità del dibattito potrebbe essere mortificata dalla curva di stanchezza fisiologica derivante da una seduta così lunga.

  Francesco Paolo SISTO (FI), illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Costa 1.87, di cui è cofirmatario, volto a sopprimere la lettera n) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento. Ritiene che la disposizione contenuta in tale lettera costituisca la norma «più vergognosa» del provvedimento. Rammenta che nei cosiddetti «anni di piombo» la tecnica legislativa era quella tesa ad ottenere una spaccatura all'interno di gruppi eversivi. Con l'introduzione della disposizione in discussione, ritiene che si stia tornando a quegli anni, nei quali si è rinunciato al diritto soggettivo di punire in cambio della collaborazione da parte di pentiti. Rileva tuttavia che, in tali anni, una siffatta norma eccezionale nasceva da una situazione di emergenza non ravvisabile nel periodo attuale e si domanda se una causa di non punibilità possa attualmente trovare spazio in un codice moderno. Ciò premesso, ritiene che l'articolo 323-ter del codice penale introdotto dalla lettera n) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento sia una norma scritta in maniera inconsapevole e auspica che il Governo rifletta sull'impossibilità del suo funzionamento. In particolare, evidenzia come la stessa sia particolarmente confusa e che, nel prevedere che la causa di non punibilità sia subordinata alla denuncia volontaria da parte di chi ha commesso il fatto prima dell'iscrizione a suo carico della notizia di reato nel registro degli indagati, la disposizione ponga una condizione incerta a carico del soggetto, in quanto tale iscrizione non rappresenta un elemento noto per lo stesso. Chiede inoltre chiarimenti in merito al significato della locuzione «volontariamente», domandandosi se possa considerarsi una denuncia volontaria quella indotta da elementi esterni. Sottolinea inoltre che il processo penale non conosce il concetto di «indicazioni utili» che debbono essere fornite per assicurare la prova del reato, congiuntamente e per individuare gli altri responsabili. Ritiene quindi che tale disposizione sia carente sotto ogni profilo. Reputa pertanto che con la disposizione che gli identici emendamenti 1.86, 1.87 e 1.88 intendono sopprimere si rischia di inserire una bomba al napalm nel sistema penale. Osserva, inoltre, che quando si immettono norme processuali nell'ordinamento queste devono poter funzionare; invece l'impressione è quella di essere di fronte a un «obbrobrio giustizialista» che trasforma il processo in un mercimonio. Le attenuanti potrebbero essere considerate accettabili, ma la non punibilità induce a colpevolizzare terzi. Chiede quindi di accantonare gli identici emendamenti per tentare di trovare una soluzione meno invasiva. Conclude preannunciando che voterà a favore degli emendamenti in discussione.

  Carmelo MICELI (PD), si dichiara convinto che la ratio del legislatore sia quella di contrastare i reati contro la pubblica amministrazione. Tuttavia deve concordare con il collega Sisto quando afferma che prima di creare le norme occorre immaginarne l'impatto nell'ordinamento. Si associa alla richiesta del deputato Sisto di accantonare gli identici emendamenti in discussione.

  Cosimo Maria FERRI (PD), dichiara di trovare il tema appassionante, oltre che un punto centrale meritevole di un ragionamento più approfondito. Riferisce di aver apprezzato i numerosi spunti riflessivi emersi dal dibattito. Rileva, però, che la norma in questione introduca cause di non punibilità di portata molto ampia senza alcuna giustificazione e che lo scambio tra la non punibilità e la collaborazione processuale gli ricorda la vendita di indulgenze di storica memoria. Ritiene che l'emendamento corregga una certa confusione tra la legislazione speciale antimafia e le norme anticorruzione. Concorda con la proposta di accantonamento degli identici emendamenti in questione.

Pag. 409

  Enrico COSTA (FI), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.87, segnala, nonostante l'ora tarda, l'interesse del dibattito sull'introduzione sulla causa di non punibilità. Evidenzia, in particolare, che la disposizione introdotta dalla lettera n) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame creerà moltissime disfunzioni del sistema, a cominciare dal fatto che fra i reati ai quali essa si applica manca curiosamente la corruzione in atti giudiziari. Chiede a tale proposito se il mancato riferimento ai reati di cui all'articolo 319-ter del codice penale sia dovuto al fatto che la disposizione in questione è stata scritta da un magistrato. Nel ricordare l'ampio dibattito svolto nella scorsa legislatura sulla tempestività dell'iscrizione nel registro degli indagati e sulla conseguente durata delle indagini preliminari, segnala che il tema tornerà d'attualità con sembianze ancora più preoccupanti, perché si potrebbe verificare il caso di un differimento dell'iscrizione allo scopo di favorire la denuncia da parte del soggetto interessato. Rileva a tale proposito la necessità di prevedere una sanzione per il magistrato che si renda responsabile di tale differimento. Con riguardo agli altri aspetti problematici connessi con l'introduzione della causa di non punibilità, ricorda in particolare le considerazioni svolte in audizione dal Professor Camon, che ha qualificato tale disposizione come una distorsione del sistema, in quanto indurrebbe all'utilizzo di tutti i mezzi disponibili pur di procacciarsi una denuncia. Sempre con riferimento all'audizione del Professor Camon, rammenta le problematiche che potrebbero sorgere nel caso in cui durante l'istruttoria il pubblico ministero, convincendosi che il livello di collaborazione del denunciante non sia adeguato, riaprisse le indagini sul soggetto interessato. Rileva in secondo luogo che, variando sensibilmente da ufficio a ufficio i tempi di iscrizione della notitia criminis, si rischia di incidere in maniera sensibile sulla punibilità o meno del soggetto denunciante. In linea con le considerazioni svolte dal Professor Camon, evidenzia inoltre che il momento dell'iscrizione nel registro degli indagati non è nota al soggetto e che, pur a fronte di una richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale, si potrebbe verificare il caso di un'iscrizione operata da una procura diversa da quella interrogata dal soggetto. In considerazione inoltre della dinamicità dei reati di corruzione, spesso individuati attraverso le intercettazioni telefoniche, ipotizza anche il caso che su un medesimo fatto indaghino due diverse procure, con le inevitabili conseguenze del caso in tema di applicazione della causa di non punibilità. Nel sottolineare che con la disposizione in questione viene di fatto introdotta una sorta di agente provocatore privato che si aggiunge all'agente infiltrato disciplinato dall'articolo 5 del provvedimento, ritiene che tali espedienti siano volti a innalzare il numero dei procedimenti penali fino a renderli coincidenti con il tasso di corruzione percepita citato dalla relazione introduttiva al disegno di legge, indipendentemente dal fatto che tale percezione sia corrispondente al dato reale. Rileva pertanto come gli strumenti introdotti dal provvedimento sembrino volti a «creare» reati contro la pubblica amministrazione al solo scopo di consentire al Ministro Bonafede di aggiornare la sua statistica in tema di contrasto alla corruzione. Evidenzia, infine, come tra le ulteriori disfunzioni introdotte dalla causa di non punibilità sia da annoverare la fattispecie del soggetto che si sia autodenunciato ma il cui livello di collaborazione sia stato ritenuto insufficiente nonché la difficoltà di dimostrare l'eventuale premeditazione.
  Chiede pertanto ai relatori di accantonare l'emendamento a sua prima firma 1.87. nonché gli identici emendamenti Vitiello 1.86 e Bazoli 1.88.

  Giulia SARTI, presidente, prende atto che i relatori non accedono alla richiesta di accantonamento dell'onorevole Costa.

  Enrico COSTA (FI), chiede che venga posta in votazione la proposta di accantonamento.

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  Le Commissioni respingono la proposta di accantonamento degli identici emendamenti Vitiello 1.86, Costa 1.87 e Bazoli 1.88.
  Le Commissioni respingono quindi gli identici emendamenti Vitiello 1.86, Costa 1.87 e Bazoli 1.88.

  Cosimo Maria FERRI (PD), illustra l'emendamento Turri 1.89, sottoscritto dai componenti del Partito democratico, volto a migliorare la formulazione del nuovo articolo 323–ter del codice penale, che introduce le cause di non punibilità. Ritiene, infatti, in primo luogo, che la disposizione originaria sia eccessivamente indeterminata, riproponendo il tema dell'enorme discrezionalità del giudice nella valutazione dell'idoneità del livello di collaborazione del soggetto ai fini della concessione del salvacondotto giudiziario. Evidenzia inoltre la sovrapponibilità delle disposizioni introdotte con il citato articolo 323-ter con le circostanti attenuanti previste ai sensi dell'articolo 323-bis per chi fornisca elementi utili a prova del reato, con l'unica differenza dell'autodenuncia prevista dal provvedimento in esame per l'accesso alla causa di non punibilità. Ritiene che la disposizione introdotta dal disegno di legge in esame configuri un intollerabile espediente volto a garantire l'impunità dell'eventuale agente infiltrato che abbia agito in violazione dell'articolo 5 del provvedimento. Ribadisce inoltre la propria perplessità per il fatto che siano state trasferite in un ambito del tutto diverso le misure previste per il fenomeno del pentitismo mafioso.

  Giulia SARTI, presidente, invita il deputato Ferri a non fare ulteriore riferimento ai pentiti, precisando che si tratta di collaboratori di giustizia.

  Cosimo Maria FERRI (PD), invita la Presidente a rispettare il contenuto del suo intervento e non censurare le espressioni non offensive utilizzate, evidenziando, da ultimo, che per la natura specifica dei «reati contratto» cui attengono gli atti di corruzione, si rischia che la disposizione introdotta ottenga l'effetto paradossale di indurre i soggetti coinvolti al rispetto almeno parziale dell'illecito accordo raggiunto.

  Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'emendamento 1.89, osserva come esso sia volto in parte a migliorare il testo del disegno di legge in tema di cause di non punibilità. Con riferimento al precedente intervento del collega Ferri, desidera precisare che il termine «pentito» non evoca alcuna accezione offensiva, ma si riferisce piuttosto a un fenomeno storicamente collocato nel tempo.

  Giulia SARTI, presidente, desidera precisare che le norme contenute nel disegno di legge con riferimento alle cause di non punibilità non possono essere ricondotte al fenomeno del pentitismo.

  Francesco Paolo SISTO (FI) evidenzia le differenze sostanziali tra il fenomeno della dissociazione e quello del pentitismo che, come già precisato, rappresenta una fattispecie storicamente definita.
  Ritornando al merito dell'emendamento 1.89, osserva come esso preveda la presenza di concreti elementi di prova in ordine alla sussistenza del reato, affinché possa considerarsi applicabile la fattispecie di non punibilità. Più in generale, ritiene che la disciplina contenuta nell'emendamento in esame presenti tuttavia dei limiti relativi all'individuazione della fattispecie che infatti potrà essere riconosciuta solo al termine del procedimento penale.
  Sottolinea, altresì, come sia poco comprensibile la ratio della previsione della sospensione della prescrizione così come la puntuale disciplina delle cause di non punibilità relative agli ufficiali di polizia giudiziaria, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Al riguardo, evidenzia i rischi connessi a tali previsioni normative finalizzate a privilegiare la formulazione di accuse nei confronti di altri Pag. 411soggetti. Tutto ciò premesso, preannuncia il voto contrario sull'emendamento 1.89.

  Le Commissioni respingono l'emendamento 1.89.

  Giulia SARTI, presidente, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 2.30, è ripresa alle 2.35.

  Francesco Paolo SISTO (FI), illustra le finalità dell'emendamento Costa 1.91, di cui è cofirmatario, volto a prevedere l'applicazione delle cause speciali di non punibilità limitatamente alle ipotesi in cui vi sia stata comprovata la dazione di denaro o di altra utilità. Sottolinea infatti l'opportunità di circoscrivere l'applicazione del nuovo articolo 323-ter del codice penale a precise fattispecie.

  Carmelo MICELI (PD), intervenendo sull'emendamento Costa 1.91, evidenzia come lo stesso, prevedendo la causa di non punibilità nei casi in cui vi è comprovata dazione o altra utilità, delimita la differenza tra uno Stato giusto che vuole realmente reprimere questa specie di delitti e uno Stato ingiusto che crea un humus fertile al delitto di calunnia. Nel ritenere che la disposizione contenuta alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento introduca una norma pericolosa e agevolmente utilizzabile da chi delinque, si associa alla richiesta del deputato Sisto di accantonare l'emendamento Costa 1.91, al fine di consentire ai relatori di effettuare sullo stesso una più attenta valutazione e rivederne il parere.

  Francesca BUSINAROLO (M5S), relatrice per la II Commissione, non ritiene possibile accogliere la richiesta di accantonamento dell'emendamento Costa 1.91.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Costa 1.91, quindi approvano l'emendamento Di Sarno 1.90 (vedi allegato 2).

  Giulia SARTI, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Di Sarno 1.90, l'emendamento Costa 1.92 non sarà posto in votazione, in quanto assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.90.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Costa 1.93.

  Giulia SARTI, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Di Sarno 1.90, gli emendamenti Bordo 1.94 e Ferri 1.95 non saranno posti in votazione in quanto preclusi.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Costa 1.96.

  Francesco Paolo SISTO (FI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Costa 1.97, del quale è cofirmatario, volto a sostituire le parole «utili a» con le parole «decisive per».

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Costa 1.97 e 1.98.

  Enrico COSTA (FI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.99, volto a prevedere che il pubblico ministero che, ricorrendo i presupposti di legge per l'iscrizione del nome della persona, alla quale il reato è attribuito nel registro degli indagati, ritarda l'iscrizione al fine di consentire all'interessato di avvalersi della causa di non punibilità previsto dall'articolo 323-ter, è punito ai sensi dell'articolo 328 del codice penale.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Costa 1.99.

  Cosimo Maria FERRI (PD) sottoscrive l'emendamento Conte 1.101.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Conte 1.101, quindi approvano l'emendamento Costa 1.102 (vedi allegato 2).

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  Franco VAZIO (PD) sottoscrive l'emendamento Conte 1.103.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Conte 1.103, quindi approvano gli identici emendamenti Ferri 1.104 e Costa 1.105 (vedi allegato 2). Respingono, inoltre, l'emendamento Ferri 1.106.

  Roberto TURRI (Lega) ritira l'emendamento Potenti 1.107, del quale è cofirmatario.

  Cosimo Maria FERRI (PD) sottoscrive l'emendamento Potenti 1.107.

  Franco VAZIO (PD) sottoscrive l'emendamento Potenti 1.107.

  Le Commissioni respingono l'emendamento 1.107.

  Giulia SARTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata alle 15.15 della giornata odierna.

  La seduta termina alle 2.55 del 15 novembre 2018.

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