CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 novembre 2018
91.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 68

SEDE REFERENTE

  Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 12.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
C. 1334 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Raphael RADUZZI (M5S), relatore, segnala che il disegno di legge di bilancio (A.C. 1334), presentato alla Camera dei deputati il 31 ottobre 2018, contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
  Ricorda che la legge di bilancio costituisce l'atto conclusivo e politicamente più rilevante del ciclo di bilancio, in quanto definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, al fine di conseguire gli obiettivi programmati nella Nota di aggiornamento del documento di finanza pubblica 2018.
  Al riguardo ricorda che nella NADEF il Governo ha rilevato come la politica di bilancio che intende perseguire, pur condividendo l'obiettivo della riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL, si caratterizza per un diverso percorso di aggiustamento del saldo strutturale rispetto a quanto previsto nel precedente documento programmatico. In particolare, sulla base di un approccio che combina responsabilità fiscale e stimolo alla crescita, il Governo ha previsto un indebitamento netto nominale del 2,4 per cento del PIL nel 2019, ed in discesa al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021, nonché un indebitamento netto strutturale dell'1,7 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021.
  Venendo ai contenuti della manovra di bilancio, segnala quanto segue. In primo luogo essa deve ritenersi comprensiva degli effetti del decreto-legge n. 119 del 2018, Pag. 69essendo tale provvedimento qualificato come parte integrante della manovra.
  Il valore complessivo della manovra è di 36 miliardi nel 2019, 39,6 miliardi nel 2020 e 38,7 miliardi nel 2021.
  Nel 2019 si registrano maggiori spese per 22,6 miliardi, di cui 18,2 miliardi di parte corrente. La riduzione delle entrate è di 13,5 miliardi, di cui 12,6 miliardi per la sola sterilizzazione della clausola IVA che avrebbero previsto, senza l'intervento del Governo, un aumento dell'aliquota ordinaria dal 22 per cento al 24,2 per cento ed un aumento dell'aliquota ridotta dal 10 per cento all'11,5 per cento. Nel biennio successivo si riduce l'incidenza delle minori entrate, le maggiori spese superano i 28 miliardi e, in particolare, cresce il peso delle spese in conto capitale, che nel 2021 rappresentano oltre il 30 per cento dei nuovi interventi.
  Nel 2019 la copertura della manovra è assicurata per 14,2 miliardi da nuove risorse e per 21,8 miliardi da maggiore deficit. Le maggiori entrate ammontano a circa 8 miliardi, mentre le riduzioni di spese contribuiscono per poco più di 6 miliardi.
  L'effetto della manovra sui saldi di finanza pubblica è il seguente. Il saldo netto da finanziare è pari a -27,994 miliardi per il 2019, -26,264 miliardi per il 2020 e -30,012 miliardi per il 2021. Il fabbisogno è pari a -22,132 miliardi per il 2019, -26,918 miliardi per il 2020 e –25,632 miliardi per il 2021. L'indebitamento netto è pari a -21.847 miliardi per il 2019, -26,794 miliardi per il 2020 e -25,269 miliardi per il 2021.
  Le misure previste con la manovra sono concentrate su alcuni obiettivi programmatici.
  Per quanto riguarda le maggiori spese, il 40 per cento è destinato agli interventi di contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale e lavorativa, come il reddito di cittadinanza, il 30 per cento alle misure in materia pensionistica e il 17 per cento al sostegno degli investimenti pubblici.
  Sul fronte delle entrate le risorse a copertura derivano in buona misura dalla soppressione di ACE e IRI, dagli interventi sulle società di assicurazione dal differimento della deducibilità delle riduzioni di valore dei crediti e della rimodulazione della deducibilità delle DTA sull'avviamento.
  Si ricorda che il disegno di legge di bilancio all'esame della Commissione è suddiviso, secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità, in due sezioni. La prima sezione contiene disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata e di spesa, mentre la seconda sezione contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. In particolare, la seconda sezione dà evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della prima sezione e delle variazioni (finanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) disposte con la seconda sezione.
  Per quanto concerne le misure recate nel disegno di legge di bilancio, le stesse possono riepilogarsi articolandole per settori omogenei di intervento, costituiti dai seguenti 15 settori: 1) misure per la crescita anche mediante politiche fiscali; 2) tutela del risparmio; 3) investimenti pubblici e finanza locale; 4) politiche di coesione e di interventi a favore del Mezzogiorno; 5) controllo e razionalizzazione della spesa pubblica; 6) politiche sociali e per la famiglia; 7) sanità; 8) scuola, università e ricerca; 9) cultura, spettacolo e sport; 10) giustizia; 11) previdenza, lavoro e occupazione; 12) ambiente, territorio e protezione civile; 13) agricoltura; 14) infrastrutture; 15) amministrazione e pubblico impiego.
  Segnala che nel corso della propria relazione si soffermerà sui primi otto settori di intervento, mentre la collega Comaroli illustrerà i settori da 9 a 15.
  In merito alle misure per la crescita, sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, segnala, in primo luogo, la previsione di un rifinanziamento di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 Pag. 70della cosiddetta «Nuova Sabatini», misura di sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese – di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti in beni strumentali «Industria 4.0» e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti (articolo 19, comma 1).
  Per quanto concerne il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo, si dispone lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità già individuate per l'attuazione del Piano medesimo (articolo 19, comma 2).
  Si autorizza, inoltre, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 75 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore delle agevolazioni concesse nell'ambito del contratto di sviluppo, che rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale (articolo 19, comma 3).
  È istituito un fondo per le imprese che partecipano alla realizzazione dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni per il 2021 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 (articolo 19, comma 4).
  Si incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni per l'anno 2020 la dotazione del Fondo crescita sostenibile per gli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa e delle aree di crisi non complessa (articolo 19, commi 5 e 6).
  Viene istituito un Fondo di sostegno al Venture Capital, con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, per sostenere la sottoscrizione da parte dello Stato, tramite il MISE, di quote o azioni di fondi di Venture Capital. Viene contestualmente disposta la chiusura del Fondo Balcani di venture capital e del Fondo per il finanziamento di operazioni di Start Up (articolo 19, commi 7-19).
  Si attribuisce alle PMI un contributo a fondo perduto per l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0 (Voucher manager) (articolo 19, commi 21-23).
  Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, si istituisce un Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (articolo 19, comma 20).
  È ampliata la platea dei potenziali destinatari della misura «Resto al Sud», introdotta dal decreto-legge n. 91 del 2017 per la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno, elevando l'età massima da 35 a 45 anni e sopprimendo l'esclusione delle attività libero professionali dalle attività beneficiarie del finanziamento (articolo 45).
  Nel settore dell'industria aeronautica, si eleva da 5 milioni a 8 milioni di euro il limite oltre il quale opera la riassegnazione alla spesa delle risorse derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale (articolo 57, comma 12).
  Gli stanziamenti pluriennali concernenti gli interventi per lo sviluppo delle industrie del settore aeronautico sono peraltro oggetto di rimodulazioni compensative Pag. 71orizzontali, ai sensi della Sezione II del disegno di legge. Tale Sezione ha operato, in particolare, una riduzione di 40 milioni di euro per l'anno 2019, ed un conseguente incremento di pari importo degli stanziamenti iscritti per il 2021 (capitolo 7423, piano di gestione 2).
  Sotto il profilo degli interventi fiscali a favore della crescita, segnala: la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA (cosiddette clausole di salvaguardia) per l'anno 2019, una riduzione degli aumenti per gli anni successivi e una parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise per l'anno 2019 e, in misura minore, per gli anni successivi (articolo 2); l'eliminazione dell'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante, previsto a copertura dell'ACE (articolo 3); l'estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro, semplificandone le condizioni di accesso (articolo 4); l'introduzione di un'imposta sostitutiva al 15 per cento sulle lezioni private e ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado (articolo 5); un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con aliquota al 20 per cento, per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi con ricavi fino a 100.000 euro (articolo 6); il riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile adottato; le perdite sono rese riportabili agli esercizi successivi, nel limite dell'ottanta per cento dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l'intero importo che vi trova capienza (articolo 7); un'aliquota IRES agevolata al 15 per cento (in luogo del 24 per cento) a parte del reddito delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti, nonché l'applicazione di tale agevolazione alle imprese soggette a IRPEF (articolo 8); l'estensione della cedolare secca ai contratti di locazione relativi a locali commerciali fino a 600 metri quadri di superficie (articolo 9); la proroga e rimodulazione – differenziando il beneficio secondo gli investimenti effettuati – del cosiddetto iperammortamento, che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (articolo 10); la proroga al 2019 delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (articolo 11), nonché della detrazione del 36 per cento per interventi di sistemazione a verde (articolo 12); la modifica del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo, con l'abbassamento della quota agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50 al 25 per cento, nonché dell'importo massimo per impresa da 20 a 10 milioni (articolo 13); la conferma, a regime, dell'importo di 90 euro dovuto per il canone RAI per uso privato, già fissato per il 2017 e il 2018 (articolo 14); l'ampliamento del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive (sport bonus, articolo 47).
  Per quanto riguarda le misure fiscali e finanziarie a favore delle zone colpite da calamità naturali, l'articolo 79, commi 1 e 2, proroga al 31 dicembre 2019 l'esenzione IMU e la sospensione delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari nei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; il successivo comma 6 autorizza una spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 per la zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova.
  Un ulteriore gruppo di norme fiscali dispone, tra l'altro, l'incremento dello 0,5 per cento del prelievo erariale unico (PREU) applicabile agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito (articolo 80), l'abrogazione dell'Imposta sul reddito d'impresa – IRI (articolo 82), la rimodulazione, con un complessivo innalzamento, delle accise che gravano sui tabacchi lavorati (articolo 86), l'abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica – ACE (articolo 88).Pag. 72
  Per quanto concerne la tutela del risparmio, l'articolo 38 istituisce un Fondo per il ristoro dei risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata, con una dotazione di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021.
  Al ristoro potranno accedere i risparmiatori che hanno acquistato, avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate, azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1o gennaio 2018.
  La misura del ristoro è pari ad almeno il 30 per cento dell'importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato per il risarcimento del danno nelle sentenze o pronunce dell'autorità giudiziaria o dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF rimodulabile a seconda della dotazione del fondo, ma comunque entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.
  Per favorire l'efficace erogazione del Fondo viene potenziata la dotazione di risorse umane e finanziarie a disposizione dell'ACF e vengono previste procedure semplificate per i risparmiatori. Viene altresì creato un canale prioritario per i risparmiatori al di sotto della soglia di 35 mila euro di reddito ISEE.
  Per quanto riguarda gli investimenti pubblici, come indicato nella Nota di aggiornamento al DEF 2018 (NADEF 2018), la strategia delineata dal Governo per stimolare la crescita passa attraverso l'incremento delle risorse pubbliche e il miglioramento della capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche.
  In particolare, per quanto concerne l'incremento delle risorse, nello scenario programmatico definito nella NADEF 2018 sono state previste risorse aggiuntive pari a oltre 0,2 punti di PIL nel 2019, per arrivare a oltre 0,3 punti di PIL nel 2021, così innalzando la quota di investimenti pubblici in rapporto al PIL dall'1,9 per il 2018 al 2,3 per cento nel 2021.
  Al fine di conseguire l'obiettivo programmatico definito nella NADEF, l'intervento di maggiore portata contenuto nel disegno di legge di bilancio è quello all'articolo 15, che istituisce un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di 50,2 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033.
  Il profilo finanziario triennale del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è il seguente: 2,9 miliardi di euro per il 2019, 3,1 miliardi per il 2020 e 3,4 miliardi per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033. Per quanto attiene al miglioramento della capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche, segnala l'articolo 18 del disegno di legge, il quale prevede l'istituzione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una struttura di missione temporanea per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati. Alla struttura, denominata «InvestItalia», sono attribuiti diversi compiti, funzionali al potenziamento della capacità espansiva degli investimenti pubblici. In particolare, spettano ad InvestItalia l'analisi e la valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali; l'elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento; l'individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri; l'affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento. Per il funzionamento della struttura è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.
  È inoltre prevista l'adozione di specifiche misure per assicurare un efficace Pag. 73coordinamento delle attività di InvestItalia con quelle delle altre strutture competenti in materia di investimenti e di sviluppo infrastrutturale, tra cui la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche istituita dall'articolo 17 del disegno di legge, della quale possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali interessati per la progettazione di opere pubbliche. Tra i compiti assegnati a Centrale rientrano, in particolare, la progettazione di opere pubbliche, la gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata, la predisposizione di modelli di progettazione per opere simili, la valutazione economica e finanziaria del singolo intervento e l'assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico/privato. Per il funzionamento della Centrale, che gode di autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 2019, di personale con prevalente profilo tecnico e di un limitato contingente di personale della pubblica amministrazione.
  Passando poi al settore della finanza locale, fa presente che il disegno di legge contiene numerose disposizioni che riguardano la finanza regionale e locale, volte a innovare la disciplina delle regole relative all'equilibrio di bilancio, a definire taluni aspetti dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie territoriali, a favorire gli investimenti pubblici e a introdurre semplificazioni contabili e amministrative.
  Per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali l'intervento di maggiore rilievo nel disegno di legge è recato dall'articolo 16, commi da 1 a 3. Tali disposizioni istituiscono un Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese (di seguito «Fondo»), nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2019.
  Il fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ha una dotazione di: 3 miliardi di euro il 2019, 3,4 miliardi per l'anno 2020, 2 miliardi per il 2021, 2,6 miliardi per il 2022, 3 miliardi per il 2023, 3,4 miliardi per l'anno 2024, 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3,45 miliardi di euro per l'anno 2027, 3,25 miliardi per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e 1,5 miliardi a decorrere dal 2034.
  Il fondo viene destinato, in larga parte, alle finalità di copertura finanziaria di una serie di norme previste dal disegno di legge di bilancio:
   dell'articolo 42, comma 2, diretto ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico (complessivamente pari a 2 miliardi di euro), con una riduzione delle risorse del Fondo di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 200 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2031 e di 100 milioni di euro nel 2032;
   dell'articolo 60, comma 8, che reca la copertura degli oneri derivati dalle nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali ai fini del pareggio di bilancio, che consentono agli enti di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa senza vincoli. Tale norma comporta una riduzione delle risorse del Fondo di 404 milioni di euro per il 2020, di 711 milioni per il 2021, di 1.334 milioni per il 2022, di 1.528 milioni per il 2023, di 1.931 milioni per il 2024, di 2.050 milioni per il 2025, di 1.891 milioni per il 2026, di 1.678 milioni per il 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;
   dell'articolo 61, comma 12, che individua a valere sulle risorse del Fondo la copertura degli oneri, per complessivi 2.496,20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, derivanti dalla riduzione del contributo alla finanza pubblica delle regioni Pag. 74a statuto ordinario per l'anno 2020 e dall'attribuzione per pari importo di contributi agli investimenti alle medesime regioni per il 2019 e il 2020;
   dell'articolo 64, comma 2, che reca la copertura degli oneri derivati dal contributo concesso a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole, con relativa riduzione delle risorse del Fondo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.

  Nel disegno di legge di bilancio (seconda sezione), per il triennio 2019-2021 il fondo presenta una dotazione finanziaria, al netto delle coperture finanziarie sopra indicate, pari a 253,8 milioni per l'anno 2019, 250 milioni per l'anno 2020 e di 989 milioni per l'anno 2021.
  Infine, segnala l'articolo 27, che innalza l'importo che gli enti di previdenza obbligatoria possono destinare agli investimenti qualificati ed ai PIR (Piani individuali di risparmio a lungo termine) dal 5 all'8 per cento del loro attivo patrimoniale.
  Specifiche misure volte a promuovere la spesa per investimenti degli enti territoriali sono contenute anche all'articolo 65, che introduce la facoltà per gli enti locali in disavanzo di utilizzare, pur con alcune limitazioni, il risultato di amministrazione; all'articolo 67, ove si prevede che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del Fondo pluriennale vincolato, secondo modalità definite con decreto interministeriale; agli articoli 70 e 71, che apportano specifiche modifiche all'ordinamento contabile delle regioni al fine di favorire gli investimenti pubblici.
  Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, l'articolo 63 determina il contributo complessivo agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Il contributo al pagamento del debito pubblico richiesto a ciascuna autonomia dovrà essere determinato da accordi bilaterali con lo Stato entro il 31 marzo 2019, ma è comunque definito in via provvisoria anche in assenza di accordi.
  Misure di semplificazione degli adempimenti contabili sono introdotte all'articolo 66, il quale prevede, a decorrere dal bilancio di previsione per il 2019, unicamente l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.
  L'articolo 68 interviene sulle risorse destinate al programma straordinario per le periferie urbane, prevedendo che le convenzioni in essere con 96 enti beneficiari (successivi ai primi 24 beneficiari), producano effetti finanziari dal 2019. Viene quindi superato quanto stabilito, da ultimo, dal decreto-legge n. 91 del 2018 (cosiddetto «proroga termini»), che per tali 96 enti aveva previsto il congelamento delle risorse per il 2019. Tali effetti sono limitati unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. La norma dà seguito all'accordo raggiunto in Conferenza unificata il 18 ottobre 2018 tra il Governo e i rappresentanti delle autonomie territoriali.
  L'articolo 69 è volto alla definitiva individuazione della massa passiva del debito riferibile alla gestione commissariale del Comune di Roma e all'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, al fine di giungere alla conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.
  L'articolo 73 consente agli enti che hanno chiesto di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, tramite la presentazione di un apposito Piano, di ottenere un'anticipazione dal Ministero dell'interno nelle more della valutazione dell'istanza da parte della Corte dei Conti.
  Infine, l'articolo 51 autorizza le amministrazioni pubbliche, le quali all'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute siano tenute alla loro liquidazione, a non procedervi, fino al 31 dicembre 2021, nel caso di partecipazioni in società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente.
  In materia di politiche di coesione e di interventi a favore del Mezzogiorno segnala Pag. 75gli articoli 20, 44 e 45 della sezione I e alcuni rifinanziamenti disposti nella sezione II del disegno di legge di bilancio.
  Per quanto riguarda la sezione I del disegno di legge, l'articolo 20 (riproponendo una misura già prevista per il 2018) prevede che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari possano stabilire, per il 2019 e il 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici contemplati dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età e di soggetti, anche di età pari o superiore a tale limite, privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
  Tali misure possono consistere anche in un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro privato (fatti salvi i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative a divieti di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione).
  La rimodulazione dei programmi operativi non può essere superiore a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  L'articolo 44 interviene sulle modalità di verifica del rispetto del principio di assegnazione degli stanziamenti statali ordinari in conto capitale secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione di riferimento (previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016). La disposizione, in particolare, semplifica le procedure attualmente previste e include nell'ambito degli stanziamenti oggetto di verifica anche quelli compresi nei contratti di programma (inclusi quelli vigenti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana Spa e Anas Spa.
  L'articolo 45 modifica la disciplina della misura di sostegno «Resto al sud» (introdotta dal decreto-legge n. 91 del 2017), consistente in finanziamenti per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il finanziamento, fino a un massimo di 50 mila euro, consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare in otto anni. La disposizione amplia la platea dei potenziali beneficiari, elevando da 35 a 45 anni l'età massima ed estendendo le agevolazioni alle attività libero professionali.
  Per quanto riguarda la sezione II del disegno di legge di bilancio, viene disposto un rifinanziamento complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per 4 miliardi, nella misura di 800 milioni per ciascuna annualità dal 2019 al 2023 (anno terminale del rifinanziamento).
  Conseguentemente la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione risulta pari a 6,4 miliardi nel 2019, a 6,8 miliardi nel 2020, a 7 miliardi nel 2021 e a 26,9 miliardi nel 2022 e annualità successive.
  Viene inoltre disposto un rifinanziamento di 30 miliardi per il 2022 e annualità successive (fino al 2026) del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (cosiddetto Fondo IGRUE), le cui risorse sono destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei fondi strutturali. Su tale fondo viene contestualmente operata una riprogrammazione delle risorse, riducendo di 4.950 milioni la quota prevista a legislazione vigente per il 2020, che vengono spostati per 4 miliardi al 2021 e per 950 milioni al 2022. Conseguentemente il Fondo IGRUE ha una dotazione di 2,6 miliardi per il 2019, di 2 miliardi per il 2020, di 4 miliardi per il 2021 e di circa 31 miliardi per il 2022 e annualità successive.
  In tema di controllo e razionalizzazione della spesa pubblica, nell'ambito della sezione I del provvedimento, tra gli Pag. 76interventi di maggiore impatto figura la riduzione di 2,2 miliardi per il 2019 e il 2020, e di 2,1 miliardi per il 2022, del Fondo povertà, utilizzati ad integrazione delle risorse destinate alle misure in materia di reddito e pensione di cittadinanza (articolo 21).
  Dalla riorganizzazione dei centri per l'immigrazione, affidata al Ministero dell'interno, nonché dalla riduzione del costo giornaliero di accoglienza dei migranti, è previsto che derivino (previa estinzione dei debiti pregressi) risparmi almeno pari a 400 milioni di euro per il 2019, 550 milioni di euro per il 2020, 650 milioni di euro a decorrere dal 2021 (articolo 57, commi da 1 a 3).
  È prevista inoltre la rideterminazione, secondo il metodo del calcolo contributivo, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano rivestito la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale (articolo 75).
  Ulteriori risparmi derivano da un insieme di misure con effetti singolarmente meno rilevanti, riguardanti, in particolare, la riduzione del contributo alle spese dell'ONU (articolo 57, comma 15) (35,4 milioni di risparmio nel 2019 e 32,4 milioni in ciascuno degli anni 2020 e 2021), il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse delle istituzioni scolastiche non utilizzate (articolo 57, comma 17) (22,5 milioni di euro di risparmio nel 2019), la rideterminazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (articolo 57, commi 18-21) (56,5 milioni di risparmio in ciascuno degli anni del triennio 2019-2021), l'abrogazione del Fondo per le cattedre universitarie del merito «Giulio Natta» (articolo 57, comma 22) (22 milioni di risparmio nel 2019 e 70 milioni in ciascuno degli anni 2020 e 2021), la riduzione del Fondo da destinare alla contrattazione collettiva relativa al contratto FIT di formazione iniziale, tirocinio e inserimento (articolo 58) (20,8 milioni di risparmio in ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 45,6 milioni nel 2021), la riduzione dello stanziamento a favore del «Bonus cultura» per i diciottenni (articolo 59, comma 7) (20 milioni di euro nel 2019); la riduzione e riprogrammazione di spese per la difesa (articolo 59, commi 1 e 2) (60 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021).
  Per quanto concerne la spending review dei Ministeri, nell'ambito della sezione II del disegno di legge si registra una riduzione di 658 milioni di euro, di cui 435 milioni di parte corrente e 223 milioni in conto capitale. La riduzione ha interessato la spesa dei Ministeri nella seguente misura: economia e finanze per 290,8 milioni; sviluppo economico per 42,9 milioni; lavoro per 17,2 milioni; giustizia per 47,2 milioni; istruzione per 30,1 milioni; interno per 50 milioni; ambiente per 7 milioni; infrastrutture e trasporti per 126,7 milioni; politiche agricole per 9,5 milioni; salute per 37 milioni.
  In tema di politiche sociali e per la famiglia il disegno di legge di bilancio reca il finanziamento e l'istituzione di fondi.
  Nella sezione I vanno menzionate le disposizioni che incrementano, a regime, di 30 milioni, a decorrere dal 2019, le risorse del Fondo per le politiche giovanili (articolo 37).
  Anche se più strettamente attinenti alle politiche per il lavoro e per l'occupazione, vanno qui ricordate anche le disposizioni dirette ad istituire, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il reddito di cittadinanza volto ad introdurre nel nostro ordinamento il reddito e la pensione di cittadinanza con una dotazione pari a 9 miliardi di euro annui a decorrere dal 2019 (risorse in parte destinate al potenziamento dei centri per l'impiego e al finanziamento di ANPAL Servizi Spa). Fino all'entrata in vigore di tali istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del Reddito di inclusione. Contestualmente viene quindi stabilito che le risorse del Fondo povertà destinate al limite di spesa per l'erogazione del ReI concorrano al raggiungimento del limite di spesa complessivo di 9 miliardi di euro Pag. 77annui della dotazione del Fondo per il reddito di cittadinanza e siano qui accantonate (articolo 21, comma 1).
  A tale previsione si collegano le disposizioni contenute nella sezione II del disegno di legge di bilancio.
  Il capitolo 3550, Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale, è stato istituito in conseguenza delle previsioni contenute nella stabilità 2016, che hanno poi portato all'erogazione del ReI (si ricorda qui brevemente il percorso normativo: legge delega n. 33 del 2017 e decreto legislativo n. 147 del 2017 istitutivo del ReI). Il capitolo reca le seguenti previsioni iniziali per il triennio di riferimento: 2.545 milioni di euro per il 2019; 2.745 milioni di euro per il 2020 e il 2021.
  Date tali risorse, in conseguenza dell'istituzione del Fondo per il reddito di cittadinanza (capitolo 2780), operata dall'articolo 21, comma 1, della sezione I della legge di bilancio 2019, la quota delle risorse del Fondo povertà corrispondente al limite di spesa annuale per l'erogazione del ReI è stata trasferita nel Fondo di nuova istituzione.
  Altre previsioni contenute nella Sezione II riguardano il finanziamento di Fondi.
  Viene disposto un rifinanziamento di 120 milioni (direttamente in sezione II), per ciascun anno del triennio 2019-2012, a favore del Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché un incremento di 100 milioni di euro, riferito al medesimo arco temporale, a favore del Fondo per le non autosufficienze.
  Il capitolo 2102, Fondo per le politiche per la famiglia (Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia), presenta una previsione di spesa per il triennio 2019-2021 a legislazione vigente pari a circa 8,1 milioni di euro che, in conseguenza di un robusto rifinanziamento in sezione II di circa 99,8 milioni di euro, raggiunge la previsione integrata, sempre per ciascun anno del triennio, di circa 107,9 milioni di euro. La dotazione per il Fondo, prevista dalla legge di bilancio 2018 era, per ciascun anno del triennio 2018-2020, inferiore a 5 milioni di euro. Come rilevabile dall'Allegato alla relazione tecnica del disegno di legge di bilancio il rifinanziamento di 100 milioni è da considerarsi a regime.
  In tema di sanità il disegno di legge di bilancio conferma in 114.435 milioni di euro il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2019, incrementandolo di 2.000 milioni per il 2020 e di ulteriori 1.500 milioni per il 2021. L'accesso delle regioni a tale incremento è subordinato al raggiungimento di una specifica intesa in Conferenza Stato-regioni che aggiorni – entro il 31 gennaio 2019 – il Patto per la salute per il triennio 2019-2021 definendone le misure. Viene, infine, disposto l'incremento di 10 milioni, come limite di spesa, a decorrere dal 2019, delle disponibilità vincolate sul fondo sanitario nazionale, dirette all'attivazione di ulteriori borse di studio per la formazione specifica di medici di medicina generale (articolo 40).
  Vengono pertanto incrementati gli stanziamenti per la definizione del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, allo scopo di prevederne un aumento. L'incremento riguarda la più recente autorizzazione di spesa destinata, a legislazione vigente, alla formazione di nuovi medici. Esso dovrebbe determinare un aumento annuo stimato di 900 nuovi contratti relativi a borse di specializzazione (articolo 41).
  Viene inoltre prevista un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro – ripartiti con decreto ministeriale adottato previa intesa tra Stato e Regioni – per ciascun anno del triennio 2019-2021, per l'attivazione di interventi volti a ridurre i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie (articolo 39).
  Infine viene disposto un incremento delle risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (articolo 42), con corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali (Fondo istituito dall'articolo 16).
  Per quanto riguarda la sezione II il disegno di legge di bilancio 2019-2021 Pag. 78autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della salute, spese finali, in termini di competenza, pari a 2.512,9 milioni di euro nel 2019, a 2.541,5 milioni di euro per il 2020 e 2.595,5 milioni di euro per il 2021. Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 espone dunque per il Ministero della salute, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente nell'anno 2019 e per il successivo biennio 2020-2021.
  Passando poi al settore della scuola, università e ricerca, in materia di scuola, le principali disposizioni della sezione I riguardano la revisione del sistema di reclutamento dei docenti nelle scuole secondarie, la dotazione organica dei docenti dei licei musicali, i nuovi percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento degli studenti.
  Più nello specifico, con riferimento ai docenti: si ridefinisce il percorso per l'accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno. In particolare, si sostituisce il percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) con un percorso annuale di formazione iniziale e prova, cui si continua ad accedere previo superamento di un concorso, all'esito del quale, però, si consegue già l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso per cui si è partecipato e si è immessi in ruolo. Il docente, concluso positivamente l'anno di formazione iniziale e prova, deve rimanere nella stessa scuola, negli stessi tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni (articolo 58); si dispone che, dall'anno scolastico 2019/2020, ai docenti non è più attribuita la titolarità su ambito territoriale. Si torna, dunque, alla titolarità del docente in una singola scuola (articolo 58); dall'anno scolastico 2019/2020, si incrementa di 400 posti l'organico del personale docente dei licei musicali (articolo 53); per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, si prevede la costituzione di equipe formative territoriali per promuovere progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, cui sono destinati al massimo 120 docenti che possono essere esonerati dall'esercizio delle attività didattiche (articolo 52); si introduce un'imposta sostitutiva al 15 per cento sulle attività di lezioni private e di ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado (articolo 5).
  Con riferimento al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), si autorizza la trasformazione a tempo pieno, dall'anno scolastico 2019/2020, del rapporto di lavoro di soggetti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, immessi in ruolo a tempo parziale dall'anno scolastico 2018/2019. Conseguentemente, si dispone l'incremento della dotazione organica del personale amministrativo e tecnico (articolo 54).
  Per quanto riguarda gli studenti: si ridenominano gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro in «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico in corso, se ne riduce il numero di ore minimo complessivo da svolgere, pari a 180 ore nei percorsi di istruzione professionale, 150 ore nei percorsi degli istituti tecnici, 90 ore nei percorsi liceali (articolo 57, commi da 18 a 21); si incrementa (da 75 milioni di euro) a 125 milioni di euro per il 2019 lo stanziamento, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, per il finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola-lavoro (di cui ora, come visto, si propone la ridenominazione), al fine di sostenere la messa a regime del cosiddetto sistema duale (articolo 22).
  Con riferimento alle scuole: dal 2019, le risorse stanziate a legislazione vigente per i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore fissato per i nuovi percorsi per le Pag. 79competenze trasversali e per l'orientamento (articolo 57, commi da 18 a 21); si incrementano le risorse da destinare all'acquisto dei servizi di pulizia e di mantenimento del decoro: in particolare, rispetto all'autorizzazione di spesa vigente, si prevede ora che, per il 2019, la stessa passi da 96 milioni di euro a 190 milioni di euro, e, al contempo, si autorizza la spesa di 194 milioni di euro per il 2020 e di 100 milioni di euro per il 2021 (articolo 56, comma 1); si specifica che fra le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, da versare all'erario, sono incluse anche quelle per spese di pulizia. Inoltre, si prevede il versamento all'entrata di alcune somme non utilizzate dal MIUR. Per il 2019, 22,5 milioni di euro delle stesse risorse rimangono acquisiti all'erario (articolo 57, comma 17); si prevede l'attribuzione alle province delle regioni a statuto ordinario di un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione (di strade e) di scuole (articolo 64).
  Con riferimento alle università: si incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) di 20 milioni di euro nel 2019 e di 58,63 milioni di euro annui dal 2020, per il conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B (articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010) a 1.000 ricercatori (articolo 32, comma 1); si abroga il «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta», destinato al reclutamento per chiamata diretta di professori universitari, selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico (articolo 57, comma 22); si incrementano le risorse da destinare ai contratti di formazione specialistica dei medici di 22,5 milioni di euro per il 2019, 45 milioni per il 2020, 68,4 milioni per il 2021, 91,8 milioni per il 2022, 100 milioni annui dal 2023 (articolo 41); si ridefiniscono, per il periodo 2019-2025, i criteri per la determinazione annuale del fabbisogno finanziario programmato delle università statali, ai fini del concorso di tali enti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. In particolare, il fabbisogno finanziario complessivamente generato dal comparto in ciascun anno non deve essere superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Dal 2021, il MIUR stabilisce penalizzazioni economiche per gli atenei statali che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente (articolo 78).
  In materia di ricerca: si ridefiniscono le modalità di nomina e si disciplina il funzionamento delle commissioni cui spetta la valutazione per l'assunzione per chiamata diretta di ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca. In particolare, le commissioni sono nominate con decreto del Ministro vigilante e sono composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta (articolo 32, comma 2); si istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 60 milioni per il 2021 e 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica (articolo 19, comma 4); si istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per finanziare progetti di ricerca e sfide competitive in questi campi (articolo 19, comma 20); si modifica la disciplina del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo delle imprese, prevedendo l'abbassamento Pag. 80della quota agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50 per cento al 25 per cento, nonché del massimo importo annualmente concedibile a ciascuna impresa da 20 milioni a 10 milioni di euro; si introduce un maggior dettaglio nell'individuazione delle spese agevolabili; si prevede, infine, l'introduzione di adempimenti documentali per la spettanza e l'utilizzabilità del credito d'imposta (articolo 13).
  Per quanto riguarda la sezione II, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, spese finali – escluse, dunque, le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie –, in termini di competenza, pari a 59.344,2 milioni di euro per il 2019, 58.019,4 milioni di euro per il 2020 e 55.329,3 milioni di euro per il 2021. Rispetto alla legge di bilancio per il 2018, si registra un aumento di 2.095,7 milioni di euro per il 2019 e di 770,9 milioni di euro per il 2020, e una diminuzione di 1.919,2 milioni di euro per il 2021.

  Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, nel ringraziare il collega Raduzzi per la relazione svolta, illustra i settori di intervento da 9 a 15, segnalando quanto segue.
  In materia di cultura, nella sezione I, si autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere, in deroga ai limiti previsti per le assunzioni, a decorrere da ciascuno dei due anni 2020 e 2021, 500 unità all'anno di personale di qualifica non dirigenziale e, dunque, complessivamente, 1000 unità (articolo 28, comma 14); si autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali a scorrere, nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni, per un numero di posizioni superiore al cento per cento dei posti messi a concorso, le graduatorie relative al concorso, previsto dalla legge di stabilità 2016, per 500 funzionari nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore, storico dell'arte (articolo 28, comma 15); si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, destinato, fra gli altri, al settore della valorizzazione dei beni culturali (articolo 16); si riduce (da 290 milioni di euro) a 270 milioni lo stanziamento disponibile per il 2019 per la cosiddetta Card cultura per i diciottenni (articolo 59, comma 7); si riduce di 2.350.000 euro, dal 2019, lo stanziamento per spese di funzionamento degli istituti del Ministero per i beni le attività culturali dotati di autonomia speciale. Al contempo, si stabilisce l'esonero dall'applicazione delle norme di contenimento delle spese, al fine di consentire a tali istituti di porre in essere processi che permettano una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali – consistenti nella tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale –, volta a garantire un incremento delle entrate proprie (articolo 59, comma 8); si prevedono risparmi di spesa mediante la riduzione di 1.250.000 euro dal 2020 dei crediti d'imposta attribuiti dalla legge di bilancio 2018 agli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio (articolo 59, comma 9).
  In materia di spettacolo si prorogano al 31 dicembre 2020 le funzioni del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. Inoltre, si prevede la possibilità di conferire un massimo di tre incarichi di collaborazione della durata massima di 12 mesi a supporto delle attività del commissario (articolo 46); si prevedono risparmi di spesa mediante la riduzione di 3.965.250 euro dal 2020 dei crediti d'imposta attribuiti agli esercenti di sale cinematografiche dalla legge n. 220 del 2016 (articolo 59, comma 9).
  Per quanto riguarda la sezione II, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, spese finali – escluse, dunque, le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie –, in termini di competenza, pari a euro 2.706,3 milioni per il Pag. 812019, euro 2.206,2 milioni per il 2020 e euro 1.954,4 milioni per il 2021. Rispetto alla legge di bilancio per il 2018, si registra un aumento di euro 311,8 milioni per il 2019 e una diminuzione di euro 188,3 milioni per il 2020 e di euro 440,2 milioni per il 2020.
  In tema di sport, diverse disposizioni riguardano gli impianti sportivi, quali l'estensione al 2019 del credito d'imposta, già previsto per il 2018, per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive (cosiddetto sport bonus). In particolare, l'agevolazione per il 2019 è prevista, oltre che per le imprese, anche per le persone fisiche e gli enti non commerciali. Inoltre, si eleva il limite di importo, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate (articolo 47).
  Relativamente al finanziamento dell'attività sportiva nazionale e all'assetto del CONI si muta la denominazione della società per azioni «CONI Servizi Spa» in «Sport e Salute Spa» e se ne ridisegna la governance, attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze la nomina del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione (attualmente nominati dal CONI), su designazione dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (che assume le competenze attualmente attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali), sentito il CONI. Alla stessa società è attribuito il compito di provvedere al finanziamento delle Federazioni sportive nazionali. Si dispone, inoltre, che il meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato non sia più parametrato sulla base di una autorizzazione di spesa fissata per legge, ma al 32 per cento delle entrate derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF in taluni settori di attività (gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive) in una misura complessiva non inferiore a euro 410 milioni annui, da ripartire fra CONI (euro 40 milioni) e Sport e salute Spa (euro 370 milioni) (articolo 48, commi da 1 a 4).
  In materia di diritti audiovisivi si modifica il sistema di ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al campionato italiano di calcio, in particolare inserendo il minutaggio dei giovani calciatori italiani nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse relative al campionato di Serie A e prevedendo che l'accesso alla ripartizione delle risorse relative ai campionati di Serie A e B e ad altre competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega di serie A e dalla Lega di serie B, sia limitato alle società che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci a revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili e soggetta alla vigilanza della CONSOB (articolo 48, commi 5 e 6).
  Un altro gruppo di interventi è relativo al settore della giustizia, nel cui ambito gli stessi mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria e riguardano essenzialmente il personale, perseguendo l'obiettivo della copertura e dell'ampliamento delle piante organiche nonché della riqualificazione del personale in servizio.
  Con riferimento agli interventi sul personale, il Ministero della giustizia è, infatti, autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un numero massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (articolo 28, comma 4); ad assumere nel 2019, i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame. L'organico della magistratura ordinaria viene aumentato di 600 unità e il Ministero della giustizia è, nel contempo, autorizzato a bandire annualmente, nel triennio 2019-2021, un concorso per un massimo di 200 posti (articolo 29).
  È inoltre autorizzata l'assunzione per il triennio 2019-2021 di Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali amministrativi Pag. 82regionali (20 Referendari di T.A.R. e di 12 Consiglieri di Stato), in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali ed in deroga alla normativa sul turn-over (articolo 28, comma 8), nonché di un massimo di 26 unità di personale amministrativo nel triennio 2019-2021 (articolo 28, comma 9); di un contingente di personale presso l'Avvocatura Generale dello Stato pari a 91 unità, di cui 6 dirigenti di livello non generale e 85 unità di personale non dirigenziale (articolo 28, comma 7).
  Inoltre segnala l'autorizzazione di specifiche assunzioni nel Corpo di Polizia penitenziaria, al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario (articolo 30, comma 2).
  Con particolare riguardo alla riqualificazione di specifico personale dell'amministrazione giudiziaria viene rideterminata l'autorizzazione di spesa destinata a sostenere tale processo di riqualificazione, con risorse a valere sul fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario. La riduzione della spesa è motivata con l'andamento negli anni del processo di riqualificazione del personale e con il nuovo calcolo dell'onere complessivo necessario a processo completato (articolo 57, comma 14).
  Un intervento ulteriore concerne l'ampliamento delle finalità del Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario (istituito con la legge di bilancio 2018). Tali finalità sono infatti estese agli interventi urgenti destinati alla funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili. Tale Fondo, in base ad un intervento nella sezione II del disegno di legge di bilancio, risulta tuttavia, per il 2019, definanziato di 10 milioni di euro. Analogo definanziamento di 10 milioni di euro riguarda il 2020 e il 2021 (articolo 43).
  In materia previdenziale segnala l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, al fine di introdurre ulteriori modalità di pensionamento anticipato e per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, con una dotazione pari a 6,7 miliardi di euro per il 2019 e di 7 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020 (articolo 21, comma 2). L'intervento stanzia le risorse per la revisione del sistema pensionistico e l'incentivazione delle assunzioni di giovani lavoratori, demandando l'attuazione degli istituti ad appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse stanziate (che ne costituiscono il relativo limite di spesa). Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le suddette risorse sono iscritte sul capitolo 4100, nell'ambito della Missione 2 «Politiche previdenziali».
  Allo stesso tempo, viene istituito (sempre presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) il Fondo per il reddito di cittadinanza volto a introdurre nel nostro ordinamento il reddito e la pensione di cittadinanza con una dotazione pari a 9 miliardi di euro annui a decorrere dal 2019 (risorse in parte destinate al potenziamento dei centri per l'impiego e al finanziamento di ANPAL Servizi Spa). Fino all'entrata in vigore di tali istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del Reddito di Inclusione (articolo 21, comma 1).
  È inoltre prevista la possibilità di utilizzare a compensazione degli eventuali maggiori oneri che dovessero derivare dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a uno dei due Fondi gli eventuali risparmi derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti all'altro Fondo, mediante ridefinizione contestuale degli specifici limiti di spesa, fermo restando l'ammontare complessivo annuo delle risorse autorizzate.
  Infine, viene innalzato l'importo che gli enti di previdenza obbligatoria possono destinare agli investimenti qualificati ed ai PIR – Piani individuali di Pag. 83risparmio a lungo termine, dal 5 all'8 per cento dell'attivo patrimoniale di detti enti (articolo 27).
  In materia di lavoro e occupazione il disegno di legge di bilancio contiene, in particolare, disposizioni che introducono incentivi e sgravi contributivi per le nuove assunzioni, l'istituzione del Fondo per il reddito di cittadinanza e le pensioni di cittadinanza, misure in materia di formazione professionale e interventi volti ad ampliare le dotazioni finanziarie per completare i piani di recupero occupazionale in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.
  Per quanto riguarda i benefici fiscali e gli sgravi contributivi, viene prorogato l'incentivo all'occupazione nel Mezzogiorno. Si dispone che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari possano stabilire per il 2019 e il 2020, misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero di soggetti di età pari o superiore alla suddetta soglia purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Tali misure possono consistere anche in un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro privato (fatti salvi i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative a divieti di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione) (articolo 20).
  Viene, inoltre, introdotto un incentivo, in favore dei datori di lavoro privati, per l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti (una votazione pari a 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età oppure in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1o gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età). L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro (per ogni rapporto di lavoro in oggetto). Lo sgravio è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale, fermo restando il rispetto delle norme europee sugli aiuti in regime di de minimis (articolo 50).
  Come sopra detto viene istituito il Fondo per il reddito di cittadinanza volto ad introdurre nel nostro ordinamento il reddito e la pensione di cittadinanza con una dotazione pari a 9 miliardi di euro annui a decorrere dal 2019 (articolo 21, comma 1). Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le suddette risorse sono iscritte sul capitolo 2780, nell'ambito della Missione 3 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».
  Lo stesso articolo 21, al comma 2, istituisce anche, presso il medesimo Ministero, il Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato con una dotazione pari a 6,7 miliardi di euro per il 2019 e di 7 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020.
  In materia di formazione professionale viene incrementato lo stanziamento per il finanziamento dei percorsi formativi relativi all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all'alternanza tra scuola e lavoro, per un importo pari a 50 milioni, portando così il finanziamento a 125 milioni di euro limitatamente al 2019 (articolo 22).
  In materia di ammortizzatori sociali, per far fronte, attraverso l'erogazione del Pag. 84trattamento di mobilità in deroga, ai piani di recupero occupazionale in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, si prevede la facoltà, per le regioni interessate, di utilizzare le restanti risorse finanziarie già stanziate, nonché ulteriori 117 milioni di euro stanziati dal disegno di legge di bilancio. Le predette risorse sono ripartite proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze (articolo 23).
  Un altro insieme di interventi riguarda l'ambiente ed il territorio. In materia ambientale, si autorizza l'assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, presso il Ministero dell'ambiente, di 420 unità di personale (di cui 20 di livello dirigenziale) anche in sovrannumero (con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo) e in deroga alla normativa vigente e senza il previo esperimento delle procedure in materia di mobilità ordinaria e collettiva. Conseguentemente, si dispone la progressiva riduzione delle vigenti convenzioni del Ministero riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale (articolo 28, comma 6).
  Come misura di riduzione della spesa, si prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa relativa all'onere per l'affitto del termovalorizzatore di Acerra, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per quindici anni (con contestuale soppressione del contributo dello Stato alla Regione Campania per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra) (articolo 59, comma 3).
  Viene, inoltre, incrementato di 20,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 il Fondo per la realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale per gli interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale ed il monitoraggio del territorio della regione Campania (capitolo 7515 – fondo per interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale per provvedere al corretto adempimento di obblighi europei), con un ulteriore incremento del medesimo fondo nell'anno 2019 con le risorse disponibili, iscritte nell'esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente in relazione al canone di affitto del termovalorizzatore di Acerra (articolo 59, commi 4 e 5).
  Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 espone complessivamente per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel triennio di riferimento, un andamento decrescente della spesa, con una diminuzione del 4,5 per cento delle spese finali del Ministero per il 2019 rispetto al 2018, attribuibile per lo più alla riduzione che si registra nelle spese in conto capitale.
  In materia di territorio, si interviene sulla disciplina delle detrazioni per le spese relative ad interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e misure antisismiche. Si dispone la proroga al 31 dicembre 2019 del termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta nella misura del 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto ecobonus) e per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (articolo 11).
  Viene inoltre estesa al 2019 la detrazione prevista al 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, per altri interventi di ristrutturazione edilizia fino ad una spesa massima di 96.000 euro (indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi) e per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
  Da ultimo, si prevede la proroga, limitatamente all'anno 2019, della detrazione del 36 per cento dall'IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 Pag. 85euro) per interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, pertinenze o recinzioni (articolo 12).
  Per quanto riguarda la materia della protezione civile, il disegno di legge contiene alcune disposizioni riguardanti i territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con riguardo ai quali l'articolo 79 del disegno di legge: proroga al 31 dicembre 2019 lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi dall'agosto del 2016 nel centro Italia, incrementando altresì di 360 milioni di euro la dotazione per il 2019 del Fondo per le emergenze nazionali (comma 3); proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione post sisma del centro Italia, ivi inclusa la proroga, nei limiti di spesa previsti per il 2018, degli Uffici speciali per la ricostruzione, della struttura alle dipendenze del Commissario straordinario e del personale assunto da comuni e dal Dipartimento della Protezione civile per far fronte all'emergenza, nonché la proroga automatica, al medesimo termine, del personale distaccato, comandato, fuori ruolo o altro, presso gli Uffici per la ricostruzione e la struttura commissariale (comma 4).
  Tra gli interventi in sezione II relativi al settore della protezione civile segnala, inoltre, un consistente aumento della dotazione della missione 8 «Soccorso civile» per 881,5 milioni di euro (pari al 24,8 percento) rispetto alla dotazione a legislazione vigente, imputabile (per il programma 8.4 «Interventi per calamità pubbliche») alle misure di riprogrammazione dal 2021 al 2019 di 350 milioni di euro per la ricostruzione pubblica nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 e di rifinanziamento di 50 milioni per il fondo per la prevenzione del rischio sismico, nonché (per il programma 8.5 «Protezione civile») ad un rifinanziamento pari a 60 milioni di euro del fondo per le emergenze.
  Passando agli interventi relativi al settore dell'agricoltura, segnala l'assegnazione a titolo gratuito di una quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei familiari che avranno un terzo figlio negli anni 2019, 2020 e 2021 o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota del 30 per cento della società agli stessi nuclei familiari (articolo 49, commi da 1 a 3).
  Si prevede inoltre l'estensione del finanziamento di 1 milione di euro già previsto per il reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio Xylella fastidiosa, ai contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità (articolo 49, comma 4).
  Quanto allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, le spese finali, in termini di competenza, sono pari a 927,3 milioni di euro nel 2019, a 893,2 milioni di euro per il 2020 e 822,2 milioni di euro per il 2021. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2019 attuata con le sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina, complessivamente, un aumento delle spese finali di 16 milioni di euro, determinato da un aumento di 19,9 milioni di euro di spesa in conto capitale e da una riduzione di 3,9 milioni di euro di spesa corrente.
  In materia di infrastrutture, nella sezione I si interviene con disposizioni volte a favorire i processi di aggregazione e centralizzazione delle committenze, stabilendo che gli ambiti territoriali di riferimento delle centrali di committenza, in attesa della definizione delle procedure sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, coincidono con il territorio provinciale o metropolitano e prevedendo altresì che i comuni non capoluogo di provincia ricorrano alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici (articolo 16, comma 4).
  Ai fini della promozione degli investimenti infrastrutturali, negli interventi di sezione I si istituisce inoltre, a decorrere dal 1o gennaio 2019, la Centrale per la Pag. 86progettazione delle opere pubbliche quale struttura autonoma di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali interessati per la progettazione di opere pubbliche. Alla Centrale sono attribuiti compiti di progettazione di opere pubbliche (ivi inclusi i profili relativi alla direzione lavori e al supporto tecnico-amministrativo), gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata, predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività, valutazione economica e finanziaria del singolo intervento e assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico/privato. Per il funzionamento della Centrale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 (articolo 17).
  Sempre nella sezione I, ai fini della promozione degli investimenti si prevede, inoltre, con una autorizzazione di spesa annua di 25 milioni di euro, l'istituzione di una struttura di missione temporanea (con durata non superiore a quella del Governo in carica) per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati. Alla struttura, denominata «InvestItalia», sono attribuiti diversi compiti, tra cui in particolare quelli relativi all'analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali, alla valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, alla verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali e all'affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e dei programmi di investimento. Sono inoltre previste disposizioni sul personale della nuova struttura e apposite misure di coordinamento con altre strutture esistenti competenti in materia di investimenti e sviluppo infrastrutturale (articolo 18).
  Con riferimento al settore dei trasporti, nella prima sezione, i principali interventi concernono l'attribuzione di finanziamenti connessi al crollo del cosiddetto Ponte Morandi a Genova. In particolare sono assegnati agli autotrasportatori 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al fine di compensare il settore delle maggiori spese conseguenti al citato evento (articolo 79, comma 5).
  Ai medesimi fini si attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 (articolo 79, commi 7 e 8).
  Per quanto concerne da ultimo il settore dell'amministrazione e del pubblico impiego, il disegno di legge determina gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego per il triennio 2019-2021.
  In particolare, vengono destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021.
  Tali complessive somme annuali corrispondono ad incrementi retributivi rispettivamente pari a: 1,3 per cento per il 2019; 1,65 per cento per il 2020; 1,95 per cento per il 2021 (articolo 34).
  Restano a carico dei bilanci delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per il personale loro dipendente, nonché gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari. Tale previsione vale anche per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
  Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al medesimo triennio, vengono, inoltre, disposte (a valere sulle predette risorse): l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali; l'erogazione Pag. 87dell'elemento perequativo una tantum previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro 2016-2018; l'incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Per quanto riguarda le assunzioni di personale, viene rifinanziato (nella misura di 130 milioni di euro per il 2019, 320 milioni per il 2020 e 420 milioni dal 2021) il Fondo per il pubblico impiego per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione. Le suddette assunzioni sono individuate, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione, con apposito decreto interministeriale, con conseguente ripartizione delle risorse (tenendo conto, tra l'altro, delle indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni), da destinarsi prioritariamente per il reclutamento di professionalità con competenze in specifiche materie (tra cui digitalizzazione, semplificazione dei procedimenti amministrativi, controllo di gestione, verifica di impatto della regolamentazione eccetera) (articolo 28, commi 1 e 2).
  Numerose disposizioni sono volte, poi, a consentire assunzioni di personale, per lo più in deroga alla normativa vigente e a valere sulle predette risorse, da parte di determinate amministrazioni ed enti.
  Al fine di rafforzare il contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono incrementate le ammende penali e le sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di violazioni di alcune disposizioni in materia di lavoro, come per esempio quelle relative al limite di durata dell'orario di lavoro, ai riposi, agli obblighi di comunicazione da parte del datore di lavoro eccetera (articolo 35, comma 2).
  Infine, per quanto riguarda l'analisi dei profili finanziari del disegno di legge in esame, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 12.50.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.
C. 1201-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

  Alberto RIBOLLA (Lega), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti che – rispetto al precedente fascicolo esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 8 novembre – contiene le nuove proposte emendative Claudio Borghi 4.250, Battelli 4.251 e Schullian 15.250.
  Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'emendamento Battelli 4.251. Tale proposta emendativa prevede infatti, tra l'altro, la soppressione del numero massimo di dieci magistrati del pubblico ministero che esercitano le funzioni di procuratore europeo delegato, nonché l'applicazione al magistrato nominato procuratore europeo di quanto previsto dall'articolo 1, comma 70, della legge n. 190 del 2012, ai sensi del quale le norme in materia di collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati non riguardano i membri di Governo, le Pag. 88cariche elettive e i componenti delle Corti internazionali comunque denominate.
  Segnala che la proposta emendativa prevede, altresì, che il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo, computando anche l'eventuale trattamento o rimborso spese a carico della procura europea, non può eccedere il limite di 240.000 euro annui lordi fissato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
  Ai fini dell'attuazione delle disposizioni in parola, evidenzia che la proposta emendativa autorizza la spesa di euro 88.975 per l'anno 2020 e di euro 533.848 a decorrere dall'anno 2021, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  In tale quadro, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria, ciò anche in considerazione del nuovo quadro di finanza pubblica recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2019-2021.
  Segnala, infine, che gli emendamenti Claudio Borghi 4.250 e Schullian 15.250 non sembrano invece presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI ricorda che la proposta emendativa Battelli 4.251 prevede, tra l'altro, la modifica dell'articolo 4, comma 4, del disegno di legge in esame, che reca la copertura finanziaria per l'esercizio della delega.
  In particolare, fa presente che la modifica proposta adegua la quantificazione dell'onere per l'anno 2020 e dell'onere annuo a decorrere dal 2021 al previsto aumento da 10 a 26 del numero dei procuratori europei delegati, mentre la copertura finanziaria è posta a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  In proposito, comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alla quantificazione degli oneri riportata nella relazione tecnica e conferma la disponibilità delle risorse necessarie sul Fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  Infine, segnala di non avere rilievi da formulare sugli emendamenti Claudio Borghi 4.250 e Schullian 15.250.

  Alberto RIBOLLA (Lega), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere nulla osta sugli emendamenti Claudio Borghi 4.250, Battelli 4.251 e Schullian 15.250.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.55.