CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 novembre 2018
86.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 novembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 13.05.

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.
C. 1189 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, rammenta che l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto già a partire dalla giornata di lunedì 12 novembre prossimo e che la Commissione Finanze dovrà quindi esprimersi al più tardi entro giovedì 8 novembre.

  Davide ZANICHELLI, relatore, ricorda che la Commissione avvia l'esame – ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia – del disegno di legge recante Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione.
  Il provvedimento è composto di 12 articoli, ed è distinto in due capi, il primo avente ad oggetto l'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione, mentre il secondo reca norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici nonché disposizioni riguardanti le fondazioni politiche.
  Come specificato nella relazione illustrativa del provvedimento, l'intervento normativo recato dal Capo I è determinato dalla convinzione che «i reati contro la pubblica amministrazione siano delitti seriali e pervasivi, che si traducono in un fenomeno endemico, il quale alimenta mercati illegali, distorce la concorrenza, costa alla collettività un prezzo elevatissimo, in termini sia economici, sia sociali».Pag. 35
  Il Governo motiva le modifiche all'ordinamento penale previste dal disegno di legge anche con l'esigenza di recepire alcune raccomandazioni rivolte al nostro legislatore da organismi internazionali, quali l'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), attraverso l'attività del Working Group on Bribery, chiamato a verificare l'attuazione della Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (1997), ed il Consiglio d'Europa, attraverso l'attività del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO).
  Le disposizioni di interesse della Commissione Finanze, assai limitate, sono contenute principalmente nel Capo I (articoli da 1 a 6), che reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice civile, all'ordinamento penitenziario e ad alcune leggi speciali.
  In particolare, segnala l'articolo 3, che interviene sulle disposizioni penali in materia di società, consorzi ed altri enti privati contenute nel codice civile, per prevedere la procedibilità d'ufficio per i delitti di corruzione tra privati (articolo 2635 c.c.) e di istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis c.c.).
  La disposizione, infatti, abroga il quinto comma dell'articolo 2635 c.c. e il terzo comma dell'articolo 2635-bis c.c. che prevedono, per ciascuno dei reati, la procedibilità a querela della persona offesa, da individuarsi nella società o ente privato, che può esercitare tale diritto per mezzo dell'assemblea (qualora sia ravvisabile un'offesa «interna») o tramite gli amministratori (qualora l'offesa provenga dall’«esterno»).
  L'abrogazione comporta la procedibilità d'ufficio tanto per il delitto di corruzione tra privati quanto per quello di istigazione alla corruzione.
  Di interesse per la Commissione Finanze è inoltre l'articolo 6, che mira all'inasprimento, in termini di durata, delle sanzioni interdittive nell'ipotesi di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, derivante dalla commissione dei seguenti reati contro la pubblica amministrazione: concussione (articolo 317); corruzione propria, semplice (articolo 319) e aggravata (articolo 319-bis) dal rilevante profitto conseguito dall'ente; corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter); induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater); dazione o promessa al pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico servizio) di denaro o altra utilità da parte del corruttore (articolo 321); istigazione alla corruzione (articolo 322).
  Con una novella all'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001, si dispone infatti, che, nelle richiamate ipotesi di reato, la durata delle sanzioni interdittive a carico delle persone giuridiche sia compresa tra 5 e 10 anni, mentre attualmente è previsto solo il limite minimo di durata, pari a un anno.
  Possono inoltre essere richiamati, sebbene investano solo indirettamente le competenze della Commissione Finanze, l'articolo 1, lettera d), e l'articolo 5 del provvedimento.
  In particolare l'articolo 1, lettera d), riformula l'articolo 32-quater del codice penale, integrando il catalogo dei reati commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale (ivi compreso il reato di usura, di cui all'articolo 644 c.p.) alla cui condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
  L'articolo 5 invece estende le già previste operazioni di polizia sotto copertura ad alcuni reati contro la pubblica amministrazione, ossia le fattispecie riconducibili alla corruzione, nonché i delitti di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.
  Con riferimento al capo II, in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici, segnalo le disposizioni di cui all'articolo 7, volte a rafforzare gli obblighi di pubblicità e di rendicontazione Pag. 36relativi ai contributi finanziari e alle prestazioni gratuite effettuate nei confronti dei partiti e movimenti politici.
  In particolare, si prevede al comma 6 che i partiti e i movimenti politici debbano trasmettere annualmente i rendiconti di esercizio alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, con i relativi allegati e con la certificazione e il giudizio del revisore legale.
  Tale obbligo è previsto non più solo in capo ai partiti iscritti nel registro dei partiti politici o che abbiano una certa rappresentatività sul territorio, ma più in generale ai «partiti e movimenti politici».

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.10.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 6 novembre 2018.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1074, recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.50.