CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 settembre 2018
63.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 73

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 11.20.

Disposizioni in materia di azioni di classe.
C. 791 Salafia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 settembre 2018.

  Giulia SARTI, presidente, ricorda che, come convenuto in ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella giornata odierna dovrà concludersi l'esame delle proposte emendative presentate, in modo da trasmettere il testo come risultante dagli emendamenti approvati alle Commissioni competenti in sede consultiva, che dovrebbero pronunciarsi sullo stesso entro il primo pomeriggio di domani.
  Ricorda, infine, che nella giornata di ieri la Commissione ha esaminato le proposte emendative presentate fino all'emendamento Vitiello 1.28. Nel ricordare che era stato accantonato l'emendamento 1.2 della relatrice, chiede alla stessa se intenda riprendere l'esame degli emendamenti partendo dall'emendamento accantonato oppure intenda proseguire dall'emendamento 1.29.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, ritiene opportuno riprendere l'esame del provvedimento dall'emendamento 1.29, del Pag. 74quale ha presentato un testo riformulato, anche accogliendo alcune osservazioni formulate dalla collega Bartolozzi nella seduta precedente.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI concorda con la riformulazione illustrata dalla relatrice.

  La Commissione approva l'emendamento 1.29 della relatrice (nuova formulazione)(vedi allegato).

  Giulia SARTI, presidente, segnala che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.29 della relatrice, risultano preclusi gli emendamenti Colletti 1.30 e Zanettin 1.32, mentre risulta assorbito l'emendamento Zanettin 1.31.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), nell'illustrare l'emendamento 1.33 a sua prima firma, segnala che tutte le sue proposte emendative hanno lo scopo di accogliere le osservazioni che la professoressa Pagni ha formulato nel corso dell'audizione svolta il 18 settembre.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.29 della relatrice, nel testo riformulato, i fori speciali non abbiano ragione d'essere.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE) ritira l'emendamento 1.33 a sua prima firma.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento Ascari 1.34, pur prendendo atto del lavoro effettuato dalla relatrice, chiede quale sia l'esigenza che ha portato a spostare il termine per la pubblicazione del ricorso da parte della cancelleria da quindici giorni a dieci giorni, in quanto in un termine così breve il magistrato potrebbe non avere ancora conoscenza dell'esistenza del ricorso. A tale proposito sottolinea l'esigenza che le disposizioni approvate siano in armonia con il sistema.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, rispondendo alla collega Bartolozzi, segnala che il termine di dieci giorni ha lo scopo di agevolare il più possibile la conoscibilità del ricorso.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), preso atto delle osservazioni formulate dalla relatrice, chiede che l'emendamento Ascari 1.34 sia riformulato prevedendo un termine più ampio, ad esempio associando tale termine a quello previsto per il decreto di fissazione dell'udienza.

  Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), pur comprendendo le questioni sollevate dalla collega Bartolozzi, segnala che il provvedimento in esame si riferisce ad un'azione che si caratterizza per la non definizione delle parti interessate. Pertanto, un termine breve per la pubblicità del ricorso consente l'adesione ad esso di un numero maggiore di soggetti.

  Alfredo BAZOLI (PD) segnala che la pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia del ricorso in tempi brevi consente a più soggetti di aderire ad esso.

  Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea che l'espressione «senza ritardo» sia compatibile con la fissazione di un termine di dieci giorni per la pubblicazione del ricorso.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) osserva che, quando approva delle norme, il legislatore non può prescindere dalle situazioni concrete in cui si trovano ad operare le cancellerie. Pertanto, evidenzia che nel fissare un termine ordinatorio si deve tenere conto del fatto che questo poi potrà essere rispettato. Ritiene che un termine più ampio concilierebbe le esigenze di pubblicità con il buon andamento degli uffici.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), integrando quanto già illustrato, segnala che sarebbe inutile stimolare la conoscibilità di ricorsi che potrebbero non essere trattati dal magistrato.

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  Andrea COLLETTI (M5S), nel replicare all'onorevole Bartolozzi, osserva che i magistrati e i cancellieri devono rispettare il codice civile e i termini in esso previsti. Pertanto, il magistrato non può non procedere all'esame del ricorso. Osserva, inoltre, che la pubblicazione del ricorso non riguarda il convenuto, ma i possibili aderenti interessati.

  Marzia FERRAIOLI (FI), sottolineando la chiarezza della proposta formulata dall'onorevole Bartolozzi, si chiede se il parere contrario sulla stessa dipenda dalla parte politica da cui tale proposta proviene.

  Piera AIELLO (M5S) si dichiara offesa dalle parole della collega Bartolozzi, che dimostra di non accettare il contraddittorio quando afferma che i commissari non comprendono la materia di cui si tratta.

  La Commissione approva l'emendamento Ascari 1.34 (vedi allegato).

  Giusi BARTOLOZZI (FI) segnala come la maggioranza continui a dare risposte non tecniche rispetto alle osservazioni tecniche da lei sollevate. Pertanto, ribadisce che i colleghi mancano di conoscenza della materia.

  Giulia SARTI, presidente, richiama la collega Bartolozzi e la invita a rivolgersi ai colleghi commissari con maggiore rispetto.

  Enrico COSTA (FI) rammenta che nella passata legislatura i colleghi del gruppo Movimento 5 Stelle, durante i dibattiti parlamentari, sono ricorso molto spesso all'utilizzo di toni pesanti. In particolare ricorda che lo stesso onorevole Alfonso Bonafede, attuale Ministro della giustizia, nella scorsa legislatura è più volte intervenuto in Commissione utilizzando espressioni particolarmente forti per le quali più volte è stato richiamato. Nel rispettare la scelta adottata dalla Presidenza di togliere la parola alla collega Bartolozzi, invita comunque la Presidente a non adottare differenti comportamenti nei confronti dei deputati che intervengono nella discussione a seconda della loro appartenenza ad un gruppo parlamentare.

  Gianluca CANTALAMESSA (Lega) nel ricordare che il funzionamento del Parlamento ha un costo particolarmente rilevante, invita la Presidente a procedere all'indizione delle votazioni.

  Enrico COSTA (FI) manifesta il proprio stupore per essere venuto a conoscenza, da quanto testé affermato dal collega Cantalamessa, che la scelta del gruppo parlamentare della Lega di non presentare emendamenti al provvedimento in discussione non è basata sulla condivisione dei contenuti dello stesso, bensì è stata detta da criteri di economicità dei lavori.

  Gianluca CANTALAMESSA (Lega), nel replicare al collega Costa, precisa che sui contenuti del provvedimento in esame la maggioranza è addivenuta ad una sintesi condivisa.

  Enrico COSTA (FI) nel replicare nuovamente al collega Cantalamessa, stigmatizza la circostanza che la maggioranza abbia svolta un lavoro preparatorio sul provvedimento in esame al di fuori dell'aula della Commissione.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) intervenendo sull'emendamento 1.35 della relatrice, evidenzia come lo stesso contenga numerose disarmonie rispetto ai riti esistenti. In particolare, sottolinea come lo stesso preveda che il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione. Al riguardo, ritiene che tale precisazione non sia chiara in quanto i riti sommari di cognizione sono molteplici. Suppone, altresì, che i presentatori della proposta emendativa volessero fare riferimento ai riti di cui al capo terzo bis del libro IV del codice di procedura civile, e quindi a quelli di cui agli articoli 702-bis e seguenti di tale codice. Ritiene opportuno che, qualora la sua supposizione fosse corretta, l'emendamento venga riformulato specificando tale riferimento, al fine di scongiurare il rischio Pag. 76che gli avvocati e i giudici si possano riferire ai riti sommari monitori che sono regolati diversamente. Evidenzia inoltre che il rito sommario di cognizione di cui all'articolo 702-bis e seguenti del codice di procedura civile è definito sempre con ordinanza mentre l'emendamento 1.35 della relatrice prevede che il procedimento è definito con sentenza. Fa notare che all'ordinanza o alla sentenza seguono differenti strumenti impugnatori e ritiene che pertanto sarebbe opportuno prevedere che il procedimento sia definito con ordinanza. Rileva inoltre che per il rito sommario di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile sono già previste le cause di sospensione. Osserva, invece che la proposta emendativa 1.35 della relatrice prevede che il tribunale possa sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti al fine del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Si domanda quale sia la ratio di tale disposizione in ragione del fatto che le cause di sospensione sono già tipizzate. Fa presente, in fine, che il processo civile ha natura dispositiva e che il giudice non può prevedere la sospensione in assenza di richiesta di parte. Invita quindi i colleghi della maggioranza a non introdurre nell'ordinamento poteri a vantaggio del giudice che siano contrari ai principi del processo civile.

  Andrea COLLETTI (M5S), nel sottolineare che la facoltà di introdurre elementi di novità all'interno dell'ordinamento è una prerogativa del legislatore che quindi può anche decidere se regolare il rito sommario di cognizione con sentenza, fa presente che l'emendamento Zanettin 1.36, sottoscritto dall'onorevole Bartolozzi, ha un tenore analogo a quello dell'emendamento 1.35 della relatrice, che la stessa onorevole Bartolozzi sta contestando.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), nel replicare all'onorevole Colletti, nel ribadire la facoltà del legislatore di introdurre nuovi elementi all'interno dell'ordinamento giuridico, sottolinea l'importanza che lo stesso eviti di introdurre norme incongrue e disomogenee.

  Valentina D'ORSO (M5 rammenta che l'articolo 295 del codice di procedura civile prevede che il giudice disponga che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipenda la definizione della causa.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ribadisce l'importanza di prevedere ipotesi tipiche di sospensione del rito sommario di cognizione.

  Mario PERANTONI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, rammenta che la Commissione non deve limitarsi a dialogare sull'interpretazione di alcuni articoli del codice di procedura civile ma che è chiamata ad approvare una proposta di legge. Invita pertanto la Presidente a procedere con l'indizione delle votazioni.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, nel replicare all'onorevole Bartolozzi, evidenzia che per quanto riguarda i casi di sospensione, l'emendamento a sua firma 1.35 è stato elaborato all'esito delle audizioni svolte in Commissione.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), non dichiarandosi soddisfatta della risposta della relatrice, chiede di chiarire a quale rito sommario si riferisca l'emendamento 1.35.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, nel rispondere all'onorevole Bartolozzi, fa presente che l'emendamento a sua firma 1.35 si riferisce al rito sommario di cognizione.

  Giulia SARTI, presidente, rammenta all'onorevole Bartolozzi che nel corso dell'esame in Assemblea qualora la stessa deputata non fosse soddisfatta del testo trasmesso dalla Commissione, potrà presentare ulteriori proposte emendative.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene che compito delle Commissioni parlamentari Pag. 77sia quello di evitare l'approvazione di norme disarmoniche.

  La Commissione approva l'emendamento 1.35 della relatrice (vedi allegato).

  Giulia SARTI, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento della relatrice 1.35, l'emendamento Zanettin 1.36 non sarà posto in votazione.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.37, con il quale si precisa che i diritti sono omogenei se derivano dallo stesso fatto, si fondano sulle stesse ragioni giuridiche, non presuppongono accertamenti personalizzati e consentono una liquidazione di danni omogenea e unitaria. Fa presente che tale proposta emendativa è volta ad introdurre un ausilio al fine di rendere maggiormente comprensibili le norme in fase applicativa.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) ritiene che, qualora l'emendamento Bartolozzi 1.37 venisse respinto dalla Commissione, qualsiasi interprete, nel leggere i lavori parlamentari, potrà ritenere che le azioni di classe possono essere legittimate anche quando i diritti tutelati siano diversificati sotto il profilo del quantum.

  Mario PERANTONI (M5S),nel replicare ai colleghi Bartolozzi e Zanettin, rileva che la previsione che uno stesso fatto presupponga un'unicità di condotta sia antitetica al concetto che sottostà alla base dell'azione di classe stessa ed evidenzia come la pluralità di contratti costituisca una pluralità di fatti.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, nel replicare al collega Zanettin, fa presente che la proposta emendativa Bartolozzi 1.37 è a suo avviso restrittiva e non va nella direzione del provvedimento in esame.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) ritiene che dalla mancata approvazione della proposta emendativa Bartolizzi 1.37 deriverà una dilazione dei tempi della giustizia.

  La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.37.

  Cosimo Maria FERRI (PD) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.38 soppressivo della lettera c) del quarto comma dell'articolo 840-ter del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge in discussione. Sottolinea, quindi, l'ottica collaborativa sottesa al predetto emendamento, finalizzato ad evitare errori giuridici.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) nel condividere le considerazioni del collega Ferri condivide la soppressione della lettera c) del quarto comma del nuovo articolo 840-ter, che inserisce un motivo di inammissibilità della domanda del tutto insensato. Evidenzia, anche con riferimento al successivo emendamento 1.39 della relatrice, l'insussistenza di un conflitto di interesse nell'ambito di un'azione di classe, tanto più se viene esclusa la possibilità che tale conflitto sia nei confronti del convenuto.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, nel ribadire il parere contrario sull'emendamento Ferri 1.38 precisa che l'intento dell'emendamento a sua firma 1.39 è quello di non limitare le ipotesi di conflitto di interesse.

  Lucia ANNIBALI (PD) ritiene che, dopo la precisazione della relatrice, la modifica del testo risulti ancora più incomprensibile. Rileva, infatti, come, volendo eliminare il riferimento al convenuto, non si comprenda in relazione a quale soggetto dovrebbe configurarsi il conflitto d'interessi. Su tali basi rileva l'assoluta difficoltà di comprendere le motivazioni della maggioranza.

  Andrea COLLETTI (M5S), nel manifestare la propria contrarietà relativamente all'emendamento Ferri 1.38, propone tuttavia un supplemento di istruttoria con Pag. 78riferimento alla formulazione dell'emendamento 1.39 della relatrice, considerato che appare del tutto incomprensibile verso quale soggetto l'attore dovrebbe essere in condizione di conflitto d'interessi, una volta eliminato il riferimento al convenuto. Ritiene, infatti, del tutto peregrina l'ipotesi che un'aderente all'azione di classe possa trovarsi in condizioni di conflitto d'interesse con l'associazione che lo rappresenta con gli altri aderenti.

  Luca Rodolfo PAOLINI (Lega) nel condividere le considerazioni del collega Colletti invita la relatrice a valutare una diversa formulazione dell'emendamento a sua firma 1.39.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel sottolineare che gli emendamenti Ferri 1.38 e 1.39 della relatrice sono strettamente connessi, condivide le considerazioni della collega Annibali evidenziando come gli aderenti non possano in alcun modo essere in condizione di conflitto d'interesse tra loro o con l'associazione che li rappresenta, tanto più per il fatto che con questo provvedimento si è voluto ampliare l'ambito di applicazione ai diritti omogenei.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, accogliendo i suggerimenti dei colleghi, chiede di accantonare l'emendamento Ferri 1.38 e l'emendamento a sua firma 1.39.

  Giulia SARTI, presidente, propone quindi di accantonare gli emendamenti Ferri 1.38 e 1.39 della relatrice, come richiesto dalla stessa relatrice.

  La Commissione consente.

  Andrea COLLETTI (M5S), dopo aver illustrato le finalità dell'emendamento a sua firma 1.40, che sopprime la lettera d) del quarto comma del nuovo articolo 840- ter, fa riferimento al successivo emendamento 1.144 della relatrice, che interviene sul medesimo aspetto del provvedimento. Ritiene infatti che la nuova formulazione nella citata lettera d) proposta dalla relatrice sia molto rischiosa, lasciando alla discrezionalità del giudice di valutare se il proponente appaia o meno in grado di curare adeguatamente i diritti fatti valere in giudizio. Si domanda, a tale proposito, quali possano essere i criteri adottati dal giudice per assumere una simile decisione.

  Alfredo BAZOLI (PD), ritiene che l'intervento proposto dalla relatrice con l'emendamento a sua firma 1.144 configuri un arretramento della qualità del testo di legge rispetto alla sua versione originaria, evidenziando peraltro la possibilità che il proponente, sia per nulla rappresentativo e tuttavia dotato di grandi capacità a curare i diritti fatti valere in giudizio. Pertanto esprime la convinzione che un criterio sufficientemente chiaro, con l'intervento dell'emendamento della relatrice, venga trasformato in un criterio, invece, difficilmente comprensibile.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) nel concordare con le considerazioni del collega Colletti, ritiene inutile nonché rischioso introdurre, come fa l'emendamento della relatrice, un ulteriore vaglio del giudice, considerato che già il provvedimento richiede alle associazioni l'iscrizione in un elenco a cura del Ministero della giustizia. Pertanto esprime la convinzione che il giudice non debba essere chiamato a decidere se un'associazione sia o meno rappresentativa.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), nel preannunciare il voto favorevole dei componenti del gruppo di Forza Italia sull'emendamento 1.40 del collega Colletti, anticipa che sul medesimo argomento interviene anche il successivo emendamento a sua firma 1.41 che dettaglia i criteri cui attenersi per valutare la rappresentatività del soggetto proponente.

  Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), nel rilevare che la relatrice ha formulato un invito al ritiro dell'emendamento Colletti 1.40 considerato che sul medesimo tema interviene il successivo emendamento 1.144 della stessa relatrice, esprime la convinzione che la mera iscrizione all'elenco Pag. 79del Ministero della giustizia possa risultare in alcuni casi un criterio riduttivo per stabilire la rappresentatività del soggetto proponente.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), nel sottoscrivere l'emendamento Colletti 1.40, auspica che il collega non acceda all'invito al ritiro e che Governo e maggioranza si dichiarino disponibili a un supplemento di valutazione. Sottolinea, sulla base della propria esperienza professionale, i rischi rappresentati dall'ampliamento degli spazi di discrezionalità.

  Angela SALAFIA (M5S),relatrice, anche alla luce delle considerazioni sin qui svolte, chiede di accantonare gli emendamenti Colletti 1.40, Zanettin 1.41 e 1.42, Schullian 1.44 e 1.45, Ferri 1.46 nonché l'emendamento a sua firma 1.144.

  Giulia SARTI, presidente, propone quindi di accantonare gli emendamenti Colletti 1.40, Zanettin 1.41 e 1.42, Schullian 1.44 e 1.45, Ferri 1.46 nonché l'emendamento 1.144 della relatrice.

  La Commissione consente.

  Augusta MONTARULI (FdI) illustra le finalità dell'emendamento Varchi 1.47 che è volto a rispondere alle esigenze massima trasparenza, prevedendo che l'ordinanza, sull'ammissibilità della domanda sia riportata integralmente nella home page del sito ufficiale del convenuto o, in alternativa, su più siti o piattaforme web ordinate dal tribunale.

  Alfredo BAZOLI (PD), ricordando di aver presentato un emendamento analogo a quello del collega Varchi, rileva che in tal modo si è voluto rispondere alle richieste avanzate durante le audizioni da diverse associazioni di consumatori, per favorire la conoscibilità delle azioni di classe. Segnala a tale proposito che in diversi casi alcuni tribunali hanno già consentito la pubblicazione sul sito web del convenuto degli atti introduttivi di azioni di classe.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'esprimere il proprio sostegno all'emendamento Varchi 1.47, ritiene tuttavia indispensabile che la pubblicazione della citata ordinanza avvenga non «a spese del convenuto», come previsto dall'emendamento, ma «a spese della parte soccombente», come normalmente previsto nel codice di procedura civile.

  Luca Rodolfo PAOLINI (Lega) condivide il parere contrario formulato dalla relatrice sull'emendamento Varchi 1.47, che a suo parere attribuisce al convenuto un onere eccessivo.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, come anticipato dal collega Paolini, ritiene che l'emendamento 1,47 configuri nei confronti del convenuto un onere non giustificabile.

  Marzia FERRAIOLI (FI) ritiene che, ascrivendo le spese di pubblicazione alla parte convenuta, si dia per scontato che l'azione di classe si concluderà a favore degli attori, sulla base del pregiudizio che l'impresa sia truffaldina e il consumatore danneggiato.

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.47.

  Augusta MONTARULI (FdI) illustra l'emendamento Varchi 1.48 volto come il precedente a garantire la massima conoscibilità delle comunicazioni relative al procedimento.

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.48.

  Alfredo BAZOLI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 1.49 riservandosi di ripresentarlo durante l'esame in Assemblea.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanettin 1.50 e Schullian 1.51 ed approva l'emendamento Barbuto 1.52 (vedi allegato).

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  Giulia SARTI, presidente, avverte che gli emendamenti Vitiello 1.53, Schullian 1.54, Bazoli 1,55, Vitiello 1.56 e Schullian 1.57 non saranno posti in votazione a seguito dell'approvazione dell'emendamento Barbuto 1.52.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.58, manifestando la propria contrarietà all'approccio «anti impresa» adottato dalla maggioranza. Nel ricordare, infatti, che il codice di procedura civile adotta il criterio della soccombenza, ribadisce la contrarietà all'introduzione di norme che pongano oneri a carico del convenuto prima che sia conclusa la causa in corso.

  Alfredo BAZOLI (PD) esprime la convinzione che l'emendamento 1.58 del collega Zanettin sia assolutamente ragionevole, essendo volto a chiarire l'applicazione di un principio, quello della soccombenza, che altrimenti risulterebbe vanificato. Ritiene pertanto che con le modifiche eventualmente introdotte dall'emendamento, si risolverebbe anche la questione prima sollevata delle spese anticipate per la pubblicazione degli atti sul web.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, ribadisce il parere contrario sull'emendamento Zanettin 1,58 in quanto ribadisce una procedura già prevista in applicazione di un principio generale.

  La Commissione respinge l'emendamento Zanettin 1.58.

  Giulia SARTI, presidente, avverte che la relatrice ha presentato una riformulazione riferita all'emendamento 1,59, con la quale viene aggiunta la parola «medesima» prima delle parole «causa cancellata dal ruolo».

  Giusi BARTOLOZZI (FI) nel ritenere un passo avanti, rispetto al testo originario, l'introduzione del termine di 60 giorni, che elimina una indeterminatezza stigmatizzata anche nel corso delle audizioni, osserva che tale termine è di fatto ancorato alla data di pubblicazione del ricorso nel portale telematico, di cui sono indefinite le modalità di attivazione. Ricorda che la proposta di legge prevede che le disposizioni entrino in vigore entro 6 mesi dalla pubblicazione e ritiene pertanto il termine di 60 giorni troppo ampio, potendosi applicare per di più la sospensione di 45 giorni. Giudica, inoltre, troppo ampia la dizione contenuta nell'ultimo periodo dell'emendamento, ossia «non potevano essere fatti valere», sottolineando che il codice penale prevede fattispecie specifiche, come ad esempio il fatto sopravvenuto, cui sarebbe opportuno fare specifico riferimento.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, nel fare presente alla collega Bartolozzi di aver proposto un emendamento che fissa il termine di entrata in vigore delle disposizioni del provvedimento a dodici mesi, piuttosto che a sei come attualmente previsto, considera congrua la scelta di un termine di sessanta giorni di cui al primo periodo dell'emendamento, nonché chiara la ratio sottesa alla formulazione di cui all'ultimo periodo.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede alla relatrice di fare un ulteriore approfondimento volto a chiarire la formulazione di cui all'ultimo periodo dell'emendamento.

  Valentina D'ORSO (M5S) rileva che nella fattispecie di cui all'ultimo periodo dell'emendamento può rientrare, ad esempio, anche l'ipotesi in cui il danno si manifesta in un momento successivo.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), anche alla luce di quanto precisato dalla collega D'Orso, insiste sulla necessità di precisare tutte le fattispecie cui si vuole fare riferimento.

  Marzia FERRAIOLI (FI) ritiene preferibile che nell'ultimo comma dell'emendamento non si faccia generico riferimento ai diritti che non potevano essere fatti valere bensì che non si sono potuti esercitare.

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  Eugenio SAITTA (M5S) ritiene la formulazione di cui all'ultimo comma sufficientemente chiara.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) nel ritenere in via generale che gli emendamenti che intervengono sui medesimi temi vadano valutati ed affrontati insieme, e nel caso specifico che l'emendamento in esame vada valutato insieme al successivo 1.60 del proprio Gruppo, osserva che il primo comma dell'emendamento in esame prevede che decorsi 60 giorni non possano essere proposte ulteriori azioni, facendo intendere, invece, che nei primi sessanta giorni esse siano possibili. Nel ritenere incongrua tale possibilità, giudica preferibile la formulazione contenuta nell'emendamento 1.60 Bartolozzi, che prevede che le ulteriori azioni di classe siano proponibili fino alla pubblicazione dell'atto di citazione, cosa che, a suo giudizio, incide favorevolmente anche sui lavori dei tribunali.

  Mario PERANTONI (M5S) ritiene che debba essere disciplinata la possibilità di azioni contemporanee, che non si possono escludere. Ritiene che il termine di 60 giorni, oltre a rispondere alla finalità di non penalizzare chi ha presentato per primo l'azione, sia congruo anche per evitare una proliferazione eccessiva di azioni, che potrebbero, dopo un certo termine, avere carattere strumentale.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, propone di accantonare l'emendamento a propria firma 1.59, per svolgere gli ulteriori approfondimenti richiesti dai colleghi durante il dibattito.

  Giulia SARTI, presidente, propone di accantonare l'emendamento 1.59 della Relatrice, come dalla stessa richiesto.

  La Commissione consente.

  Giulia SARTI, presidente, avverte che risultano così accantonati anche gli emendamenti Bartolozzi 1.60, 1.61 e 1.80, nonché l'emendamento Vitiello 1.63.

  Francesca BUSINAROLO (M5S) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.66, avanzata dalla relatrice.

  La Commissione approva l'emendamento Businarolo 1.66 (nuova formulazione)(vedi allegato).

  Giulia SARTI, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Businarolo 1.66, non saranno posti in votazione gli emendamenti Zanettin 1.64 e 1.65.

  Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive l'emendamento Vitiello 1.67.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vitiello 1.67, e Zanettin 1.68 e 1.69.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento a propria prima firma 1.104, ritiene del tutto incongruo attribuire le spese di consulenza alla parte convenuta, contraddicendosi palesemente in questo modo il principio di soccombenza stabilito dal nostro ordinamento. Nel rilevare che la consulenza è ad ausilio del giudice e, nell'interesse di entrambe le parti, ritiene che le relative spese vadano messe a carico al 50 per cento tra le parti se in conto anticipazione e alla parte soccombente se in fase di liquidazione. Osserva che nel caso l'istanza non venisse accolta, il convenuto, essendogli state attribuite spese da lui non dovute, sarebbe messo nella svantaggiosa condizione di dover recuperare le somme da parte degli aderenti all'organizzazione. Fa presente che attribuire le spese alla parte convenuta è un principio adottato negli Stati Uniti dove in via generale l'attore è una parte debole in confronto alle grandi multinazionali contro le quali si agisce, mentre in Italia la situazione sarebbe assai diversa.

  Luca Rodolfo PAOLINI (Lega) invita la relatrice ad accantonare l'emendamento 1.104 al fine di svolgere ulteriori approfondimenti. Pag. 82Ritiene l'attribuzione delle spese a carico del contenuto contraria ai principi generali del nostro ordinamento e invita i colleghi a riflettere su quali condizionamenti sui consulenti possano esercitare i convenuti, essendo loro stessi a pagarne i servizi.

  Valentina D'ORSO (M5S) fa presente che l'emendamento in esame interviene su diverse parti del testo e in particolare sopprime le disposizioni generali relative alle spese del procedimento, cosa a suo giudizio non accettabile.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) nel concordare con le considerazioni del collega Paolini, osserva che, in caso di soppressione di parti del provvedimento, rimarrebbe in vigore la disciplina generale. Chiede quindi alla presidenza se si sta discutendo la disciplina generale delle spese, come prima richiamato dalla collega D'Orso.

  Giulia SARTI, presidente, fa presente che la Commissione discuterà nel merito la questione più avanti.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza precisazioni sull'ordine di votazione degli emendamenti.

  Giulia SARTI, presidente, fa presente che vengono esaminati prima di altri emendamenti che si riferiscono a parti precedenti del testo.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), sottolineando che occorre evitare che l'azione di classe diventi un mezzo speculativo ai danni delle imprese, evidenzia che le disposizioni introdotte nell'ordinamento non dovrebbero favorire l'aumento del contenzioso. A tale proposito ricorda che, secondo studi statistici, gli organici della magistratura italiana in relazione agli abitanti sono in linea con gli organici degli altri Paesi europei, mentre la laboriosità dei magistrati italiani è ben superiore a quella dei loro colleghi europei. Evidenzia, tuttavia, che la differenza tra la giustizia italiana e quella degli altri Paesi europei dipende dal carico abnorme di cause. Al riguardo, osserva che il lavoro dei precedenti Governi ha puntato a comprimere i tempi della giustizia civile e penale e a ridurre il numero delle cause. Pertanto, ritiene che disposizioni che hanno l'effetto di incentivare il numero delle cause siano fortemente dannose per l'ordinamento. Inoltre, rileva che dal punto di vista del rapporto tra danneggiati e rappresentanti di classe il provvedimento favorisce indubbiamente questi ultimi, i quali risultano privilegiati rispetto al diritto garantito ai danneggiati. Sospetta, quindi, che le disposizioni del provvedimento, nello stravolgere il sistema, abbiano lo scopo di garantire una lobby piuttosto che i consumatori.

  La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.104.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Bartolozzi 1.70 e Schullian 1.71, al fine di svolgere un ulteriore approfondimento.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, non condivide la richiesta dell'onorevole Bartolozzi, evidenziando che il tema è già stato approfondito.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Bartolozzi 1.70 e Schullian 1.71.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.72 della relatrice, segnala che, nonostante sia il giudice ad avere bisogno della consulenza di un tecnico, le spese della stessa sono poste a carico del convenuto.

  Andrea COLLETTI (M5S), nel replicare alla collega Bartolozzi, evidenzia che ciò che è posto a carico del convenuto è solo l'obbligo di anticipo delle spese per il pagamento del consulente tecnico.

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  Giusi BARTOLOZZI (FI), non concordando con il collega Colletti, pone l'esempio di una piccola impresa chiamata in causa, che presumibilmente non ha i mezzi di una grande organizzazione di rappresentanti di classe e che, quindi, potrebbe non essere in grado di anticipare le spese.

  Mario PERANTONI (M5S), replicando alla collega Bartolozzi, rileva che, se l'azione proseguirà, sarà la sentenza a regolare il carico della spesa tra le parti. Ritiene, pertanto, che l'emendamento 1.72 della relatrice sia ragionevole nel contesto in cui si colloca.

  Maria Carolina VARCHI (FdI) chiede alla relatrice di spiegare quali sono i motivi che hanno portato alla presentazione dell'emendamento 1.72.

  Enrico COSTA (FI), premettendo che il legislatore ha il compito di fornire elementi volti ad ancorare la decisione del giudice, ritiene che l'emendamento 1.72 della relatrice esplichi una specifica e pericolosa scelta politica della maggioranza, che implica la presunzione di responsabilità del convenuto. Chiede, pertanto, che la relatrice fornisca un esempio di «specifico motivo» per il quale il giudice non ponga a carico del convenuto le spese relative alla consulenza tecnica, anche al fine di studiare proposte emendative specifiche da presentare in Assemblea.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) ritiene che l'emendamento 1.72 della relatrice potrebbe rispondere alla prevedibile incapienza della parte attrice. Tuttavia, non potendosi prevedere esplicitamente tale eventualità per giustificare il fatto che l'anticipo di spesa per la consulenza tecnica sia posto a carico del convenuto, si è scelto di fare riferimento all'espressione «specifici motivi», che è totalmente vaga e potrebbe risultare incostituzionale.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede di accantonare l'emendamento 1.72 della relatrice.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, non ritiene vi siano motivi validi per accantonare l'emendamento 1.72.

  La Commissione approva l'emendamento 1.72 (nuova formulazione)(vedi allegato).

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'illustrare l'emendamento 1.73 a sua prima firma, ricorda che la professoressa Pagni, nel corso della sua audizione presso la Commissione, ha evidenziato che i dati statistici acquisiti non possono essere posti alla base del giudizio. Chiede, pertanto, che l'emendamento 1.73 a sua prima firma sia accantonato al fine di svolgere un ulteriore approfondimento.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, non ritiene vi siano motivi validi per accantonare l'emendamento Bartolozzi 1.73.

  La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.73.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), nel segnalare di essersi astenuto nella votazione dell'emendamento Bartolozzi 1.73, evidenzia che l'emendamento 1.74 a sua prima firma ha lo scopo di evitare che il giudizio si fondi esclusivamente su presunzioni semplici e dati statistici. A tale fine segnala che il proprio emendamento 1.74 prevede che il tribunale può avvalersi di dati statistici e fondare il suo convincimento su presunzioni semplici solo in assenza di prova contraria.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), condividendo l'intervento del collega Vitiello, annuncia il voto favorevole del suo gruppo all'emendamento Vitiello 1.74.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, nel replicare agli onorevoli Vitiello e Bartolozzi, segnala che l'attuale formulazione del testo in esame garantisce che la decisione del giudice non si basi esclusivamente su dati statistici o presunzioni semplici.

Pag. 84

  Alfredo BAZOLI (PD) esprime le proprie perplessità in merito all'emendamento Vitiello 1.74 ritenendo che lo stesso introduca una deroga ai principi generali del diritto con la quale si aggravano le condizioni del convenuto.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Vitiello 1.74 ed approva l'emendamento 1.75 della relatrice (vedi allegato).

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 1.76.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Vitiello 1.76 (nuova formulazione), Vitiello 1.86 e Cataldi 1.77 (vedi allegato); indi respinge le proposte emendative Ferri 1.78, Varchi 1.79 e Vitiello 1.81.

  Giulia SARTI, presidente, avverte che l'emendamento D'Orso 1.82 è stato ritirato dai presentatori.

  Franco VAZIO (PD) sottoscrive l'emendamento Ferri 1.83 e ne accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Ferri 1.83 (nuova formulazione), e Di Sarno 1.84 (vedi allegato), respinge gli emendamenti Vitiello 1.85 e Varchi 1.87, e approva gli emendamenti Perantoni 1.88 e Colletti 1.89 (vedi allegato).

  Pierantonio ZANETTIN (FI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bartolozzi 1.91, identico all'emendamento Bazoli 1.90, volto a prevedere la soppressione del terzo comma dell'articolo 840-septies del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo. In particolare, evidenzia che uno dei maggiori problemi discendenti dalla disciplina che il provvedimento intende introdurre è rappresentato dalla facoltà di aderire all'azione di classe in una fase successiva alla sentenza. Ritiene che tale facoltà sia estremamente negativa in quanto impedisce le transazioni. Rammenta che l'intera legislazione civilistica degli ultimi anni si è posta come obiettivo quello di deflazionare i processi. Ritiene perciò che l'introduzione di una norma che preveda la possibilità di adesione successivamente alla sentenza, rendendo fondamentalmente impraticabile l'esito transattivo della causa, determinerebbe un forte aggravamento per i tribunali.

  Alfredo BAZOLI (PD) precisa che l'emendamento a sua firma 1.90, identico all'emendamento Bartolozzi 1.91, è soppressivo della disposizione che prevede la possibilità per l'aderente di produrre dichiarazioni di terzi rese al di fuori del giudizio. Ritiene che poiché tali dichiarazioni potrebbero essere rese in fase di adesione successiva, tale disposizione, ampliando a dismisura gli effetti economici della sentenza, non sia corretta. Rileva che sul piano della formazione della prova a sostegno del diritto di colui che interviene in una fase successiva al giudizio i principi probatori dovrebbero essere molto rigorosi, e che il citato terzo comma dell'articolo 840-septies rechi una disposizione eccessivamente favorevole ad una sola delle parti in giudizio. Invita quindi il Governo e la relatrice ad effettuare una approfondita riflessione al fine di rassicurare tutto il mondo imprenditoriale che teme che a causa dell'adesione successiva si renda incerta la prognosi della causa.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede alla relatrice di chiarire se le dichiarazioni di terzi rilasciate ad un avvocato siano delle dichiarazioni scritte dalla parte e consegnate a mano all'avvocato stesso, il quale ne garantisce esclusivamente la veridicità o, invece, siano raccolte in un colloquio con l'aderente da un avvocato che, al termine del colloquio medesimo, elabora uno scritto. Osserva che il codice penale prevede entrambe le ipotesi.

  Valentina D'ORSO (M5S) ritiene che la disposizione contenuta nel citato terzo Pag. 85comma dell'articolo 840-sexies rechi maggiori garanzie in merito all'attestazione dell'identità del dichiarante rispetto a quanto già previsto dal medesimo codice.

  Ingrid BISA (Lega), nel replicare alla collega Bartolozzi, osserva che la disposizione in discussione è assolutamente chiara prevedendo che un avvocato debba attestare l'identità del dichiarante secondo le disposizioni di cui all'articolo 252 del codice di procedura civile.

  Alfredo BAZOLI (PD), nel replicare alla collega D'Orso, rileva che, rispetto alle norme del codice di procedura civile, la disposizione di cui al citato terzo comma dell'articolo 840-septies rende eccessivamente gravoso per il convenuto l'esercizio della difesa.

  Franco VAZIO (PD) ritiene che la disposizione di cui al citato terzo comma dell'articolo 840-septies del codice di procedura civile costituisce un problema di ordine sistematico contenendo al suo interno un principio che scardina i termini decadenziali per documentare le prove. Infatti, con tali disposizioni l'aderente potrebbe in qualsiasi stato e grado del processo, anche in ragione dell'esito del giudizio, intervenire corroborando la prova con dichiarazioni rese da un terzo in ambito extragiudiziale. Nel rammentare che la possibilità di raccogliere la prova da parte degli avvocati è da lungo tempo un tema molto dibattuto, sottolinea come vi sia differenza tra l'accoglimento di prove tra avvocati, in accordo tra le parti, e la produzione di prove in un momento successivo alla sentenza. Nel sottolineare come l'azione di classe risponda ad una giusta esigenza, evidenzia comunque che sarebbe opportuno che l'Esecutivo e la maggioranza svolgessero degli approfondimenti sulla questione. Ritiene, pertanto, che gli identici emendamenti Bazoli 1.90 e Bartolozzi 1.91 andrebbero accantonati.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, accogliendo i suggerimenti del collega Vazio chiede di accantonare gli identici emendamenti Bazoli 1.90, e Bartolozzi 1.91.

  Giulia SARTI, presidente, propone quindi di accantonare identici emendamenti Bazoli 1.90, e Bartolozzi 1.91.

  La Commissione consente.
  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Dori 1.92, le identiche proposte emendative 1.93 della relatrice e Vitiello 1.94, nonché gli emendamenti Dori 1.95 e Di Stasio 1.96.(vedi allegato). Respinge quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Varchi 1.97 e Ferri 1.98 nonché le proposte emendative Vitiello 1.99 e 1.100.

  Andrea COLLETTI (M5S) non accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua firma 1.101, osservando che la stessa renderebbe vano il fine della proposta emendativa.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), con riferimento all'emendamento del collega Colletti, rileva che ai sensi del codice di procedura civile, mentre sentenza ed ordinanza devono essere motivate, la motivazione non è invece richiesta per il decreto.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), in relazione alle osservazioni della collega Bartolozzi, sottolinea che nulla impedisce al legislatore di prevedere che il decreto venga motivato. Rileva inoltre che l'introduzione di tale previsione si rende necessaria proprio perché di norma il codice di procedura civile non prevede l'obbligo di motivazione.

  Andrea COLLETTI (M5S) sottolinea che in questo caso la motivazione appare fondamentale, considerato che il decreto del giudice delegato accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione. Ribadisce, infine, la sua contrarietà all'introduzione dell'avverbio «succintamente» ritenendo che non sia opportuno fornire ulteriori sollecitazioni in tal senso ai giudici, che già Pag. 86normalmente sono succinti nell'esposizione delle motivazioni.

  Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea che lo stesso codice di procedura civile, all'articolo 135, quarto comma, prevede che la motivazione possa essere prevista esplicitamente dal legislatore.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, sulla base delle considerazioni svolte e pur non essendo stata accolta la proposta di riformulazione, esprime parere favorevole sull'emendamento Colletti 1.101.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione approva l'emendamento Colletti 1.101 (vedi allegato).

  Pietro PITTALIS (FI) intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede come si intenda procedere per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Giulia SARTI, presidente, preannuncia che, in ragione di impegni improrogabili del rappresentante del Governo, la seduta terminerà alle 14.50, per riprendere intorno alle 17.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.102 volto ad inserire nel procedimento dell'azione di classe il riconoscimento del danno punitivo, fino a questo momento estraneo al nostro ordinamento. A tale proposito ricorda che, contrariamente al passato, con la sentenza n. 16601 del 5 luglio 2017 le sezioni unite della Corte di Cassazione si sono espresse in senso favorevole sulla questione della compatibilità del risarcimento punitivo con il sistema giuridico italiano, demandando al legislatore la loro eventuale previsione. Esprime la convinzione che, in assenza del riconoscimento del danno punitivo, il consumatore non avrebbe adeguata motivazione a partecipare ad un'azione di classe, visto che di norma l'aderente è chiamato a contribuire alle spese per l'avvocato e per il contributo unificato, a fronte dell'esiguità del danno subito. Considera, pertanto, il riconoscimento del danno punitivo come un incentivo all'azione di classe, rivelando peraltro di aver comunque fissato un limite massimo per il risarcimento. Ricorda inoltre che l'emendamento 1.102 a sua firma stabilisce che l'aumento del risarcimento è proporzionale al numero di aderenti alla causa. Chiede pertanto chiarimenti alla relatrice e al Governo in merito al parere espresso, ricordando che nella scorsa legislatura un suo analogo emendamento è stato votato favorevolmente dai componenti dei gruppi M5S e Lega.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) preannuncia il voto contrario all'emendamento Colletti 1.102, perché, pur non avendo astrattamente obiezioni all'introduzione del danno punitivo nel nostro ordinamento, ritiene che tale previsione non sia opportuna limitatamente all'azione di classe. Ne rileva infatti l'effetto moltiplicatore sulla quantificazione del danno, che si aggiunge agli altri aspetti già eccessivamente punitivi introdotti dal provvedimento in esame nei confronti del convenuto.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI si esprime, anche a nome del Governo, in senso favorevole ad una eventuale introduzione del danno punitivo nel nostro ordinamento, pur non ritenendo opportuna tale previsione con riguardo all'azione di classe. Formula pertanto un invito al ritiro dell'emendamento Colletti 1.102. ai fini di una successiva eventuale valutazione della questione.

  Andrea COLLETTI (M5S), nel ritirare l'emendamento a sua firma 1.102, preannuncia la sua ripresentazione durante l'esame in Assemblea.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), pur riconoscendo la compatibilità del danno punitivo con il nostro ordinamento, in linea con quanto sostenuto nella citata sentenza della Cassazione, ritiene tuttavia che tale previsione confligga con il modello Pag. 87processuale prescelto per l'azione di classe. Rilevato che tale modello si configura come snello e veloce, prevedendo peraltro una sommaria valutazione delle prove, suggerisce di non introdurre il riconoscimento del danno punitivo allo scopo di marginalizzare gli eventuali errori.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, rileva l'opportunità di accantonare l'emendamento Giuliano 1.103.

  Giulia SARTI, presidente, propone quindi di accantonare l'emendamento Giuliano 1.103, come richiesto dalla relatrice.

  La Commissione consente.

  Cosimo Maria FERRI (PD) illustra l'emendamento a sua firma 1.105 che sopprime il nuovo articolo 840-novies relativo alle spese del procedimento. Ritiene infatti che l'onere in capo al convenuto di pagare le spese, l'acconto e il compenso spettanti al consulente tecnico d'ufficio si ponga in contrasto con la natura della consulenza tecnica d'ufficio, che è una prestazione effettuata in funzione di un interesse comune della parti del giudizio. Rileva pertanto che la previsione dell'articolo 840-novies introduce un onere ingiustificato in capo ad una singola parte.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferri 1.105 e Varchi 1.106.

  Giulia SARTI, presidente, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Varchi 1.107, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) con riferimento all'emendamento Bartolozzi 1.109, di cui è cofirmatario, segnala che l'intervento è volto a prevedere che l'importo stabilito dal primo comma del nuovo articolo 840-novies vada ai soggetti danneggiati invece che al rappresentante comune come previsto dal testo.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ad integrazione delle considerazioni del collega Zanettin, chiede chiarimenti in merito al significato dell'espressione «rappresentante comune» adottata nel testo.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE) ritiene che il primo comma del citato articolo 840-novies faccia riferimento al compenso per il rappresentante comune e non al risarcimento dovuto ai soggetti danneggiati.

  Valentina D'ORSO (M5S) precisa che il rappresentante comune, la cui definizione è mutuata dal procedimento fallimentare, è un soggetto ausiliario del giudice. Ritiene pertanto che non vi sia necessità di ulteriori precisazioni.

  La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.109.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ricorda che l'emendamento 1.108 della relatrice prevede che le percentuali in base alle quali viene stabilito il compenso da corrispondere al rappresentante comune possano essere modificate con decreto del Ministro della giustizia. A tale proposito rileva che in un altro emendamento presentato da esponenti della maggioranza il Ministro della giustizia intervenga con regolamento, sentito il Consiglio nazionale forense. Suggerisce pertanto su di rendere coerenti le due disposizioni, con una formulazione analoga.

  Angela SALAFIA (M5S) relatrice, nel rinviare ad un supplemento di valutazione in una fase successiva, chiede che l'emendamento 1.108 a sua firma venga messo ai voti.

  La Commissione approva l'emendamento 1.108 della relatrice (vedi allegato).

  Alfredo BAZOLI (PD) illustra l'emendamento a sua firma 1.110 che, anche sulla base delle considerazioni svolte dai soggetti auditi, si prefigge di eliminare il compenso premiale aggiuntivo previsto dal Pag. 88testo per l'avvocato che ha difeso l'attore. Ritiene, infatti, che tale previsione rischi di essere un incentivo alla moltiplicazione delle cause e un disincentivo alle transazioni. Esprime la convinzione, infine, che la soppressione di tale previsione non pregiudichi la coerenza del testo.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) nel condividere le considerazioni del collega Bazoli, manifesta la propria contrarietà ad introdurre effetti incentivanti di azioni di classe che altrimenti risulterebbero non appetibili.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bazoli 1.110 e Bartolozzi 1.111.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.112, relativo alla liquidazione degli onorari di difesa.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.112.

  Carla GIULIANO (M5S) accetta la riformulazione del suo emendamento 1.113, proposta dalla relatrice.

  La Commissione approva l'emendamento Giuliano 1.113 (nuova formulazione) (vedi allegato).

  Giulia SARTI, presidente, come preannunciato, rinvia il seguito dell'esame alla seduta delle ore 17.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 17.10.

Disposizioni in materia di azioni di classe.
C. 791 Salafia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Giulia SARTI, presidente, ricorda che nella parte antimeridiana della seduta è stato da ultimo posto in votazione l'emendamento Giuliano 1.113. Avverte, pertanto, che la seduta riprenderà ora con l'esame dell'emendamento 1.114 della relatrice.

  La Commissione approva quindi l'emendamento 1.114 della relatrice (vedi allegato).

  Giulia SARTI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.114 della relatrice, gli identici emendamenti Bartolozzi 1.115 e Bazoli 1.116 si intendono preclusi.

  Valentina PALMISANO (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.118.

  La Commissione approva l'emendamento Palmisano 1.118 (nuova formulazione)(vedi allegato).

  Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento Rossello 1.119, di cui è cofirmataria, volto a subordinare l'eventuale sospensione dell'esecuzione del decreto alla presentazione di una specifica domanda di parte, in ciò recependo anche i rilievi emersi nel corso dell'audizione della professoressa Pagni del 18 settembre 2018.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rossello 1.119 e 1.120.

  Cosimo Maria FERRI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.117, apprezzando in modo particolare la previsione secondo cui viene fatta salva, in sede di ricorso avverso il decreto di cui al nuovo articolo 840-octies del codice di procedura civile, la facoltà del tribunale di disporre diversamente in presenza di gravi e fondati motivi, in ordine agli eventuali effetti sospensivi del ricorso Pag. 89medesimo. Ritiene conclusivamente che, per quanto la riformulazione dell'emendamento 1.117 proposta dalla relatrice sia suscettibile di ridurre l'ambito di applicazione rispetto alla originaria versione dell'emendamento stesso, tale riformulazione colga tuttavia la finalità essenziale del testo inizialmente presentato.

  Alfredo BAZOLI (PD) sottoscrive l'emendamento Ferri 1.117, nel testo riformulato.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) sottoscrive l'emendamento Ferri 1.117, nel testo riformulato, lamentando tuttavia come anche in questo caso manchi la previsione di una specifica domanda avanzata dalla parte, attribuendosi così al giudice un potere improprio, posto che lo stesso potrebbe disporre una sospensione dell'esecuzione del decreto anche contro l'interesse della parte medesima.

  Mario PERANTONI (M5S) rileva che la ratio dell'emendamento in esame è semplicemente quella di precisare che la presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, costituendo quest'ultimo un titolo esecutivo.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ribadisce comunque l'incongruità della previsione normativa recata dall'emendamento Ferri 1.117, nel testo riformulato, giacché nell'ambito del processo civile la sospensione dell'esecuzione del decreto non può che avvenire ordinariamente dietro specifica domanda di parte.

  La Commissione approva l'emendamento Ferri 1.117 (nuova formulazione) (vedi allegato).

  Giulia SARTI, presidente avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ferri 1.117 (nuova formulazione) risulta assorbito l'emendamento Varchi 1.121.

  La Commissione approva l'emendamento Perantoni 1.122 (vedi allegato); respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Vitiello 1.123 e 1.124; approva infine l'emendamento Saitta 1.125 (vedi allegato).

  Elisa SCUTELLÀ (M5S) ritira l'emendamento a sua firma 1.126.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.127 e 1.128 della relatrice, nonché gli emendamenti Scutellà 1.129 e Cataldi 1.130 e l'emendamento 1.131 della relatrice (vedi allegato).

  Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.133, volto ad armonizzare talune definizioni contenute nel testo del provvedimento in esame con quelle recate dal quadro normativo vigente.

  Marzia FERRAIOLI (FI) concorda circa l'esigenza di armonizzazione del testo suggerita dalla collega Bartolozzi.

  Valentina D'ORSO (M5S) fa presente che l'emendamento 1.132 della relatrice va comunque nella direzione auspicata dalla deputata Bartolozzi.

  La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.133; approva l'emendamento 1.132 della relatrice (vedi allegato) e respinge l'emendamento Vitiello 1.134.

  Cosimo Maria FERRI (PD) illustra l'emendamento a sua firma 1.135, volto ad includere tra il novero dei soggetti passivi dell'azione inibitoria collettiva anche le pubbliche amministrazioni, ciò in considerazione del fatto che l'attuale disciplina della class action pubblica, rispetto alla quale sarebbe opportuno stabilire gli opportuni coordinamenti, non è finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno ma il ripristino dell'efficienza del servizio pubblico.

  La Commissione respinge l'emendamento Ferri 1.135.

Pag. 90

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, presenta una riformulazione del suo emendamento 1.136, volta a sostituire le parole: l'impresa o l'ente gestore» con le seguenti: «la parte convenuta» (vedi allegato).

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento 1.136 della relatrice.

  La Commissione approva l'emendamento 1.136 della relatrice (nuova formulazione) (vedi allegato).

  Catello VITIELLO (MISTO-MAIE) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.137.

  Alfredo BAZOLI (PD) rammenta che, in vista del successivo esame del provvedimento in Assemblea, andrebbe comunque chiarito che, laddove si parli di ricorso, figurano necessariamente una parte ricorrente e una parte resistente e non già un attore e una parte convenuta.

  La Commissione approva l'emendamento Vitiello 1.137 (nuova formulazione) (vedi allegato), e respinge l'emendamento Vitiello 1.138.

  Giulia SARTI, presidente, avverte che l'emendamento Vitiello 1.139 è stato ritirato dal presentatore.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) interviene sull'emendamento Dori 1.140, evidenziando il rischio che, come peraltro emerso anche nel corso della citata audizione dalla professoressa Pagni, l'azione cautelare finisce con lo svolgere una sorta di ruolo anticipatorio e definitorio rispetto alla successiva pronuncia di merito. Ritiene pertanto che una potenziale sovrapposizione tra pronuncia inibitoria e pronuncia definitoria risulterebbe in contrasto con il principio della domanda.

  La Commissione approva l'emendamento Dori 1.140 (vedi allegato).

  Giulia SARTI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Dori 1.140, gli identici emendamenti Bartolozzi 1.141 e Bazoli 1.142 sono da intendersi assorbiti.

  La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.143.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento 2.1 della relatrice, osserva come la dizione: «Dei procedimenti collettivi» ivi prevista non risulti conforme a quanto stabilito nel nostro ordinamento giuridico, nell'ambito del quale la qualifica di «collettivo» attiene piuttosto al concetto di azione ovvero di interesse giuridico sottostante. Propone pertanto di introdurre, in luogo delle predetta dizione, quella ad esempio di «procedure finalizzate alla tutela di interessi collettivi».

  Valentina D'ORSO (M5S), nel chiarire che oggetto del provvedimento in esame sono esclusivamente i diritti individuali omogenei e non già gli interessi collettivi, ritiene adeguata l'espressione recata dall'emendamento 2.1 della relatrice.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) considera preferibile mantenere allora l'espressione «Dell'azione di classe», contenuta nel testo del provvedimento in esame, giacché la qualifica di collettivo, come dinanzi evidenziato, non attiene al procedimento, bensì alle posizioni giuridiche soggettive interessate.

  Marzia FERRAIOLI (FI) con riferimento all'emendamento 2.1 della relatrice, osserva che il termine «collettivi» afferisce al numero di persone. Suggerisce di riformulare l'emendamento prevedendo di sostituire le parole «dell'azione di classe» con le parole «dei procedimenti comuni».

  Valentina D'ORSO (M5S), nel replicare all'onorevole Bartolozzi, fa presente che non è possibile ricorrere alla dicitura «procedure finalizzate alla tutela di interessi collettivi», in quanto il codice parla di procedimenti e non di procedure.

Pag. 91

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 2.1 della relatrice (vedi allegato), nonché gli emendamenti Palmisano 2.2 e Saitta 2.3 (vedi allegato).

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE) ritira l'articolo aggiuntivo Schullian 3.0.1, da lui sottoscritto.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 4.1, volto a prevedere la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento destinate in particolare al funzionamento del portale dei servizi telematici gestiti dal Ministero della giustizia. Precisa che l'emendamento in discussione non ha alcuna finalità ostruzionistica, bensì è volto a migliorare il testo del provvedimento, precisando che non sia credibile ritenere che il funzionamento del predetto portale non produca costi.

  La Commissione respinge l'emendamento Zanettin 4.1.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 5.2, volto a rinviare da sei a dodici mesi dalla data della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale la sua entrata in vigore e a stabilire il principio della irretroattività delle norme in essa contenute. Ritiene infatti che il principio della irretroattività delle norme non dovrebbe essere esclusivamente applicato al diritto penale.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel concordare con l'onorevole Zanettin, sottolinea come il principio della irretroattività delle norme sia riconosciuto in tanti interventi normativi che introducono elementi innovativi nell'ordinamento. Ritiene che la mancata previsione di tale principio nella proposta di legge in esame celi l'intento del Governo di punire condotte che non potevano essere perseguite prima dell'entrata in vigore della stessa.

  Roberto CATALDI (M5S) sottolinea che l'irretroattività riguarda il diritto sostanziale e non quello procedurale.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel replicare all'onorevole Cataldi, ritiene che il provvedimento in esame sconvolga l'impianto sostanziale e che non rechi esclusivamente modifiche procedurali.

  La Commissione respinge l'emendamento Zanettin 5.2; approva gli identici emendamenti Zanettin 5.3 e D'Orso 5.4 (vedi allegato); respinge infine l'emendamento Zanettin 5.5.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 6.1, volto a fare salva la disciplina delle azioni collettive prevista dalle leggi speciali. Precisa che tale proposta emendativa è stata elaborata all'esito dell'audizione della professoressa Pagni.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene che l'emendamento dell'onorevole Vitiello sia di assoluto buon senso.

  Valentina D'ORSO (M5S) ritiene che l'aver mantenuto all'interno del provvedimento la dicitura «procedimenti collettivi» renda superfluo l'emendamento in discussione.

  Cosimo Maria FERRI (PD) chiede alla maggioranza e all'Esecutivo di riflettere ulteriormente sulla proposta emendativa in esame che ha la finalità di coordinare le norme all'interno dell'ordinamento. Rammenta infatti che esistono leggi speciali che prevedono azioni collettive e ritiene che il testo della proposta di legge, qualora non modificato, le abrogherebbe. Dichiara di non comprendere le ragioni del parere contrario espresso dalla relatrice e dal rappresentante del Governo sull'emendamento Vitiello 6.1 e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo parlamentare sullo stesso.

Pag. 92

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI propone all'onorevole Vitiello di ritirare la proposta emendativa a sua firma 6.1 al fine di poterla esaminare dopo un'ulteriore valutazione nel corso dell'esame in Assemblea.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE) insiste affinché l'emendamento a sua firma 6.1 venga posto in votazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Vitiello 6.1.

  Angela SALAFIA (M5S) relatrice, propone una ulteriore riformulazione dell'articolo aggiuntivo D'Orso 6.0.1 nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere favorevole sull'ulteriore proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo D'Orso 6.0.1, avanzata dalla relatrice.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel constatare che nella nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo D'Orso 6.0.1 la dicitura «procedimenti collettivi» è stata sostituita dal termine «controversie» invita la relatrice ad uniformare l'intero provvedimento in tal senso.

  Valentina D'ORSO (M5S) accetta l'ulteriore riformulazione proposta dalla relatrice dell'articolo aggiuntivo a sua firma 6.0.1.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo D'Orso 6.0.1 (ulteriore nuova formulazione) (vedi allegato).

  Giulia SARTI, presidente, avverte che restano da esaminare gli emendamenti precedentemente accantonati.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, a seguito delle ulteriori valutazioni svolte, conferma la formulazione dell'emendamento a sua firma 1.2.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI si associa alle considerazioni della relatrice.

  La Commissione approva l'emendamento 1,2 della relatrice (vedi allegato).

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, con riferimento all'emendamento Ferri 1.38, conferma il parere contrario precedentemente espresso.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme alla relatrice.

  La Commissione respinge l'emendamento Ferri 1.38.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, ritira l'emendamento a sua firma 1.39. Anche a seguito di ulteriori valutazioni, ripropone l'invito al ritiro dell'emendamento Colletti 1.40.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI concorda con la relatrice.

  Andrea COLLETTI (M5S) ritira l'emendamento a sua firma 1.40, preannunciandone la ripresentazione in Assemblea.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, riformula l'emendamento a sua firma 1.144, nel senso indicato in allegato (vedi allegato).

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI si esprime in senso favorevole sulla riformulazione dell'emendamento 1.144 della relatrice.

  La Commissione approva l'emendamento 1.144 della relatrice (nuova formulazione) (vedi allegato).

  Giulia SARTI, presidente, avverte che la votazione degli emendamenti Zanettin 1.41 e 1.42, Schullian 1.44 e 1.45 e Ferri 1.46 risulta preclusa dall'approvazione dell'emendamento 1.144 della relatrice, come riformulato.

Pag. 93

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, conferma la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.59, come indicata nella seduta di ieri.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) segnala alla relatrice che l'emendamento a sua firma 1.59 era stato accantonato anche al fine di consentire una valutazione della dizione «non potevano essere fatti valere», contenuta nell'ultimo periodo dell'emendamento, che appare eccessivamente ampia.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, precisa che, anche a seguito di ulteriori valutazioni, non ha ravvisato la necessità di modificare ulteriormente il testo dell'emendamento. Si riserva tuttavia un approfondimento d'istruttoria in vista dell'esame da parte dell'Assemblea.

  La Commissione approva l'emendamento 1.59 della relatrice (nuova formulazione) (vedi allegato).

  Giulia SARTI, presidente, avverte che la votazione degli emendamenti Bartolozzi 1.60, 1.61 e 1.80 e Vitiello 1,63 risulta preclusa dall'approvazione dell'emendamento 1.59 della relatrice, come riformulato.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, conferma il parere contrario precedentemente espresso sugli identici emendamenti Bazoli 1.90 e Bartolozzi 1.91.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Bazoli 1.90 e Bartolozzi 1.98.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, propone di riformulare l'emendamento Giuliano 1.103 nel senso indicato in allegato (vedi allegato).

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI si associa al parere espresso dalla relatrice.

  Carla GIULIANO (M5S) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.103, avanzata dalla relatrice.

  La Commissione approva l'emendamento Giuliano 1.103 (nuova formulazione) (vedi allegato).

  Giulia SARTI, presidente, avverte che il testo del provvedimento come risultante dalle proposte emendative approvate verrà trasmesso alle Commissioni per l'espressione del parere di competenza.
  Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
C. 392 Molteni e C. 460 Morani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 1o agosto 2018.

  Giulia SARTI, presidente, ricorda ai colleghi che nella giornata di domani è previsto lo svolgimento di audizioni sui temi oggetto del provvedimento. Ricorda altresì che nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto per la medesima giornata, saranno definite le modalità per il proseguo dell'esame, nonché la programmazione dei lavori della prossima settimana.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ricordare che questioni organizzative non hanno consentito l'audizione del professor Nordio in occasione della seduta di domani, ripropone la richiesta di una sua audizione. Ritiene infatti che il professor Nordio, in qualità di autorevole esperto in tema di giudizio abbreviato, potrà fornire un significativo contributo all'esame del provvedimento.

  Giulia SARTI, presidente, rinvia all'ufficio di presidenza la valutazione della richiesta della collega Bartolozzi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.
C. 893 Orlando.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 settembre 2018.

  Giulia SARTI, presidente, ricorda che nella scorsa seduta è stata svolta la relazione sul provvedimento in esame.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 18.20.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.
C. 1123 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Iolanda DI STASIO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il Protocollo addizionale fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010, relativo al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, e a sua volta addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità.
  Al riguardo, rammenta che Il Protocollo di Cartagena è in vigore a livello internazionale dall'11 settembre 2003 ed è stato ratificato dall'Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27. Esso si propone di contribuire al trasferimento, alla manipolazione e all'utilizzazione in sicurezza degli organismi viventi modificati che possono avere un impatto negativo sulla biodiversità, considerando anche i rischi per la salute umana e i movimenti transfrontalieri di detti organismi.
  Nel passare ad esaminare il contenuto del Protocollo di Nagoya-Kuala Lumpur, che si compone di un preambolo e 21 articoli, precisa che lo stesso mira all'individuazione di misure di risposta in caso di danno o di sufficiente probabilità di danno alla biodiversità in conseguenza di movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati.
  In particolare, nel soffermarsi sui profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnalo che l'articolo 1 enuncia sinteticamente l'obiettivo del Protocollo addizionale, ovvero quello di elaborare norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati, onde contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana.
  L'articolo 2 contiene una serie di definizioni: in particolare il termine danno definisce un effetto negativo sulla biodiversità misurabile o osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente, tenendo conto di cambiamenti eventuali indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale.
  L'ambito di applicazione del Protocollo addizionale, ai sensi dell'articolo 3, è quello dei danni derivanti da organismi viventi modificati nel corso di un movimento transfrontaliero di essi. Si tratta in particolare degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, nonché di quelli destinati all'uso confinato o destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente. Il Protocollo addizionale si applica anche ai danni derivanti da movimenti transfrontalieri intenzionali (articolo 17 del Pag. 95Protocollo di Cartagena) e ai danni derivanti da movimenti transfrontalieri illegali (articolo 25 del Protocollo di Cartagena).
  L'articolo 4 demanda al diritto interno di ciascuna Parte del Protocollo addizionale la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato.
  L'articolo 5 concerne le misure di risposta in caso di danno: gli operatori interessati dovranno informare immediatamente l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 19 del Protocollo di Cartagena, e dovranno altresì valutare il danno e adottare le misure di risposta appropriate.
  In ordine alle esenzioni e ai limiti eventuali alla tutela risarcitoria di cui agli articoli 6, 7 e 8 del Protocollo addizionale, la relazione introduttiva precisa che tali profili sono già disciplinati in Italia dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante norme in materia ambientale), il cui articolo 303 prevede la non applicabilità delle tutele risarcitorie a danni causati da atti di conflitto armato o di sabotaggio, o da fenomeni naturali di carattere eccezionale e incontrollabile. Lo stesso articolo 303 esclude dalle tutele risarcitorie le attività svolte in condizioni di necessità in vista della sicurezza nazionale o della protezione da calamità naturali, i danni causati da un'emissione, da un evento e da un incidente verificatisi prima dell'entrata in vigore della parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, i danni i cui effetti risalgano a più di trent'anni, i danni causati da inquinamento di carattere diffuso, non imputabile all'attività di singoli operatori. In particolare, poi, in relazione alla facoltà che l'articolo 8 del Protocollo dà alle Parti di prevedere limiti finanziari per il rimborso di costi e spese, la relazione introduttiva precisa che il decreto legislativo n. 152 del 2006 non ha previsto la predisposizione di alcun limite finanziario.
  L'articolo 9 salvaguarda la facoltà di ricorso o di azione di risarcimento di un operatore nei confronti di un'altra persona, facoltà che il Protocollo addizionale in esame non limita né restringe.
  L'articolo 10 riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni nei rispettivi ordinamenti in materia di garanzia finanziaria, previo approfondimento dei relativi meccanismi e dell'impatto ambientale e socioeconomico di essi – con particolare riguardo per i paesi in via di sviluppo, mentre l'articolo 11 salvaguarda diritti e obblighi degli Stati in base al diritto internazionale nella materia della responsabilità di essi per atti illeciti.
  L'articolo 12 prevede l'obbligo per le Parti di incardinare nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in materia di danno. Le Parti dunque dovranno prevedere misure di risposta adeguate in base al Protocollo addizionale.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo in discussione, rammenta che lo stesso si compone quattro articoli: i primi due, come di consueto, contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello strumento internazionale. L'articolo 3 concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Giulia SARTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.25.

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