CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 settembre 2018
62.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 17

SEDE REFERENTE

  Martedì 25 settembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 16.10.

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.
C. 893 Orlando.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giulia SARTI, presidente, ricorda che l'Assemblea nella seduta di mercoledì 19 settembre scorso ha deliberato l'urgenza e la fissazione del termine di quindici giorni alla Commissione per riferire, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Regolamento, in ordine alla proposta di legge in questione.

  Valentina PALMISANO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge Orlando e Franceschini C. 893, recante disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.
  La proposta di legge si propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, che si trovano oggi contenute prevalentemente nel codice dei beni culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), inserendole nel codice penale.
  Rammenta che il tentativo di riorganizzare il quadro sanzionatorio penale a tutela del nostro patrimonio culturale risale ormai a tre legislature fa, quando fu avviato l'esame alla Camera del disegno di legge A.C. 2806; nella XVI legislatura il disegno di legge del Governo A.S. 3016 fu invece presentato al Senato. In entrambi i casi il progetto riformatore non aveva superato la fase dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari in sede referente. Nella scorsa legislatura, il Governo Gentiloni ha presentato alle Camere il disegno di legge A.C. 4220 che, nella Pag. 18versione iniziale, delegava il Governo ad operare la riforma, dettando alcuni principi e criteri direttivi. Il disegno di legge, dopo lo svolgimento alla Camera di un'apposita indagine conoscitiva, è stato approvato con modifiche dalla Camera dei deputati il 22 giugno 2017; in particolare, nel corso dell'esame in Commissione in sede referente, la delega è stata trasformata in una serie di novelle al codice penale. Il disegno di legge ha interrotto il proprio iter al Senato (A.S. 2864).
  Segnala che la proposta in esame, che riproduce il testo approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, si compone di 7 articoli attraverso i quali: colloca nel codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali; introduce nuove fattispecie di reato; innalza le pene edittali vigenti; introduce aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.
  Nel passare all'esame del contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1 modifica il codice penale, inserendo tra i delitti il titolo VIII-bis, rubricato «Dei delitti contro il patrimonio culturale», composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-duodevicies).
  L'articolo 518-bis c.p. punisce il furto di beni culturali con la reclusione da 2 a 8 anni (pena significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto). La condotta consiste nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale per il reato di furto o dal codice dei beni culturali (quando i beni rubati appartengono allo Stato o il fatto è commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca, ex articolo 176), la pena della reclusione va da 4 a 12 anni.
  L'articolo 518-ter c.p. punisce l’appropriazione indebita di beni culturali con la reclusione da 1 a 4 anni. Con questa fattispecie si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario. Si tratta di un nuovo delitto; la disposizione riproduce, aumentando la pena, la fattispecie di appropriazione indebita di cui all'articolo 646 del codice penale.
  L'articolo 518-quater c.p. punisce la ricettazione di beni culturali con la reclusione da 3 a 12 anni. La disposizione riproduce, inasprendo la sanzione penale ed eliminando le circostanze aggravanti e attenuanti, il contenuto dell'articolo 648 c.p. prevedendo però, diversamente dalla fattispecie generale di ricettazione, che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.
  L'articolo 518-quinquies c.p. punisce con la reclusione da 5 a 14 anni il riciclaggio di beni culturali: la condotta è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'articolo 648-bis c.p., ma la pena è inasprita. È confermata anche l'aggravante quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Inoltre, la fattispecie trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.
  L'articolo 518-sexies c.p. punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa fino a 20.000 euro l’illecita detenzione di beni culturali. Si tratta di una fattispecie penale al momento estranea all'ordinamento, che ricorre quando il fatto non integri gli estremi della più grave ricettazione e che consiste nel fatto di detenere un bene culturale conoscendone la provenienza illecita.
  L'articolo 518-septies c.p. punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del codice dei beni culturali.
  L'articolo 518-octies c.p. punisce con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da Pag. 19258 a 5.165 euro l’uscita o l'esportazione illecite di beni culturali. La proposta di legge inserisce nel codice penale, conservando la pena e operando alcune modifiche, il delitto di cui all'articolo 174 del codice dei beni culturali, che punisce l'illecita uscita o esportazione (trasferimento all'estero) di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. È prevista la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. Nel caso in cui il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali», è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ai sensi dell'articolo 30 c.p.
  L'articolo 518-novies c.p. punisce il danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici. La fattispecie punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende infruibili beni culturali o paesaggistici (primo comma); colui che, invece, fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione o li imbratta o deturpa è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (secondo comma). La riforma qualifica dunque come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna (terzo comma). In caso di condotte colpose, si applica la reclusione fino a 2 anni (articolo 518-decies c.p.). Attualmente i delitti di danneggiamento e deturpamento non sono mai punibili a titolo di colpa.
  L'articolo 518-undecies punisce con la reclusione da 10 a 18 anni la devastazione e saccheggio di beni culturali. La fattispecie penale troverà applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'articolo 285 c.p. quando ad essere colpiti siano beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura.
  La contraffazione di opere d'arte è punita dall'articolo 518-duodecies c.p. con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa fino a 10.000 euro. La riforma inasprisce la pena e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del codice dei beni culturali.
  Il progetto di legge esclude la punibilità (articolo 518-terdecies) di colui che produce, detiene, vende o diffonde opere, copie o imitazioni dichiarando espressamente la loro non autenticità (analogamente a quanto prevede, a legislazione vigente, l'articolo 179 del codice dei beni culturali).
  L'articolo 518-quaterdecies punisce il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali con la reclusione da 2 a 8 anni. La fattispecie punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali. In relazione a questo delitto la riforma prevede la competenza della procura distrettuale e la possibilità di svolgere attività sotto copertura.
  Il nuovo titolo VIII-bis del codice penale prevede inoltre: un'aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, cagioni un danno di rilevante gravità oppure sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale (articolo 518-quinquiesdecies). La pena dovrà essere aumentata da un terzo alla metà e, in caso di esercizio di un'attività professionale, dovrà essere applicata anche la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte (articolo 30 c.p.); la riduzione delle pene in caso di ravvedimento operoso (articolo 518-sexiesdecies). Pag. 20In particolare, le pene potranno essere ridotte dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si sia «efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per la individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto»; la confisca penale obbligatoria – anche per equivalente – delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo (articolo 518-septiesdecies); l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale (articolo 518-duodevicies c.p.).
  L'articolo 1, infine, inserisce nel codice penale – al di fuori del nuovo titolo VIII-bis – una nuova contravvenzione: l'articolo 707-bis, rubricato «Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli», punisce con l'arresto fino a 2 anni chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico. Il possesso ingiustificato degli attrezzi dovrà realizzarsi all'interno dei seguenti luoghi: aree e parchi archeologici (articolo 101, comma 2, lettere d) ed e), del codice dei beni culturali); zone di interesse archeologico (articolo 142, comma 1, lettera m), del codice); aree sottoposte a verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice e articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pubblici).
  L'articolo 2 modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, di cui al nuovo articolo 518-quaterdecies c.p., nel catalogo dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale.
  L'articolo 3 modifica la disciplina delle attività sotto-copertura (articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146) per prevederne l'applicabilità anche alle indagini sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (articolo 518-quaterdecies), svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.
  L'articolo 4 modifica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. La modifica integra il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento di due nuovi articoli.
  L'articolo 25-quaterdecies, rubricato Delitti contro il patrimonio culturale, fissa le sanzioni pecuniarie da applicarsi all'ente in relazione ai reati del nuovo titolo VIII-bis del codice penale. Nel dettaglio, sono fissate le seguenti sanzioni: da 100 a 400 quote per violazioni in materia di alienazione di beni culturali (articolo 518-septies) e danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (articolo 518-decies); da 200 a 500 quote per appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518-ter) e uscita o esportazione illecite di beni culturali (articolo 518-octies); da 300 a 700 quote per danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (articolo 518-novies) e contraffazione di opere d'arte (articolo 518-duodecies); da 400 a 900 quote per furto di beni culturali (articolo 518-bis), ricettazione di beni culturali (articolo 518-quater) e illecita detenzione di beni culturali (articolo 518-sexies).
  L'articolo 25-quinquiesdecies, rubricato Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali prevede in relazione alla commissione dei delitti di cui: agli articoli 518-quinquies (riciclaggio di beni culturali), 518-undecies (devastazione e saccheggio di beni culturali) e 518-quaterdecies (attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. Nel Pag. 21caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
  L'articolo 5 abroga alcune disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente.
  L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria della riforma.
  L'articolo 7 prevede infine l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Giusi BARTOLOZZI (FI),richiama l'attenzione della relatrice sulla formulazione dell'articolo 518-septies – introdotto dal provvedimento nel codice penale – che punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro. Esprime la convinzione che nella sostanza tali violazioni non verranno punite, considerato che, da un lato, la pena della reclusione fino a due anni non viene eseguita e dall'altro che la multa prevista risulterà decisamente inadeguata, in caso dell'alienazione di opere d'arte di valore rilevante. Ritiene pertanto che tale disposizione, in assenza di una proporzionalità della pena in relazione al valore del bene alienato, non riuscirà a perseguire il fine di colpire proprio quei soggetti che più frequentemente si rendono responsabili di alienazione di opere d'arte.

  Marzia FERRAIOLI (FI), esprimendo la convinzione che in linea generale le pene previste dal provvedimento siano eccessive, nel condividere la considerazione della collega Bartolozzi evidenzia la necessità di chiarire il concetto di «bene culturale» allo scopo di evitare che le medesime pene siano inflitte nei diversi casi, indipendentemente dal valore dell'opera alienata. Al contrario ritiene opportuno che il testo di legge preveda una variazione dell'entità della pena in ragione del pregio del bene culturale. Segnala infine la necessità di verificare la correttezza della numerazione latina dei nuovi articoli introdotti nel codice penale dal provvedimento in esame.

  Giulia SARTI, presidente, nel rassicurare la collega in merito alle necessarie verifiche sulla correttezza del testo, ricorda ai colleghi che nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, verranno definite le modalità per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Valentina PALMISANO (M5S), relatrice, ringrazia le colleghe per i rilievi avanzati, che saranno oggetto di attenta valutazione in una fase successiva, essendosi limitata nella relazione a descrivere l'impianto del provvedimento.

  Walter VERINI (PD), nel concordare con l'impianto complessivo del provvedimento, che a giudizio dei componenti del gruppo del Partito democratico rappresenta un intervento importante, ricorda alla presidente, senza alcuno spirito polemico, che nella scorsa legislatura, in più occasioni, erano stati nominati relatori esponenti dell'opposizione, di cui all'epoca facevano parte anche i gruppi della Lega e del M5S. Invita pertanto la presidente a tenere conto, nella dinamica parlamentare, delle esigenze di correttezza nei confronti delle forze di minoranza.

  Giulia SARTI, presidente, fa presente che valuterà attentamente la richiesta avanzata dal collega Verini e riferirà in merito ad essa nel corso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto per la giornata di giovedì. A tale proposito sollecita i gruppi parlamentari a formulare eventuali proposte, con riguardo alla programmazione dei lavori della Commissione, che sarà oggetto del prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Disposizioni in materia di azioni di classe.
C. 791 Salafia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 settembre 2018.

  Giulia SARTI, presidente, avverte che sono state presentate circa 150 proposte emendative (vedi allegato 1). Prima di passare all'esame degli emendamenti avverte altresì che sono stati ritirati gli emendamenti D'Orso 1.82, Scutellà 1.126, Colletti 1.25 e Varchi 1.22.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE) chiede di sottoscrivere tutte le proposte emendative a firma del collega Schullian.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Ferri 1.1. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.2. Esprime parere contrario sull'emendamento Zanettin 1.3. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.4, del quale propone una nuova formulazione (vedi allegato 2). Esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.5, 1.6 e 1.7 e Colletti 1.8. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Bartolozzi 1.9. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.10, Zanettin 1.12, 1.13 e 1.14, Varchi 1.15, Schullian 1.16, Ferri 1.11, Schullian 1.18, Vitiello 1.17, Bartolozzi 1.19 e Schullian 1.20. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.21. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Vitiello 1.23. Esprime parere contrario sugli emendamenti Schullian 1.24 e Bartolozzi 1.62. Esprime parere favorevole sull'emendamento Aiello 1.26, purché riformulato nel senso indicato (vedi allegato 2). Esprime parere contrario sugli emendamenti Schullian 1.27 e Vitiello 1.28. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.29. Esprime parere contrario sull'emendamento Colletti 1.30. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Zanettin 1.31 e 1.32. Esprime parere contrario sull'emendamento Vitiello 1.33. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ascari 1.34. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.35. Esprime parere contrario sugli emendamenti Zanettin 1.36, Bartolozzi 1.37 e Ferri 1.38. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.39. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Colletti 1.40. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.144. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Zanettin 1.41 e 1.42. Esprime parere contrario sull'emendamento Schullian 1.44. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Schullian 1.45. Esprime parere contrario sugli emendamenti Ferri 1.46, Varchi 1.47 e 1.48, Bazoli 1.49, Zanettin 1.50 e Schullian 1.51. Esprime parere favorevole sull'emendamento Barbuto 1.52. Esprime parere contrario sugli emendamenti Vitiello 1.53, Schullian 1.54, Bazoli 1.55, Vitiello 1.56, Schullian 1.57 e Zanettin 1.58. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.59, del quale propone una nuova formulazione (vedi allegato 2). Esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.60, 1.61 e 1.80 e Vitiello 1.63. Esprime parere favorevole sull'emendamento Businarolo 1.66, purché riformulato nel senso indicato (vedi allegato 2). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Zanettin 1.64. Esprime parere contrario sugli emendamenti Zanettin 1.65, Vitiello 1.67, Zanettin 1.68 e 1.69, Bartolozzi 1.104, nonché sugli identici emendamenti Bartolozzi 1.70 e Schullian 1.71. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.72, del quale propone una nuova formulazione (vedi allegato 2). Esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.73 e Vitiello 1.74. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.75. Esprime parere favorevole sull'emendamento Vitiello Pag. 231.76, purché riformulato nel senso indicato (vedi allegato 2). Esprime parere favorevole sugli emendamenti Vitiello 1.86 e Cataldi 1.77. Esprime parere contrario sugli emendamenti Ferri 1.78, Varchi 1.79 e Vitiello 1.81. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferri 1.83, purché riformulato nel senso indicato (vedi allegato 2), nonché sull'emendamento Di Sarno 1.84. Esprime parere contrario sugli emendamenti Vitiello 1.85 e Varchi 1.87. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Perantoni 1.88 e Colletti 1.89. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bazoli 1.90 e Bartolozzi 1.91. Esprime parere favorevole sull'emendamento Dori 1.92. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.93 e dell'identico emendamento Vitiello 1.94. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Dori 1.95 e Di Stasio 1.96. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Varchi 1.97 e Ferri 1.98, nonché sugli emendamenti Vitiello 1.99 e 1.100. Esprime parere favorevole sull'emendamento Colletti 1.101, purché riformulato nel senso indicato (vedi allegato 2). Esprime parere contrario sull'emendamento Colletti 1.102. Esprime parere favorevole sull'emendamento Giuliano 1.103. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ferri 1.105 e Varchi 1.106, nonché sull'emendamento Varchi 1.107. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.108. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.109, Bazoli 1.110, Bartolozzi 1.111 e Colletti 1.112. Esprime parere favorevole sull'emendamento Giuliano 1.113, purché riformulato nel senso indicato (vedi allegato 2). Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.114. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Bartolozzi 1.115 e Bazoli 1.116. Esprime parere favorevole sull'emendamento Palmisano 1.118, purché riformulato nel senso indicato (vedi allegato 2). Esprime parere contrario sugli emendamenti Rossello 1.119 e 1.120. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferri 1.117, purché riformulato nel senso indicato (vedi allegato 2). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Varchi 1.121. Esprime parere favorevole sull'emendamento Perantoni 1.122. Esprime parere contrario sugli emendamenti Vitiello 1.123 e 1.124. Esprime parere favorevole sull'emendamento Saitta 1.125. Raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma 1.127 e 1.128. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Scutellà 1.129 e Cataldi 1.130, Raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma 1.131 e 1.132. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.133, Vitiello 1.134 e Ferri 1.135. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.136. Esprime parere favorevole sull'emendamento Vitiello 1.137, purché riformulato nel senso indicato (vedi allegato 2). Esprime parere contrario sull'emendamento Vitiello 1.138. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Vitiello 1.139. Esprime parere favorevole sull'emendamento Dori 1.140. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Bartolozzi 1.141 e Bazoli 1.142. Esprime parere contrario sull'emendamento Bartolozzi 1.143. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.1. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Palmisano 2.2 e Saitta 2.3. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Schullian 3.0.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti Zanettin 4.1 e 5.2. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Zanettin 5.3 e D'Orso 5.4. Esprime parere contrario sugli emendamenti Zanettin 5.5 e Vitiello 6.1. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo D'Orso 6.0.1, purché riformulato nel senso indicato (vedi allegato 2).

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme alla relatrice.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) interviene preliminarmente per esprimere la convinzione dei componenti del gruppo di Forza Pag. 24Italia che il provvedimento in esame sia sbagliato e dannoso, non essendo stata considerata la forte valenza economica, oltre a quella giuridica, del testo. Evidenzia a tale proposito il rilevante impatto che le nuove disposizioni avranno sul mondo delle imprese, come rilevato anche nel corso delle audizioni svolte, rammaricandosi peraltro per il fatto che non siano stati auditi tra gli altri anche ricercatori del settore economico. Rileva che, a pochi mesi dall'insediamento del nuovo Governo, oltre 78 miliardi di euro di investimenti esteri sono stati dirottati verso altri paesi, ricordando che, come sottolineato di recente dal presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, con le sole parole si possono fare danni all'Italia. A tale proposito segnala che, a partire dal 2019, l'Italia dovrà pagare oltre 2 miliardi di euro l'anno in più per l'incremento degli interessi sul debito pubblico. Nel ricordare i provvedimenti assunti dal nuovo Governo a danno delle imprese, a cominciare dal cosiddetto «decreto dignità» e dal provvedimento anti corruzione voluto dal Ministro Bonafede, ribadisce l'impatto negativo sulle imprese delle disposizioni contenute nel testo in esame. Ricorda in particolare che il pagamento delle spese e delle spettanze del consulente tecnico sono a carico del convenuto, e che la previsione dell'adesione post-sentenza rende difficile alle imprese delimitare il perimetro dei soggetti potenzialmente da risarcire. Segnala anche l'impatto negativo del provvedimento nei confronti della categoria degli avvocati, ai quali restringe ulteriormente gli spazi di intervento, a favore delle associazioni dei consumatori.
  Pur ritenendo che il provvedimento sia da respingere, evidenzia la disponibilità dimostrata dai componenti del gruppo di Forza Italia a migliorare comunque il testo in esame, con la presentazione di diversi emendamenti, rilevando tuttavia, sulla base dei pareri espressi dalla relatrice, che tale sforzo non è stato apprezzato.

  Cosimo Maria FERRI (PD), con riferimento all'emendamento a sua firma 1.1, precisa che l'intervento, lungi dal voler sopprimere l'iniziativa legislativa in esame, si prefigge di trasferire dal codice di procedura civile al codice del consumo le nuove disposizioni, volendo mantenere un carattere di specialità e salvaguardare la tutela del consumatore quale parte più debole. Suggerisce in alternativa che, ove si vogliano mantenere le disposizioni all'interno del codice di procedura civile, esse vengano collocate più coerentemente nel Libro Quarto, dopo il Titolo I. Preannuncia infine la volontà di ritirare l'emendamento a sua firma 1.1, a fronte di una disponibilità della relatrice e del Governo a valutare la questione posta.

  Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che l'emendamento 1.1 del collega Ferri sia tecnicamente sbagliato, dal momento che una sua eventuale approvazione determinerebbe la cancellazione dell'istituto dell'azione di classe tanto dal codice di procedura civile quanto dal codice del consumo, le cui disposizioni in merito sono abrogate dal successivo articolo 6.

  Cosimo Maria FERRI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 1.1, precisando che era sua intenzione esclusivamente sollecitare il dibattito sulla questione.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede chiarimenti alla relatrice in merito all'emendamento 1.2 che interviene a modificare la rubrica del nuovo Titolo VIII-bis, sostituendo le parole «dell'azione di classe» con le parole «dei procedimenti collettivi». A tale proposito, ritiene tale modifica ingiustificata, anche con riferimento alle considerazioni svolte in audizione dalla professoressa Pagni, la quale ha rilevato la scomparsa degli interessi collettivi, sostituiti dagli interessi individuali omogenei. Rileva d'altra parte come l'intervento sarebbe ugualmente fuori luogo nel caso in cui la collega Salafia ritenesse di far riferimento con l'aggettivo «collettivi» non agli interessi, ma ai procedimenti. A tale proposito, considera infatti come sarebbe più opportuno fare riferimento, piuttosto che ai «procedimenti collettivi», ai procedimenti relativi all'azione Pag. 25risarcitoria e all'azione inibitoria. Rileva in conclusione che nel nostro ordinamento non esiste la categoria del procedimento collettivo.

  Mario PERANTONI (M5S) sottolinea come, in assenza di procedimenti collettivi nel nostro ordinamento, si stia provvedendo ad introdurli in questa sede, con riferimento all'azione di merito, all'azione esecutiva e all'azione inibitoria.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) esprime la propria perplessità rispetto alle considerazioni del collega Perantoni, rilevando come non si possano introdurre nelle norme termini che rischiano di creare confusione. Nel ribadire che il termine «collettivo» è sbagliato, sollecita la relatrice ed il Governo a precisare meglio le proprie intenzioni.

  Franco VAZIO (PD), considerato che la conclusione delle votazioni sul provvedimento in esame non è prevista per la giornata odierna, suggerisce di accantonare l'emendamento 1.2 della relatrice per consentire un approfondimento della questione.

  Marzia FERRAIOLI (FI) chiarisce che il termine «collettivo», che si riferisce alla partecipazione di più persone, non può essere utilizzato con riferimento ai procedimenti.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, propone quindi l'accantonamento dell'emendamento a sua firma 1.2.

  Giulia SARTI, presidente, propone quindi di accantonare l'emendamento della relatrice 1.2, come richiesto dalla stessa relatrice.

  La Commissione consente.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.3, volto a dare organicità al nuovo ordinamento che la proposta di legge in titolo vuole introdurre. Evidenzia come la proposta emendativa in discussione sia volta a garantire che ciascun componente della classe possa agire per l'accertamento della disponibilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ritiene che tale proposta emendativa abbia una valenza sistematica in quanto, a suo avviso, è fondamentale l'individuazione di un soggetto fisico che dimostri di avere un interesse ad agire, considerato che, a suo avviso, non è possibile delegare tale interesse totalmente alle associazioni o ai comitati. Ritenendo che l'emendamento in questione sia di assoluto buon senso, si dichiara sorpreso del parere contrario espresso dalla relatrice e dal rappresentante del Governo.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, nel replicare al collega Zanettin, osserva come l'emendamento 1.3 faccia riferimento solo alla responsabilità contrattuale e sia quindi limitativo. Ribadisce pertanto il parere contrario.

  La Commissione respinge l'emendamento Zanettin 1.3.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento della relatrice 1.4, evidenzia come lo stesso preveda che un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro, i cui obiettivi statutari comprendano la tutela di diritti individuali omogenei, possa agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. A tal proposito, ritiene che il termine «organizzazione» non sia corretto in quanto l'unico utilizzo che dello stesso si fa all'interno del codice civile è riferito all'impresa. Ritiene che l'introduzione di tale termine all'interno dell'ordinamento creerà dubbi interpretativi e consentirà a gruppi di persone di riunirsi al solo fine di tentare un'azione di classe. A suo avviso, sarebbe opportuno mantenere nel testo soltanto il termine «associazione», manifestando perplessità anche sul termine «comitato», seppur considerato più idoneo Pag. 26rispetto al termine «organizzazione». Rammenta che la professoressa Pagni, nel corso dell'audizione svoltasi lo scorso 18 settembre, ha posto l'attenzione sull'utilizzo di termini non appropriati all'interno della proposta di legge in esame. Nell'evidenziare come compito del legislatore sia quello di armonizzare le norme al fine di approvare una buona legge, invita la Commissione a non effettuare scelte «schizofreniche». Auspica pertanto che la relatrice possa anche in questo caso accogliere la sua richiesta di accantonare l'esame dell'emendamento in discussione, al fine di svolgere un'approfondita riflessione sull'impatto che lo stesso potrebbe determinare nell'ordinamento giuridico.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), nell'evidenziare come il legislatore debba evitare distonie rispetto al sistema, pone l'accento sul tema dei costi delle lite. Rammenta che nel diritto civile le parti normalmente sono poste sullo stesso piano e che alla soccombenza in giudizio consegue l'onere delle spese legali. Sottolinea come con il provvedimento in discussione tale principio venga stravolto. Ritiene che la Commissione debba riflettere sulla circostanza per cui chi agisce in giudizio deve avere la capacità di sopportare le spese dello stesso in caso di soccombenza. Nel ricordare l'intento deflattivo perseguito dalla legislazione degli ultimi 15 anni, teme che con l'approvazione del provvedimento in titolo si possano porre in atto meccanismi che potrebbero determinare un aumento della litigiosità. Invita pertanto i colleghi della maggioranza e i rappresentati del Governo a svolgere una riflessione su tale questione.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, nel replicare alla collega Bartolozzi, evidenzia come il termine «comitato» sia stato soppresso dal testo in quanto ritenuto maggiormente restrittivo rispetto al termine «organizzazione». Evidenzia inoltre che la proposta emendativa a sua firma 1.4 demanda ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia, l'individuazione dei requisiti che l'organizzazione deve avere per poter essere iscritta in un elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel non ritenere sufficiente quanto testé formulato dalla relatrice, rammenta che già nelle audizioni svolte nel 2015 presso la Commissione giustizia sul provvedimento in materia di azione di classe era emersa la necessità, al fine di tutelare i consumatori, di prevedere un numero minimo e sottolinea come proprio al termine di tale audizione, lo stesso Alfonso Bonafede, attualmente Ministro della giustizia, avesse manifestato le proprie perplessità circa l'opportunità di individuare tale numero minimo.

  Enrico COSTA (FI) osserva che per la prima volta dall'inizio della legislatura è stato accolto dalla maggioranza un emendamento del suo gruppo parlamentare. Si riferisce nello specifico all'emendamento Bartolozzi 1.9, per il quale la relatrice ha formulato un invito al ritiro in quanto, a suo dire, assorbito dall'emendamento della relatrice 1.4. Ritiene, in proposito, che la relatrice avrebbe dovuto esprimere su tale proposta emendativa parere contrario in quanto lo stesso non rispecchia assolutamente il contenuto dell'emendamento della relatrice 1.4. Ciò premesso, con riferimento al contenuto della proposta emendativa della relatrice in discussione, in cui si prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione delle organizzazioni e delle associazioni nell'elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, evidenzia come il rinvio in una fonte normativa primaria a una fonte normativa secondaria debba essere sempre delimitato da criteri, che invece non sono previsti dalla proposta emendativa della relatrice. Al riguardo, sottolinea come l'emendamento Bartolozzi 1.9 preveda invece che le associazioni e i comitati legittimati ad agire siano individuati con decreto del Ministro della giustizia Pag. 27sulla base delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare a tutela diritti omogenei, della stabilità e continuità dell'azione.

  Alfredo BAZOLI (PD), nel condividere le considerazioni testé espresse dai colleghi in ordine alla eccessiva genericità del termine «organizzazione» e alla necessità di non attribuire all'Esecutivo un'ampia discrezionalità, invita i colleghi della maggioranza ed il Governo ad effettuare sulla questione un'attenta riflessione.

  Franco VAZIO (PD) manifesta la propria preoccupazione in ordine alla circostanza che con l'approvazione della proposta emendativa della relatrice 1.4 si possano introdurre all'interno dell'ordinamento termini che creeranno profonde difficoltà interpretative. Evidenzia come l'introduzione di elementi di novità all'interno dell'ordinamento non sia fonte di preoccupazione soltanto per gli operatori del diritto, bensì anche per i cittadini e per le imprese che dovranno agire o resistere in un giudizio regolato da disposizioni non chiare. Rammenta, in particolare, ai colleghi della Lega, che durante l'ultima campagna elettorale avevano manifestato attenzione alle imprese, che il mondo imprenditoriale non accoglierà con favore le disposizioni che si accingono ad approvare. Nel ricordare, inoltre, che il provvedimento imputa il costo del consulente tecnico d'ufficio a colui che subisce l'azione di classe, si domanda quale comportamento possa adottare tale soggetto in presenza di disposizioni normative equivoche.

  Marzia FERRAIOLI (FI) ritiene che la proposta di legge in titolo debba essere calibrata in quanto contiene formule vaghe foriere di equivocità. Si domanda quindi se anche la pubblica amministrazione possa essere soggetto passivo di un'azione di classe.

  Giulia SARTI, presidente, nel replicare alla collega Ferraioli, precisa che il provvedimento esclude la possibilità che la pubblica amministrazione possa essere soggetto passivo nell'azione di classe.

  Pietro PITTALIS (FI), nel concordare con quanto espresso dai colleghi precedentemente intervenuti, ritiene che l'emendamento della relatrice 1.4, qualora venisse approvato, porrà numerosi problemi interpretativi. Osserva inoltre che l'impostazione di tale emendamento mette in secondo piano la figura del consumatore. Infatti, a suo avviso, con il termine «organizzazione» si enfatizza un soggetto che non è definito e non si valorizza il consumatore. Si riserva quindi di svolgere un più ampio intervento nel corso dell'esame in Assemblea.

  Simone BALDELLI (FI) manifesta la necessità che il Governo o la relatrice forniscano un'interpretazione autentica della disposizione che la Commissione è chiamata a votare, in quanto le associazioni dei consumatori hanno bisogno di comprenderne il senso. Ritiene che la proposta emendativa contenga un conferimento di poteri al Ministro eccessivamente vago, considerata l'assenza di criteri regolatori, e che sia necessario fare chiarezza al fine di evitare che l'approvazione di tale emendamento generi turbative o false aspettative. Osserva che quando una richiesta di chiarezza viene posta da diverse forze politiche portatrici di differenti sensibilità, ciò è il chiaro segnale che un problema esiste veramente. Rileva come, a suo avviso, sarebbe buona prassi che l'Esecutivo si assuma la responsabilità di presentare emendamenti, evitando di farli proporre ai relatori. Ritiene che l'approvazione dell'emendamento 1.4 della relatrice non sarà accolta con piacere da tutti gli esponenti del mondo associativo consumieristico.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, con riferimento alla possibilità che anche un'organizzazione possa agire nell'azione di classe, ritiene sia positivo prevedere il ricorso a degli organismi più «flessibili». Sottolinea inoltre che l'emendamento della relatrice 1.4 fissa il termine di 180 giorni Pag. 28dall'entrata in vigore della legge per l'adozione del decreto ministeriale con il quale verranno stabiliti i requisiti per l'iscrizione nel citato elenco pubblico. Osserva che, qualora le Commissioni di merito ritenessero importante collaborare al fine dell'individuazione di tali requisiti, si potrebbe prevedere che le stesse debbano esprimere il proprio parere sul predetto decreto. Precisa inoltre che nel corso dell'esame in Assemblea sarà possibile valutare ancora la portata della disposizione di cui all'emendamento in esame.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ricordare che nel codice civile non è prevista una formula più «flessibile» di quella del comitato, si domanda quale sia la carica all'interno dell'organizzazione preposta a rappresentarla in giudizio.

  Enrico COSTA (FI), nell'invitare il sottosegretario Ferraresi a considerare come la proposta emendativa 1.4 della relatrice rechi un conferimento «in bianco», precisa che il parere delle Commissioni parlamentari non sarebbero comunque vincolanti. Evidenzia inoltre che non essendo previsti nell'emendamento della relatrice 1.4 criteri regolatori del conferimento dato al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, le Commissioni di merito, qualora fosse previsto il loro parere, si troverebbero nell'impossibilità di valutare lo schema di decreto.

  La Commissione approva l'emendamento 1.4 (nuova formulazione) della relatrice (vedi allegato 3).

  Giulia SARTI, presidente, avverte che la votazione degli emendamenti Bartolozzi 1.5, 1.6 e 1.7, nonché dell'emendamento Colletti 1.8, risulta preclusa dall'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento 1.4 della relatrice. Precisa altresì che l'emendamento Bartolozzi 1.9 risulta assorbito dall'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento 1.4 della relatrice. Avverte altresì che la votazione degli emendamenti Bartolozzi 1.10, Zanettin 1.12, 1.13 e 1.14, Varchi 1.15, Schullian 1.16, Ferri 1.11, Vitiello 1.17, Schullian 1.18, Bartolozzi 1.19 e Schullian 1.20 risulta preclusa dall'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento 1.4 della relatrice.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), esprime perplessità sulla formulazione dell'emendamento 1.21 della relatrice, che, facendo riferimento agli atti e ai comportamenti invece che ai fatti, estende l'azione sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo. Ritiene infatti che tale intervento comporti conseguenze non irrilevanti, tenuto conto che l'azione di classe ivi prevista può essere esperita nei confronti delle imprese e nei confronti degli enti gestori di servizi pubblici e di pubblica utilità. Chiede pertanto se, su tali basi, sia effettivamente intendimento del Governo sottrarre i concessionari di servizi pubblici o di pubblica utilità alla class action amministrativa per trasformarli in eventuali soggetti convenuti della class action ordinaria.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, precisa alla collega Bartolozzi che il riferimento alle imprese e agli enti gestori è già contenuto nella prima parte del secondo comma del nuovo articolo 840-bis, non interessato dall'intervento di modifica dell'emendamento a sua firma 1.21 .

  Simone BALDELLI (FI), con riferimento alle considerazioni della collega Bartolozzi, a fine di chiarimento, chiede se, dopo gli opportuni interventi di modifica operati dalla relatrice e dal Governo, un soggetto come la Rai possa diventare oggetto di class action.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, conferma l'ipotesi formulata dal collega Baldelli.

  La Commissione approva l'emendamento 1.21 della relatrice (vedi allegato 3).

  Giulia SARTI, presidente, avverte che l'emendamento Vitiello 1.23 risulta assorbito Pag. 29a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.21 della relatrice. Constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Vitiello 1.23 e Schullian 1.24: si intende che vi abbiano rinunciato.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) rileva che l'emendamento a sua firma 1.62 avrebbe dovuto più opportunamente essere votato successivamente all'emendamento volto a eliminare la possibilità di adesione post sentenza, considerata la previsione della proposta emendativa di aderire all'azione di classe in corso di procedimento.

  Giulia SARTI, presidente, pur riconoscendo la fondatezza delle considerazioni della collega Bartolozzi, precisa che l'ordine di votazione degli emendamenti è stabilito sulla base delle partizioni del testo cui essi si riferiscono.

  La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.62 ed approva l'emendamento Aiello 1.26, come riformulato (vedi allegato 3).

  Giulia SARTI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Schullian 1.27 e Vitiello 1.28: si intende che vi abbiano rinunciato.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), con riferimento all'emendamento 1.29 della relatrice, ritiene che sia preferibile la formulazione adottata dall'analogo emendamento 1.31 del collega Zanettin, che fa riferimento al foro della parte convenuta piuttosto che al foro delle imprese ovvero degli enti gestori. In un'ottica di armonizzazione delle norme, rileva infatti come sia sempre più opportuna una formulazione generica, rischiando l'elencazione dei diversi soggetti di non costituire un elenco esaustivo.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), aderendo alle considerazioni della collega Bartolozzi, rileva come il riferimento «alla parte convenuta», adottato nell'emendamento a sua firma 1.31, sia più chiaro e non dia adito ad alcun dubbio.

  Andrea COLLETTI (M5S), con riferimento alle considerazioni della collega Bartolozzi, precisa che gli unici soggetti convenuti sono le imprese e gli enti gestori, evidenziando pertanto l'assenza di qualsiasi dubbio circa la formulazione dell'emendamento 1.29 della relatrice.

  Giulia SARTI, presidente, rileva, con una considerazione esclusivamente tecnica, come dal punto di vista giuridico appaia più idoneo il riferimento alla «parte convenuta».

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, manifestando la propria disponibilità ad un ulteriore approfondimento della questione posta dai colleghi, fa presente l'opportunità di un supplemento di istruttoria in merito.

  Giulia SARTI, presidente, avverte che quindi la Commissione riprenderà l'esame delle proposte emendative, nella giornata di domani, partendo dall'emendamento 1.29 della relatrice. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.20.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 59 del 18 settembre 2018, a pagina 23, seconda colonna, alla ventottesima riga, sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».
  Nel medesimo bollettino, a pagina 24, seconda colonna, dopo la ventisettesima riga, inserire le seguenti parole: c) all'articolo 7, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: « Se il condannato rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare. In tali casi la semilibertà può essere revocata».

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 60 del 19 settembre Pag. 302018, a pagina 46, prima colonna, alla ventitreesima riga, dopo la parola: «prorogatio» devono intendersi aggiunte le seguenti: «delle Camere»; alle ventiseiesima riga, dopo le parole: «decreto legislativo» devono intendersi aggiunte le seguenti: «ai fini del «secondo parere»; alla ventisettesima riga, le parole: «di Senato e Camera avevano» devono intendersi sostituite con le seguenti: «delle nuove Camere hanno».

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