CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 settembre 2018
62.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 25 settembre 2018. — Presidenza del Presidente della XI Commissione, Andrea GIACCONE. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi, e il Sottosegretario di Stato per la famiglia e la disabilità, Vincenzo Zoccano.

  La seduta comincia alle 15.10.

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.
C. 1066 Calabria e C. 480 Calabria.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Andrea GIACCONE, presidente avverte che le Commissioni riunite I e XI iniziano oggi l'esame delle proposte di legge C. 1066 e C. 480, ambedue a prima firma Calabria.
  Ricorda che la proposta C. 1066 riproduce l'identico testo di un progetto di legge approvato dalla Camera nella precedente legislatura e che l'Assemblea, lo scorso 19 settembre, ne ha dichiarato l'urgenza e ha fissato il termine di quindici giorni alle Commissioni per riferire all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Regolamento: tale termine scadrà pertanto il prossimo giovedì 4 ottobre.
  Ricorda, altresì, che la proposta di legge C. 480 Calabria è stata abbinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertente su materia identica.
  Invita, quindi, le relatrici, deputata Dieni, per la I Commissione, e deputata Murelli, per la XI Commissione, a illustrare il contenuto delle proposte di legge.

  Federica DIENI (M5S), relatrice per la I Commissione, rileva come le Commissioni riunite I e XI siano chiamate a esaminare, in sede referente, la proposta di legge C. 1066 Calabria, recante misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, Pag. 6in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, cui è abbinata la proposta di legge C. 480 Calabria.
  Segnala innanzitutto che, l'Assemblea, nella seduta del 19 settembre 2018, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, ha approvato la dichiarazione di urgenza della proposta di legge C. 1066 e ha fissato un termine di quindici giorni (che scadranno il 4 ottobre 2018) alle Commissioni per riferire. Ricorda che il predetto articolo 107, comma 1, del Regolamento, prevede che, qualora nei primi sei mesi dall'inizio della legislatura sia presentato un progetto di legge che riproduca l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera nella precedente legislatura, l'Assemblea, previa dichiarazione d'urgenza, può fissare, su richiesta del Governo o di un presidente di un gruppo parlamentare, un termine di quindici giorni alla Commissione per riferire. Segnala altresì come la proposta di legge n. 1066 riproduca integralmente il testo unificato approvato dalla Camera nella XVII legislatura, trasmesso al Senato (atto Senato n. 2574), il quale ne ha avviato l'esame in sede referente, svolgendo attività conoscitiva sul tema, senza giungere a conclusione dell’iter di approvazione prima della fine della legislatura.
  Rileva che la proposta di legge ha la finalità, enunciata all'articolo 1, di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nei diversi tipi di strutture sociosanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. A tale fine, la norma esplicita che la proposta di legge intende disciplinare anche la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte.
  Con riferimento all'ambito di applicazione della proposta di legge, segnala come le scuole dell'infanzia siano sia statali sia paritarie (private o degli enti locali) e come la formulazione della proposta di legge, che peraltro non specifica esplicitamente tale aspetto, lasci intendere, all'articolo 6, comma 3, che il provvedimento riguarda le scuole dell'infanzia statali e paritarie. Il testo dell'articolo 1 specifica altresì che restano fermi il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità. Scopo del provvedimento è dunque quello di predisporre una particolare tutela dei soggetti particolarmente deboli e vulnerabili, quali i minori che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia, le persone con disabilità e gli anziani ospitati in apposite strutture.
  L'articolo 2 reca una delega al Governo in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. La delega mantiene in ogni caso ferma la disciplina del nuovo sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino al termine della scuola dell'infanzia attuata dal decreto legislativo n. 65 del 2017.
  In particolare, il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la definizione delle modalità relative alla valutazione attitudinale nell'accesso alle professioni educative e di cura, nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale.
  I princìpi e criteri direttivi di delega stabiliscono: alla lettera a), che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operino con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché il personale, docente e non docente, degli asili nido e delle scuole dell'infanzia siano in possesso di adeguati requisiti, che integrino l'idoneità professionale con una valutazione attitudinale; alla lettera b), che la valutazione attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, Pag. 7con cadenza periodica, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono prestazioni di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità; alla lettera c), che, nel rispetto delle competenze regionali, siano stabiliti percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), che valorizzino le migliori pratiche sviluppate nelle diverse realtà operanti nel territorio nazionale, assicurando il coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e degli enti territoriali; alla lettera d), che siano previsti incontri periodici e regolari di équipes di operatori, al fine di rilevare tempestivamente l'eventuale insorgenza di criticità e di individuare le possibili soluzioni, anzitutto all'interno della medesima équipe, favorendo la condivisione e la crescita professionale del personale; alla lettera e), che siano previsti colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie e operatori o educatori, intesi a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico di anziani e persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, oltre che a rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura; alla lettera f), che siano previsti adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni (nelle strutture oggetto della delega), contemplando in particolare, con riferimento all’àmbito educativo, un'azione preventiva attuata da équipe psico-pedagogiche territoriali.
  Ai sensi del comma 2 il decreto legislativo predisposto ai sensi della delega è adottato, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro del lavoro, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia, previo parere della Conferenza unificata. Sullo schema di decreto è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, è tenuto a trasmetterlo nuovamente alle Camere con eventuali modificazioni; il testo nuovamente trasmesso è sottoposto al parere delle Commissioni competenti.
  Ai sensi del comma 3 all'attuazione della delega si provvede nell’àmbito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; in caso contrario, i relativi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  L'articolo 3 demanda al Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e previa consultazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e sentite le associazioni dei familiari degli utenti delle strutture, la definizione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di linee guida sulle modalità di accesso alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, al fine di garantire, ove possibile, le visite agli ospiti lungo l'intero arco della giornata sempre al fine di prevenire maltrattamenti o abusi, anche di natura psicologica. In tale ambito si prevede che le associazioni dei familiari, le quali devono essere consultate nel corso dell'elaborazione delle linee guida, sono individuate dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  L'articolo 4, comma 1, per rispondere alle finalità del testo enunciate nell'articolo 1, consente l'installazione, negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, diversi da webcam, le cui immagini sono cifrate al momento dell'acquisizione Pag. 8all'interno delle telecamere, attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica.
  Ai sensi dei commi 2 e 3 l'accesso alle registrazioni dei sistemi è vietato, salvo quanto stabilito dal libro V, Titoli IV e V, del codice di procedura penale in caso di notizia di reato, al fine di consentire le attività di indagine della polizia giudiziaria e del pubblico ministero. In tale contesto il comma 4 prevede che l'installazione dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso è possibile previo raggiungimento di un accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, laddove non costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In alternativa, nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, tali sistemi possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La norma specifica che i provvedimenti adottati con tale modalità sono da considerarsi definitivi. Il comma 5 stabilisce altresì che la presenza dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso deve essere adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono nella zona videosorvegliata.
  Per quanto riguarda l'installazione dei sistemi di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia il comma 6 demanda al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata, la definizione, con proprio decreto (entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge), delle modalità per assicurare il necessario coinvolgimento delle famiglie interessate nella relativa disciplina. Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali il comma 7 richiama altresì il necessario rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, e previo consenso degli interessati o, se minorenni o incapaci, dei loro tutori. Al Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il comma 8 affida la definizione degli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di videosorveglianza previsti dal testo e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi.
  In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4 e di quanto stabilito dal provvedimento del Garante adottato il comma 10 prevede l'applicazione delle sanzioni di cui al titolo III della parte III del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
  Per quanto concerne i richiami al codice in materia di protezione dei dati personali contenuti nella disposizione, segnala l'esigenza di tenere conto della recente entrata in vigore del decreto legislativo n. 101 del 2018, che ha dettato disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (cosiddetto GRDP, regolamento generale sulla protezione dei dati), abrogando numerosi articoli del predetto codice, nonché dei contenuti del Regolamento UE (entrato in vigore lo scorso 25 maggio 2018).
  In tale contesto ricorda che nel corso dell'esame al Senato, la scorsa legislatura, del disegno di legge n. 2574, il cui testo corrisponde a quello della proposta di legge in esame, era stato ascoltato il Garante per la protezione dei dati personali e aveva espresso diverse considerazioni in merito.
  L'articolo 5 prevede che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della legge, la quale dia conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell’àmbito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento, nell'anno di riferimento, dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture in esame, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.Pag. 9
  L'articolo 6, ai commi da 1 a 3, reca da un lato, la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica e, dall'altro, istituisce, al comma 2, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al fine di condurre una sperimentazione delle misure previste dalla legge, a partire dalla formazione del personale delle strutture, nelle more dell'attuazione della delega di cui all'articolo 2. Il comma 4 provvede alla relativa copertura finanziaria, riducendo nelle medesime misure, per il 2017, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, per il 2018 e 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento). Sul punto è necessario procedere all'aggiornamento della copertura finanziaria, considerato che il testo fa riferimento al triennio 2017-2019. Il comma 5 pone la consueta clausola finale di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 7 specifica che le norme della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  Per quanto riguarda invece il contenuto della proposta di legge C. 480, essa si compone di sei articoli e si concentra principalmente sulla disciplina dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza che le strutture di cui sopra possono installare. Inoltre essa prevede la delega al Governo in materia di formazione del personale addetto alle strutture, recuperando in merito il contenuto della proposta approvata dalla Camera nella scorsa legislatura.
  Gli articoli 1 e 2 disciplinano la possibilità di dotarsi di sistemi di videosorveglianza, che riguarda: gli asili nido comunali e privati e le scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie; le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio, convenzionate o meno con il Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture di carattere residenziale o semiresidenziale gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali. Tali strutture possono dotarsi di un sistema di videosorveglianza costituito da telecamere a circuito chiuso con immagini criptate, a tutela dei minori o dei soggetti ivi ospitati. I commi 2 dell'articolo 1 e dell'articolo 2 specificano che le registrazioni del sistema di videosorveglianza possono essere visionate esclusivamente dalle Forze di polizia soltanto a seguito di denuncia di reato presentata all'autorità competente.
  A differenza della proposta di legge C. 1066, la proposta di legge C. 480 disciplina direttamente, all'articolo 3, le caratteristiche che deve possedere il sistema di videosorveglianza, prescrivendo un sistema di criptazione a doppia chiave asimmetrica con le relative specificazioni tecniche.
  L'articolo 4 rinvia inoltre ad un regolamento del Garante della privacy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per la definizione delle garanzie di riservatezza da osservare per l'installazione e il funzionamento delle videocamere.
  L'articolo 5 prevede l'istituzione in via sperimentale di un fondo per la videosorveglianza, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, specificamente destinato a finanziare l'acquisto, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture.
  L'articolo 6, recante una delega al Governo in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone disabili, risulta analogo all'articolo 2 della proposta di legge n. 1066.
  Per quanto concerne le competenze legislative costituzionalmente definite in relazione ai contenuti delle proposte di legge, segnala, in generale, come l'installazione Pag. 10di impianti di videosorveglianza per finalità di sicurezza appaia riconducibile alle materia «ordine pubblico e sicurezza», rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, anche con riguardo alle possibili forme di coordinamento con le Regioni (articoli 117, secondo comma, lettera h), e 118, terzo comma, della Costituzione; in questo senso, la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2016). A tale proposito viene altresì in rilievo la materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione). Le proposte di legge incidono altresì su profili attinenti alle materie «istruzione» e «tutela della salute», di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni e «politiche sociali», ascritta alla competenza residuale regionale. In tale quadro, ricorda che alcune regioni hanno adottato una propria disciplina relativamente ad alcuni profili che riguardano l'adozione di sistemi di videosorveglianza nelle strutture socio-sanitarie.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice per la XI Commissione, per quanto riguarda gli aspetti delle due proposte di legge più direttamente riconducibili ai profili di competenza della XI Commissione, rileva che l'articolo 2 della proposta n. 1066 reca, al comma 1, una delega al Governo per la definizione delle modalità della valutazione attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura, nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, nonché delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono: il possesso da parte del personale coinvolto di adeguati requisiti che integrino l'idoneità professionale con una valutazione attitudinale; la verifica del possesso di tali requisiti al momento dell'assunzione e l'accertamento periodico della loro permanenza; percorsi di formazione continua dei lavoratori; la previsione di una metodologia, basata su incontri periodici, per la verifica e la soluzione di criticità all'interno dell’équipe; il potenziamento del patto di corresponsabilità educativa e della presa in carico di anziani e persone con disabilità; percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo. I successivi commi 2 e 3 disciplinano la procedura per l'adozione del decreto legislativo.
  Rileva, altresì, che la proposta di legge n. 480 reca, all'articolo 6, disposizioni di contenuto del tutto analogo a quelle di cui ha dato conto.
  Anche l'articolo 4 della proposta di legge n. 1066 reca disposizioni di diretto interesse della XI Commissione, in quanto disciplinano l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture considerate dalla proposta di legge. Si sofferma, in questa sede, sulla problematica del rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 4 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori). Ricorda che tale articolo prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
  Allo scopo di evitare l'insorgenza di conflitti tra le due discipline, infatti, e conformemente a quanto disposto dalla normativa generale, il comma 4, riprendendo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 300 del 1970, prevede che l'installazione dei sistemi di videosorveglianza sia subordinata ad un accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, laddove non siano costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. Il caso di strutture con più sedi territoriali, l'accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La norma prevede, inoltre, che, in caso di mancanza di accordo, i sistemi di videosorveglianza Pag. 11possano essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, dalla sede centrale dell'Ispettorato medesimo. Il comma 5 prevede, infine, il diritto degli utenti e del personale delle strutture di ricevere adeguate informative sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, sulla loro conservazione, nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi.

  Gennaro MIGLIORE (PD), pur prendendo atto che sul provvedimento in esame è già stato esaminato nella scorsa Legislatura dalla Camera, la quale lo aveva approvato, e che su di esso è stato deliberato di procedere con urgenza, ai sensi dell'articolo 107, del Regolamento, ritiene opportuno procedure ad un ciclo di audizioni, ascoltando in particolare il Garante per la protezione dei dati personali, al fine di approfondire le questioni già emerse nella passata legislatura e rendere il testo più efficace.

  Carlo FATUZZO (FI), apprezzando il lavoro svolto dalle relatrici, propone di rendere obbligatoria l'istallazione di impianti di videosorveglianza, ora prevista come possibilità. Richiamandosi alla sua personale esperienza, infatti, ritiene che una simile modifica renderebbe efficace i provvedimenti che, altrimenti, rischiano di restare mere dichiarazioni di principio. Considerando che, a suo giudizio, anche le maggiori spese troverebbero copertura nelle rette poste a carico degli utenti, preannuncia la presentazione di un emendamento in tal senso.

  Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU), ripercorrendo l’iter della proposta di legge nella scorsa legislatura, ricorda che, nonostante l'ampia convergenza delle forze politiche sul provvedimento, questo si era arenato al Senato perché non era stato chiarito il nesso tra diritti della persona e libertà personale, la cui complessità era stata sottolineata dal Garante per la protezione dei dati personali nel corso di un'audizione. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, ritiene necessario, al pari del collega Migliore, procedere ad alcune audizioni mirate.

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI), esprime, a nome del proprio gruppo, un giudizio positivo sul provvedimento in esame e richiama, in particolare, l'attenzione delle Commissioni sull'articolo 2, che riguarda l'aspetto a suo avviso di maggiore importanza, vale a dire la valutazione attitudinale e la formazione, iniziale e permanente, del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. Si associa alla richiesta di procedere ad un ciclo di audizioni, nell'ambito del quale ritiene possano essere sentiti, oltre al Garante per la protezione dei dati personali, anche l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e i rappresentanti dei lavoratori. Rileva infatti come i lavoratori del settore si trovino frequentemente in una situazione di difficoltà, non disponendo di strumenti per prevenire efficacemente condotte inappropriate da parte di operatori che spesso sono portatori di problematiche di natura psichica, e come dunque il contributo delle relative rappresentanze sia particolarmente prezioso.

  Renata POLVERINI (FI), soffermandosi sul merito del provvedimento, ricorda che nella passata legislatura l'XI Commissione aveva affrontato il problema della tutela dei diritti dei lavoratori rispetto ai nuovi sistemi di sorveglianza negli impianti produttivi, in occasione dell'approvazione del Jobs act e dei relativi decreti attuativi. Alla luce di tale esperienza, in cui si misero in luce i molteplici aspetti di tale tema, ritiene necessario procedere ad un ciclo di audizioni, pur tenendo in grande considerazione quanto già fatto nella XVII legislatura. Soffermandosi, quindi, su una questione di metodo, si dice sorpresa del fatto che la prima firmataria delle due proposte di legge non sia stata nominata relatrice. Si sarebbe aspettata, infatti, che l'attuale maggioranza, anche alla luce della Pag. 12esperienza vissuta come opposizione nel corso della passata legislatura, volesse evitare le stesse cadute di stile dell'allora maggioranza. Infine, consapevole del fatto di non rimanere nel merito della discussione, intende approfittare della presenza dei rappresentanti del Governo per chiedere la ferma condanna delle parole insensate del Ministro Di Maio, che ha definito «assassini politici» coloro che hanno approvato il Jobs act. Pur essendo lei sempre stata contraria a tale provvedimento, non può tacere la gravità delle parole del ministro, che infangano la memoria dei giuslavoristi che, a causa delle loro idee, sono stati uccisi nella lunga stagione del terrorismo, osservando come esse possano rinfocolare il clima di intolleranza che, purtroppo, caratterizza l'attuale stagione politica.

  Debora SERRACCHIANI (PD) si associa alla richiesta di un ciclo di audizioni, quanto mai necessario anche alla luce della recente entrata in vigore del nuovo regolamento europeo in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e delle conseguenti modifiche del codice della privacy. Ritiene che la proposta di legge in esame sia condivisibile, almeno in linea di principio, ma osserva che rischia, così com’è, di rimanere inefficace. A tale scopo, propone l'audizione, oltre che del Garante per la protezione dei dati personali, anche delle organizzazioni sindacali, per approfondire le tematiche relative alla formazione. Infine, si associa a quanti sono intervenuti per condannare le parole del Ministro Di Maio, ritenendo inaccettabile bollare come assassini coloro che portano avanti politiche diverse, per giunta mutuate da giuslavoristi che hanno pagato con la vita il prezzo delle loro idee.

  Andrea GIACCONE, presidente, invita i colleghi a rimanere sul tema dei provvedimenti all'esame delle Commissioni.

  Serse SOVERINI (Misto-CP-A-PS-A), richiamandosi alla sua personale esperienza, giudica di estrema importanza il tema della formazione e osserva che la sua mancanza è una delle cause principali degli episodi gravissimi che si sono verificati anche in strutture di eccellenza. Considerando, poi, che le proposte di legge propongono modelli molto avanzati, come ad esempio le équipe, auspica che tra i soggetti ascoltati vi siano anche operatori del settore, che aiutino le Commissioni ad individuare gli aspetti della formazione meritevoli di approfondimento.

  Andrea CECCONI (Misto-MAIE), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede delucidazioni sulla prosecuzione dell’iter del provvedimento, al fine di comprendere come si intenda conciliare l'esigenza, emersa nel dibattito odierno, di approfondire le tematiche del provvedimento, con la necessità di rispettare il termine di 15 giorni fissato in Assemblea in seguito alla deliberazione dell'urgenza. Dopo aver rilevato, inoltre, che è imminente l'inizio della sessione di bilancio e che le proposte in esame non potranno essere discusse in Assemblea durante la predetta sessione, in quanto onerose dal punto di vista finanziario, si chiede come sia possibile apportare modifiche al testo in esame – che giudica necessarie al fine di rendere il provvedimento realmente efficace – a fronte di tempi di esame così ristretti. Richiede opportuno che i gruppi di maggioranza chiariscano tale aspetto.

  Federica DIENI (M5S), relatrice per la I Commissione, sottolinea come la maggioranza si sia espressa a favore della dichiarazione d'urgenza del provvedimento ma rileva come tale urgenza non sia incompatibile con lo svolgimento di un'adeguata istruttoria su di esso. In particolare, concorda con le richieste di procedere a un ciclo di audizioni e ritiene che tali audizioni possano essere svolte rapidamente, in modo da assicurare il rispetto del termine di quindici giorni per la presentazione della relazione all'Assemblea di cui all'articolo 107, comma 1, del Regolamento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente della I Commissione, rispondendo ai deputati Pag. 13Cecconi e Polverini, fa notare che il fatto di aver designato come relatrice un esponente della maggioranza su un provvedimento presentato da gruppi di opposizione non rappresenta di certo uno sgarbo istituzionale nei confronti di alcuno, quanto piuttosto un atto che testimonia la volontà di prendere nella debita considerazione una questione ritenuta importante da tutti i gruppi. Fa inoltre notare come, proprio al fine di garantire un iter di esame rapido e condiviso, ha già provveduto a prendere contatti con il Garante per la protezione dei dati personali e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, in vista di un confronto costruttivo su tali delicate tematiche che possa favorire l'elaborazione di un testo efficace e concordato. Ritiene che l'intendimento debba essere proprio quello di giungere ad un testo il più possibile condiviso, evitando che l’iter si concluda con un nulla di fatto, come accaduto di frequente nella precedente legislatura, compreso il caso citato dalla stessa deputata Polverini.
  Ricorda del resto di essere stato nella passata legislatura lui stesso promotore di provvedimenti sui quali non era stato designato come relatore in quanto esponente dell'opposizione. Ritiene che in questo caso, essendoci la disponibilità della relatrice e della maggioranza a confrontarsi con i gruppi di minoranza proficuamente, ed in primo luogo con la prima firmataria delle proposte di legge in esame, nell'ottica dell'elaborazione di un testo il più possibile adeguato, vi siano le condizioni per concludere rapidamente e positivamente l’iter. A tal fine, d'intesa con il Presidente della XI Commissione, giudica opportuno definire modalità di prosecuzione dell'esame che, contemplando anche lo svolgimento di un rapido ciclo di audizioni, consentano di rispettare il termine del 4 ottobre, fissato dall'Assemblea per riferire su tale provvedimento, ferma restando la necessità di definire un testo compiuto.

  Il sottosegretario Vincenzo ZOCCANO sottolinea come il provvedimento in esame sia volto a contrastare episodi che si verificano con eccessiva frequenza e rileva come si tratti di temi ai quali è particolarmente sensibile, in quanto persona con disabilità. Concorda con il deputato Fatuzzo nel ritenere opportuno che al comma 1 dell'articolo 4 sia previsto l'obbligo, anziché la mera possibilità, di installare sistemi di videosorveglianza ed esprime inoltre perplessità sulla norma, recata dal comma 7 dello stesso articolo 4, che subordina detta installazione nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali al consenso del legale rappresentante dell'interessato incapace. Ritiene, inoltre, opportuno che nell'ambito delle eventuali audizioni siano sentiti anche rappresentanti delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge 1o marzo 2006, n. 67, legittimate ad agire per la tutela giurisdizionale delle persone con disabilità vittime di discriminazioni. Assicura conclusivamente l'impegno, per quanto di sua competenza, per una sollecita approvazione del provvedimento, che va incontro alle esigenze delle famiglie con bambini o con persone fragili.

  Andrea GIACCONE, presidente, nel rilevare come sia emerso un orientamento unanime a procedere a un breve ciclo di audizioni informali sul provvedimento, invita i gruppi a far pervenire alle Presidenze delle Commissioni riunite, entro la giornata di domani, le loro proposte ai fini della definizione di tale ciclo di audizioni.

  Renata POLVERINI (FI) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo, che sembra avere espresso un orientamento favorevole all'introduzione dell'obbligatorietà dei sistemi di videosorveglianza.

  Il sottosegretario Vincenzo ZOCCANO, precisa di aver concordato, nel suo precedente intervento, con le considerazioni espresse dal deputato Fatuzzo e sottolinea di non aver espresso in merito la posizione collegiale del Governo, bensì la sua opinione personale. Non ritiene quindi che sussista alcun motivo di polemica.

  Renata POLVERINI (FI) invita il sottosegretario a rispettare i regolamenti parlamentari Pag. 14e ad esprimere unicamente il punto di vista del Governo.

  Gennaro MIGLIORE (PD) ritiene che la questione posta dalla deputata Polverini non sia di secondo piano, coinvolgendo peraltro il ruolo di garanzia che dovrebbe essere svolto dalle presidenze. Ritiene che il rappresentante del Governo in tale sede non possa limitarsi ad esprimere opinioni personali – per manifestare le quali può ricorrere ad altri strumenti, come, ad esempio, i social network – ma debba parlare in nome e per conto dell'Esecutivo. Chiede inoltre alle presidenze di assicurare che alle sedute delle Commissioni i rappresentanti del Governo non siano accompagnati da collaboratori o assistenti tecnici, ricordando che tale richiesta fu sostenuta con forza nella passata legislatura proprio dal gruppo M5S che oggi, come maggioranza, evidentemente la disconosce.

  Il sottosegretario Vincenzo ZOCCANO, ritiene sia un onere ed un onere – come persona non vedente – svolgere il suo ruolo di Sottosegretario, facendo notare che per partecipare alle sedute ha la necessità di essere accompagnato da un collaboratore. Invita, dunque, il collega ad informarsi meglio e ad avere maggiore rispetto.

  Gennaro MIGLIORE (PD) fa notare che intendeva esclusivamente porre una questione generale – avanzata peraltro anche nella precedente legislatura – senza nessuna volontà di mancare di rispetto ad alcuno.

  Andrea GIACCONE, presidente, in considerazione dell'esigenza di consentire lo svolgimento di un'altra seduta della XI Commissione prevista per le ore 16, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.10.