CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 settembre 2018
52.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
Pag. 9

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 settembre 2018. — Presidenza del presidente della V Commissione, Claudio BORGHI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 18.30.

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 1117 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 settembre 2018.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che sono state presentate 592 proposte emendative (vedi allegato) riferite al testo del decreto-legge n. 91 del 2018, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
  Con riferimento al provvedimento in esame – in conformità con le valutazioni di ammissibilità svolte da questo ramo del Parlamento in occasione dell'esame dei precedenti disegni di legge di conversione di decreti-legge in materia di proroga dei termini di disposizioni legislative nonché con la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, ai sensi della quale i Pag. 10cosiddetti decreti «milleproroghe», «sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento» – alla luce dei richiamanti criteri, sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano né proroghe di termini né disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
   Paolo Russo 1.2, che rifinanzia a decorrere dal 2019 il Fondo sperimentale di riequilibrio delle province e delle città metropolitane, definendo la relativa copertura attraverso misure di spending review, di cui sono indicate tutte le scadenze temporali;
   gli identici Prisco 1.18, Migliore 1.19 e Pella 1.59, in quanto, da un lato, intervengono sulle modalità di deliberazione del rendiconto degli enti locali, prevedendo che – fermo restando l'obbligo di deliberazione entro il 30 aprile dell'anno successivo – i documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale possano essere deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo, dall'altro, consentono ai piccoli comuni (con meno di 5.000 abitanti) di non tenere la contabilità patrimoniale e di non redigere il bilancio consolidato nell'anno 2017;
   Fidanza 1.20, che abroga il comma 176 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, che ha soppresso una serie di disposizioni al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive e apporta modifiche a norme di cui intende disporre la «reviviscenza»;
   gli identici Prisco 1.22, De Maria 1.67, Pastorino 1.68 e Pella 1.69, che intendono reintrodurre, a decorrere dal 2019, la possibilità per i comuni di prevedere aumenti delle tariffe e dei diritti relativi alle pubbliche affissioni;
   gli identici Prisco 1.23, De Maria 1.70, Speranza 1.71 e Pella 1.72, che consentono una gestione pluriennale delle richieste di rimborso delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità (maggiorazione dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale);
   gli identici Di Mario 1.28, Pella 1.75, De Maria 1.78 e Speranza 1.79, i quali stabiliscono che i comuni con meno di 5.000 abitanti non sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2017;
   gli identici Speranza 1.29, Vietina 1.30, Silvestroni 1.31, Migliore 1.32, nonché l'analogo D'Attis 1.66, che dispongono il superamento per le province della disciplina ordinamentale dettata dalla legge n. 56 del 2014, in attesa di una compiuta revisione della stessa;
   gli identici Prisco 1.37, Fiano 1.38, Speranza 1.87 e Pella 1.88, che consentono di procedere alle assunzioni a tempo determinato necessarie per l'esercizio delle funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione e del settore sociale, facendo altresì salvi gli effetti dei contratti a tal fine stipulati a decorrere dal 1o ottobre 2017;
   gli identici Giorgis 1.47, Carnevali 1.60, Pella 1.61 e Fassina 1.62, limitatamente al comma 2.2, che introducono la possibilità di riformulare con accordo in Conferenza Stato-città i criteri di assegnazione del contributo per la messa in sicurezza delle opere pubbliche e del territorio;
   Vietina 1.74, che consente ai piccoli comuni (con meno di 5.000 abitanti) di non tenere la contabilità patrimoniale fino all'esercizio 2020;
   Gadda 1.76, che esclude le spese sostenute per il personale assente per maternità o malattia dal calcolo delle spese di personale delle regioni e degli enti locali, ai fini del rispetto degli obblighi legislativi di contenimento delle dinamiche retributive; Pag. 11
   Gadda 1.77, che esclude i piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti) dall'applicazione delle disposizioni relative al contenimento delle spese di personale con contratti di lavoro flessibili;
   Moretto 1.80, volto ad ampliare le facoltà assunzionali dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti;
   Ubaldo Pagano 1.99, che prevede una nuova procedura di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 per i comuni che hanno rilevato un disavanzo tecnico di amministrazione ripianato in un periodo non superiore a 30 anni;
   Ciaburro 1-bis.01, che prevede la non applicazione per il 2019 di disposizioni previste dalla legge n. 67 del 1987 e dal decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di comunicazioni da parte degli enti locali delle spese pubblicitarie e di contenimento, da parte dei medesimi enti, della spesa per la stampa;
   Ciaburro 1-bis.03 e 1-bis.04, di contenuto analogo, che prevedono la non applicazione per il 2019, a determinate tipologie di comuni, di disposizioni previste dalle leggi finanziarie per il 2006 (legge n. 266 del 2005) e per il 2007 (legge n. 296 del 2006) in materia di contenimento della spesa degli enti locali per consulenze, convegni, autovetture, nonché di trasmissione degli atti relativi a determinate spese da parte dei medesimi enti alla Corte dei conti;
   Ciaburro 1-bis.05, che prevedono la non applicazione per il 2019 di misure in materia di razionalizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche dell'utilizzo delle dotazioni strumentali anche informatiche, delle autovetture e dei beni immobili di servizio;
   Ciaburro 1-bis.07 e 1-bis.08, contenuto analogo, che prevedono, per determinate tipologie di comuni, la non applicazione per il 2019 di misure di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010 e nella legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012);
   Ciaburro 1-bis.09 e 1-bis.010, di contenuto analogo, i quali dispongono la non applicazione per il 2019 nei Comuni con meno di 15.000 abitanti o – in subordine – di 5.000 abitanti delle misure in materia di contenimento di acquisto di immobili da parte degli enti territoriali e degli enti del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011;
   Ciaburro 1-bis.011, che prevede la non applicazione nel 2019 dell'obbligo di predisporre le relazioni di fine mandato e di inizio mandato provinciale e comunale, obbligo previsto dagli articoli 4 e 4-bis del decreto legislativo n. 149 del 2011;
   Ciaburro 1-bis.012 e 1-bis.013, di contenuto analogo, i quali dispongono la non applicazione per il 2019 a determinate tipologie di comuni delle misure in materia di contenimento della spesa per autovetture previste dall'articolo 1, comma 143 della legge di stabilità per il 2013 (L. n. 228 del 2012);
   Ciaburro 1-bis.014 e 1-bis.015, di contenuto analogo, che prevedono la non applicazione per il 2019 a determinate tipologie di comuni di disposizioni per il contenimento della spesa per acquisti di beni e servizi, per consulenze e per autovetture previste dal decreto-legge n. 66 del 2014;
   Ciaburro 1-bis.016, il quale prevede la non applicazione per il 2019 di misure di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive previste dal comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 66 del 2014;
   gli analoghi Morani 2.8, Morani 2.9 e Morani 2.10, che anticipano rispettivamente al 9 settembre 2018, al 10 settembre 2018 e all'11 settembre 2018 il termine di cessazione della sospensione del procedimenti penali presso il tribunale di Bari, attualmente fissato dal decreto-legge n. 73 del 2018 al 30 settembre 2018; le date del Pag. 129, 10 e 11 settembre, peraltro, sono anteriori alla presumibile entrata in vigore della legge di conversione;
   Costa 2.11, che determina il foro competente per il reato di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale;
   Delmastro Delle Vedove 2.13, che sospende fino al 31 dicembre 2019 le procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio al fine della nomina a giudice onorario, demandando al Ministro della giustizia la revisione delle piante organiche della magistratura onoraria;
   Delmastro Delle Vedove 2.14, che modifica da 68 a 70 anni il limite di età per lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario, limitatamente a coloro che attualmente sono stati confermati nell'incarico;
   Varchi 2.20, che modifica i presupposti di accesso degli avvocati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
   Sisto 2.24, che sospende l'efficacia delle disposizioni di delega contenute nella legge n. 103 del 2017;
   Sisto 2.25, che sospende l'efficacia di alcune disposizioni del codice di procedura penale in tema di forma dell'impugnazione (articolo 581 del codice di procedura penale) e di atti preliminari del procedimento in Cassazione (articolo 610 del codice di procedura penale);
   Lotti 3.4, che prevede modifiche alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio di cui alla legge n. 157 del 1992;
   Prisco 3.5 e 3.6, volti ad istituire un Fondo speciale per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni;
   Paolo Russo 4.8, volto ad integrare i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario;
   Occhionero 4-bis.2 che, pur intervenendo su una materia – quella dei contribuiti alle emittenti televisive – su cui incide per una parte (relativa al numero di dipendenti) l'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la relativa disciplina, prevedendo che per ogni regione per cui viene richiesto il contributo sia garantito in una «quota minima pari al 3 per cento ad ogni regione»;
   Occhionero 4-bis.3 che, pur intervenendo su una materia – quella dei contribuiti alle emittenti televisive – su cui incide per una parte (relativa al numero di dipendenti) l'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina dei criteri per l'assegnazione dei punteggi ai fini della determinazione dei contributi per quanto attiene alle modalità di calcolo della media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero, ponendo in rilievo, oltre ai dati rilevati dall'Auditel, anche la «proporzione rispetto alla popolazione della regione in cui si effettua la domanda»;
   Nevi 5.11, Gadda 5.12 e Schullian 5.01, in quanto prorogano un termine già scaduto, relativo all'obbligo, da parte di specifici datori di lavoro, di corrispondere, dal 1o luglio 2018 la retribuzione e i compensi in favore dei lavoratori con specifiche modalità di tracciabilità;
   Serracchiani 5.022, il quale mette a regime l'istituto dell'APE sociale, attualmente previsto, in via sperimentale, dal 1o maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018;
   Rizzetto 5.029 e 5.030, che intervengono sui requisiti previdenziali al fine di poter usufruire della cosiddetta opzione donna;
   gli identici Prisco 5.1 e Braga 5.2, che assegnano una nuova dotazione e intervengono sulla disciplina di riparto del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione;
   De Filippo 5.10, che interviene sulla disciplina delle figure dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista, modificando il termine massimo entro il quale è previsto il superamento di un Pag. 13corso intensivo di formazione, allo scopo dell'acquisizione delle rispettive qualifiche;
   Paolo Russo 5.13, che dispone la proroga di un termine di delega, peraltro già scaduto, per disciplinare la materia della sicurezza e protezione sociale di professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, dettando le disposizioni da applicare per il periodo transitorio;
   Bergamini 6.05 e 6.06, volti a prevedere il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio pregressa per il personale dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica «Giancarlo Vallauri»;
   Prisco 7.7, volto ad estendere il termine per l'esercizio delle deleghe legislative di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 175 del 2017, volte alla redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo»;
   Rizzo Nervo 8.3, in quanto interviene sui termini già scaduti relativi a procedure concorsuali riservate che le amministrazioni pubbliche possono bandire per il superamento del precariato;
   Napoli 8.9, che interviene sulla disciplina della titolarità dell'esercizio e gestione della farmacia;
   Napoli 8.10, volto a ridurre il periodo minimo di mantenimento della gestione associata della farmacia, condizione prevista nei casi in cui i vincitori abbiano concorso all'assegnazione della titolarità sommando i titoli posseduti per la gestione associata;
   Prisco 9.9, che modifica la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2015 relativa ai lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo;
   Prisco 9.10, volto a prevedere la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione di immobili in corso di costruzione, distrutti o danneggiati, destinati a costituire prima casa;
   Prisco 9.11, volto ad estendere il diritto alla concessione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi previsti anche ai soci di cooperative edilizie;
   Prisco 9.14, Martino 9.35, volti a riconoscere al comune de L'Aquila la facoltà di utilizzare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi;
   Prisco 9.15 e 9.16, Martino 9.33 e 9.34, volti concedere al comune de L'Aquila, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, un contributo straordinario;
   Prisco 9.21, che modifica la disciplina relativa all'incremento della pianta organica del comune de L'Aquila e dei comuni del cratere a seguito delle assunzioni autorizzate dall'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012;
   Prisco 9.22, 9.23, che prevedono deroghe ai limiti assunzionali per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009;
   Prisco 9.24, recante modifiche alla disciplina relativa ai contributi per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale, dichiarati inagibili o danneggiati a seguito degli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009;
   Prisco 9.30, volto a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016, in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, si applicano anche ai comuni del cratere colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009;
   Anna Lisa Baroni 9.42, volto a prevedere che le risorse assegnate per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici dell'aprile 2009, del maggio 2012 e dell'agosto 2016, non sono soggette a sequestro o pignoramento;Pag. 14
   Martino 9.43, volto a prevedere che, nelle more della riorganizzazione della rete ospedaliera e dell'offerta sanitaria nel territorio della regione Abruzzo, in alcuni comuni della medesima regione non si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70;
   Melilli 9.64, che aumenta, per i sindaci e gli assessori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, i limiti previsti dalla normativa vigente per la fruizione di permessi e licenze;
   Pezzopane 9.69, il quale prevede che l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere abruzzese è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale;
   Trancassini 9.73, che prevede la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica per gli enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016;
   Bergamini 9-bis.01, il quale prevede l'esclusione dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno (cosiddetta direttiva Bolkestein) per le concessioni dei beni demaniali o del patrimonio pubblico relative a stabilimenti balneari, attività turistico ricreative, noleggio di imbarcazioni, somministrazione di alimenti, esercizi commerciali e mercati periodici con occupazione di suolo pubblico;
   Zucconi 9-bis.02, il quale estende a 75 anni la durata delle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico ricreative, di quelle destinate alla pesca, e alle attività connesse, alle attività sportive, e agli approdi e ormeggi per la nautica da diporto;
   Zucconi 9-bis.03, il quale estende a 50 anni la durata delle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico ricreative, di quelle destinate alla pesca, e alle attività connesse, alle attività sportive, e agli approdi e ormeggi per la nautica da diporto;
   Moretto 9-ter.01, il quale istituisce nella città di Genova una Zona economica speciale in conseguenza degli effetti sull'economia del crollo del ponte Morandi, con applicazione di agevolazioni per le imprese;
   Cenni 9-ter.03, il quale estende la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di costituire o partecipare a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, alle società per l'esercizio di imprese termali, in presenza di alcune condizioni;
   Gagliardi 9-ter.04, il quale autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il ristoro della popolazione della città di Genova danneggiata dal crollo del ponte Morandi e prevede agevolazioni fiscali per i soggetti privati danneggiati;
   Manca 10.01, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia definito il trasferimento allo Stato e da questo agli enti territoriali di immobili non funzionali all'attività di CONI SpA, per consentirne l'utilizzo a fini sportivi;
   Costa 11.8, il quale interviene sulla disciplina relativa alle modifiche statutarie delle fondazioni bancarie, prevedendo che le modifiche relative all'organo di indirizzo della fondazione si applichino a decorrere dal mandato successivo a quello in corso nel momento di approvazione delle modifiche stesse;
   Gagliardi 11-ter.03, il quale istituisce un Fondo con dotazione di 100 milioni di euro in ciascuno degli anni 2018-2020 per il sostegno alle imprese danneggiate dal crollo del ponte Morandi e prevede agevolazioni fiscali per i soggetti privati danneggiati;
   Paolo Russo 12.1, il quale interviene sul decreto-legge n. 745 del 1970, prevedendo che il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è ripartito secondo il principio di riequilibrio territoriale Pag. 15di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016 (il quale stabilisce l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna);
   Fitzgerald Nissoli 12.01, che autorizza i capi delle missioni diplomatiche o i consoli a prorogare le funzioni dei consoli onorari in carica dopo il compimento del settantesimo anno;
   Gagliardi 13.118, che istituisce la zona franca urbana nell'area territoriale del comune di Genova al fine di favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale delle piccole e micro imprese che direttamente o indirettamente abbiano subìto i danni in conseguenza del crollo del Ponte Morandi;
   Mulè 13.119, che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipuli con l'associazione italiana Società concessionarie e trafori un accordo volto a prevedere agevolazioni tariffarie inerenti la tratta autostradale A10 Genova Pegli-Ventimiglia;
   Gagliardi 13.120, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 in materia di istituzione di Zone Economiche Speciali anche in riferimento all'intero perimetro portuale e retro portuale del comune di Genova al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività imprenditoriali direttamente o indirettamente danneggiate in conseguenza del crollo del Ponte Morandi;
   Pella 13.121, che interviene sulla disciplina di cui all'articolo 1 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 settembre 2015 recante disposizioni per il definitivo completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, al decreto 21 dicembre 1994 e alla delibera CIPE 23 aprile 1997, estendendone l'applicazione fino al tempo di fermo cantiere;
   Lotti 13.124, che prevede il rifinanziamento del Fondo sport e periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2015;
   Marco Di Maio 13.01, che prevede la proroga al 31 dicembre 2019 delle utilizzazioni delle aree di demanio marittime ad uso abitativo in essere al 31 dicembre 2013;
   Marco Di Maio 13.02, che proroga le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e agricoltura in essere al 31 dicembre 2013, già prorogate non oltre il 31 dicembre 2017 dall'articolo 7, comma 9-duodevicies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 fino al 31 dicembre 2019;
   Schullian 13-bis.01, il quale prevede che la revisione obbligatoria delle macchine agricole disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a far data dal 30 giugno 2016 sia differita al 30 giugno 2019;
   Ungaro 13-ter.04, che prevede l'estensione da quattro a sei dei periodi di imposta agevolati per i lavoratori rimpatriati previsti dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 147 del 2015;
   Fiorini 13-ter.05, che detta disposizioni ordinamentali in materia di personale militare.

  Fa presente che sugli emendamenti 11.9 dei relatori, Marattin 11.5 e D'Ettore 11.7, le presidenze si riservano un approfondimento, ai fini della relativa valutazione di ammissibilità.
  Avverte quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi è fissato alle ore 19,30 della giornata odierna.

  Francesco Paolo SISTO (FI) auspica una riflessione sui suoi emendamenti 2.24 e 2.25, non comprendendo per quale ragione siano stati dichiarati inammissibili, tenuto conto che propongono un intervento simile – considerata la tecnica legislativa utilizzata e la fonte normativa su Pag. 16cui incidono – al suo emendamento 2.2, al contrario dichiarato ammissibile. Fa notare, inoltre, che tali proposte emendative recano interventi analoghi ad altri già presenti nel testo in esame.

  Claudio BORGHI, presidente, nell'assicurare che il giudizio di ammissibilità sugli emendamenti è svolto dalle presidenze sulla base di criteri imparziali, fa notare al deputato Sisto che potrà chiedere una rivalutazione delle proposte emendative da lui richiamate attraverso la presentazione di specifici ricorsi entro il termine in precedenza indicato.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 18.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 18.40 alle 18.50.

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