CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 agosto 2018
49.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 7 agosto 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.

  La seduta comincia alle 9.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità.
C. 183 Gallinella.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rosalba CIMINO (M5S), relatrice, illustra la proposta di legge in esame, che si compone di tre articoli, precisando che essa muove dall'esigenza di fornire tutela ai consumatori che sempre più costantemente prediligono i prodotti locali, con riferimento ai quali, è necessario, pertanto, garantire una chiara indicazione della loro provenienza. Essa mira, quindi, attraverso l'introduzione nell'ordinamento di definizioni precise di «chilometro zero o utile» e di «filiera corta», a valorizzare e promuovere il consumo di prodotti del territorio nella consapevolezza che un maggior consumo di prodotti del territorio può, tra l'altro, garantire un reddito più elevato ai produttori locali.
  L'articolo 1, comma 1, reca la finalità della proposta di legge, ossia: valorizzare e promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile, di quelli provenienti da filiera corta, di origine locale, stagionali e di qualità, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.Pag. 49
  Il medesimo articolo 1, al comma 2, prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottino le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al comma 1.
  L'articolo 2 fornisce le seguenti definizioni:
   a) prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile: i prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea provenienti da luoghi di produzione della materia prima o delle materie prime posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita;
   b) prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale;
   c) mercato alimentare di vendita diretta: le aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agroalimentari da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

  Infine, l'articolo 3, detta una disposizione in materia di vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta, prevedendo che i comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari in aree pubbliche, riservino agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.
  Ricorda che la materia ha formato oggetto di precedenti interventi normativi, sia di rango primario che secondario. In particolare, essa è stata disciplinata nell'ambito della legge n. 158 del 2017, che, con riferimento alle misure per il sostegno e la tutela dei piccoli comuni, agli articoli 11 e 12, ha previsto, rispettivamente, misure per la promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile e misure per favorire la vendita di tali prodotti.
  Un riferimento ai beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero è contenuto anche all'articolo 95 del testo unico appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016) che prevede criteri premiali nella valutazione dell'offerta – da parte della stazione appaltante – in relazione alla somministrazione di tali prodotti.
  Ulteriori riferimenti a tali prodotti sono contenuti anche in norme di rango secondario, ad esempio nel decreto ministeriale 23 giugno 2016 recante Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.
  Nel condividere quindi pienamente le finalità della proposta di legge all'esame, alla quale parrebbe opportuno apportare alcune correzioni ai fini del coordinamento interno tra l'articolo 1 e l'articolo 2, reputa che la stessa potrebbe essere resa ancora più incisiva inserendovi una disposizione volta ad assicurare anche il coordinamento esterno della stessa con l'ordinamento vigente, allo scopo di introdurre in via legislativa un'unica e chiara definizione di prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile di qualità, valevole per tutto l'ordinamento.
  Conclusivamente, propone di svolgere un brevissimo ciclo di audizioni e procedere poi speditamente – eventualmente mediante un rapido passaggio in Comitato ristretto – all'esame e all'approvazione della proposta di legge al nostro esame.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico.
C. 290 Gadda.

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Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico.
C. 410 Cenni.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

  Filippo GALLINELLA, presidente, vertendo le due proposte su identica materia ne dispone l'abbinamento.

  Pasquale MAGLIONE (M5S), relatore, illustra i contenuti delle proposte di legge all'esame, di identico contenuto, che riproducono il testo dell'atto Senato n. 2811 della passata legislatura, approvato dall'Assemblea della Camera in prima lettura a seguito di un lungo ed approfondito lavoro svolto dalla Commissione Agricoltura e recano disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.
  In proposito, fa presente che l'intervento normativo – come si evince nelle relazioni di accompagnamento alle proposte – risulta motivato in ragione della crescita considerevole del comparto nazionale dell'agricoltura biologica che si è verificata negli ultimi anni sia in termini di quantità delle produzioni realizzate sia come superficie delle colture, nonché in ragione del carattere anti-ciclico dell'agricoltura biologica negli anni del recente passato in cui tutti i settori produttivi sono stati investiti da una grave crisi, che lo hanno reso una parte importante della nostra economia agricola e non più un settore di nicchia. Tali ragioni rendono necessaria, ad avviso delle presentatrici delle due proposte di legge, l'introduzione, da parte del legislatore nazionale, di norme mirate per promuovere lo sviluppo e la competitività del comparto, compatibili con la regolamentazione europea vigente.
  Passando alla descrizione dell'articolato, fa presente che entrambe le proposte di legge si compongono di 16 articoli.
  In particolare, gli articoli 1 definiscono l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo e specificano che il campo di intervento interessa il sistema delle autorità nazionali e locali, i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, gli strumenti finanziari per la ricerca e per la realizzazione di campagne di informazione nonché per incentivare il consumo dei prodotti biologici da parte degli enti pubblici.
  Quanto alle finalità, l'agricoltura con metodo biologico viene definita attività di interesse nazionale con funzione sociale in quanto basata sulla qualità dei prodotti; su un metodo che garantisce la sicurezza alimentare, il benessere animale, la tutela dell'ambiente e della biodiversità e il raggiungimento dei risultati in termini di riduzione di gas ad effetto serra.
  Il metodo dell'agricoltura biodinamica è equiparato a quello dell'agricoltura biologica se rispetta interamente le prescrizioni di cui al regolamento n. 834 del 2007.
  Gli articoli 2 specificano, poi, che per autorità nazionale si intende il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, chiamato a svolgere attività di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione della normativa europea in ambito nazionale.
  Gli articoli 3 individuano come autorità locali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali sono chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione con metodo biologico.
  Gli articoli 4 istituiscono il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica – che sostituisce il Comitato consultivo per l'agricoltura biologia e il Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica i quali vengono entrambi soppressi – disciplinandone composizione e funzione.
  Gli articoli 5 prevedono che il Dicastero agricolo (rectius: il Ministro) adotti il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica contenente interventi per: agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle piccole imprese agricole; sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare la filiera del Pag. 51biologico; incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo; monitorare l'andamento del settore; migliorare il sistema di controllo e di certificazione; incentivare enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde; incentivare la ricerca.
  Gli articoli 6 istituiscono il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica che sostituisce, rivedendone le finalità, il Fondo per l'agricoltura biologica e di qualità, già previsto a legislazione vigente.
  Gli articoli 7 prevedono che anche nell'ambito della filiera biologica possano essere costituiti contratti di rete, rinviando alla normativa vigente al fine di renderla applicabile al settore.
  Gli articoli 8 delineano le modalità attraverso le quali realizzare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore.
  Gli articoli prevedono, in particolare, l'attivazione di specifici percorsi formativi in ambito universitario, la destinazione alla ricerca in campo biologico svolta dal Consiglio nazionale delle ricerche di una quota parte delle risorse del Fondo per l'attività degli enti e delle istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica ai programmi di ricerca e al finanziamento dei percorsi formativi di cui sopra.
  Gli articoli 9 intervengono in tema di formazione professionale, demandando la definizione dei principi in base ai quali le regioni e le province autonome dovranno operare ad un decreto ministeriale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni.
  I Capi V recano disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato.
  In particolare, gli articoli 10 introducono l'istituto dei distretti biologici, intendendosi tali i sistemi produttivi locali nei quali sia significativa la produzione con metodo biologico o con metodologie culturali locali.
  Tali distretti si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. Possono parteciparvi gli enti locali che adottano politiche di tutela delle produzioni biologiche. Gli articoli ne disciplinano le modalità di costituzione e le finalità che devono perseguire.
  Gli articoli 11 disciplinano le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, intendendosi tali quelle costituite dai rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione e al commercio e aventi alcune finalità, tra cui quella di redigere contratti tipo per la vendita dei prodotti.
  La disposizione affida al Ministero il compito di riconoscere, controllare e vigilare sulle Organizzazioni interprofessionali e individua i requisiti necessari affinché tali organizzazioni possano essere riconosciute.
  L'articolo individua infine le competenze delle Organizzazioni, tra cui la possibilità di costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali; di imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti e di richiedere che alcuni accordi e decisioni siano resi obbligatori, per un periodo circoscritto, anche nei confronti degli operatori non aderenti all'organizzazione, ai quali potrà parimenti essere richiesto un contributo obbligatorio.
  Gli articoli 12 disciplinano le intese di filiera, intendendosi tali quelle proposte dal Tavolo di filiera al Ministero e sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione.
  Gli articoli 13 definiscono le organizzazioni di produttori biologici – da riconoscersi dalle regioni secondo criteri definiti con decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni – e individuano le finalità statutarie necessarie ai fini del riconoscimento, oltre che l'oggetto dello statuto stesso.Pag. 52
  Gli articoli 14 prevedono una modifica alla legge sull'attività sementiera (legge 25 novembre 1971, n. 1096) stabilendo che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione nei luoghi dove tale varietà si sono sviluppate hanno diritto alla vendita diretta ed in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse, mentre le sementi biologiche non iscritte ad alcune registro, evolute ed adattate nell'ambiente di coltivazione, sono soggette a diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata di sementi o materiali di propagazione purché prodotti in azienda e al libero scambio.
  Gli articoli 15 recano le abrogazioni e gli articoli 16 la norma di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
  Come già anticipato, ricorda che le proposte di legge all'esame riproducono i contenuti della proposta di legge S.2811, approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati ad aprile del 2017.
  In proposito, rileva che il lasso di tempo trascorso impone degli aggiustamenti al testo al fine di tenere conto della normativa nazionale nel frattempo intervenuta. Mentre, ad esempio, il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica», dovrebbe recare una normativa complementare rispetto a quella recata dai testi al nostro esame, questi dovrebbero essere invece coordinati con quanto stabilito dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017), che ha disciplinato i distretti del cibo, considerando tali, tra l'altro, i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori in cui sia stato stipulato e sottoscritto un protocollo per la diffusione del metodo biologico.
  A suo avviso, il lavoro più grande che ci sarà da fare riguarda tuttavia la verifica dello spazio normativo che residua ai legislatori nazionali alla luce della nuova normativa europea nel frattempo intervenuta. Mi riferisco al recente Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2018, applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2021, che ha abrogato il regolamento oggi vigente.
  Conclusivamente, propone di svolgere, nel mese di settembre, un ciclo di audizioni che consentano di comprendere meglio la portata dell'intervento normativo europeo e, dunque, il nostro spazio di intervento.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.