CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 luglio 2018
31.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 112

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 4 luglio 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta, Vincenzo Santangelo e il sottosegretario di Stato per l'interno, Stefano Candiani.

  La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Atto n. 23.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere al Governo – dello Schema di decreto legislativo in titolo e ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 31 luglio.

  Andrea CRIPPA (Lega), relatore, ricorda che la direttiva (UE) 2017/853 si propone di migliorare alcuni aspetti della direttiva n. 91/477/CEE – che intendeva raggiungere un punto di equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione all'interno dell'Unione per alcune armi da fuoco e loro componenti essenziali e la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie di sicurezza – al fine di contrastare l'uso improprio delle armi da fuoco per scopi criminali, anche alla luce dei recenti atti terroristici. Rileva che la revisione della direttiva n. 91/477/CEE, prevista dalla Commissione europea nella sua comunicazione del 28 aprile 2015 intitolata «Programma europeo sulla sicurezza», prevede, tra l'altro: l'introduzione di norme Pag. 113comuni dell'Unione in materia di marcatura, che si applicheranno però esclusivamente alle armi da fuoco o ai componenti essenziali fabbricati o importati dopo la data di entrata in vigore della direttiva (articolo 4, par. 1-3); la previsione che i dati relativi ad armi e componenti essenziali siano conservate nell'apposito archivio per 30 anni dopo la distruzione (articolo 4, par. 4, comma 1); l'istituzione di uno strumento di collegamento elettronico accessibile agli armaioli e agli intermediari, che consenta loro di trasmettere le informazioni alle autorità nazionali via e-mail o inserendole direttamente in una banca dati o altro registro (articolo 4, par. 4, comma 2); l'introduzione di norme più rigorose per le armi da fuoco più pericolose, onde garantire che non ne siano autorizzati l'acquisizione, la detenzione e gli scambi, fatte salve alcune deroghe limitate e debitamente motivate (articolo 4-bis); la proibizione dell'uso civile di armi da fuoco progettate per uso militare, come l'AK-47 e l'M16, che sono dotate di selettore di fuoco e per le quali è possibile impostare manualmente la modalità di fuoco tra automatica e semiautomatica, nonché delle armi da fuoco semiautomatiche dotate di un caricatore fisso che consente di sparare un numero elevato di colpi e delle armi da fuoco semiautomatiche combinate con un caricatore amovibile ad alta capacità di colpi (modifica dell'allegato A).
  Segnala inoltre che il termine di recepimento della direttiva 2017/853 è fissato al 14 settembre 2018 (articolo 2 par. 1); con l'eccezione delle previsioni di cui all'articolo 4, par. 3 e 4, della direttiva, per le quali il termine di recepimento è fissato al 14 dicembre 2019 (articolo 2, par. 2). Osserva che i nuovi par. 3 e 4 dell'articolo 4 istituiscono un sistema di regolamentazione per l'attività di armaioli ed intermediari (par. 3) e modificano la disciplina relativa all'archivio in cui sono registrate – ai fini della loro tracciabilità ed identificazione – tutte le informazioni relative alle armi, stabilendo tra l'altro che il termine di conservazione dei dati deve essere pari a 30 anni dalla distruzione dell'arma in luogo della disciplina vigente recata dalla direttiva 91/477/CEE che richiede la conservazione per almeno venti anni dei dati sull'arma.
  Richiama brevemente il contenuto del provvedimento, rinviando per una analitica descrizione delle singole disposizioni al dossier di documentazione predisposto dai Servizi Studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In sintesi, lo schema di decreto legislativo sottoposto all'esame della Commissione: interviene sulle definizioni, a partire dalla nozione di «parte d'arma», prevedendosi che essa coincida con quella di «componente essenziale» dettata dalla direttiva; dispone l'aggiornamento del regime di alcune tipologie di armi che la direttiva ricomprende fra quelle proibite o il cui porto o detenzione sono soggetti a speciali sistemi autorizzatori; ridefinisce le modalità di marcatura delle armi da fuoco e le loro parti essenziali; prevede l'adeguamento ai nuovi parametri recati dalla direttiva della disciplina dei sistemi informativi, dedicati ad assicurare la tracciabilità delle armi e delle munizioni; prevede l'obbligo, per i detentori di armi comuni da sparo (ad eccezione dei collezionisti di armi antiche), di presentare, a cadenza quinquennale, la certificazione medica; dispone la riduzione da 6 a 5 anni della durata della licenza di porto d'armi per uso venatorio o sportivo (tiro a volo). Nello schema di decreto si prevede inoltre l'istituzione, presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza, di un sistema informatico che consenta, attraverso una piattaforma informatica centralizzata, di realizzare lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell'Unione europea, richiesto dalla direttiva. Relativamente ad alcune disposizioni (presenti nella Tabella di concordanza), l'analisi tecnico-normativa (ATN), allegata al provvedimento, evidenzia che la relativa disciplina trova già una corrispondenza coerente nella legislazione vigente e che, perciò, non si rendono necessari ulteriori interventi di adeguamento dell'ordinamento nazionale. Si tratta, tra l'altro, delle previsioni in tema di requisiti per l'acquisizione di armi e di munizioni, di disciplina degli obblighi di Pag. 114custodia e sorveglianza delle armi, di disciplina del tiro sportivo, delle armi da segnalazione e allarme. Infine, nella relazione illustrativa si evidenzia che nella definizione dello schema di decreto legislativo si è tenuto conto del principio stabilito dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che consente al legislatore di apportare, in sede di attuazione di disposizioni del diritto comunitario derivato, misure di semplificazione normativa e amministrativa.
  Ricorda che lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della disposizione di delega recata dalla legge di delegazione europea 2016-2017 (articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163), per il recepimento delle direttive elencate nell'allegato A, tra cui è ricompresa la direttiva 2017/853 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Rileva come gli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive contenute nell'allegato A, siano preliminarmente sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere. Osserva che, per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, è fatto rinvio alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, mentre non sono previsti specifici princìpi e criteri direttivi in relazione alla direttiva in esame.
  Agli oneri recati dal provvedimento in titolo (articolo 14) – pari a 800 mila euro per il 2018, a 1.300.000 per il 2019 e a 600 mila a decorrere dal 2020 – si provvede nell'ambito del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.
  Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, ai fini del parere da rendere al Governo, rileva quanto segue.
  L'articolo 1 riproduce il contenuto dell'articolo 1, paragrafo 2, capoverso articolo 2, comma 2, della direttiva che tuttavia esclude dall'ambito di applicazione non solo le «armi» ma anche le «munizioni» delle Forze armate e di polizia. Una norma analoga era già presente nel testo della direttiva n. 91/477/CEE che altresì escludeva dal campo di applicazione le armi e le munizioni dei collezionisti e degli organismi a carattere culturale e storico (articolo 2, par. 2). L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo reca una serie di disposizioni che introducono modifiche al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). In particolare, la lettera a) integra l'articolo 31, primo comma, del Testo unico, introducendo la possibilità per i titolari di licenza di fabbricazione di armi, di rottamare le parti d'arma, prima della loro immissione sul mercato, anche se sprovviste della marcatura o dei segni distintivi prescritti dalla legge (articolo 11, comma 1, della legge n. 110 del 1975) all'interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza. L'avvenuta rottamazione delle parti d'arma, iscritte nel registro digitale delle operazioni giornaliere è immediatamente annotata nel registro (ex articolo 35 TULPS). Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa la modifica oltre a rispondere ad esigenze di semplificazione secondo il principio recato dal citato articolo 32 della legge n. 234 del 2012, contribuisce ad attuare i principi europei in materia di controllo delle armi. Analogamente il successivo articolo 5, comma 1, lettera c), numero 3), novellando l'articolo 11 della legge n. 110 del 1975, recante «norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi», introduce un comma relativo alla procedura in materia di rottamazione delle armi comuni da sparo da effettuarsi presso il Comando o Reparto delle forze armate competente, ovvero presso altro ente del Ministero della difesa.
  Segnala che entrambe tali previsioni non sembrano trovare espresso riscontro nella direttiva n. 853/2017/UE, ritenendo pertanto opportuno un chiarimento in proposito da parte del Governo.
  Conclude, vista la complessità della materia e del provvedimento in esame, evidenziando l'opportunità di procedere ad un approfondimento istruttorio, anche Pag. 115attraverso un ciclo di audizioni, che si riserva di proporre all'attenzione della Commissione.

  Il sottosegretario Stefano CANDIANI, segnalando che l'obiettivo primario è dare attuazione della direttiva in oggetto anche al fine di evitare ogni possibile procedura di infrazione ai danni dell'Italia da parte dell'Unione europea, assicura che il Governo terrà comunque in debito conto quanto emergerà dai lavori delle Commissioni parlamentari.

  Guido Germano PETTARIN (FI) esprimendo una complessiva positiva valutazione sul provvedimento in titolo e condividendo l'esigenza, espressa dal relatore, di avviare un'attività conoscitiva, rileva che vi sono almeno due aspetti che meritano un particolare approfondimento: in primo luogo, le disposizioni relative all'ambito sportivo, con particolare riferimento alla caccia, e, in secondo luogo, la questione del mantenimento della memoria dei dati relativi alle armi, e segnatamente alle loro singole parti. Conclude evidenziando come vi sia grande preoccupazione, sul territorio, in particolare nelle zone di confine, per il fenomeno del contrabbando di armi, soprattutto per quelle provenienti dal quadrante balcanico.

  Sergio BATTELLI, presidente, ritiene che possa essere utile un approfondimento istruttorio attraverso apposite attività conoscitive per la cui richiesta e programmazione rinvia alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine delle sedute odierne.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 4 luglio 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta, Vincenzo Santangelo.

  La seduta comincia alle 10.20.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini.
COM(2018)157 final.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del documento in oggetto.

  Filippo SCERRA (M5S), relatore, ricorda che la Commissione europea ha presentato il 28 marzo 2018 la relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 (COM(2018)157) riguardante l'iniziativa dei cittadini (ICE), per il periodo 2015-2018. L'ICE, istituto introdotto dal Trattato di Lisbona, è un importante strumento di democrazia partecipativa all'interno dell'Unione europea, grazie alla quale un milione di cittadini europei residenti in almeno un quarto degli Stati membri possono invitare la Commissione a presentare una proposta di atto giuridico ai fini dell'applicazione dei trattati UE.
  Ritiene che l'avvio di una discussione su questo istituto costituisca un momento molto importante e si dice convinto che sia fondamentale coinvolgere maggiormente i cittadini nella definizione dei programmi e nella vita democratica anche all'interno dell'Unione europea.
  Ricorda che la Commissione europea, il 13 settembre 2017, aveva presentato una proposta di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011, sulla quale il Consiglio dell'Unione europea il 26 giugno 2018 ha raggiunto un accordo e per la quale dovrebbero essere avviati, dopo l'estate, negoziati con il Parlamento europeo nell'ambito della procedura di trilogo, ai fini di un accordo in prima lettura.
  Segnala che Parlamento europeo, Consiglio europeo e Commissione europeo Pag. 116nella dichiarazione congiunta sulle priorità legislative 2018-2019, firmata il 14 dicembre 2017, si sono impegnati a trattare la proposta di revisione del regolamento sull'iniziativa dei cittadini in via prioritaria, per assicurare, se possibile, la sua attuazione prima delle elezioni europee del 2019.
  Ricorda in proposito che l'articolo 11, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, prevede che 1 milione di cittadini dell'Unione europea possa prendere l'iniziativa di invitare la Commissione europea a presentare una proposta in settori di sua competenza, ossia in ambiti nei quali, ai sensi dei Trattati europei, la Commissione europea ha titolarità a presentare una proposta.
  Il regolamento (UE) n. 211/2011 del 16 febbraio 2011, entrato in vigore il 1o aprile 2012, ha definito norme e procedure che disciplinano questo nuovo strumento, specificando che la soglia di un milione di cittadini debba essere ripartita in almeno un quarto degli Stati membri dell'Unione europea (attualmente almeno sette Stati membri), con delle soglie minime di sottoscrizioni per ciascuno Stato (per l'Italia occorrono 54.750 sottoscrizioni).
  Gli organizzatori di un'iniziativa, dopo aver costituito un comitato composto da almeno sette cittadini dell'UE residenti in almeno sette diversi Stati membri, hanno un anno per raccogliere le dichiarazioni di sostegno necessarie.
  Possono sostenere l'iniziativa tutti i cittadini dell'Unione europea (cittadini di uno Stato membro) che hanno raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni al Parlamento europeo (diciotto anni in ogni paese, salvo l'Austria, dove ne bastano sedici).
  Fa presente che la Commissione europea è tenuta a pubblicare senza indugio l'iniziativa dei cittadini in un apposito registro; ricevere gli organizzatori a un livello appropriato; esporre, entro tre mesi, le proprie conclusioni giuridiche e politiche riguardo all'iniziativa dei cittadini, l'eventuale azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire o meno in tal senso. La Commissione europea, comunque, non è obbligata a proporre un atto legislativo in seguito alla presentazione di una iniziativa dei cittadini. Ricorda che gli organizzatori hanno la possibilità di presentare la loro iniziativa in un'audizione pubblica presso il Parlamento europeo.
  Sottolinea che la Commissione europea ha creato un sito internet con tutte le informazioni relative alle iniziative aperte alle firme, a quelle che hanno raggiunto il numero richiesto di dichiarazione di sostegno e al modulo di registrazione di una nuova iniziativa. Sul sito è, inoltre, disponibile una guida all'iniziativa dei cittadini.
  Evidenzia che, dall'entrata in vigore del regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini, le iniziative presentate hanno raccolto complessivamente nove milioni di dichiarazioni di sostegno.
  Osserva che la relazione all'esame copre il periodo marzo 2015-marzo 2018 e descrive la situazione attuale della procedura, offrendo, inoltre, una breve analisi dei principali problemi riscontrati dalle parti interessate. A seconda dei casi, vengono indicati alcuni miglioramenti già apportati o quelli proposti dalla Commissione europea nella sua proposta di nuovo regolamento. La relazione ricorda i miglioramenti che la Commissione europea ha introdotto in via di prassi, a partire dal 2015, per facilitare la procedura di registrazione di una ICE da parte agli organizzatori. Si tratta in particolare: della previsione per la quale le decisioni in merito alla registrazione delle proposte d'iniziativa dei cittadini vengono adottate dal collegio dei commissari (ciò dimostra l'importanza che la Commissione europea attribuisce all'ICE e alla priorità di ascoltare i cittadini; della pubblicazione di comunicati stampa da parte della Commissione europea volti a rafforzare la visibilità delle registrazioni; della prassi per la quale la Commissione europea registra parzialmente le iniziative, nei casi opportuni. In tali casi, la Commissione europea adotta una decisione che stabilisce le condizioni per la registrazione e indica gli elementi registrati dalla Commissione Pag. 117europea, nonché su quali basi le dichiarazioni di sostegno per l'iniziativa possono essere raccolte.
  Sottolinea che la proposta della Commissione europea di adottare un nuovo regolamento intende migliorare la procedura di registrazione, includendo la possibilità di fornire informazioni (preliminari) agli organizzatori nel caso in cui l'iniziativa esuli dalla sfera di competenza della Commissione. Essa chiarisce inoltre le condizioni per la registrazione parziale delle iniziative, attuabile soltanto quando parte dell'iniziativa non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo ai fini dell'applicazione dei trattati.
  Evidenzia, inoltre, che nella relazione si rileva che i firmatari devono soddisfare l'obbligo di un legame di cittadinanza o di residenza con uno Stato membro e fornire i loro dati personali per la verifica da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Queste condizioni variano da uno Stato membro all'altro, con conseguenze negative sull'efficienza e sull'efficacia dell'iniziativa dei cittadini.
  Rileva che per raccogliere le dichiarazioni di sostegno per via elettronica, gli organizzatori devono attivare un proprio sistema (incluso il software e il server ospitante, con determinate caratteristiche tecniche e di sicurezza) e farlo certificare da un'autorità competente dello Stato membro in cui i dati saranno archiviati.
  In proposito, la Commissione europea ha offerto ampia assistenza alla raccolta per via elettronica prevista dall'ICE, mettendo a disposizione gratuitamente un software open source, che gli organizzatori possono usare con o senza modifiche.
  Al riguardo, fa presente come l'identificazione di un server ospitante per installarvi il software sia stato un problema ricorrente per gli organizzatori, in termini di costi ma soprattutto in termini di organizzazione, ritardando l'avvio della raccolta elettronica. Nel 2012 la Commissione europea ha deciso di ospitare gratuitamente sui propri server i sistemi di raccolta per via elettronica degli organizzatori, anche se ciò non rientrava tra gli obblighi strettamente previsti dall'attuale regolamento.
  Con riferimento al calendario per la raccolta delle sottoscrizioni, osserva che gli organizzatori dispongono di un anno di tempo per raccogliere le dichiarazioni di sostegno, a partire dalla data in cui la Commissione europea registra la loro iniziativa. Tuttavia, visti i requisiti logistici da soddisfare per avviare la raccolta, spesso il tempo effettivo risulta inferiore. La proposta di revisione del regolamento ICE include una serie di modifiche, quali la possibilità per gli organizzatori di scegliere la data di inizio del periodo di raccolta entro tre mesi dalla data di registrazione, nonché la messa a disposizione di un sistema centrale di raccolta per via elettronica, istituito e gestito gratuitamente dalla Commissione europea, in alternativa ai singoli sistemi.
  Successivamente alla raccolta delle firme, le autorità nazionali competenti hanno tre mesi di tempo per verificare ed attestare il numero di dichiarazioni di sostegno valide. In caso di esito positivo, gli organizzatori presentano la loro iniziativa alla Commissione europea.
  Malgrado nella relazione non si evidenzino particolari criticità in proposito, la proposta della Commissione europea rimedia alla potenziale fonte di confusione e di incertezza provocata dall'assenza nel vigente regolamento di un termine specifico per presentare alla Commissione europea un'iniziativa che ha avuto buon esito, fissando una scadenza di tre mesi per la presentazione di un'iniziativa.
  Per quanto riguarda l'esame delle iniziative, ferme restando le fasi dell'incontro con la Commissione europea e l'audizione da parte del Parlamento europeo, la Commissione europea propone una serie di modifiche, in particolare la trasmissione dell'iniziativa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, un'audizione pubblica al Parlamento europeo più inclusiva per assicurare una rappresentanza equilibrata di tutte le parti interessate all'iniziativa e l'estensione della Pag. 118fase di esame da tre a cinque mesi per concedere più tempo al dibattito che servirà da base per la risposta della Commissione europea.
  La relazione dà, inoltre, conto dell'operato della Commissione europea in riferimento ad alcune questioni relative all'assistenza tecnica e linguistica agli organizzatori.
  Segnala un nuovo importante elemento della proposta di modifica al regolamento, rappresentato dalla creazione di una piattaforma online collaborativa per sostenere lo scambio di buone pratiche sull'ICE, in particolare tramite un forum di discussione.
  Riassume brevemente le principali innovazioni recate dalla proposta di revisione del regolamento sull'iniziativa dei cittadini. In particolare, la Commissione europea propone: il miglioramento della procedura di registrazione, compresa la possibilità di registrazione parziale delle iniziative; l'istituzione di un servizio di helpdesk presso la Commissione europea e di una piattaforma collaborativa online per l'ICE quale spazio di discussione e di consulenza e sostegno agli organizzatori; la creazione di un sistema centrale di raccolta elettronica gestito dalla Commissione europea entro il 1o gennaio 2020; la semplificazione dei requisiti in materia di dati per i firmatari e possibilità per tutti i cittadini dell'Unione europea di dare il loro sostegno in base alla nazionalità; l'introduzione dell'età minima di sedici anni per i firmatari; la possibilità per gli organizzatori di scegliere la data di inizio della campagna di raccolta; la possibilità per i firmatari di essere informati per e-mail.
  Ricorda che il Comitato dei Rappresentanti permanenti (COREPER), organo preparatorio del Consiglio dell'Unione europea, ha raggiunto il 7 giugno 2018 un accordo al fine di apportare alcune modifiche alla proposta della Commissione.
  Le principali modifiche riguardano i seguenti aspetti: l'età minima di sostegno per l'ICE: il testo di compromesso proposto dal Consiglio ripristina la vigente disposizione sull'età di sostegno per l'ICE di cui al regolamento (UE) n. 211/2011, vale a dire l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo, in quanto un ampio numero di delegazioni si è opposto ad abbassare l'età a sedici anni, come proposto dalla Commissione europea (in particolare si sarebbero espresse a favore dell'abbassamento solo le delegazioni austriaca e maltese); i singoli sistemi di raccolta per via elettronica: il Consiglio ha respinto la proposta della Commissione europea di mantenere il diritto degli organizzatori di creare il proprio sistema individuale di raccolta per via elettronica, in quanto una serie di delegazioni si è opposta adducendo una mancanza di proporzionalità e un onere amministrativo a causa dell'esistenza di più sistemi di raccolta per via elettronica per l'ICE.
  Ricorda che la Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo ha avviato l'esame della proposta di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011, approvando il 20 giugno 2018 una relazione che dovrebbe costituire la base dei negoziati di trilogo con il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea ai fini di un raggiungimento di un accordo in prima lettura.
  Tra gli emendamenti approvati segnala quelli relativi al coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella procedura di presentazione di una ICE, prevedendo in particolare: la trasmissione anche ai Parlamenti nazionali (oltre che alle Istituzioni dell'UE) delle ICE per le quali sono state raccolte e certificate in numero minimo di dichiarazioni di sostegno; la possibilità per i Parlamenti nazionali di partecipare, insieme ad altri soggetti, alle audizioni organizzate dal Parlamento europeo volte a consentire al gruppo di organizzatori dell'ICE di presentare l'iniziativa.
  Conclude elencando quali sono le proposte di modifica del regolamento, che ritiene possano essere utili per potenziare tale strumento di democrazia diretta. Nel sottolineare come queste ricalchino quanto già approvato dal Parlamento europeo, fa presente che esse riguardano i seguenti aspetti: la trasmissione anche ai Pag. 119Parlamenti nazionali (oltre che alle Istituzioni dell'UE) delle ICE per le quali sono state raccolte e certificate un numero minimo di dichiarazioni di sostegno; la possibilità per i Parlamenti nazionali di partecipare, insieme ad altri soggetti, alle audizioni organizzate dal Parlamento europeo volte a consentire al gruppo di organizzatori dell'ICE di presentare l'iniziativa; invitare la Commissione europea a motivare dettagliatamente la decisione di rifiuto di una ICE se essa a suo parere «esula manifestamente dalla competenza della Commissione» e allo stesso tempo a informare gli organizzatori, riducendo quanto più possibile la discrezionalità della Commissione nell'esame dell'ammissibilità di un'iniziativa; incoraggiare la Commissione europea e gli Stati membri a rendere i requisiti per la raccolta dei dati più agevoli e più armonizzati; rilevato il mancato impatto legislativo dato dalla Commissione europea alle iniziative che hanno avuto buon esito, chiedere alla Commissione europea di fare in modo che una ICE che abbia avuto buon esito possa avere un seguito adeguato, sollecitando la Commissione europea a iniziare l'elaborazione di un atto giuridico, per ogni ICE andata a buon fine, entro dodici mesi dall'emanazione di un parere positivo; esortare il Parlamento nazionale e le sue Commissioni, qualora la Commissione europea non dovesse presentare una proposta legislativa entro il periodo di dodici mesi, a esercitare, ove necessario, il proprio diritto di chiedere alla Commissione di presentare una proposta appropriata, a norma dell'articolo 225 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE); chiedere che vengano fornite linee guida più dettagliate sull'interpretazione delle basi giuridiche e maggiori informazioni sugli obblighi in materia di protezione dei dati in ciascuno Stato membro in cui gli organizzatori conducano campagne; confermare che la Commissione europea possa valutare la possibilità di registrare solo parte di un'iniziativa nel caso in cui l'ICE non rientri interamente nelle sue competenze; invitare la Commissione europea a migliorare la facilità d'uso del suo software per la raccolta delle firme per via elettronica; invitare ad abbassare da diciotto a sedici anni l'età richiesta per dichiarare il proprio sostegno e partecipare a un'ICE; raccomandare che si utilizzi ogni canale di comunicazione disponibile, in particolare le piattaforme mediatiche sociali e digitali di tutte le pertinenti istituzioni dell'UE, per lo svolgimento delle campagne di sensibilizzazione in corso, con il coinvolgimento degli uffici e delle rappresentanze dell'Unione europea nonché delle autorità nazionali.
  Conclude ritenendo che, in proposito, sarebbe utile un chiarimento del Governo, in particolare, sulla posizione assunta in sede di Comitato dei Rappresentanti permanenti e sui prossimi passaggi relativi alla riforma del regolamento presentata dalla Commissione europea.

  Il sottosegretario Vincenzo SANTANGELO sottolineando che l'intento della Commissione europea di intervenire nell'ambito in questione, fornendo maggiori strumenti di democrazia diretta ai cittadini, sia del tutto positivo, evidenzia come via permangano ampi margini di miglioramento, richiamando in proposito anche la risoluzione approvata dalla Commissione nella seduta del 2 marzo 2016. In particolare, ritiene che dovrebbero essere approfonditi gli aspetti che riguardano, ad esempio, il ruolo della Commissione europea circa l'ambito dei poteri di controllo delle iniziative legislative dei cittadini dell'Unione europea.

  Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che uniformare procedure che attualmente sono diversificate nei differenti Stati membri dell'Unione europea sia molto importante anche allo scopo di trasformare quella che è solo una possibilità in vero e proprio diritto. Sottolinea, inoltre, che sarebbe essenziale trovare uniformità anche sull'elemento anagrafico di accesso al diritto, pur richiamando le criticità derivanti da disallineamenti nelle legislazioni nazionali. In tal senso, ritiene necessario un approfondimento istruttorio attraverso un'opportuna attività conoscitiva che potrebbe, Pag. 120peraltro, essere rivolta anche ad assumere elementi relativamente alle condizioni anagrafiche per l'accesso ai diritti civili e di rappresentanza di quei Paesi – ad esempio quelli della dell'area balcanica – che sono candidati ad aderire all'Unione europea.

  Marco MAGGIONI (Lega) rileva come le necessarie attività di analisi sulle iniziative dei cittadini siano un elemento utile, ma come non possano costituire un freno per l'esercizio del diritto dei cittadini. Sottolinea l'importanza di dare sempre maggiore pubblicità agli strumenti in discussione segnalando comunque come, visti i dati evidenziati nella relazione, l'Italia sembra essere tra i Paesi più attivi sul punto insieme alla Germania.
  Ritiene, infine, che dovrebbero essere approfonditi, anche nell'ambito di un'apposita attività conoscitiva, gli aspetti relativi ai costi connessi all'esercizio di tali strumenti, pur rilevando come, trattandosi di strumenti democratici, essi andrebbero comunque garantiti, nonché ai disallineamenti che sembrano esservi nell'ambito del requisito anagrafico minimo per l'accesso allo strumento: segnala che, su quest'ultimo punto, in sede di Consiglio europeo solo Austria e Malta sembrano essersi mostrate favorevoli al riconoscimento del limite minimo posto a sedici anni di età.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che, per supportare lo svolgimento del lavoro parlamentare i deputati dispongono di numerosi servizi informatici che sono messi a disposizione attraverso il Portale intranet dedicato. I principali servizi sono disponibili anche per dispositivi tablet e smartphone attraverso apposite applicazioni. L'utilizzo di questi strumenti corrisponde a due finalità principali: meglio supportare il lavoro dei parlamentari fornendo documenti digitali fruibili in modo tempestivo anche fuori dalle sedi parlamentari; rafforzare il processo di trasformazione digitale delle attività e dei processi di lavoro della Camera. Rileva come, nell'ambito di questo percorso, sono stati via via resi digitali documenti che in precedenza avevano una modalità di fruizione esclusivamente cartacea e, in quanto tale, limitata all'interno dell'Istituzione. Osserva che la digitalizzazione si è accompagnata, dunque, ad una sempre maggiore apertura e pubblicità. In questa legislatura, si potrà – con maggior decisione e con gli adeguati strumenti – portare avanti questo processo volto a ridurre in modo sempre più significativo l'utilizzo della carta nelle diverse attività.
  In breve, fa presente che l'applicazione GeoCamera è strutturata in cinque «moduli» dedicati alle principali funzioni parlamentari: documenti delle Commissioni, documenti dell'Aula, atti di sindacato ispettivo, proposte di legge ed emendamenti. Avverte che, attraverso l'applicazione sono resi immediatamente disponibili anche servizi di carattere generale. Evidenzia in particolare che, con il modulo geoComm, per ogni seduta di Commissione, saranno messi a disposizione dei deputati: proposte di legge, schemi di atti sottoposti alla Camera per il parere; dossier prodotti dai servizi di documentazione; memorie presentate, altra documentazione. Avverte, infine, che il Servizio Informatica della Camera ha offerto la propria disponibilità ad illustrare il funzionamento di tale applicazione ai deputati delle diverse Commissioni.

  La seduta termina alle 10.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.45 alle 11.