CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 dicembre 2017
936.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 3

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 21 dicembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.

  La seduta comincia alle 12.10.

Modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.
Nuovo testo C. 4605 Ferranti.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele COZZOLINO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che il nuovo testo della proposta di legge C. 4605, elaborato dalla Commissione Giustizia, apporta alcune modifiche alla disciplina in materia di assegno di divorzio e interviene dopo un significativo pronunciamento su questi temi della Corte di Pag. 4cassazione, che ha modificato la propria precedente giurisprudenza. Ricorda, infatti, che nella recente sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017, la Prima Sezione della Corte di cassazione ha ritenuto superato, nell'ambito dei mutamenti economico-sociali intervenuti, il riferimento al diritto a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio, così la sentenza delle Sezioni unite n. 11490 del 1990). Dunque, secondo la Suprema Corte – per valutare il diritto (o meno) all'assegno di divorzio (valutazione basata sul principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi quali persone singole) – va individuato un «parametro diverso» cioè il raggiungimento dell'indipendenza economica del coniuge richiedente: se si accerta la sua indipendenza economica viene meno il diritto all'assegno.
  Il nuovo testo della proposta di legge, come modificato dalla Commissione Giustizia, interviene sull'articolo 5 della legge sul divorzio (legge n. 898 del 1970) ripartendo su due commi i contenuti dell'attuale sesto comma ed aggiungendo due ulteriori disposizioni. In base al nuovo sesto comma, con la sentenza di divorzio, il tribunale può disporre l'attribuzione di un assegno allo scopo di equilibrare, per quanto possibile, la disparità delle condizioni di vita dei coniugi determinata dallo scioglimento del matrimonio (o dalla cessazione dei suoi effetti civili). Altre novità riguardano gli elementi di valutazione nella determinazione dell'assegno periodico da parte del tribunale, che diventano oggetto di un nuovo settimo comma in base al quale: l'attuale ampio concetto di «condizioni dei coniugi» (che per la giurisprudenza comprende le condizioni sociali e di salute, l'età, le consuetudini ed il sistema di vita dipendenti dal matrimonio, il contesto sociale ed ambientale in cui si vive, in quanto idonei ad influenzare le capacità economiche e di guadagno dei coniugi) è sostituito da quello più specifico di «condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio» ; il richiamo attuale alle ragioni che hanno motivato la cessazione del matrimonio è sostituito con il parametro del comportamento tenuto dai coniugi in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale; la valutazione della situazione economica non è più circoscritta al solo reddito ma è estesa anche al patrimonio dei coniugi; sono confermati gli elementi già considerati dall'attuale comma 6 dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970; la durata del matrimonio è tuttavia indicata nella proposta di legge come elemento valutativo autonomo; sono, poi, aggiunti ulteriori elementi di valutazione quali l'impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili o non economicamente indipendenti; la ridotta capacità di reddito dovuta a ragioni oggettive; la mancanza di una adeguata formazione professionale quale conseguenza dell'adempimento di doveri coniugali. Si tratta sostanzialmente di un rafforzamento, mediante il riconoscimento con legge, di specifici elementi di valutazione già operanti in sede giurisprudenziale. Con il nuovo ottavo comma la proposta di legge introduce un'altra innovazione all'attuale disciplina prevedendo che, ove la ridotta capacità di produrre reddito da parte del coniuge richiedente sia momentanea («dovuta a ragioni contingenti o superabili»), il tribunale possa attribuire l'assegno anche solo per un determinato periodo. Con l'inserimento di un nono comma la proposta di legge afferma che l'assegno non è dovuto in caso di nuovo matrimonio, nuova unione civile o stabile convivenza del richiedente e precisa che il diritto all'assegno non rivive a seguito della cessazione del nuovo vincolo o del nuovo rapporto di convivenza. L'articolo 1, comma 3, della proposta conferma l'applicazione delle nuove disposizioni dell'articolo 5 della legge sull'assegno di divorzio anche agli scioglimenti delle unioni civili, già previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge 76 del 2016. Le modifiche a tale ultima disposizione, previste dall'articolo 1, comma 4, della proposta di legge Pag. 5hanno, infine, natura di coordinamento con la illustrata novella dell'articolo 5 della legge sul divorzio.
  L'articolo 2 della proposta di legge contiene la norma transitoria in base alla quale i nuovi presupposti e criteri per il riconoscimento dell'assegno di divorzio si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite la proposta di legge interviene sulla materia «ordinamento civile», di esclusiva competenza legislativa statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2797 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele COZZOLINO, presidente, in sostituzione della relatrice, segnala che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica della Convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione internazionale degli adulti, dettando alcune limitate disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale. La Convenzione fatta all'Aia il 13 gennaio 2000 è stata adottata nell'ambito della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (The Hague Conference on Private International Law – HCCH), organismo intergovernativo del quale fanno parte attualmente 82 Stati e l'Unione Europea. L'HCCH persegue l'obiettivo della progressiva unificazione delle norme di diritto internazionale privato mediante l'elaborazione di trattati multilaterali volti a garantire la certezza del diritto nei rapporti di diritto privato aventi connessioni internazionali. L'origine della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti risale alla decisione, adottata il 29 maggio 1993 dagli Stati rappresentati alla diciassettesima sessione della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, di includere nell'ordine del giorno della diciottesima sessione il riesame della Convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, e di possibilmente estendere il campo di applicazione della nuova convenzione al fine di includere la protezione degli adulti incapaci. La diciottesima sessione della Conferenza ha redatto la Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (ratificata dall'Italia con la legge 18 giugno 2015 n. 101), ma non ha avuto il tempo di esaminare il caso degli adulti. Attraverso il lavoro prima di una Commissione speciale e quindi di una commissione speciale diplomatica, si è pervenuti all'adozione unanime da parte degli Stati membri della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti. La Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti intende rafforzare, nelle situazioni di carattere internazionale, la protezione degli adulti incapaci, al fine di evitare conflitti tra i sistemi giuridici degli Stati contraenti in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione degli adulti. La Convenzione, inoltre, introduce un meccanismo di cooperazione tra le autorità degli Stati contraenti, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006. La Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti è in vigore sul piano internazionale dal 1o gennaio 2009, il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre Pag. 6mesi dopo il deposito del terzo strumento di ratifica da parte di Stati che erano membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato alla data del 2 ottobre 1999. I tre Paesi che hanno determinato tale risultato sono stati Francia, Germania e Regno Unito; successivamente hanno ratificato (o accettato o approvato) la Convenzione Svizzera, Finlandia, Estonia, Repubblica Ceca, Austria, Principato di Monaco e da ultimo, la Lettonia, per un totale di 10 Stati. L'Italia ha firmato la Convenzione il 31 ottobre 2008.
  Il disegno di legge è composto da cinque articoli L'articolo 1 autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica della Convenzione, mentre l'articolo 2 ne dispone la piena esecuzione dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 57 della Convenzione, questa vincolerà il nostro Paese a far data dal primo giorno successivo allo scadere di tre mesi dal deposito dello strumento di ratifica. L'articolo 3, conformemente a quanto richiesto dall'articolo 28 della Convenzione, individua il ministero della Giustizia come Autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi convenzionali relativi alla protezione internazionale degli adulti. Una modifica di adeguamento del quadro normativo nazionale è introdotta dall'articolo 4 del disegno di legge con riguardo alla legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Vengono modificate le rubriche degli articoli 43 (Protezione dei maggiori d'età) e 44 (Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età) con il riferimento agli «adulti» ed è novellato il medesimo articolo 43, che attualmente individua nella legge nazionale dell'incapace quella che regola i presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiorenni, così come i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura. La Convenzione infatti non definisce in maniera esaustiva la nozione di «incapace», anche in relazione alle diverse interpretazioni che di tale nozione danno i singoli ordinamenti giuridici. Tale nozione si riferisce più concretamente agli adulti che necessitano di tutela, individuandoli nelle persone con più di 18 anni (articolo 2) che «a causa di una alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali» non sia in grado di provvedere ai propri interessi di natura personale o patrimoniale (articolo 1, paragrafo 1). Mentre, in forza dell'articolo 43 della citata legge n. 218 del 1995, al cittadino italiano all'estero è applicabile la disciplina nazionale in materia di tutela dell'incapace, le misure di tutela previste dalla legge italiana – ovvero quelle in materia di amministratore di sostegno – non possono essere applicate allo straniero che si trovi sul territorio nazionale. L'adozione di tali misure da parte del giudice nazionale sarà possibile solo in via provvisoria e d'urgenza, quando ciò sia necessario per proteggere la persona o i beni dell'incapace. Tale tipo di competenza «urgente» è ribadita dall'articolo 44 della legge n. 218 del 1995, relativa alla sussistenza della giurisdizione italiana in materia di protezione dei maggiori d'età. L'articolo 4 del disegno di legge sostituisce, quindi, l'articolo 43 della legge n. 218 del 1995 prevedendo, per l'adozione delle misure di protezione degli adulti incapaci, l'applicazione della disciplina della Convenzione dell'Aja del 2000, compresa quella relativa alla loro rappresentanza. In particolare, le autorità (giudiziarie e amministrative) competenti per l'adozione delle misure di tutela sono quelle dello Stato di residenza abituale dell'incapace, ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione). Avere una cittadinanza diversa da quella dello Stato di residenza non rende più applicabile all'incapace una legge diversa da quella del foro, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa Convenzione, con particolare riferimento alla competenza sussidiaria prevista dall'articolo 7 della Convenzione. L'opzione sulla competenza – spiega la relazione del Governo al disegno di legge – deriva dalla «considerazione della diffusione del criterio della residenza abituale nelle fonti internazionali ed europee del diritto internazionale privato e della particolare rilevanza sul piano internazionale della Convenzione in oggetto». In base al rinvio Pag. 7alla Convenzione contenuto nel nuovo articolo 43, il criterio della residenza abituale ai fini della legge applicabile vale erga omnes, quindi anche nei confronti di Stati non parte della Convenzione. L'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il disegno di legge costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Testo unificato C. 3830 Pellegrino e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VII e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele COZZOLINO, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che il testo unificato delle proposte di legge C. 3830 e C. 3963 consta di un solo articolo ed interviene sulla responsabilità dei dirigenti e dei funzionari scolastici in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto attiene alla conduzione e all'utilizzo degli edifici destinati all'istruzione e alla formazione. Il provvedimento ha lo scopo di risolvere alcune criticità emerse in ordine alla titolarità della responsabilità in materia di sicurezza nelle scuole, attraverso la modifica degli articoli 18 e 28 del decreto legislativo n.81 del 2008. In primo luogo, attraverso la modifica dell'articolo 18, si prevede che i dirigenti delle istituzioni scolastiche rispondono dei rischi connessi alle attività che si svolgono in presenza di alunne e alunni o del personale scolastico o, comunque, sono inserite nel piano triennale dell'offerta formativa. I dirigenti sono invece esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici, tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. I dirigenti delle istituzioni scolastiche, qualora, sulla base di una valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. In secondo luogo, attraverso la modifica dell'articolo 28, si stabilisce che per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Infine, si rimette a un decreto del Ministro dell'istruzione, Pag. 8dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, la disciplina delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «norme generali sull'istruzione», di potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) e n) della Costituzione, nonché alla materia «tutela e sicurezza del lavoro» di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
Testo unificato C. 101 Binetti e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele COZZOLINO, presidente e relatore, fa presente che il testo unificato in esame si compone di dodici articoli.
  L'articolo 1 delimita l'oggetto e la finalità del provvedimento, che introduce misure volte ad assicurare la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, e dei loro familiari e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso idonee iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili.
  L'articolo 2 definisce affetti da dipendenza da gioco d'azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con condotte tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità e assimilabili ad altre dipendenze. Sono definiti «giocatori problematici» quei soggetti che, pur non manifestando i sintomi della dipendenza, mostrano un comportamento di gioco compulsivo, tale da far prevedere il rischio di una sua evoluzione verso la patologia. Sono infine considerati «soggetti vulnerabili» le persone che, per caratteristiche psico-fisiche e ambientali, hanno maggiori probabilità, se stimolate, di sviluppare una dipendenza da gioco d'azzardo, quali i soggetti alcoldipendenti o tossicodipendenti, i pazienti psichiatrici e le persone a rischio di indebitamento.
  L'articolo 3 stabilisce i livelli essenziali di assistenza per la cura del gioco d'azzardo patologico e relativa certificazione, In particolare si prevede che il Servizio sanitario nazionale, attraverso i Servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone con dipendenza patologica da gioco d'azzardo interventi di prevenzione, cura e riabilitazione ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale e che la certificazione di diagnosi di gioco d'azzardo patologico dà diritto all'esenzione dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia. Infine si dispone che nel sito internet istituzionale del Ministero della salute è dedicata una specifica sezione alle informazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi, suddivise per zona di residenza, e sulle reti di servizi pubblici nonché sul numero verde nazionale.
  L'articolo 4 dispone in materia di informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo. In particolare si stabilisce che il Ministero dell'istruzione, Pag. 9dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado. Inoltre il medesimo Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate: ad aumentare la conoscenza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d'azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute; a pubblicizzare la sezione del sito internet di cui all'articolo 3; a promuovere la conoscenza del numero verde nazionale e di eventuali numeri verdi regionali; a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta; ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line; a diffondere la conoscenza del logo identificativo no slot.
  L'articolo 5 prevede che le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori problematici e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.
  L'articolo 6 dispone misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici. In particolare viene novellato il comma 21, dell'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011, portando a un minimo di euro 10.000 fino a un massimo di euro 30.000 la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista per il titolare dell'esercizio commerciale che consente la partecipazione ai giochi pubblici. Si prevede che l'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi, previsti dall'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori e che la medesima disposizione si applica anche ai giochi on line con vincite in denaro, fermi restando gli ulteriori adempimenti già previsti allo scopo di impedire l'accesso dei minori a tali giochi. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su tutti gli apparecchi devono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria. Gli apparecchi devono essere inoltre forniti di strumenti di rilevazione del comportamento di gioco nonché di strumenti di avviso finalizzati a favorire la piena consapevolezza del rischio in capo al giocatore. Tali strumenti devono rispettare la privacy del giocatore e devono essere in grado di attivare canali comunicativi di immediato accesso per l'assistenza ai soggetti problematici, in modo da facilitare e favorire l'accesso ai centri di assistenza sanitaria. Il Ministero della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, stabilisce le norme attuative finalizzate alla applicazione delle disposizioni del presente comma. È infine istituito un numero verde nazionale, per le problematiche legate al gioco d'azzardo, denominato «TVNGA», affidato al Centro nazionale dipendenze e doping dell'Istituto superiore di sanità.
  L'articolo 7 prevede che la persona affetta da gioco d'azzardo patologico che a causa di tale patologia si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita, ai sensi dell'articolo 404 del codice civile, da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui essa ha la residenza o il domicilio.
  L'articolo 8 interviene in materia di etichettatura dei tagliandi delle lotterie Pag. 10istantanee che devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo. Con decreto del Ministero della salute, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il contenuto delle suddette avvertenze e le caratteristiche grafiche con cui deve essere stampato il relativo testo. I tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l'immediata visibilità, una serie di diciture che avvertano del rischio del loro uso e l'indicazione del numero verde nazionale. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di 12 mesi.
  L'articolo 9 dispone il divieto di qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche oppure on line. In caso di violazione di tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che l'effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo.
  L'articolo 10, intervenendo in materia di obblighi relativi ai luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo, dispone che, in deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato consumare bevande alcoliche e fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.
  L'articolo 11 stabilisce che i pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o non installano apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, possono richiedere ai comuni il rilascio in uso del logo identificativo «no slot». Con apposito decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, definisce le condizioni per il rilascio in uso del logo identificativo, nonché per la revoca del suo utilizzo. Si stabilisce, infine, che è fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
  L'articolo 12 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
  Con riferimento alle competenze legislative costituzionalmente definite, il contenuto del provvedimento attiene, da una parte, alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e, dall'altra parte, alla materia «tutela della salute» di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Si ricorda, in proposito, che la maggior parte delle regioni, accanto alle misure contenute nei piani sanitari, ha approvato specifici provvedimenti volti a prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito, ed a tutelare le persone soggette ai rischi che ne derivano. Vengono altresì in rilievo, per taluni profili, le materie «ordine pubblico Pag. 11e sicurezza», «ordinamento civile» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» di competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), h) ed l) della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parare favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
C. 4768-A Governo, approvato dal Senato ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele COZZOLINO, presidente, avverte che non sono stati trasmessi fino ad ora gli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, illustra il contenuto del disegno di legge di bilancio, come modificato dalla V Commissione in sede referente.
  In materia di partecipazione italiana alle organizzazioni multilaterali, sia a carattere regionale che universale, ed a grandi iniziative promosse dalle Comunità internazionale, il disegno di legge autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018 per fare fronte agli oneri correlati alla presidenza in esercizio italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), che il nostro Paese assumerà dal 1o gennaio al 31 dicembre 2018. È stata altresì prevista un'autorizzazione di 3 milioni per l'anno 2018 destinati ad avviare la preparazione della partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020. Viene inoltre istituito nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale un apposito fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2018, 10 milioni per il 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la partecipazione italiana al finanziamento delle spese di costruzione e manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali aventi sede in Italia. Sempre nell'ambito della materia affari esteri, nel corso dell'esame presso la V Commissione, è stato approvato un emendamento che autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020 a favore del Milan Center for Food Law and Policy al fine di potenziare le attività miranti alla realizzazione degli obiettivi che il nostro Paese di è impegnato a conseguire nel quadro dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi dell'Agenda Onu 2030, nonché per la realizzazione di eventi ed iniziative ad essi collegati. Al fine di favorire l'adozione di progetti per la formazione universitaria e post universitaria previsti ed organizzati in attuazione degli accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione di cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, è stanziato un milione di euro per il 2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sempre sul versante della cooperazione scientifica internazionale, la V Commissione ha approvato una proposta emendativa che istituisce e disciplina il Programma di ricerche in Artico (PRA) finalizzato al sostegno dell'Italia quale Stato osservatore del Consiglio artico. La disposizione è finalizzata, altresì, alla realizzazione degli obiettivi della Strategia italiana per l'Artico, adottata nel 2015 dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ed alla partecipazione agli organismi internazionali operanti nel settore della ricerca sull'Artico, A copertura degli oneri viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e Pag. 12della ricerca, il Fondo per il programma di ricerche in Artico con una dotazione di 1 milione di euro per il triennio 2018-2020. In sede di esame presso questo ramo del Parlamento è stata inoltre approvata una proposta emendativa che finanzia una spesa di 200 mila euro annui, a decorrere dal 2018, per il finanziamento di lettorati di lingua italiano presso atenei esteri, da conferire in via preferenziale a personale che abbia conseguito il titolo di dottore di ricerca. Inoltre, per dare concreta attuazione, al Piano di Azione nazionale adottato in ottemperanza della risoluzione 1325 (200) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza e successive risoluzioni, le risorse impiegabili sono state portate ad 1 milione di euro per ciascuna annualità del triennio 2018-2020. Per quanto attiene alla gestione del personale alle dipendenze del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, sono state dettate norme per uniformare la base imponibile e contributiva dei redditi percepiti dal personale assunto in loco dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali all'estero. Si dispone inoltre l'incremento di 100 unità del contingente del personale a contratto assunto in loco. È inoltre prevista l'assunzione di 75 dipendenti a tempo indeterminato per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Un emendamento approvato in sede referente dalla Commissione Bilancio estende al quadriennio 2016-2019 la facoltà di indire annualmente concorsi di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova. Sempre in materia di personale delle pubbliche amministrazioni operante all'estero, è autorizzata la spesa massima di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 per l'invio di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e per rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo. Sul piano della valorizzazione dell'apporto delle comunità italiane nel mondo il disegno di legge, a seguito dell'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, si prevede una serie di misure a carattere finanziario: per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero; a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero e contestualmente è soppressa la disposizione, che escludeva dai rimborsi forfetari per la partecipazione alle riunioni del medesimo Consiglio, i componenti di nomina governativa; a favore dei Comitati degli Italiani all'estero; per adeguare le retribuzioni del personale a contratto assunto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari di prima categoria e dagli istituti italiani di cultura; a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero; per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero; a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero; per la concessione di contributi a parziale compensazione delle perdite subite, previa ricognizione delle richieste e ripartizione proporzionale delle risorse disponibili, ai cittadini italiani ed agli enti e società italiane già operanti in Venezuela e Libia, per la ristrutturazione, manutenzione e guardiania del cimitero italiano di Hammangi, nella città di Tripoli in Libia. Sul versante del sostegno alla promozione del Sistema-Paese, una proposta emendativa approvata dalla Commissione Bilancio della Camera ha stanziato risorse per le iniziative di promozione integrata all'estero per valorizzare l'immagine dell'Italia, anche ai fini dell'incentivazione dei flussi turistici. Per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo, la V Commissione ha approvato un emendamento che ha previsto l'assunzione, da parte dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata, nei limiti dell'attuale dotazione organica, fino a 10 unità di livello dirigenziale non generale. Con un altro emendamento approvato dalla V Commissione è stata inoltre novellata in più punti la legge n. 125 del 2014, introducendo, tra l'altro, le seguenti Pag. 13previsioni: la partecipazione del direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle questioni concernenti le iniziative di cooperazione con crediti concessionali o con finalità di lucro, alle riunioni del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo; una nuova disciplina le modalità di erogazione dei finanziamenti, da parte dell'Agenzia, per la realizzazione d'iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organismi iscritti nell'elenco dei soggetti promotori della cooperazione allo sviluppo, la destinazione di una quota del fondo rotativo istituito dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 alla concessione di prestiti, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi partner, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese ed alla concessione di prestiti ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino, secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi.
  Per il sostegno agli investimenti in materia ambientale è rifinanziato il fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Viene istituito un fondo per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi. Per il triennio 2018-2020, sono assegnati contributi ai comuni per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio e, dal 2018, sono previsti 10 milioni di euro per i piccoli comuni per interventi di tutela dell'ambiente e mitigazione del rischio idrogeologico. Una quota del fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2033, può essere destinata ai progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile urbana. È attribuita all'Officina Grande Riparazione ETR di Bologna la qualifica di Sito di interesse nazionale (SIN) ai fini della bonifica da amianto. Le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti sono assegnate all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che assume la denominazione di Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e sono previste risorse per le Autorità di bacino distrettuali. Per gli interventi di riqualificazione energetica, recupero edilizio e misure antisismiche, sono prorogate fino al 31 dicembre 2018 sia la detrazione al 50 per cento per la ristrutturazione edilizia, sia la detrazione al 65 per cento; è ridotta al 50 per cento la detrazione per finestre e infissi, schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Si prevede, per l'anno 2018, una detrazione del 36 per cento (nel limite di 5.000 euro) per interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni. Diversi sono gli interventi previsti in materia di aree protette, per l'Ente parco nazionale del Vesuvio, in relazione alla realizzazione del Grande progetto Pompei, e per l'istituzione del Parco del Delta del Po e dei Parchi nazionali del Matese e di Portofino. In materia di risorse e infrastrutture idriche, si prevede l'adozione di un Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo, la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, nonché per contrastare le perdite delle reti acquedottistiche. Nelle more, è previsto un Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione, per una spesa di 50 milioni per ciascuno degli anni 2018-2022. Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nelle province di Bolzano e di Trento si prevede, tra l'altro, la proroga di diritto delle concessioni indicate nella norma per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. In materia di fonti rinnovabili, si proroga al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale gli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili cessano di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta.
  Per quanto concerne le misure per l'emergenza sismica, sono previste norme Pag. 14per le popolazioni dei territori colpiti dagli eventi sismici degli ultimi anni. Per il sisma dell'aprile 2009 in Abruzzo, per l'anno 2018, sono assegnati 10 milioni di euro per la ricostruzione del Comune de l'Aquila e 2 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico. Per il sisma del maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, si attribuisce ai commissari delegati (anziché ai Presidenti) la facoltà di stipulare mutui la ricostruzione pubblica e per le opere di urbanizzazione primaria dei centri storici ed urbani; si prorogano al 31 dicembre 2019 le agevolazioni per la zona franca urbana nei comuni della Lombardia; si proroga al 31 dicembre 2018 l'esenzione IMU; si proroga al 2019 la sospensione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali; si incrementa il Fondo per la ricostruzione; si consente al Presidente della Regione Lombardia di rimborsare i costi per le assunzioni di personale. Per gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, si differisce il pagamento dei mutui concessi ai Comuni; i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo possono effettuare i versamenti sospesi in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018. L'esenzione dei redditi da fabbricati inagibili è prorogata fino al 2018. È ampliato il novero dei soggetti attuatori, attraverso l'inclusione delle diocesi, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali e si prevede la stabilizzazione del personale dell'Ufficio del Soprintendente speciale. Si prevede, inoltre, una verifica dell'andamento degli oneri, in base alla quale verrà determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari da assegnare alle Regioni. Per il sisma dell'agosto 2017 nell'isola di Ischia, è istituito un Fondo con una dotazione di 9,69 milioni di euro per il 2018, 19,38 milioni per il 2019 e 19,69 milioni per il 2020. È differito il pagamento dei mutui Cassa depositi e prestiti ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, ed è sospeso il pagamento dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati su immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili. Per ulteriori eventi calamitosi, è prevista una spesa di 2 milioni di euro per il 2019 in favore dell'Ente parco nazionale del Vesuvio in relazione alla realizzazione del Grande progetto Pompei, per la messa in sicurezza della Strada Matrone, nel comune di Boscotrecase (NA), compromessa a seguito degli incendi boschivi e relativi eventi franosi che nei mesi di luglio e agosto 2017 hanno interessato l'area vesuviana. Si prevede, inoltre, un contributo per le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994. Sono destinate risorse per la ristrutturazione delle chiese danneggiate a seguito di taluni eventi alluvionali. Sono dettate misure di carattere generale finalizzate a inserire tra le spese detraibili, per le polizze stipulate a decorrere dal 1o gennaio 2018, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi per unità immobiliari ad uso abitativo e ad esentarle interamente dalla imposta sulle assicurazioni. Ulteriori disposizioni sono volte a regolare l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Da ultimo, si introduce un ulteriore criterio per l'attribuzione di spazi finanziari in favore degli enti locali, consistente nella realizzazione di investimenti per il ripristino e la messa in sicurezza del territorio a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  Nel corso dell'esame presso la V Commissione, sono state approvate disposizioni in materia di commercio equo e solidale. In particolare, si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per il commercio equo e solidale. Si consente inoltre, alle amministrazioni pubbliche, che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture, di prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. A favore delle imprese aggiudicatrici è riconosciuto – nel limite delle Pag. 15risorse disponibili nel Fondo- un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con riferimento al settore del commercio, nel corso dell'esame presso la V Commissione, sono state altresì inserite alcune previsioni in materia di concessioni di commercio su aree pubbliche. In particolare si dispone la proroga al 31 dicembre 2020, del termine (attualmente fissato al 31 dicembre 2018) delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in commento e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020, al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle medesime concessioni siano realizzate in un contesto temporale omogeneo. Si dispone inoltre che le amministrazioni interessate prevedano specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nel biennio precedente l'entrata in vigore della norma, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con riguardo al settore dei servizi, nel corso dell'esame presso la V Commissione è stata inserita una norma di interpretazione autentica sull'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 59 del 2010, normativa nazionale attuativa della direttiva 2006/123/UE, alle attività di assistenza e cura fornite in ambito termale. In particolare, si dispone che l'articolo 1, comma 1, – attuativo della direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta Direttiva Bolkestein) – il quale definisce l'ambito di applicazione del decreto stesso, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio e il rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie previste dalla legge quadro sul settore termale qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività finalizzate a mantenere e migliorare l'aspetto estetico.
  In materia di cultura e spettacolo, in particolare: si dispone che le somme iscritte in conto residui sul cap. 6633 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possono essere utilizzate per i versamenti relativi alla definizione agevolata dei debiti; si introduce la definizione imprese culturali e creative e si prevede un credito d'imposta in favore 4 delle stesse per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi; si autorizza la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2018 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero; al fine di rafforzare la sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi della cultura dello Stato, si incrementa di 40 unità il contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri preposto alla tutela del patrimonio culturale; si autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad alcune nuove assunzioni a tempo indeterminato, fino ad un massimo di 200 unità, nonché a mantenere in servizio anche per il 2018 personale già assunto a tempo determinato e si prevede l'assunzione a tempo indeterminato del personale di supporto reclutato per il potenziamento dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016; si rende permanente la possibilità per gli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di conferire ad esperti incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, estendendone inoltre la durata massima a 24 mesi; si prorogano (dal 31 gennaio 2019) al 31 dicembre 2019 lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei, nonché le attività dell'Unità «Grande Pompei», del Vice Direttore generale vicario e della struttura di supporto. Pag. 16Si prevede, inoltre, l'attivazione, da parte dello stesso Direttore generale, di un Contratto istituzionale di sviluppo per la progettazione, realizzazione e gestione degli interventi previsti nel piano strategico relativo ai comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata». Successivamente al 31 dicembre 2019, le funzioni del Direttore generale di progetto rientrano nella competenza ordinaria del Parco archeologico di Pompei; infine, si prevede l'avvio, entro il 31 marzo 2018, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di una selezione per titoli e colloquio finalizzata all'inquadramento dei soggetti che, reclutati a seguito di procedura selettiva pubblica, abbiano prestato servizio, entro la medesima data, per almeno 36 mesi, nell'ambito della Segreteria tecnica di progettazione operante presso il Parco archeologico di Pompei; si prevede che si considerino prestazioni accessorie diverse dallo straordinario le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato per garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti, in occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati da terzi concessionari o autorizzati, nonché le operazioni e i servizi svolti dal medesimo personale in attuazione del «piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura»; si dispone che dal 1o gennaio 2019 i contributi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi conservativi volontari su beni culturali di proprietà privata, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2019 e di 20 milioni di euro annui dal 2020; si autorizza l'ulteriore spesa 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione del Piano per l'arte contemporanea; a decorrere dal 2018, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la promozione del libro e della lettura e il Fondo per la conservazione e l'informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori, con una dotazione annua pari ad 1 mln di euro; si istituisce un credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati o nel settore della vendita al dettaglio di libri di seconda mano; si autorizza la realizzazione di uno specifico programma di attività in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale; si incrementano le risorse stanziate per ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e, per le stesse, si proroga al 2019 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario; si prevede il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura anche per il 2021 e per gli anni successivi, a tal fine autorizzando la spesa di un milione di euro annui; si autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 per il sostegno di manifestazioni carnevalesche, a valere su risorse del Fondo unico per lo spettacolo; si estende l'aliquota IVA ridotta al 10 per cento ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante, disponendo, inoltre, che la stessa si applica anche nei casi in cui le relative prestazioni siano condotte da intermediari; si incrementa l'autorizzazione di spesa per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali, ai fini dell'erogazione di contributi alle «Scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale»; si prevede che gli accordi di valorizzazione che hanno ad oggetto i beni culturali che, in quanto tali, sono soggetti alle disposizioni di tutela, possono includere anche beni demaniali pertinenziali, anche non assoggettati a vincolo, e anche appartenenti al demanio marittimo, quando tali beni demaniali risultino direttamente e strettamente necessari all'attuazione dei programmi e dei piani strategici di valorizzazione culturale. Si autorizza la spesa di 20 milioni di euro nel 2018 e di 10 milioni di euro nel 2019 per interventi Pag. 17urgenti nella città di Matera, designata Capitale europea della cultura per il 2019; si autorizza la spesa la realizzazione del centro di arte e creatività contemporanea denominato «Maxxi L'Aquila». Infine, si rifinanzia la cosiddetta «card cultura» per i giovani che compiono 18 anni nel 2018 e nel 2019.
  Per quanto concerne il comparto della Difesa gli interventi previsti dal provvedimento hanno riguardato diversi ambiti di interesse. Con riferimento al contributo della Difesa nell'ambito delle attività di controllo del territorio, è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2019 e limitatamente a 7.050 unità, l'operatività del relativo piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Con specifico riferimento, poi, alla tutela del patrimonio culturale, il contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri preposto a tale attività, attualmente composto da 88 unità di personale dell'Arma, è stato integrato di 40 unità. Uno stanziamento pari a 900 milioni di euro per l'anno 2018 è stato, a sua volta disposto in favore del fondo missioni internazionali istituito ai sensi dell'articolo 4 della recente «legge quadro missioni internazionali». Con specifico riferimento, poi, alle aree addestrative della Difesa una serie di novelle al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 hanno determinato significative novità alla disciplina dei poligoni di tiro con particolare riferimento alla tenuta presso ciascun poligono delle Forze armate ed a cura del comandante del poligono, di un apposito registro delle attività a fuoco nel quale annotare, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività l'arma o il sistema d'arma utilizzato, il munizionamento utilizzato, la data dello sparo e luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili. Si prevede, inoltre, che il comandante del poligono predisponga un documento semestrale, ove, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono militare delle Forze armate, siano indicate le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo, gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute polizia. Infine, per quanto concerne l'area industriale della Difesa è stata autorizzata l'Agenzia industrie difesa alla proroga fino al 31 dicembre 2018 di contratti da essa conclusi. In base a quest'ultima disposizione l'Agenzia può, infatti, assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze cui non si possa far fronte con il personale in servizio, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali.
  Con l'entrata a regime dal 2016 delle nuove modalità con cui regioni ed enti locali concorrono alla sostenibilità delle finanza pubbliche, ora realizzata mediante il vincolo del pareggio di bilancio, le disposizioni sugli enti territoriali previste dal disegno di legge in esame appaiono orientate in senso espansivo. In particolare, per le regioni è attenuato il contributo alla finanza pubblica previsto a legislazione vigente per il 2018 – pari a circa 2,7 milioni –, assegnando alle Regioni per tale anno un contributo per la riduzione del debito regionale aumentato a 2.300 milioni durante l'esame presso la Camera, e riducendo nel contempo l'entità complessiva a 300 milioni. Sempre alla Camera è stata prevista la riduzione di 200 milioni di euro della misura del concorso alla finanza pubblica per gli anni 2019 e 2020. Si stabilisce poi che per realizzare tale obiettivo, le Regioni dovranno utilizzare: il suddetto contributo di 2.200 milioni di euro, come ripartito secondo una tabella riportata in norma; tagli di risorse destinate all'edilizia sanitaria per 94,10 milioni; riduzioni di ulteriori risorse per un totale di 300 milioni di euro. Tale ultimo criterio è stato eliminato durante l'esame alla Camera. Una ulteriore misura finanziaria consente alle regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti di dilazionare in venti esercizi il ripiano Pag. 18del disavanzo da esse maturato al 31 dicembre 2014. Durante l'esame alla Camera tale termine è stato esteso, consentendo la dilazione anche al ripiano del disavanzo registrato al 31 dicembre 2015. È stato inoltre esteso fino all'anno 2026, a partire dal 2018, il periodo durante il quale le regioni sono tenute a certificare gli incrementi del livello dei pagamenti complessivi per investimenti, che consente l'applicazione della procedura agevolata di ripiano del proprio debito in 20 anni, nonché precisato che il piano di rientro del disavanzo 2015 decorre dal 2018 con riferimento alla quota non ancora ripianata. Sempre alla Camera, è stata concessa alle regioni che non avessero ancora approvato il rendiconto 2014 la possibilità (in deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014) di provvedere entro il 30 giugno 2018, al riaccertamento straordinario dei residui. Vengono incrementati di 220 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario per far fronte al trasferimento alla Regione del personale delle città metropolitane e delle province in servizio presso i centri per l'impiego, già collocato in soprannumero. Da segnalare infine l'ulteriore rinvio di un anno, dal 2019 al 2020, dell'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento (attribuzione della compartecipazione IVA in base alla territorialità, fiscalizzazione dei trasferimenti statali e istituzione dei fondi perequativi) delle funzioni regionali. Con riguardo ai territori delle autonomie speciali si prevede l'istituzione un fondo di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, le cui norme di operatività sono rinviati ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 febbraio 2018. Viene inoltre stabilito il definitivo passaggio alle regole del pareggio di bilancio, a decorrere dall'anno 2018, per quelle tra le autonomie speciali a cui continuavano ad applicarsi i vincoli del patto di stabilità interno (la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e Trento). Infine si attua una parte dell'accordo del 20 giugno 2016 tra lo Stato e la Regione siciliana, escludendo dal calcolo della riduzione della spesa corrente alcune tipologie di spesa a cui la Regione si è impegnata con l'accordo citato. L'intervento sulle autonomie speciali è stato esteso durante il passaggio alla Camera, relativamente ai rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia, in cui fra l'altro vengono preordinate nel Bilancio dello Stato per il 2018 e il 2019 risorse pari a 120 milioni di euro per attuare l'Accordo del 23 ottobre 2014 sul contributo alla Regione alla finanza pubblica nei suddetti anni. Sempre alla Camera, è stato elevato il contributo attribuito alle province della Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari di 15 milioni nel 2018 e 20 milioni annui dal 2019 e sono stati ridotti gli accantonamenti a carico della Valle d'Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica di 45 milioni per il 2018, di 100 milioni per il 2019 e di 120 milioni annui a decorrere dal 2020. Per quanto concerne gli enti locali, si istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso. Sono previsti specifici finanziamenti per i comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici dell'Aquila e dell'isola di Ischia. È stata introdotta alla Camera una norma di interpretazione autentica che prevede un'estensione della possibilità di esercitare la facoltà agli enti locali destinatari di anticipazioni di liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbi esigibilità. Sempre alla Camera sono stati introdotte disposizioni sul riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 da parte dei comuni che non abbiano ancora deliberato il riaccertamento ovvero per i quali siano emersi residui risalenti ad esercizi pregressi ovvero che si trovino in specifiche situazioni che richiedano comunque l'operazione Pag. 19di riaccertamento. Vengono stanziati complessivi 850 milioni per il triennio 2018-2020 (di cui 150 nel primo anno), come contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali. Viene inoltre riconosciuto ai piccoli comuni un contributo pari a 10 milioni annui a decorrere dal 2018, da destinare al finanziamento di talune tipologie di intervento, quali la prevenzione del rischio idrogeologico, la riqualificazione dei centri storici ed altro. Durante l'esame alla Camera tale contributo è stato assegnato ad incremento del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, anziché ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, per le specifiche finalità previste dal testo iniziale. Sempre alla Camera è stato introdotto lo sblocco del turn-over per i comuni con popolazione tra 1.000 e 3.000 abitanti (in luogo dei 3.000 ora previsti) che abbiano una spesa per il personale inferiore al 24 per cento delle entrate correnti. Nel corso dell'esame alla Camera è stata altresì data la possibilità agli enti locali, negli anni dal 2018 al 2020, di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. È stata inoltre estesa fino al 2020 la possibilità per gli enti territoriali di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi. Si introducono norme che mirano a favorire la fusione di comuni, incrementando il contributo straordinario per la fusione dei comuni. Si attribuiscono ai comuni nel 2018 un contributo complessivo di 300 milioni a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Per quanto concerne le province e città metropolitane, vengono destinate risorse per l'esercizio delle funzioni fondamentali attribuite agli enti stessi. Il suddetto contributo per province e città metropolitane, che complessivamente durante l'esame presso la Camera è stato incrementato di 76 milioni di euro, verrà versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. Il contributo pertanto, anziché essere erogato, viene utilizzato dagli enti a compensazione del concorso alla finanza pubblica da essi dovuto. Viene inoltre attribuito un contributo per ciascuno degli anni 2018-2020 a favore delle province che risultano o sono in procinto di entrare in dissesto. Durante l'esame alla Camera, tale contributo è stato esteso anche alle province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione alla data del 30 novembre 2017 (in luogo del 30 settembre prima previsto), nonché alle province che alla suddetta data del 30 novembre 2017 hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Un complessivo intervento per il personale di province e città metropolitane prevede un piano di riassetto organizzativo per l'esercizio delle funzioni fondamentali a seguito del quale procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, secondo un criterio che gradua al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti la percentuale di personale assumibile rispetto a quello cessato nell'anno precedente. Un ulteriore intervento di sostegno finanziario riguarda lei risorse per gli spazi degli enti locali, incrementando le risorse medesime. Viene inoltre inserita una ulteriore finalizzazione degli spazi finanziari in favore dell'impiantistica sportiva e si apportano alcune precisazioni in ordine all'utilizzo di spazi finanziari dai comuni facenti parte di un'unione di comuni.. Si interviene, inoltre, anche integrando le priorità di assegnazione e sulla norma sanzionatoria. Presso la Camera sono state inoltre inserite ulteriori norme riguardanti gli enti locali, tra le quali: una disposizione finalizzata ad assicurare la Pag. 20copertura e la continuità del servizio di tesoreria degli enti locali su tutto il territorio nazionale, tra l'altro autorizzando Cassa depositi e prestiti S.p.A. a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali; la possibilità per i Comuni di conservare nel Fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 le risorse accantonate nel Fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2016, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative ad investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate; i Comuni inoltre, qualora abbiano contratto un finanziamento per il ripianamento dei debiti fuori bilancio, possono chiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi delle agenzie fiscali e degli enti di previdenza relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente, entro un limite massimo di dieci anni; è stata altresì modificata anche la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, intervenendo tra l'altro sul termine di durata del piano che viene stabilita tra 4 a 20 anni, stabilendosi contestualmente per gli enti che hanno già presentato il piano di riequilibrio la possibilità di riformularlo rispetto ai nuovi termini. Di rilievo poi l'incremento del finanziamento del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Infine è stata inserita una disposizione secondo la quale le camere di commercio, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, adottano programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale fino ad un massimo del 50 per cento. Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l'idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta di Unioncamere, autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.
  Sono istituiti due Fondi nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il primo – con risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 – mira alla realizzazione di interventi urgenti volti alla funzionalità degli uffici giudiziari e sugli istituti penitenziari. Il secondo Fondo è istituito per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, 20 milioni per l'anno 2019 e 30 milioni annui a decorrere dal 2020. Il disegno di legge, poi, aumenta di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Tali risorse sono destinate in favore degli orfani per crimini domestici, orfani di madre a seguito di omicidio commesso dall'autore di stalking nei confronti della medesima vittima, di omicidio a seguito di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo. Si prevede, poi, l'iscrizione ad apposite gestioni separate del Fondo unico giustizia delle somme giacenti derivanti da procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo, nonché di somme depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi. Gli utili della gestione finanziaria di tali somme sono riassegnati al Ministero della giustizia nella misura del 50 per cento. Si prevedono interventi sul personale. In particolare, il Ministero della giustizia è autorizzato: ad assumere nel 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito; ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, un ulteriore contingente massimo di 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. A tal fine si provvede in parte mediante riduzione del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e per il completamento del processo telematico. Altri interventi riguardano l'attività e il funzionamento degli uffici giudiziari. In particolare, per favorire lo smaltimento Pag. 21del contenzioso fiscale presso la Corte di cassazione, è previsto il reclutamento di un massimo di 50 giudici ausiliari da adibire esclusivamente ai collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti civili in materia. L'incarico dura tre anni e non è rinnovabile. È ridotto da 400 a 350 del numero dei giudici ausiliari da reclutare per lo smaltimento dell'arretrato civile nelle corti di appello. Sono introdotte – a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione Bilancio – nuove disposizioni nei codici di rito penale e civile, finalizzate ad esigenze di speditezza processuale, con riguardo alla redazione in forma chiara e sintetica degli atti del procedimento. Il disegno di legge modifica poi la disciplina delle notificazioni a mezzo posta, per dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada; la nuova disciplina – dopo le modifiche introdotte dalla Commissione Bilancio – viene armonizzata con i poteri dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni. In quarto luogo, altre proroghe di termini, previste dal disegno di legge riguardano: la possibilità di delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna ed esterna o altro personale a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale; la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna; il trasferimento da parte delle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della stessa banca dati; l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi fino a 25.000; il deposito della copia cartacea dei ricorsi nel processo amministrativo già depositati in via telematica. La Commissione Bilancio della Camera ha apportato una serie di ulteriori modifiche al disegno di legge. Tra di esse si segnalano ulteriori interventi relativi alla documentazione antimafia: per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, sono sottoposti all'obbligo di presentazione della dichiarazione i soli consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detengono, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento. Sono poi eliminate alcune restrizioni in capo ai membri togati elettivi del Consiglio superiore della magistratura, alla cessazione del mandato. È modificata la disciplina delle procedure per la riscossione delle pene pecuniarie con attivazione della loro conversione, quando il debitore non sia in grado di pagare. È inoltre aumentata di alcune unità la pianta organica dei magistrati amministrativi. Viene inoltre disciplinato l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE 2016/679, che ha dettato una significativa e innovativa disciplina europea sul trattamento dei dati personali. In particolare viene ribadito che spetta al Garante della privacy, anche in sede di attuazione del regolamento UE, assicurare la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini; spetta al Garante adottare un provvedimento per disciplinare le modalità attraverso le quali l'Autorità stessa monitora e vigila sull'applicazione del Regolamento UE; si stabilisce che colui che intende effettuare un trattamento dati fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, debba preventivamente compilare e inviare al Garante l'informativa; il Garante potrà disporre una moratoria sul trattamento dei dati e poi inibire l'utilizzo dei dati personali. Sono introdotte sanzioni penali contravvenzionali a carico di chi si introduca abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale relative all'infrastruttura Gasdotto Trans Adriatico, ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree medesime. Ulteriori modifiche riguardano l'attività forense. È disciplinato il legittimo impedimento del difensore per maternità, nel processo civile e penale. Viene modificata la disciplina dell'equo Pag. 22compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. In particolare, è previsto un più stretto rapporto del compenso con i parametri tariffari previsti ed è introdotta una presunzione assoluta di vessatorietà di una serie specifica di clausole, che mantengono tale natura anche quando siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione. Viene poi modificata la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria. È stabilito l'inserimento obbligatorio, nella denominazione sociale, dell'indicazione «società tra avvocati»; è stabilita una maggiorazione percentuale del contributo integrativo da applicare ai corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e l'obbligo di riversamento annuale alla Cassa nazionale di previdenza forense.
  In materia di informazione: a decorrere dal 2018, si autorizza la spesa di 400.000 euro a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da almeno 5 anni. Per il 2018, si autorizza la spesa di 1 milione di euro ad integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero; si autorizza la proroga, per il 2018, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A. titolare dell'emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. A tal fine, si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2018; si prevede che alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. non si applicano le misure di contenimento della spesa previste per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato predisposto dall'ISTAT, ferme restando, invece, le disposizioni vigenti in materia di tetto retributivo e si dispone che la stessa RAI può avviare immissioni in organico di giornalisti al livello retributivo minimo previsto dal contratto di categoria, ricorrendo prioritariamente alle graduatorie elaborate a seguito delle selezioni di giornalisti professionisti avviate nel 2013 e nel 2014; si conferma, per il 2018, l'importo del canone RAI per uso privato. Con riferimento al settore delle comunicazioni il disegno di legge provvede a disciplinare l'avvio del processo di riorganizzazione delle bande di radiofrequenza al fine di intraprendere, in coerenza con la tempistica stabilita dall'Unione europea, le iniziative necessarie allo sviluppo delle reti di quinta generazione da concludersi entro il 2022. In particolare la norma disciplina il procedimento di assegnazione di alcune frequenze radioelettriche ai sistemi terrestri di comunicazione elettronica a banda larga. Ciò comporterà una redistribuzione delle frequenze destinate alle trasmissioni televisive e, in conseguenza di ciò, la necessità di adottare un nuovo Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF 2018), anche in ambito locale. Dalle procedure di assegnazione delle frequenze non devono derivare introiti inferiori a 2.500 milioni di euro. Sono inoltre definiti gli stanziamenti per l'attuazione delle disposizioni citate per il periodo fino al 2022. Tali risorse saranno assegnate, tra l'altro, anche a beneficio degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di ultima generazione, ovvero che integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2. È infine prorogato il divieto di partecipazioni societarie incrociate nel mercato editoriale tra quotidiani e servizi televisivi. Con riferimento ai servizi postali è stata prevista la possibilità, a far data dal 2020, quindi nell'ambito del nuovo contratto di programma tra Poste italiane e Ministero dello sviluppo economico, di ricomprendere negli invii postali rientranti nel servizio universale quelli di peso fino a 5 chili. L'obiettivo della disposizione è quello di promuovere un miglioramento dei tempi di consegna degli invii postali tra 2 e 5 chili che potrebbero essere assoggettati a uno standard di consegna migliore rispetto a quello dei pacchi. Oltre a tali disposizioni sono introdotte norme per migliorare la qualità del servizio postale nei piccoli comuni.Pag. 23
  Il disegno di legge provvede al rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, che è destinato a finanziare interventi in materia, tra l'altro, di trasporti e viabilità, nonché infrastrutture ed edilizia pubblica. Sono state rimodulate le quote delle risorse del citato Fondo per una serie di interventi, prevalentemente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (trasporto rapido di massa; fondo per la progettazione delle amministrazioni centrali; eliminazione delle barriere architettoniche; contributi all'ANAS; programma di recupero alloggi ERP di comuni e IACP; contributi a Ferrovie dello Stato). Si prevede, altresì, per il triennio 2018-2020, l'assegnazione di contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Uno specifico stanziamento di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2018, è destinato ai piccoli comuni per il finanziamento di una serie di interventi ambientali e infrastrutturali. Per quanto riguarda il sostegno degli investimenti è altresì prevista l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo progettazione degli enti locali con una dotazione di 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, destinato al cofinanziamento di opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Sono inoltre previste disposizioni per assicurare la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019 e i campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo e per il rapido completamento delle opere, anche accessorie, inerenti la società Quadrilatero Umbria Marche S.p.A.. Nel corso dell'esame alla Camera, sono state inserite ulteriori disposizioni finalizzate al finanziamento: di interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia per una spesa complessiva di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024; del completamento delle opere inerenti il progetto «Viabilità accesso all'hub portuale di La Spezia – Variante alla SS 1 Aurelia», attraverso la concessione ad ANAS S.p.A. di un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020; di opere di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 «Antica di Cassano», Lotto 1, secondo stralcio. È, altresì, autorizzata una spesa di 120 milioni per il 2018 e di 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, per la realizzazione di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. È, altresì, disciplinata la verifica preventiva dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) sulla correttezza della procedura adottata da ANAS per la definizione degli accordi bonari e/o delle transazioni con le imprese appaltatrici. In materia infrastrutturale rileva, inoltre, l'adozione di un Piano nazionale di interventi nel settore idrico e il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per gli interventi di ristrutturazione degli impianti sportivi. Nel corso dell'esame alla Camera, sono state inserite disposizioni in materia di appalti pubblici finalizzate a: – prevedere che, nelle ipotesi di subappalto, sia assicurata la pubblicità sui quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e sui siti web; – ridurre, da 45 a 30 giorni, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti; – prevedere, per le società organismi di attestazione (SOA), l'obbligo di sede in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) che attribuisca all'attestazione la capacità di provare il requisito di qualificazione in capo all'esecutore di lavori pubblici; – prevedere che gli incentivi previsti per le funzioni tecniche fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. Sono state, altresì, inserite disposizioni riguardanti le concessioni al fine di: – ridurre, per i titolari di concessioni autostradali, al 60 per cento la quota dei contratti di lavori, servizi e forniture che i medesimi concessionari sono obbligati ad affidare mediante procedure ad evidenza pubblica; – incrementare, per l'anno 2018, l'autorizzazione di spesa a favore della società Strada dei Parchi S.p.A. per l'esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta Pag. 24autostradale A24 e A25 resi necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017; – modificare la recente disciplina volta a regolare l'affidamento della concessione autostradale concernente l'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena relativamente alla quota che deve essere versata dal concessionario subentrante e alla data entro la quale devono essere stipulati gli atti convenzionali di concessione. Sono previste infine proroghe: per il completamento dell'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto; per il commissariamento per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari; per la definizione, da parte del CIPE, delle modalità di destinazione di alcune risorse precedentemente destinate all'edilizia scolastica; del termine ultimo di operatività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006; del termine di chiusura della gestione commissariale relativa alla «Galleria Pavoncelli»; del termine di conclusione dell'operatività della gestione commissariale finalizzata alla definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.
  Durante l'esame alla Camera è stata introdotta una disposizione che autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 per una serie di misure connesse all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale (quali la pubblicazione da parte del Ministero dell'interno sul proprio sito internet dei moduli per il deposito delle liste, l'implementazione dei sistemi informativi, la trasmissione in formato elettronico alle Camere dei dati necessari per la proclamazione degli eletti). Conseguentemente, si prevede solo per le prossime elezioni, anche in considerazione dei termini di pubblicazione del decreto legislativo di determinazione dei collegi elettorali n. 189 del 2017 (pubblicato il 19 dicembre 2017), la riduzione ad un quarto del numero delle sottoscrizioni necessarie (minimo 1.500 e massimo 2.000 per ciascun collegio plurinominale) per la presentazione delle candidature sia per le elezioni della Camera sia del Senato. A seguito dell'emendamento approvato, sono quindi richieste, per le prossime elezioni politiche, minimo 375 sottoscrizioni per ciascun collegio plurinominale. Inoltre è disposto uno stanziamento di 1,8 milioni di euro per dare piena attuazione della riforma del procedimento elettorale, in particolare riguardo agli interventi necessari sul sistema informativo elettorale centrale e sui software utilizzati per la gestione informatica del procedimento elettorale, che coinvolge, tra l'altro, gli aspetti tecnici di comunicazione dei dati alla Corte di cassazione. Altra disposizione ammette la presenza di osservatori internazionali OSCE presso gli uffici elettorali di sezione in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.
  In materia di lavoro e occupazione il disegno di legge di bilancio contiene, in particolare, disposizioni che introducono incentivi e sgravi contributivi per le nuove assunzioni, misure per promuovere la formazione professionale e interventi volti ad ampliare l'ambito di applicazione di taluni ammortizzatori sociali. Per quanto riguarda gli incentivi alle nuove assunzioni, si prevede in primo luogo una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2018, di soggetti aventi determinati requisiti anagrafici (30-35 anni) e che non abbiano avuto (neanche con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi, mentre la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua. Si prevede, inoltre, la possibilità, per specifiche regioni, di introdurre misure complementari volte all'assunzione di giovani entro i 35 anni di età (o con età superiore ai 35 anni a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito Pag. 25da almeno 6 mesi), in particolare estendendo nel 2018 l'esonero contributivo introdotto per la generalità dei neo assunti, sia riguardo alla percentuale dello sgravio contributivo, sia riguardo alla sua entità economica. Si prevede l'innalzamento della quota deducibile da IRAP del costo dei lavoratori stagionali, che nel 2018 viene resa integralmente deducibile (in luogo della ordinaria deducibilità del 70 per cento). Si prevede l'innalzamento delle soglie reddituali per l'accesso al cosiddetto bonus 80 euro, con conseguente ampliamento della platea dei lavoratori beneficiari. In relazione al lavoro autonomo, il disegno di legge detta norme volte a promuovere forme di imprenditoria in agricoltura. Con riferimento alla formazione professionale, si introduce, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, prevedendo uno stanziamento di 250 milioni di euro per il 2019. Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario, mentre la misura del beneficio è pari al 40 per cento delle spese effettuate nel periodo di imposta considerato. Si prevedono stanziamenti per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) (189 milioni), per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e relativi all'alternanza tra scuola e lavoro (125 milioni), per le attività di formazione relative all'apprendistato professionalizzante (15 milioni di euro). In materia di ammortizzatori sociali si consente, per gli anni 2018 e 2019, con riferimento alle imprese di rilevanza economica strategica a livello regionale, con organico superiore a 100 unità lavorative, una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, previo accordo stipulato in sede governativa; si consente alle regioni di autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità della cassa integrazione guadagni in deroga concesse entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017, relative a crisi aziendali incardinate presso l'unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni; si dispone il rifinanziamento dei trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori del gruppo ILVA. Si introduce una nuova disciplina per la tracciabilità delle retribuzioni ai lavoratori, prevedendo che dal 1o luglio 2018 i datori di lavoro debbano effettuarne il pagamento attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, esclusivamente con specifici mezzi (bonifico, pagamento elettronico, emissione assegni). Si introducono incentivi alle assunzioni, da parte delle cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere, inserite in appositi percorsi di protezione. Infine, è previsto lo stanziamento di risorse per l'assegno di ricollocazione e per il sostegno al reddito dei lavoratori della pesca, anche in relazione al fermo obbligatorio dell'attività di pesca.
  Sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, si segnala, in primo luogo, il rifinanziamento per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023 della cosiddetta Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti Industria 4.0: big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti. Si mantiene il meccanismo preferenziale per gli investimenti Industria 4.0, cui viene riservata una quota pari al trenta per cento (anziché al venti per cento) delle risorse stanziate. Nel corso dell'esame alla Camera nell'elenco dei beni materiali strumentali cui si applica il cosiddetto iper-ammortamento per gli investimenti, previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge di bilancio 2017, sono stati inclusi alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali. Inoltre è stato introdotto uno specifico regime fiscale dei proventi derivanti dalle attività di peer to peer lending. In particolare, si Pag. 26dispone l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta, in misura pari al 26 per cento, sui proventi derivanti da prestiti erogati mediante piattaforme dedicate a soggetti finanziatori non professionali. La ritenuta è operata direttamente dai gestori delle predette piattaforme. I predetti proventi sono qualificati come redditi di capitale ai fini delle imposte dirette, se le predette piattaforme sono gestite da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nell'apposito albo ovvero da istituti di pagamento. Si semplificano gli adempimenti a carico dei soggetti che svolgono attività nel settore finanziario (banche e intermediari, assicurazioni, imprese di investimento, OICR, società di gestione del risparmio e società fiduciarie). Per tali soggetti, con riferimento agli atti in cui vi è l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale di soggetti non residenti nel territorio dello Stato, l'obbligo si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati identificativi richiesti dalla legge per l'attribuzione del codice fiscale, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero. Nel corso dell'esame al Senato si è intervenuti sulla misura di sostegno al settore aerospaziale, ed in particolare, sulla disciplina delle modalità di erogazione delle risorse stanziate per un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia, introducendo l'obbligo generale del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. È istituito un Fondo per lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, volto a finanziare progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia. Nel corso dell'esame alla Camera la dotazione di tale Fondo è stata ridotta a partire dal 2019, divenendo pari a 125 milioni di euro per l'anno 2019 e a 175 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Nel corso dell'esame alla Camera è stato assegnato un contributo annuo di 600.000 euro a decorrere dal 2018 all'Ente Nazionale per il Microcredito, al fine di promuovere la creazione di nuova autoimprenditorialità e di lavoro autonomo mediante l'accesso agli strumenti di microfinanza. Diverse misure sono finalizzate al sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo. Per promuovere lo sviluppo dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio, si consente a Invitalia di operare quale istituzione finanziaria, anche con la costituzione di una società autorizzata a effettuare finanziamenti, al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato. Nel corso dell'esame alla Camera è stata introdotta una disposizione, con la quale si rifinanzia di 2 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2018-2019 e di 3 milioni per il 2020 la quota delle risorse stanziate per l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane da destinare all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero nell'ambito delle azioni relative al Piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti. Nel corso dell'esame alla Camera sono state altresì inserite disposizioni concernenti l'attività assicurativa svolta da SACE S.p.A. a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana. In particolare, si dispone che gli impegni assunti da SACE relativi alle operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana, Paesi strategici di destinazione ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute sul sistema produttivo del Paese e per l'indotto di riferimento, effettuate anche nell'ambito delle operazioni di «export banca», sono garantiti dallo Stato. Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte misure specifiche finalizzate all'efficientamento del Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione e per il finanziamento parziale della quota di capitale di rischio di imprese italiane in imprese all'estero. Il Fondo è gestito da SIMEST. Un milione di euro per il 2018 è inoltre destinato al finanziamento delle Camere di Commercio italiane all'estero. Sempre nel corso dell'esame al Senato è Pag. 27stato assegnato un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'istituto IsiameD per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle smart city. Nel corso dell'esame al Senato si è intervenuti sulla disciplina del prestito sociale, affidando tra l'altro al CICR la definizione dei limiti di raccolta del prestito sociale nelle cooperative e le relative forme di garanzia. Nel corso dell'esame alla Camera si è intervenuti inoltre sulla disciplina del Registro nazionale degli aiuti di Stato, differendo all'anno 2018, per gli aiuti fiscali, la decorrenza dell'applicazione di tale disciplina. Sotto il profilo degli interventi fiscali a favore della crescita, si segnala in primo luogo la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018 e delle accise per l'anno 2019, già parzialmente introdotti con il decreto-legge n. 148 del 2017. Sono prorogate le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus), ristrutturazione edilizia e l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, fruibili, incluso il sisma bonus, anche dagli IACP. Si introduce una detrazione del 36 per cento per interventi di sistemazione a verde. Al Senato è stata introdotta una nuova spesa agevolabile al 65 per cento: l'acquisto e la posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, a specifiche condizioni e con valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Alla Camera è stato previsto che nel 2018 la detrazione al 50 per cento per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione non spetta per quelle con efficienza inferiore alla classe A. La detrazione spetta nella misura del 65 per cento, invece, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie con efficienza pari alla classe A e contestualmente sistemi di termoregolazione evoluti; impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; generatori d'aria calda a condensazione. Inoltre è prevista una nuova ipotesi di detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3. La misura della detrazione è dell'80 per cento in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell'85 per cento in caso di passaggio di due classi di rischio. È prorogata la cedolare secca al 10 per cento i per i contratti a canone concordato. Alla Camera il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere è stato esteso anche alle strutture che prestano cure termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. Si reintroduce la detraibilità al 19 per cento per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale e si dispone la deducibilità dei buoni TPL acquistati per il trasporto del dipendente e dei familiari. Sono prorogate per l'anno 2018 le misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati. Alla Camera è stata prorogata al 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti. Si introduce, per il 2018, un credito d'imposta del 40 per cento fino a un massimo di 300.000 euro per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Alla Camera è stato introdotto il credito d'imposta in favore delle imprese culturali e creative per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi. L'agevolazione è attribuita nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. È stato ampliato l'ambito degli investimenti agevolabili da parte degli enti di previdenza e dei fondi pensione Pag. 28all'interno della disciplina degli investimenti a lungo termine: si prevede che gli stessi possano investire somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale, nell'acquisto di quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati erogati e/o originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti non professionali (peer to peer lending), intermediari finanziari, istituti di pagamento ovvero soggetti operanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'UE. Al fine di ampliare il gettito, da destinare ai servizi di supporto per gli alunni disabili, è stato esteso l'ambito applicativo dell'affrancamento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito ad operazioni straordinarie ed altre operazioni di acquisizione e riferibili ad avviamento, marchi ed altre attività (in sostanza, dei beni immateriali) anche alle operazioni su partecipate estere, ovvero riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia. Viene così ampliato l'ambito applicativo delle norme che consentono di «affrancare» tali valori mediante pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento. Le imprese che svolgono attività immobiliare vengono incluse tra quelle in cui deve essere investito almeno il 70 per cento dei PIR, i piani individuali di risparmio. Le SIM, società di intermediazione mobiliare, sono escluse dall'addizionale IRES del 3,5 per cento. Per gli stessi soggetti è ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini IRES e IRAP, nel misura del 96 per cento. Si istituisce un credito d'imposta per le PMI del 50 per cento in relazione ai costi di consulenza per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei. Durante l'esame al Senato, per il 2018 il costo dei lavoratori stagionali è reso integralmente deducibile, in luogo della ordinaria deducibilità del 70 per cento. Si modifica la normativa vigente in relazione ai provvedimenti necessari per spostare il regime giuridico internazionale di punto franco dal Porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate, prevedendo che gli stessi siano adottati dal presidente dell'Autorità di sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, in luogo del Commissario di governo per il Friuli. Inoltre, viene meglio definito il regime internazionale di punto franco aggiungendo il riferimento normativo relativo all'Allegato VIII del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947. Si modifica la disciplina dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo contenuta nel Testo unico accise. In primo luogo, si estende la vendita in via esclusiva di sigarette elettroniche da parte di rivendite autorizzate anche ai prodotti da inalazione non contenenti nicotina ed esclude i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio. Si interviene inoltre sulla previsione che demanda a un decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, la definizione di modalità e requisiti per gli esercizi di vicinato ai fini dell'autorizzazione e dell'approvvigionamento dei prodotti, introducendo le farmacie e le parafarmacie. Resta confermato che, nelle more dell'adozione del decreto, agli esercizi in questione è consentita la prosecuzione dell'attività. Sono estese alle sigarette elettroniche, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, le norme in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Il divieto di vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, si applica ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina. Si prevede la possibilità di includere i beni demaniali pertinenziali negli accordi di valorizzazione culturale. La finalità dichiarata è quella di consentire il pieno conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle disposizioni in materia di federalismo demaniale. Si inserisce una nuova categoria di strumenti di debito chirografario di secondo livello, fra gli strumenti di capitale e le obbligazioni senior, assicurando a queste ultime una ulteriore protezione in caso di crisi. Si attribuisce, per tre anni, un credito di imposta pari al 65 Pag. 29per cento alle fondazioni bancarie per le erogazioni in specifici ambiti sociali e sanitari. Si modifica il regime tributario delle società cooperative: in primo luogo si consente alle cooperative di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche all'atto della loro attribuzione a capitale sociale; si chiarisce che tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di imprese individuali, nonché i detentori di partecipazione qualificata; la facoltà si esercita con il versamento della ritenuta, entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare; la ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata – retroattivamente – alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. È elevato da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni. Il limite di 2.840,51 euro rimane per le altre tipologie di familiari a carico. Il nuovo limite di reddito entra in vigore dal 1o gennaio 2019. In materia di cultura, spettacolo e sport, si conferma l'esenzione fiscale per le attività istituzionali dell'Accademia dei Lincei; si estende l'aliquota IVA al 10 per cento ai contratti di scrittura conclusi mediante intermediari per spettacoli teatrali, concerti, attività circensi e spettacolo viaggiante; si riconosce un credito d'imposta del 12 per cento per gli interventi di ristrutturazione degli impianti sportivi delle società di calcio, nonché un credito d'imposta (sport bonus) per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici; si eleva a 10.000 euro l'esenzione fiscale per indennità, rimborsi, premi e compensi erogati a direttori artistici e collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un credito d'imposta per la vendita di libri al dettaglio. In materia di fiscalità del settore agricolo, il provvedimento innalza le percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020. Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte agevolazioni per il settore enoturistico e per l'apicoltura svolta in aree montane. In materia ambientale, si introducono agevolazioni fiscali e finanziarie per le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, per quelle colpite dal sisma del 2016 in Centro Italia; si rendono detraibili al 19 per cento dal 2018 i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi sulle abitazioni, esentando dette polizze dalla imposta sulle assicurazioni. Per il Mezzogiorno, è incrementato di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 il credito di imposta alle imprese per l'acquisto di nuovi beni strumentali ed è istituito il Fondo imprese Sud a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, con una dotazione di 150 milioni di euro, le cui quote possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali pubblici e privati. Tra le misure di contrasto all'evasione fiscale e in materia di entrata si segnalano: la sospensione degli aumenti di tributi regionali e comunali, ad eccezione della maggiorazione TASI già disposta per il 2017. l'introduzione, dal 2019, della fatturazione elettronica obbligatoria tra privati e l'eliminazione dello spesometro; nel corso dell'esame alla Camera l'obbligo di fatturazione elettronica, già previsto per i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, è stato esteso ai soggetti identificati ai fini IVA (non residenti nel territorio dello Stato che non dispongono di una stabile organizzazione). Nei confronti dei consumatori finali le fatture elettroniche sono rese disponibili dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e da chi emette la fattura. Si consente la trasmissione telematica entro l'ultimo giorno (anziché entro il giorno 5) del mese successivo all'emissione; alla Camera Pag. 30è stato introdotto un unico invio dei dati delle fatture emesse dai gestori dei distributori di carburanti e dai soggetti subappaltatori di contratti pubblici verso l'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, il Ministero dello sviluppo economico e la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo. In tale ambito, è previsto un Piano straordinario di controlli per contrastare le frodi nella commercializzazione e distribuzione dei carburanti. Si dispone l'obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA e si circoscrive l'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione. La deducibilità e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante sono limitate ai soli pagamenti tracciabili. Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico. La decorrenza delle nuove norme è fissata a partire dal 1o luglio 2018; nel corso dell'esame alla Camera la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale è stata prorogata al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Inoltre sono state modificate alcune scadenze fiscali: il termine per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al secondo trimestre deve essere effettuato entro il 30 settembre; il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte e di IRAP è prorogato al 31 ottobre; il termine entro il quale i sostituti di imposta trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni uniche (modello 770) è prorogato al 31 ottobre; il termine per la presentazione della dichiarazione ad un CAF-dipendenti è prorogato al 23 luglio; in tema di violazione degli obblighi di dichiarazione IVA, si introduce una sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro per il cessionario o committente in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o committente alla detrazione. La restituzione dell'imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale; le disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti, nell'ambito delle quali alla Camera sono state escluse le immissioni in consumo effettuate per conto di un soggetto con specifici requisiti di affidabilità o che presti idonea garanzia, nonché la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici; l'autorizzazione per l'Agenzia dell'entrate a espletare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi funzionari; si modifica la disciplina del gruppo IVA introdotta dalla legge di bilancio 2017, al fine di includere la stabile organizzazione nella normativa del gruppo IVA, a fini antielusivi, e a disciplinare i criteri per la determinazione della base imponibile, sia in presenza di un corrispettivo che in caso di prestazioni rese a titolo gratuito; si interviene in materia di tassazione degli utili da partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, attenuandone la disciplina; la riduzione a cinquemila euro della soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società partecipate, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare che il beneficiario del pagamento non abbia debiti con l'agente della riscossione; la sospensione da parte dell'Agenzia delle entrate delle deleghe di pagamento (F24) delle imposte effettuate mediante compensazioni che presentano profili di rischio; l'incremento dal 40 al 52,5 per cento per gli anni 2018 e 2019 e al 65 per cento per gli anni successivi della misura degli acconti dell'imposta sulle assicurazioni; l'esclusione dei dividendi provenienti da società controllate estere dal risultato operativo lordo (ROL), al fine di ridurre la deduzione degli interessi passivi dall'IRES; l'esenzione dall'imposta di bollo per le copie degli assegni in forma elettronica e Pag. 31della relativa documentazione; la proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni; l'introduzione di una ritenuta del 26 per cento per i redditi di capitale e i redditi diversi al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, per le partecipazioni societarie qualificate, come già previsto per le partecipazioni non qualificate; la modifica dei requisiti per assegnare le maggiori entrate da contrasto all'evasione al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, volta a renderne più flessibile l'utilizzo; il rinvio al 1o gennaio 2018, dell'introduzione dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) per gli imprenditori individuali prevista dalla legge di bilancio 2017; in materia di giochi, la modifica dei criteri per le concessioni, contemperando i principi concorrenziali nella loro attribuzione con l'esigenza di perseguire un corretto assetto distributivo. In materia di giochi alla Camera è stato prorogato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine oltre il quale non possono più essere rilasciati nulla osta per gli apparecchi con vincita in denaro, meglio noti come new slot. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli deve essere individuata una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi di gioco dismessi dal mercato, al fine di evitarne possibili utilizzi illeciti. Per le finalità di antiriciclaggio è prevista l'istituzione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di un registro dei distributori ed esercenti di gioco nel quale sono annotati, oltre ai dati volti alla loro identificazione, la tipologia e modalità dell'attività di gioco, i provvedimenti di estinzione del rapporto contrattuale (in caso del venir meno dei requisiti richiesti ovvero in caso di gravi infrazioni) e di sospensione emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Si modifica la tassazione relativa alle scommesse sulle corse dei cavalli. A decorrere dal 1o gennaio 2018 si applica la tassazione sul margine (differenza tra somme giocate e vincite corrisposte) per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli: una parte del gettito (67 per cento) è destinato alla filiera ippica. Il prelievo è stabilito per la rete fisica nella misura del 43 per cento e per il gioco a distanza del 47 per cento. Per sostenere la filiera ippica e le scommesse nelle reti autorizzate, tali aliquote sono ridotte qualora il gettito, nel corso di 12 mesi solari, raggiunga determinate soglie, su proposta definita con decreto ministeriale. Entro 90 giorni le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore. Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta una forma di tassazione per le imprese del settore del digitale (cosiddetta web tax), riscrivendo i criteri per determinare l'esistenza di una «stabile organizzazione» tassabile nel territorio dello Stato, per alleviare il nesso tra presenza fisica di un'attività nel territorio dello Stato e assoggettabilità alla normativa fiscale. È poi istituita un'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, con aliquota del 6 per cento sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni medesime. Tale disciplina è stata modificata alla Camera: è stata eliminata la complessiva disciplina che conferisce all'Agenzia delle entrate il potere di accertare, in contraddittorio con gli interessati, quando l'attività di un soggetto non residente, privo di stabile organizzazione in Italia, possa essere rilevante ai fini fiscali in quanto la stessa è esercitata per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Nella definizione di stabile organizzazione rientrano i soli luoghi di estrazione di risorse naturali. È modificata inoltre l'imposta sulle transazioni digitali, applicabile alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti residenti in Italia, nonché di stabili organizzazioni di soggetti non residenti: entrano nel perimetro dell'imposta le imprese agricole; viene modificata la modalità di calcolo della base imponibile e viene abbassata l'aliquota dell'imposta: essa si applica con aliquota del 3 per cento sul valore della singola transazione, che consiste nel corrispettivo dovuto, al netto dell'IVA. Le modifiche chiariscono che l'imposta si applica Pag. 32nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore alle 3.000 unità. L'imposta viene prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi assoggettati a imposizione, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo specifiche ipotesi individuate dalla legge. Alla Camera è stata estesa la dotazione finanziaria di 25 milioni di euro, anche agli anni 2020 e 2021 del Fondo di ristoro finanziario in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari di banche sottoposte a risoluzione. Inoltre si prevede che il danno ingiusto subito dai risparmiatori può essere riconosciuto, ai fini del ristoro, oltre che con sentenza passata in giudicato, anche con pronuncia degli arbitri presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, disciplinata dall'articolo 210 del Codice dei contratti pubblici.
  Per il settore agricolo è previsto un esonero contributivo totale per i primi tre anni e uno sgravio contributivo, al 66 per cento nel quarto anno e al 50 per cento nel quinto anno, a favore degli imprenditori agricoli che non hanno raggiunto i 40 anni di età e che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2018. Vengono, poi, istituiti i distretti del cibo ai quali sono chiamate a partecipare le imprese agricole, agroalimentari e sociali al fine di promuovere, attraverso le attività agricole, lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, la sicurezza alimentare, nonché di ridurre l'impatto ambientale delle produzioni e lo spreco alimentare, salvaguardando il territorio e il paesaggio rurale. Durante l'esame presso la Commissione bilancio sono stati inclusi nella previsione i biodistretti. È, inoltre, innalzata la percentuale di compensazione IVA per le carni vive bovine e suine prevedendo che sia stabilita in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 per cento e all'8 per cento per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020. Sono predisposte risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per la realizzazione del piano straordinario degli invasi. Il Senato ha introdotto l'istituto del contratto di affiancamento tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni e gli imprenditori agricoli o coltivatori diretti di età superiore a 65 anni o pensionati. Il contratto permette l'accesso prioritario ai mutui agevolati per gli investimenti. Nel settore della pesca, sono state introdotte disposizioni che prevedono la corresponsione di un'indennità giornaliera di 30 euro per l'anno 2018 per le imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo obbligatorio; l'integrazione per l'anno 201 di 12 milioni di euro della dotazione finanziaria del programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-201 ; l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2018, e nel limite di 5 milioni di euro annui, di un'indennità giornaliera fino ad un massimo di 30 euro a favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodo di fermo non obbligatorio; l'attribuzione, infine, con un'aggiunta approvata alla Camera, di 1 milione di euro per il 201 ad integrazione delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, destinate a completare le procedure di risarcimento dei danni subite dalle imprese di settore a seguito di calamità naturali riconosciute. Con riguardo ai danni prodotti dal batterio della Xylella fastidiosa il testo prevede lo stanziamento di 1 milione di euro per il 2018, aggiunto durante l'esame in Commissione bilancio, 2 milioni per il 201 e per il 2020 per finanziare i contratti di distretto per i territori danneggiati; il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale di 1 milione di euro per il 2018 e per il 2019 a favore delle imprese colpite; il rifinanziamento di 1 milione di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari da destinare al reimpianto di piante tolleranti o resistenti Pag. 33alla Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio. Ulteriori interventi hanno riguardato la definizione del regime fiscale dell'attività di enoturismo, in parte modificata durante l'esame presso la Commissione bilancio prevedendo che occorra fare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, nonché l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni di euro per il 2019. Con riguardo al personale, particolarmente rilevante risulta la dotazione finanziaria disposta a favore della stabilizzazione dei lavoratori precari presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi di economia agraria (CREA); sono, a tal fine, destinati, 10 milioni di euro per il 2018 e 50 milioni di euro a decorrere dal 2019. Durante l'esame in Commissione bilancio sono state approvate ulteriori misure: – sono state estese al settore zootecnico le risorse del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero caseari. A tal fine sono stati stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 destinati a sostenere la zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate; è stato istituito un Fondo per il miglioramento della qualità e della competitività delle imprese agrumicole con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2018 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 201 e 2020; è stata incrementata la dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di 4 milioni di euro per il 2018, di 5 milioni di euro per il 2019 e di 6 milioni di euro per il 2020; è stato istituito un Fondo antibracconaggio ittico per aumentare i controlli nelle acque interne da parte del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020; è stata rideterminata l'aliquota di accisa sulla birra in 3,00 euro per ettolitro e per grado-Plato a decorrere dal 1o gennaio 2019 ; è stata prorogata dal gennaio 2018 a gennaio 2019 la decorrenza relativa alla tenuta, in modalità telematica, del Libro unico del lavoro, tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; è stata modificata la disposizione relativa alla presentazione dell'informazione antimafia da parte degli imprenditori agricoli, confermando per le imprese agricole che abbiano fatto domanda per importi inferiori a 25.000 euro una proroga al 31 dicembre 2018 dell'obbligo di presentare la suddetta informazione ed escludendo dall'obbligo le domande di contributi. Con l'entrata in vigore della disposizione in esame, l'obbligo di presentazione della documentazione antimafia si applicherà da subito solo ai titolari di fondi che accedono a fondi europei per importi superiori a 25.000 euro; – è stata modificata la tassazione relativa alle scommesse sulle corse dei cavalli, prevedendo che, a decorrere dal 1o gennaio 2018, per la tassazione sul margine (differenza tra somme giocate e vincite corrisposte) relativamente alle scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, una parte del gettito (67 per cento) è destinato alla filiera ippica. Il prelievo è stabilito per la rete fisica nella misura del 43 per cento e per il gioco a distanza del 47 per cento. Per sostenere la filiera ippica e le scommesse nelle reti autorizzate, tali aliquote sono ridotte qualora il gettito, nel corso di 12 mesi solari, raggiunga determinate soglie, su proposta definita con decreto ministeriale. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli regola con proprio decreto le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa. Le società che gestiscono gli ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia. Entro 0 giorni le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore. Pag. 34Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole, dovrà adottare le misure per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a Jackpot. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione. Si prevede, infine, la riforma del settore ad opera del Ministero delle politiche agricole attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare un organismo, da sottoporre alla vigilanza del Ministero, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione delle risorse.
  Nel disegno di legge le misure per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno sono sostanzialmente rivolte al sostegno e allo sviluppo delle imprese operanti al Sud, sia attraverso la proroga ed il rifinanziamento di misure già operanti nell'ordinamento, sia mediante la definizione di nuovi strumenti di intervento. In particolare, con riferimento a misure agevolative già vigenti, si segnala: a) l'incremento di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 delle risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). In tal modo, fermo restando le risorse già autorizzate per il 2016 e il 2017 (rispettivamente 617 e 507 milioni), l'autorizzazione di spesa risulta elevata a 872 milioni per il 2018 e a 772 milioni per il 2019; l'integrazione della disciplina agevolativa per le assunzioni a tempo indeterminato nelle suddette regioni del Mezzogiorno, consentendo che per l'anno 2018 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (attuativi dei Fondi strutturali) e dei Programmi complementari si possano introdurre misure complementari a quelle già previste dalla normativa vigente in tema di decontribuzione, per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di giovani entro i 35 anni di età, ovvero soggetti di età superiore ai 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Tra le misure innovative si istituisce un fondo denominato «Fondo imprese Sud», finalizzato al sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione di 150 milioni di euro. Il Fondo, finanziato a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, ha una durata di 12 anni, e la relativa gestione è affidata a Invitalia S.p.A., che può a tal fine avvalersi anche della Banca del Mezzogiorno. Rientra tra le misure di sostegno alle politiche nazionali e comunitarie volte al superamento degli squilibri socioeconomici territoriali, il rifinanziamento della «Strategia Nazionale per le Aree Interne» (SNAI), che rappresenta una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di programmazione 2014-2020. Si dispone un incremento dei finanziamenti nazionali destinati alla Strategia di complessivi di 91,2 milioni (di cui 30 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni per il 2021), a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, che porta l'autorizzazione complessiva di spesa a favore della Strategia per le aree interne a circa 281 milioni di euro. Sulla base della nuova disciplina contabile una parte degli interventi in favore delle politiche di coesione sono riconducibili a variazioni effettuate direttamente sulla pertinente Missione di spesa n. 28 («Sviluppo e riequilibrio territoriale»), le cui risorse sono pressoché interamente iscritte sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000 del Ministero dell'economia). In particolare, si dispone: un rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo Pag. 35di programmazione 2014-2020, di 5 miliardi per il 2021 e annualità seguenti; una riprogrammazione delle risorse del Fondo medesimo attraverso una anticipazione di 1 miliardo al 2018, di 1,5 miliardi al 2019 e di 1,2 miliardi al 2020, con conseguente riduzione delle risorse previste per il 2021 e annualità seguenti.
  In tema di politiche sociali e per la famiglia il disegno di legge introduce od amplia alcune misure dirette a fornire un sostegno economico ai nuclei familiari e ai giovani, nonché destina contributi ad enti di ricerca o di assistenza. In primo luogo viene estesa la platea dei beneficiari e incrementato il beneficio economico collegato al Reddito di inclusione – ReI, la misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, recentemente introdotta dal decreto legislativo n. 147 del 2017. Dal 1o gennaio 2018, termine fissato per l'avvio della misura, sono resi meno stringenti i requisiti del nucleo familiare, necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al ReI. Dal 1o luglio 2018, la platea dei beneficiari del ReI viene estesa ulteriormente: decadono infatti i requisiti collegati alla composizione del nucleo familiare richiedente, di cui vengono considerate esclusivamente le condizioni economiche. Inoltre, il massimale annuo riferito alla componente economica del ReI è incrementato del dieci per cento (esclusivamente per i nuclei familiari con 5 o più componenti il beneficio passa da 485 a circa 534 euro mensili). L'estensione della platea dei beneficiari e l'incremento del beneficio sono resi possibili da un maggiore impegno finanziario. Lo stanziamento del Fondo Povertà viene incrementato di: 300 milioni nel 2018 e di 700 milioni nel 2019. Nel corso dell'esame al Senato sono stati ulteriormente incrementati gli importi per il 2020 e per lo stanziamento a regime dal 2021, portati rispettivamente a 783 milioni e 755 milioni annui a decorrere dal 2021. In ragione di quest'ultimo incremento, al Senato è stata prevista una conseguente riduzione, dal 2020, delle risorse del Fondo da utilizzare per finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale: 117 milioni di euro nel 2020 (erano 235); 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. È stato previsto un aumento, dal 2020, della percentuale (dal quindici al venti per cento), delle risorse del Fondo Povertà vincolata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali necessari per la messa a regime del ReI; risorse che passano dal 2020, da 352 a 470 milioni annui. Infine, al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, e, contestualmente, gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, è stato previsto che gli ambiti territoriali possano effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato. Le risorse necessarie sono a valere e nei limiti della quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali. È stato poi introdotto un contributo complessivo di 100 milioni di euro per ciascun anno fiscale del triennio 2018-2020, in favore delle fondazioni bancarie, sotto forma di credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate dalle stesse in specifici ambiti dei servizi sanitari e socio assistenziali, che rientrino negli scopi statutari finalizzati alla promozione del welfare di comunità, purché in relazione ad attività non commerciali. Sono state dettate alcune disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. Nel corso dell'esame presso la commissione bilancio è stato posto un limite temporale all'erogazione del «bonus bebè», che viene circoscritto al solo anno 2018 (invece che a decorrere da tale anno) per l'importo annuo che comunque rimane pari a 960 euro annui e soltanto fino al primo anno di vita del bambino, nato o adottato nel 2018, per ISEE familiari entro il 25.000 euro annui. Pertanto, rispetto al testo iniziale del disegno di legge, la misura non risulta più stabilizzata, sebbene, corrispondentemente, dal 2019 fosse previsto un dimezzamento della stessa a complessivi 480 euro annui. Viene introdotta Pag. 36in via sperimentale per un triennio a partire dal 2018, una misura finanziata per 5 milioni di euro da destinare ad interventi per il sostegno dei giovani che, al compimento dei 18 anni, vivano fuori dalla propria famiglia di origine in base ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria, allo scopo di garantire la continuità dell'assistenza riferita al loro percorso di crescita verso l'autonomia, fino al 21o anno di età. Viene istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno del titolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, finalizzato a sostenere gli interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del prestatore di cure familiare. Quanto alle misure che dispongono finanziamenti ad enti di ricerca ed assistenza va ricordato che al fine di garantire le attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, istituito presso l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, possono essere autorizzati appositi finanziamenti – non predeterminati nell'importo – all'Istituto degli Innocenti di Firenze. Per lo svolgimento dei relativi piani di attività, i ministeri membri dell'Osservatorio, possono stipulare convenzioni, di norma di durata pluriennale, con il suddetto Istituto. A favore dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS) viene stanziato un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Viene incrementato di 250.000 euro il contributo annuo riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, a valere, a decorrere dal 2018, sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili. Vengono stanziati, rispettivamente, un contributo straordinario di 2,5 milioni per il 2019 alla Federazione nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi finalizzato alla realizzazione di un centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca volto all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi con minorazioni plurime, e un contributo straordinario di 300.000 euro per il 2018 all'istituto nazionale di valutazione degli ausili e delle tecnologie al fine di realizzare idonee valutazioni dei dispositivi e dei ritrovati tecnologici destinati a ciechi e ipovedenti, con conseguente rilascio di «bollino di qualità».
  In materia previdenziale le misure di maggiore rilievo riguardano l'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita. In primo luogo si modifica il meccanismo di adeguamento, prevedendo: che si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente; che gli adeguamenti (a decorrere da quello operante dal 2021) non possono essere superiori a 3 mesi (con recupero dell'eventuale misura eccedente in occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi); che eventuali variazioni negative devono essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti). In secondo luogo si dispone l'esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi e decorrere dal 2019) per specifiche categorie di lavoratori (individuate dall'allegato B) e per i lavoratori impegnati nelle cd. attività usuranti. Altri interventi significativi riguardano l'APE volontaria e l'APE sociale, con l'obiettivo di ampliare la possibilità di accesso a tali strumenti di anticipazione del pensionamento, nonché i benefici previdenziali per i cd. lavoratori precoci. Le norme contenute nel disegno di legge, in particolare, prorogano di un anno (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019) l'istituto sperimentale dell'APE volontaria; intervengono sul requisito dello «stato di disoccupazione» richiesto per l'accesso all'APE sociale, prevedendo che esso si configuri (oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come attualmente previsto) anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (a Pag. 37condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi); intervengono sui requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, prevedendo una riduzione per le donne di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna). Per quanto attiene al beneficio previdenziale per i cd. lavoratori precoci, si includono nuove professioni tra i lavori gravosi, si amplia l'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (in particolare, oltre allo schema 6 anni su 7 viene altresì prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10) e si semplifica la procedura per l'accesso al beneficio. Nuovi benefici previdenziali sono previsti per i lavoratori impiegati in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore e per i lavoratori che operano in stabilimenti di fibre ceramiche, mentre specifiche disposizioni regolano il pensionamento anticipato di dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici. Si introduce una disciplina a regime della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (cd. RITA), attualmente prevista in via sperimentale per il periodo 1o maggio 2017 – 31 dicembre 2018, dalla legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017). Specifiche misure sono volte alla salvaguardia del patrimonio delle casse previdenziali privatizzate e al finanziamento dei patronati. Infine, talune disposizioni riguardano la previdenza complementare e, in particolare, la soppressione di FONDINPS.
  Il disegno di legge disciplina i censimenti permanenti da realizzare annualmente da parte dell'ISTAT, con le correlate risorse finanziarie, e individua i censimenti da effettuare dai prossimi anni. I nuovi censimenti saranno basati sull'utilizzo di fonti amministrative, oltre che sulle rilevazioni dirette periodiche, e saranno realizzati con le modalità definite dall'ISTAT con l'adozione dei Piani generali di censimento e di altri provvedimenti. Inoltre, l'ISTAT dovrà definire le modalità di restituzione ai comuni delle informazioni raccolte nell'ambito dei censimenti per la revisione delle anagrafi della popolazione residente. È stabilito, infine, che la popolazione legale verrà determinata sulla base dei risultati dei censimento permanente della popolazione secondo la cadenza temporale indicata nel Piano generale. Il provvedimento dispone l'attribuzione ai due Consiglieri di Stato di lingua tedesca di una indennità in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della provincia di Bolzano, sotto forma di rimborso spese o di indennità di trasferta, nel limite di spesa di 50 mila euro annui. Tra le disposizioni di proroga recate dal provvedimento, il testo interviene sulla modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia, prorogando al 31 dicembre 2018 la data ultima della sospensione delle modalità disciplinate dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento dei posti), in modo che siano conclusi i processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni È altresì prorogato di un anno (dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018) il termine a decorrere dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Sono prorogati di un anno (dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018) i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane) ed i termini di operatività della Consulta nazionale per il servizio civile in attesa della piena attuazione della riforma. Nel corso dell'esame della Camera è stato istituito il Fondo per l'innovazione sociale, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato Pag. 38all'effettuazione di studi di fattibilità e sviluppo di capacità delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili e con lo scopo di favorire e potenziare l'innovazione sociale secondo gli standard europei. È demandata ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (da adottare entro il 30 marzo 2018) la definizione delle modalità di funzionamento e di accesso al Fondo nonché le relative aree di intervento. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alcune disposizioni incidono sul trattamento economico del personale dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) adeguandolo a quello del personale dell'Antitrust. In particolare, si prevede che l'autonomia organizzativa dell'ANAC si estende all'ordinamento non solo giuridico, ma anche economico del personale. Si stabilisce, quindi, che il limite ai trattamenti economici del personale, attualmente fissato dal Piano per il riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione, ha validità solo in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo di un anno. A partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, l'Autorità, tenuto conto delle proprie esigenze funzionali e organizzative, può adeguare il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Sono state introdotte altre disposizioni sulle Agenzie fiscali che consentono di istituire, mediante i propri regolamenti di organizzazione, nuove posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di alta responsabilità, professionalità o elevata specializzazione, compresa la responsabilità di uffici di livello non dirigenziale, nei limiti di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali, conferendole a funzionari con almeno 5 anni di esperienza nella terza area tramite selezione interna. Al contempo, la disposizione autorizza i regolamenti di organizzazione a disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante concorso per titoli ed esami. Si prevede a tale riguardo l'esonero dalla prova preselettiva dei candidati che dipendenti delle due agenzie con specifiche qualifiche ed anni di esperienza, nonché una riserva fino al 50 per cento dei posti messi a concorso in favore del personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso una delle due agenzie, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito. Inoltre, è prorogato dal 30 giugno 2018 al 31 dicembre 2018 sia il termine entro il quale le Agenzie fiscali possono concludere nuovi concorsi per dirigenti, sia il termine di scadenza delle deleghe di funzioni dirigenziali attribuibili ai funzionari delle Agenzie fiscali con specifiche qualifiche ed anni di esperienza, per garantire la continuità operativa degli uffici nelle more dell'espletamento delle relative procedure concorsuali.
  Il disegno di legge determina gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego per il triennio 2016-2018. In particolare, vengono destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico 300 milioni per il 2016, 900 milioni per il 2017 e 2.850 milioni dal 2018. Tali somme corrispondono ad incrementi retributivi rispettivamente pari a: 0,36 per cento per il 2016; 1,09 per cento per il 2017; 3,48 per cento per il 2018. Nella percentuale sopra ricordata per il 2018, ricade pertanto l'attribuzione di aumenti medi mensili di 85 euro lordi, secondo l'accordo stipulato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con le Organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016. Numerose disposizioni sono volte a consentire assunzioni di personale in deroga alla normativa vigente da parte di determinate amministrazioni ed enti pubblici. Si prevede Pag. 39la proroga al 31 dicembre 2018 delle convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili (LSU). Si stabilisce la sospensione del contratto a termine per le ricercatrici durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Infine, si prevedono la proroga al 31 dicembre 2018 di termini per procedere a specifiche assunzioni, di contratti di lavoro a tempo determinato e di graduatorie concorsuali, e si introducono misure per la stabilizzazione di personale precario di vari enti.
  Per il raggiungimento degli obiettivi di spending review delle amministrazioni centrali dello Stato, si dispone che le riduzioni degli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime contenute nel disegno di legge, pari ad 1 miliardo a decorrere dal 2018, concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. La gran parte di queste riduzioni sono state realizzate attraverso definanziamenti di spesa. Riconducibile anche essa alla materia della revisione della spesa è la norma che dispone il mantenimento fino al 2021 del regime di tesoreria unica attualmente previsto fino al 2017 per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università. Tale mantenimento determina effetti finanziari positivi derivanti dalla circostanza che, con tale prolungamento, le entrate proprie degli enti sopracitati rimangono depositate per altri 4 anni presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario. Per altri profili – in quanto attinente al reperimento di risorse sulla base di procedure di razionalizzazione degli interventi in corso su patrimoni societari a controllo pubblico – rileva in questa sede anche l'intervento sulla disciplina delle gestioni liquidatorie del Comitato Sir e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po in corso presso il gruppo Fintecna. Per le prime due si introduce una distribuzione intermedia, in attesa del fine liquidazione, il cui importo viene attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018. Per la terza gestione, se ne dispone per il medesimo anno il versamento allo Stato dell'attivo della liquidazione, prossima alla conclusione.
  In tema di sanità il disegno di legge detta alcune norme relative a diverse materie. Nel settore farmaceutico vanno menzionate le disposizioni sul payback che riguardano i termini temporali per l'adozione delle determinazioni sul ripiano dell'eventuale superamento, nel 2016, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e del limite per la spesa farmaceutica ospedaliera, i termini di chiusura di procedure di transazione relative ai contenziosi sul ripiano del superamento dei suddetti limiti per gli anni 2013, 2014 e 2015 e le procedure successive alla conclusione delle medesime transazioni. Viene specificato che il ripiano di cui al periodo precedente è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, nonché i titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 percento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali. Viene disciplinato l'avvio di una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. La sperimentazione verrà avviata, nell'ambito del triennio 2018-2020, in nove regioni. Viene poi previsto, in via sperimentale per il triennio 2018-2020 e ad invarianza di spesa, l'avvio, da parte del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo. Altre disposizioni riguardano materie non omogenee. Si prevede l'erogazione, Pag. 40anche per l'anno 2018, della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma, già prevista fino al 2017 dalla legge di stabilità per il 2015, a valere sulle disponibilità residue di cui al decreto ministeriale del 4 settembre 2015 che ha determinato la somma da erogare in 5.600 euro per ciascun malato. La prestazione è prevista anche in favore degli eredi. Viene istituito il Fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica per il triennio 2018-2020 con una dotazione annua, come limite di spesa, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e di 5 milioni per il 2020. Al Fondo è consentito l'accesso alle associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psico-sociologica, sanitaria per il bambino interessato e per la sua famiglia. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, è emanato un regolamento, che definisce l'utilizzo dei limiti di spesa del Fondo in esame. Viene disposta la proroga per il 2018 di alcune deroghe alle norme sui rapporti finanziari con le strutture sanitarie accreditate, deroghe già ammesse per gli anni 2013-2017 e concernenti l'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo (ISMETT). Viene disciplinato l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di effettuare in forma elettronica l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi e vengono introdotte specifiche norme in materia, con riferimento al settore sanitario. Vengono inserite alcune norme in tema di disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Viene istituita, presso il Ministero della salute, una banca dati destinata alla registrazione delle DAT. Per l'attuazione della banca dati è autorizzata, per il 2018, la spesa di 2 milioni. Viene stabilito che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le modalità di registrazione delle DAT saranno definite da un decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Entro il 28 febbraio 2018 dovranno essere adottati i decreti di fissazione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di assistenza specialistica ambulatoriale nonché le tariffe delle prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura. Viene incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 30 milioni nel 2019, 35 milioni nel 2020, 40 milioni nel 2021, 43 milioni nel 2022, 55 milioni nel 2023, 68 milioni nel 2024, 80 milioni nel 2021, 43 milioni nel 2022, 55 milioni nel 2023, 68 milioni nel 2024, 80 milioni nel 2025 e 86 milioni a decorrere dal 2026. Tali risorse sono destinate ad incrementare il Fondo per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria. Viene istituito un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle relative attività di supporto presso gli IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici) e gli IZS (Istituti Zooprofilattici Sperimentali), fermi restando i vincoli di spesa del personale a legislazione vigente (commi 261-bis - 261-quaterdecies). Viene disposta l'estensione di alcuni termini previsti dalla normativa vigente in materia di interventi di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, già definiti per razionalizzare l'utilizzo delle risorse per il finanziamento degli accordi di programma sottoscritti da regioni e province autonome. Viene prevista l'istituzione, con decreto, della rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie di cui fanno parte i centri di cura e le reti regionali già esistenti, e la definizione di linee guida specifiche per la corretta applicazione dei protocolli terapeutici e dei percorsi di assistenza. Viene attribuito al Centro nazionale sangue il compito di svolgere, in accordo con le regioni, attività di supporto ai fini della certificazione di conformità alle disposizioni normative nazionali ed europee delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali. Tale certificazione è propedeutica al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento Pag. 41delle strutture trasfusionali da parte delle regioni e delle province autonome. Viene previsto che le società operanti nel settore odontoiatrico ai sensi della legge n. 124 del 2017 (legge sulla concorrenza) versino un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla «gestione quota B» del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM). Tale contributo dovrà essere versato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello della chiusura d'esercizio. Vengono dettate disposizioni in merito alla dotazione organica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), autorizzando, per il biennio 2018-2019, lo svolgimento di procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale. Viene prevista la possibilità per le Aziende sanitarie della regione Trentino Alto Adige/Sud Tirol, limitatamente all'ambito delle province autonome di Trento e Bolzano, di stipulare, in determinati casi, contratti d'opera con operatori sanitari e con personale del ruolo professionale, nei limiti delle risorse disponibili. Viene aumentato lo stanziamento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Viene istituito un Fondo per la riduzione della quota fissa di compartecipazione per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cosiddetto superticket), con una dotazione annua di 60 milioni di euro. La definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio. Nel riparto dovranno essere privilegiate le regioni in cui siano state adottate iniziative intese ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa di 10 euro ovvero in cui siano state introdotte misure alternative regionali di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. Vengono introdotte norme per la stabilizzazione del personale dirigenziale, anche medico, del Servizio sanitario nazionale.
  In materia di scuola, in particolare: è stata autorizzata, per il 2018, la spesa di 75 milioni di euro per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio. Si tratta delle funzioni attribuite alle regioni, a decorrere dal 1o gennaio 2016, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, esse erano già state attribuite alle province, alle città metropolitane o ai comuni; dal 2018, si prevedono stanziamenti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, per i percorsi di istruzione e formazione professionale, i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria di II grado e il certificato di specializzazione tecnica superiore, i percorsi di alternanza scuola-lavoro; si prevede la progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione, per la parte fissa, dei dirigenti scolastici con quella delle altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e ricerca; si destinano risorse per la valorizzazione della professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali; si reintroduce la possibilità di sostituire gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza; si dispone che le graduatorie dei concorsi per docenti relativi a tutti i gradi di istruzione e a tutte le tipologie di posto sono utili, fino al termine di validità, per le immissioni in ruolo di coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, anche in deroga al limite del 10 per cento introdotto dalla legge n. 107 del 2015, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso. Inoltre, si prevede che le graduatorie relative ai tre concorsi banditi nel 2016 sono valide per un ulteriore anno rispetto al triennio previsto; si dispone che alle misure del PON 2014-2020 «Per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento» partecipano Pag. 42anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni (e dalle province autonome) per l'erogazione di percorsi di istruzione e formazione professionale; si prevede di bandire entro il 2018 un concorso per l'assunzione di Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), al quale possono partecipare, anche se non in possesso del titolo di studio richiesto, gli assistenti amministrativi in possesso di un requisito minimo di servizio nell'esercizio di mansioni di DSGA; si posticipa all'anno scolastico 2020/2021 la soppressione della possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo, fra l'altro, delle tossicodipendenze e della formazione; si prevede l'assunzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dal 2018, di personale con competenze amministrative, giuridiche e contabili, allo scopo di ridurre gli adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, quali, ad esempio, la gestione del contenzioso; si aumentano le risorse destinate ad incrementare l'organico (docente) dell'autonomia; si introducono disposizioni volte, in sede di aggiornamento delle graduatorie di istituto, alla valorizzazione dei titoli abilitanti all'insegnamento nella scuola di infanzia e nella scuola primaria acquisiti nell'ambito di percorsi universitari; si consente la prosecuzione fino al 31 agosto 2018 dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici e si prevede che entro il 28 febbraio 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emani un bando per l'immissione in ruolo degli stessi a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019; si stabilisce che, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, il 5 per cento dei posti dell'organico di potenziamento è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria; si prevede l'avvio di una procedura di stabilizzazione per i lavoratori ex LSU di Palermo che svolgono funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico. Nelle more, i rapporti convenzionali sono prorogati al 30 agosto 2018; si dispone che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di 3 anni; si inseriscono fra gli oneri detraibili le spese sostenute, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, in favore di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), per l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento; si dispone che l'INAIL destina complessivi 50 milioni di euro per la costruzione di scuole innovative nelle aree interne del Paese; si consente la prosecuzione dell'acquisto, da parte delle scuole, dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, nelle regioni ove la convenzione-quadro Consip (attivata a seguito della gara indetta nel 2012) sia stata risolta o non sia stata mai attivata, nonché in quelle dove scadano o siano scaduti i relativi contratti attuativi. Il termine ultimo per la prosecuzione dell'acquisto è fissato alla data di effettiva attivazione della (nuova) convenzione-quadro e comunque non oltre il 30 giugno 2019. A tal fine, si incrementano i vigenti limiti di spesa per l'acquisto dei servizi. Al contempo, Consip deve provvedere all'espletamento delle (nuove) procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari mediante convenzione-quadro, da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020; si destinano risorse alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali, fra le quali vi sono la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e la gestione dell'edilizia scolastica; per il biennio 2018-2019, si Pag. 43incrementa il limite entro il quale sono assegnati spazi finanziari agli enti locali, nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, per interventi di edilizia scolastica. In materia di università (e, più in generale, di formazione terziaria), in particolare: si ripristina in via strutturale la detrazione dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e, comunque, in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, al contempo confermando che, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza necessario per fruire della agevolazione si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate si incrementano le risorse da destinare agli Istituti tecnici superiori (ITS) al fine di aumentare il numero di soggetti in possesso delle competenze richieste dal processo Industria 4.0. Si prevede, altresì, l'integrazione degli standard organizzativi e di percorso degli stessi ITS e la (ri)definizione dei requisiti che essi devono possedere ai fini del rilascio del diploma di tecnico superiore; si autorizza una spesa di euro 200.000 annui, a decorrere dal 2018, per il finanziamento di lettorati di lingua italiano presso atenei esteri, da conferire in via preferenziale a personale fornito di dottorato di ricerca; si disciplina l'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, di pedagogista, nonché, per alcuni aspetti, di educatore professionale socio-sanitario, alle quali si accede all'esito di un percorso di studi universitario; si prevede che, con effetto economico a decorrere dal 2020, il regime di progressione stipendiale per classi dei professori e dei ricercatori universitari è trasformato da triennale in biennale e si dispone l'attribuzione di un importo ad personam una tantum in relazione alla classe stipendiale che gli stessi avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio. Conseguentemente, si dispongono incrementi del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO); a decorrere dal quinquennio 2023-2027, si modificano i vincoli di utilizzo da parte delle università delle risorse concesse a valere sul Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza, in particolare elevando la quota da utilizzare complessivamente per il reclutamento di professori e di ricercatori, nonché di personale tecnico e amministrativo, e la quota da impiegare per il reclutamento di ricercatori di «tipo b». Inoltre, si consente a professori e ricercatori a tempo definito di svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, anche con rapporto di lavoro subordinato; si stabilisce che le disposizioni in materia di flessibilità del fondo accessorio destinato al trattamento economico del personale, già previste in via sperimentale, dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, per le regioni a statuto ordinario e le città metropolitane che rispettino determinati requisiti, si applicano anche, sempre in via sperimentale, alle università statali «virtuose», individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si stabilisce, altresì, la misura percentuale massima dell'incremento; dal 2018, si estende alle ricercatrici a tempo determinato l'istituto della sospensione della durata massima dei contratti a termine durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, prorogando il termine di scadenza per un periodo pari a quello dell'astensione obbligatoria; dal 2018, si prevede un incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie e un incremento del FFO al fine di adeguare l'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca. In realtà, a decorrere dal 2019, alla copertura di parte dell'onere per quest'ultimo adeguamento si provvede mediante riduzione dello stesso FFO; si esclude dal computo per il raggiungimento del limite massimo della contribuzione studentesca universitaria – oltre ai contributi per le scuole di specializzazione versati dagli studenti fuori corso – anche Pag. 44i contributi versati dagli «studenti internazionali»; per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si prevede l'incremento del contributo alle università per il potenziamento degli interventi volti a favorire l'attività sportiva degli studenti universitari e a sostenere la promozione dello sport universitario; si consente il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di cofinanziamento statale, anche prima della realizzazione o ultimazione dei lavori, a fondi comuni di investimento immobiliare; si dispone che i Nuclei di valutazione delle Istituzioni AFAM statali e delle Istituzioni private autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al rilascio di titoli aventi valore legale devono inoltrare le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione, oltre che al MIUR anche all'ANVUR e che i componenti degli stessi Nuclei devono essere scelti secondo criteri e linee guida elaborati dall'ANVUR; si incrementa il fondo istituito dall'articolo 22-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 per la statizzazione di Istituti superiori di studi musicali non statali e Accademie di belle arti non statali; inoltre, si stanziano altre risorse per superare il precariato e si dispone in materia di graduatorie e di turn-over delle Istituzioni AFAM; si prevede l'accorpamento del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano alla libera Università di Bolzano; si consente alle università che hanno un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, di attivare, entro il 31 dicembre 2018, procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia, nonché di ricercatori a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento), riservate a personale già in servizio presso università che si trovino in una situazione di significativa e conclamata «tensione finanziaria» – deliberata dagli organi competenti – e che abbiano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento; si incrementa il contributo destinato alla Scuola di dottorato internazionale GSSI (Gran Sasso Science Institute), con corrispondente riduzione del FFO; si proroga al 31 dicembre 2018 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso in atto, nonché a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera; si introduce una specifica disciplina delle somme residue relative ai mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per interventi di edilizia universitaria. In materia di ricerca, in particolare: si prevede che la nuova disciplina sulla progressione stipendiale biennale per i professori universitari si applica anche al personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF). A tal fine, dal 2020 si incrementa il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE); si prevede un incremento del FOE finalizzato all'assunzione di ricercatori; si individuano nuovi criteri per l'assegnazione agli enti di ricerca vigilati dal MIUR della quota premiale relativa agli anni 2016 e 2017. In particolare, non è più prevista la presentazione, da parte degli enti, di specifici programmi e progetti; al fine di sostenere la ricerca italiana in aree polari, si assegna all'Istituto di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) un finanziamento per l'acquisto di una nave; per la stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca (viene costituito presso il MEF un fondo, al quale sono destinati euro 13 milioni per il 2018 ed euro 57 milioni a decorrere dal 2019. La determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse, nonché l'individuazione degli enti beneficiari, è demandata ad un DPCM da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Gli enti beneficiari del finanziamento devono destinare alla stabilizzazione risorse proprie in misura pari ad almeno il 50 per cento del contributo ricevuto; si prevede che, per gli enti pubblici di ricerca, la possibilità di bandire, per il triennio 2018-2020, procedure concorsuali riservate al personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti, in misura non superiore Pag. 45al 50 per cento dei posti disponibili, riguarda anche i soggetti titolari di assegni di ricerca in possesso degli stessi requisiti; si prevede che, nei limiti delle risorse disponibili, gli enti pubblici di ricerca possono prorogare i contratti a tempo determinato in essere al 30 dicembre 2017, sino alla conclusione delle procedure volte al superamento del precariato.
  Il disegno di legge destina specifiche risorse per assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, fino a 7.394 unità nel quinquennio 2018-2022. È al contempo ridotto il periodo di permanenza obbligatoria nella sede di assegnazione del personale della Polizia di Stato da 4 a 2 anni e, per le sedi disagiate, da 2 a 1 anno. Per quanto riguarda i posti messi a concorso per le Forze di polizia è inoltre specificato che l'1 per cento sia riservato a personale dotato di adeguata conoscenza sia della lingua italiana, sia di quella tedesca. Per le assunzioni straordinarie relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilita una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo. Durante l'esame del provvedimento alla Camera, al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate dei Corpi di polizia e del corpo dei vigili del fuoco, è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità: incremento delle risorse dei rispettivi fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa; incremento delle risorse del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo dei vigili del fuoco; rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario; incremento del trattamento accessorio dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria). Le risorse, allocate presso un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono ripartite con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e delle pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Inoltre è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2018 dei termini per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi di diversi decreti emanati in attuazione della delega per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni recata dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 124 del 2015. Sono altresì rideterminati al 31 dicembre 2018 i termini per l'adozione di decreti legislativi integrativi di diversi decreti emanati in attuazione della delega per la revisione dello strumento militare nazionale di cui alla legge n. 244 del 2012. Ulteriori disposizioni autorizzano l'assunzione di 400 unità, a partire dal mese di maggio 2018, nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute relativamente all'anno 2017, attingendo dalla graduatoria del concorso pubblico a 814 di posti di vigile del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2008, n. 90, che viene contestualmente prorogata fino al 31 dicembre 2018. Potranno essere successivamente effettuate – in ogni caso non prima del 15 dicembre 2018 – le residue facoltà assunzionali per l'anno 2018 con scorrimento della graduatoria. Viene incrementata di 300 unità la dotazione organica della qualifica dei vigili del fuoco del Corpo nazionale. Per la copertura dei posti relativi, dal 1o ottobre 2018, per le assunzioni straordinarie relative al Corpo nazionale, è prevista la riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario di cui sopra. In particolare vengono previsti specifici requisiti a seconda che il personale volontario abbia un'età fino a 40 anni ovvero tra i 40 anni compiuti e i 45 anni ovvero un'età superiore ai 46 anni. Resta in ogni caso fermo il possesso degli Pag. 46altri requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco. Viene demandato ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei criteri di verifica dell'idoneità per le assunzioni straordinarie di cui sopra, nonché modalità abbreviate per l'eventuale corso di formazione. È altresì prevista l'attribuzione di buoni pasto giornalieri, rispettivamente, al personale della Polizia di Stato e a quello della Guardia di Finanza, impiegato in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale, allorché sia impossibile assicurare il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio. Per quanto riguarda il personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI, AISE e DIS), è disposta la proroga al 31 gennaio 2021 dei termini di efficacia di talune disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale di tale personale. Infine, il provvedimento estende ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1o luglio 2016, alcune delle disposizioni in favore delle vittime di atti di terrorismo e di stragi.
  In materia di sport, in particolare: per incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, si riconosce alle società appartenenti a Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità prevista dalla normativa vigente un contributo sotto forma di credito d'imposta; si modifica la disciplina concernente la ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi Campionato italiano di calcio di serie A, disponendo che il 50 per cento è ripartito in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti allo stesso campionato, il 30 per cento è ripartito sulla base dei risultati sportivi conseguiti, il 20 per cento è ripartito sulla base del radicamento sociale; si prevede che le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro V del codice civile, si vincola il contenuto dello statuto delle relative società al fine di garantire che venga svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica e per le stesse, purché riconosciute dal CONI, si prevede la riduzione alla metà dell'IRES; si introducono alcune modifiche in materia di uso e gestione di impianti sportivi, in particolare introducendo una preferenzialità per le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro; si autorizza la spesa di euro 10 mln annui dal 2018 da destinare al Fondo sport e periferie; si riconosce a tutte le imprese un contributo, sotto forma di credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro fino a euro 40.000 effettuate nel corso del 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici; si innalza a euro 10.000 l'ammontare dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che non concorrono a formare il reddito imponibile a fini IRPEF; si consente alle società sportive professionistiche di acquisire prestazioni di lavoro occasionali per compensi di importo annuo non superiori a euro 5.000; si istituisce presso l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano. Le risorse sono destinate al finanziamento di progetti aventi come finalità l'incentivo all'avviamento della pratica sportiva delle persone disabili, il sostegno alla realizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale o alla maternità delle atlete non professioniste, il sostegno alla realizzazione di eventi sportivi femminili, la garanzia del diritto all'esercizio della pratica sportiva da parte dei minori. A quest'ultimo fine, inoltre, si prevede che i minori cittadini di paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso le società sportive senza alcun aggravio rispetto a quanto è previsto per i cittadini italiani; si prevede la concessione da parte del CONI di contributi alle società appartenenti alla Lega Calcio Professionistico che ne facciano richiesta, allo scopo di promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani Pag. 47calciatori; si autorizza il contributo italiano all'Agenzia mondiale antidoping (World Anti-doping Agency – WADA); si prevede che, per sostenere la promozione e l'esercizio della pratica sportiva in funzione del recupero dell'integrità psico-fisica e del reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) trasferisce ogni anno al Comitato italiano paralimpico (CIP) l'importo di euro 3 milioni; si istituisce presso il CONI il Registro nazionale degli agenti sportivi; per assicurare la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019, si prevede la nomina di un Commissario straordinario – che assume anche le funzioni di stazione appaltante – a cui è affidato il compito di provvedere all'attuazione del piano degli interventi necessari e si introducono previsioni per il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata. A tali fini, si autorizza la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019; si inserisce fra le finalizzazioni degli spazi finanziari assegnati agli enti locali per il biennio 2018- 2019, nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, quella relativa a interventi di impiantistica sportiva, nel limite di euro 100 mln annui; si introduce la possibilità per il Commissario per la realizzazione del piano di interventi riguardanti le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo (marzo 2020- febbraio 2021) di ridurre diversi termini previsti nelle procedure di affidamento e di aggiudicazione degli appalti pubblici di partenariato pubblico e privato (PPP), nonché di fare ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per gli appalti relativi agli interventi attuativi del piano; si stabilisce che i dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al «Fondo speciale per concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva» ; si posticipa (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2018 il termine ultimo di operatività del Commissario liquidatore per le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.
  In materia di trasporti: si prevede la detraibilità al 19 per cento per gli abbonamenti a servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale (fino ad un massimo di 250 euro). Si introducono inoltre, per la prima volta agevolazioni fiscali per i «buoni TPL»: le somme rimborsate o sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro. Sono inoltre introdotte diverse norme in materia di trasporto pubblico locale. Viene modificata innanzi tutto la disciplina dell'utilizzo delle risorse del Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, senza tuttavia incrementi o riduzioni di risorse assegnate. Con uno specifico intervento l'utilizzo di tale fondo è stato esteso anche all'acquisizione di «imbarcazioni». Inoltre si prevede che un terzo delle risorse del medesimo fondo sia attribuito alle città metropolitane e ai comuni capoluogo delle province ad alto inquinamento da PM10 e biossido d'azoto chiamati ad adottare azioni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico. Con una ulteriore intervento normativo è destinata una quota pari allo 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale. È poi previsto un contributo di 80 milioni di euro a beneficio della regione Basilicata (60 milioni per il 2018 e 20 milioni per il 2019) per far fronte ai debiti verso le società esercenti il trasporto pubblico locale automobilistico provinciale e comunale e verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale ferroviario regionale. Sempre in materia di trasporto pubblico locale viene introdotto un nuovo comma 2-bis all'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017. Si prevede in particolare che, a far data dall'esercizio 2018, un decreto del Ministero delle infrastrutture Pag. 48e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni modifichi le percentuali di riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, stabilite, ad oggi, dal decreto ministeriale 11 novembre 2014, in ragione dell'incidenza delle variazioni del canone d'accesso alle infrastrutture ferroviarie introdotte da Rete ferroviaria italiana a far data dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti. Sempre in materia di investimenti per il trasporto pubblico locale ed, in particolare, per il trasporto rapido di massa si estende la possibilità di utilizzare le risorse di cui al Fondo previsto dall'articolo 1, comma 228, della legge n. 190 del 2014 e finalizzato a migliorare l'offerta di servizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, che attualmente possono essere destinate esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane, anche «alle linee tranviarie, ivi compreso il materiale rotabile», individuandone le modalità di riparto, e precisando che le risorse volte a finanziare le infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 possono essere destinate anche al finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa, ivi compreso il relativo materiale rotabile. È istituito infine presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il Partenariato per la logistica e i trasporti per il funzionamento del quale è autorizzata la spesa di 500. 000 euro per il 2018 e di 100. 000 euro annui a partire dal 2019. Ulteriori interventi concernono la tutela del lavoro portuale, il finanziamento della piattaforma logistica nazionale e risorse per le esigenze operative delle capitanerie di porto destinate al fine di contribuire al salvataggio delle persone in mare (come precisato dalla modifica introdotta nel corso dell'esame alla Camera dei deputati) e per la gestione del fenomeno migratorio. È stata poi introdotta nell'ordinamento la figura della «zona logistica semplificata» che può essere istituita, con una durata di 7 anni rinnovabili per altri 7, nelle aree nelle quali non opera una zona economica speciale, e nel caso in cui in una regione vi sia un'area portuale che presenti le caratteristiche previste dagli orientamenti europei per lo sviluppo delle reti TEN-T ovvero vi sia una Autorità di sistema portuale. La procedura di istituzione è demandata al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le procedure per l'istituzione delle Zone economiche speciali. È prevista inoltre una modifica della normativa vigente per spostare il regime giuridico internazionale di punto franco dal porto vecchio di Trieste ad altre aree opportunamente individuate. Assai rilevante appare inoltre la disposizione che inquadra a decorrere dal 2020, nella categoria catastale E1, come immobili a destinazione particolare (assimilati a fari, stazioni, ecc.), e quindi esentati ex lege dal pagamento dell'IMU, le banchine e le aree scoperte adibite alle operazioni e ai servizi portuali nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale rientranti in un'Autorità di sistema portuale, anche se affidati in concessione a privati, nonché le aree adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Sono inoltre assoggettati alla medesima disciplina le connesse infrastrutture ferroviarie e stradali nonché i depositi ivi ubicati, a condizione che siano strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali, secondo quanto indicato nelle autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità di sistema portuale. Con riferimento alla sicurezza stradale viene autorizzata una spesa di un milione di euro per gli anni 2018 e 2019 per la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica, prevedendo l'adozione, entro trenta giorni dalla data in vigore della legge di una direttiva del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministro dell'interno, che individui le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. Per quel che concerne il trasporto ferroviario è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per il finanziamento degli interventi Pag. 49a favore della rottamazione dei carri merci con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, al fine di promuovere la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile. Una specifica disposizione prevede poi per i treni passeggeri l'obbligo di assicurare adeguate misure per garantire il primo soccorso dei viaggiatori. Con riferimento al trasporto aereo l'unico intervento riguarda l'introduzione di alcune modifiche al regime relativo alla procedura di subentro nella concessione, con riguardo alla realizzazione di opere inamovibili costruite sull'area demaniale disciplinata dall'articolo 703 del codice della navigazione. Le modifiche concernono i profili recentemente modificati dal decreto-legge n. 148 del 2017. Sono infine previsti 3 differimenti del termine di entrata in vigore di specifiche disposizioni normative. In particolare è stata differita al 31 ottobre 2018 l'applicazione delle norme in materia di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e relative abilitazioni. È stata invece introdotta dalla Camera dei deputati la proroga, al 31 dicembre 2018, del termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente e la contestuale proroga della sospensione dell'efficacia delle norme più restrittive in materia di noleggio con conducente, disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5. Infine è disposto il differimento dei termini di entrata in vigore delle disposizioni in materia di documento unico di circolazione, introdotto dal decreto-legislativo n. 98 del 2017 dal 1o luglio 2018 al 1o gennaio 2019.
  Nel corso dell'esame in Commissione sono state introdotte disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. In particolare, nei contratti di fornitura relativi a tali servizi, si introduce un termine di prescrizione pari a due anni del diritto al pagamento del corrispettivo. Sono previste altresì norme relative: al diritto dell'utente alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell'operatore; al rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio e alla definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di misure a tutela dei consumatori, di misure atte a incentivare l'autolettura, nonché di norme per l'accesso dei clienti finali ai dati riguardanti i propri consumi.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è in primo luogo riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della concorrenza», rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Sin dalla sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha infatti rilevato che l'inclusione della tutela della concorrenza nella lettera e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – insieme alle materie moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie – «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica (nello stesso senso, sent. nn. 14 e 272 del 2004, nn. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007 nonché nn. 320 e 322 del 2008). Il disegno di legge investe altresì, in via prevalente, le materie  «armonizzazione dei bilanci pubblici» , anch'essa spettante alla competenza alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto in Costituzione Pag. 50il principio del pareggio di bilancio) e  «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» , di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni. Il coordinamento della finanza pubblica, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale, non sembra in particolare costituire propriamente un ambito materiale quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale, funzionale anche al perseguimento di impegni finanziari assunti in sede europea, ivi inclusi gli obiettivi quantitativi collegati al rispetto del Patto di stabilità e crescita a livello europeo. La coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea per l'equilibrio dei bilanci e per la sostenibilità del debito pubblico e l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea sono principi ora direttamente richiamati dagli articoli 97, primo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. Negli ultimi anni, anche in considerazione della situazione di eccezionale gravità del contesto finanziario, la Corte ha inoltre fornito una lettura estensiva delle norme di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica. Pur ribadendo, in via generale, che possono essere ritenuti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi», la Corte ha, nei fatti, avallato le scelte del legislatore statale di introdurre vincoli specifici per il contenimento della spesa delle regioni e degli enti locali, quali, ad esempio, quelli relativi alle riduzioni di spesa per incarichi di studio e consulenza (sentenza n. 262 del 2012), all'obbligo di soppressione o accorpamento da parte degli enti locali di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite (sentenza n. 236 del 2013), alla determinazione del numero massimo di consiglieri e assessori regionali e alla riduzione degli emolumenti dei consiglieri (sentenze n. 198 del 2012 e n. 23 del 2014).
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni (vedi allegato 5) sul testo del disegno di legge di bilancio.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 12.30.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.
Emendamenti C. 4627-A Governo.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati:
   
a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016;
   
b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.
Emendamenti C. 4628-A Governo.

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