CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 dicembre 2017
935.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

  Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI, indi del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 12.30.

5-12858 Albanella: Tutela degli ex dipendenti del call center Qè di Paternò.
5-12874 Rizzetto: Tutela degli ex dipendenti del call center Qè di Paternò.

  Renata POLVERINI, presidente, segnala che le interrogazioni vertono sul medesimo argomento e, pertanto, dopo la risposta della rappresentante del Governo, ciascuno dei presentatori potrà replicare in maniera autonoma.

  La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde alle interrogazioni nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Walter RIZZETTO (FDI), in qualità di presentatore dell'interrogazione n. 5-12874, ringrazia la sottosegretaria per la risposta fornita.

  Anna GIACOBBE (PD), in qualità di sottoscrittrice dell'interrogazione n. 5-12858, ringrazia la sottosegretaria e si riserva di approfondire, assieme alla collega Albanella, i contenuti della risposta, al fine di individuare ulteriori eventuali Pag. 328nuove iniziative volte alla tutela degli ex dipendenti del call center Qè di Paternò.

5-12888 Tripiedi: Dati relativi al numero dei lavoratori «precoci» nella Regione Lombardia.

  La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde alle interrogazioni nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Matteo DALL'OSSO (M5S), in qualità di sottoscrittore dell'atto di sindacato ispettivo, si riserva di approfondire il contenuto delle tavelle messe a disposizione dal Governo.

  Walter RIZZETTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 12.40.

Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.
Nuovo testo C. 4073 Vecchio.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che l'espressione del parere di competenza alla II Commissione sul nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 4073, recante modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, avrà luogo nella seduta odierna.
  Intervenendo in sostituzione del relatore, che ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta, rileva preliminarmente che, come si legge nella relazione illustrativa del testo originario della proposta di legge, il provvedimento è volto, in primo luogo, ad adattare la disciplina vigente per disciplinare le fattispecie nelle quali il medesimo imprenditore sia oggetto di reiterati atti lesivi, permettendogli di dilazionare ulteriormente i debiti nei confronti del fisco e degli enti previdenziali accumulatisi nei periodi di sospensione dei pagamenti già previsti dal testo vigente dell'articolo 20 della legge n. 44 del 1999. In secondo luogo, il provvedimento intende preservare l'accesso al credito dell'impresa colpita dal racket, compromesso dalla dovuta iscrizione in bilancio dei debiti maturati con il fisco e con gli enti di previdenza, in base alla quale gli istituti di credito spesso negano la concessione di finanziamenti. Le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente sono volte, inoltre, allo scopo più generale di superare alcune delle criticità che sono emerse negli anni di applicazione della disciplina vigente.
  Venendo al merito del provvedimento, segnala che esso consta di cinque articoli e che l'articolo 1, al comma 01, amplia i termini per la presentazione della domanda dell'elargizione a carico del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui alla legge n. 44 del 1999, e di concessione del mutuo a carico del medesimo Fondo, di cui all'articolo 14 della legge n. 108 del 1996. Il comma 01-bis prevede la possibilità di erogazione dell'intero ammontare dell'elargizione, qualora dalla disponibilità dell'intera somma dipenda la possibilità di riattivare in maniera efficiente l'attività imprenditoriale. Il comma 1 dell'articolo 1 dispone la possibilità per gli imprenditori che hanno già usufruito della moratoria dei pagamenti dei debiti dovuti all'erario e a gli enti previdenziali o assistenziali, di cui all'articolo 20 della legge n. 44 del Pag. 3291999, per effetto di due o più eventi lesivi nell'arco di cinque anni, di ottenere la rateizzazione del debito accumulato per effetto della medesima moratoria sino a centoventi mesi, senza interessi e oneri. In favore di tali imprenditori, inoltre, la norma prevede l'istituzione, presso il Mediocredito centrale Spa, di un fondo di garanzia allo scopo di assicurare i crediti concessi dagli istituti di credito e sterilizzare gli effetti negativi sul merito creditizio dovuti al debito accumulato a causa della moratoria. I successivi commi 1-bis e 1-ter dispongono l'ampliamento delle proroghe già previste dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva.
  Fa presente che l'articolo 1-bis subordina alla presentazione della informazione antimafia liberatoria l'iscrizione agli elenchi prefettizi delle associazioni abilitate a presentare la domanda di elargizione per conto degli imprenditori vittime del racket.
  Segnala che gli articoli 1-ter e 1-quater introducono disposizioni riguardanti il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, istituito presso il Ministero dell'interno, finalizzate, rispettivamente, ad evitare eventuali conflitti di interesse dei componenti e ad assicurare la pubblicazione dei decreti di nomina nel sito internet del medesimo Ministero.
  Rileva, infine, che l'articolo 2 prevede che l'entrata in vigore della legge abbia luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Condivise le finalità del provvedimento, che intende promuovere una maggior tutela sul piano economico e finanziario delle imprese che siano vittime di richieste estorsive e dell'usura, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

Modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.
Nuovo testo C. 4605 Ferranti.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che l'espressione del parere di competenza alla II Commissione sul nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 4605, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, avrà luogo nella seduta odierna.
  In sostituzione del relatore, che ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta, rileva preliminarmente che il provvedimento, che consta di due articoli, è volto ad adeguare la disciplina sull'assegno di divorzio a quelle della maggior parte dei Paesi europei, consentendo di evitare, da un lato, che lo scioglimento del matrimonio sia causa di indebito arricchimento e, dall'altro, che sia causa di degrado esistenziale del coniuge economicamente più debole. L'intervento normativo si rende necessario alla luce dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia di determinazione dell'ammontare dell'assegno, in relazione ai quali, accanto alla tradizionale considerazione dell'assegno quale mezzo di conservazione del tenore di vita mantenuto in costanza di vincolo, si è ultimamente evidenziata la considerazione dell'assegno esclusivamente quale sostegno all'ex coniuge privo di mezzi.
  Venendo al contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1, sostituendo il comma 6 dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, modifica la disciplina vigente in materia di riconoscimento del diritto all'assegno divorzile e di modalità di determinazione, applicabile anche ai casi di scioglimento delle unioni civili.
  In particolare, ricorda che, sulla base del testo vigente di tale disposizione, contestualmente Pag. 330alla sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
  Fa presente che il nuovo testo proposto dal provvedimento in esame prevede la possibilità per il tribunale di riconoscere il diritto all'assegno divorzile, destinato a equilibrare, per quanto possibile, la disparità che il divorzio crea nelle condizioni di vita rispettive dei coniugi.
  Quanto ai criteri di determinazione dell'ammontare dell'assegno, si introduce un nuovo comma che elenca i parametri che il tribunale deve tenere presente ai fini dell'attribuzione dell'assegno. Tra di essi, per quanto di interesse della Commissione, segnala in particolare che si dovrà tenere conto anche della ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale. Si prevede anche la possibilità per il tribunale di predeterminare la durata dell'assegno, nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili. Si stabilisce, inoltre, che l'assegno non è dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona, o di una stabile convivenza del richiedente l'assegno.
  Sulla base dell'articolo 2, infine, la nuova disciplina è applicabile anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  Conclusivamente, considerata la marginale incidenza del provvedimento su materie di competenza della Commissione, propone di esprimere nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

  La seduta termina alle 12.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 20 dicembre 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.

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