CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 dicembre 2017
923.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 239

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 13.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni.
C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, segnala che la Commissione è chiamata oggi a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e la relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.
  A questo riguardo, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che hanno trovato attuazione per la prima volta nel corso della precedente sessione di bilancio.
  Ricorda altresì che, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando Pag. 240a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  Sottolinea che, poiché quest'anno il disegno di legge è già stato esaminato e modificato dal Senato, il medesimo disegno di legge è integrato dalla Nota di variazioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla predetta legge n. 163 del 2016. Secondo la citata disposizione, infatti, attraverso un'apposita nota di variazioni, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati. Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.
  Rileva che, ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse sono pertanto individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.
  Sottolinea che, per quanto riguarda la X Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione saranno esaminate anche le Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7) e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13) contenute nella seconda sezione.
  Avverte che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  Comunica che la Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, rammenta che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della X Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  Sottolinea che la valutazione sull'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la X Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata. In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.
  Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono Pag. 241essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

  Angelo SENALDI, relatore, illustra sinteticamente i contenuti del disegno di legge in esame.
  Osserva che nel contenuto proprio della prima sezione sono previste:
   la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare;
   la determinazione degli importi dei fondi speciali;
   la previsione di norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva;
   la determinazione dell'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
   la previsione di eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi;
   la previsione delle norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

  Segnala inoltre che non sono riproposte, quale contenuto della prima sezione, le disposizioni che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui rispettivamente alle tabelle C, D ed E della legge di stabilità: ciò in quanto tali determinazioni sono trasferite nell'ambito della seconda sezione. Nella riallocazione tra le due sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va infine tenuto presente che la seconda sezione, nel riportare il contenuto del bilancio di previsione dello Stato viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente (a differenza dell’ex legge di bilancio) attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per un'analisi dettagliata delle norme contenute nel disegno di legge in esame, sottolinea che la presente relazione si incentra sulle disposizioni di stretta competenza della X Commissione Attività produttive.
  All'articolo 1, i commi 22-24 dispongono un rifinanziamento della cosiddetta Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi gli investimenti per Industria 4.0: big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio Frequency Identification (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti.
  Il comma 22 rifinanzia la misura per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023, così modulandoli negli anni: 33 milioni di euro per il 2018, 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e di 33 milioni di euro per il 2023.
  Il comma 23 mantiene il meccanismo preferenziale introdotto lo scorso anno, con la legge di bilancio 2017, per gli investimenti a favore di Industria 4.0. Ad essi viene ora riservata una quota pari al trenta per cento (anziché il 20 percento) delle risorse stanziate dal comma 1. Il Pag. 242relativo contributo statale in conto impianti rimane maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili. Il comma dispone inoltre che le risorse risultanti non utilizzate per la predetta riserva alla data del 30 settembre 2018, rientrano nella disponibilità complessive della misura.
  Il comma 24 proroga i termini per la concessione dei finanziamenti dal 31 dicembre 2018 fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili da comunicarsi con avviso in Gazzetta Ufficiale.
  I commi 134-139 dell'articolo 1, introdotti al Senato, contengono disposizioni in materia di prestito sociale, demandando al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) la definizione dei limiti di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, sulla base di dati criteri (commi 134 e 136). Si chiarisce inoltre che la regola della postergazione dei rimborsi dei finanziamenti dei soci, di cui all'articolo 2467 c.c., non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative, a titolo di prestito sociale (comma 135). Sono infine dettate disposizioni in tema di controlli e monitoraggi sulla disciplina così introdotta (commi 137-139).
  I commi da 151 a 157 dell'articolo 1, recano disposizioni in materia di erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana.
  Il comma 151 prevede che, per promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), Invitalia possa operare quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una nuova società autorizzata a effettuare finanziamenti, al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato a cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi. Il comma 152 disciplina le modalità di individuazione delle operazioni e delle categorie di rischi assicurabili. Si stabilisce (commi 153-155) che i crediti vantati da Invitalia a seguito dell'esercizio di tali attività siano garantiti dallo Stato: la garanzia è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia, è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. A copertura della garanzia è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018. Per le iniziative conseguenti all'eventuale attivazione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di SACE S.p.A., come mero agente, sulla base di quanto stabilito in apposita convenzione (comma 156). Infine si affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire l'ambito di applicazione della normativa così introdotta (comma 157).
  I commi 158-159, introdotti al Senato, recano misure finalizzate all'efficientamento del Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione e per il finanziamento parziale della quota di capitale di rischio di imprese italiane in imprese all'estero. Il Fondo, istituito dall'articolo 3 della legge n. 295 del 1973, è gestito da SIMEST. Infine, il comma 159 dispone che l'organo competente ad amministrare il Fondo, nonché competente ad amministrare l'ulteriore Fondo rotativo per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 251/1981 è il «Comitato agevolazioni», composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 159 demanda ad un decreto di natura non regolamentare Pag. 243del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle competenze e del funzionamento del predetto Comitato.
  Il comma 165 dell'articolo 1, inserito durante l'esame al Senato, reca disposizioni in favore degli italiani all'estero, autorizzando una serie di interventi tra i quali lo stanziamento di 1 milione di euro per il 2018 a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero (lettera g)).
  Il comma 331 dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili. Il comma modifica i commi 149 e 151 della legge di stabilità 2016 prorogando dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale gli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili cessano di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta. Si proroga, inoltre al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale i produttori di biomasse, interessati dal regime di incentivi, devono fornire al MiSE gli elementi per la notifica alla Commissione UE del relativo regime di aiuto. La Relazione tecnica specifica che la disposizione in esame non comporta oneri a carico della finanza pubblica, posto che l'onere che discende dalla norma «è ristorato dalla componente A3 della bolletta elettrica a carico degli utilizzatori finali».
  Il comma 355 dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni a favore dell'industria aerospaziale dei piccoli satelliti, intervenendo sulla misura di sostegno contenuta nella legge di stabilità per il 2016,(articolo 1, comma 372) e, in particolare, sulla disciplina delle modalità di erogazione delle risorse ivi stanziate per un piano nazionale di sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia. L'articolo espunge il richiamo al rispetto del Reg. (UE) n. 651/2014 (GBER) per l'erogazione delle relative misure di aiuto. In suo luogo, viene introdotto l'obbligo – più generale – del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  I commi 382 e 383 dell'articolo 1 recano limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese. In particolare viene limitata la riassegnazione in spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e quella delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese. Il comma 382 prevede infatti la limitazione della riassegnazione in spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. La riassegnazione potrà essere disposta solo per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Secondo la relazione governativa, «ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per i predetti importi. I dati degli incassi degli ultimi anni dimostrano (nel 2015 sono stati incassati 50.827.579 euro, nel 2016, 146.925.923 euro, nel 2017 a tutto settembre euro 84.650.408) che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare. Una quota pari a 8 milioni per anno 2018 e 4 milioni a decorrere dall'anno 2019 della predetta riduzione concorre al conseguimento degli obiettivi di spesa – per la quota assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017 per la Definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La parte restante è destinata alla copertura del provvedimento».
  I commi da 460 a 462 dell'articolo 1, inseriti nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni relative alla disciplina delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nelle province autonome di Trento e Bolzano. La nuova disciplina indica i criteri per l'esercizio della potestà legislativa affidata alle province. Viene inoltre previsto, alla scadenza Pag. 244delle concessioni, il trasferimento in proprietà alle province delle opere in stato di regolare funzionamento, nonché disciplinati gli indennizzi riconosciuti ai concessionari. Viene altresì disposta la proroga di diritto delle concessioni accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre tale data. È altresì prevista, in materia di sistema idrico, la previa consultazione delle province per l'emanazione degli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
  Il comma 640 dell'articolo 1, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni in materia di tutela e valorizzazione del made in Italy. In particolare, si prevede l'assegnazione di un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo (IsiameD), per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle smart city. La norma risponde alla finalità di affermare il modello digitale italiano come strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del made in Italy e della cultura sociale e produttiva della tipicità territoriale. L'Istituto IsiameD è una management company dedicata all'innovazione digitale del sistema produttivo e sociale italiano. Ricorda il progetto «Modello digitale italiano per il settore agroalimentare» che l'istituto ha recentemente promosso nel settore agroalimentare con l'obiettivo dell'innovazione dell'impresa agricola e delle filiere agroalimentari italiane, contestualmente alla realizzazione della banda ultra larga. Ricorda, altresì, il progetto «Smart Italia: l'economia digitale della città italiana», nell'ambito del quale operano le offerte «Smart Turismo», finalizzata a innovare l'offerta nelle città turistiche, «Smart agroalimentare» e «Smart industria».
  I commi 641-643 dell'articolo 1 prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. La definizione annuale degli obiettivi di politica economica ed industriale da perseguire con il Fondo, volto a finanziare progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia nonché a fornire il supporto operativo alla realizzazione dei progetti stessi, è demandata ad una delibera del Consiglio dei ministri. L'individuazione dell'organismo competente alla gestione delle risorse, dell'assetto organizzativo per l'uso delle stesse risorse, nonché dell'amministrazione vigilante, è rimessa ad un regolamento del Governo (comma 642). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 643).
  Il comma 669, lettera a), reca disposizioni di proroga in materia di distribuzione dei carburanti. Si interviene sulla nuova disciplina istitutiva dell'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, di cui alla legge annuale sulla concorrenza (legge n. 124/2017) prorogando i seguenti termini:
   il termine per l'iscrizione all'anagrafe da parte dei titolari della relativa autorizzazione o concessione di distribuzione. Tale termine viene prorogato dagli attuali 180 giorni a 360 giorni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza (dunque, dal 25 febbraio 2018 al 24 agosto 2018) (punto 1);
   il termine entro il quale il titolare dell'impianto deve adeguare il proprio impianto ricadente (al momento dell'iscrizione all'anagrafe) nelle fattispecie di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Tale termine viene prorogato da dodici a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza (dunque, dal 29 agosto 2018 al 29 febbraio 2019) (punto 2);Pag. 245
   il termine entro il quale – laddove il titolare dell'impianto di distribuzione non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento – lo stesso titolare deve cessare l'attività di vendita dei carburanti. Tale termine viene prorogato dagli attuali nove a quindici mesi dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza (dunque, dal 29 maggio 2018 al 29 novembre 2018). Nel caso in cui il titolare non provveda alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro il termine come sopra prorogato, il MISE commina allo stesso una sanzione amministrativa pecuniaria (punti 3 e 4).

  Per quanto concerne la Seconda sezione, si rammenta che il disegno di legge di bilancio è disciplinato, nel suo complesso, dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009. Con la riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio sono stati ricompresi in un unico provvedimento, articolato in due sezioni, la I Sezione di carattere normativo, la II Sezione di contenuto contabile, quest'ultima contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale, che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare, il disegno di legge assume un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente e integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della I Sezione.
  L'unificazione in un unico documento dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità comporta, dunque, che le previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione ricomprendano in sé, fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, anche le variazioni riconducibili agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.
  Ai sensi dell'articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:
   a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
   b) programmi, ossia le unità di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell'ambito delle missioni;
   c) unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli –, eventualmente ripartite in articoli (i quali, in analogia con quanto ora previsto per i capitoli, corrisponderebbero agli attuali piani di gestione).

  Con il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 – attuativo della delega contenuta all'articolo 40, comma 1, della legge di contabilità, finalizzata al completamento delle riforma della struttura del bilancio dello Stato – si è provveduto all'introduzione delle azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, destinate a costituire, in prospettiva, le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio. In base alla disciplina contabile, le unità di voto sono individuate:
   a) per le entrate, con riferimento alla tipologia;
   b) per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

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  Per quanto concerne i contenuti dell'unità di voto, ogni singola unità di voto parlamentare deve indicare:
   l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
   l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce;
   le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

  Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.
  Le spese del bilancio dello Stato sono classificate – superata la precedente ripartizione in «rimodulabili» e «non rimodulabili» – a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, e precisamente in:
   oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
   fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
   spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

  La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa. La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare, come detto, il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio.
  La riforma ha ampliato la flessibilità di bilancio rispetto a quanto previsto in passato, con la possibilità di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi anche in via non compensativa, purché all'interno di ciascuno stato di previsione per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per consentire alle amministrazioni di modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.
  La Sezione II del disegno di legge di bilancio è dunque costituita da:
   lo stato di previsione dell'entrata;
   gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri;
   il quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio.

  Ciascuno stato di previsione della spesa è corredato dei seguenti elementi informativi:
   la nota integrativa, che contiene gli elementi informativi riferiti alle entrate e alle spese;
   l'elenco delle unità elementari di bilancio e dei relativi stanziamenti;
   il riepilogo delle dotazioni di ogni programma;
   il budget dei costi della relativa amministrazione, che riporta i costi previsti dai centri di costo dell'amministrazione e Pag. 247il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie di bilancio.

  L'articolo 21 della legge n. 196/2009 dispone l'approvazione, con distinti articoli, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo. Il comma 12 del medesimo articolo dispone inoltre che gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla I Sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella II Sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati, attraverso un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e votata dalla medesima Camera prima della votazione finale. Per ciascuna delle predette unità di voto la nota integrativa evidenzia altresì, distintamente con riferimento sia alle previsioni contenute nella II Sezione sia agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della I sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al testo approvato nella precedente lettura parlamentare.
  Ricorda, infine, che alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le unità di voto parlamentare sono ripartite in unità elementari di bilancio (capitoli) ai fini della gestione e della rendicontazione.
  Gli stanziamenti di interesse della X Commissione sono appostati soprattutto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), ma occorre considerare anche altri tre Ministeri nei cui stati di previsione sono ricompresi programmi di interesse della X Commissione: il Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7) e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13).
  Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (C. 4768 – Tabella 3) si articola in 7 missioni e 17 programmi. Nel disegno di legge di bilancio 2018-2020, il numero e la denominazione dei programmi di spesa iscritti nello stato di previsione del MiSE dunque non varia rispetto allo scorso anno.
  Ciascun programma è gestito da un unico centro di responsabilità amministrativa.
  I programmi di spesa rappresentano le unità di voto parlamentare. Nel disegno di legge di bilancio 2018, nella Sezione II, la Nota integrativa allo stato di previsione del MISE, riporta le schede illustrative dei programmi di spesa. Nella Nota integrativa, i programmi sono descritti quanto al loro contenuto, nonché in funzione degli obiettivi dell'azione amministrativa finalizzata al raggiungimento delle politiche pubbliche che il Ministero intende raggiungere. Gli obiettivi sono formulati con riferimento alle unità elementari del bilancio. Le unità elementari del bilancio, introdotte in via sperimentale nel disegno di legge in esame, sono le azioni. Per le azioni sono altresì illustrati i relativi indicatori, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 91 del 2011. Il sistema degli obiettivi/indicatori è finalizzato a rendere conto, a fine esercizio, dei risultati ottenuti tramite l'attuazione delle politiche e delle attività previste dalle amministrazioni attraverso l'utilizzo delle risorse autorizzate con l'approvazione dei programmi di spesa. Le Note integrative sono a questo proposito elemento di collegamento tra la programmazione di bilancio e quella, nonché con il ciclo della performance.
  Come detto, a partire dal disegno di legge di bilancio 2018-2020, il Piano degli obiettivi delle Note integrative riferito a ciascun programma è formulato con le correlate azioni. Un programma di spesa ha in certi casi più obiettivi ma le azioni sono associate univocamente ad un solo obiettivo. In altre parole, un obiettivo si collega talvolta a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a una azione è essere associato un solo obiettivo. Pag. 248Il fine perseguito sarebbe quello di favorire una rappresentazione maggiormente focalizzata sulle finalità della spesa e degli interventi finanziati. La quantificazione delle risorse associate a ciascun obiettivo è la somma degli importi assegnati alle azioni ad esso sottostanti.
  Gli obiettivi sono stati peraltro notevolmente ridotti nel numero, passando dai 125 dello scorso documento di bilancio a 24 obiettivi riconducibili a due priorità politiche: competitività (21 obiettivi) e credito (3 obiettivi) e, come afferma la Ragioneria generale dello Stato, non vi è alcun collegamento organico con obiettivi e indicatori definiti negli anni precedenti. Ai predetti 24 obiettivi sono ricondotte 46 azioni. Vi sono poi altre 2 azioni, svincolate dagli obiettivi:
   l'azione «spese per il personale» che si ripete per ciascuno dei 7 programmi ed è trasversale a tutti gli obiettivi sottesi a ciascun programma;
   l'azione «Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti». Tale azione si trova collocata al di sotto del Programma 7.1 «indirizzo politico».

  Per lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il disegno di legge di bilancio 2018-2020, come modificato nel corso dell'esame al Senato, autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 5.212,5 milioni di euro nel 2018, a 4.113,2 milioni di euro per il 2019 e 3.951,6 milioni di euro per il 2020. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 6.298,6 milioni di euro nel 2018, a 4.143,6 milioni di euro nel 2019 e a 3.877,1 milioni di euro nel 2020. Rispetto alla legge di bilancio 2017, il disegno di legge di bilancio 2018-2020 espone dunque per il MISE, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente nell'anno 2018 e progressivamente decrescente nel biennio 2019-2020.
  Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2018, il disegno di legge di bilancio espone spese finali in aumento rispetto al 2017, in termini assoluti, in misura pari a 933,4 milioni di euro (21,8 per cento).
  Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle spese di parte corrente pari a 200 milioni di euro e delle spese di parte capitale pari a 733,4 milioni di euro.
  Gli stanziamenti di spesa del Ministero dello sviluppo economico autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2018 in misura pari allo 0,8 per cento della spesa finale del bilancio statale, contraendosi lievemente in termini percentuali per la restante parte del triennio di programmazione.
  L'articolo 4 del disegno di legge reca l'approvazione dello stato di previsione del MiSE integrato dagli effetti della manovra. In particolare, tale articolo autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). Il comma 2 dispone che le somme impegnate in relazione agli interventi di sostegno nelle aree di crisi siderurgica di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 410/1993, resesi disponibili a seguito dei provvedimenti di revoca, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministero dell'economia e finanze, allo stato di previsione del MiSE ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410/1993.
  Lo stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico (Tabella n. 3), espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2018 di 4.301 milioni di euro. Al netto del rimborso delle passività finanziarie, pari, per l'anno 2018, a 379,5 milioni di euro, le spese finali del Ministero sono pari a 3.921,5 milioni di euro. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2018 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge, come modificato nel corso dell'esame al Senato, determina complessivamente un aumento delle spese finali di 1.291 milioni di euro, Pag. 249di cui 1.279 milioni di spesa in conto capitale e 12 milioni di euro di spesa in conto corrente. Gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II determinano un incremento della spesa pari a circa 1.236 milioni di euro. In particolare, la Sezione II, opera un incremento della spesa di conto capitale di 1.241 milioni di euro ed una riduzione della spesa corrente di 5 milioni di euro.
  Per quanto riguarda l'aumento della spesa di conto capitale, si tratta di rimodulazioni e rifinanziamenti operati dal disegno di legge (+441 milioni di euro per il 2018), ma anche e in prevalenza – come meglio sarà esposto nel successivo paragrafo – della contabilizzazione, in Sezione II, degli effetti finanziari già determinati dal decreto-legge n. 148 del 2017, collegato alla manovra (+800 milioni di euro per il 2018).
  La riduzione di spesa di 5 milioni di euro annui è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato, a parziale copertura degli oneri derivanti dagli interventi per favorire l'offerta formativa e lo sviluppo di competenze correlate al processo Industria 4.0 (articolo 1, comma 36). Le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinano nel complesso un effetto positivo di 55 milioni di euro (+17 milioni di euro in conto corrente e +38 milioni in conto capitale).
  Il disegno di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, spese finali per il Ministero pari a 5.212,5 milioni per il 2018. Gli stanziamenti si attestano allo 0,8 per cento della spesa finale del bilancio statale. Il disegno di legge di bilancio integrato conferma per il 2018, rispetto alla legge di bilancio 2017, la netta prevalenza delle spese in conto capitale, che assorbono l'87,3 per cento delle spese finali del Ministero (rispetto all'89,3 per cento della legge di bilancio 2017 e all'83,5 per cento del BLV 2018). Le spese di conto capitale, pari come detto a circa 4.554 milioni di euro per il 2018, sono essenzialmente spese per investimenti (4.227,7 milioni di euro), in buona parte allocate (3.113,3 miliardi) nel programma 11.5 della Missione 11 Competitività e sviluppo delle imprese e destinate (per 2,8 miliardi di euro circa) alle imprese del settore aeronautico e allo sviluppo di programmi della difesa, sostanzialmente gestiti dal Ministero della difesa. Le spese correnti costituiscono – a bilancio integrato 2018 – il 12,6 per cento degli stanziamenti finali del MiSE (rispetto al 10,7 per cento della legge di bilancio 2017). Buona parte delle spese correnti del Ministero viene assorbita dagli interventi (quasi il 60 per cento). Le modifiche apportate dalla I e dalla II Sezione incidono soprattutto sulla spesa in conto capitale.
  Per ciò che attiene alle previsioni di pagamento, la legislazione vigente (BLV), per lo stato di previsione della spesa del MiSE, espone una previsione complessiva per l'anno 2018 di 5.387,1 milioni di euro. In tale importo, vengono incluse le somme relative al rimborso delle passività finanziarie, pari nel 2018 a 379,5 milioni di euro. Al netto del rimborso delle passività finanziarie, le spese finali di cassa a legislazione vigente del MiSE sono pari nel 2018 a 5.007,6 milioni di euro, sostanzialmente stabili rispetto alla legge di bilancio 2017. Con le modifiche in aumento apportate dalla Sezione II e dalla Sezione I, come modificata nel corso dell'esame al Senato, il disegno di legge di bilancio integrato propone, dunque, stanziamenti di cassa per il MiSE pari a 6.298,6 milioni per il 2018. L'incidenza della spesa finale del MiSE rispetto al totale delle spese finali dello Stato si mantiene, dunque, a legislazione vigente 2018 intorno allo 0,8 per cento.
  La spesa complessiva del Ministero è allocata su 7 missioni, la più consistente delle quali è la Missione «Competitività e sviluppo delle imprese» (n. 11), condivisa con il Ministero dell'economia e finanze. Tale Missione reca a BLV 2018 spese complessive pari a 3.644,7 milioni di euro. In termini di spese finali (spese complessive meno il rimborso di passività finanziarie del Ministero interamente iscritte sulla missione in questione) le spese finali ammontano a 3.265,2 milioni di euro, pari a circa l'83,3 per cento delle spese finali Pag. 250del Ministero. In termini assoluti, considerando gli effetti della manovra, le spese finali della Missione (11) sono pari a disegno di legge di bilancio integrato per il 2018 a 4.559,3 milioni di euro per il 2018, l'87,5 per cento delle spese del Ministero. Dunque, rispetto alla dotazione a legislazione vigente (3.265,2 milioni di euro) tale Missione registra un incremento di 1.294 milioni di euro, che riguarda le missioni ed i programmi di seguito esposti.
  Il Programma (11.5) «Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo» reca a BLV 2018 spese complessive di 3.094,2. Sul Programma 11.5 è interamente iscritto il rimborso delle passività finanziarie del Ministero, per cui – al netto di tale rimborso (pari a 379,5 milioni per il 2018) le spese finali del Programma sono pari a 2.714,7 milioni di euro. Il Programma in questione subisce un incremento 455 milioni di euro, dovuto ad interventi di Sezione II, che consistono in una rimodulazione:
   degli stanziamenti pluriennali concernenti gli interventi agevolativi per il settore aeronautico di cui all'articolo 2, comma 180 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), con un'anticipazione delle relative risorse per 195 milioni all'anno 2018, di 235 milioni al 2019 e di 175 milioni al 2020 ed una conseguente riduzione di 605 milioni degli stanziamenti iscritti per il 2021 e successivi (cap. 7421/pg.20);
   degli stanziamenti pluriennali per il proseguimento del programma di sviluppo e acquisizione delle unità navali FREMM, con un'anticipazione delle relative risorse per 260 milioni all'anno 2018, per 330 milioni all'anno 2019 e per 240 milioni all'anno 2020 ed una conseguente riduzione di 830 milioni degli stanziamenti iscritti per il 2021 e successivi.

  Il Programma (11.6) «Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali» – che a BLV 2018 reca uno stanziamento di 16,7 milioni di euro – subisce un incremento di 301,1 milioni di euro per il 2018, dovuto ad interventi iscritti in Sezione II, in particolare si tratta di:
   un rifinanziamento di 2 milioni di euro per il 2018 (di 4 milioni per ciascun anno del biennio 2019-2020 e di 40 milioni per il periodo 2021 e successivi) dell'autorizzazione di spesa concernente misure per l'accelerazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi di cui alla legge n. 400/1975 (cap. 2159/pg. 33);
   un definanziamento di 0,9 milioni di euro per il 2018 e successivi dello stanziamento concernente gli interventi a favore dell'Ente nazionale per il microcredito (cap. 2302/pg. 1).

  La Sezione II contabilizza gli effetti del decreto-legge n. 148/2017, collegato alla manovra, il quale, all'articolo 12, comma 2 ha disposto un contributo di 300 milioni di euro per il 2018 a favore di Alitalia Spa in amministrazione straordinaria per assicurare la continuità del servizio da essa svolto (cap. 7500/pg. 1).
  Dunque, il disegno di legge in esame opera per il Programma 11.6 un incremento effettivo di 1,1 milioni di euro.
  Il Programma (11.7) «Incentivazione del sistema produttivo» – che a BLV 2018 reca uno stanziamento di 482,4 milioni di euro – registra un incremento di 500 milioni di euro iscritti in Sezione II e di 38 milioni di euro dovuti ad interventi di Sezione I. Si tratta in particolare, per la Sezione II, della contabilizzazione degli effetti del decreto-legge n. 148/2017, collegato alla manovra, il quale:
   all'articolo 9, comma 1, ha disposto un rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI pari, per il 2018, a 200 milioni di euro (cap. 7345/pg. 1);
   all'articolo 11, comma 2, ha disposto un rifinanziamento del Fondo crescita sostenibile di 300 milioni per il 2018 per la costituzione di una Sezione apposita a sostegno delle grandi imprese in crisi (cap. 7483/pg. 6).

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  Per la Sezione I, l'incremento delle risorse del Programma (11.7) è ascrivibile alle seguenti misure:
   un incremento, ai sensi dell'articolo 1, commi 397-399, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per la proroga fino al 31 dicembre 2018 delle agevolazioni per la zona franca urbana nei comuni della Lombardia colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 disposte dalla legge di stabilità 2016 (capitolo 7350/MISE). La relazione illustrativa del DDL evidenzia che tali incrementi si riferiscono alle agevolazioni contributive per le imprese situate nella zona franca urbana istituita a seguito degli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 (articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50);
   il rifinanziamento della cosiddetta Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti «Industria 4.0» (le cui risorse sono iscritte sul capitolo 7489/MISE). L'articolo 1, commi 22-24, del disegno di legge ha, in particolare, stanziato per la misura in questione 33 milioni di euro per il 2018, 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e di 33 milioni di euro per il 2023.

  Il disegno di legge in esame opera pertanto – al netto della contabilizzazione degli effetti del decreto-legge n. 148/2017 che pure vengono scontati in Sezione II – un incremento effettivo di 38 milioni di euro per il 2018 per il Programma 11.7.
  La Missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16), reca a legislazione vigente 2018 uno stanziamento di 121,1 milioni di euro. La Sezione II del disegno di legge in esame determina un incremento degli stanziamenti della Missione pari a 131 milioni di euro. Tale incremento riguarda esclusivamente il Programma «Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy» (16.5).
  In particolare, la Sezione II del disegno di legge, dispone:
   un rifinanziamento per il 2018 del Piano straordinario per il Made in Italy, di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 133/2014, come integrato dall'articolo 1, comma 202, punto b) della legge di stabilità 2015, in misura pari a 130 milioni e per ciascun anno del biennio 2019-2020 di 50 milioni (cap. 7482/pg. 1). Si ricorda che il predetto Piano, a legislazione vigente, è privo di risorse per il triennio 2018-2020, che il DLB in esame intende invece rifinanziare;
   un definanziamento di 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 degli stanziamenti per contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (cap. 2501/pg. 1). Tali stanziamenti, ad autorizzati ai sensi della legge n. 549/1985, articolo 1, comma 43, recano, a legislazione vigente, un importo pari a 7,8 milioni per ciascun anno del biennio 2018-2019 e 6,3 milioni a decorrere dal 2020, che, pertanto, con le riduzioni proposte dal DLB in esame, divengono pari a 7,3 milioni per ciascun anno del biennio 2018-2019 e 5,8 milioni a decorrere dal 2020 e successivi. Si osserva che gli stanziamenti iscritti sul capitolo 2501, sono destinati, a riparto, a finanziare, tra l'altro le Camere di commercio all'estero, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del decreto-legge n. 83/2012;
   un definanziamento di 0,5 milioni per ciascuno degli anni 2018-2020 e di 5 milioni per il 2021 e ss. dei trasferimenti di risorse – già destinate all'ICE Agenzia – in un Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese (cap. 2535/pg. 1). Tale stanziamento, a legislazione vigente, reca una dotazione di 17,5 milioni per il 2018 e di 17,8 milioni per il biennio 2019-2020 e di 177,8 milioni per il periodo 2021 e successivi. Tali importi, in virtù delle modifiche apportate alla legislazione vigente dal DLB in esame, divengono pertanto pari a 17 milioni per il 2018, 17,3 milioni per il biennio 2019-2020 e 172,8 milioni per il periodo 2021 e successivi.

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  Nel corso dell'esame al Senato, il Programma 16.5 è stato incrementato con interventi di Sezione I di 2 milioni di euro per il 2018. Si tratta dell'articolo 1, comma 165, lettera g) che stanzia 1 milione di euro a favore delle camere di commercio italiane all'estero e dell'articolo 1, comma 640, che assegna un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo (IsiameD), per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle smart city (entrambi gli interventi sono stati contabilizzati sul capitolo 2501/MISE).
  La Missione Comunicazioni (15) reca a BLV 2018 uno stanziamento di 65,6 milioni di euro, che viene incrementato dalla Sezione I del DLB in esame di 15 milioni. Diviene pertanto pari a – a DLB 2018 integrato – a 80,6 milioni di euro. L'incremento riguarda in particolare il sottostante Programma «Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali» (15.8), ed è determinato dai seguenti interventi contenuti in Sezione I:
   proroga, per il 2018, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione Spa titolare dell'emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. A tal fine, viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2018 (articolo 1, comma 377) (cap. 3021);
   misure per un uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5 G (cap. 3150/MISE). Per l'attuazione di tali misure, vengono stanziati 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018; 35,5 milioni di euro per il 2019; 293,4 milioni per il 2020;141 milioni per il 2021 e 272,1 milioni per il 2022 (articolo 1, comma 610), nonché si autorizza la spesa di 572 mila euro annui per il periodo 2018-2022 per «favorire la diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici». Le risorse sono assegnate al MISE. A copertura di tale ulteriore importo, si dispone la corrispondente riduzione di 572 mila euro annui, per lo stesso periodo 2018-2022, dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 612) concernente l'attuazione dell'Accordo Italia Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva (cap. 3130).

  Per quanto concerne gli stanziamenti inscritti negli stati di previsione di competenza di altri ministeri si segnalano i seguenti interventi.
  Con specifico riferimento agli interventi di competenza del MEF, la Missione «Competitività e sviluppo delle imprese» (11) è condivisa tra MiSE e MEF e vede all'interno dello stato di previsione di quest'ultimo Ministero, due programmi, interamente gestiti dallo stesso MEF, i quali sono peraltro i più consistenti dell'intera missione. Si tratta del programma Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) e del programma Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9). Nel programma Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) si segnala il capitolo 1900 relativo ai Contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interessi a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, istituito in applicazione delle disposizioni della legge n. 311/2004, articolo 1, commi 354 e seguenti. Tale capitolo a BLV espone una previsione di competenza di 100 milioni di euro per il 2018 e di 150 milioni per il biennio 2019-2020. Il DLB in esame, come modificato nel corso dell'esame al Senato, apporta variazioni alle dotazioni a legislazione vigente con interventi di Sezione II. In particolare, la dotazione viene ridotta di 20 milioni per ciascun anno del triennio considerato. Per ciò che concerne il programma Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9), nel quale sono allocate le risorse per diversi crediti di imposta, esso, a legislazione vigente, reca una dotazione di 17,3 miliardi per il 2018, di 16,8 miliardi per il 2019 e di 15,6 miliardi per il 2020. Con l'effetto cumulato delle variazioni di Sezione I e di Sezione II, il DLB integrato, espone per il predetto programma, uno Pag. 253stanziamento complessivo pari a circa 17,7 miliardi di euro per il 2018, a 17,4 miliardi per il 2019 e a 15,8 miliardi per il 2020.
  Il disegno di legge di bilancio, con interventi contenuti in Sezione II, opera:
   un rifinanziamento di 62,5 milioni per il solo 2018 dei crediti di imposta fruiti dalle imprese e dai lavoratori autonomi per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica (anche online) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Tali crediti sono privi di risorse a legislazione vigente (cap. 7811);
   un definanziamento di 100 milioni (che sostanzialmente azzera le risorse stanziate a legislazione vigente) del fondo per far fronte alle esigenze derivanti dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi (cap. 2146).

  Inoltre, con interventi contenuti in Sezione I, il disegno di legge di bilancio:
   con l'articolo 1, comma 495, incrementa di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le somme destinate al credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno (cap. 7800), la cui copertura dell'onere è posta a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione;
   con l'articolo 1, commi 25-35, si stanziano 250 milioni per il 2019 per i crediti di imposta fruiti dalle imprese che effettuano spese in attività di formazione connesse al «Piano nazionale impresa 4.0» del personale dipendente. (cap. 3841);
   con l'articolo 1, commi 46-49 si stanzia 20 milioni per il 2019 e 30 per il 2020 e per il 2021 per i crediti di imposta fruiti dalle piccole e medie imprese (PMI) per i costi di consulenza sostenuti per l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentare (cap. 3842);
   con l'articolo 1, comma 75 del DDL, dispone un incremento soglie reddituali per «Bonus 80 euro», a decorrere dall'anno d'imposta 2018 l'onere è di ulteriori 210,8 milioni di euro (cap. 3888).

  La gestione della Missione (28) Sviluppo e riequilibrio territoriale, prima iscritta nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dal 2015 è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. La Missione è costituita da un solo programma Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica (28.4).
  Il cap. 8000, sul quale sono allocate le risorse del Fondo sviluppo e coesione, nel suo complesso espone le seguenti dotazioni di bilancio a legislazione vigente in termini di competenza: 4.137 milioni per il 2018, 4.327,8 per il 2019 e 4.849,8 miliardi per il 2020.
  Il disegno di legge integrato con gli effetti della manovra determina tale importo in aumento, ed in misura pari a 4.937 milioni di euro per il 2018, a 5.727,8 milioni per il 2019 e a 6.049,8 milioni per il 2020.
  Nell'ambito della Missione «Ricerca e innovazione», programma Ricerca di base e applicata (17.15), il capitolo 7380 è relativo alle somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia, ed è dotato a BLV di 98,6 milioni per ciascun anno del triennio 2018-2020, che subiscono una riduzione di 5 milioni per il periodo ai sensi della Sezione II del disegno di legge in esame.
  Nella Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» (29), programma Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5) il capitolo 3822 è relativo alle somme occorrenti per la compensazione a favore delle regioni degli oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate di energia elettrica e gas per le famiglie svantaggiate. Tale capitolo – che non viene modificato dal DLB in esame – espone per uno stanziamento di 56,4 milioni per il 2018 e di 57,3 milioni per ciascun anno del biennio 2019-2020.
  Capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione Attività produttive, sono allocati nella Missione «Ricerca e Innovazione» (17) Programma Ricerca Pag. 254scientifica e tecnologica di base (17.22). Si segnalano, in particolare, i seguenti stanziamenti:
   il capitolo 1678, «Contributo dello Stato per la ricerca scientifica». Una parte dello stanziamento di tale capitolo (quella iscritta nel piano gestionale 1) riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46/1991 e successivamente rifinanziato da una serie di autorizzazioni legislative di spesa. Il capitolo – che non viene modificato dal DLB in esame – espone, al piano gestionale 1, una dotazione di 21,7 milioni per il 2018, di 21,9 milioni per il 2019 e di 21,9 milioni per il 2020;
   il capitolo 7236, relativo al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, la cui dotazione di competenza risulta a DLB in esame pari a 1,7 miliardi per ciascun anno del triennio 2018-2020;
   il capitolo 7238 che attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. Il capitolo espone a BLV uno stanziamento di 180 milioni per il 2018, e di 290 milioni per il 2019 e per il 2019. Il DLB, in Sezione II, riduce tale stanziamento di 4 milioni per il 2018 e di 5 milioni per ciascun anno del biennio 2019-2020.

  Per quanto concerne gli interventi di competenza del MIBACT si ricorda che, a seguito dell'emanazione della legge 24 giugno 2013, n. 71, con la quale, all'articolo 1, comma 2, le competenze in materia di turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, la missione 31 «Turismo» e il collegato programma «Sviluppo e competitività del turismo» sono stati trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze al predetto Ministero che ha assunto la denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  La missione (31) «Turismo» è rappresentata dall'unico programma »Sviluppo e competitività del turismo» (31.1). Le dotazioni di spesa a legislazione vigente sono pari a 46,3 milioni per il 2018, di 45,3 milioni per il 2019 e di 44,3 milioni per il 2020. Le variazioni apportate dalla Sezione II del DLB sono di assai lieve entità, e pari a 43 mila e 800 euro per il 2018 e a 48 mila e 500 euro per il 2019 e per il 2020.
  Si dà conto di seguito delle disposizioni del disegno di legge di bilancio che, pur non essendo strettamente riconducibili alle competenze della X Commissione, trattano argomenti di interesse.
  Il comma 3 dell'articolo 1 reca misure di agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, disponendo la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus). La detrazione è ridotta al 50 per cento per i seguenti interventi: acquisto e installazione di finestre e infissi, di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. È possibile cedere la detrazione anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla singola unità immobiliare. Nell'ambito del Fondo nazionale per l'efficienza energetica è istituita una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica, con una dotazione di 50 milioni di euro. Si dispone inoltre la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia. È prorogata per l'anno 2018 anche la detrazione al 50 per cento per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, limitatamente a quelli connessi a ristrutturazioni iniziate a decorrere dal 1o gennaio 2017. Si prevede l'utilizzabilità di Pag. 255tutte le detrazioni (riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, sisma bonus) da parte degli IACP e assimilati. Nel corso dell'esame parlamentare è stata introdotta un nuovo tipo di spesa agevolabile con la detrazione al 65 per cento: l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20 per cento.
  I commi 14-20 dell'articolo 1 recano disposizioni di proroga dell'iperammortamento e prorogano per l'anno 2018 le cosiddette misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati. In particolare:
   il comma 14 proroga al 2018, in misura diversa e con alcune eccezioni rispetto agli anni precedenti, il cd. superammortamento, e cioè l'agevolazione fiscale relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, introdotta dalla legge di stabilità 2016 e già prorogata dalla legge di bilancio 2017. Per il 2018 l'aumento del costo di acquisizione è pari al 30 per cento e sono esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto;
   il comma 15 proroga al 2018 il cosiddetto iperammortamento, disposto dalla legge di bilancio 2017, che consente di maggiorare del 150 per cento il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0;
   il comma 16 proroga al 2018 la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell'iperammortamento 2018.

  Il comma 17, riprendendo le norme già operative negli anni precedenti, stabilisce gli obblighi documentali a carico dei beneficiari delle predette agevolazioni. Il comma 18 conferma le esclusioni dalla disciplina di favore, già disposte negli anni precedenti. I commi 19 e 20 consentono, a specifiche condizioni, che le misure agevolative si applichino anche qualora le imprese pongano in essere investimenti sostitutivi, nel periodo di fruizione della maggiorazione degli ammortamenti.
  I commi 25-35 dell'articolo 1 introducono, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40 per cento delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette. Ai fini del beneficio in esame, è posta un'autorizzazione di spesa pari a 250 milioni di euro per il 2019 (l'effetto finanziario è ritardato di un anno rispetto alla maturazione del credito).
  I commi 36-38 dell'articolo 1 dispongono, a decorrere dal 2018, un incremento delle risorse destinate al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS) al fine di aumentare il numero di soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0. In particolare, il comma 38 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del MIUR, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – per la cui adozione non è indicato un termine – sono integrati gli standard organizzativi e di percorso degli ITS al fine di adeguare l'offerta formativa Pag. 256alle mutate esigenze del contesto di riferimento correlato anche al processo Industria 4.0.
  I commi 46-49 dell'articolo 1 recano disposizioni sul credito di imposta per spese consulenze relative a quotazione PMI. I commi da 46 a 49, concedono un credito d'imposta alle PMI in relazione ai costi per la consulenza per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è concesso nei limiti previsti dalla disciplina UE degli aiuti alle PMI compatibili con il mercato interno.
  Il comma 403 dell'articolo 1, in materia di rigassificatori, elenca tutto il corpus normativo delle imposte immobiliari più recenti, per delimitarne l'applicazione alle sole porzioni dei manufatti di rigassificazione che sono destinate ad uso abitativo o di servizi civili. Per l'interpretazione autentica della disposizione, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione – dei predetti manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino – la sola porzione destinata ad uso abitativo e di servizi civili.
  Il comma 495 dell'articolo 1 incrementa di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), istituito dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, legge n. 208 del 2015) per il periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. Fermo restando le quote già indicate per il 2016 e il 2017 (rispettivamente 617 e 507 milioni), con la disposizione in esame l'autorizzazione di spesa viene elevata a 872 milioni per il 2018 e a 772 milioni per il 2019. Anche l'onere relativo all'incremento di spesa disposto dalla norma in esame (200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019) è posto a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).
  I commi 500-506 dell'articolo 1 – le cui disposizioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale – dispongono l'istituzione di un fondo denominato «Fondo imprese Sud» a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione di 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull'annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – Programmazione 2014- 2020. Il Fondo, per il quale l'articolo consente che quote aggiuntive dello stesso possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali pubblici e privati, ha una durata di dodici anni. Quanto alle modalità operative, il Fondo opera investendo nel capitale delle piccole e medie imprese, nonché in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti nelle piccole e medie imprese territorialmente beneficiarie dell'intervento. La gestione del Fondo è affidata a Invitalia Spa, che dovrà rendicontare, con cadenza almeno semestrale, alla Presidenza del Consiglio sull'impiego delle risorse. Il comma 500 dispone l'istituzione di un fondo denominato «Fondo imprese Sud» a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e affida la gestione del Fondo all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, che può avvalersi della Banca del Mezzogiorno.
  I commi 519-533 dell'articolo 1, modificati nel corso dell'esame in sede referente, disciplinano i principi e le condizioni generali per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi e lo stoccaggio stesso. Si prevedono inoltre le condizioni generali che comportano il diniego, Pag. 257la sospensione e la revoca dell'autorizzazione medesima, nonché la sospensione dell'istruttoria per il rilascio della stessa. La definizione delle modalità attuative è invece rinviata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

  Davide CRIPPA (M5S) chiede al relatore di approfondire la portata normativa dei commi 460-462 dell'articolo 1, i quali modificano le disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano. Ricorda che la legislazione italiana in materia di revisione delle scadenze delle concessioni idroelettriche è stata oggetto di procedura di infrazione da parte della Commissione europea che ha contestato le disposizioni introdotte dal cosiddetto decreto Bersani (decreto legislativo n. 79 del 1999), cui hanno fatto seguito una serie di modifiche normative e di nuove procedure di infrazione, nonché di pronunciamenti della Corte Costituzionale.
  Si riserva di verificare le eventuali valutazioni della XIV Commissione, nella relazione che trasmetterà alla Commissione Bilancio, su queste disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso il Senato.
  Sottolinea che, nell'interlocuzione avvenuta sulla materia delle concessioni idroelettriche nel corso della legislatura, sia con il Ministero dello sviluppo economico sia con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il ritardo italiano nel recepimento della normativa europea è stato spesso motivato con l'esigenza di consentire alle società concessionarie, che hanno eseguito interventi di ammodernamento e di adeguamento delle strutture idroelettriche, di ammortizzare il costo degli investimenti. Osservato che i commi 460-462 del disegno di legge, con un'ulteriore forzatura, stabiliscono che le concessioni idroelettriche delle province autonome di Trento e Bolzano sono di fatto prorogate fino al 31 dicembre 2022, chiede in particolare di approfondire l'entità dell'eventuale copertura prevista per le richiamate disposizioni.
  Sollecita altresì il relatore ad approfondire il contenuto del comma 403 dell'articolo 1 che limita l'applicazione dell'IMU alle sole porzioni dei manufatti di rigassificazione che sono destinate ad uso abitativo o di servizi civili. Sottolineato che la disposizione porterà ad una riduzione delle entrate dei comuni quantificabile in 20 milioni di euro, chiede di verificare la copertura prevista.

  Angelo SENALDI, relatore, si riserva di svolgere approfondimenti sulle questioni sollevate dal collega Crippa.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge del bilancio è stato fissato nella giornata di mercoledì 6 dicembre 2017 alle ore 15. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 5 dicembre 2017.

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.
C. 3792-A Baldelli.

  Il Comitato si è riunito dalle 13.20 alle 13.35.