CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 dicembre 2017
923.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 118

SEDE REFERENTE

  Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.40.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.
C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/1 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo e della relativa nota di variazioni.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, osserva preliminarmente che la manovra di finanza pubblica operata mediante il disegno di legge di bilancio per il 2018 interviene in un quadro di graduale ripresa dell'economia, sulla base di un Pag. 119andamento positivo del PIL che, ormai in corso dal 2015, si prevede confermarsi anche nel 2017, con un tasso di crescita dell'1,5 per cento, per poi proseguire con analogo incremento anche nel 2018 e nel 2019, riducendosi poi lievemente nel 2020 all'1,3 per cento. In tale contesto, la manovra di bilancio 2018 mantiene – in linea con la direzione già seguita con la legge di bilancio dello scorso anno – un orientamento volto a continuare il sostegno alla crescita, mantenendolo tuttavia all'interno del percorso di consolidamento delle finanze pubbliche volto al raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio, vale a dire l'Obiettivo di medio termine (OMT) nel 2020.
  Il mantenimento dell'OMT per tale anno si accompagna pertanto ad un ridimensionamento dell'intensità del percorso di miglioramento, con la scelta, effettuata con il disegno di legge di bilancio 2018, di destinare maggiori risorse al sostegno dell'economia, con lo scopo di conseguire tassi di crescita più elevati e meglio favorire in tal modo la discesa del rapporto debito-PIL. A tal fine viene aumentato il deficit di bilancio 2018, innalzandolo dall'1 per cento di PIL previsto nello scenario tendenziale all'1,6 per cento, reperendosi in tal modo ulteriori risorse per 0,6 punti di PIL da destinare alla manovra di bilancio. Il maggior deficit di bilancio si riflette ovviamente sull'indebitamento netto strutturale, nei cui confronti si opera una correzione di 0,3 punti percentuali anziché degli 0,8 punti precedentemente previsti.
  Rileva che, in proposito, nel Documento programmatico di bilancio 2018 il Governo precisa di aver considerato l'intenzione della Commissione Europea di utilizzare un margine di discrezionalità nel valutare il rispetto dei parametri di bilancio da parte dei Paesi Membri, in un contesto di crescita del PIL nominale ancora non soddisfacente. Rammenta come il suddetto innalzamento del saldo di indebitamento sia stato autorizzato dalle Camere lo scorso 4 ottobre, in risposta alla richiesta del Governo di autorizzare un aumento del disavanzo, pur in un quadro economico in miglioramento ma ancora lontano dalla piena occupazione e vulnerabile a politiche di bilancio di intonazione restrittiva. Nel prendere atto di tale scelta, sulla quale il Ministro dell'economia e delle finanze aveva poi fornito alcuni chiarimenti alla Commissione europea, nel proprio parere sul Documento programmatico di bilancio la Commissione medesima ha rinviato ai primi mesi del 2018 una valutazione definitiva sulla manovra di bilancio.
  Tale linea di policy viene declinata nel disegno di legge di bilancio – considerando altresì il decreto-legge «fiscale» n. 148 del 2017, la cui legge di conversione è stata approvata definitivamente – con un insieme di interventi ammontanti nel loro complesso a circa 26,4 miliardi di euro nel 2018, a fronte dei quali vengono reperite risorse per circa 15,5 miliardi, con una prevalenza, quindi, degli impieghi sulle risorse per 10,9 miliardi, che cifrano la misura espansiva della manovra di bilancio, vale a dire la quota degli impieghi finanziata in deficit. Manovra che, come già accaduto, negli ultimi anni si caratterizza in misura prevalentemente per la disattivazione delle clausole di salvaguardia, che da sola assorbe circa 15,7 miliardi degli impieghi, vale a dire circa il 60 per cento della manovra. Altre misure di riduzione di entrata sono rinvenibili, tra le principali, nella decontribuzione per assunzioni a tempo indeterminato di giovani e sgravi contributivi di imprenditori agricoli e coltivatori diretti (circa 390 milioni), nelle detrazioni IRPEF per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica e nella proroga della cedolare secca (rispettivamente 126 e 120 milioni). Tra gli impieghi possono poi segnalarsi gli stanziamenti del Fondo investimenti pubblici, per 170 milioni, i maggiori spazi finanziari per investimenti degli enti locali (70 milioni) ed una serie di rifinanziamenti contenuti nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio: il Fondo per i rinnovi contrattuali (1.650 milioni), il Fondo per la lotta alla povertà e l'inclusione sociale (300 milioni) il Fondo Pag. 120per le esigenze indifferibili e quello per le politiche della famiglia (rispettivamente 250 e 100 milioni).
  A parziale fronte degli impieghi, le risorse sono reperite innanzitutto dal rinvio per il 2018 dell'entrata in vigore del nuovo regime relativo all'IRI (imposta sul reddito d'impresa), da cui derivano effetti netti di maggiore entrata di poco meno di 2 mila milioni, dalle modifiche alla tassazione sulle partecipazioni qualificate, per circa 250 milioni, dagli effetti di maggiore entrata (800 milioni) dovuti agli aumenti contrattuali del pubblico impiego. Concorrono poi al reperimento delle risorse le misure di riduzione della spesa, che quanto alla parte corrente sono disposte sia nell'articolato del disegno di legge, per circa 180 milioni e, più consistentemente, nella seconda sezione dello stesso, con definanziamenti pari a poco meno di 1.800 milioni; quanto alla parte capitale i definanziamenti ammontano a circa 680 milioni e le riprogrammazioni a 1.850 milioni. Nel loro complesso quindi dal lato della spesa provengono circa 4.500 milioni delle risorse apprestate in manovra.
  Nel corso dell'esame presso il Senato il provvedimento è stato oggetto di numerose modifiche ed integrazioni che, pur aumentando la misura complessiva della manovra ne hanno nel contempo confermato i saldi, con un livello di indebitamento che è stato sostanzialmente mantenuto nella cifra originaria del disegno di legge dei circa 10,9 miliardi nel 2018 (e poi 11,6 e 2,6 rispettivamente nel 2019 e nel 2020). Ciò in quanto i numerosi interventi espansivi introdotti presso il Senato – tra i principali le misure previdenziali per le attività usuranti (circa 300 milioni nel biennio 2018-2019), il cosiddetto bonus bebè e il fondo per l'assistenza familiare (225 milioni), il personale per i centri per l'impiego (120 milioni) e la riduzione del cosiddetto superticket (60 milioni) – hanno trovato corrispondente copertura in misure di reperimento delle risorse, sia in termini di maggiori entrate, quali l'imposta sulle transazioni digitali (228 milioni nel biennio 2019-2020), ovvero in termini di riduzione di spese.
  Per quanto concerne specificamente le misure recate nel disegno di legge di bilancio, osserva che le stesse possono riepilogarsi articolandole per settori omogenei di intervento, il primo dei quali è ovviamente costituito dalle misure per la crescita e dalle politiche fiscali.
  Sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, segnala, in primo luogo, il rifinanziamento per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023 della cosiddetta Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti Industria 4.0 (big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, tracciamento e pesatura di rifiuti ed altri).
  Si mantiene il meccanismo preferenziale per gli investimenti Industria 4.0, cui viene riservata una quota pari al trenta per cento (anziché al venti per cento) delle risorse stanziate. Il relativo contributo statale in conto impianti rimane maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili. I termini per la concessione dei finanziamenti sono prorogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili (commi da 22 a 24).
  Si interviene inoltre sulla misura di sostegno al settore aerospaziale contenuta nell'articolo 1, comma 372 della legge di stabilità per il 2016, ed in particolare sulla disciplina delle modalità di erogazione delle risorse ivi stanziate per un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia. L'articolo espunge il richiamo al rispetto del Reg. (UE) n. 651/2014 (GBER) per l'erogazione delle relative misure di aiuto. In suo luogo, viene introdotto l'obbligo – più generale – del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (comma 355, introdotto al Senato).
  È istituito un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, con una dotazione di 5 milioni di Pag. 121euro per l'anno 2018 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 volto a finanziare progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia. La definizione annuale degli obiettivi di politica economica ed industriale da perseguire con il Fondo è demandata ad una delibera del Consiglio dei ministri (commi da 641 a 643).
  Diverse misure sono poi volte al sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo.
  In particolare si prevede che, per promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), Invitalia possa operare quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una nuova società autorizzata a effettuare finanziamenti, al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato a cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi. Si stabilisce che i crediti vantati da Invitalia a seguito dell'esercizio di tali attività siano garantiti dallo Stato, e copertura della garanzia è istituito un apposito Fondo con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018 (commi da 151 a 157).
  Misure specifiche sono finalizzate all'efficientamento del Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione e per il finanziamento parziale della quota di capitale di rischio di imprese italiane in imprese all'estero (commi da 158 a 159, introdotti al Senato).
  Segnala che 1 milione di euro per il 2018 è destinato al finanziamento delle Camere di commercio italiane all'estero (lettera g) del comma 165) ed analogo importo viene stanziato (comma 640) in favore dell'istituto IsiameD per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle smart city. Infine, sempre per quanto concerne il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo, la Sezione II del disegno di legge in esame dispone un rifinanziamento per il 2018 del Piano straordinario per il Made in Italy, in misura pari a 130 milioni e per ciascun anno del biennio 2019-2020 di 50 milioni.
  Sotto il profilo degli interventi fiscali a favore della crescita, si segnala in primo luogo la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018 e delle accise per l'anno 2019, già parzialmente introdotti con il decreto-legge n. 148 del 2017 (collegato alla legge di bilancio 2018). Sono poi rimodulati gli aumenti IVA per il 2019, mentre restano invariati gli aumenti IVA e accise per gli anni successivi (comma 2).
  È prorogata al 31 dicembre 2018 la detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto ecobonus), che viene ridotta al 50 per cento per finestre e infissi, schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Analoga proroga è disposta per la detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+. Tali detrazioni, incluso il sisma bonus, sono fruibili anche dagli IACP. Per il solo 2018, si introduce una detrazione del 36 per cento per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private, realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili.
  Nel corso dell'esame parlamentare è stata introdotta un nuovo tipo di spesa agevolabile con la detrazione al 65 per cento: l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, a specifiche condizioni e con valore massimo della detrazione di 100.000 euro (commi da 3 a 7). È poi prorogata per il 2018 e 2019 la cedolare secca al 10 per cento per i contratti a canone concordato (comma 8).
  Si reintroduce la detraibilità al 19 per cento, fino a un massimo di 250 euro, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Si introduce la deducibilità dei buoni TPL, vale a dire le somme rimborsate o sostenute dal datore di lavoro Pag. 122per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale del dipendente e dei familiari (comma 13).
  Sono prorogate per l'anno 2018 le misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati (commi da 14 a 20).
  Anche per il 2018 sono sospesi gli aumenti di tributi regionali e comunali, ad eccezione della maggiorazione della TASI già disposta per il 2017 (comma 21).
  Si introduce, per il 2018, un credito d'imposta del 40 per cento fino a un massimo di 300.000 euro per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (commi da 25 a 35). Le imprese che svolgono attività immobiliare vengono incluse tra quelle in cui deve essere investito almeno il 70 per cento dei PIR, i piani individuali di risparmio (comma 40), e le SIM, società di intermediazione mobiliare, sono escluse dall'addizionale IRES del 3,5 per cento, introdotta per gli enti creditizi e finanziari dalla legge di stabilità 2016. Per gli stessi soggetti è ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini IRES e IRAP, nel misura del 96 per cento (commi da 41 a 43).
  Si istituisce un credito d'imposta per le PMI del 50 per cento in relazione ai costi di consulenza per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei (commi da 46 a 49).
  Ricorda inoltre che durante l'esame del provvedimento al Senato è stata innalzata, per il 2018, la quota deducibile da IRAP del costo dei lavoratori stagionali: nel medesimo anno essa è resa integralmente deducibile, in luogo della ordinaria deducibilità del 70 per cento (comma 65). Si attribuisce, per tre anni, un credito di imposta pari al 65 per cento alle fondazioni bancarie per le erogazioni in specifici ambiti sociali e sanitari (commi da 115 a 118).
  Numerose misure fiscali intervengono in materia di cultura, spettacolo e sport, e, tra le principali, si conferma l'esenzione fiscale da tutti i tributi erariali, regionali e locali per le attività istituzionali dell'Accademia dei Lincei (comma 199); si estende l'aliquota IVA al 10 per cento anche ai contratti di scrittura conclusi mediante intermediari per spettacoli teatrali, concerti, attività circensi e spettacolo viaggiante (comma 209); si riconosce un credito d'imposta del 12 per cento, sino a un massimo di 25.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione degli impianti sportivi delle società di calcio (comma 216, lettera a)), nonché un credito d'imposta (sport bonus) per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari (commi da 224 a 227); si eleva a 10.000 euro l'esenzione fiscale per indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi erogati a direttori artistici e collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (comma 228). Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un credito d'imposta per la vendita di libri al dettaglio (commi da 193 a 195)
  In materia di fiscalità del settore agricolo, il provvedimento innalza le percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 (comma 296). Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte agevolazioni per il settore enoturistico e per l'apicoltura svolta in aree montane (rispettivamente, commi da 292 a 295 e comma 301).
  In materia ambientale, si introducono agevolazioni fiscali e finanziarie per le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (commi 396-407, commi 413-414, questi ultimi inseriti al Senato), per quelle colpite dal sisma del 2016 in Centro Italia (commi 410-412); si rendono detraibili al 19 per cento dal 2018 i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi su unità immobiliari ad Pag. 123uso abitativo; le stesse polizze sono interamente esentate dalla imposta sulle assicurazioni (commi da 418 a 420).
  Per il Mezzogiorno, è incrementato di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 il credito di imposta alle imprese per l'acquisto di nuovi beni strumentali (comma 495) ed è istituito il Fondo imprese Sud a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, con una dotazione di 150 milioni di euro, le cui quote possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali pubblici e privati (commi da 500 a 506).
  Tra le misure di contrasto all'evasione fiscale e in materia di entrata segnala:
   l'introduzione, dal 2019, della fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati e, contestualmente, l'eliminazione dello spesometro, la comunicazione dei dati delle fatture (commi da 509 a 513);
   le disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti (commi da 514 a 518);
   per lo smaltimento del contenzioso fiscale presso la Corte di Cassazione, il reclutamento di un massimo di 50 giudici ausiliari da adibire esclusivamente ai collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria (commi da 534 a 554);
   l'autorizzazione per l'Agenzia dell'entrate a espletare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi funzionari al fine di velocizzare le procedure amichevoli internazionali, gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e gli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali (commi da 555 a 556);
   la riduzione – dal 1o marzo 2018 – da diecimila a cinquemila euro della soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare che il beneficiario del pagamento non abbia debiti con l'agente della riscossione (commi da 557 a 560);
   la sospensione da parte dell'Agenzia delle entrate, fino a trenta giorni, delle deleghe di pagamento (F24) delle imposte effettuate mediante compensazioni che presentano profili di rischio, ai fini di controllo dell'utilizzo del credito (comma 561);
   l'incremento dal 40 al 52,5 per cento per gli anni 2018 e 2019 e al 65 per cento per gli anni successivi della misura degli acconti, attualmente pari al 40 per cento, previsti per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni (commi da 562 a 563);
   la proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva (commi da 568 a 569);
   l'introduzione di una ritenuta del 26 per cento per i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate (commi da 570 a 577);
   la modifica dei requisiti di contabilizzazione per assegnare le maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, volta a renderne più flessibile l'utilizzo, nonché la riduzione delle risorse per gli anni 2018-2021 (commi da 629 a 630);
   l'estensione della definizione agevolata 2016 e l'introduzione di una nuova definizione agevolata 2017, nonché l'estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione, introdotti dal citato decreto-legge n. 147 del 2018.

  Durante l'esame del provvedimento al Senato è stata introdotta una forma di tassazione per le imprese operanti nel Pag. 124settore del digitale (cosiddetta web tax) al fine di dare una prima risposta ad esigenze emerse da tempo anche in ambito internazionale ed europeo. A questo fine sono riscritti i criteri per determinare l'esistenza di una «stabile organizzazione» nel territorio dello Stato, al fine di alleviare il nesso – finora imprescindibile – tra presenza fisica di un'attività nel territorio dello Stato e assoggettabilità alla normativa fiscale. Viene inoltre istituita un'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, con un'aliquota del 6 per cento sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni medesime (commi da 578 a 597).
  Nell'ambito delle misure in questione, occorre poi segnalato che si differisce poi di un anno, al 1o gennaio 2018, l'introduzione della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) – da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa – per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista dalla legge di bilancio 2017 (comma 623).
  Durante l'esame del provvedimento al Senato è stato istituito un Fondo (con dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019), in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in ragione della violazione degli obblighi di informazione, relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari di banche sottoposte a risoluzione o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa nel tempo intercorrente tra il 16 novembre 2015 e la data di entrata in vigore della legge in esame (commi da 652 a 655).
  Nel corso dell'esame in Senato è stata inoltre introdotta una disposizione con la quale si delimita l'applicazione delle imposte immobiliari individuate dalla norma stessa, alle sole porzioni dei manufatti di rigassificazione che sono destinate ad uso abitativo o di servizi civili (comma 403).
  Passando poi al settore della finanza locale, rileva che, con l'entrata a regime dal 2016 delle nuove modalità con cui regioni ed enti locali concorrono alla sostenibilità delle finanza pubbliche, ora realizzata mediante il vincolo del pareggio di bilancio introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 e declinato per gli enti territoriali anche mediante gli articoli da 9 a 12 della legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012, le disposizioni sugli enti territoriali previste dal disegno di legge in esame – contenute prevalentemente nei commi da 425 a 494 – appaiono orientate in senso espansivo, mirando principalmente: per le regioni, ad attenuare il contributo alla finanza pubblica previsto a legislazione vigente, sia mediante una compensazione dello stesso mediante assegnazione di risorse destinate alla riduzione del debito, sia mediante norme volte ad attenuare i ripiani dei disavanzi pregressi; per i comuni, attribuendo contributi per l'effettuazione di investimenti, prioritariamente in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché mediante attribuzione sia di risorse che di spazi finanziari, anche per edilizia scolastica ed impiantistica sportiva e, inoltre, modificando alcune regole di bilancio; per le province e città metropolitane, a reintegrare parte dei trasferimenti soppressi da precedenti manovre, attribuendo risorse a tali enti ovvero ad altri enti, quali le regioni, che ne hanno assunto le funzioni.
  Osserva che vengono poi meglio definite le regole contabili vigenti per le autonomie speciali, con la messa a regime della disciplina del pareggio di bilancio per talune di tali autonomie che non vi erano ancora incluse, ed introdotte alcune misure di semplificazione della disciplina contabile degli enti territoriali. Più in particolare, il provvedimento reca varie disposizioni volte a disciplinare i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario per l'anno 2018, in particolare in ordine ai criteri di realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il 2018. Su tali obiettivi, stabiliti dalla legislazione vigente in circa 2,7 milioni di euro, intervengono i commi da 425 a 427 che, nell'assegnare alle Regioni per tale anno un contributo di 2.200 milioni per la Pag. 125riduzione del debito regionale, e nel ridurre nel contempo di 100 milioni di euro l'entità complessiva del concorso alla finanza pubblica delle Regioni stessa l'importo suddetto – che risulta così ridotto a circa 2,6 miliardi di euro – stabilisce che per realizzare tale cifra (concorso alla finanza pubblica), le Regioni dovranno utilizzare:
   il suddetto contributo di 2.200 milioni di euro, come ripartito secondo una tabella riportata in norma, che potrà peraltro modificarsi, ad invarianza del contributo complessivo, in sede di Conferenza Stato-regioni;
   tagli di risorse destinate all'edilizia sanitaria per 94,1 milioni;
   riduzioni di ulteriori risorse in ambiti di spesa e per importi che saranno decisi in sede di Conferenza Stato-regioni per un totale di 300 milioni di euro, ferma restando l'esigenza di rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

  Un'ulteriore misura finanziaria di favore consente alle Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti di dilazionare in venti esercizi (rispetto ai dieci attuali) il ripiano del disavanzo da esse maturato al 31 dicembre 2014 (commi da 429 a 432).
  Infine, vengono incrementati di 235 milioni di euro annui (220 nel testo iniziale), a decorrere dal 2018, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario per far fronte al trasferimento alla Regione del personale delle città metropolitane e delle province in servizio presso i centri per l'impiego, già collocato in soprannumero. Tale importo non viene computato nella spesa per il personale, nell'ambito della verifica del rispetto delle norme sul patto di stabilità interno, e il trasferimento del personale è disposto in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa e non è considerato ai fini del calcolo dei medesimi limiti (commi da 441 a 442 e 451). Un ulteriore contributo è assegnato alle regioni a compensazione del minor gettito IRAP derivante dalle agevolazioni introdotte dalla legge di stabilità 2015 (comma 453).
  Da segnalare infine l'ulteriore rinvio di un anno, dal 2019 al 2020, dell'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento (attribuzione della compartecipazione IVA in base alla territorialità, fiscalizzazione dei trasferimenti statali e istituzione dei fondi perequativi) delle funzioni regionali previsti dal decreto legislativo n. 68 del 2011 in tema di federalismo fiscale (comma 428).
  Con riguardo ai territori delle autonomie speciali si prevede l'istituzione un fondo di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, le cui norme di operatività (beneficiari e finalità, criteri e modalità di riparto) sono rinviati ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 febbraio 2018, previa intesa in sede di Conferenza (comma 456). Viene inoltre stabilito il definitivo passaggio alle regole del pareggio di bilancio, a decorrere dall'anno 2018, per quelle tra le autonomie speciali a cui continuavano ad applicarsi i vincoli del patto di stabilità interno, vale a dire la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e Trento (commi 457 e 458).
  Inoltre, viene data attuazione ad una parte dell'accordo del 20 giugno 2016 tra lo Stato e la Regione siciliana, escludendo dal calcolo della riduzione della spesa corrente alcune tipologie di spesa a cui la Regione si è impegnata con l'accordo citato (comma 459), e si interviene – mediante disposizioni introdotte al Senato- nei confronti della regione Sardegna, sia istituendo un Comitato paritetico Stato-Regione volto a promuoverne l'insularità (comma 463), sia attribuendo alla regione medesima un contributo di 15 milioni per l'anno 2019 nelle more della definizione dei rapporti finanziari tra la Regione e lo Stato alla luce di recenti giudizi della Corte costituzionale.
  Per gli enti locali, con riguardo all'assegnazione di risorse finanziarie al settore, viene istituito un fondo nello stato di Pag. 126previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso (comma 166). Specifici finanziamenti per i comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici dell'Aquila e dell'isola di Ischia – per i quali si rinvia più diffusamente alla parte del presente dossier relativa ad ambiente e protezione civile – sono previsti rispettivamente ai commi 393, 408 e 415.
  Un più ampio intervento è poi disposto dai commi da 468 a 475, con il quale vengono stanziati complessivi 850 milioni per il triennio 2018-2020 (di cui 150 milioni nel primo anno), come contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali, disciplinandosi nel contempo la tipologia di comuni beneficiari, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi nonché quelli di eventuale recupero delle risorse assegnate. Con il successivo comma 477 viene inoltre riconosciuto ai piccoli comuni un contributo pari a 10 milioni annui a decorrere dal 2018, da destinare al finanziamento di talune tipologie di intervento, quali la prevenzione del rischio idrogeologico, la riqualificazione dei centri storici ed altro. Sono poi previste disposizioni che mirano a favorire la fusione di comuni attraverso le seguenti modalità: incrementando il contributo straordinario per la fusione dei comuni, disponendo che la relativa quantificazione dovrà essere commisurata al 60 per cento, e non più al 50 per cento, dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, ed aumentando a 3 milioni, rispetto ai 2 attualmente previsti, il limite massimo del contributo attribuibile a ciascuno dei comuni che si fondono. Viene conseguentemente aumentata di 10 milioni annui la dotazione finanziaria per tali operazioni (commi 480 e 481). Da ultimo, dell'articolo viene attribuito ai comuni nel 2018, analogamente a quanto finora operato dall'esercizio 2015 in poi, un contributo complessivo di 300 milioni a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili (commi 482 e 483).
  Per quanto concerne le province e città metropolitane, vengono destinate risorse per l'esercizio delle funzioni fondamentali attribuite agli enti stessi, in misura pari a 270 milioni di euro per il 2018, 110 milioni annui nel 2019 e 2020 e 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 per le province, e di 82 milioni per l'anno 2018, ivi compreso il contributo di 12 milioni già vigente che si intende sopprimere, alle città metropolitane. L'articolo destina inoltre un contributo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 a favore delle province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione (commi da 464 a 466).
  Con un ulteriore intervento di sostegno finanziario in favore degli enti locali si interviene, incrementandone le risorse, sulle disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi da 485 a 508, della legge di bilancio 2017, mediante cui sono stati assegnati spazi finanziari agli enti locali, nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, fino a complessivi 700 milioni annui – di cui 300 destinati all'edilizia scolastica – ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui per l'effettuazione di spese di investimento, e sono state contestualmente disciplinate la procedura di concessione degli stessi ed i requisiti necessari per l'ottenimento delle risorse stanziate da parte degli enti richiedenti. Con il provvedimento in esame si aumenta lo stanziamento previsto per gli enti locali di 200 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e ne dispone un ulteriore finanziamento, pari a 700 milioni annui, per il quadriennio dal 2020 al 2023. Viene inoltre inserita una ulteriore finalizzazione degli spazi finanziari in favore dell'impiantistica sportiva, si articolano ulteriormente le priorità relative all'edilizia scolastica e, inoltre, si apportano alcune precisazioni in ordine all'utilizzo di spazi finanziari dai comuni facenti parte di Pag. 127un'unione di comuni (comma 484). Si introduce poi un ulteriore criterio, rispetto a quelli già previsti per l'attribuzione di spazi finanziari in favore degli enti locali, relativo agli investimenti per la messa in sicurezza del territorio per eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 493).
  Vanno da ultimo segnalati alcuni interventi di modifica e semplificazione contabile, con riguardo in particolare a quelli relativi ad una maggiore gradualità dell'accantonamento a bilancio del Fondo crediti dubbia esigibilità, la cui messa regime è rinviata di due anni, dal 2019 al 2021(comma 489), nonché ad un intervento sul Fondo di solidarietà comunale, in cui si riduce la quota perequativa da ripartire sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard (comma 491).
  In tema di controllo e revisione della spesa, per il raggiungimento degli obiettivi di spending review delle amministrazioni centrali dello Stato, si dispone che le riduzioni degli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime contenute nel disegno di legge, pari ad 1 miliardo a decorrere dal 2018, concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. La gran parte di queste riduzioni sono state realizzate attraverso definanziamenti di spesa di Sezione II, realizzandosi in tal modo per la prima volta una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità di cui alla legge n. 196 del 2009, che consiste nel rafforzamento del processo di programmazione economico-finanziaria delle risorse di bilancio attraverso l'integrazione del processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio (comma 379).
  Sotto il profilo del controllo della spesa pubblica e del fabbisogno del settore statale, va ricordato il mantenimento fino al 2021 del regime di tesoreria unica, attualmente previsto fino al 2017, per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università, con effetti positivi sul fabbisogno derivanti dalla circostanza che, con tale prolungamento, le entrate proprie degli enti sopracitati rimangono depositate per altri 4 anni presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario (comma 487).
  Per altri profili – in quanto attinente al reperimento di risorse sulla base di procedure di razionalizzazione degli interventi in corso su patrimoni societari a controllo pubblico – rileva in questa sede anche l'intervento operato dai commi 646-648 sulla disciplina delle gestioni liquidatorie del Comitato Sir e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po in corso presso il gruppo Fintecna. Per quelle relative al Comitato la vigente disciplina prevede che al termine della liquidazione delle gestioni l'eventuale maggior importo risultante dal risultato dell'attività liquidatoria rispetto al corrispettivo inizialmente stimato all'avvio della medesima sia distribuito per il 70 per cento al Ministero dell'economia e per il restante 30 per cento alla società che ha operato la liquidazione. I commi 646 e 647 introducono ora una distribuzione intermedia, anche essa operata secondo la suddetta ripartizione, stabilendo che sulla base di una perizia estimativa intermedia, rispetto a come risulterà a fine liquidazione, del suddetto maggior importo, lo stesso viene attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018. Quanto al comma 648, esso interviene con norma più generale in tema di gestioni liquidatorie delle società pubbliche nonché degli enti disciolti, stabilendo che i patrimoni di tali società ed enti siano trasferiti a Fintecna Spa e che ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati i patrimoni, gli enti, le partecipazioni ed i beni oggetto del trasferimento.
  In tema di politiche sociali e per la famiglia il disegno di legge introduce o amplia alcune misure dirette a fornire un sostegno economico ai nuclei familiari e ai giovani, nonché destina contributi ad enti di ricerca o di assistenza.
  In primo luogo viene estesa la platea dei beneficiari e incrementato il beneficio economico collegato al Reddito di inclusione – ReI, la misura nazionale di contrasto Pag. 128alla povertà e all'esclusione sociale, recentemente introdotta dal decreto legislativo n. 147 del 2017 (commi da 107 a 114). Dal 1o gennaio 2018, termine fissato per l'avvio della misura, sono inoltre resi meno stringenti i requisiti del nucleo familiare, necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al ReI, e dal 1o luglio 2018, la platea dei beneficiari del ReI viene estesa ulteriormente; inoltre, il massimale annuo riferito alla componente economica del ReI è incrementato del 10 per cento, di modo che esclusivamente per i nuclei familiari con 5 o più componenti il beneficio passa da 485 a circa 534 euro mensili.
  L'estensione della platea dei beneficiari e l'incremento del beneficio sono resi possibili da un maggiore impegno finanziario. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale viene incrementato di 300 milioni nel 2018 e di 700 milioni nel 2019. Nel corso dell'esame al Senato sono stati ulteriormente incrementati gli importi per il 2020 e per lo stanziamento a regime dal 2021, portati rispettivamente a 783 milioni (precedentemente 665 milioni) e 755 milioni annui a decorrere dal 2021 (precedentemente 637 milioni). In ragione di quest'ultimo incremento, al Senato è stata prevista una conseguente riduzione, dal 2020, delle risorse del Fondo da utilizzare per finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale: 117 milioni di euro nel 2020, mentre prima erano 235, e 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, laddove prima erano 263.
  Infine, al Senato è stato previsto un aumento, dal 2020, della percentuale, dal 15 al 20 per cento, delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale vincolata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali necessari per la messa a regime del ReI; risorse che passano dal 2020, da 352 a 470 milioni annui. Altra importante misura concerne la stabilizzazione in via permanente dell'assegno di natalità (cosiddetto bonus bebè) già previsto a legislazione vigente fino al 2020, riducendone la durata di erogazione solo fino al compimento del 1o anno d'età (invece che fino a tre anni) e, dal 2019, anche l'importo annuo (480 euro per ISEE familiari fino a 25.000 euro, invece che 960 euro). Per il 2018 pertanto la misura dell'assegno rimane a 960 euro annui. Si conferma inoltre il raddoppio della misura per ISEE familiari fino a 7.000 euro annui (commi 141-142).
  È stato poi introdotto (commi 115-118) un contributo complessivo di 100 milioni di euro per ciascun anno fiscale del triennio 2018-2020, in favore delle fondazioni bancarie, sotto forma di credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate dalle stesse in specifici ambiti dei servizi sanitari e socio assistenziali, che rientrino negli scopi statutari finalizzati alla promozione del welfare di comunità, purché in relazione ad attività non commerciali.
  Viene istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno del titolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, finalizzato a sostenere gli interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del prestatore di cure familiare (commi da 145 a 147). Nei commi da 361 a 363 si introducono tra gli oneri detraibili le spese sostenute – anche nell'interesse di familiari a carico – per l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, in particolare delle lingue straniere, per minori o per maggiorenni fino al completamento del ciclo di istruzione secondaria che presentino disturbi specifici dell'apprendimento (DSA). Un contributo di 1 milione di euro è previsto sia per l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS) che per la Lega del Filo d'oro (commi 197 e 207), nonché per 0,5 milioni in favore della Fondazione Italiana per la ricerca sulle Malattie del Pancreas-Onlus. In materia sanitaria rileva infine l'istituzione di un Fondo per la riduzione della quota fissa di compartecipazione per le prestazioni di Pag. 129assistenza specialistica ambulatoriale (cosiddetto superticket), con una dotazione annua di 60 milioni di euro (commi da 449 a 450). Nel riparto del Fondo dovranno essere privilegiate le regioni in cui siano state adottate iniziative intese ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa di 10 euro ovvero in cui siano state introdotte misure alternative regionali di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.
  Passando poi al settore della scuola, università e ricerca, in materia di scuola, le disposizioni riguardano, in particolare, il personale scolastico, l'edilizia scolastica e i servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole, nonché altre misure di sostegno economico.
  Con riferimento al personale scolastico, si prevede, anzitutto, l'istituzione di una specifica sezione del fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali – con una dotazione di 37 milioni per il 2018, 41 milioni per il 2019 e 96 milioni dal 2020 – finalizzata alla progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione, per la parte fissa, dei dirigenti scolastici con quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e ricerca (comma 333).
  Varie altre disposizioni riguardano poi il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), quali la previsione (comma 335) di bandire entro il 2018 un concorso per l'assunzione di direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), la reintroduzione (comma 334) della possibilità di sostituire gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, incrementando a tale fine di 19,65 milioni annui il limite di spesa per le sostituzioni, e l'avvio di una procedura di stabilizzazione per i lavoratori in servizio titolari di contratti attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (commi 338-343). Si incrementano poi di 10 milioni nel 2018, 20 milioni nel 2019 e 35 milioni a decorrere dal 2020 le risorse da destinare agli Istituti tecnici superiori (ITS) al fine di aumentare le competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0.
  Con riferimento alle università, varie disposizioni riguardano il personale, quali l'accelerazione (da triennale a biennale) del regime di progressione stipendiale per classi su base premiale dei professori universitari (con un conseguente incremento del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) di 80 milioni per l'anno 2020,120 milioni per l'anno 2021 e 150 milioni dall'anno 2022 (commi 344-345), nonché un ulteriore incremento del Fondo stesso (12 milioni per il 2018 e 76,5 milioni dal 2019) per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato. Con riferimento invece agli studenti universitari, si prevede un incremento di 20 mln annui, a decorrere dal 2018, del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie e un incremento del FFO di 20 mln annui a decorrere dal 2018, al fine di adeguare l'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.
  Con riferimento infine alle istituzioni di Alta formazione artistica musicale (AFAM), si prevede un incremento – 5 milioni per il 2018, 10 milioni per il 2019, 35 milioni dal 2020 – del fondo istituito per la statizzazione di parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali, al fine di consentire la statizzazione di tutti gli Istituti superiori di studi musicali non statali. In particolare, l'incremento è di (commi 357-359).
  In materia di cultura, varie disposizioni concernono il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tra cui in particolare l'autorizzazione per il medesimo Ministero a nuove assunzioni a tempo indeterminato, fino ad un massimo di 200 unità, scorrendo le graduatorie di un concorso già espletato nonché a mantenere in servizio anche per l'anno 2018 il personale già assunto a tempo determinato in attuazione di precedenti disposizioni (commi 182-183); si prevede Pag. 130inoltre l'assunzione a tempo indeterminato del personale di supporto reclutato – per un periodo di 5 anni, a decorrere dal 2017 – per il potenziamento dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (commi 187 e 188); si prorogano poi (dal 31 gennaio 2019) al 31 dicembre 2019 lo svolgimento delle funzioni del direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei, nonché le attività dell'Unità «Grande Pompei», del vicedirettore generale vicario e della struttura di supporto. Inoltre, al fine di rafforzare la sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi di cultura dello Stato, si incrementa il contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri preposto alla tutela del patrimonio culturale, attualmente costituito da 88 unità, di ulteriori 40 unità (comma 173).
  Ulteriori disposizioni, che qui non si dettagliano, prevedono la costituzione di nuovi Fondi nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ovvero singole autorizzazioni di spesa. In tale ambito può tuttavia segnalarsi l'assegnazione ai piccoli comuni (popolazione residente fino a 5.000 abitanti) di un contributo, pari complessivamente a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 (e non superiore a 500.000 euro annui per ciascun ente), da destinare a varie finalità, fra le quali la tutela dei beni culturali (comma 477). Va poi rilevato come nella sezione II del disegno di legge in esame sia presente il rifinanziamento, per 290 milioni di euro, finalizzato a corrispondere la cosiddetta card cultura ai giovani, residenti in Italia, che compiono 18 anni nel 2018, nonché nel 2019.
  In tema di sport, diverse disposizioni riguardano gli impianti sportivi, quali un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento (sino ad un massimo di 25.000 euro) dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti (comma 216) nonché un contributo, sotto forma di credito d'imposta (cosiddetto sport bonus), nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso del 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari (commi 224-227). Altre disposizioni riguardano le società sportive come, tra le altre, l'assoggettamento, a decorrere dal 1o gennaio 2019, ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative, riconosciute dal Coni, nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società (commi 221-222) ovvero l'innalzamento da 7.500 euro a 10.000 euro dell'ammontare dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che non concorrono a formare il reddito imponibile a fini IRPEF (comma 228); si riconosce infine alle società organizzatrici di competizioni sportive la possibilità di assumere assistenti di stadio con contratti di lavoro intermittente stipulati in deroga a specifiche disposizioni vigenti (comma 229).
  Segnala infine nel settore in esame l'istituzione presso l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione pari a 12 milioni di euro per il 2018, 7 milioni di euro per il 2019, 8,2 milioni di euro per il 2020 e 10,5 milioni di euro a decorrere dal 2021. Alcune specifiche disposizioni riguardano infine le Universiadi di Napoli 2019, per le quali si prevede la nomina di un Commissario straordinario, le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo e la proroga del termine ultimo di operatività del Commissario liquidatore per le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 (rispettivamente, commi 235, 486 e 678).
  Un altro gruppo di interventi è relativo al settore della giustizia, nel cui ambito gli Pag. 131stessi mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria. In proposito il disegno di legge interviene con riguardo a diversi Fondi, istituendo due Fondi nello stato di previsione del Ministero della giustizia: il primo Fondo – con risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 – mira alla realizzazione di interventi urgenti volti alla funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riferimento a quelli colpiti da eventi sismici, ed al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari (commi 272-273); il secondo Fondo è istituito per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, 20 milioni per l'anno 2019 e 30 milioni annui a decorrere dal 2020 (comma 279).
  Evidenzia inoltre che il disegno di legge aumenta di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti e di 4 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, il Fondo per il funzionamento dell'ufficio del Garante dei dati personali (comma 683).
  Si prevedono, inoltre, interventi sul personale. Il Ministero della giustizia è, infatti, autorizzato ad assumere nel 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (commi da 282 a 283), nonché ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, un ulteriore contingente massimo di 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (commi da 286 a 288). Vengono, altresì, aumentate le dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato (20 unità per ciascuna qualifica), disponendo le necessarie coperture finanziarie (comma 284).
  Per favorire lo smaltimento del contenzioso fiscale presso la Corte di Cassazione, è previsto il reclutamento di un massimo di 50 giudici ausiliari da adibire esclusivamente ai collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria, con un massimo di 2 ausiliari per collegio (commi 534-554). Inoltre viene modificata la disciplina delle notificazioni a mezzo posta per dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, previsto dall'ultima legge annuale per il mercato e la concorrenza. Infine, in relazione al passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari, previsto dalla legge di stabilità per il 2015, proroga di un anno – ovvero fino al 31 dicembre 2018 – la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale (comma 275).
  In materia previdenziale le misure di maggiore rilievo sono state introdotte al Senato e riguardano le norme sull'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita (commi da 82 a 89).
  In primo luogo si modifica il meccanismo di adeguamento, prevedendo: che si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente; che gli adeguamenti, a decorrere da quello operante dal 2021, non possono essere superiori a 3 mesi, con recupero dell'eventuale misura eccedente in occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi; che eventuali variazioni negative devono essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti.
  In secondo luogo, si dispone l'esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi a Pag. 132decorrere dal 2019, per specifiche categorie di lavoratori, individuate dall'allegato B, e per i lavoratori impegnati nelle cosiddette attività usuranti.
  Altri interventi significativi riguardano l'APE volontaria e l'APE sociale, con l'obiettivo di ampliare la possibilità di accesso a tali strumenti di anticipazione del pensionamento (comma 97). Le norme contenute nel disegno di legge, in particolare: dispongono la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019, dell'istituto sperimentale dell'APE volontaria; intervengono sul requisito dello «stato di disoccupazione» richiesto per l'accesso all'APE sociale, prevedendo che esso si configuri, oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come attualmente previsto, anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi; intervengono sui requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, prevedendo una riduzione per le donne di 6 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cosiddetta APE sociale donna).
  Si introduce, inoltre, una disciplina a regime della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), attualmente prevista in via sperimentale per il periodo 1o maggio 2017-31 dicembre 2018 dalla legge di bilancio per il 2017 (commi 98-99).
  Altre disposizioni, introdotte al Senato, riguardano la previdenza complementare. In primo luogo si introduce una nuova disciplina per la destinazione di eventuali contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento della previdenza complementare, previsti da specifiche disposizioni normative o da contratti collettivi (commi 100-101); si prevede, quindi, la possibilità, per i lavoratori nelle Province di Trento e di Bolzano, di aderire ad altri fondi integrativi del SSN, individuati dagli accordi collettivi nazionali.
  Infine, si interviene sui rapporti finanziari tra Stato e INPS, disponendo la compensazione dei debiti verso lo Stato per le anticipazioni di bilancio con i crediti verso lo Stato risultanti dal bilancio consultivo dell'INPS per il 2015 (commi 103-104).
  In materia di lavoro e occupazione il disegno di legge di bilancio contiene, in particolare, disposizioni che introducono incentivi e sgravi contributivi per le nuove assunzioni, misure per promuovere la formazione professionale e interventi volti ad ampliare l'ambito di applicazione e le dotazioni finanziarie di ammortizzatori sociali.
  In particolare si prevede una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2018, di lavoratori aventi determinati requisiti anagrafici (30-35 anni) e che non abbiano avuto, neanche con altri datori di lavoro, precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua. Specifiche disposizioni riguardano lo sgravio nel caso di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dopo il periodo di apprendistato professionalizzante (commi 50-58 e 62-64).
  Si prevede l'innalzamento delle soglie reddituali per l'accesso al cosiddetto bonus 80 euro, con conseguente ampliamento della platea dei lavoratori beneficiari (comma 75).
  Si introduce inoltre la possibilità, per specifiche regioni, di introdurre misure complementari volte all'assunzione di giovani entro i 35 anni di età, o con età superiore ai 35 anni a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, in particolare estendendo al 2018 l'esonero contributivo disposto per la generalità dei neoassunti dai commi 50-58, sia riguardo alla percentuale dello sgravio contributivo, sia riguardo alla sua entità economica (commi 496-497). Pag. 133
  Si prevede poi l'innalzamento della quota deducibile da IRAP del costo dei lavoratori stagionali, che nel 2018 viene resa integralmente deducibile, in luogo della ordinaria deducibilità del 70 per cento (comma 65, introdotto al Senato).
  Per quanto concerne il lavoro autonomo, il disegno di legge detta norme volte a promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, riconoscendo anche per il 2018 un esonero contributivo triennale, nonché una riduzione contributiva per un ulteriore biennio, entro il limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel 2018 (commi 66-67).
  Viene inoltre elevato da 7.500 a 10.000 euro l'importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (comma 228).
  Infine, dal 2018, è prevista la riduzione dello sgravio contributivo attualmente previsto a favore delle imprese armatrici con riferimento al personale componente gli equipaggi, riduzione dal 48,7 per il 2017 al 45,07 per il 2018 (comma 381).
  Per quanto concerne la formazione professionale in primo luogo si introduce, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, prevedendo uno stanziamento di 250 milioni di euro per il 2019. Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo di 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40 per cento delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette (commi 25-35).
  Si prevedono poi stanziamenti per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in misura pari a 189 milioni, per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e all'alternanza tra scuola e lavoro in misura pari a 125 milioni, e per le attività di formazione relative all'apprendistato professionalizzante in misura pari a 15 milioni di euro (commi 59-61, introdotti al Senato).
  Ulteriori stanziamenti in misura pari a 2 milioni di euro riguardano la promozione e il coordinamento delle politiche per la formazione, nonché il cofinanziamento del Programma Erasmus+, per l'ambito di istruzione e formazione professionale (comma 121).
  Infine, vengono modificate le modalità di copertura degli oneri a carico del bilancio statale delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative (commi 122-123).
  In tema di ammortizzatori sociali in primo luogo si consente, per gli anni 2018 e 2019, con riferimento alle imprese di rilevanza economica strategica a livello regionale, con organico superiore a 100 unità, una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, previo accordo stipulato in sede governativa (comma 76).
  Si prevede, inoltre, l'estensione dell'assegno individuale di ricollocazione ai lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale e l'incremento, dal 41 per cento all'82 per cento, dell'aliquota contributiva dovuta dal datore di lavoro per il caso di ricorso a licenziamenti. L'elevamento concerne i casi di licenziamenti collettivi effettuati, a decorrere dal 1o gennaio 2018, dai datori di lavoro rientranti nell’àmbito di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale (commi 78-79).
  Si consente poi l'impiego nel 2018, per la concessione in alcune aree, di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, delle residue risorse finanziarie già stanziate per i medesimi fini per gli anni Pag. 1342016 e 2017 (comma 81). È stato inoltre disposto uno stanziamento di risorse per l'assegno di ricollocazione, pari complessivamente a 35 milioni di euro nel triennio 2018-2020 (comma 80) e per il sostegno al reddito dei lavoratori della pesca (12 milioni per il 2019 nonché 5 milioni a decorrere dal 2018), anche in relazione al fermo obbligatorio dell'attività di pesca (commi 70-71 e 77).
  Un altro insieme di interventi riguarda l'ambiente ed il territorio, ad iniziare (comma 313) dall'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi con dotazione del fondo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Specifiche misure riguardano poi il sostegno agli investimenti in materia ambientale, tra cui quelli finalizzati alla prevenzione dei rischi sismici ed idrogeologici, attraverso il rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017, per 940 milioni di euro per l'anno 2019, 1.940 milioni di euro per l'anno 2019 e 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 (commi 632-633). Si prevede, altresì, per il triennio 2018-2020, l'assegnazione di contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (comma 468). Uno specifico stanziamento di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2018, è destinato ai piccoli comuni per il finanziamento di una serie di interventi, tra cui quelli diretti alla tutela dell'ambiente, alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla promozione dello sviluppo economico e sociale (comma 477).
  Nel corso dell'esame al Senato sono state inserite ulteriori disposizioni in materia ambientale volte tra l'altro ad attribuire all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che assume la denominazione di «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, espressamente incluso tra i servizi a rete (commi 305-308) e ad incrementare di 5 milioni di euro annui dal 2018 le risorse destinate alle Autorità di bacino distrettuali nonché a stanziare 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al fine di consentire all'Autorità di bacino distrettuale del Po di adeguare la propria struttura organizzativa. Viene anche autorizzata l'assunzione di personale per l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e la proroga dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico del Contratto collettivo nazionale regioni «Enti locali» a favore del personale delle Autorità di bacino distrettuali (commi 309-312).
  Si interviene, infine, come già segnalato in precedenza nella parte fiscale, sulla disciplina delle detrazioni per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, recupero edilizio e misure antisismiche (comma 3), anche con l'introduzione, limitatamente all'anno 2018, di una detrazione del 36 per cento dall'IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni (commi 4-7).
  Oltre ad alcune disposizioni in favore di talune aree protette quali la Fondazione Gran Sasso d'Italia, l'Ente parco nazionale del Vesuvio, il Parco del Delta del Po e i Parchi nazionali del Matese e di Portofino (commi 330, 417, 661 e 662), il disegno di legge interviene anche in tema di risorse e infrastrutture idriche, con l'adozione di un Piano nazionale per la realizzazione di invasi e per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche (commi 302-304) prevedendo altresì un Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione, con una autorizzazione di spesa pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2018-2022.
  Un importante gruppo di misure concerne poi l'emergenza sismica, per la quale il disegno di legge contiene una serie di Pag. 135norme destinate alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che si sono verificati negli ultimi anni. In particolare:
   per quanto concerne il sisma dell'aprile 2009 in Abruzzo si assegna per l'anno 2018 un contributo di 10 milioni di euro a favore del Comune dell'Aquila, e di 2 milioni di euro in favore degli altri comuni del cratere sismico (commi 393-394);
   per il sisma del maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto si attribuisce ai commissari delegati, anziché ai Presidenti, di tali regioni la facoltà di stipulare mutui per il processo di ricostruzione, aumentando il limite massimo di spesa complessiva da 200 a 350 milioni di euro (comma 396) e si incrementa di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 la dotazione del Fondo per la ricostruzione (comma 413, inserito durante l'esame al Senato);
   per gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale si prevede che il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 dei mutui concessi ai Comuni è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento e che i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo possono effettuare i versamenti sospesi, a seguito degli eventi sismici, in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018 (commi 410-412). È altresì ampliato il novero dei soggetti attuatori, attraverso l'inclusione delle diocesi, per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali (comma 187);
   quanto al sisma dell'agosto 2017 nell'isola di Ischia si istituisce un Fondo con una dotazione di 9,69 milioni di euro per l'anno 2018, 19,38 milioni per il 2019 e 19,69 milioni per il 2020 (commi 415-416, nonché 408 e 409 quanto alla sospensione rate su mutui concernenti gli immobili danneggiati).

  Oltre alle predette specifiche disposizioni volte a fronteggiare le varie emergenze, il disegno di legge contiene misure di carattere generale finalizzate a inserire, per le nuove polizze stipulate a decorrere dal 1o gennaio 2018, tra le spese detraibili al 19 per cento dall'IRPEF i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo e ad esentarle interamente dalla imposta sulle assicurazioni (commi 418-420).
  Venendo poi al settore dei trasporti, oltre alla detraibilità al 19 per cento sugli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico di cui già si è detto, si prevede la possibilità di destinare fino a 100 milioni di euro delle risorse già disponibili per ciascuno degli anni 2019-2033 sul Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico ai progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile che siano presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Alle stesse finalità possono essere destinate anche le risorse, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, già stanziate per la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto (comma 39).
  Ai fini dell'aumento della sicurezza stradale e per altre finalità connesse è autorizzata l'assunzione di 100 unità di personale presso il dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali e il personale del Ministero (commi 325-327). Oltre ad alcuni contenuti stanziamenti (commi 329 e 332), sono inoltre prorogati i termini di durata in carica del commissario per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari fino all'anno 2020 (comma 672) mentre viene ancora una volta differito al 31 ottobre 2018 il termine per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il salvamento acquatico (comma 671).
  Per quanto concerne da ultimo il settore dell'amministrazione e del pubblico impiego, il disegno di legge determina gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego per il triennio 2016-2018, cui vengono destinate Pag. 136risorse pari a 300 milioni per il 2016, 900 milioni per il 2017 e 2.850 milioni dal 2018. Restano a carico dei bilanci delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per il personale loro dipendente, nonché gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari. Tale previsione vale anche per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (commi 370-374).
  Numerose disposizioni – molte delle quali sono già state citate nell'illustrazione di precedenti disposizioni del disegno di legge in esame – sono volte a consentire assunzioni di personale, per lo più in deroga alla normativa vigente, da parte di determinate amministrazioni ed enti, prevedendosi in particolare:
   lo stanziamento di specifiche risorse, pari a 14 milioni per il 2018 e a 90 milioni a decorrere dal 2019, per l'assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca vigilati dal Ministro dell'istruzione (comma 347);
   l'autorizzazione ad assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino a complessive 7.394 unità nel quinquennio 2018-2022 (commi 171-174 e 176-177);
   l'autorizzazione al Ministero della giustizia ad un ulteriore contingente massimo di 1400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (commi 286-288);
   l'autorizzazione al Ministero dell'interno ad assumere, soprattutto in relazione ai compiti in materia di immigrazione, personale non dirigenziale a tempo indeterminato, che sia già in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in possesso di alcuni requisiti. Le assunzioni sono per un numero di unità nel limite del 50 per cento del totale delle unità in servizio per ciascuna annualità del 2018 e 2019 (comma 179);
   l'autorizzazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad assunzioni a tempo indeterminato e al mantenimento in servizio per il 2018 di personale già assunto a tempo determinato (commi 182-183);
   l'autorizzazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere a tempo indeterminato, in deroga alla normativa vigente, 100 unità di personale nel triennio 2018-2020 (commi 325-327);
   l'autorizzazione al Ministero della giustizia ad assumere nell'anno 2018, magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge in esame; vengono, altresì, incrementate le dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato, nella misura di 20 unità per ciascuna qualifica, disponendo le necessarie coperture finanziarie (commi 282-284);
   l'autorizzazione al Ministero degli esteri ad assumere fino a 75 unità di personale a tempo indeterminato appartenente alla terza area funzionale (comma 163);
   l'autorizzazione all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ad assumere fino a 100 unità di personale a tempo indeterminato e a prorogare i contratti di collaborazione in essere (commi 266-270);
   che sia bandito un concorso nel 2018 per l'assunzione di direttori dei servizi amministrativi e generali delle scuole (comma 337);
   l'avvio di una procedura selettiva per collaboratori scolastici nelle scuole della provincia di Palermo (commi 338-343).

  Si prevede poi un incremento di 50 milioni di euro annui per il biennio 2018-2019 della dotazione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge di stabilità 2015), da destinare interamente ai lavori socialmente utili (comma 378). Si istituisce un apposito fondo per la stabilizzazione Pag. 137dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca e si dispone un finanziamento per la stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (commi 364-367). Al comma 455 si prevede un incremento dei trasferimenti statali in favore dell'INAPP (ex Isfol) per il superamento del precariato (comma 455) e, infine, si prevede il trasferimento alla regione di alcuni dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l'impiego, prevedendosi in particolare, la possibilità di stabilizzazione, presso la regione (o agenzia o ente regionale suddetto), dei lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore (commi 441-448).
  Per quanto concerne invece la sezione II del presente disegno di legge di bilancio, che ne costituisce la parte più propriamente contabile, occorre rammentare come, ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità pubblica, il disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2018 e del bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 è presentato nei prospetti deliberativi per unità di voto, integrando le risorse disponibili in bilancio a legislazione vigente con gli effetti delle modifiche proposte dal medesimo disegno di legge, al fine di dare evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della Sezione I e delle variazioni (finanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) esercitabili con la Sezione II.
  In particolare, i prospetti deliberativi della Sezione II riportano:
   le previsioni a legislazione vigente, che includono l'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno nonché le rimodulazioni compensative di spese relative a fattori legislativi e per l'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (verticali ed orizzontali) proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio per finalità di efficientamento della spesa;
   le proposte di modifica della legislazione vigente (rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni) che non richiedono la previsione di una specifica disposizione normativa, effettuate con la Sezione II;
   gli effetti finanziari imputabili alle innovazioni normative introdotte con la Sezione I del disegno di legge di bilancio, esposti separatamente.

  Le previsioni complessive del disegno di legge di bilancio – il cosiddetto bilancio integrato – sono determinate come somma degli stanziamenti previsti in Sezione II e degli effetti finanziari della Sezione I.
  I prospetti deliberativi del disegno di legge di bilancio 2018-2020 sono impostati secondo la struttura contabile per Missioni e Programmi, finalizzata a privilegiare il contenuto funzionale della spesa, con l'indicazione sotto ciascun Programma, a titolo meramente conoscitivo, delle azioni che lo compongono. Queste ultime sono qui per la prima volta anche rappresentate in un apposito prospetto dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione dell'intero bilancio dello Stato.
  Nel complesso, il bilancio per il 2018 conferma la struttura dello scorso esercizio, con 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, e 175 programmi di spesa, che costituiscono le unità di voto parlamentare, con l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.
  Le previsioni di entrata e di spesa a legislazione vigente – che, si rammenta, ricomprendono gli effetti delle rimodulazioni ora previste dalla disciplina contabile – evidenziano come il saldo netto da finanziare per il 2018 – corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali – presenta un disavanzo di 30,3 miliardi di euro, in miglioramento sia rispetto alla previsione del bilancio 2017, Pag. 138che indicava un saldo netto da finanziare pari a 38,6 miliardi, che rispetto al dato assestato, pari a circa 56 miliardi.
  Nel successivo biennio, per effetto dell'incremento atteso delle entrate tributarie, che passano dai 519,8 miliardi del 2018 ai 540,9 miliardi nel 2020, grazie al favorevole andamento delle variabili macroeconomiche ed agli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi approvati in corso d'anno, si evidenzia un ulteriore miglioramento del saldo netto da finanziare, che si attesta a 9,1 miliardi nel 2018 e a 5,7 miliardi nel 2019.
  Le spese finali evidenziano, al contempo, una decrescita nel triennio, dai 620,3 miliardi del 2018 ai 616,1 miliardi del 2020.
  Il miglioramento del saldo rispetto alle previsioni assestate 2017, rispetto alle quali passa da circa 56 a 30,3 miliardi conseguono alla favorevole evoluzione sia delle entrate che delle spese. Le entrate finali attese a legislazione vigente per il 2018, che in quanto tali includono l'operare delle cosiddette clausole di salvaguardia fiscali, presentano infatti una variazione positiva, determinata dall'incremento stimato per le entrate tributarie (+24,8 miliardi in termini di competenza).
  Le previsioni delle spese finali di competenza a legislazione vigente per l'anno 2018 sono invece inferiori rispetto a quelle assestate (-9,2 miliardi). Tale variazione interessa integralmente le spese in conto capitale, in relazione all'andamento delle acquisizioni di attività finanziarie, che spiegano una quota rilevante delle riduzioni della componente di spesa in conto capitale per effetto del contributo di 20 miliardi di euro disposto il decreto-legge cosiddetto «salva banche» per il solo anno 2017 (decreto-legge n. 193 del 2017).
  Fa presente che il quadro si presenta diversamente nel bilancio integrato. A seguito della riforma, infatti, il bilancio dello Stato è presentato integrando le risorse disponibili a legislazione vigente – formulate come sopra illustrato – con gli effetti della manovra finanziaria del Governo, attuata attraverso le innovazioni normative della Sezione I e le variazioni contabili (rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni) della Sezione II, riepilogate nell'apposito allegato conoscitivo (Tomo I, pag. 337).
  Ricorda inoltre che concorrono al conseguimento degli obiettivi finanziari e al finanziamento degli interventi disposti con la manovra anche le disposizioni del decreto-legge n. 148 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, i cui effetti sono contabilizzati nel bilancio integrato 2018-2020, nell'ambito della Sezione II.
  Come esposto nella parte iniziale della presente relazione al disegno di legge di bilancio, osserva che il provvedimento di manovra fissa l'obiettivo di indebitamento netto nominale – come ricorda la Relazione illustrativa (S. 2960) – ad un livello pari al –1,6 per cento del PIL nel 2018, al –0,9 per cento del PIL per il 2019 e a –0,2 per cento del PIL per il 2020.
  In coerenza con gli obiettivi programmatici di deficit, il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato è determinato nel limite massimo di –45,2 miliardi nel 2018, –25,3 miliardi nel 2019 e –13,3 miliardi nel 2020, in termini di competenza.
  Rispetto alla legislazione vigente, in termini di competenza, i provvedimenti della manovra (disegno di legge di bilancio e decreto-legge n. 148 del 2017) comportano quindi un peggioramento del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di quasi 15 miliardi nel 2018, di 16,2 miliardi nel 2019 e di 7,6 miliardi nel 2020.
  Ciò è dovuto al fatto che, per effetto delle disposizioni adottate – tra cui la disattivazione delle citate clausole – è attesa una riduzione delle entrate finali rispetto alla legislazione vigente sia nel 2018 che nel 2019 (di circa 10,8 miliardi nel 2018 e di 5,3 miliardi nel 2019); un leggero incremento (di circa 2 miliardi) si attende nel 2020.
  Le spese, invece, sono attese in aumento rispetto all'andamento tendenziale in tutto il triennio: oltre 4 miliardi nel 2018, circa 11 miliardi nel 2019 e 9,8 miliardi nel 2020.Pag. 139
  Sottolinea che rispetto alla manovra presentata dal Governo (S. 2960), nel corso dell'esame al Senato sono stati approvati numerosi emendamenti, i cui effetti sono stati recepiti nel disegno di legge di bilancio con la Nota di variazioni (C. 4768/I).
  Tali emendamenti risultano tuttavia neutrali rispetto agli obiettivi fissati nella manovra in termini di saldi di finanza pubblica (in quanto compensativi), non modificando, dunque, l'impatto complessivo del provvedimento.
  Essi tuttavia hanno determinato una variazione delle previsioni integrate delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato rispetto al disegno di legge iniziale. Nel complesso si è trattato di incrementi, sia per le entrate che per le spese finali, di modesta entità (+22 milioni per il 2018, +115 milioni per il 2019 e +94 milioni per il 2020).
  Analizzando l'andamento delle poste di bilancio nel triennio 2018-2020 in termini di competenza – per una cui più circostanziata illustrazione si rinvia alla documentazione prodotta dagli uffici – il disegno di legge di bilancio integrato con gli effetti della manovra evidenzia un progressivo miglioramento dei saldi nel triennio.
  Il miglioramento dei saldi beneficia, in particolare, di un progressivo incremento nel triennio delle entrate finali che, integrate con gli effetti finanziari della manovra, passano dai 573,5 miliardi del dato assestato 2017 ai 579,3 miliardi del 2018, 597,1 miliardi nel 2019, 612,6 miliardi nel 2020. Va tuttavia segnalato che l'incremento delle previsioni di entrata per il 2018 è interamente riconducibile all'evoluzione positiva prevista a legislazione vigente, visto che la manovra determina in realtà, nel 2018, una contrazione delle entrate, come spiegato più avanti; un contributo positivo è peraltro riconducibile anche agli effetti della manovra a partire dal 2020.
  Le spese finali presentano, nel triennio di riferimento, un andamento leggermente crescente, passando dai 624,4 miliardi del 2018 ai 625,9 miliardi del 2020, nonostante la contrazione del 2019.
  Analizzando più in dettaglio sia le entrate finali che le spese finali, per quanto concerne le entrate finali, la Nota integrativa allo Stato di previsione dell'entrata indica i criteri in base ai quali sono state elaborate le previsioni aggiornate per il triennio 2018-2020.
  Nel bilancio a legislazione vigente, in termini di competenza, le previsioni relative alle entrate finali del bilancio dello Stato ammontavano a circa 590 miliardi nel 2018, a 602,4 miliardi nel 2019 e a 610,4 miliardi nell'ultimo anno del triennio di previsione. Rispetto al bilancio a legislazione vigente, il decreto-legge fiscale n. 148 del 2017 e la manovra di bilancio determinano una riduzione delle entrate finali per un importo pari a circa 10,7 miliardi nel 2018, a circa 5,3 miliardi nel 2019 e un incremento di circa 2,1 miliardi nel 2020: le previsioni di competenza integrate delle entrate finali per il 2018 risultano, infatti, pari a 579,3 miliardi, così ripartite: 508 miliardi per le entrate tributarie, 68,7 miliardi per le entrate extra-tributarie e 2,5 miliardi per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.
  Incide, in particolare nel 2018, la sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA, da cui deriva un beneficio in termini di riduzione della pressione fiscale – sottolinea la relazione illustrativa – pari a oltre 14,9 miliardi, nonché, per il 2019, la parziale sterilizzazione degli incrementi previsti per tale anno con effetti in termini di minori entrate IVA per complessivi 6,1 miliardi (articolo 1, comma 2, del disegno di legge di bilancio in esame).
  Con il decreto-legge n. 148 del 2017 si è altresì proceduto alla parziale sterilizzazione degli incrementi delle accise sulla benzina e sul gasolio usati come carburante per l'anno 2019, con minori entrate pari rispettivamente a 840 milioni nel 2018 e 340 milioni nel 2019.
  A favore della competitività delle imprese, minori entrate sono da riconnettere alla proroga e al rafforzamento della disciplina Pag. 140di maggiorazione della deduzione degli ammortamenti, in particolare nei confronti di investimenti in nuovi beni strumentali ad alto contenuto tecnologico, con effetti in termini di minori entrate pari a 903 milioni nel 2019 e 1.712 milioni nel 2020 (articolo 1, commi da 14 a 20), nonché alla proroga delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica e per l'acquisto di mobili, con effetti di riduzione di gettito dal 2019 (articolo 1, commi da 3 a 7), nonché alla stabilizzazione della riduzione della cedolare secca al 10 per cento per gli alloggi a canone calmierato per il 2018 e il 2019, con effetti di minori entrate pari, rispettivamente, a 126,3 milioni e a 132,9 milioni (articolo 1, comma 8).
  Di contro, maggiori entrate sono imputabili, per circa 1,8 miliardi, alle risorse derivanti dal differimento al 2019 della disciplina dell'imposta sul reddito di impresa (IRI) (articolo 1, comma 623).
  Per quanto riguarda le entrate extratributarie, il disegno di legge di bilancio integrato evidenzia un incremento di circa 1 miliardo per il 2018 che è da riconnettersi agli interventi disposti con il decreto-legge n. 148 del 2017 (+1,5 miliardi), tra i quali, in particolare, l'estensione della definizione agevolata ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2017 al 30 settembre 2017, con una variazione positiva, per gli anni 2018 e 2019, pari rispettivamente a 385 milioni e 103 milioni, ed un decremento di 12 milioni per il 2020, nonché la riammissione dei soggetti esclusi dalla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento delle rate del piano di dilazione, con positivi effetti di gettito pari a 328 milioni per il 2018. Segnala, inoltre, l'estensione della procedura di scissione dei pagamenti (Split Payment), a tutte le società controllate della pubblica amministrazione, con maggiori entrate per 58 milioni nel triennio 2018-2020, e la proroga della concessione in essere relativa alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, con un incremento di gettito pari a 750 milioni nel 2018.
  Rileva altresì che dall'esame della Nota di variazioni si evince che, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, le entrate totali aumentano di 22 milioni nel 2018, di 114 milioni nel 2019 e di 94 milioni nel 2020.
  L'aumento relativo al 2018 è sostanzialmente riconducibile all'istituzione del Fondo per il ristoro finanziario dei risparmiatori (articolo 1, commi 652-655), che determina di conseguenza il versamento all'entrata delle risorse del Fondo per le vittime di frodi finanziarie e delle risorse provenienti dalla Gestione Speciale del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti nei confronti delle SIM degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare (entrate extra-tributarie di carattere straordinario).
  Per quanto riguarda gli anni 2019 e 2020 gli aumenti sono principalmente dovuti all'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, con un'aliquota del 6 per cento (web tax). L'impatto di detta misura è stimato in +114 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  Per quanto riguarda le spese finali, esse presentano nel bilancio integrato un andamento lievemente crescente nel triennio 2018-2020, passando dai 624,4 miliardi del 2018 ai 625,9 miliardi nel 2020, con un decremento nel 2019, in cui le spese finali scendono a 622,4 miliardi.
  A legislazione vigente, le spese finali si attestavano a 620,3 miliardi nel 2018, con una riduzione complessiva di circa 9 miliardi rispetto alle previsioni assestate 2017. Negli anni successivi, le spese finali scendono a 611,5 miliardi nel 2019 per poi risalire leggermente nel 2020 a 616,1 miliardi. Rispetto al bilancio a legislazione vigente, i provvedimenti di manovra, rappresentati dal decreto-legge n. 148 del 2017 e dal disegno di legge di bilancio per il 2018, determinano un incremento delle spese finali per un importo pari a oltre 4 miliardi nel 2018, di circa 10 miliardi nel 2019 e di 9,8 miliardi nel 2020, per la gran Pag. 141parte attribuibile alla manovra di Sezione I del medesimo disegno di legge di bilancio.
  Osserva inoltre che la manovra operata con i rifinanziamenti, i definanziamenti e le riprogrammazioni della Sezione II determina, invece, minori spese per 1,3 miliardi di euro nel 2018 e maggiori spese per 2,7 miliardi nel 2019, con impatto minimo nel 2020. Tuttavia, si ricorda, che nella Sezione II sono contabilizzati anche gli effetti del decreto-legge n. 148 del 2017 che, secondo il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, comporta, invece, maggiori spese per 1,2 miliardi nel 2018, con impatto minimo nel biennio successivo.
  Nel complesso, dunque, le previsioni di competenza integrate delle spese finali aumentano a 624,4 miliardi per il 2018, a 622,4 miliardi per il 2019 e a 625,9 miliardi. In tali importi sono ricompresi anche gli effetti delle modifiche al disegno di legge di bilancio approvate dal Senato – recepiti nel disegno di legge di bilancio con al Nota di variazioni (C. 4768/I) – che hanno determinato, nel complesso, un incremento complessivo delle spese finali di circa 22 milioni per il 2018, di 115 milioni per il 2019 e di 94 milioni per il 2020, per lo più derivanti da modifiche legislative di Sezione I.
  La manovra incide sia sulle spese correnti che sulle spese in conto capitale, determinando nel triennio un incremento di entrambe le tipologie di spesa, di circa 2,7 miliardi nel 2018, 5,6 miliardi per il 2019 e di 5,1 miliardi per il 2020 delle spese correnti, e di 1,4 miliardi nel 2018, 5,3 miliardi per il 2019 e di 4,6 miliardi per il 2020 per quelle in conto capitale.
  Per quel che concerne in particolare le spese correnti, nel bilancio integrato esse salgono a 575,4 miliardi di euro per l'anno 2018, rispetto ai 572,7 miliardi del 2017, a 574,6 miliardi per il 2019, fino a raggiungere 577,6 miliardi per il 2020. Tale andamento incrementale discende soprattutto dalle modifiche normative introdotte con la Sezione I del disegno di legge di bilancio.
  Tra le misure che maggiormente impattano sulla spesa corrente vanno considerate, innanzitutto, quelle dirette a finanziare i miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali (comma 370), che determinano un incremento delle spese per 1,65 miliardi a decorrere dal 2018.
  In materia previdenziale, si segnalano le misure finalizzate ad incentivare l'occupazione giovanile attraverso il riconoscimento di sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro, per circa 3 miliardi nel triennio (commi 50 e 66), l'ampliamento della platea dei beneficiari dell'APE sociale (comma 97) e la «Rendita integrativa temporanea anticipata» (RITA) (comma 98). In relazione alle politiche per il lavoro, si segnala l'incremento di 15 milioni di euro relativo al personale dei centri per l'impiego, introdotto al Senato (commi 441-448 e 451-452).
  In ambito sociale, viene rifinanziato il fondo per la lotta alla povertà per 300 milioni nel 2018, 700 nel 2019 e 900 nel 2020 (comma 112).
  Nel corso dell'esame al Senato sono state rafforzate le politiche sociali e della famiglia, con la stabilizzazione dell'assegno di natalità (cosiddetto bonus bebè) (+185 milioni nel 2018, commi 141-142), l'istituzione del Fondo per i familiari di disabili gravi (caregivers), con una dotazione di 20 milioni nel 2018 (commi 145-147).
  È stato poi introdotto (commi 115-118) un contributo complessivo di 100 milioni di euro per ciascun anno fiscale del triennio 2018-2020, in favore delle fondazioni bancarie, sotto forma di credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate dalle stesse in specifici ambiti dei servizi sanitari e socio assistenziali, che rientrino negli scopi statutari finalizzati alla promozione del welfare di comunità, purché in relazione ad attività non commerciali.
  Per la ricerca, vengono stanziati 250 milioni nel 2019 (comma 35) per il credito d'imposta per le spese di formazione del Pag. 142personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
  In materia di sanità, l'intervento di maggior rilievo operato al Senato riguarda d'istituzione di un Fondo per la riduzione della quota fissa di compartecipazione per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cosiddetto superticket), con una dotazione annua di 60 milioni di euro (commi 449-450).
  Si segnala infine il potenziamento delle politiche per l'agricoltura operato al Senato, in relazione all'indennità per i lavoratori della pesca marittima (+16 milioni, commi 70 e 77), all'istituzione del fondo per l'emergenza avicola (+15 milioni, commi 297-299) e alla stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi economica agraria (+10 milioni, comma 367).
  Con riferimento alle spese in conto capitale, esse evidenziano un incremento di 1,4 miliardi nel 2018 rispetto al bilancio a legislazione vigente, passando da 47,5 a oltre 49 miliardi. Dopo una riduzione di oltre 1 miliardo di euro tra il 2018 e il 2019, da 49 a circa 47,8 miliardi, le spese in conto capitale si incrementano ancora nel 2020, raggiungendo 48,2 miliardi di euro.
  Per quanto concerne le misure che impattano sulla spesa in conto capitale, si evidenzia che la Sezione I opera un rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (commi 632-633), per 940 milioni nel 2018, 1.940 milioni per il 2019 e 2.500 milioni nel 2020.
  Si segnalano anche l'incremento di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 delle risorse afferenti al credito d'imposta per il Sud (comma 500) e il contributo per i Comuni per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (150 milioni nel 2018, 300 milioni nel 2019 e 400 milioni nel 2020), di cui al comma 472.
  In relazione agli interventi sulle infrastrutture, al Senato è stato concesso ad ANAS SPA un contributo pari a 32 milioni di euro annui fino al 2022, per il completamento delle opere inerenti la società Quadrilatero Umbria Marche S.p.A. (comma 684), ed è stato istituito un Fondo per la progettazione di opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche (comma 634, +30 milioni).
  Per quanto riguarda la manovra effettuata con la Sezione II del disegno di legge di bilancio, si evidenzia che sono stati effettuati rifinanziamenti delle dotazioni di bilancio per quasi 1,8 miliardi nel 2018, quasi 2 miliardi nel 2019 e 1,5 miliardi nel 2020, e definanziamenti per 3 miliardi nel 2018, per un impatto negativo della manovra pari a minori spese per 1,3 miliardi di euro.
  Tra le misure di riduzione della spesa disposte con la Sezione II sono ricomprese le misure di spending review, attuate per la prima volta con la nuova procedura di revisione della spesa prevista dalla riforma della legge di contabilità, che ha determinato minori spese per 1,4 miliardi nel 2018 e per 1,3 miliardi sia nel 2019 che nel 2020 in termini di stanziamenti di bilancio.
  Come già ricordato, che nella Sezione II sono contabilizzati gli effetti derivanti dal decreto-legge n. 148 del 2017.
  Venendo ora ad analizzare più in dettaglio il complesso delle variazioni di spesa apportate con la Sezione II, di cui si è in parte già dato conto analizzando entrate e spese finali, risulta che nel complesso – come accennato prima – con tale Sezione sono stati effettuati rifinanziamenti per complessivi 1.757,6 milioni nel 2018, 1.946,1 milioni nel 2019 e per 1.520,8 milioni nel 2020 e definanziamenti per circa 2.998,4 milioni nel 2018, per 1.612,7 milioni nel 2019 e per 1.638,8 milioni nel 2020.
  In tali importi sono ricompresi i rifinanziamenti/definanziamenti approvati nel corso dell'esame al Senato, che hanno determinato, nel complesso, minori spese finali nell'ambito della Sezione II per 6 milioni di euro nel 2018, per 9 milioni per il 2019 e per 12 milioni nel 2020.
  Nei definanziamenti sono ricompresi anche gli effetti delle riduzioni che i singoli Ministeri hanno apportato in relazione Pag. 143all'articolo 59, comma 1, del disegno di legge di bilancio (cosiddetta spending review), in attuazione della nuova procedura di revisione della spesa prevista dalla riforma della legge di contabilità. In base alla nuova procedura, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017 sono stati richiesti risparmi alle amministrazioni centrali dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per 1 miliardo di euro annui in termini di indebitamento netto. Per il raggiungimento di tali obiettivi di spending review, le amministrazioni, in sede di formulazione del disegno di legge di bilancio, hanno avanzato proposte di riduzione degli stanziamenti di bilancio per 1.443 milioni di euro nel 2018, 1.325 milioni nel 2019 e 1.340 milioni a partire dal 2020, in termini di saldo netto da finanziare, la gran parte dei quali realizzati attraverso definanziamenti di spesa di Sezione II. Sottolinea che in tale Sezione sono altresì contabilizzati alcuni definanziamenti posti a copertura di alcune disposizioni dell'articolato, ad esempio, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
  Per quanto concerne le riprogrammazioni, che hanno interessato poche autorizzazioni legislative di spesa, esse hanno determinato, nel complesso, una anticipazione di risorse, circa 2.400 milioni, dal 2021 al 2019, ed una riduzione di 50 milioni nel 2018 posticipati al 2020.
  Considerando anche l'importo delle riprogrammazioni, l'impatto delle variazioni apportate con la Sezione II determina minori spese per 1.290,8 milioni nel 2018, maggiori spese per 2.733,4 milioni nel 2019 e minori spese per 68 milioni nel 2020.
  Nella Sezione II sono altresì contabilizzati gli effetti dei rifinanziamenti previsti dal decreto-legge n. 148 del 2017, che comportano maggiori spese per 1.258 milioni di euro nel 2018, minori spese per 184 milioni nel 2019 e maggiori spese per 45 milioni nel 2020.
  Considerando anche questi effetti, la Sezione II determina nel suo complesso, dal punto di vista contabile, una riduzione delle spese finali di 32 milioni di euro nel 2018, un aumento di spesa di 2.549,1 milioni nel 2019 e una riduzione di spesa di 11 milioni nel 2020.
  Ritiene infine che breve cenno meriti l'analisi delle spese complessive per missioni che, come detto in precedenza, sono state confermate nel numero di 34 dal disegno di legge di bilancio 2018-2020.
  Confrontando il bilancio integrato 2018 con il bilancio assestato 2017, emerge come il bilancio a legislazione vigente per il 2018 preveda, rispetto al dato assestato 2017, una riduzione della spesa complessiva per circa 31 miliardi di euro, passando da 879 a 848 miliardi, di cui 20,5 relativi alla missione 34 Debito pubblico.
  Con la manovra presentata dal Governo, disposta con il decreto-legge n. 148 del 2017 e con il disegno di bilancio in esame, l'ammontare della spesa complessiva risulta incrementata di 4.116 milioni. A seguito degli effetti determinati dalle modifiche approvate dal Senato, i cui effetti sono stati recepiti in bilancio con la Nota di variazioni (C. 4768/I) le spese complessive risultano incrementate di ulteriori 22 milioni. Conseguentemente, la spesa complessiva del bilancio integrato 2018 risulta pari a 852 miliardi nel 2018, con una riduzione di 26,8 miliardi rispetto al dato assestato 2017.
  Per quanto riguarda infine l'analisi dei profili finanziari, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, riservandosi di intervenire nel prosieguo del dibattito, deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata sul disegno di legge di bilancio 2018-2020, quale risultante dalle modifiche apportate al Senato, ivi incluso il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, ricorda che, come convenuto nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 30 novembre, il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in titolo è stabilito alle ore 16 di giovedì 7 dicembre 2017. Nessun altro chiedendo di Pag. 144intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.
C. 3792-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 28 novembre 2017. Rammenta altresì che in quella occasione, la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole, all'indirizzo della X Commissione competente nel merito, con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Segnala inoltre che il 29 novembre 2017 la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, apportando ad esso talune modificazioni, volte da un lato a recepire integralmente la predetta condizione formulata dalla Commissione bilancio, dall'altro ad accogliere i rilievi contenuti nei pareri espressi dalle Commissioni I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea).
  Tutto ciò considerato, formula pertanto la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge n. 3792-A, recante Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   rilevato che il provvedimento non comporta nuove o maggiori spese né diminuzione di entrate;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento in esame, testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea, in data 5 dicembre 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, che non appaiono tuttavia presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Propone pertanto di esprimere un parere di nulla osta sui predetti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, stante l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, concorda con la proposta di un parere di nulla osta testé formulata dal relatore sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 145

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.
C. 3265-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, ricorda che il provvedimento in oggetto è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 26 settembre 2017. Rammenta altresì che in quella occasione la Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Segnala inoltre che il 4 ottobre 2017 la Commissione di merito ha apportato alcune modifiche al testo, volte a recepire le condizioni formulate dalla Commissione bilancio nonché un'osservazione deliberata dalla Commissione lavoro. Fa presente che il 30 novembre 2017 la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento.
  Osserva che la Commissione bilancio è pertanto ora chiamata ad esprimere all'Assemblea il parere di propria competenza sul testo del provvedimento in esame, come modificato dalla Commissione di merito. Tutto ciò considerato, formula pertanto la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge n. 3265-A, recante Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   rilevato che il provvedimento non comporta nuove o maggiori spese né diminuzione di entrate;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento in esame, testé formulata dalla relatrice.

  Rocco PALESE (FI-PdL) ritiene che le disposizioni contenute nel presente provvedimento, a causa degli ulteriori adempimenti dalle stesse introdotti, rischiano di penalizzare gli stessi produttori di pane, con conseguenti riflessi negativi anche sul circuito della distribuzione e della vendita.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, comunica che l'Assemblea, in data 5 dicembre 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti Causin 2.11, Cristian Iannuzzi 2.30 e Gianluca Pini 2.27 e 11.50, posto che gli stessi risultano incompatibili rispetto alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio nel parere espresso sul testo del provvedimento nella citata seduta dello scorso 26 settembre.
  Per quanto concerne invece le proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Cristian Iannuzzi 2.51, che è volta a ricomprendere nella definizione di pane anche i composti non lievitati e quelli privi di glutine. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti della proposta emendativa in esame sul regime di applicazione dell'IVA;
   Gianluca Pini 4.050, che è volto a modificare la normativa vigente relativa al trattamento del pane con alcol etilico. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla medesima proposta emendativa;
   Romanini 12.50, che è volto ad assegnare direttamente ai comuni e alle Pag. 146aziende sanitarie locali i proventi delle sanzioni amministrative, eliminando le competenze attualmente previste in capo alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, ferma restando l'esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 2. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti finanziari derivanti dalla medesima proposta emendativa.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sugli emendamenti Causin 2.11, Cristian Iannuzzi 2.30 e Gianluca Pini 2.27 e 11.50, giacché gli stessi confliggono evidentemente con le condizioni deliberate sul testo del provvedimento dalla Commissione bilancio, le quali costituiscono presupposto indispensabile ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Cristian Iannuzzi 2.51 e Gianluca Pini 4.050, poiché gli stessi, incidendo direttamente sulla perimetrazione della nozione di «pane», risultano suscettibili di determinare effetti negativi in termini di minori entrate, in considerazione della possibile estensione del regime di aliquota IVA ridotta cui risulta attualmente assoggettato il pane. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Romanini 12.50 in quanto lo stesso, sopprimendo la previsione relativa ai soggetti competenti, in base alla normativa vigente, all'irrogazione delle sanzioni, appare suscettibile di determinare effetti negativi sotto il profilo finanziario. Esprime, infine, un parere di nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.11, 2.27, 2.30, 2.51, 11.50 e 12.50 e sull'articolo aggiuntivo 4.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche all'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e di assessore nella rispettiva giunta.
Testo unificato C. 184 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, rileva che il provvedimento in titolo, di iniziativa parlamentare, non corredato di relazione tecnica, si compone di tre articoli e reca modifiche all'articolo 64 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e di assessore nella rispettiva giunta. Poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario in ragione del carattere ordinamentale delle disposizioni da esso recate, propone di esprimere sul medesimo un parere di nulla osta.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 147

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana.
C. 4510, approvata, in un testo unificato, dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 novembre 2017.

  Gianfranco LIBRANDI (PD), relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, nel rinviare agli elementi già contenuti nella relazione tecnica sul provvedimento in titolo, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che dà conto dell'invarianza finanziaria del provvedimento, depositata nel corso dell'esame presso il Senato e tuttora utilizzabile, fa presente altresì che l'entità delle risorse già stanziate a legislazione vigente è sufficiente a garantire per le amministrazioni interessate l'esercizio delle attività e dei nuovi compiti previsti nonché la corresponsione dei rimborsi spese, secondo quanto disposto dall'articolo 2, e che l'eventuale ricorso ad esperti del settore, di cui al comma 7 dell'articolo 2, potrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Gianfranco LIBRANDI (PD), relatore, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.
C. 4679, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 novembre 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nelle precedenti sedute il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice e di trasmettere la relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Il Viceministro Enrico MORANDO avverte che la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, predisposta dalla competente amministrazione, risulta tuttora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato per le opportune verifiche in ordine ai profili di carattere finanziario. Auspica comunque che già nel corso della prossima settimana il predetto documento possa essere trasmesso alla Commissione.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.