CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 dicembre 2017
923.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 13.30.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.
C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla V Commissione)
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata oggi a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e la relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.
  A questo riguardo, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che hanno trovato attuazione per la prima volta nel corso della precedente sessione di bilancio. Pag. 16
  Ricorda altresì che, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  Quest'anno, poiché il disegno di legge è già stato esaminato e modificato dal Senato, il medesimo disegno di legge è integrato dalla Nota di variazioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla predetta legge n. 163 del 2016. Secondo la citata disposizione, infatti, attraverso un'apposita nota di variazioni, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati.
  Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.
  Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse sono pertanto individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.
  Per quanto riguarda questa Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione saranno esaminate anche le Tabelle relative agli stati di previsione (2 e 8) contenute nella seconda sezione.
  L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, rammento che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.
  Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata.
  In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente Pag. 17la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.
  Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricordo infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.
  In sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, ricorda che ricorda preliminarmente che con la riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla scorsa legge di bilancio, la legge 11 dicembre 2016, n. 232, i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.
  Il disegno di legge di bilancio in esame, come risultante dall'esame svolto presso il Senato, consta, per la prima sezione, di un articolo unico.
  La prima sezione – disciplinata dai nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 – contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Tra le novità più rilevanti rispetto al previgente disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come tale sezione potrà contenere anche norme di carattere espansivo, ossia di minore entrata o di maggiore spesa. Altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora l'ulteriore divieto di inserire norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni della prima sezione non possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta dell'ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione: tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l'evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio. Nel contenuto proprio della prima sezione sono poi previste: la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare; la determinazione degli importi dei fondi speciali; la previsione di norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva; la determinazione dell'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego; la previsione di eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi; la previsione delle norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica. Nella riallocazione tra le due sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va infine tenuto presente che la seconda sezione, nel riportare il contenuto del bilancio di previsione dello stato viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente, attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale Pag. 18previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.
  Passa, quindi, ad esaminare i profili di competenza propri della I Commissione. Rilevano prima di tutto i commi da 124 a 133, che disciplinano i censimenti permanenti da realizzare annualmente da parte dell'ISTAT, con le correlate risorse finanziarie, e individuano i censimenti da effettuare dai prossimi anni. Si ricorda che il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è stato introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 179 del 2012 che ha segnato il passaggio dal censimento decennale al censimento permanente, tale cioè da produrre dati con cadenza annuale. In particolare il comma 124 stabilisce che i censimenti permanenti da realizzare nei prossimi anni siano il censimento della popolazione e delle abitazioni (dal 2018), il censimento delle imprese, delle istituzioni non-profit e delle istituzioni pubbliche (dal 2018) e il censimento dell'agricoltura (dal 2021), prevedendo per l'agricoltura che venga ultimato il 7o censimento generale, riferito al 2020 (facendo seguito al 6o censimento generale 2010). Il censimento permanente è basato sulla integrazione di due fonti: le fonti amministrative e altre basi di dati utili ai fini censuari, e le rilevazioni periodiche. Per consentire all'ISTAT di acquisire i dati già disponibili utili a fini censuari, i commi 125 e 126 pongono uno specifico obbligo di messa a disposizione dei dati, in capo ad alcuni enti titolari di banche dati (obbligo vigente per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 322 del 1989 recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'ISTAT). La disponibilità dei dati deve essere assicurata (secondo tempi e modi stabiliti nei Piani generali di censimento) da: archivio sui lavoratori e pensionati dell'INPS; archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; anagrafe nazionale degli studenti e anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati, del Ministero dell'istruzione università e ricerca scientifica; archivio sui flussi migratori, del Ministero dell'interno; sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sui consumi di energia e gas; archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati geografici, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto edilizio e catasto dei terreni e immobili (comprensivi della componente geografica), archivi sui contratti di locazione e compravendita dei terreni e immobili, dell'Agenzia delle entrate. Il comma 127 dispone la proroga dell'efficacia del Programma statistico nazionale triennale (articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989) e degli atti collegati fino all'adozione dei nuovi atti corrispondenti, qualora questi ultimi intervengano successivamente al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. Il comma 128 individua gli strumenti che l'ISTAT utilizza per l'effettuazione dei censimenti: ossia i Piani generali di censimento, circolari e istruzioni tecniche, e le specifiche intese con le province autonome di Trento e Bolzano. Tali strumenti saranno utilizzati altresì per: definire l'indirizzo e il coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale; individuare le modalità di utilizzo dei dati forniti dagli archivi amministrativi e dalle altre fonti; indicare i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti; le misure di protezione dei dati personali; la tutela del segreto statistico; le modalità di diffusione dei dati in forma disaggregata; la comunicazione dei dati elementari (privi di identificativi) ai soggetti coinvolti nelle operazioni censuarie (anche se non appartenenti al Sistema statistico nazionale). Per quanto riguarda il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni ai sensi del comma 129, l'ISTAT definisce, d'intesa con il Ministero dell'interno, le modalità di restituzione ai comuni delle informazioni raccolte, ai fini della revisione (della quale l'ISTAT determina altresì le modalità tecniche e Pag. 19la periodicità) delle anagrafi della popolazione residente. Il comma 130 dispone che qualora non sia stato adottato il correlativo Piano generale di censimento, l'ISTAT assume, attraverso l'adozione di circolari e istruzioni, le iniziative necessarie e urgenti per l'aggiornamento delle basi territoriali e dell'ordinamento ecografico, ossia degli strumenti «geografici» per la realizzazione delle toponomastica stradale, alla base dei censimenti. Ai sensi del comma 131, il Piano generale per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni indica altresì gli enti e gli organismi pubblici che possano procedere all'eventuale utilizzo di risorse esterne (nei limiti delle risorse finanziarie proprie e del contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall'ISTAT), onde far fronte alle esigenze censuarie. Il comma 132 stabilisce che sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – secondo la metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di censimento –, è determinata la popolazione legale adottata con un decreto del Presidente della Repubblica. Il comma 133 reca l'autorizzazione di spesa per i censimenti sopra ricordati.
  I commi 166 e 167 istituiscono un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso. Quanto ai criteri di riparto del fondo, si rinvia la definizione ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti. Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo si provvede mediante riduzione, per importo corrispondente, delle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (iscritto sul cap. 1316/Ministero dell'interno), allo scopo utilizzando le risorse da destinare ai rimborsi agli enti locali degli oneri sostenuti per il personale in distacco sindacale, stanziate dall'articolo dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 599 del 1996. Si stabilisce infine che la dotazione del fondo è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno per il rimborso degli oneri sostenuti per il personale in distacco sindacale, di cui sopra, rinvenienti dal medesimo Fondo ordinario, le quali sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo.
  I commi 171, 172, 174, 176 e 177, autorizzano assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino a complessive 7.394 unità nel quinquennio 2018-2022. A tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È previsto che l'1 per cento dei posti messi a concorso per Forze di polizia sia riservato a personale dotato di adeguata conoscenza sia della lingua italiana, sia di quella tedesca. Per le assunzioni straordinarie relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilita una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo. È altresì elevato a 40 anni il limite di età per l'assunzione del personale volontario ai fini delle suddette assunzioni straordinarie nonché per le assunzioni delle unità cinofile dei vigili del fuoco disposte dal decreto-legge n. 8 del 2017. In particolare il comma 171 autorizza l'assunzione straordinaria (in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) di un contingente massimo fino a 7.394 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'arco del quinquennio 2018-2022 e comunque entro il limite della dotazione organica. Le assunzioni sono finalizzate all'incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (connessi, in Pag. 20particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale) e dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta agli incendi. Le unità di personale così assunte entrano nei ruoli iniziali, dal 1o ottobre di ciascun anno. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oppure con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (in tal caso con la procedura di copertura dei posti per turn-over, secondo il procedimento previsto dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008). La disposizione fa espressamente salva la riserva dei posti in favore dei volontari delle Forze armate per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i volontari, come previsto dal Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, articoli 703 e 2199. Il comma 172 riserva l'1 per cento (con arrotondamento all'unità superiore) del totale dei posti messi a concorso (per ciascun ruolo) ai sensi del comma 1, a personale bilingue, dotato di adeguata conoscenza sia della lingua italiana sia di quella tedesca. Ai sensi del comma 174, per le assunzioni straordinarie relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è prevista una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo.
  Inoltre, il medesimo comma eleva a 40 anni il limite di età per l'assunzione del personale volontario ai fini delle assunzioni straordinarie di cui sopra. La disposizione eleva a 40 anni anche il limite massimo per le assunzioni delle unità cinofile dei vigili del fuoco disposte dal decreto-legge n. 8 del 2017. Viene demandato ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei criteri di verifica dell'idoneità per le assunzioni straordinarie di cui sopra, nonché modalità abbreviate per l'eventuale corso di formazione. Il comma 176 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini delle assunzioni straordinarie sopra indicate. La dotazione così prevista costituisce limite di spesa complessiva per le medesime assunzioni. Gli stanziamenti del fondo sono allocati al capitolo 3057 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Infine, il comma 177 autorizza il Ministro dell'economia ad apportare, con decreto, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.
  Il comma 175 riduce il periodo di permanenza obbligatoria nella sede di assegnazione del personale della Polizia di Stato da 4 a 2 anni e, per le sedi disagiate, da 2 a 1 anno.
  Il comma 178 autorizza la spesa massima di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 per l'invio di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e per rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo.
  Il comma 179 reca autorizzazione al Ministero dell'interno per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che sia già in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, e che insieme sia in possesso di alcuni requisiti. Tali requisiti (determinati nell'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 75 del 2017) sono: risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; essere stati reclutati a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze Pag. 21dell'amministrazione che procede all'assunzione. Le assunzioni sono per un numero di unità nel limite del 50 per cento del totale delle unità in servizio per ciascuna annualità del 2018 e 2019. Gli oneri sono quantificati in: 7.244.662 euro nel 2018; 7.396.214 a decorrere dal 2019. Vi si fa fronte a valere sulla facoltà assunzionali del Ministero – salvo che per una quota per il 2018 (pari a 5.444.662 euro), per la quale si attinge alle risorse del Fondo costituito presso il Ministero a seguito della re-iscrizione nel suo stato di previsione dell'ammontare dei residui passivi eliminati.
  Il comma 211 istituisce, a decorrere dal 2018, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un apposito Fondo per la conservazione e la informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori.
  Il comma 223 autorizza la spesa di euro 10 milioni annui dal 2018 da destinare al Fondo sport e periferie – istituito dal decreto-legge n.185 del 2015 con una dotazione economica riferita al triennio 2015-2017 – al fine dichiarato di attribuire natura strutturale allo stesso. I criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport devono essere individuati, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine, devono essere rispettate le finalità, già previste dal decreto-legge n.  185 del 2015. Sono fatte salve le procedure in corso.
  Il comma 229 autorizza, per lo svolgimento di determinati servizi, l'assunzione di assistenti di stadio (i cosiddetti steward) con contratti di lavoro intermittente stipulati in deroga a specifiche disposizioni della normativa vigente. Il comma riconosce alle società organizzatrici di competizioni sportive la possibilità di assumere assistenti di stadio (in possesso dei prescritti requisiti) per lo svolgimento di servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori e alla verifica dei regolamenti d'uso degli impianti, con contratti di lavoro intermittente stipulati in deroga: ai limiti di età previsti dalla normativa vigente (meno di 25 anni o più di 55 anni); alla disposizione che, in assenza di contratto collettivo, demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei casi in cui si può ricorrere al lavoro intermittente. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di personale addetto agli impianti sportivi, viene demandato ad un decreto del Ministro dell'interno (da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame) la definizione delle modalità semplificate di comunicazione alle prefetture dei dati identificativi del personale addetto alle suddette attività.
  Il comma 276 assegna ai Consiglieri di Stato di lingua tedesca una indennità a titolo risarcitorio, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della provincia di Bolzano, sotto forma di rimborso spese o di indennità di trasferta, a scelta dell'interessato, nel limite di spesa di 50 mila euro annui.
  Il comma 332 aumenta gli importi degli oneri finanziari per i volontari del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia, a partire dal 2018, al fine di consentire l'avvio di urgenti misure per fronteggiare il fenomeno migratorio.
  Il comma 376 proroga fino al 31 dicembre 2019 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia (la cosiddetta «Operazione strade sicure»).
  Il comma 377 autorizza la proroga, per il 2018, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A., titolare dell'emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. A tal fine, autorizza la spesa di euro 10 milioni per il 2018.
  Il comma 379 prevede che le riduzioni di spesa dei Ministeri apportate con il disegno di legge in esame, quale contributo dei Ministeri Pag. 22medesimi alla manovra di finanza pubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, come definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017.
  I commi 387 e 388 autorizzano il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere buoni pasto giornalieri, rispettivamente, al personale della Polizia di Stato e a quello della Guardia di Finanza, impiegato in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale, allorché sia impossibile assicurare il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio.
  I commi da 389 a 392 dispongono la corresponsione, per i 10 esperti che compongono il CNEL, di un'indennità e, per il presidente ed i consiglieri del CNEL, del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, nel rispetto dei limiti finanziari complessivi dei trasferimenti statali al CNEL. La disciplina di tali indennità e rimborsi è demandata ad un regolamento del CNEL. In particolare il comma 389 dispone, la corresponsione di un'indennità per i dieci esperti del CNEL e del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, per il presidente ed i membri del CNEL (vice presidenti, esperti ed altri consiglieri). Il comma 390 demanda la disciplina dell'indennità e dei rimborsi è demandata ad un regolamento del CNEL. Il comma 391, apporta alcune modifiche alla legge di stabilità 2015 che ha soppresso ogni emolumento per i membri del CNEL. Le modifiche sono conseguenti alla introduzione delle indennità e dei rimborsi.
  I commi 464-466 riguardano risorse per province e città metropolitane. In particolare il comma 464 destina risorse in favore di province (270 milioni di euro per il 2018, 110 milioni annui nel 2019 e 2020 e 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021) e di città metropolitane (82 milioni per l'anno 2018, che, in parte, assorbono il contributo già contenuto nell'articolo 20 del decreto-legge n. 50 del 2017 soppresso dal comma 465. Il comma 466 destina un contributo (30 milioni) per ciascuno degli anni 2018-2020 a favore delle province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione.
  I commi 480 e 481 mirano a favorire la fusione di comuni, incrementando a tal fine i contributi erogabili ai singoli comuni, accrescendo la dotazione finanziaria a legislazione vigente e individuando la relativa copertura. In particolare, il comma 480, al fine di favorire le fusioni di comuni, modifica l'articolo 20 del decreto-legge n.95 del 2012, incrementando sia l'entità del contributo spettante ai comuni per i processi di fusione, sia l'importo massimo erogabile per tale finalità a ciascun ente locale.
  A fronte dell'incremento dei contributi per le fusioni di comuni, il comma 481 accresce la dotazione finanziaria destinata a tale finalità per un importo pari a 10 milioni annui.
  Il comma 665, lettera a), proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane). I termini oggetto di differimento – per i quali erano previste scadenze differenti in relazione al numero di funzioni da svolgere in forma associata – sono quelli entro i quali i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane), sono tenuti ad esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali comunali (articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010). Sono esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia.
  Il comma 665, lettera b), proroga dal 18 aprile 2018 al 18 ottobre 2018 la durata in carica della Consulta nazionale per il servizio civile, nelle more della costituzione Pag. 23della nuova Consulta nazionale per il servizio civile universale, istituita dal decreto legislativo n. 40 del 2017.
  Il comma 665, lettera c) proroga fino al 31 gennaio 2019 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.
  Il comma 665, lettera d) proroga, dal 31 gennaio 2018 al 31 gennaio 2021, i termini di efficacia di alcune disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data: il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo; al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione; l'identità di copertura degli agenti dei servizi può essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate; l'autorità giudiziaria – su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza i dipendenti del servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.
  Il comma 666, lettera a), proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine da cui acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Le disposizioni oggetto di proroga sono finalizzate alla equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
  Il comma 666, lettera b), proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine entro cui è consentito l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitino in acque internazionali, a difesa delle stesse da atti di pirateria, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge. A tal fine viene novellato l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107 del 2011, che ammette tale impiego, anche in assenza di frequenza dei corsi anzidetti, purché le guardie abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi quali appartenenti alle Forze armate alle missioni internazionali in incarichi operativi ed abbiano tale condizione attestata dal Ministero della difesa.
  La lettera d) del comma 666 dispone la proroga del termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre Province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, fissandolo al 31 dicembre 2018. A tal fine, la norma novella il comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 66 del 2014, spostando il termine in questione al 31 dicembre 2018 in luogo del 31 dicembre 2016 ivi previsto. In particolare, la proroga riguarda l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla costituzione degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato, assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna Provincia e poi trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi. La proroga consente dunque ai prefetti, titolari delle contabilità speciali, di attingere alle risorse ancora a disposizione, evitando, ai sensi dei quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 41-bis del richiamato decreto-legge n. 66 del 2014, che esse divengano, Pag. 24alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, economie di bilancio, non più utilizzabili per la realizzazione delle attività previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.
  La lettera f) del comma 666 proroga fino al 31 dicembre 2018 le graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008).
  La lettera g) del comma 666 prevede (integrando l'articolo 1, comma 368, della legge n. 232 del 2016) la proroga della graduatoria di uno specifico concorso pubblico a vigile del fuoco. Più specificamente, si prevede un'ulteriore proroga della graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministro dell'interno 6 novembre 2008, n. 5140; tale graduatoria è prorogata fino all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto ministeriale 18 ottobre 2016, n. 676, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Le lettere da a) a g) del comma 676, introdotte nel corso dell'esame al Senato, dispongono la proroga – al 31 dicembre 2018 – di validità dei termini di specifiche assunzioni, nonché di graduatorie concorsuali, di determinate amministrazioni pubbliche Più specificamente, si posticipa al 31 dicembre 2018: l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti al 1o gennaio 2018, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni (ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001; il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, e il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni ove previste, in specifiche amministrazioni pubbliche. Si tratta, in particolare, delle assunzioni relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, comprese le agenzie, enti di ricerca, Corpi di polizia e Corpo nazionale di vigili del fuoco, Università (cioè le amministrazioni richiamate all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 216 del 2011 ); il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica per specifiche esigenze funzionali, di cui all'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge n. 216 del 2011; le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente (di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 150 del 2013); il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nel triennio 2013-2015, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 192 del 2014. Contestualmente, si prevede che le richiamate assunzioni possano essere effettuate anche in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2016; il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014; il termine per procedere alle assunzioni finanziate con l'apposito Fondo (di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016 , istituito per sovvenzionare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche) presso le amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, e autorizzate con lo specifico interministeriale previsto dalla lettera b) dello stesso comma 365) (lettera e)); la previsione (di cui all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012) che ha disposto la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall'articolo 28-bis del decreto Pag. 25legislativo n. 165 del 2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento), fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni e, comunque, non oltre un certo termine – quello appunto qui posticipato di un anno; il termine entro cui le Province possono prorogare, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge n. 101 del 2013, i contratti di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti.
  Il comma 676, lettera f), proroga al 31 dicembre 2018 la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia per concorso, disciplinate dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento dei posti) fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.
  Il comma 680 reca una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo cui le disposizioni del provvedimento in esame sono applicabili ai predetti enti nei limiti in cui risultino compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n.3 del 2001. Il comma in esame specifica inoltre che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con «riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. Il richiamo a tale legge costituzionale deve intendersi specificamente rivolto all'articolo 10 della stessa, che ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'articolo 117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite» e comunque «sino all'adeguamento dei rispettivi statuti».
  Passando alla seconda sezione, fa presente preliminarmente che con la riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, articolato in due sezioni. La riforma ha apportato significative innovazioni alla normativa che disciplina i contenuti della parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. In particolare – rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata) che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare – la Sezione II è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente – attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione. Nella nuova articolazione della legge di bilancio, la modifica dei parametri sottostanti l'andamento delle entrate e delle spese, ed in particolare della spesa obbligatoria, è riservata alla sezione normativa, cioè la prima sezione, mentre tutta la restante funzione di rideterminazione degli stanziamenti a legislazione vigente è affidata alle possibilità di intervento nella seconda sezione. Il disegno di legge di bilancio è disciplinato, nel suo complesso, dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009. Si fa notare che la Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita da: lo stato di previsione dell'entrata; gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri; il quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio. Ciascuno stato di Pag. 26previsione della spesa è corredato dei seguenti elementi informativi: la nota integrativa, che contiene gli elementi informativi riferiti alle entrate e alle spese, il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle unità elementari di bilancio sottostanti, il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi; l'elenco delle unità elementari di bilancio e dei relativi stanziamenti; il riepilogo delle dotazioni di ogni programma; il budget dei costi della relativa amministrazione, che riporta i costi previsti dai centri di costo dell'amministrazione e il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie di bilancio.
  Le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione affari costituzionali si rinvengono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8). Inoltre assumono rilevanza anche altri programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).
  L'articolo 9 del disegno di legge di bilancio reca, al comma 1, l'autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 2018, in conformità con l'annesso stato di previsione. Il comma 2 prevede che le somme versate dal CONI nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata (voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle amministrazioni statali») sono riassegnate con decreti del Ministro dell'economia al programma Prevenzione del rischio e soccorso pubblico (8.3) nell'ambito della missione Soccorso civile (8) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2018. Tali somme sono destinate alle spese per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai sensi del comma 3, l'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno individua le unità di voto e i capitoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza (Missione 3) il cui stanziamento può essere integrato con prelievi dal Fondo di cui all'articolo 1, legge n. n. 1001 del 1969 (cap. 2676). Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche tra i titoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per dare attuazione alle disposizioni relative ai trasferimenti erariali agli enti locali, recate dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 446/1997 (riduzione fondo ordinario province), dall'articolo 10, comma 11, legge n. n. 133 del 1999 (trasferimenti in proporzione al gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica) e dall'articolo 8, comma 5, legge n. n. 124 del 1999 (riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in relazione al trasferimento del personale ATA). Il comma 5 autorizza per il 2018 il Ministro dell'economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 (Missione 5, Programma 5.1.), relativo al pagamento delle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e le risorse iscritte nel cap. 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle vittime del dovere, in attuazione delle norme vigenti (articolo 1, comma 562, legge n. 266 DEL 2005; articolo 34, decreto-legge n. 159 del 2007 e articolo 2, comma 106, legge n. 244 del 2007). Il comma 6 autorizza il Ministero dell'economia ad apportare per il 2018 le occorrenti variazioni compensative di bilancio per l'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province (decreto legislativo n. 23 del 2011 e n. 68 del 2011). Il comma 7 autorizza il Ministro dell'economia a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2018, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza Pag. 27(articolo 14-bis, decreto legislativo n. 286 del 1998). Il comma 8 autorizza per il 2018 il Ministro dell'economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (articolo 14-ter, decreto legislativo n. 286 del 1998). Il comma 9 conferma l'applicazione per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale del Ministro dell'economia 1° dicembre 2010 (G.U. n. 293 del 16 dicembre 2010), che disciplina il cedolino unico, in base alle quali le amministrazioni interessate provvedono a versare le somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, sull'apposito capitolo/articolo dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio dello Stato, istituito per ogni singola amministrazione. Il comma 10 autorizza per il 2018 il Ministro dell'economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali. Il comma 11 autorizza il Ministro dell'interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte nel capitolo 2502, istituito nella Missione 3, Programma 3.1 (che reca previsioni di competenza pari a 13,1 milioni di euro per il 2018) al fine di consentire la corresponsione delle competenze dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con Poste italiane S.p.A., ANAS spa e Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.
  Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tab. 8) si articola in 6 missioni e 12 programmi, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare. Nel disegno di legge di bilancio 2018-2020, il numero e la denominazione dei programmi di spesa risultano invariati rispetto all'esercizio precedente, nel quale invece avevano subito una parziale riorganizzazione, avvalendosi della possibilità prevista dall'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), come riformata dal decreto legislativo n. 90 del 2016. Ciascun programma è gestito da un unico centro di responsabilità amministrativa. Con riferimento all'organizzazione del Ministero dell'interno, i 5 Dipartimenti risultano articolati in 6 Centri di responsabilità amministrativa (CRA), ai quali sono complessivamente riconducibili 33 obiettivi da conseguire nell'ambito delle missioni del Ministero. Il disegno di legge di bilancio 2018-2020, come modificato nel corso dell'esame al Senato, autorizza spese finali, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, in termini di competenza, al netto del rimborso per le passività finanziarie, pari a 24,360,8 milioni di euro per il 2018, 23.740,7 milioni per il 2019 e 23.633,2 milioni per il 2020. Poiché il rimborso delle passività finanziarie (ossia l'aggregato delle spese per l'estinzione dei prestiti contratti dallo Stato) ammonta a 16,4 milioni nel 2018, 17,3 milioni nel 2019 e 18,3 milioni nel 2020, gli stanziamenti complessivi per il Ministero risultano pari a 24,377,2 milioni di euro per il 2018, 23.758 milioni per il 2019 e 23.651,5 milioni per il 2020. In termini di cassa, le spese complessive del Ministero dell'interno risultano pari a 26.101,8 milioni di euro per il 2018, 23.877,2 milioni per il 2019 e 23.617,1 per il 2020. Rispetto alla legge di bilancio per il 2017, il disegno di legge di bilancio 2018-2020 espone per il Ministero dell'interno nel triennio di riferimento Pag. 28un andamento crescente per il 2018, con un aumento della spesa sia di parte corrente che in conto capitale. Per il 2019 e il 2020 si conferma l'andamento crescente, con una lieve flessione rispetto al 2018. Lo stato di previsione della spesa del Ministero espone, a legislazione vigente (BLV), per l'anno 2018, al netto del rimborso delle passività finanziarie, spese finali pari a 23.534 milioni di euro. Rispetto agli stanziamenti di competenza a legislazione vigente (BLV), la manovra finanziaria per il 2018 attuata con le Sezioni I e II del disegno di bilancio, come modificata al Senato, determina complessivamente un aumento delle spese finali di 826,6 milioni di euro (+ 3,5 per cento), di cui circa 672 milioni di spesa corrente e 155 di spesa in conto capitale. In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alle riprogrammazioni e rifinanziamenti determinati con la Sezione II determinano un aumento della spesa pari a circa 29,3 milioni di euro, sempre dal lato della spesa corrente (di cui 0,2 milioni determinati da modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato). Le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinano nel complesso un effetto positivo di circa 797 milioni di euro, di cui 642 dal lato della spesa corrente (2,6 milioni in dipendenza da modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato) e 155 milioni per le spese in conto capitale.
  Il disegno di legge di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti complessivi per il Ministero pari a 24.377,2 milioni di euro per il 2018, che risultano in aumento rispetto al 2017, per quanto riguarda sia le previsioni iniziali, sia le previsioni assestate. Gli stanziamenti di spesa del Ministero dell'interno autorizzati per il 2018 dal disegno di legge di bilancio rappresentano, in termini di competenza il 3,9 per cento della spesa finale del bilancio statale. Con riferimento alle modifiche della sezione II, si segnala che gli importi relativi ai rifinanziamenti, ai definanziamenti e alle riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente (colonna «Variazioni a. 23 c. 3 lett b)) includono anche gli effetti del decreto-legge n. 148 del 2017, nonché gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 28 giugno 2017, che ha definito gli obiettivi di spending review 2018-2020 per ciascun ministero (ai sensi dell'articolo 22-bis della legge di contabilità n. 196 del 2009). Per alcuni ministeri, tali obiettivi di riduzione della spesa sono stati attuati anche con modifiche di sezione I. Dalla tabella annessa al disegno di legge di bilancio in esame il concorso del Ministero dell'interno ai predetti obiettivi di spending review, sono pari complessivamente, in termini di saldo netto, a 32,1 milioni per il 2018, 33,1 milioni per il 2019 e 32, 1 milioni per il 2020, di cui 29,1 milioni per il 2018, 30,1 milioni per il 2019 e 29,1 milioni per il 2020 ascrivibili ad interventi di sezione II e 3 milioni per ciascuno degli anni del triennio ascrivibili ad interventi di sezione I. Da una analisi delle dotazioni finanziarie riportate in tabella, si evince come, anche nel 2018, la maggior entità del risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero è assorbita dalla Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che, insieme con la missione Ordine pubblico e sicurezza rappresentano, rispettivamente, circa il 46 per cento e il 32 per cento del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo. Si conferma, inoltre, il dato – già riscontrato negli ultimi due esercizi finanziari – della crescita delle risorse a disposizione della missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, che all'interno dello stato di previsione del Ministero pesa nel 2018 per circa il 10,5 per cento degli stanziamenti complessivi. Nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2018, alla missione Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di governo e di Stato sul territorio è assegnata una dotazione pari a circa 570 milioni di euro, sostanzialmente in linea con quella dell'esercizio 2017. Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 548,4 milioni di euro nel 2019 e a 531,2 milioni di euro nel 2019. Le risorse sono attribuite, a partire dal 2017, all'unico programma della missione: Pag. 291.1. Attuazione da parte delle Prefetture-UTG delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio (2.2). Gli effetti finanziari delle disposizioni recate dalla sezione I del disegno di legge di bilancio comportano un incremento di 3 milioni di euro nel 2018 (+0,5 per cento). All'esito di tale intervento, lo stanziamento finale della risulta dunque pari a 572,8 milioni di euro nel 2018, 548,4 milioni di euro nel 2019 e 531,2 milioni di euro nel 2020. L'esame del disegno di legge al Senato non ha comportato modifiche. La missione 2 nello stato di previsione del Ministero dell'interno continua ad essere articolata in 3 programmi di spesa, come modificati a seguito della ristrutturazione del bilancio nel 2017: 2.1. Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8) 2.2. Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9); 2.3. Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10), in cui confluisce la quasi totalità delle risorse della missione, in quanto comprende gli stanziamenti per le somme relative ai trasferimenti dello Stato per il funzionamento degli enti locali. Nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2018, alla missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali è assegnata una dotazione pari a 10.341,9 milioni di euro, in aumento rispetto all'esercizio 2017 di 1.471,5 milioni sulla legge di bilancio 2017 (+17 per cento) e di 1.237,8 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2017 (+14 per cento). Le previsioni a legislazione vigente risultano inoltre pari a 10.206,1 milioni di euro nel 2019 e a 10.149,5 milioni di euro nel 2020. Rispetto a tale la Missione, come evidenziato nella tabella che segue, registra, con la manovra in esame, un incremento complessivo di 772 milioni di euro (+7,5 per cento) per il 2018. Per gli anni successivi l'aumento risulta pari a 461 milioni nel 2019 e 547 nel 2020. Gli effetti finanziari della manovra sulla missione riguardano esclusivamente il Programma 2.3. Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10) e sono determinati, in via principale, da interventi di sezione I, che determinano un aumento delle previsioni di spesa pari a circa 795 milioni di euro. A fronte di tali disposizioni, gli interventi direttamente operati in sezione II fanno registrare una lieve riduzione degli stanziamenti complessivi del programma, pari a 22,8 milioni di euro nel 2018. All'esito degli interventi segnalati, lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II, come modificate dal Senato) risulta dunque pari a 11.114 milioni di euro nel 2018, 10.667 milioni di euro nel 2019 e 10.697 milioni di euro nel 2020. La Missione 3 dello stato di previsione del Ministero, che reca i programmi relativi alle politiche di ordine pubblico e sicurezza, non presenta variazioni di rilievo rispetto alle previsioni a legislazione vigente, che risultano pari a 7.792,1 milioni di euro per il 2018, in lieve aumento rispetto all'esercizio 2017 (+384 milioni rispetto alla legge di bilancio 2017 e +6 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2017).
  Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 7.755,8 milioni di euro nel 2019 e a 7.767,7 milioni di euro nel 2020. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (7.792 milioni) la Missione, come evidenziato nella tabella che segue, registra nel 2018 una lieve riduzione, pari a circa 500 mila euro (-0,01 per cento). Per gli anni successivi la riduzione risulta pari a 2,7 milioni nel 2019 e 4,7 nel 2020. In tale quadro, gli interventi direttamente operati in sezione II fanno registrare una riduzione degli stanziamenti a legislazione vigente, per complessivi 1,7 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio. Gli effetti finanziari delle disposizioni recate dalla sezione I della legge di bilancio, come modificata nel corso dell'esame della manovra al Senato, comportano invece un incremento della Missione per il 2018 di 1,2 milioni di euro, che riguarda tutti i programmi della missione e concerne principalmente le competenze fisse e accessorie del personale. In particolare: il programma 3.1. Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, che registra un incremento complessivo di circa 0,54 milioni di euro per il 2018. il Pag. 30programma 3.2. Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, che registra un incremento di 0,34 milioni di euro per il 2018 e per il 2019, relativo al cap. 2534, Fondo per le competenze accessorie per il personale dell'Arma dei Carabinieri al netto dell'IRAP; il programma 3.3. Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia, che registra un incremento di 0,32 milioni di euro per il 2018 e per il 2019, relativo al cap. 2538, Fondo per le competenze accessorie per il personale della Guardia di finanza al netto dell'IRAP. All'esito della manovra, lo stanziamento finale della missione risulta dunque pari a 7.791,7 milioni di euro nel 2018, 7.753,1 milioni di euro nel 2019 e 7.763,1 milioni di euro nel 2020. Per quanto concerne le politiche di ordine pubblico e sicurezza, si segnala inoltre che disposizioni della sezione I (articolo 1, commi da 171 a 176) istituiscono un nuovo Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato a finanziare l'assunzione straordinaria (in deroga alle facoltà assunzionali previste) di un contingente massimo fino a 7.394 unità nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il fondo è allocato nel seguente capitolo di nuova istituzione: cap. 3057, che reca stanziamenti pari a 1,7 milioni di euro per il 2018, 16,2 milioni di euro per il 2019 e 50,6 milioni di euro per il 2020. Per quanto riguarda la Missione Soccorso civile, nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2018, è assegnata una dotazione pari a 2.130,5 milioni di euro nel 2018, in aumento rispetto all'esercizio 2017 (+200 milioni rispetto alla legge di bilancio 2017 e –42 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2017). Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 2.128,4 milioni di euro nel 2019 e a 2.117,8 milioni di euro nel 2020. Gli stanziamenti complessivi della Missione presentano una riduzione di 2,1 milioni di euro nel 2018 (-0,1 per cento), come evidenziato nella tabella che segue, che riguarda il Programma 4.2. «Prevenzione del rischio e soccorso pubblico» (8.3), derivanti esclusivamente da interventi di Sezione II. L'esame del disegno di legge al Senato non ha comportato modifiche. All'esito della manovra, lo stanziamento finale della missione risulta dunque pari a 2.128,4 milioni di euro nel 2018, 7.752,9 milioni di euro nel 2019 e 7.763,1 milioni di euro nel 2020. Nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2018, alla missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti – consistente nell'unico programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) – è assegnata una dotazione pari a 2.507,4 milioni di euro, in aumento rispetto alle previsioni iniziali dell'esercizio 2017 (+413,5 milioni) e in riduzione rispetto ai dati risultanti all'esito della legge di assestamento 2017 (-254 milioni). Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 2.357,5 milioni di euro nel 2019 e a 2.348,4 milioni di euro nel 2020.
  Rispetto alla dotazione a legislazione vigente la Missione registra nel 2018 un incremento complessivo di 60,1 milioni di euro (+2,4 per cento). Per gli anni successivi l'aumento risulta pari a 110,1 mln nel 2019 e 10,8 nel 2020. La sezione II del disegno di legge di bilancio opera sull'unico programma della missione un rifinanziamento pari a 57,6 milioni di euro nel 2018, mentre le disposizioni recate dalla sezione I della legge di bilancio incrementano le risorse per complessivi 2,5 milioni di euro. Gli interventi in sezione II hanno determinato un rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa sottese ai seguenti capitoli: cap. 2351/2 – Spese per l'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri e spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri, che vengono aumentati di 50 milioni di euro nel 2018 e di 100 milioni nel 2019. Il capitolo espone, a legislazione vigente, spese pari a 1.600 milioni di euro l'anno nel triennio 2018-2020, comprensivo dell'incremento di 600 milioni disposto a partire dal 2017 per adeguare le spese alle reali necessità. Gli interventi operati con il disegno di legge di bilancio aumentano la dotazione complessiva del Pag. 31capitolo, che risulta pertanto pari a 1650 milioni per il 2018 e 1.700 per il 2019; cap. 2309 – Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, che, a seguito di una modifica approvata alla sezione II durante l'esame al Senato, sono aumentate di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 900 mila euro per il 2020; cap. 2341 – Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali violenti, le cui risorse aumentano di 7,4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (il capitolo, a legislazione vigente, reca 4,6 milioni di euro). Inoltre, l'articolo 1, commi da 168 a 170, della sezione I del disegno di legge, introdotti nel corso dell'esame al Senato, aumentano di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 la dotazione del Fondo, destinando tali risorse all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani di vittime di determinati crimini Nell'ambito della missione si segnalano, inoltre, i seguenti stanziamenti: cap. 2352 – Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, che, in linea con il 2017, reca autorizzazione di spesa pari a 395,6 milioni di euro per il 2018, 393,3 milioni per il 2019 e 389, 3 milioni per il 2020; cap. 2353 – Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che resta invariato rispetto all'esercizio 2017 e dotato di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020; cap. 2362 – Fondo da destinare ai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, che espone risorse pari a 150 milioni di euro per il 2018, in applicazione dell'articolo 16, co. 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, che ha autorizzato tale spesa quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale. All'esito degli interventi segnalati, lo stanziamento finale della missione risulta dunque pari a 2.567,5 milioni di euro nel 2018, 2.467,6 milioni di euro nel 2019 e a 2.359,2 milioni di euro nel 2020. Oltre ad un aumento delle risorse complessive allocate aumenta anche il peso della missione sul bilancio complessivo del Ministero (dall'8,6 per cento secondo i dati del consuntivo 2016, al 10 per cento con la legge di assestamento 2017 e al 10,5 per cento nello stato di previsione del Ministero per il 2018). Per quanto concerne le politiche di immigrazione, si ricorda inoltre che disposizioni della sezione I (articolo 1, comma 332) aumentano gli importi degli oneri finanziari per i volontari del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia, a partire dal 2018, al fine di consentire l'avvio di urgenti misure per fronteggiare il fenomeno migratorio. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Infine, la Missione 6 evidenzia una riduzione di 6 milioni di euro (-2,9 per cento), rispetto alla dotazione a legislazione vigente, determinata dalla manovra di bilancio. La variazione riguarda interventi di sezione II per quanto riguarda il Programma «Servizi e affari generali», che comportano una riduzione di 1,7 milioni di euro delle previsioni di competenza per il 2018. Si segnalano, inoltre, due modifiche derivanti dalla Sezione I, connesse ai seguenti interventi: l'autorizzazione ad alcune nuove assunzioni di personale non dirigenziale da parte del Ministero dell'interno (articolo 1, comma 179), i cui oneri, pari a 7,2 milioni di euro nel 2018 e 7,4 milioni a decorrere dal 2019, sono in parte (pari a 5,4 milioni di euro nel 2018) posti a carico del Fondo costituito presso il Ministero a seguito della reiscrizione nel suo stato di previsione dell'ammontare dei residui passivi perenti (cap. 1086); l'autorizzazione di una spesa massima di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 (cap. 2913) per l'invio di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e di rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo (articolo 1, comma 178). All'esito della manovra, lo stanziamento finale della missione risulta dunque pari a 2.128,4 milioni di euro nel 2018, Pag. 327.752,9 milioni di euro nel 2019 e 7.763,1 milioni di euro nel 2020. L'esame del disegno di legge al Senato non ha comportato modifiche.
  Per quanto riguarda le competenze della I Commissione assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2). Viene, in primo luogo, in evidenza la Missione 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri), il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale. Diversamente da quanto avviene per la maggior parte delle altre missioni, che comunemente hanno carattere interministeriale, gli stanziamenti destinati alla missione compaiono esclusivamente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (missione 17). A legislazione vigente (BLV), gli stanziamenti di competenza della Missione ammontano a circa 2.244 milioni di euro per il 2018. All'interno della Missione non sono previste rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi (articolo 23, comma 3, lettera a)), mentre si registrano variazioni in riduzione (determinate ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b)), pari a complessivi 5,9 milioni di euro.
  Accanto a ciò le disposizioni della prima sezione non hanno effetti contabili sulle previsioni di spesa della Missione. L'esame del disegno di legge al Senato non ha comportato modifiche rispetto al disegno di legge originario presentato dal Governo. All'esito della manovra, lo stanziamento finale della missione risulta dunque pari a 2.238,2 milioni di euro nel 2018, 2.234,1 milioni di euro nel 2019 e 2.233,9 milioni di euro nel 2020. A partire dal 2017 la missione n. 1 si articola in due programmi: il programma 1.1 relativo agli Organi costituzionali; il programma 1.3 relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Nella tabella di seguito riportata sono riassunti i dati relativi all'andamento della missione e dei programmi ad essa riferibili. Le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al programma 1.1, sono pari a 1.768,31 milioni di euro per il 2018 e si mantengono costanti per il 2018 e 2019. La I e la II sezione del disegno di legge bilancio non apportano alcuna modifica alle previsioni a legislazione vigente, determinate sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate e del monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel tempo. Per quanto riguarda gli stanziamenti destinati alle spese della Presidenza della Repubblica (cap. 2101), del Senato della Repubblica (cap. 2103), della Camera dei deputati (cap. 2104) e della Corte costituzionale (cap. 2105) e del CNEL (cap. 2178) nel 2018 non registrano variazioni rispetto alle previsioni per l'esercizio 2017. Le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al programma 1.3, sono pari a 475,8 milioni di euro per il 2018. Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 467,9 milioni di euro nel 2019 e a 467,7 milioni di euro nel 2020. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, il programma registra nel 2018 una riduzione, pari a 5,9 milioni di euro, collegata a riduzioni su diversi capitoli di spesa per interventi, ad opera della sezione II del bilancio. Per gli anni successivi la riduzione risulta pari a 2,2 milioni nel 2019 e 2,2 nel 2020. Pertanto, le previsioni complessive del programma nel bilancio integrato risultano pari a 469,9 milioni di euro nel 2018, 465,7 milioni nel 2019 e 465,5 nel 2020. All'interno del programma, le previsioni di competenza a legislazione vigente, destinate alle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri, ammontano complessivamente a 332,3 milioni di euro per il 2018, 332,1 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La I e la II sezione del disegno di legge non apportano modifiche alle previsioni a legislazione vigente, che non registrano per il 2018 scostamenti significativi rispetto alle previsioni di bilancio e assestate 2017. Come anticipato, gli stanziamenti destinati alla Presidenza Pag. 33del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziate nell'ambito del programma 1.3, ma sono ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in ulteriori programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti. In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di interesse della I Commissione, si ricordano: gli stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione 16, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), al programma Rapporti con le confessioni religiose (27.7), le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano a 1.088,4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, senza scostamenti rispetto all'esercizio 2017; alcuni stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione 14, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) al programma: 14.1. Protezione sociale per particolari categorie (24.5), nel cui ambito si collocano due azioni di interesse: Promozione e garanzia delle pari opportunità, rappresentata dal cap. 2108 relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cosiddetto Fondo pari opportunità), le cui previsioni di spesa nel bilancio a legislazione vigente risultano pari a 24,8 milioni per il 2018, 22,1 milioni per il 2019 e 17,1 nel 2020. Rispetto a tali stanziamenti, la sezione II del bilancio opera un rifinanziamento di 44,4 milioni di euro del capitolo 2108 nel 2018, nonché di 45,2 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Pertanto, nel complesso, le previsioni del bilancio integrato per la promozione e la garanzia delle pari opportunità sono pari a 69,2 milioni di euro per il 2018, in linea con i dati del 2017. Le previsioni di spesa per il resto del triennio risultano pari a 67,3 milioni per il 2019 e di 62,3 milioni di euro per il 2020. Tutela delle minoranze linguistiche, nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211.
  In particolare, le previsioni di competenza a legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (cap. 5211) risultano nel 2018 pari a 0,9 milioni di euro, mentre le spese connesse agli interventi (cap. 5210) sono previste pari a 2,29 milioni di euro. La sezione II del bilancio opera un definanziamento di entrambi i capitoli per ciascun anno, complessivamente pari a 322 mila euro nel 2018, 138 mila nel 2019 e nel 2020. Con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del MEF. Si segnalano, in particolare, le previsioni relative: alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, confluite in attuazione dell'articolo 29 della legge n. 124 del 2007 nel capitolo 1670 nell'ambito della missione 5 Ordine pubblico e sicurezza (7), programma 5.2 Sicurezza democratica (7.4); alle somme da corrispondere alla Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.); alle spese per l'Istituto nazionale di statistica (cap. 1680) , pari nel bilancio a legislazione vigente a 185 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020; ai trasferimenti alla Corte dei conti (cap. 2160), pari nel bilancio a legislazione vigente a 263,4 milioni di euro per il 2018, (analogamente alle previsioni per il 2017), 265,4 milioni per il 2019 e per il 2020; alle spese per il supporto funzionale ed organizzativo delle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale (cap. 1709 – istituito nel 2017), le cui risorse ammontano a 20 milioni per il 2018, in base alla legislazione vigente; alle spese relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni e dall'attuazione dei referendum (cap. 3020). Nel bilancio a legislazione vigente, il capitolo reca uno stanziamento pari a 300 milioni euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, così ridotto a partire dal 2014, in conseguenza delle disposizioni contenute nel legge di stabilità 2014 Pag. 34(legge n. 147 del 2013) in materia elettorale. Le sezioni del bilancio non apportano variazioni a tale stanziamento.
  Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 10 della giornata di domani.

  Emanuele FIANO (PD) auspica sia possibile rivalutare il termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di concedere ai gruppi un maggiore tempo per proporre eventuali modifiche al provvedimento in esame.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, rispondendo al deputato Fiano, avverte che, se non vi sono obiezioni, il termine per la presentazione degli emendamenti può essere fissato alle ore 11 della giornata di domani.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Atto n. 480.
(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 dicembre 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 5 dicembre 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.

  La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.
Emendamenti C. 3792-A Baldelli.
(Parere all'Assemblea)

(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.
Emendamenti C. 3265-A Romanini.
(Parere all'Assemblea)

(Esame e conclusione – Parere).

Pag. 35

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Emanuele COZZOLINO, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 14.05.