CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 novembre 2017
913.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 163

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Atto n. 464.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2017.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che la relatrice ha illustrato i contenuti del Pag. 164provvedimento nella seduta dello scorso 24 ottobre, e che il 7 novembre si è svolta, congiuntamente con la Commissione Affari costituzionali, una audizione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Rammenta inoltre che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 9 novembre 2017 ma che il parere della Conferenza Unificata sull'atto, pur essendo stato espresso, non è ancora stato trasmesso alla Camera. La XIV Commissione non può quindi ancora esprimersi.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, pur non potendosi procedere all'approvazione di un parere nella seduta odierna, ritiene opportuno formulare sin d'ora una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), anche al fine di consentirne ai colleghi una valutazione approfondita. La proposta potrà essere integrata con ulteriori indicazioni che dovessero pervenire, ivi comprese quelle espresse in sede di Conferenza Unificata.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
C. 4741 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, rammenta che il decreto-legge in esame – che la XIV Commissione affronta ai fini del parere da rendere alla Commissione Bilancio – reca Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili ed è composto di 20 articoli.
  Il provvedimento reca un ampio quadro di misure, incentrate principalmente sulle misure fiscali, che si sono poi significativamente ampliate a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato.
  Rinvio alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del decreto-legge, limitandomi in questa sede a ricordare che esso concorre – quanto ai profili finanziari – agli obiettivi della manovra contenuta nel disegno di legge di bilancio, recando una parziale disattivazione delle c.d. clausole di salvaguardia – vale a dire gli aumenti di Iva ed accise previste dal 2018, la cui totale disattivazione per il 2018 ed ulteriore riduzione per il 2019 risulta prevista nel disegno di legge di bilancio 2018. A fronte di questo ed altri interventi il provvedimento reperisce le necessarie risorse finanziarie, con effetti positivi sui saldi, che incrementano le risorse utilizzate dal disegno di legge di bilancio.
  Oltre alle misure fiscali, tra le principali quelle sulla c.d. rottamazione delle cartelle (definizione agevolata dei carichi), l'estensione dello split payment, l'ammissione degli enti del terzo settore al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, un importante gruppo di misure interviene in tema di calamità naturali, sia con disposizioni di favore fiscale che con stanziamento di risorse e con norme volte a dare priorità agli investimenti per finalità di ricostruzione e messa in sicurezza.
  Un altro intervento riguarda il settore delle imprese, con l'aumento della dotazione finanziaria di alcuni Fondi dedicati alle piccole e medie imprese nonché con una misura specifica per quelle di grandi dimensioni, ma anche con l'estensione alle imprese del settore della alta tecnologia della c.d. golden power governativa nelle società considerate strategiche.
  Di rilievo anche le misure nel settore dei trasporti, ad esempio con la proroga Pag. 165dei termini per le procedure su Alitalia e l'assegnazione di risorse agli investimenti nel settore ferroviario, nonché numerosi altri interventi rivolti a temi specifici, quali l'obbligo di fatturazione su base mensile dei servizi di comunicazione elettronica, il principio dell'equo compenso per i professionisti nei rapporti con clienti diversi dai consumatori, l'introduzione di una specifica disciplina sul riaffidamento di alcune importanti concessioni autostradali scadute, l'estensione delle agevolazioni fiscali per gli studenti fuori sede ed altre ancora.
  Tenuto conto dei tempi di esame del provvedimento, la cui discussione in Assemblea dovrebbe avere inizio già a partire dalla prossima settimana, e in considerazione dell'intendimento della Commissione Bilancio di non modificarne i contenuti, ritiene opportuno formulare sin dalla seduta odierna una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.
Nuovo testo C. 3792 Baldelli.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, evidenzia che la proposta di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati dalla X Commissione (Attività produttive), reca disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, in particolare prevedendo norme relative all'emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, alla loro prescrizione, e alla sospensione del pagamento di tali fatture in caso di comportamenti illegittimi dei gestori dei servizi di fornitura. La proposta di legge reca altresì norme in materia di diritto al rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di conguaglio e misure a tutela dei consumatori.
  Più in particolare, l'articolo 1, comma 1, definisce pratica commerciale contraria ai princìpi di buona fede, correttezza e lealtà, di cui al codice del consumo (articolo 2, co. 2, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 206/2005), l'emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente domestico e delle microimprese – come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 – per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico.
  L'articolo 1, comma 2, stabilisce inoltre che nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra utente e venditore che nei rapporti tra distributore e venditore.
  L'articolo 1, comma 3, sancisce – in caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni e qualora l'autorità competente abbia aperto un procedimento per l'accertamento di eventuali violazioni del codice del consumo – il diritto dell'utente (che abbia inoltrato un reclamo) alla sospensione del pagamento, finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore.
  Come evidenziato dalla relazione illustrativa, infatti, le sanzioni attualmente irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza nei procedimenti sopra descritti, oltre a non salvaguardare pienamente gli utenti dal rischio della possibile traslazione dell'onere derivante dalle sanzioni stesse sul costo dei servizi erogati, non comportano alcuna sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse in conseguenza di pratiche giudicate scorrette Pag. 166dalla stessa Autorità, né tanto meno danno diritto a rimborsi automatici di quanto indebitamente corrisposto.
  I commi 4 e 5 dell'articolo 1 sono stati soppressi nel corso dell'esame dalla Commissione di merito.
  L'articolo 1, comma 6 riconosce in ogni caso il diritto dell'utente, all'esito della verifica della legittimità della condotta dell'operatore, a ottenere entro tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
  L'articolo 1, comma 6-bis, prevede che le disposizioni recate dai commi 1, 2, 3 e 6 non si applichino quando la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità dell'utente.
  L'articolo 1, comma 8 stabilisce che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, definisca misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.
  L'articolo 1, comma 8-bis stabilisce che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico possa definire misure volte ad incentivare l'autolettura, senza oneri a carico dell'utente.
  L'articolo 1, comma 8-ter prevede che entro il 1o gennaio 2020, il Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas (SII – istituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129) dovrà permettere ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico.
  L'articolo 1, comma 8-quater stabilisce infine che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisca le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.
  L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, che si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva – per il settore elettrico – alla data di entrata in vigore della legge, per il settore del gas al 1o gennaio 2019, e per il settore idrico al 1o gennaio 2020.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, e segnalata l'intenzione della Commissione Attività produttive di procedere all'esame del provvedimento in sede legislativa, invita la relatrice a formulare una proposta di parere.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2), che illustra. L'osservazione riguarda la definizione, di cui all'articolo 1, comma 1, dell'emissione di fatture pluriennali come pratica commerciale scorretta. Ritiene al riguardo opportuno verificare che tale definizione sia coerente con quanto indicato dalla direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, che tassativamente indica le fattispecie di pratiche commerciali considerate scorrette.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dalla relatrice.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.
C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele BORDO, presidente, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Berlinghieri, illustra i contenuti del provvedimento. Rammenta innanzitutto che la proposta di legge in esame (Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle Pag. 167persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche) è stata approvata in prima lettura dal Senato – in un testo unificato – il 3 ottobre scorso.
  La XIV Commissione è chiamata ad esprimersi sul provvedimento ai fini del parere da rendere alla XII Commissione (Affari sociali), entro la settimana corrente, dato che il suo esame in Assemblea è previsto a partire dal prossimo lunedì 27 novembre.
  La proposta reca disposizioni dirette a promuovere la piena partecipazione alla vita collettiva delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, sostenendo e promuovendo gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e sordocecità e, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, riconoscendo e tutelando la lingua dei segni italiana (LIS), anche nella forma della LIS tattile.
  Il provvedimento si compone di 14 articoli.
  L'articolo 1 esplicita la finalità della legge, prevedendo che la Repubblica, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 (Non discriminazione) e 26 (Inserimento delle persone con disabilità) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, riconosca i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione ed alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva.
  Viene anche assicurata la tutela, il sostegno e la promozione di tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione ed alla cura della sordità e sordocecità, nonché gli strumenti tecnologici per il superamento o la riduzione delle condizioni di svantaggio. Inoltre, viene riconosciuta, promossa e tutelata la lingua dei segni italiana in un'ottica di bilinguismo tra la lingua italiana parlata e scritta e la LIS, e la LIS tattile.
  Ricordo che in ambito comunitario, per quanto riguarda il riconoscimento e il diritto all'uso della lingua dei segni, il Parlamento europeo è intervenuto, a partire dal 1988, con successive risoluzioni, volte al riconoscimento ufficiale in ogni Stato membro della lingua dei segni usata dai sordi.
  Nel 2006, il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sulla situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea allargata: Piano d'azione europeo 2006-2007, in cui invita gli Stati membri ad utilizzare, promuovere e diffondere nella maggior misura possibile il linguaggio gestuale, attraverso la televisione.
  Da ultimo, il 23 novembre 2016, al Parlamento europeo, è stata approvata la «Risoluzione sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti». Nella risoluzione si sottolinea che è necessario ovviare alla carenza di interpreti di lingua dei segni professionisti e qualificati e che tale obbiettivo può essere raggiunto solo mediante il riconoscimento ufficiale negli Stati membri e nelle istituzioni dell'UE delle lingue dei segni nazionali e regionali e il riconoscimento formale della professione.
  L'articolo 2 attribuisce in capo alla Repubblica il compito di riconoscere il diritto di libera scelta delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e delle loro famiglie in merito alle modalità comunicative, ai percorsi educativi ed agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale. Viene poi affermato il divieto di discriminazione di qualsiasi persona per l'esercizio del suo diritto di opzione alla LIS o alla LIS tattile e di mezzi di sostegno alla comunicazione in qualsiasi ambito pubblico o privato.
  L'articolo 3 prevede che la Repubblica promuova l'uso di strumenti idonei a prevenire ed identificare precocemente la sordità e la sordo cecità, con riferimento ad ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi. Vengono anche promossi, quali livelli essenziali di assistenza, gli interventi di sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, nonché interventi Pag. 168informativi e di sostegno pedagogico e psicologico per le rispettive famiglie.
  L'articolo 4 sancisce la promozione, da parte della Repubblica, dei seguenti principi:
   accessibilità universale degli ambienti, dei processi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, al fine di garantirne la comprensibilità, l'utilizzabilità e la praticabilità da parte di tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile (comma 1);
   accessibilità degli edifici e degli ambienti circostanti, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere alla comprensione e alla comunicazione e all'adattamento di apparati e strumenti (comma 2);
   diffusione e utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata (comma 3);
   accessibilità alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di campagne pubblicitarie istituzionali, pagine e portali internet di pubblica utilità o finanziati con fondi pubblici, mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato in LIS e ogni altro metodo inclusivo (comma 4);
   accesso delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie (comma 5);
   l'uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva, quali la LIS e la LIS tattile, nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione (comma 6);
   la creazione e la disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile nei procedimenti giudiziarie nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria.

  L'articolo 5 definisce le norme per l'inclusione scolastica, nella cornice dei principi e delle finalità sanciti dal recente D.lgs. n. 66/2017.
  L'articolo 6 detta disposizioni di principio in materia di formazione universitaria e post-universitaria e, in particolare, la promozione da parte della Repubblica dell'accesso per gli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi.
  L'articolo 7, in tema di inclusione lavorativa delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche nei luoghi di lavoro e di formazione permanente, detta il principio della promozione, da parte della Repubblica, delle pari opportunità e accessibilità.
  L'articolo 8, in materia di tutela della salute, definisce il principio di promozione, da parte della Repubblica, dell'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, mediante servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, oltre che attraverso l'utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici e delle tecnologie volti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.
  L'articolo 9, in materia di arte, cultura e tempo libero, definisce il principio della promozione, da parte della Repubblica, della piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, del turismo accessibile e la fruizione di eventi culturali, della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione.
  L'articolo 10 impegna la Repubblica a promuovere le misure per garantire l'accessibilità e la fruibilità di normative, campagne di informazione, tribune e elettorali e programmi concernenti eventi elettorali, veicolando l'uniformazione attraverso la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione.
  Spetta alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, alle Regioni e agli enti locali, il compito di promuovere Pag. 169servizi di interpretariato in LIS e in LIS tattile e di sottotitolazione in occasione di riunioni plenarie di carattere pubblico e di qualsiasi altro evento di interesse generale.
  L'articolo 11 prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con uno o più regolamenti attuativi, sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 10 della legge.
  L'articolo 12 attribuisce all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (di cui all'articolo 3 della legge n. 18/2009), nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, il compito di provvedere al monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, e di predisporre una relazione sullo stato di attuazione della legge.
  L'articolo 13 attribuisce al Governo il compito di provvedere al monitoraggio dell'attuazione della legge – mediante le amministrazioni competenti secondo le rispettive responsabilità – e di trasmettere ogni due anni una relazione alle Camere.
  L'articolo 14 contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.
  Preso atto dei contenuti del provvedimento, che non incide significativamente sui profili di competenza della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

  La seduta termina alle 14.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Sui lavori della Commissione.

  Massimo Enrico CORSARO (Misto-DI) interviene al fine di richiamare l'attenzione dei componenti della XIV Commissione su quanto accaduto nella giornata di ieri, in sede europea, con riferimento alla mancata designazione della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea del farmaco (EMA).
  Non intende in proposito manifestare alcun intento ostruzionistico o dilatorio ma piuttosto richiamare l'importante ruolo politico che la XIV Commissione è chiamata a svolgere in tale occasione, in particolare sollecitando una riflessione sul tema da parte dell'Assemblea della Camera.
  Sottolinea infatti come la mancata designazione di Milano a sede dell'EMA, seppure non susciti un'eco mediatica al pari di altre notizie di attualità, rappresenta per il Paese un danno economico che potrebbe essere paragonato alla mancata partecipazione dell'Italia ai mondiali di calcio per quindici anni consecutivi.
  Sono due i profili che giudica fortemente negativi rispetto alla decisione assunta.
  In primo luogo, la scelta di procedere per sorteggio fa perdere a suo avviso credibilità al sistema che nella giornata di ieri si è espresso.
  In secondo luogo, rileva il giudizio politico che si deve dare della vicenda. Ricorda infatti che la città di Milano era stata riconosciuta da più parti, anche per l'esperienza maturata con l'EXPO, come la candidatura più solida e credibile, raccogliendo anche l'esplicito favore degli stessi dipendenti dell'Agenzia. Inoltre nell'area di Milano, più che nelle altre città, si concentra una cospicua presenza della filiera industriale di produzione farmaceutica, riconosciuta a livello internazionale. In effetti la candidatura di Milano è risultata vincente nella prima e nella seconda votazione e vincente a pari merito con Amsterdam nella terza votazione.
  Occorre allora interrogarsi politicamente – senza nulla togliere a chi ha vinto – sul peso specifico dell'Italia all'interno del contesto europeo: se è vero che i voti debbono essere contati e non pesati, è anche indubbio che – al termine di una operazione ben condotta da tutti – contro Pag. 170l'Italia si sono schierati Paesi come la Germania, la Francia e la Spagna. Si tratta di una presa di posizione che sancisce la definitiva retrocessione dell'Italia tra i paesi europei che potrebbero definirsi «di serie B», proprio in una fase storica, successiva alla Brexit, nella quale il nostro Paese avrebbe avuto la possibilità di recuperare un ruolo primario tra le forze trainanti dell'Unione.
  Si tratta allora di prendere atto di un risultato che giudica definitivamente fallimentare, senza possibilità di appello.
  Invita quindi i colleghi ad una riflessione, anche investendo l'Assemblea della Camera della questione, che per la sua gravità non può rimanere in secondo piano e che deve servire a definire un'azione e un ruolo del Paese per il futuro.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia l'onorevole Corsaro per aver sollevato una questione di particolare importanza e di attualità politica.
  Ritiene che una discussione sul tema in Assemblea, anche con la richiesta al Governo di venire a riferire, potrà essere valutata in sede di Conferenza dei Presidenti di gruppo, ove i gruppi politici lo richiedano.
  Osserva inoltre come, a suo avviso non appaia opportuno colorare politicamente la vicenda, che può prestarsi a diverse letture; rileva in proposito come una parte dell'opposizione abbia ritenuto di poter utilizzare quanto accaduto per rivolgere un attacco al Governo.
  Ritiene al contrario che occorra piuttosto proseguire lungo la strada tracciata nei mesi scorsi, poiché al di là dell'esito del sorteggio si deve riconoscere il lavoro sinergico costruito tra le diverse istituzioni – comunali, regionali e nazionali – e tra le differenti posizioni politiche, che ha portato Milano ad un passo dall'ottenere il riconoscimento quale sede dell'EMA.
  Ricorda poi che il Governo italiano aveva criticato il possibile ricorso al metodo del sorteggio, in caso di parità, sin dall'avvio dell'iter di scelta della sede dell'Agenzia. Si tratta di un metodo che personalmente reputa sbagliato e che contraddice lo spirito seguito sin dall'inizio della competizione. L'Italia stessa ha deciso di non precostituire blocchi di partenza tra Paesi, ma di costruire un consenso trasversale, proprio per far emergere il merito e la forza della candidatura di Milano.
  Ritiene opportuno a questo punto innanzitutto riconoscere l'importanza del fatto che Milano, in un contesto difficile, nel quale grande peso hanno anche i rapporti diplomatici, è comunque arrivata molto vicina al traguardo. Si deve anche convenire sul fatto che la scelta metodologica del sorteggio è stata una scelta sbagliata. Sarebbe stato infatti assai preferibile da parte delle Istituzioni europee assumersi la responsabilità della scelta operata, anche rendendo più espliciti gli accordi politici e diplomatici raggiunti, piuttosto che affidarsi ad una modalità non condivisibile.
  Sarebbe in ogni caso più cauto nell'attribuire all'esito della vicenda una lettura tale da far ritenere che il peso dell'Italia in Europa sia ridotto, e che il Paese sia condannato definitivamente a rimanere escluso dal gruppo delle nazioni che hanno maggiore rilievo in Europa. Si tratta di una interpretazione che non reputa condivisibile, anche alla luce dell'esito della competizione tra Francia, Irlanda e Germania sulla sede dell'Autorità bancaria europea (EBA), che ha visto sconfitte dapprima la Germania e poi l'Irlanda, sempre a seguito di un sorteggio.
  Ritiene comunque importante aver sollevato la questione, iniziativa per la quale ringrazia nuovamente il collega Corsaro.

Sulle nuove linee guida della Commissione europea sull'utilizzo del sistema EU-Pilot.

  Michele BORDO, presidente, informa la Commissione di aver ricevuto una lettera dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei, Sandro Gozi, con la quale lo informa che lo scorso 29 settembre la Commissione Pag. 171europea ha diramato le nuove Linee guida sull'utilizzo del sistema EU Pilot.
  Le Linee guida – che sono in distribuzione in lingua inglese – fanno seguito alla nuova strategia per la gestione delle procedure di infrazione, contenuta nella Comunicazione della Commissione europea sul «Diritto dell'UE: risultati migliori attraverso una migliore applicazione» del 17 gennaio 2017.
  La Comunicazione propone «un approccio più strategico alla (...) gestione delle infrazioni», volto a perseguire prioritariamente le violazioni principali della legislazione europea. Si preannuncia quindi che, contrariamente alla prassi precedente, la Commissione avvierà le procedure di infrazione senza ricorrere al meccanismo di risoluzione dei problemi denominato EU Pilot, salvo in caso specifici.
  In tal senso le Linee guida forniscono i criteri in base ai quali i Servizi della Commissione europea dovranno decidere se aprire un caso EU Pilot oppure proporre direttamente l'apertura di una procedura di infrazione.
  In particolare, l'apertura dei casi EU Pilot riguarderà presunte violazioni del diritto dell'UE di natura prevalentemente tecnica, mentre le contestazioni riguardanti questioni considerate politicamente prioritarie o rispetto alle quali la posizione dello Stato membro è già nota alla Commissione saranno gestite direttamente mediante l'apertura di una procedura di infrazione.
  In ogni caso, si segnala nelle Linee guida, la Commissione europea procederà senza indugio all'apertura di una procedura di infrazione quando lo scambio di informazioni nel sistema EU Pilot sia eccessivamente laborioso o non si dimostri costruttivo, ovvero nel caso si registri una mancanza di leale collaborazione da parte dello Stato membro coinvolto.
  Ciò sembra implicare – rileva nella sua lettera il Sottosegretario – che l'eventuale chiusura negativa di un caso EU Pilot potrebbe non dipendere esclusivamente dalla valutazione del merito della questione sollevata, ma anche dalla condotta dello Stato membro, o dall'impossibilità di risolvere il dossier in tempi contenuti.
  In ogni caso, la nuova impostazione impone particolare attenzione agli Stati membri nella tempestiva attuazione della normativa europea.
  Ciò dovrà avvenire anche in Italia, tra l'altro, mediante una tempestiva presentazione alle Camere, da parte del Governo, dei disegni di legge europei, ed una loro celere approvazione da parte del Parlamento. Rammenta sul punto che negli ultimi anni la Camera ha sempre dimostrato estrema rapidità nell'approvazione di tali provvedimenti.

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

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