CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 novembre 2017
913.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 144

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 13.50.

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
C. 4741 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Anna Margherita MIOTTO (PD), relatrice, fa presente che nella relazione si soffermerà sulle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 148 del 2017, volte ad incidere su materie afferenti alla competenza della Commissione Affari sociali. In tale ottica segnala innanzitutto gli articoli da 18 a 18-quinquies: l'articolo 18 è stato modificato nel corso dell'iter del provvedimento al Senato, mentre gli articoli da 18-bis a 18-quinquies sono stati introdotti al Senato.
  L'articolo 18, concernente il finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, di 32,5 milioni di euro, a valere sulle somme del Fondo sanitario nazionale, da destinare per 9 milioni di euro a strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale ed internazionale per riconosciute specificità e Pag. 145innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico (comma 1, lettera a)) e per 12,5 milioni di euro a strutture, anche private accreditate, che eroghino, come centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio (comma 1, lettera b)). Ulteriori risorse, pari a 11 milioni, sono stanziate in favore di strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico (comma 1, lettera b-bis)). Il suddetto accantonamento è subordinato alla sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, di un'intesa relativa alle risorse vincolate a valere sulle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN) nel 2017 ed è destinato al successivo riparto, finalizzato alla realizzazione di specifici obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura volti al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza (LEA). L'accantonamento, pertanto, non produce oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di risorse del Fondo sanitario nazionale (FSN) già stanziate per il 2017.
  Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il compito di individuare le strutture definite dal precedente comma.
  Osserva che è stata, inoltre, introdotta una norma di interpretazione autentica sull'applicazione delle procedure di mobilità dei dipendenti tra le strutture pubbliche del SSN, gli ospedali cosiddetti classificati e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato (comma 2-bis)). L'intervento è inteso a chiarire che: nell'ambito di applicazione delle ordinarie procedure di mobilità verso le strutture pubbliche del SSN rientrano anche i dipendenti dei suddetti ospedali ed istituti che siano stati assunti presso i medesimi mediante procedura concorsuale; i dipendenti delle strutture pubbliche del SSN possono essere assunti presso gli ospedali e gli istituti summenzionati mediante mobilità (quindi, anche in tal caso, senza lo svolgimento di una nuova procedura concorsuale).
  Fa presente che l'ambito degli ospedali cosiddetti classificati è costituito da strutture gestite da enti ed istituti ecclesiastici e facenti parte del SSN. Per tali strutture, e per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, vige l'obbligo di reclutamento del personale mediante procedura concorsuale.
  L'articolo 18-bis reca disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati dal SSN. In particolare, vengono modificati i limiti massimi di fatturato (in regime di SSN e al netto dell'IVA) per l'applicazione di misure di sconto più favorevoli per alcune categorie di farmacie. Ricorda che le misure di sconto riducono le quote di spettanza delle medesime farmacie relative ai medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. La prima novella eleva da 387.342,67 euro a 450.000 euro il limite di fatturato (calcolato secondo i criteri suddetti) per le farmacie rurali sussidiate (si tratta delle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 221 del 1968, e successive modificazioni), ai fini dell'applicazione di un tasso di sconto ridotto (pari all'1,5 per cento). La seconda novella eleva da 258.228,45 euro a 300.000 euro il limite di fatturato ai fini dell'applicazione (per le farmacie «urbane» e per quelle rurali non sussidiate) di tassi di sconto ridotti rispetto a quelli previsti per le farmacie con fatturato superiore al medesimo limite. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle presenti novelle, quantificati in 9,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  L'articolo 18-ter è volto ad introdurre norme in materia di procedure connesse Pag. 146agli obblighi di vaccinazione. In particolare, la disposizione in oggetto consente l'anticipo della decorrenza della disciplina a regime su tali procedure, posta dall'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 73 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2017. Tale anticipo è ammesso – secondo modalità definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali – solo con riferimento alle regioni e alle province autonome che abbiano già istituito un'anagrafe vaccinale. In conseguenza dell'anticipo, le norme a regime sono applicabili, negli ambiti territoriali suddetti, con riferimento alle iscrizioni per l'anno scolastico o il calendario 2018-2019 ovvero (comma 2) già con riferimento all'anno scolastico o al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018. Resta fermo, per i servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia, l'effetto di preclusione all'accesso per l'ipotesi di inadempimento degli obblighi di vaccinazione, di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 3-bis, comma 5, del citato decreto-legge n. 73.
  Ricorda che le suddette procedure consistono: nella trasmissione, entro il 10 marzo, alle aziende sanitarie locali, da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili dei servizi educativi per l'infanzia e dei centri di formazione professionale regionale, dell'elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni per l'anno scolastico (o per il calendario) successivo; nella restituzione, entro il 10 giugno, di tali elenchi, da parte delle aziende sanitarie locali, con l'indicazione dei soggetti che risultino non in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione; nell'invito – da formulare da parte dei suddetti dirigenti e responsabili nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi – ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale (o ai tutori ovvero ai soggetti affidatari dei minori) a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale; nella trasmissione all'azienda sanitaria locale, entro il 20 luglio, da parte dei medesimi dirigenti e responsabili, della documentazione pervenuta ovvero della comunicazione del mancato deposito della stessa.
  Ricorda, altresì, che la disciplina transitoria sull'applicazione delle procedure in esame è posta dagli articoli 3 e 5 del medesimo decreto-legge n. 73; tale disciplina, in base alla disposizione in oggetto, continuerebbe a trovare applicazione (fino alle iscrizioni relative all'anno scolastico o al calendario 2019-2020) esclusivamente per le regioni o province autonome che non abbiano istituito un'anagrafe vaccinale.
  L'articolo 18-quater reca disposizioni in tema di produzione e trasformazione di cannabis a uso medico. Attraverso l'approvazione, presso la Commissione Bilancio del Senato, di un emendamento del Governo e di alcuni subemendamenti ad esso riferiti, sono state inserite nel decreto-legge in esame alcune disposizioni corrispondenti in parte al contenuto dell'A.C. 76 e abbinate, approvato dalla Camera dei deputati il 19 ottobre 2017 e trasmesso al Senato (A.S. 2947). Fa presente che, com’è noto, il provvedimento, in prima lettura alla Camera, è stato esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite II e XII.
  Rileva quindi che l'articolo in esame, al comma 1, in primo luogo, conferma – come già previsto dalla disciplina vigente e, in particolare, dal decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 – che lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, già autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza delle norme di buona fabbricazione Pag. 147(Good manufacturing practices-GMP), può procedere alla coltivazione di piante di cannabis e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali – derivanti dalle piante così coltivate o da quote di cannabis importate –, ai fini della successiva distribuzione alle farmacie delle medesime sostanze e preparazioni per la produzione di medicinali. In secondo luogo, l'articolo introduce, per la destinazione dei suddetti prodotti dello Stabilimento di Firenze, anche la finalità dello svolgimento di studi clinici.
  Al riguardo, ricorda che il testo del provvedimento approvato in prima lettura dalla Camera e trasmesso al Senato, reca una disposizione specifica (l'articolo 9) sul tema della promozione della ricerca sull'uso appropriato dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis, da parte delle università e delle società medico-scientifiche, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia italiana del farmaco destinate al finanziamento della ricerca indipendente.
  Il comma 2 specifica che, per assicurare la disponibilità di cannabis ad uso medico sul territorio nazionale e per garantire la continuità terapeutica dei pazienti in trattamento, l'Organismo statale per la cannabis possa autorizzare l'importazione di quote di cannabis da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare, ai fini della trasformazione e distribuzione presso le farmacie.
  Si prevede inoltre (comma 3) che, qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis, con decreto del Ministro della salute possano essere individuati uno o più enti o imprese da autorizzare alla relativa coltivazione e trasformazione, con l'obbligo di operare secondo le Good agricultural and collecting practices (GACP), in base alle procedure indicate dal suddetto Stabilimento di Firenze. Si dispone altresì (comma 4) che la Commissione nazionale per la formazione continua preveda l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella terapia del dolore (ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 38 del 2010, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina) anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di cannabis nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.
  Ai sensi del comma 5, si prevede che lo Stabilimento, al fine di agevolare l'assunzione da parte dei pazienti dei medicinali a base di cannabis, provveda a sviluppare nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie per la dispensazione dietro ricetta medica non ripetibile. Si prevede, poi (comma 6), che le prescrizioni magistrali a base di cannabis, prescritte dal medico per la terapia contro il dolore, ai sensi della legge n. 38 del 2010, o per gli altri impieghi contemplati dall'allegato tecnico al citato decreto ministeriale 9 novembre 2015, sono a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato. Ricorda che, nella disciplina attuale, la rimborsabilità in oggetto a carico del Servizio sanitario nazionale varia a seconda degli ambiti territoriali, in quanto essa «è subordinata alle indicazioni emanate da parte delle regioni o province autonome» (ai sensi dell'allegato tecnico al predetto decreto ministeriale 9 novembre 2015). Pertanto, il comma in esame intende rendere uniforme su tutto il territorio nazionale il regime di rimborsabilità dei preparati ad uso medico della cannabis, purché gli stessi siano utilizzati per le suddette indicazioni. Il medesimo comma 6, al secondo periodo, chiarisce che il medico può prescrivere le predette preparazioni magistrali anche per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1998 (cosiddetta legge Di Bella), ma al di fuori del regime di rimborsabilità (prescrizione della cannabis terapeutica su ricettario privato del medico, la cosiddetta ricetta «bianca» valida per l'acquisto esclusivamente a pagamento).Pag. 148
  Sono altresì previsti (comma 7) due stanziamenti, entrambi relativi all'anno 2017, con la relativa copertura finanziaria. Il primo stanziamento concerne le suddette attività di coltivazione e trasformazione dello Stabilimento di Firenze ed è pari a 1,6 milioni di euro per il 2017. Il secondo stanziamento riguarda l'importazione summenzionata delle quote di cannabis ed è pari a 0,7 milioni per il 2017.
  L'articolo 18-quinquies concerne l'estinzione dei debiti sanitari della regione Sardegna accertati alla data del 31 dicembre 2016 previa delibera del CIPE, su richiesta della regione Sardegna e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
  Segnala quindi che un'altra disposizione importante per le competenze della Commissione Affari sociali è quella dettata dall'articolo 16, che reca alcune modifiche alla disciplina transitoria relativa alla riorganizzazione dell'Associazione della Croce rossa italiana.
  Ricorda brevemente che il decreto legislativo n. 178 del 2012 ha definito una riorganizzazione dell'Associazione della Croce rossa italiana, con la soppressione dell'Associazione di diritto pubblico e la costituzione della nuova Associazione privata di interesse pubblico Croce rossa italiana. Dal 1o gennaio 2016 la vecchia Associazione di diritto pubblico ha assunto, fino alla propria liquidazione, la denominazione di «Ente strumentale alla Croce rossa italiana», mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, per svolgere funzioni di supporto tecnico e logistico dell'attività della nuova Associazione, operando altresì come intestatario di beni e del personale.
  L'intervento legislativo è attuato novellando alcuni articoli del predetto decreto legislativo n. 178 del 2012. In particolare, la novella di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 16, è volta a correggere – come osserva la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto – un errore presente nel testo fino ad ora vigente, il quale prevedeva il riparto di risorse finanziarie tra la vecchia e la nuova Associazione solo per il 2016 e non anche per il periodo transitorio successivo.
  La novella di cui al comma 1, lettera b), numero 1), prevede che il suddetto Ente strumentale individui, con propri provvedimenti, i beni, mobili ed immobili, da trasferire in proprietà alla nuova Associazione. Tali beni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 178, e successive modificazioni, e della novella di cui alla successiva lettera d), numero 1), sono costituiti da quelli provenienti da negozi giuridici modali, dai beni mobili acquisiti con contributi pubblici e, in generale, dai beni necessari ai fini statutari e allo svolgimento delle funzioni istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione (questi ultimi beni devono essere trasferiti entro il 31 dicembre 2017). La novella di cui alla lettera d), numero 2), conferma che anche gli altri beni, mobili e immobili, rimasti di proprietà dell'Ente, alla fine della liquidazione sono trasferiti alla nuova Associazione, la quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi (nella norma fino ad ora vigente, il trasferimento di questi beni opera dal 1o gennaio 2018 anziché dalla fine della procedura di liquidazione). Viene disposta, inoltre, l'estinzione dei residui attivi e passivi inerenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali (della vecchia Associazione), intercorsi prima della data di trasformazione in strutture di diritto privato dei comitati stessi (comma 1, lettera d), numero 2-bis)).
  Le novelle di cui alla lettera b), numero 2), e alla lettera d), numero 1), confermando che la procedura di liquidazione dell'Ente strumentale è svolta dal 1o gennaio 2018, chiariscono che per essa trova applicazione la disciplina generale in materia di liquidazione coatta amministrativa, mentre, nel testo fino ad ora vigente, si faceva riferimento sia a quest'ultima sia alla disciplina sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico.
  Le ulteriori modifiche alla disciplina relativa alla riorganizzazione della Croce rossa, introdotte nel corso dell'esame al Senato, differiscono dal 1o gennaio 2018 al Pag. 1491o aprile 2018 il termine del trasferimento – con corrispondente trasferimento anche delle risorse finanziarie –, presso pubbliche amministrazioni che presentino carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero, del personale (della vecchia Associazione) individuato come funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria. Infine, i commi 1-bis e 1-ter, al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dalla vecchia Associazione che risulti eccedentario rispetto al fabbisogno di personale della nuova Associazione, consente ai dirigenti inquadrati (nella vecchia Associazione) nell'area dei professionisti o nell'area medica, che abbiano svolto compiti e funzioni in materia di sanità pubblica, di accedere, mediante mobilità volontaria, nel rispetto delle disponibilità in organico e dei limiti alle assunzioni previsti dalla disciplina vigente, alle pubbliche amministrazioni e alle qualifiche ivi individuate, anche qualora siano in possesso di una specializzazione diversa da quella richiesta per il corrispondente inquadramento. La deroga in oggetto concerne le seguenti destinazioni: dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); dirigenza medica dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) – per tale destinazione, la deroga concerne esclusivamente gli incarichi rientranti nella dirigenza di seconda fascia –; dirigenza medica e della professione infermieristica di due Centri dell'Istituto superiore di sanità, Centro nazionale per i trapianti (CNT) e Centro nazionale sangue (CNS); qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti pubblici di ricerca.
  Oltre ai suddetti articoli, richiama altre disposizioni volte a incidere su materie di competenza della XII Commissione, tutte introdotte nel testo del provvedimento nel corso dell'esame al Senato. Tra queste, l'articolo 5-bis inserisce nel novero delle spese sanitarie detraibili dall'IRPEF quelle sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali. In particolare, il comma 1 modifica la lettera c) dell'articolo 15, comma 1, del TUIR, inerente alle spese sanitarie detraibili dall'IRPEF, inserendovi le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali – inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, e successive modificazioni – con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti. Tale disposizione si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018. Fa presente che la detrazione delle spese sanitarie dall'IRPEF è riconosciuta nella misura del 19 per cento della quota di importo delle stesse eccedente la soglia di 129,11 euro. Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria, mentre il comma 3 incrementa il FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica).
  Gli articoli 5-ter e 5-quater, invece, prevedono norme fiscali con riferimento agli enti del Terzo settore. L'articolo 5-ter proroga la deducibilità dal reddito del 10 per cento delle liberalità in denaro erogate in favore di ONLUS e associazioni di promozione sociale fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, in vista dell'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dal Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017). L'articolo 5-quater modifica l'articolo 83 del Codice del Terzo settore sulle erogazioni liberali, che prevede la detrazione del 19 per cento per i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso, specificando che tale detrazione trova applicazione per importi non superiori a 1.300 euro.
  L'articolo 5-sexies contiene una norma interpretativa, con la quale si prevede che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 104 del Codice del Terzo settore, sull'entrata in vigore, valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice.
  Un'altra disposizione che ritiene utile richiamare è quella prevista dall'articolo Pag. 15019-undecies, che prevede uno stanziamento per il 2017 pari a 1 milione di euro in favore della regione Lombardia in relazione alla candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali – EMA.

  Mario MARAZZITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.
Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vittoria D'INCECCO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere alla XIII Commissione (Agricoltura) il provvedimento prevede, all'articolo 1, che vengano modificati gli articoli 1 e 2 del regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001 sulla base dei principi e criteri direttivi elencati. Gli articoli 1 e 2 richiamati disciplinano, rispettivamente, le caratteristiche delle farine di grano tenero e degli sfarinati di grano duro anche ai fini dell'utilizzo della rispettiva denominazione.
  I princìpi e criteri direttivi su cui deve basarsi la revisione normativa sono così enucleati: individuare le caratteristiche compositive affinché la farina e la semola possano essere definite integrali, provvedendo a fornire partitamente la definizione di «farina integrale di grano tenero», «semola integrale di grano duro», «farina integrale senza germe di grano tenero» e «semola integrale senza germe di grano duro»; definire le modalità per l'utilizzo della denominazione di prodotto integrale, anche mediante la verifica delle tecnologie e dei prodotti esistenti, al fine di rendere adeguata alle conoscenze scientifiche e tecnologiche; stabilire le modalità di etichettatura dei prodotti dove ricorra il termine integrale, assicurando una completa informazione ai consumatori degli ingredienti utilizzati; prevedere l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001, anche in caso di inosservanza delle modalità di etichettatura.
  L'articolo 2 stabilisce che con il decreto di cui all'articolo 144, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) «si può prevedere» la valorizzazione dell'utilizzo dei prodotti integrali. La disposizione richiamata definisce i criteri di valutazione dell'offerta nei servizi di ristorazione prevedendo che occorrerà tener conto di fattori quali la qualità dei generi alimentari offerti, con particolare riferimento ai prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale. Il comma 2, in particolare, prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite ed aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.
  L'articolo 3 prevede che al quinto comma dell'articolo 17 della legge n. 580 del 1967 («Disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari») secondo il quale il «pane prodotto con farina integrale è denominato pane di tipo integrale» siano apportate talune modifiche come conseguenza dei cambiamenti che saranno introdotti con la modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001.
  L'articolo 4, infine, relativo all'entrata in vigore, prevede che i lotti di prodotti che sono stati fabbricati anteriormente Pag. 151all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 che non siano conformi a quanto ivi stabilito possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore, purché conformi alla normativa previgente.
  Nel complesso, rileva che si tratta di un provvedimento del quale sono condivisibili le finalità ma che investe in maniera del tutto marginale le competenze della Commissione affari sociali. Ritiene pertanto che sia possibile, salvo diverso avviso dei colleghi, esprimere sin dalla seduta odierna un parere favorevole.

  Donata LENZI (PD) conviene, a nome del gruppo del Partito Democratico, sull'opportunità di esprimere un parere favorevole nella seduta odierna.

  Silvia GIORDANO (M5S), a nome dei deputati del Movimento 5 Stelle, concorda con la proposta della relatrice di esprimere un parere favorevole già nella seduta odierna.

  Mario MARAZZITI, presidente, invita la relatrice a formulare una proposta di parere.

  Vittoria D'INCECCO (PD), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 14.15.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.
C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 552 Francesco Saverio Romano, C. 838 Bruno, C. 1478 D'Uva, C. 1500 Piazzoni, C. 1745 Marzano, C. 1756 Dorina Bianchi, C. 1817 Gullo, C. 1968 Gullo, C. 1995 Melilla, C. 1997 Argentin, C. 2098 Caparini, C. 2135 Galgano, C. 2239 Tidei, C. 2993 Francesco Saverio Romano, C. 3355 Gebhard e C. 3468 Carrescia.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 novembre 2017.

  Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che alle ore 12 di venerdì 17 novembre è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 4679, approvata dal Senato, adottata come testo base dalla Commissione. Avverte che sono state presentate 48 proposte emendative (vedi allegato 2). Avverte, altresì, che prima della seduta sono state ritirate tutte le proposte emendative presentate dall'onorevole Argentin, che sono state sottoscritte anche dai deputati Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Grillo, Lorefice, Mantero, Fossati, Murer e Rondini.
  Da, quindi, la parola al relatore, deputato Grassi, e al rappresentante del Governo, per l'espressione dei rispettivi pareri sulle restanti proposte emendative.

  Gero GRASSI (PD), relatore, in considerazione dei tempi ristretti per l'esame del provvedimento a causa della prossima conclusione della legislatura, che non consentono di svolgere un esame approfondito del testo, invita al ritiro i presentatori di tutte le proposte emendative, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario. Fa presente che per alcuni emendamenti la contrarietà è determinata da ragioni di metodo e non di merito.

  La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello del relatore, pur osservando che nel corso delle audizioni e del dibattito sono emerse Pag. 152alcune criticità sul provvedimento in oggetto.

  Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), nel rilevare che molti dei colleghi hanno mostrato la loro contrarietà al testo licenziato dal Senato, sottolinea che per le medesime ragioni ha presentato alcuni emendamenti che non intende ritirare, esprimendo soddisfazione per il fatto che il contenuto di essi coincida in buona parte con quanto proposto dalla collega Argentin la quale ha poi ritirato i propri emendamenti. Ribadisce il proprio dissenso rispetto a un provvedimento totalmente squilibrato a favore dei «segnisti» e peggiorativo rispetto al lavoro svolto dalla XII Commissione nella passata legislatura.
  Trattandosi di un testo offensivo e ingiusto, invita i colleghi a sottoscrivere e a sostenere le sue proposte emendative. Il provvedimento in esame, a suo avviso, si prefigge come scopo principale quello della difesa di una categoria professionale, gli interpreti del linguaggio dei segni, mortificando altri aspetti, a partire dalla ricerca. Preannuncia, pertanto, l'intenzione di avvalersi di tutto il tempo a disposizione per illustrare le sue proposte emendative, con l'auspicio che nella prossima legislatura sia possibile individuare un giusto punto di equilibrio.

  Silvia GIORDANO (M5S) esprime dispiacere per il fatto che non vi sia una strategia comune per affrontare le problematicità del testo in esame nonostante una larga condivisione sull'inadeguatezza dello stesso. Ribadisce la totale contrarietà del suo gruppo al testo trasmesso dal Senato, al punto di ritenerlo non emendabile in quanto sarebbe necessario un cambio radicale di impostazione. Nel richiamare quanto già affermato nella seduta precedente in merito alla ristrettezza dei tempi di esame, ribadisce di ritenere fondamentale l'apporto che potranno dare le altre Commissioni, in particolare Bilancio e Cultura, in sede consultiva. Dopo aver sottolineato la decisione simbolica di sottoscrivere gli emendamenti presentati dalla deputata Argentin, e ritirati prima della seduta dalla presentatrice, preannuncia la scelta del suo gruppo di astenersi sugli emendamenti che saranno posti in votazione, restando ferma la decisone del gruppo medesimo di presentare significative proposte emendative nel caso di prosecuzione dei lavori sul provvedimento in esame in Assemblea.

  Filippo FOSSATI (MDP) conferma la posizione assunta dal suo gruppo nella seduta precedente e preannuncia, pertanto, l'astensione sulla votazione degli emendamenti, ritenendo fondamentale acquisire il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva, in particolare Bilancio e Cultura. Invita, quindi, il relatore e i gruppi di maggioranza ad esprimere con chiarezza la loro posizione, non essendo accettabile l'eventuale approvazione da parte della Camera del testo adottato dal Senato sulla base della considerazione che non vi è tempo sufficiente per correggerlo.

  Marco RONDINI (LNA) segnala che anche il suo gruppo ha rinunciato alla presentazione di emendamenti, nonostante la forte perplessità nei confronti del testo licenziato dal Senato, condivisa peraltro anche da molti deputati delle forze di maggioranza, al fine di acquisire in tempi rapidi il parere delle altre Commissioni, competenti in sede consultiva. Auspica comunque che, anche nel caso in cui tali pareri non fossero ostativi, la Camera non proceda all'approvazione del provvedimento come trasmesso dal Senato in quanto totalmente squilibrato.

  Mario MARAZZITI, presidente, ritiene utile ricordare che il provvedimento in discussione è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo 27 novembre, con la formula «ove concluso» dalla Commissione. Ricorda che la scelta di snellire i tempi di esame della fase emendativa è stata dettata dall'esigenza di acquisire in tempi rapidi i pareri delle Commissioni in sede consultiva, anche al fine di colmare le carenze, ravvisate da diversi deputati intervenuti, determinatesi Pag. 153nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.
  Precisa, quindi, che l'esame in Assemblea potrà essere avviato il 27 novembre solo nel caso in cui si saranno realizzate le condizioni, verificabili nella seduta di domani, della conclusione dell'esame degli emendamenti e dell'acquisizione di tutti i pareri.
  Aggiunge che, in ogni caso, nel corso dell'esame in Assemblea potranno essere apportate tutte le modifiche ritenute opportune, a prescindere dalle considerazioni sull'imminente conclusione della legislatura, non essendo ipotizzabile l'approvazione di un testo ritenuto insoddisfacente solo per esigenze temporali.

  Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) manifesta preoccupazione sulla reale volontà del Partito Democratico di non forzare per ottenere l'approvazione del provvedimento a qualunque costo, posto che alcuni deputati di quel gruppo appaiono estremamente interessati al testo in esame. Ribadisce, quindi, l'intenzione di mantenere tutti i suoi emendamenti, previa illustrazione dei medesimi.

  Mario MARAZZITI, presidente, avverte che si passerà all'esame delle singole proposte emendative.

  Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.7, sottolineando l'opportunità di richiamare i principi costituzionali in materia di salute e di istruzione nell'articolo 1 della proposta di legge.

  La Commissione respinge l'emendamento Binetti 1.7.

  Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.8, evidenziando la necessità di tutelare i diritti delle persone sorde che non utilizzano la lingua dei segni.

  La Commissione respinge l'emendamento Binetti 1.8.

  Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), nel ricordare che i problemi uditivi son assai diffusi, anche in ragione dell'aumento dell'aspettativa di vita, segnala la profonda differenza tra la condizione di chi è sordo dalla nascita rispetto alle sordità totali o parziali intervenute successivamente.
  Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.9, che propone di eliminare il riferimento alla disabilità uditiva in genere.

  Giovanni MONCHIERO (Misto-CI-EPI), nel precisare di avere votato a favore degli emendamenti presentati dalla collega Binetti, dichiara di non condividere la posizione assunta dal relatore. Ritiene infatti che sia preferibile concludere la legislatura senza approvare alcuna legge in materia piuttosto che adottare un cattivo testo, che risente di una impostazione errata.

  La Commissione respinge l'emendamento Binetti 1.9.

  Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.10, sottolineando la necessità di adottare misure concrete, evitando enunciazioni di principio.

  La Commissione respinge l'emendamento Binetti 1.10.

  Mario MARAZZITI, presidente, in considerazione dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito della discussione del provvedimento in titolo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

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