CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 novembre 2017
913.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 120

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Sull'ordine dei lavori.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, propone un'inversione dell'ordine dei lavori della Commissione nel senso di anticipare la trattazione degli atti dell'Unione Europea.

  La Commissione consente.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.
(COM(2017) 487).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali.
(COM(2017) 494).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 121

  Cristina BARGERO (PD), relatrice, sottolinea che gli atti in titolo sono stati presentati dalla Commissione europea il 13 settembre 2017. Ricorda che l'Unione europea ha competenza esclusiva nel settore della politica commerciale comune, ai sensi degli articoli 3 e 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che gli investimenti esteri diretti sono parte integrante della politica commerciale comune. Osserva che attualmente, diversi Stati membri, tra cui l'Italia, dispongono di normative recanti sistemi di controllo degli investimenti esteri diretti (IED); non esiste, invece, a livello UE, un quadro giuridico completo che affronti i rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico che alcuni IED possono comportare. Sottolinea che l'Unione europea è, allo stesso tempo, la principale fonte e destinazione mondiale di investimenti esteri diretti. In base ai dati OCSE, nel 2016 gli investimenti esteri diretti in entrata nell'Unione europea hanno raggiunto 538 miliardi di dollari, in crescita dell'8 per cento rispetto ai 497 miliardi di dollari del 2015.
  Per quanto riguarda l'Italia, rileva che i flussi di IED in entrata nel 2016 hanno raggiunto 20,9 miliardi di dollari; pur registrandosi una crescita del 7 per cento rispetto ai 19,6 miliardi di dollari del 2015, gli investimenti verso il nostro Paese restano comunque, largamente inferiori a quelli realizzati nella maggior parte dei principali partner europei. Concorre sicuramente a spiegare la limitata attrattività dell'Italia per quanto concerne il volume degli IED in entrata la tendenziale preferenza, in particolare dei fondi sovrani, a investire prevalentemente in imprese di medie e grandi dimensioni a fronte della netta prevalenza nel nostro tessuto produttivo di imprese di limitate dimensioni.
  Gli Stati Uniti restano di gran lunga il maggiore investitore estero nell'UE, ma negli ultimi venti anni la loro quota di investimenti è diminuita di circa il 20 per cento. Sono invece significativamente cresciuti gli investimenti provenienti da altri Paesi, a partire dalla Cina (più 600 per cento).
  Le preoccupazioni che hanno indotto le istituzioni europee a intervenire in materia discendono in larga parte proprio dagli investimenti di provenienza cinese. Più in generale, secondo la Commissione europea, un intervento legislativo a livello europeo è necessario in considerazione del notevole incremento di casi in cui gli investitori stranieri, in particolare i cosiddetti fondi sovrani, cercano di acquisire attività strategiche che permetterebbero loro di controllare o influenzare imprese europee le cui attività sono cruciali per la sicurezza e l'ordine pubblico. Tra queste, vi sono attività connesse al funzionamento o alla fornitura di tecnologie, infrastrutture e fattori produttivi cruciali o informazioni sensibili.
  L'emergere e la crescita impetuosa dei fondi sovrani nell'ultimo decennio costituisce una delle novità più rilevanti registratesi negli scenari economici mondiali: peraltro, accanto ai profili più prettamente economici, non possono sfuggire i rilevanti risvolti politico-strategici di questo fenomeno. I fondi sovrani si differenziano da altri investitori per il fatto di essere riconducibili, pur non identificandosi, ad uno Stato. In dottrina vengono distinti in commodity, se finanziati dai proventi derivanti dalle esportazioni, specie di fonti energetiche (petrolio e gas naturali) o altre materie prime (rame, diamanti e fosfati), e in non-commodity, se traggono le loro risorse dall'accumulazione di riserve monetarie derivanti da surplus commerciali, da introiti delle privatizzazioni e/o da altri proventi fiscali. Nella più recente evoluzione, i fondi sovrani si contraddistinguono per il fatto di denominare i propri investimenti in valuta estera e non in quella del Paese di riferimento, e nel privilegiare investimenti con lungo orizzonte temporale piuttosto che investimenti speculativi a breve termine, producendo, conseguentemente, effetti di stabilizzazione sui mercati finanziari. Ciononostante, un motivo di preoccupazione è il loro possibile uso come strumenti per acquisire il controllo su attività produttive che hanno carattere strategico per le economie interessate. Ad esempio, le scelte di Pag. 122investimento potrebbero riflettere l'obiettivo di ottenere tecnologia e competenze di eccellenza, ad elevato valore aggiunto o particolarmente significative sotto il profilo degli interessi strategici. Nella maggior parte dei casi i fondi sovrani sono interessati a interferire nel corporate governance, vale a dire nella scelta degli organi di società, così da poterne influenzare le decisioni in termini potenzialmente più vantaggiosi per il Paese investitore rispetto a quello in cui risiede l'impresa obiettivo.
  L'Europa ha una particolare attrattività nei confronti dei fondi sovrani, la cui disponibilità finanziaria è in gran parte concentrata nel continente asiatico e nell'area medio-orientale. I maggiori fondi sovrani sono di nazionalità norvegese, degli emirati arabi, dell'Arabia saudita, della Cina e di alcuni Paesi dell'estremo oriente. In tale contesto, l'adozione delle iniziative legislative in esame costituisce un apprezzabile segnale della doverosa consapevolezza, da parte della Commissione europea, di fronte a un fenomeno in rapidissima crescita, in grado di alterare in misura decisiva gli assetti e gli equilibri economici e finanziari internazionali e che comprensibilmente ha suscitato forti preoccupazioni in molti Paesi europei, tra cui l'Italia, che si è fatta promotrice dell'iniziativa.
  Illustra quindi le principali disposizioni della proposta di regolamento e della comunicazione all'esame della Commissione.
  La proposta di regolamento consta di 14 articoli e di un allegato.
  L'articolo 1 stabilisce l'oggetto e l'ambito di applicazione, mentre l'articolo 2 reca una serie di definizioni. In particolare, gli IED sono definiti come investimenti da parte di un investitore estero intesi a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e l'imprenditore o l'impresa cui è messo a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro, compresi gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società che esercita un'attività economica. Per loro controllo, invece, una procedura che consente di valutarli, esaminarli, autorizzarli, sottoporli a condizioni, vietarli o liquidarli. Si osserva che la nozione di controllo sembra decisamente ampia e generica in quanto comprensiva di diverse tipologie di situazioni, in tal modo sostanzialmente riproducendo le casistiche attualmente riscontrabili nelle legislazioni dei diversi Stati membri senza prospettare, neanche in forma di graduazione e di preferenza, una differenziazione tra le varie forme di controllo ammesse. In tal senso, la funzione di questa normativa sembra limitarsi a una mera «copertura giuridica» a livello europeo delle diverse discipline nazionali. Non si prospetta, dunque, alcun progresso per quanto concerne l'armonizzazione degli istituti e degli strumenti di intervento, né si prevede una graduazione tra le varie forme (dal mero monitoraggio alla sospensione dei diritti sociali, fino al divieto o addirittura all'obbligo di liquidazione della quota azionaria acquisita), in rapporto all'entità della quota di capitale acquisita dai fondi sovrani ovvero al carattere strategico del comparto in cui operano le imprese bersaglio. L'intervento della Commissione europea appare, quindi, estremamente cauto in una materia nella quale la competenza dell'UE è esclusiva.
  L'articolo 3 stabilisce che gli Stati membri possono adottare misure per il controllo degli investimenti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico e che la Commissione europea ha la facoltà di controllare gli investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Tra i suddetti progetti o programmi di interesse, figurano quelli che comportano un importo consistente o una quota significativa di finanziamenti dell'UE o che rientrano nella legislazione dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici.
  L'articolo 4 contiene un elenco non esaustivo di fattori che possono essere presi in considerazione nel controllo che comprende gli effetti sulle infrastrutture critiche, sulle tecnologie, comprese le tecnologie abilitanti fondamentali, e sui fattori Pag. 123produttivi che sono essenziali per la sicurezza o il mantenimento dell'ordine pubblico. Si può tenere conto anche della possibilità che un investitore estero sia controllato direttamente o indirettamente dal Governo di un Paese terzo, anche attraverso finanziamenti consistenti.
  L'articolo 5 stabilisce che gli Stati membri possono adottare le misure necessarie a prevenire l'elusione dei meccanismi e delle decisioni di controllo, mentre l'articolo 6 stabilisce gli elementi essenziali del quadro procedurale per il controllo degli investimenti esteri diretti da parte degli Stati membri.
  L'articolo 7 impone agli Stati membri di notificare alla Commissione i propri meccanismi di controllo nonché eventuali modifiche e di presentare alla Commissione una relazione annuale. Anche gli Stati membri che non dispongono di un meccanismo di controllo devono notificare alla Commissione gli investimenti esteri diretti realizzati nel loro territorio. Evidenzia che nel testo è prevista la trasmissione delle notifica dei meccanismi di controllo e della relazione annuale soltanto alla Commissione europea. Trattandosi di una materia per la quale il Trattato prevede un procedimento legislativo ordinario, potrebbe risultare opportuno prevedere la trasmissione di tali informazioni anche al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di consentire loro di acquisire utili elementi per un'eventuale modifica della legislazione europea.
  Gli articoli da 8 a 10 prevedono un meccanismo di cooperazione e assistenza tra Stati membri e Commissione. Gli Stati membri devono informare la Commissione europea e gli altri Stati membri in merito a tutti gli IED oggetto di un controllo, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del controllo stesso. Inoltre, uno Stato membro, se ritiene che uno IED possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nel suo territorio, può formulare osservazioni allo Stato membro in cui lo IED è in programma o è stato realizzato, trasmettendo contestualmente le osservazioni alla Commissione europea. Infine, la Commissione europea, se ritiene che uno IED possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno o più Stati membri, può emettere un parere destinato allo Stato membro in cui lo IED è in programma o è stato realizzato, indipendentemente dal fatto che altri Stati membri abbiano formulato osservazioni. I pareri e le osservazioni suddetti devono essere trasmessi entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni. Se, tuttavia, il parere della Commissione europea fa seguito alle osservazioni di altri Stati membri, la Commissione dispone di 25 giorni lavorativi supplementari. Gli Stati membri devono tenere in debita considerazione le osservazioni e i pareri ricevuti.
  Gli Stati membri devono fornire le informazioni richieste dalla Commissione europea e dagli altri Stati membri senza indebito ritardo e devono prendere nella massima considerazione il parere della Commissione europea e dare una spiegazione qualora non lo seguano.
  Segnala che la Commissione europea può attivarsi per fornire il parere solamente d'ufficio e non su richiesta o sollecitazione di uno Stato membro. Inoltre, l'efficacia dell'intervento della Commissione europea sembra molto limitato traducendosi soltanto nell'obbligo, posto a carico degli Stati membri, innanzitutto di aspettare l'eventuale parere della Commissione europea, prima di attivare i propri meccanismi di controllo, e poi di spiegare le ragioni per le quali non abbiano ritenuto di adeguarsi al parere. Una volta acquisite tali ragioni, tuttavia, la Commissione europea non sembra disporre di ulteriori strumenti di intervento.
  L'articolo 11 stabilisce che le informazioni acquisite nell'applicazione del regolamento sono utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state richieste e che le informazioni riservate sono protette, mentre l'articolo 12 impone agli Stati membri di istituire punti di contatto per il controllo degli IED.
  L'articolo 13, infine, stabilisce che la Commissione europea effettui una valutazione del presente regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore e presenti una relazione al Parlamento europeo e al Pag. 124Consiglio, accompagnandola, se del caso, con una proposta legislativa, mentre l'articolo 14 stabilisce che il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
  Sottolinea che la comunicazione in esame sottolinea l'impegno dell'UE per stabilire condizioni di parità con i Paesi terzi per gli investimenti affinché essi offrano un livello di apertura agli investimenti esteri equivalente a quello dell'UE, in particolare perseguendo accordi bilaterali o regionali che prevedono norme e impegni vincolanti sugli investimenti esteri, in particolare quelli diretti. Preannuncia, inoltre, l'adozione immediata di due misure supplementari: l'istituzione di un gruppo di coordinamento – presieduto dalla Commissione e composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri – in materia di IED e lo svolgimento, entro la fine del 2018, di un'approfondita analisi dei flussi di IED nell'UE, concentrandosi su quelli che riguardano settori strategici (energia, spazio, trasporti) e attività strategiche (tecnologie fondamentali, infrastrutture critiche, dati sensibili).
  In conclusione, evidenzia come quella in esame sia una delle iniziative politicamente più rilevanti sul piano economico-finanziario tra quelle recentemente assunte dalla Commissione europea poiché interviene su questioni fondamentali, quali l'assetto proprietario di imprese che hanno una valenza strategica per il sistema economico europeo e i rapporti commerciali tra l'UE e i suoi maggiori partner. In questo senso, l'iniziativa si riconnette anche a quelle recentemente assunte dall'UE in materia di difese commerciali, in particolare per fronteggiare la concorrenza aggressiva e spesso sleale di alcune economie emergenti, quali la Cina. Ritiene tuttavia che si possa ipotizzare un'iniziativa più ambiziosa che non si limiti a garantire una copertura giuridica alle normative nazionali, ma sia finalizzata ad armonizzarne i presupposti e le modalità di esercizio dei poteri di controllo, tenuto conto che si tratta di una materia di competenza esclusiva dell'UE in cui l'intervento legislativo può essere dunque più incisivo di quello prospettato.
  Proprio in ragione dell'importanza che la materia riveste e dell'evoluzione che si è osservata negli ultimi anni, propone di effettuare un numero limitato di audizioni di alcuni soggetti in grado di fornire utili elementi informativi e di valutazione ai fini dell'istruttoria, quali il Ministro dello sviluppo economico, rappresentanti del mondo produttivo, le autorità di regolazione del mercato, a partire dalla Consob, oltre all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE).

  Guglielmo EPIFANI, presidente, sottolineata l'importanza della materia trattata negli atti in esame, condivide l'opportunità di procedere ad un breve ciclo di audizioni, come proposto dalla relatrice, i cui dettagli potranno essere definiti nella seduta dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi prevista domani. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

  Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.50.

7-01392 Benamati: Iniziative prioritarie nell'attuazione dell'ultima fase della riforma tariffaria.
7-01393 Crippa: Iniziative prioritarie nell'attuazione dell'ultima fase della riforma tariffaria.
(Discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

  Gianluca BENAMATI (PD) illustra la risoluzione in titolo a sua prima firma. Pag. 125Ricorda che l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ha stabilito che, con uno o più provvedimenti e con riferimento ai clienti domestici, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) adegui le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità e modalità atte a stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, e a favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, senza determinare impatti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria non progressiva; segnala inoltre che a chiusura di un lungo e articolato procedimento di analisi di impatto della regolazione, con la deliberazione 2 dicembre 2015, n. 582, l'Autorità ha disposto l'avvio formale della riforma tariffaria a decorrere dal 1o gennaio 2016, con una gradualità che avrebbe la sua conclusione solo al 1o gennaio 2018, prevedendo due anni di regime transitorio ed ottemperando in tal modo al requisito di gradualità espressamente formulato dal decreto legislativo n. 102 del 2014. Evidenzia come dal 1o gennaio 2017 sia entrata a regime la nuova struttura delle tariffe di rete relative a trasmissione, distribuzione e misura, caratterizzata dal completo superamento della progressività e dalla completa aderenza delle tariffe ai costi dei relativi servizi. Sottolinea che resta invece da completare, in occasione del prossimo aggiornamento tariffario di fine 2017, il superamento della progressività delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali, previsto al 1o gennaio 2018, sulla base del già menzionato percorso di gradualità. Ricorda che il 2 novembre 2017, l'Autorità nella segnalazione n. 733 al Governo e al Parlamento, inerente al completamento della riforma delle tariffe applicabili alle utenze elettriche domestiche relativamente alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, ha comunicato lo stato di avanzamento delle attività che dal 2015 sta svolgendo per attuare la riforma delle tariffe elettriche (tariffe di rete e componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema) applicabili ai clienti domestici. Sottolinea che nella citata segnalazione, l'Autorità ha evidenziato che per alcuni dei benchmark di clienti considerati rappresentativi di un numero significativo di clienti domestici con consumi bassi o medio bassi per i quali si è già provveduto a primi adeguamenti, il completamento della riforma tariffaria così come originariamente previsto relativamente agli oneri generali determinerebbe un aggravio di spesa o la sostanziale invarianza della stessa, mentre per la restante quota di grandi consumatori domestici la riforma comporterebbe sensibili risparmi. L'Autorità ha altresì ricordato che per gli oneri generali di sistema non è possibile individuare una struttura di corrispettivi aderenti ai costi, poiché tali oneri non corrispondono a uno specifico servizio, bensì sono utilizzati per coprire l'esigenza di gettito di politiche pubbliche (in primis, di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), che non trovano copertura nella fiscalità generale. Ciò comporta che le componenti tariffarie che ad essi afferiscono, pur rientrando a pieno titolo tra quelle amministrate dall'Autorità e per le quali l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 102/14 stabilisce che venga superata la struttura progressiva, debbano essere definite sulla base di valutazioni di carattere generale, che esulano dalle competenze tipicamente regolatorie, mentre la riforma delle componenti relative alle tariffe di rete è già a regime.
  Ricorda che l'Autorità ha segnalato che l'adozione delle disposizioni relative, in particolare, alla revisione del meccanismo di agevolazioni per le imprese energivore stabilita dall'articolo 19 della legge europea 2017 che anch'essa opera sugli oneri generali di sistema, potrebbe tradursi in una concentrazione di interventi nel primo trimestre dell'anno 2018. Pur trattandosi, infatti, di due interventi di natura molto diversa e anche se in presenza di una consistente riduzione degli oneri generali nel periodo 2016-2020, occorre evitare che Pag. 126il combinato disposto di entrambi i provvedimenti in un tempo limitato si trasformi in un impatto tariffario sui clienti domestici. Evidenzia, dunque, come l'attuazione dell'ultima fase della riforma tariffaria per clienti domestici, contestualmente all'avvio delle misure previste dalla revisione della «disciplina energivori», non debba comportare effetti economici riconducibili a maggiori esborsi su larghe fasce della popolazione, ritenendo che questi effetti debbano essere valutati alla luce delle condizioni economiche delle fasce sociali sulle quali ricadranno. Richiama quindi il meccanismo del bonus sociale, la cui disciplina è stata favorevolmente rivista dalla legge n. 124 del 2017 (legge annuale sulla concorrenza), amplificando l'intensità compensativa dello strumento. Auspicato che le misure integrative del bonus di prossima adozione siano coerenti con la nuova struttura tariffaria, sottolinea che la risoluzione a sua prima firma è volta non solo a rinviare di un anno il completamento dell'ultima fase della riforma tariffaria, secondo quanto richiesto nella segnalazione n. 733/2017 dell'Autorità, ma anche a ripartire gli oneri di sistema in maniera più omogenea nell'ambito delle fasce domestiche a diverso a diverso consumo in modo da evitare effetti negativi sui clienti deboli. Considerati i tempi ristretti previsti per il completamento della riforma del sistema tariffario, auspica, infine, che la Commissione proceda celermente all'approvazione delle risoluzioni in discussione.

  Andrea VALLASCAS (M5S) illustra la risoluzione in titolo, di cui è cofirmatario. Segnala in particolare che con l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il Parlamento ha dato mandato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e i servizi idrici di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e di adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità. Ricorda che l'Autorità ha stabilito che la fase di transizione della riforma delle tariffe si dovrà concludere entro il 1o gennaio 2018, con il superamento della progressività delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali. Ricorda, altresì, come nell'ambito delle componenti della tariffa elettrica rientrano sia le tariffe di rete sia le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, che comprendono anche gli incentivi necessari a far raggiungere al nostro Paese gli obiettivi europei di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili e che già l'analisi dell'impatto della regolazione della stessa Autorità mostrava come, con la rimodulazione delle tariffe, i consumatori più deboli, che tendenzialmente rientrano sodo la media del consumo nazionale, avrebbero visto la loro bolletta crescere per effetto del nuovo calcolo delle tariffe, che di fatto diventavano regressive. Sottolinea inoltre che la legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), all'articolo 1, commi 75 e 76, ha previsto che il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità, adotti entro 180 giorni dal 29 agosto 2017 un provvedimento che integri e riveda l'attuale disciplina del bonus sociale elettrico e gas, nel senso di un auspicato rafforzamento dell'intensità compensativa dello strumento. Sottolinea come nelle more del processo di riforma degli oneri tariffari, la modifica dell'agevolazione per gli energivori di cui all'articolo 19 della legge europea 2017, recentemente approvata dalla Camera dei deputati in via definitiva, implicherà un incremento ulteriore degli oneri tariffari pari a circa 900 milioni di euro l'anno per arrivare a impegnare 1.500 milioni di euro. Lamenta che tale aumento, come si evince dalla segnalazione n. 733 del 2 novembre inviata al Governo e al Parlamento da parte dell'AEEGSI, aggraverà ulteriormente l'incremento delle bollette dei clienti domestici con consumi più bassi, arrivando a incidere per quasi il 9 per cento per chi consuma meno di 1500 kWh all'anno, contro una media nazionale di 2700. Sottolinea, infine, che la risoluzione di cui è cofirmatario è volta a impegnare il Governo ad adottare ogni iniziativa utile al fine di rivedere la riforma tariffaria, anche Pag. 127alla luce delle recenti modifiche normative apportate dalla legge europea 2017, evitando ulteriori aggravi di spesa agli utenti domestici e correggendo gli effetti regressivi prodotti dalla medesima riforma tariffaria.

  Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE), nel sottolineare di non aver presentato un'autonoma risoluzione sulla questione della riforma delle tariffe elettriche, dichiara di condividere i contenuti della risoluzione Benamati n. 7-01392 e, in particolare, l'impegno a prorogare di un anno il completamento della riforma relativa alle componenti a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 15.05.

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Testo unificato C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, illustra i contenuti del testo unificato delle proposte di legge C. 556 (Damiano ed altri), C. 2210 (Baldassarre ed altri), C. 2919 (Placido ed altri) interviene in materia di organizzazione degli enti pubblici previdenziali (INPS e INAIL), prevedendo, in particolare, la reintroduzione del Consiglio di amministrazione e la ridefinizione dei compiti di tutti gli organi degli istituti. Il provvedimento reca, inoltre, due deleghe legislative Governo per il riordino degli organi collegiali territoriali di INPS e INAIL.
  Sottolinea che il testo unificato si compone di 4 articoli.
  L'articolo 1 definisce il nuovo ordinamento interno di INPS e INAIL, disponendo innanzitutto che per quanto non previsto dalla legge, esso è determinato mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Sono organi degli istituti il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di strategia e vigilanza, il direttore generale e il collegio dei sindaci. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza assoluta dei loro componenti. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza Pag. 128nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza, delibera ogni triennio il piano industriale; predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale; propone la nomina del direttore generale e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali; trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta. Il consiglio di strategia e vigilanza è composto di 15 membri per l'INPS e 16 membri per l'INAIL. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e, in particolare, definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione; esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione; esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance; predispone e adotta il bilancio sociale; presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina. Per quanto concerne i compiti, il direttore generale ha, in particolare, la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto; assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati; propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali.
   Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È previsto, quindi, un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non dà titolo alla corresponsione di alcun compenso, Pag. 129indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate.
  L'articolo 2 prevede due deleghe legislative al Governo per ridefinire ordinamento, composizione e compiti dei comitati regionali e provinciali dell'INPS e dei comitati consultivi provinciali dell'INAIL.
  L'articolo 3 abroga le disposizioni vigenti incompatibili con le nuove norme e prevede che si proceda al rinnovo degli organi degli istituti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge; inoltre, prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli istituti.
  L'articolo 4 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi (presidente, consiglio di amministrazione, consiglio di strategia e vigilanza, direttore generale e collegio dei sindaci) di INPS e INAIL. I maggiori oneri finanziari previsti, pari a 700.000 euro per l'anno 2018 e a un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, sono coperti mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282

  Guglielmo EPIFANI, presidente nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.