CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 novembre 2017
913.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 83

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 11.35.

Sulle buone pratiche della diffusione culturale.
Audizione di esponenti e testimoni di progetti di educazione alla cultura a scuola e sui territori.
(Svolgimento e conclusione).

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la diretta web-tv. Introduce quindi l'audizione.

  Intervengono Alessandro PONTREMOLI, Professore dell'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Umanistici; Sergio SOAVE, Presidente della Fondazione Polo del ’900; Francesco MANNINO, Presidente di Officine Culturali per la valorizzazione del patrimonio culturale – Catania; Salvatore PALLA, studente del Liceo scientifico Enrico Boggio Lara di Catania; Romano CARANCINI, Presidente dell'Associazione Arena Sferisterio e Sindaco di Macerata e Marco PALLAVICINI, presidente del Festival della Scienza, Città dei bambini (GE).

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mara CAROCCI (PD), Manuela GHIZZONI (PD), Umberto D'OTTAVIO (PD), Maria MARZANA (M5S) e Luigi GALLO (M5S).

  Intervengono per la replica Alessandro PONTREMOLI, Sergio SOAVE, Alessandro BOLLO, Direttore della Fondazione Polo del ’900, Salvatore PALLA, Francesco MANNINO, Pag. 84 Romano CARANCINI, Marco PALLAVICINI e Claudio DELLAVALLE, Vicepresidente della Fondazione Polo del ’900.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, autorizza il deposito delle memorie presentate dalle persone intervenute, che ringrazia, e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 12.55.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 12.55.

Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam.
C. 2976 Garnero Santanchè e abb.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere contrario).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

  Vanna IORI (PD), relatrice, premette che l'atto Camera 2976 appare imperniato su due capisaldi: il censimento delle moschee, da un lato, e l'istituzione dell'albo degli Imam sotto uno stringente controllo pubblico (in particolare, del Ministero dell'Interno), dall'altro. Sottolinea che nel merito, la proposta – che consta di 11 articoli – presenta i profili di più stretta competenza della Commissione cultura agli articoli 9 e 10, recanti – rispettivamente – l'istituzione di una Commissione per l'albo degli imam che rilascia l'attestato di idoneità necessario per presentare l'istanza di iscrizione e disposizioni per la formazione di coloro che già esercitano la funzione di imam e per coloro che intendono svolgerla. In particolare, l'articolo 9 disciplina l'istituzione della Commissione per l'albo degli imam presso il MIUR, con il compito di formare e tenere l'albo. Tale Commissione collabora con le maggiori università dei Paesi arabi mediterranei. Essa è composta da 10 membri nominati per metà dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per metà dal Ministro dell'interno. Il presidente è eletto dalla Commissione tra i membri di nomina del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, mentre spetta al Ministro dell'interno il potere di scioglimento in caso di impossibilità di funzionamento o di gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni. La Commissione svolge compiti connessi all'esame delle domande di iscrizione e alla promozione di iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento degli imam iscritti all'albo, favorendo altresì il dialogo e la collaborazione con i responsabili delle moschee e con le comunità degli immigrati di religione musulmana. Oltre a questi compiti, la Commissione stabilisce i criteri di valutazione per stabilire se gli aspiranti imam hanno un sufficiente livello di istruzione e rilascia loro l'attestato di idoneità necessario per presentare istanza di iscrizione all'albo. L'articolo 10 della proposta in esame prevede l'istituzione di appositi corsi di formazione e studio, presso le facoltà di lettere e filosofia con specializzazione in storia e civiltà orientali, nei principali atenei italiani. I corsi sembrerebbero destinati a tutti coloro che presentano richiesta di iscrizione all'albo, in quanto la loro frequenza (e il superamento con verifica finale) è indispensabile per il rilascio dell'attestato da parte della Commissione che certifica l'idoneità dell'interessato a svolgere la funzione di imam. Le modalità di svolgimento dei corsi sono definite nell'ambito dei servizi didattici integrativi attivati dalle università ai sensi del comma 2, della legge n. 341 del 1990. Pag. 85Venendo all'inquadramento costituzionale della proposta, ricorda che la materia dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose rientra nella competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Le misure che la proposta mira a introdurre nell'ordinamento giuridico richiamano, tra l'altro, il rispetto dell'articolo 19 della Costituzione, che consacra il valore inviolabile della libertà religiosa, in relazione alla quale la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che l'intervento dei pubblici poteri deve uniformarsi al principio supremo della laicità dello Stato, che implica la sua piena garanzia da parte dello Stato medesimo, in un regime di pluralismo confessionale e culturale.
  Ricorda quindi che la materia ha un impatto anche in termini di compatibilità con l'ordinamento della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, venendo in rilievo essenzialmente due profili: l'articolo 9, che prevede la libertà di coscienza e di religione; l'articolo 14, che prevede il principio di non discriminazione. Con riguardo al primo aspetto, la giurisprudenza della Corte EDU si è pronunciata a più riprese su doglianze di lesione di tale diritto per provvedimenti nazionali volti a limitare manifestazioni di carattere religioso. Ricorda, al proposito, due sentenze in cui la Corte si è pronunciata per la violazione dell'articolo 9 della Convenzione: Manoussakis contro Grecia del 1996, relativa al fatto di alcuni testimoni di Geova che intendevano stabilire un luogo di preghiera in una sala affittata a Creta. In esito a una complessa vicenda, la Corte di cassazione greca aveva conclusivamente convalidato un provvedimento di inibizione ai testimoni di Geova – richiesto dalla Chiesa ortodossa – di fruire di quel luogo di culto, motivando la pronuncia con la necessità di tutelare l'ordine pubblico. La Corte europea ha accertato la violazione dell'articolo 9, in ragione della palese violazione del diritto, costituita da una complessiva condotta delle autorità greche che hanno impedito l'esercizio del culto; Dimitras contro Grecia del 2010, relativa a un testimone di giustizia che si rifiutava di giurare sulla Bibbia prima di deporre a processo, come invece richiesto dal Codice di procedura penale greco. La Corte ha ravvisato la violazione dell'articolo 9 della Convenzione, poiché il giuramento sulla Bibbia, in una sede eminentemente statuale come il tribunale, costituiva un'ingerenza sproporzionata rispetto agli scopi consentiti dalla Convenzione medesima.
  Osserva che, certamente, l'aspetto culturale e di confronto interreligioso è cruciale per la prevenzione della radicalizzazione e, in ultima istanza, del terrorismo islamico e che, inoltre, occorre evitare che idee estremistiche e intolleranti siano veicolate agli immigrati di giovane e giovanissima età. Per converso, tuttavia, ritiene evidente che questi scopi debbano essere perseguiti a scuola e con l'integrazione; non possono, invece, essere raggiunti proficuamente con modalità di tipo verticistico e poliziesco. La libertà costituzionale del credo religioso non tollera, infatti, la previa abilitazione al sacerdozio controllata dall'autorità pubblica. Ciò deriva tanto dalla laicità dello Stato, il quale non può pretendere di stabilire i contenuti del culto, attraverso la formazione di chi lo amministra; quanto dal pluralismo confessionale e culturale, il quale diffida a sua volta di qualsivoglia discriminazione basata unicamente sul credo. Gli elementi di illegittimità della proposta di legge si concentrano, quindi, sia nel concetto in sé dell'abilitazione per lo svolgimento della funzione di imam, sia nella composizione della Commissione, che vede una partecipazione molto rilevante dell'autorità di pubblica sicurezza, quasi a implicare il pregiudizio dell'intrinseca connotazione violenta e pericolosa della religione musulmana. Sulla base di tali considerazioni, si riserva di proporre l'espressione di un parere contrario.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL), sottolineata la delicatezza del tema, dichiara di dissentire totalmente dal contenuto della relazione della collega Iori che, comunque, ringrazia. A suo avviso, in primo luogo, l'Islam non può essere considerata una religione alla stregua delle altre, in quanto Pag. 86essa tende a farsi Stato. Ricorda che in diverse regioni di Francia, Regno Unito, Olanda e Belgio esistono aree nelle quali, di fatto, non c’è più uno Stato democratico, ma uno stato islamico. Questa considerazione dovrebbe muovere il giudizio sul provvedimento, sgombrandolo da ogni pregiudizio. In secondo luogo, è impossibile ipotizzare la stipula dell'intesa prevista dall'articolo 8 della Costituzione con la confessione islamica, perché essa non esprime un capo costituito, né esiste un «papa» dei sunniti o degli sciiti. La libertà religiosa è certamente un diritto da tutelare sempre: vale anche per gli islamici ma occorre valutare con attenzione i pericoli di una predicazione che possa minare le radici della democrazia. Il terzo aspetto concerne l'interpretazione dei simboli religiosi: non si deve confondere una moschea con una parrocchia. Nelle moschee non ci si può aspettare la tradizionale predica che avviene nel corso della messa domenicale: le predicazioni in moschea sono di ordine politico, sovente di incitamento contro le tradizioni della cultura occidentale e contro l'esistenza dello Stato di Israele, come accadeva a Milano intorno al 2003, nella Moschea di viale Quaranta. Specifica che la proposta di legge all'esame intende contrastare questi rischi e che l'istituzione dell'albo si rende necessaria a fini di controllo. Propone, quindi, una riflessione di carattere culturale, che si concentri sui contenuti del provvedimento, le cui norme possono senz'altro essere migliorate ma non devono essere scartate a priori.

  Marisa NICCHI (MDP) concorda con l'impostazione della relazione, pur essendo comunque favorevole ad una discussione finalizzata all'arricchimento del testo del parere che verrà proposto. Rilevate la complessità del tema e la sua specificità, ritiene che il provvedimento rischia di mettere in discussione alcuni principi fondamentali dell'ordinamento, senza peraltro porre a fuoco il cruciale problema dell'integrazione e dei suoi diversi modelli applicativi. Sotto questo profilo la Commissione cultura sarebbe il luogo più adatto per un efficace confronto, perché la scuola si troverebbe ad essere la principale istituzione coinvolta. Conclude esprimendo le proprie perplessità su una proposta di legge che prevede strumenti sbagliati, in contrasto con i principi costituzionali.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare chiede alla deputata Iori se abbia predisposto una proposta di parere.

  Vanna IORI (PD), relatrice, illustra una proposta di parere contrario (vedi allegato).

  La Commissione l'approva.

  La seduta termina alle 13.20.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 21 novembre 2017.

Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini.
C. 4665, approvata dal Senato.

  Il Comitato si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

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