CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 novembre 2017
913.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati.
Atto n. 475.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  David ERMINI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione parlamentari dà attuazione alla riforma della disciplina di procedibilità per alcuni reati, in base alla delega prevista dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 103 del 2017.
  Rileva, nello specifico, che la lettera a) del richiamato comma 16 prevede la procedibilità a querela: per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale (violenza privata); per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale; è fatta salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni: la persona offesa sia incapace per età o per infermità; ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale.
  Rammenta che la lettera b) del medesimo comma 16 detta il regime transitorio, prevedendo termini diversi di presentazione della querela per i reati di cui alla lettera a): se commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della delega in esame, il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto-reato; se è pendente il procedimento penale, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.
  Evidenzia che con l'intervento introdotto dal decreto legislativo in esame, in base alla delega, si preferisce, sostanzialmente, condizionare alla valutazione della persona offesa la perseguibilità di reati non particolarmente gravi e che presidiano beni strettamente individuali. La relazione del Governo all'A.G. 475 ricorda, inoltre, come l'intervento normativo proposto vada ricollegato alla volontà di favorire la nuova disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie (nuovo articolo 162-ter del codice penale), introdotta dalla stessa legge n. 103 del 2017 e applicabile ai soli reati procedibili a querela remissibile.
  Segnala che con le indicate finalità, il provvedimento in esame – che consta di 15 articoli – novella il codice penale intervenendo in una duplice direzione: da un lato, estende la procedibilità a querela ad alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio; dall'altro limita, per alcuni reati procedibili a querela nelle ipotesi-base, le circostanze aggravanti che ne determinano la procedibilità d'ufficio. In base alle previsioni di delega sono resi punibili a querela una serie di reati contro la persona del codice penale, sanzionati con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni.
  In particolare, evidenzia che l'articolo 1 del decreto, novella l'articolo 606 del codice penale aggiungendo un comma in base a cui l'arresto illegale come reato punibile a querela. Si tratta del reato del pubblico ufficiale che procede all'arresto di una persona abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni. La pena è la reclusione fino a tre anni. Secondo l'Analisi di impatto della regolamentazione Pag. 20(AIR), nel periodo compreso tra il 1944 e il 2017, risultano iscritti nel Casellario 74 provvedimenti definitivi di condanna per arresto illegale. L'articolo 2 modifica l'articolo 607 del codice penale aggiungendo un comma che rende punibile a querela l'indebita limitazione della libertà personale. È il reato del pubblico ufficiale preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, che vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente, o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa Autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. La pena è la reclusione fino a tre anni. Secondo l'AIR, nel periodo compreso tra il 1944 e il 2017, risultano iscritti al Casellario 6 provvedimenti definitivi di condanna per violazione dell'articolo 607 del codice penale. L'articolo 3, novella l'articolo 609 del codice penale con un comma aggiuntivo che stabilisce la perseguibilità a querela del reato di perquisizione e ispezione personali arbitrarie. È il reato del pubblico ufficiale che procede a perquisizione o ispezione personali arbitrarie su una persona abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni. La pena è la reclusione fino a un anno. Secondo l'AIR, nel periodo compreso tra il 1944 e il 2017, risultano iscritti al Casellario 276 provvedimenti definitivi di condanna per violazione dell'articolo 609 del codice penale.
  Fa presente che l'articolo 4 novella l'articolo 612 del codice penale relativo al reato di minaccia (la minaccia nei confronti di una persona di un danno ingiusto). La fattispecie base di minaccia, punita con la multa fino a euro 1.032, è già perseguibile a querela. In attuazione della delega, viene modificato il regime di procedibilità relativo alle ipotesi aggravate: minaccia grave o fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 c.p. (vedi ante, paragrafo precedente). Viene a tal fine esplicitato in un nuovo terzo comma che si procede di ufficio per il reato commesso in uno dei modi di cui all'articolo 339 c.p. A seguito delle modifiche apportate dallo schema in esame, il secondo comma dell'articolo 612 c.p. stabilisce esclusivamente la pena per entrambe le ipotesi di minaccia aggravata, senza alcuna indicazione circa il regime di procedibilità. Secondo l'AIR, nel periodo compreso tra il 1944 e il 2017, risultano iscritti al Casellario 56.544 provvedimenti definitivi di condanna per minaccia aggravata.
  Rammenta che l'articolo 5 modifica l'articolo 615 del codice penale che punisce la violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale. Un nuovo terzo comma limita l'attuale procedibilità d'ufficio alla fattispecie più grave, relativa all'ipotesi in cui il pubblico ufficiale, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi; la pena è la reclusione da uno a cinque anni. Il reato diventa, invece, punibile a querela della persona offesa nel caso, ritenuto meno grave e punito con la reclusione fino a un anno, in cui il pubblico ufficiale si introduca nei luoghi indicati senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge. Secondo l'AIR, tra il 1944 e il 2017, risultano iscritti al Casellario 5 provvedimenti definitivi di condanna ex articolo 615, secondo comma, del codice penale. L'articolo 6 novella l'articolo 617-ter del codice penale relativo al reato di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Attualmente, sia la fattispecie base (primo comma, punita con la reclusione da uno a quattro anni) che quella aggravata (secondo comma, punita con la reclusione da uno a cinque anni) del reato sono perseguibili d'ufficio. La prima, che diventa punibile a querela, consiste nel reato comune di colui che, per procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, Pag. 21qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso. L'ipotesi aggravata riguarda lo stesso fatto commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. L'articolo 6 del decreto limita a tale più grave ipotesi la procedibilità d'ufficio. Secondo l'AIR, nel periodo compreso tra il 1944 e il 2017, risultano iscritti al Casellario 7 provvedimenti definitivi di condanna per il reato base di cui all'articolo 617-ter, primo comma, del codice penale.
  Fa presente che l'articolo 7 modifica l'articolo 617-sexies del codice penale rendendo punibile a querela della persona offesa il reato di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (primo comma). Si tratta del reato commesso da colui che, per procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso. Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nelle ipotesi più gravi del secondo comma, il reato – punito con la reclusione da uno a cinque anni – rimane procedibile d'ufficio; si tratta delle ipotesi in cui il reato è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. Secondo l'AIR, nel periodo compreso tra il 1944 e il 2017, reca iscritti al Casellario 6 provvedimenti definitivi di condanna per il reato di cui all'articolo 617-sexies, primo comma, del codice penale. L'articolo 8 interviene sull'articolo 619 del codice penale che punisce la violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni. La fattispecie base del reato (primo comma, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni) diventa punibile solo a querela di parte. Rimane procedibile d'ufficio il reato, commesso senza giusta causa, ove sia rivelato, anche solo parzialmente, il contenuto della corrispondenza (secondo comma); la pena in tal caso è la reclusione da sei mesi a cinque anni (congiunta con la multa da 30 a 516 euro). Secondo l'AIR, nel periodo compreso tra il 1944 e il 2017, risultano iscritti al Casellario 78 provvedimenti definitivi di condanna per il reato base di cui all'articolo 619, primo comma, del codice penale.
  Rammenta che l'articolo 9 introduce la procedibilità a querela per il reato previsto di rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni di cui all'articolo 620 del codice penale, consistente nella condotta di quest'ultimo che, avendo notizia – in questa sua qualità – del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta. Secondo l'AIR, nel periodo compreso tra il 1944 e il 2017, risultano iscritti al Casellario 12 provvedimenti definitivi di condanna per violazione dell'articolo 620 del codice penale.
  Evidenzia che nei successivi articoli, lo schema di decreto interviene con riguardo ad alcuni reati contro il patrimonio contenuti nel codice penale. L'articolo 10 introduce la procedibilità a querela per la fattispecie aggravata di uccisione o danneggiamento di animali altrui prevista dal secondo comma dell'articolo 638 del codice Pag. 22penale. In base al primo comma, chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. Il secondo comma prevede attualmente l'aumento della pena detentiva (la reclusione da sei mesi a quattro anni) e la procedibilità d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Secondo l'AIR, nel periodo compreso tra il 1944 e il 2017, risultano iscritti al Casellario 126 provvedimenti definitivi di condanna per violazione dell'articolo 638, secondo comma, del codice penale. L'articolo 11 amplia il regime della procedibilità a querela per il reato di truffa aggravata di cui all'articolo 640, terzo comma, del codice penale. Attualmente, in base al terzo comma dell'articolo 640 del codice penale la truffa è punibile a querela, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante (in questi ultimi casi si procede evidentemente d'ufficio). Con la modifica introdotta sono ridotte le ipotesi aggravate che determinano la procedibilità d'ufficio. Infatti, in base alla modifica introdotta si procede a querela per il reato di truffa salvo che ricorra: taluna delle circostanze aggravanti previste dal secondo comma, numeri 1 (truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare), 2 (truffa commessa ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità) e 2-bis (truffa commessa in presenza dell'aggravante della c.d. minorata difesa di cui all'articolo 61, n. 5, c.p.), limitatamente alla commissione del fatto con approfittamento di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, prevista dall'articolo 61, n. 7, c.p. L'inciso «limitatamente alla commissione del fatto con approfittamento di circostanze di persona» pare parzialmente ritagliato nell'ambito della aggravante comune della minorata difesa prevista dall'articolo 67, primo comma, numero 5), c.p. (l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa). Secondo l'AIR, nel periodo compreso tra il 1944 e il 2017, risultano iscritti al Casellario 814 provvedimenti definitivi di condanna per violazione dell'articolo 640, terzo comma, c.p. L'articolo 12, novellando l'articolo 640-ter relativo al reato di frode informatica (punito con la reclusione da sei mesi a tre anni), restringe al quarto comma il novero delle circostanze aggravanti la cui presenza comporta la procedibilità d'ufficio. Attualmente il delitto è infatti punibile a querela salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante. Fermo restando l'attuale riferimento alle fattispecie previste dai commi secondo e terzo dell'articolo 640-ter c.p., la procedibilità d'ufficio viene infatti circoscritta – analogamente a quanto previsto per la truffa – alle aggravanti della minorata difesa, di cui al n. 5 dell'articolo 61, c.p., limitatamente all'avere approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui al n. 7 dell'articolo 61 c.p. Secondo l'AIR, nel periodo compreso tra il 1944 e il 2017, risulta iscritto al Casellario un solo provvedimento definitivo di condanna per violazione dell'articolo 640-ter, quarto comma, c.p.
  Evidenzia che l'articolo 13, sopprimendo il terzo comma dell'articolo 646 c.p., estende il regime della procedibilità a querela del reato di appropriazione indebita, anche alle ipotesi aggravate in cui il fatto sia commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario (secondo comma) o con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità (articolo 61, n. 11, del codice penale). Secondo l'AIR, nel periodo compreso tra il 1944 e il 2017, Pag. 23risultano iscritti al Casellario 1.233 provvedimenti definitivi di condanna per violazione dell'articolo 646, terzo comma, c.p. L'articolo 14 disciplina il regime transitorio in relazione alle fattispecie per le quali lo schema in esame introduce la procedibilità a querela. In particolare: se tali reati sono stati commessi prima della data di entrata in vigore dello schema, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato (comma 1); se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata (comma 2); se alla data di entrata in vigore dello schema in esame i processi sono pendenti dinanzi alla Cassazione, resta fermo il regime di perseguibilità attualmente previsto (comma 3). Sebbene non espressamente oggetto della disciplina transitoria, l'ipotesi in cui la persona offesa non ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato pare ricadere nella disciplina generale dell'articolo 124 del codice penale sul termine per proporre querela.
  Rileva che la relazione illustrativa precisa che in pendenza del giudizio di Cassazione l'informazione alla persona offesa diviene assai disagevole «e non può onerarsi il giudice di legittimità di un simile incombente, a cui non può attendere per la peculiarità del ruolo e della funzione».
  Fa presente, in fine, che l'articolo 15 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
   Segnala, conclusivamente, che la relazione illustrativa dello schema di decreto precisa le ragioni per le quali il regime di procedibilità non è stato modificato con riferimento ad alcuni delitti contro la persone e contro il patrimonio previsti dal codice penale. Le specifiche disposizioni di delega relative al regime di procedibilità non prevedono espressamente, ai fini della determinazione del regime di procedibilità da parte del legislatore delegato, criteri selettivi tra le tipologie di reato individuate, ulteriori rispetto al limite di pena e alle condizioni che impongono la procedibilità di ufficio. In particolare, la relazione sottolinea che: per il delitto di lesioni personali il legislatore ha già equiparato la malattia allo stato di incapacità e tale condizione impedisce in base alla delega la perseguibilità a querela; per alcuni reati (tra cui: rissa, articolo 588; autoriciclaggio, articolo 648-ter) non sarebbe possibile una netta individuazione della persona offesa; per il reato di abuso di autorità contro arrestati o detenuti (articolo 608) sussiste una particolare situazione in cui versa la persona offesa; alcuni reati sono diretti alla tutela di interessi pubblici o presentano una potenzialità lesiva che trascende la posizione meramente individuale (ad esempio, le condotte di danneggiamento non sono riconducibili a fatti criminosi che connotano soprattutto i rapporti tra privati).

  Vittorio FERRARESI (M5S), nel riservarsi di svolgere una più approfondita analisi del provvedimento in discussione, ritiene che il Governo dovrebbe meglio riflettere su alcune disposizioni in esso contenute. In particolare, evidenzia che le disposizioni di cui all'articolo 11 dello schema di decreto in titolo, che ampliano il regime della procedibilità a querela per il reato di truffa aggravata di cui all'articolo 640, terzo comma, del codice penale, a suo avviso, possono costituire un serio limite a che venga perseguito tale odioso reato. Rileva, infatti, che, poiché in caso di truffa aggravata spesso la vittima non si accorge di essere stata raggirata, qualora tale fattispecie di reato fosse perseguibile solo a querela di parte, lo stesso risulterebbe molto spesso impunito.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Intervengono i sottosegretari di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri e Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.25.

Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam.
C. 2976 Garnero Santanchè ed abb.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere contrario).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge A.C. 2976, a prima firma della deputata Santanchè, ha l'obiettivo di regolamentare la costituzione di moschee e l'attività degli imam.
  Rammenta che, a tal fine, il provvedimento prevede: l'istituzione di un registro pubblico delle moschee in Italia, alla cui iscrizione provvede il Ministro dell'interno, previa verifica degli elementi e della documentazione da parte della prefettura-UTG competente per territorio (artt. 2-5); il controllo da parte del prefetto sulle moschee registrate, anche con riguardo alle attività compiute all'interno delle moschee (articolo 6); l'istituzione dell'albo nazionale degli imam, la cui iscrizione è disposta dal Ministero dell'interno a seguito dell'accertamento dei requisiti necessari (articolo 7-8); l'istituzione di una Commissione per l'albo degli imam che, tra i vari compiti, rilascia l'attestato di idoneità necessario per presentare l'istanza di iscrizione all'albo (articolo 9); disposizioni per la formazione di coloro che già esercitano la funzione di imam e per coloro che intendono svolgerla (articolo 10).
   In particolare, segnala che l'articolo 1 individua una duplice finalità del provvedimento in discussione: la salvaguardia dell'identità e del ruolo delle moschee e degli imam; il rispetto delle esigenze di trasparenza e di sicurezza. Il registro delle moschee e l'albo degli imam sono istituiti per il perseguimento di tali scopi e sono disciplinati nel rispetto dei principi di costituzionali della parità di tutti i cittadini (articolo 3 Cost.) e della libertà religiosa.
  Fa presente che l'articolo 2 del provvedimento istituisce, presso il Ministero dell'interno, il registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale. L'iscrizione nel registro è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte di coloro che svolgono la funzione di imam o dai soggetti responsabili del luogo di culto. La richiesta è indirizzata al Ministero dell'interno ed è presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è situata la moschea.
  Rammenta che l'articolo 3 introduce una serie dettagliata di requisiti necessari per la presentazione della domanda di iscrizione. L'articolo 4 disciplina la procedura di esame delle istanze di iscrizione al registro, prevedendo che la prefettura curi la fase istruttoria della domanda, provvedendo anche ad assumere pareri e informazioni da parte degli organi di pubblica sicurezza. Ai sensi dell'articolo 5, il prefetto, accertata la presenza di tutti i requisiti, propone al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel registro. I prefetti, oltre ad istruire le richieste di iscrizione al registro, adempiono a diversi compiti in materia di vigilanza e controllo sulle moschee registrate (articolo 6). In particolare, essi: vigilano sullo svolgimento delle attività compiute all'interno della moschea; segnalano le variazioni di chi esercita la funzione di imam; comunicano «i fatti di particolare importanza» al Ministro dell'interno; curano il controllo periodico sull'osservanza delle norme prescritte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, segnalando all'autorità competente le eventuali carenze. Pag. 25Il prefetto, inoltre, ha la facoltà, qualora la moschea abbia cessato di possedere uno dei requisiti o non sia stato adempiuto uno degli obblighi previsti dalla proposta di legge, di proporre al Ministro dell'interno la revoca dell'iscrizione al registro e, nei casi di particolare gravità, di disporre la chiusura temporanea della moschea nelle more della decisione del Ministro, così come di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio della funzione di imam.
  Evidenzia che l'articolo 7 istituisce e disciplina l'albo nazionale degli imam. L'iscrizione all'albo è condizione indispensabile per l'esercizio della funzione di imam ed è prevista la presentazione di apposita istanza al Ministro dell'interno tramite la prefettura competente per il luogo di residenza del richiedente. Per l'iscrizione all'albo gli imam devono essere in possesso di seguenti requisiti: residenza e domicilio in Italia; conoscenza della lingua italiana; maggiore età; assenza di sentenze di condanna definitiva (pronunziate o riconosciute in Italia), per delitti non colposi punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, o di sottoposizione a procedimento penale per i medesimi reati; sufficiente livello di istruzione, preparazione, competenza ed esperienza coerenti con il profilo da ricoprire, secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione per l'albo degli imam; conoscenza e condivisione dei princìpi ispiratori del processo di integrazione delle comunità di immigrati di fede musulmana nella comunità nazionale italiana; conoscenza e condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione; attestato di idoneità rilasciato dalla Commissione per l'albo degli imam (l'attestato è rilasciato previo superamento di un corso di formazione.
  Rileva che, inoltre, il richiedente deve risultare estraneo ad ogni collegamento con organizzazioni terroristiche o «legate o contigue» ad esse. Tale requisito è verificato dal prefetto tramite gli organi di pubblica sicurezza. Il prefetto, inoltre, ha la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza di tali requisiti e in caso di mancanza chiede al Ministro dell'interno la revoca dell'iscrizione all'albo.
  Rammenta che la revoca e la sospensione dell'iscrizione all'albo sono oggetto di disciplina specifica dell'articolo 8. La sospensione dall'albo è disposta dal Ministro dell'interno su proposta del prefetto e si applica nel caso l'interessato sia imputato per un delitto non colposo, punibile con la reclusione non inferiore al massimo a 3 anni. La revoca dell'iscrizione interviene, oltre che nei casi di perdita dei requisiti, qualora il comportamento dell'imam costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza, anche in considerazione dei procedimenti penali in corso. Anche in questo caso, la revoca è disposta dal Ministro dell'interno su proposta del prefetto. La revoca dell'iscrizione comporta la cancellazione dall'albo e l'impossibilità definitiva per la persona di presentare altra richiesta di iscrizione.
   Fa presente che l'articolo 9 prevede l'istituzione la Commissione per l'albo degli imam presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il compito di formare e tenere l'albo. L'articolo 10 prevede l'istituzione di appositi corsi di formazione e studio, presso le facoltà di lettere e filosofia con specializzazione in storia e civiltà orientali, nei principali atenei italiani. L'articolo 11 dispone che i soggetti ai quali si applica la proposta sono tenuti a procedere alla registrazione delle moschee, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Entro 6 mesi devono essere adeguati gli edifici di culto e devono essere nominati gli imam secondo le nuove disposizioni introdotte dalla proposta di legge in discussione.
  Ciò premesso, presenta e illustra una proposta di parere contrario sul provvedimento in titolo (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

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Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati.
Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il nuovo testo della proposta di legge Dell'Orco C. 2436, come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente, in materia di promozione dell'uso condiviso di veicoli privati.
  Evidenzia che il provvedimento, che si compone di sei articoli, è finalizzato, come indicato nell'articolo 1, allo sviluppo di un sistema di mobilità che prevede l'utilizzo condiviso di veicoli privati, in modo da contribuire in modo significativo, come strumento di mobilità sostenibile, alla riduzione dei costi di viaggio, del numero delle vetture in circolazione, della congestione del traffico e dell'impatto ambientale.
   Rammenta che l'articolo 2, al comma 1, reca la definizione di car pooling, che si riferisce alla modalità di trasporto non professionale consistente nell'uso condiviso di veicoli privati tra due e più utenti che devono percorrere lo stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche tramite servizi dedicati forniti da gestori intermediari pubblici o privati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.
  Rileva che l'articolo 2-bis, al comma 1, nel prevedere le caratteristiche del car pooling, dispone che lo stesso, svolto nelle forme disciplinate dal provvedimento in discussione, costituisce contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, comma 3, del codice civile e non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone.
  Fa presente, in fine, che l'articolo 4 reca disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 4-bis, in fine, prevede una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in discussione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.
C. 4679 approvata, in un testo unificato, dal Senato ed abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vanna IORI (PD), relatrice, fa presente che la proposta di legge in esame (Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche), che consta di 14 articoli, è stata approvata in prima lettura dal Senato, in un testo unificato, il 3 ottobre scorso.
  Rileva che essa reca disposizioni dirette a promuovere la piena partecipazione alla vita collettiva delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, sostenendo e promuovendo gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e sordo-cecità e, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, riconoscendo e tutelando la lingua dei segni italiana (LIS), anche nella forma della LIS tattile.
  In particolare, segnala che l'articolo 1 esplicita la finalità della legge, prevedendo che la Repubblica, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 (Non discriminazione) e 26 (Inserimento delle persone con disabilità) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in raccordo con la legge n. 104 del 1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e con il decreto Pag. 27legislativo n. 66/2017 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107), nonché in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dalla legge n. 18 del 2009, riconosca i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione ed alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva. Viene anche assicurata la tutela, il sostegno e la promozione di tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione ed alla cura della sordità e sordo-cecità, nonché gli strumenti tecnologici per il superamento o la riduzione delle condizioni di svantaggio.
  Nel soffermarsi sui profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnalo altresì che l'articolo 4, al comma 7, prevede che la Repubblica promuove la creazione e la disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile nei confronti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, nei procedimenti giudiziari, in applicazione dell'articolo 143 del codice di procedura penale che sancisce il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete di lingua italiana, e nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
C. 4741 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (A.C. 4741)
  Nel soffermarsi sui profili strettamente attinenti alle competenze della Commissione Giustizia, segnalo, in primo luogo, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione – introdotto nel corso dell'esame al Senato – che novella, con l'inserimento di un ultimo comma, l'articolo 162-ter c.p., escludendo la possibilità di dichiarare l'estinzione per condotte riparatorie del delitto di atti persecutori (c.d. stalking).
  Rammenta che le condotte riparatorie riguardano i soli reati procedibili a querela soggetta a remissione. Il delitto di stalking è punibile a querela. Peraltro, quando il delitto sia commesso mediante minacce reiterate e aggravate, l'articolo 612-bis, quarto comma, c.p., prevede la irrevocabilità della querela; la procedibilità di ufficio è, inoltre, prevista in alcune ipotesi aggravate. In tali casi risulta quindi già precluso, nella vigente legislazione penale, il ricorso all'istituto di cui all'articolo 162-ter del codice penale. L'articolo 162-ter del codice penale stabilisce che, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, quando l'imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e abbia eliminato – ove possibile – le sue conseguenze dannose o pericolose, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito a offerta reale ai sensi degli artt. 1208 e ss. del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo; nel caso di specie si ha offerta reale quando l'ufficiale giudiziario o il notaio (articolo 73, disp. att. c.c.) presenti materialmente il denaro a titolo di risarcimento presso il domicilio Pag. 28della persona offesa (articolo 1209 c.c.). La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. All'incolpevole inadempimento della riparazione consegue la possibilità, per l'imputato, di chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per il pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento, anche in forma rateale. Il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo (cui si prevede consegua la sospensione della prescrizione) e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito (comunque non oltre i 90 gg. successivi) e, se necessario, impone specifiche prescrizioni. La disposizione prevede, mediante il rinvio all'articolo 240, secondo comma., c.p., l'applicazione della confisca obbligatoria. All'esito positivo delle condotte riparatorie, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato. Una disposizione transitoria prevede che la nuova causa di estinzione del reato sia applicata anche con riguardo ai processi in corso al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 103/2017; in tal caso, il reato è dichiarato estinto anche se le condotte riparatorie sono avvenute dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. La legge 103/2017 (articolo 1, commi 3 e 4) stabilisce la procedura per l'applicazione della disciplina dell'articolo 162-ter ai processi in corso. La disciplina transitoria limita l'applicazione della nuova causa estintiva del reato ai processi in primo grado e in appello; tale limitazione è motivata dal fatto che la Cassazione è giudice privo di poteri e cognizioni di merito per valutare l'adeguatezza delle condotte riparatorie. L'imputato nella prima udienza può chiedere al giudice, se non è possibile provvedere al risarcimento del danno per fatto a lui non addebitabile, la fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale.
  Ricorda che presso la Commissione è in corso l'esame di tre proposte di legge di analogo contenuto (C. 4606, C. 4718 e C. 4727), anch'esse finalizzate ad escludere il reato di stalking dall'ambito di applicazione delle condotte riparatorie di cui all'articolo 162-ter del codice penale.
  Rammenta, altresì, che è in corso di esame da parte della Commissione la proposta di legge C. 4680, diretta a consentire la possibilità delle condotte riparatorie per i soli delitti contro il patrimonio.
  Rileva che l'articolo 2-bis, comma 28, del decreto-legge in discussione (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016), nel novellare l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) modifica la platea dei soggetti legittimati alla richiesta di contributi per la ricostruzione privata di immobili distrutti o danneggiati dal sisma.
  Il diritto al contributo, oltre che ai proprietari e agli usufruttuari dell'immobile, spetta anche ai titolari di (altri) diritti reali di godimento. Non potranno, quindi, come attualmente previsto dal decreto-legge n. 189 del 2016, avere accesso ai contributi i titolari dei diritti reali di garanzia sull'immobile (sostanzialmente i titolari dell'ipoteca sull'immobile: banche, intermediari finanziari, ecc.).
  Fa presente che l'articolo 6, comma 5- bis, del decreto-legge in esame, modifica, in favore del settore della giustizia amministrativa, i criteri e la procedura di riparto delle risorse derivanti dal maggior gettito conseguente all'aumento del contributo unificato per i ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato. A tal fine, con l'inserimento nell'articolo 6 del comma 5-bis, sono novellati i commi 11-bis, 12 e 13 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011).
  Al riguardo, rammenta che i commi da 6 a 9 dell'articolo 37 del decreto-legge 98/2011 (L. 111/2011) hanno modificato la disciplina del contributo unificato prevista dal T.U. spese di giustizia (decreto del Pag. 29Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115), aumentandone la misura o introducendo nuove ipotesi per le quali esso è dovuto.
  Per quanto qui rileva, evidenzia che il comma 6 ha aumentato o rideterminato la misura del contributo unificato anche per i ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato. Il comma 10, secondo periodo, dell'articolo 37 prevede che il maggior gettito derivante dall'aumento o dalla rideterminazione del predetto contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del MEF, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa. Il comma 11-bis del medesimo articolo dispone la ripartizione in quote delle risorse relative alla giustizia amministrativa secondo i seguenti criteri: per 1/3 esse sono destinate all'assunzione di personale di magistratura amministrativa; per la quota di 2/3 sono destinate nella misura del 50 per cento all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari (che abbiano raggiunto gli obiettivi previsti dal comma 12 dell'articolo 37) e nella misura del 50 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
  In particolare, fa presente che il citato comma 5-bis, prevede che la suddetta quota di 2/3 sia destinata: nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della giustizia amministrativa; nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della giustizia amministrativa, anche in deroga al limite di spesa annua per formazione del personale e al limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, attualmente previsti per la PA. Inoltre, in base al vigente comma 11-bis, secondo periodo, dell'articolo 37, la riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del MEF delle risorse per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del solo personale di magistratura amministrativa. Il comma 5-bis, sostituendo il secondo periodo del comma 11-bis, inserisce anche il riferimento alle assunzioni del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei TAR di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 168 del 2016 (L. 197/2016). Il predetto comma introduce una disciplina ad hoc per quanto concerne la giustizia amministrativa, restando sostanzialmente immutata la disciplina relativa al personale della giustizia civile.
  In particolare, evidenzia che, in relazione alla giustizia amministrativa, viene stabilito che il Presidente del Consiglio di Stato debba comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi per la gestione dei procedimenti pendenti redatti dai capi degli uffici giudiziari ai sensi del comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011. Il comma 5-bis, infine, modifica il comma 13 dell'articolo 37, relativo al riparto tra gli uffici giudiziari civili, tributari e amministrativi delle risorse derivanti dall'aumento del contributo unificato. Anche in tal caso, è dettata una specifica disciplina per gli uffici della giustizia amministrativa. Anzitutto, la competenza per il riparto delle risorse (di cui al comma 11-bis) tra gli uffici della giustizia amministrativa è assegnata al Presidente del Consiglio di Stato (anziché al Ministro della giustizia), sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il riparto è, poi, sganciato da percentuali di smaltimento dell'arretrato dovendosi tenere conto delle sole produttività e dimensioni di ogni ufficio.
  Fa presente che il nuovo articolo 7-bis del decreto-legge riduce la dotazione organica della banda musicale del Corpo della Polizia penitenziaria, fissandola in Pag. 30un numero massimo non superiore a 55 posti. Secondo il comma 1 dell'articolo 7-bis, la riduzione verrebbe formalizzata per mezzo di un apposito nuovo regolamento della banda stessa, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Il nuovo regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, procederebbe anche a rivisitare le Tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.
  In proposito, segnala che il comma 2 dell'articolo 7-bis in esame puntualizza che la prevista riduzione dell'organico della banda musicale non comporta alcuna riduzione dell'organico del Corpo della Polizia Penitenziaria, bensì una rideterminazione delle piante organiche del personale del Corpo stesso assegnate agli istituti penitenziari. Pertanto, dal comma 2 si evince che coloro i quali non faranno più parte della banda musicale saranno assegnati agli istituti penitenziari.
  Evidenzia che l'articolo 13-ter del decreto-legge introdotto durante l'esame al Senato, modifica l'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 306/1992 (L. 356/1992), da ultimo novellato dall'articolo 31, co. 1, lettera a), della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice antimafia e tiene conto del fatto che, in occasione della promulgazione della citata legge n. 161 del 2017 (in vigore dal 19 novembre 2017) il Presidente della Repubblica ha inviato una lettera in data 17 ottobre 2017 al Presidente del Consiglio, rilevando come nel testo modificato dell'articolo 12-sexies non fossero riproposte alcune ipotesi di reato già inserite dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 202 del 2016, di attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa «al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea». La lettera rappresentava infatti «l'esigenza di assicurare sollecitamente una stabile conformazione dell'ordinamento interno agli obblighi comunitari in relazione alle previsioni direttamente attuative di direttive europee, a suo tempo recepite nell'ordinamento interno e che non figurano nel nuovo testo». Conseguentemente, l'articolo 13-ter integra l'elenco dei reati che, in caso di condanna, legittimano, ove ricorrano determinati presupposti, la confisca dei beni: reinserendo il riferimento ai reati di falsificazione o alterazione di monete, nonché introduzione e spendita di monete false (artt. 453, 454 e 455 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 c.p.) nonché fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 c.p.); reinserendo la fattispecie della corruzione in àmbito privato ex articolo 2635 c.c. Tale articolo annovera – al primo comma – i casi in cui «gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà». La pena della reclusione ivi prevista, salvo che il caso costituisca più grave reato, si applica anche a chi ricopre funzioni direttive – dell'impresa o dell'ente privato – diverse da quelle sopra menzionate; reinserendo l'uso indebito di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (articolo 55, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007 (recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca Pag. 31misure di esecuzione»). Inoltre, prevede la confisca in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i seguenti reati informatici: installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-quinquies c.p.); falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-sexies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (articolo 635-bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (articolo 635-ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (articolo 635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (articolo 635-quinquies c.p.), quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi. Inoltre, la modifica introduce il riferimento ai delitti commessi con finalità di terrorismo internazionale. Il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo (secondo l'articolo in esame) che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge.
  Rammenta che l'articolo 19-bis interviene sulla disciplina relativa all'autorizzazione dei minori di 14 anni all'uscita autonoma dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. Perplessità suscita la previsione contenuta nel secondo comma in base al quale l'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata anche a ritorno delle attività scolastiche. Si realizza così un'esenzione di responsabilità per culpa in vigilando connessa ad uno specifico obbligo contrattuale assunto in virtù dell'erogazione della prestazione di trasporto in favore di soggetti minorenni.
  Fa presente che l'articolo 19-novies del decreto-legge, (Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria) inserito durante l'esame al Senato, reca una novella alla legge forense che esclude, per gli avvocati, l'obbligo di polizza per gli infortuni occorsi nell'esercizio dell'attività professionale. In particolare la disposizione modifica l'articolo 12, comma 2, della legge n. 247 del 2012 sull'Ordinamento forense. Tale comma obbliga l'avvocato, l'associazione o la società tra professionisti a stipulare – anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi – apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti «a sé» e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale. Con la novella in esame l'obbligo di polizza per gli infortuni è mantenuto solamente per i collaboratori, dipendenti e praticanti dello studio legale.
  Rammenta che l'articolo 19-terdecies, (Documentazione antimafia in agricoltura), introdotto dal Senato, intende limitare l'ambito applicativo di alcune delle nuove disposizioni – introdotte dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 nel codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – in ordine all'acquisizione della documentazione antimafia e dell'informazione antimafia per i concessionari di terreni agricoli e zootecnici demaniali. La limitazione introdotta rende la nuova disciplina – che dal 19 novembre 2017 entrerà in vigore nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono Pag. 32di fondi europei – applicabile solo per i fondi europei di importo superiore a 5.000 euro.
  Evidenzia che l'articolo 19-quaterdecies, (Equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati) introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce disposizioni volte a garantire all'avvocato, nonché a tutti gli altri lavoratori autonomi, nei rapporti con clienti diversi dai consumatori (quindi con clienti c.d. «forti») il diritto a percepire un compenso equo. L'oggetto espressamente indicato del comma 1 dell'articolo 19-quaterdecies è la disciplina del compenso degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni con imprese bancarie e assicurative nonché di imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese. A tal fine viene introdotto un nuovo articolo 13-bis nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012). Le nuove disposizioni si applicano nel caso in cui le convenzioni siano predisposte unilateralmente dalle imprese e tali convenzioni, salvo prova contraria, si presumono predisposte «unilateralmente» (comma 3 dell'articolo 13-bis). Il comma 2 del nuovo articolo 13-bis definisce equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando è «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» nonché «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale», tenuto conto dei parametri determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale. Sono qualificate come «vessatorie» (comma 4) le clausole contenute nelle convenzioni sopra indicate che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato. Il comma 5 presume, in particolare, la natura vessatoria di alcune clausole, che vengono elencate, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione. Si presumono vessatorie le clausole che consistono: nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve esercitare a titolo gratuito; nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato; nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese; nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; nella previsione, nell'ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, che all'avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso che le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte; nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto.
  Rileva che la presunzione fa sì che spetti alle parti fornire la prova contraria, cioè dimostrare che quella disposizione contrattuale è stata oggetto di specifica trattativa. Vengono peraltro escluse come prova della specifica trattativa e approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni, che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità (comma 7). In base al comma 6, peraltro, due tipologie di clausole (riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo Pag. 33gratuito) sono considerate vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.
  Evidenzia che la disposizione in commento, dunque, non si limita a garantire il contraente debole – che in questo caso si presume essere l'avvocato – attraverso una specifica sottoscrizione della clausola vessatoria, per espressa accettazione (come richiesto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile), né richiede che le clausole vessatorie siano oggetto di trattativa individuale (come richiesto dall'articolo 34, comma 4, del Codice del consumo nei rapporti professionista/consumatore), ma qualifica comunque tali clausole come contra legem, delimitando l'autonomia contrattuale. Le clausole vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. In base al comma 8, la nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato. L'azione di nullità di una o più clausole soggiace a un termine di decadenza di 24 mesi dalla data di sottoscrizione (comma 9). Il comma 10 disciplina i poteri del giudice. Questi, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola, ne dichiara la nullità e determina il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal decreto del Ministro della giustizia. Per quanto non previsto dal nuovo articolo 13-bis della legge professionale forense, alle convenzioni si applicano le disposizioni del codice civile (comma 11). Il comma 2 dell'articolo 19 quaterdecies estende il diritto all'equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012. Tale decreto-legge, con esclusivo riferimento alle professioni ordinistiche, ha soppresso le tariffe professionali ed ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti. Il comma 3 dell'articolo 19 quaterdecies prevede che la pubblica amministrazione debba garantire il principio dell'equo compenso per le prestazioni professionali relative ad incarichi successivi all'entrata in vigore della disposizione. A tal fine dovrà dare attuazione ai principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia della propria attività. Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Al riguardo, segnala che il comma 1 dell'articolo 19 quaterdecies riproduce integralmente il contenuto dell'A.C. 4631, nel testo modificato dagli emendamenti approvati in sede referente, già all'esame della Commissione giustizia.
  Rammenta, inoltre, che una disposizione analoga è stata inserita dal Governo nel disegno di legge di bilancio (A.S. 2960) ed è stata successivamente stralciata.

  Vittorio FERRARESI (M5S) dichiara di condividere le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, con le quali, modificando l'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dalla recente legge n. 103 del 2017 di riforma del processo penale, si esclude la possibilità di dichiarare l'estinzione per condotte riparatorie del cosiddetto delitto di stalking. Si riserva, quindi, di formulare, nel prosieguo dell'esame del provvedimento, osservazioni in merito alle disposizioni in materia di equo compenso degli avvocati. Con riferimento al nuovo articolo 7-bis del decreto-legge, che riduce la dotazione organica della banda musicale del Corpo della Polizia penitenziaria, fissandola in un numero massimo non superiore a 55 posti, chiede al rappresentante del Governo se tale riduzione è stata applicata a tutte le bande musicali delle Forze armate e se risulti essere vero che il direttore di tale banda musicale, che ha la sua sede a Portici, risieda, invece, a Roma. Chiede, in fine, se sia vero che tutti i progetti, anche a costo zero, presentati dalla citata banda musicale, ricevono spesso il parere contrario.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel replicare al deputato Ferraresi, fa presente che, non essendo in grado di poter fornire gli elementi informativi richiesti Pag. 34in via immediata, sarà cura del Ministero della giustizia rispondere ai quesiti relativi al direttore della banda musicale del Corpo della Polizia penitenziaria e a quelli in merito ai progetti presentati dalla stessa banda, nell'ambito dello svolgimento dell'esame di un eventuale atto di sindacato ispettivo. Con riferimento, invece, al quesito relativo all'applicazione della riduzione di organico alla predetta banda musicale, evidenzia che tale riduzione non costituisce una omologazione rispetto alle altre bande musicali ma una individuazione dello stato dei fatti che corrisponde all'esigenza di razionalizzare una pianta organica da tempo più estesa di quanto fosse la effettiva copertura.

  Donatella FERRANTI, presidente, invita i gruppi parlamentari a far pervenire entro la giornata odierna eventuali osservazioni relative al provvedimento in titolo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati.
C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2017.

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, rammenta che la Commissione ha concluso l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in discussione nella seduta di mercoledì 25 ottobre 2017, introducendo alcune modifiche al disegno di legge del Governo, adottato come testo-base e che il provvedimento, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, è stato quindi trasmesso alle competenti Commissioni in sede consultiva per l'espressione del relativo parere.
  In particolare, rammenta, altresì, che la I e la VI Commissione hanno espresso parere favorevole con alcune osservazioni; la XIV Commissione ha espresso un parere favorevole; la X Commissione ha formulato un parere favorevole con una condizione.
  Evidenzia, quindi, che, in base al calendario dei lavori relativo al mese di novembre, predisposto dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, l'Assemblea dovrebbe avviare l'esame del provvedimento lunedì 27 novembre prossimo.
  Tuttavia, in considerazione del concomitante esame, da parte della V Commissione, dell'A.C. 4741, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, segnala l'opportunità di richiedere alla Presidente alla Camera di valutare la possibilità di differire ad altra data, successiva alla conversione in legge del citato decreto-legge, l'esame in Assemblea dell'A.C. 4631 in materia di equo compenso.
  Evidenzia che tale richiesta è motivata dalla circostanza che il decreto-legge n. 148 del 2017, nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento, all'articolo 19 –quaterdecies, comma 1, reca disposizioni in materia di equo compenso degli avvocati e clausole vessatorie, che riproducono integralmente il contenuto dell'A.C. 4631, come modificato dagli emendamenti approvati dalla II Commissione in sede referente.
  Fa presente, inoltre, che il provvedimento in questione, è assegnato in sede consultiva alla stessa II Commissione, che proprio nella giornata odierna ne ha avviato l'esame.

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  Donatella FERRANTI, presidente, comunica che, in assenza di obiezioni, così rimane stabilito.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.
C. 4605 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, fa presente che la Commissione prosegue, nella seduta odierna, la proposta di legge C. 4605, recante «Modifiche all'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, in materia di assegno di divorzio».
  In proposito, rammenta che nella seduta di mercoledì 15 novembre scorso si è conclusa l'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione sulla materia oggetto del provvedimento in discussione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in discussione e fissa il termine di presentazione degli emendamenti alle ore 16 di giovedì 7 dicembre prossimo.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali.
C. 2669 Morani.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 ottobre scorso.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo e fissa il termine di presentazione degli emendamenti alle ore 16 di giovedì 7 dicembre prossimo.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.50.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio.
COM (2017) 489 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con osservazioni e una raccomandazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2017.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, presenta e illustra una proposta di documento finale, nel quale viene valutato favorevolmente, con alcune osservazioni e una raccomandazione (vedi allegato 2), il provvedimento in titolo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

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INTERROGAZIONI

  Martedì 21 novembre 2017 — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.55.

5-12481 Cominardi: Sulla richiesta di estradizione di Mootaz Cheembi.

  Il sottosegretario Gennaro Migliore risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Claudio COMINARDI (M5S) replicando, pur ringraziando il rappresentante del Governo per la risposta resa, dichiara, tuttavia, di non essere soddisfatto della stessa. Nel sottolineare il proprio coinvolgimento emotivo nei confronti di una vicenda relativa ad una vittima che lo stesso conosceva personalmente, evidenzia, da un lato, che nonostante il cittadino tunisino dichiarato colpevole dell'efferato delitto oggetto dell'atto di sindacato ispettivo sia stato condannato a trenta anni di carcere, lo stesso sia riuscito a far perdere le proprie tracce, fuggendo presumibilmente in Tunisia e, dall'altro, che la famiglia della vittima è stata, di fatto, lasciata sola dallo Stato e non ha neanche potuto ricevere la provvisionale di 450.000 euro riconosciuta dalla corte di assise di Brescia. Nel sottolineare quanto a suo avviso risulti assurdo che a disciplina vigente, un cittadino tunisino non può essere estradato in Italia, chiede che il Governo effettui ulteriori sforzi per migliorare la disciplina convenzionale attualmente vigente e per rendere giustizia ai familiari della vittima di un efferato delitto.

  Donatella FERRANTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.05.

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