CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 novembre 2017
910.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 novembre 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 14.20.

Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam.
C. 2976 Garnero Santanchè e C. 3421 Palmizio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 1570 e 486 – Adozione del testo base).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 novembre 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che è assegnata alla I Commissione la proposta di legge C. 1570 Molteni ed altri, recante «Disposizioni e delega al Governo in materia di disciplina della realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi», di cui i presentatori hanno richiesto l'abbinamento.
  Poiché il contenuto di tale proposta verte su materia analoga al contenuto delle proposte già all'ordine del giorno, ne propone l'abbinamento.

  Alfredo D'ATTORRE (MDP), Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) e Emanuele COZZOLINO (M5S) dichiarano la posizione favorevole dei loro gruppi sulla proposta di abbinamento.

  La Commissione consente alla proposta di abbinamento della proposta di legge C. 1570 Molteni.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, segnala inoltre che è assegnata alla I Commissione la proposta di legge C. 486 Caparini e altri, recante «Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi».
  Poiché la suddetta proposta di legge è identica alla proposta di legge C. 1570 Molteni testé abbinata, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.
  Considerato che la proposta di legge C. 2976 Garnero Santanchè è iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 27 novembre per la quota riservata all'opposizione, non essendovi obiezioni, s'intende adottata, quale testo base per il seguito dell'esame del provvedimento, la medesima proposta di legge C. 2976.
  Avverte infine che il termine per la presentazione di proposte emendative alla proposta di legge C. 2976, adottata come testo base, è fissato alle ore 12 di lunedì 20 novembre.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.
Doc XXII, n. 82 Causin.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 novembre 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è pervenuto il parere favorevole con un'osservazione della Commissione Bilancio.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Dore Misuraca, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.25.

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Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali.
Nuovo testo C. 4631 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2017.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini.
C. 4665, approvata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge C. 4665, approvato dall'Assemblea del Senato il 26 settembre e composto di cinque articoli, dichiara il 2018, nel quale ricorrono 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini, «anno rossiniano» e, come indicato dall'articolo 1, mira a celebrare la figura del musicista e valorizzarne l'opera.
  L'articolo 2 specifica che lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, diffusione, approfondimento e salvaguardia della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Rossini, da realizzare nel 2018 e nel 2019. In particolare, tra gli ambiti di intervento rientrano i seguenti: sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminariali, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluse quelle dell'Accademia Rossiniana del Rossini Opera Festival e della Fondazione Rossini, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza, anche mediante l'utilizzo di tecnologie digitali, del patrimonio artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Rossini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale; recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico o culturale riguardante la figura di Rossini, nonché recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi rossiniani, incluso il Conservatorio, ubicati nella provincia di Pesaro e Urbino, anche con finalità di promozione turistica e a tali interventi deve essere destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4; promozione della ricerca scientifica in materia di studi rossiniani, anche attraverso l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi sull'opera di Rossini, rivolte a studenti dei conservatori e delle accademie musicali.
  L'articolo 3 dispone l'istituzione del Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri – o da un suo delegato – e composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – o da loro delegati –, dal presidente della regione Marche, dal sindaco del comune di Pesaro, e da quattro insigni esponenti della cultura e delle arti musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Rossini, nominati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Comitato promotore costituisce un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama, esperte della vita e delle opere di Rossini – inclusi, di diritto, i quattro insigni esponenti della cultura e delle arti musicali italiane ed Pag. 27europee, tra i quali il Comitato scientifico elegge il proprio coordinatore –, che formula gli indirizzi generali per le iniziative da realizzare ai fini delle celebrazioni, negli ambiti individuati dall'articolo 2. Sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, il Comitato promotore – che può avvalersi anche della collaborazione di soggetti privati – redige il programma delle attività da realizzare, individua i soggetti attuatori e ne monitora l'attuazione. Il Comitato promotore dura in carica fino al 31 dicembre 2019. Entro novanta giorni dal termine delle celebrazioni, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzo dei contributi ricevuti, che trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere. Ai componenti dei due Comitati non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza.
  In base all'articolo 4, il contributo straordinario attribuito al Comitato promotore per lo svolgimento delle iniziative celebrative è pari a euro 680.000 per il 2018 e ad euro 20.000 per il 2019. A valere sullo stesso, si provvede anche alla realizzazione del sito web del Comitato promotore, nonché, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, alla copertura degli eventuali costi di funzionamento di entrambi i Comitati, incluso l'eventuale rimborso delle spese di missione.
  L'articolo 5 dispone che alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge di stabilità 2016, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, pari a euro 10 milioni a decorrere dal 2016.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la disciplina recata dal progetto di legge può essere ricondotta alla materia dei «beni culturali». L'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati.
Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, fa presente che la proposta di legge si compone di sei articoli ed è finalizzata, come indicato nell'articolo 1, allo sviluppo di un sistema di mobilità basato sull'uso condiviso di veicoli privati, da applicarsi su larga scala, che possa contribuire in modo significativo alla riduzione dei costi di viaggio, del numero delle vetture in circolazione, della congestione del traffico e dell'impatto ambientale: si tratta del sistema denominato car pooling o ride sharing, come anche indicato nella relazione illustrativa. Tale sistema di mobilità viene considerato strumento di mobilità sostenibile ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998.
  L'articolo 2 contiene le definizioni: in particolare quella di car pooling, qualificato come la modalità di trasporto non professionale consistente nell'uso condiviso di veicoli privati tra due o più utenti Pag. 28che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche tramite servizi dedicati forniti da gestori intermediari pubblici o privati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e non. Sono inoltre definite le figure del gestore, ossia il soggetto privato o pubblico che gestisce la piattaforma di intermediazione, quella di utente operatore, ossia il soggetto che attraverso la piattaforma opera condividendo il veicolo e quella di utente fruitore definito come il soggetto che attraverso la piattaforma utilizza il veicolo condiviso dall'utente operatore.
  L'articolo 2-bis disciplina le caratteristiche del car pooling. Innanzi tutto si precisa che il car pooling rappresenta un contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, terzo comma, del codice civile, e non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone. Essendo il car pooling una forma di trasporto gratuito, la norma disciplina con precisione i limiti entro i quali possono essere ammesse delle dazioni economiche dal trasportato al guidatore. La norma ammette forme di compartecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, prevedendo che l'importo delle stesse debba essere preventivamente concordato. In considerazione della gratuità del trasporto la compartecipazione non può essere superiore al costo complessivo del servizio di trasporto sulla tratta in oggetto e non può determinare profitti per l'utente operatore. Si stabilisce che l'ammontare complessivo della compartecipazione a carico degli utenti fruitori non può essere superiore al 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI) al netto di eventuali pedaggi per strade, autostrade, soste e imbarco del veicolo su treni e traghetti. La disposizione indica infine le caratteristiche dell'attività del gestore della piattaforma di intermediazione. Esso mette in contatto gli utenti operatori e gli utenti fruitori e la sua attività può configurarsi come attività di impresa.
  L'articolo 3 disciplina l'attività di promozione del car pooling. Si prevede in particolare che le amministrazioni e gli enti pubblici provvedano a riservare nei propri siti internet e intranet istituzionali uno spazio dedicato ai servizi di mobilità sostenibile e, nell'ambito di questi, ai servizi di car pooling. Con specifico riferimento al car pooling è fornita adeguata pubblicità ai servizi eventualmente promossi dalla stessa amministrazione o ente o da altri soggetti pubblici e privati che operano nell'area in cui l'amministrazione o l'ente ha sede. Al medesimo obbligo sono soggette le imprese private che occupano presso un unico stabilimento un numero complessivo di addetti superiore a 250; la vigilanza sull'attuazione delle disposizioni citate è affidata al responsabile per la mobilità aziendale. Si prevede poi che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elaborino, entro il 15 marzo di ciascun anno, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del car pooling, anche attraverso lo svolgimento di campagne informative sui principali mezzi di comunicazione. Tali iniziative saranno realizzate nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sulle risorse finanziare, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'ultimo comma dell'articolo 3 prevede che entro un mese dall'entrata in vigore della legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblichi sul sito istituzionale del portale dell'automobilista delle interfacce applicative al fine di dare la possibilità ai gestori, nel rispetto della privacy degli utenti, di consultare: la validità della patente degli utenti registrati al servizio; l'assicurazione dei veicoli registrati al servizio; l'effettuazione della revisione dei veicoli registrati al servizio. Il Ministero dell'Interno e il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto della privacy degli utenti, si impegnano a fornire ai gestori i relativi dati.
  L'articolo 4 stabilisce che a decorrere dall'anno 2017 è riconosciuto un credito di imposta fino all'importo massimo di 10 mila euro annui, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui alle Pag. 29imprese che adempiono alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, e che gestiscono direttamente servizi di car pooling, rimettendo ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, la definizione dei criteri e delle modalità per l'accesso al credito d'imposta. Si prevede che il decreto sia sottoposto alle Commissioni parlamentari competenti secondo la procedura del cosiddetto «doppio parere». È inoltre prevista la copertura finanziaria dell'intervento.
  L'articolo 4-bis prevede infine che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il contenuto del provvedimento, recando misure in materia di mobilità sostenibile, è riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente». La materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema è riconosciuta come competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. In proposito, la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che «non si può discutere di materia in senso tecnico, perché la tutela ambientale è da intendere come valore costituzionalmente protetto, che in quanto tale delinea una sorta di «materia trasversale», in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, anche regionali, fermo restando che allo Stato spettano le determinazioni rispondenti ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale» (ex multis: sentenze n. 278/2012, n. 171/2012, n. 20/2012, n. 235/2011, n. 191/2011, n. 225/2009, n. 12/2009, n. 378/2007). Inoltre, il provvedimento introducendo una forma contrattuale nuova che disciplina la specifica tipologia di trasporto gratuito denominata car pooling, la proposta di legge rientra anche nella materia «ordinamento civile» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, di esclusiva competenza statale. Con riferimento all'articolo 4, che riconosce un credito di imposta alle imprese, deve essere richiamata la materia «sistema tributario dello Stato» ascritta alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Viene infine in rilievo la materia «trasporto locale», di competenza residuale regionale. Come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 50 del 2005, in caso di interferenze tra norme rientranti in materie di competenza statale ed altre di competenza concorrente o residuale regionale, «può parlarsi di concorrenza di competenze e non di competenza ripartita o concorrente. Per la composizione di siffatte interferenze la Costituzione non prevede espressamente un criterio ed è quindi necessaria l'adozione di principi diversi». I principi enucleati dalla Corte sono il principio di prevalenza, che può applicarsi «qualora appaia evidente l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre» (nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 44 del 2014, n. 118 del 2013, n. 334 del 2010, n. 237 del 2009), ed il principio di leale collaborazione, «che per la sua elasticità consente di aver riguardo alle peculiarità delle singole situazioni» ed impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro competenze (nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 44/2014, n. 234/2012, n. 187/2012, n. 88/2009, n. 50/2008, n. 213/2006, n. 133/2006, n. 231/2005, n. 219/2005).
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

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Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.
C. 4388 Laforgia e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge C. 4388 detta norma in materia di tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo, attraverso la modifica della legge n. 300 del 1970, della legge n.604 del 1966 e della legge n.223 del 1991. La proposta di legge si compone di 5 articoli. L'articolo 1 detta una nuova disciplina delle conseguenze del licenziamento individuale illegittimo , sostituendo integralmente l'articolo 18 della legge n.300 del 1970. Si segnala che la disposizione in esame non interviene sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi applicabile ai lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015, introdotta dal decreto legislativo n.23 del 2015, che in attuazione del cosiddetto Jobs Act ha introdotto il «contratto a tutele crescenti». La nuova disciplina prevede, in particolare: l'obbligo per il giudice di applicare la sanzione della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in tutti i casi di licenziamenti disciplinari, discriminatori, inefficaci, nulli – in quanto adottati in violazione di specifiche norme di legge –, senza alcuna distinzione in relazione alle dimensioni aziendali e, quindi, anche nelle aziende sotto i 15 dipendenti; in tali casi, inoltre, il giudice condanna il datore di lavoro anche al risarcimento del danno, per un ammontare non inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; la possibilità per il giudice di scegliere tra le reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una somma di denaro (da 5 a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), nelle aziende fino a 5 dipendenti, in due sole ipotesi: fatto di particolare gravità commesso dal lavoratore; vizio solo formale di un licenziamento disciplinare (altrimenti) legittimo; la possibilità per il giudice di scegliere (motivando espressamente e tenendo conto della capacità economica del datore di lavoro) tra la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una indennità risarcitoria (da 12 a 48 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ridotte da 6 a 36 nel caso di aziende fino a 10 dipendenti), nel caso di licenziamento economico illegittimo (al di fuori del caso in cui sia accertata l'insussistenza delle ragioni poste a base del licenziamento, a fronte delle quali c’è sempre reintegrazione) o nel caso in cui il datore di lavoro dimostri di non poter utilizzare il lavoratore in altre mansioni equivalenti o inferiori. Ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria, il giudice tiene conto oltre che della capacità economica dell'impresa, delle condizioni sociali e familiari del lavoratore nonché di quelle del mercato locale del lavoro, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione; Si prevede, inoltre: che in caso di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro, il datore di lavoro sia condannato anche: al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi legali, dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione (la contribuzione dovuta è pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dal licenziamento illegittimo e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative); al pagamento di una somma di denaro da corrispondere al lavoratore in caso di inosservanza o di ritardo nel procedere all'effettiva reintegrazione (tale somma non può essere inferiore alla retribuzione globale di fatto dovuta per il periodo di mancata reintegrazione e non è ripetibile anche in caso di successiva riforma del provvedimento di reintegrazione). Si prevede Pag. 31che in caso di licenziamento dichiarato nullo il datore di lavoro sia condannato anche al pagamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di una somma variabile da una a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sulla base del comportamento da lui mantenuto in relazione al licenziamento, anche in sede processuale, e alla dimensione dell'impresa; nel caso di licenziamento discriminatorio , il giudice ordina altresì la pubblicazione della sentenza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 120 del codice di procedura civile. Si prevede poi che le nuove disposizioni sulle reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in tutti i casi di licenziamenti disciplinari, discriminatori, inefficaci, nulli si applichino anche ai lavoratori pubblici.
  L'articolo 2 modifica la procedura obbligatoria che i datori di lavoro devono seguire per procedere a licenziamenti individuali per motivi economici, di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012. In particolare, rispetto alla normativa vigente si dispongono le seguenti modifiche: si prevede che la procedura sia obbligatoria per tutti i datori di lavoro (e non solo per quelli con più di 15 dipendenti, come attualmente previsto); si prevede che la comunicazione relativa alla volontà del datore di lavoro di procedere al licenziamento debba essere comunicata preventivamente, per iscritto, alla Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o alla Rappresentanza sindacale aziendale (RSA), e contestualmente inviata anche alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) del luogo in cui il lavoratore effettua la prestazione; si rafforzano gli obblighi di motivazione del licenziamento da indicare nella comunicazione del datore di lavoro; si prevede un maggiore coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nella fase successiva alla comunicazione, al fine di esaminare eventuali soluzioni alternative al licenziamento o percorsi di riqualificazione e ricollocazione del lavoratore.
  Gli articoli da 3 a 5 dettano una nuova disciplina del licenziamento collettivo illegittimo, modificando gli articoli 4, 5 e 24, della legge n. 223 del 1991. L'articolo 3 sostituisce i commi da 1 a 10 e introduce i commi 15-ter e 15-quater all'articolo 4 della legge n. 223 del 1991, relativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità. In particolare, rispetto alla disciplina vigente si prevede: che la facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo sia esercitata al fine di attuare la riduzione o trasformazione di attività o lavoro, di cui all'articolo 24 della legge n.223 del 1991; l'obbligo, per le imprese che avviano la procedura di licenziamento, della comunicazione preventiva scritta alle RSU, alle RSA, nonché alle rispettive associazioni sindacali registrate di livello territoriale. La comunicazione, inoltre, deve essere contestualmente inviata anche alla DTL territorialmente competente; l'obbligo per l'impresa, esperita la procedura per la riduzione di personale, di trasmettere tempestivamente alla DTL il piano sociale predisposto ed eventualmente approvato nell'ambito dell'accordo sindacale, prima di iniziare il licenziamento; che la comunicazione preventiva (con cui l'azienda manifesta l'intenzione di avviare la procedura di licenziamento collettivo) sia oggetto di un esame congiunto tra le parti, da concludersi entro quarantacinque giorni, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro; che qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore della DTL convochi le parti al fine di un ulteriore esame della questione, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo (tale fase può durare al massimo trenta giorni); che ove non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati, enucleate dall'impresa in un apposito piano sociale, che essa è tenuta a rispettare; che Pag. 32il piano sociale debba prevedere, in tutto o in parte, specifiche misure a carico dell'impresa in favore dei lavoratori licenziati (ricollocazione in imprese collegate; attività formative o di riqualificazione professionale, con affidamento a enti specializzati per l'attività di supporto; la copertura aggiuntiva alla Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI); misure di accompagnamento alla pensione); l'obbligo per la DTL di accertare che il piano sociale inviatole dal datore di lavoro contempli, in tutto o in parte, le misure richiamate, comunicando, in mancanza, tale difformità al datore di lavoro stesso e alle organizzazioni sindacali richiamate.
  L'articolo 4 modifica l'articolo 5 della legge n. 223 del 1991, inerente ai criteri di scelta dei lavoratori ed agli oneri a carico delle imprese. In particolare, rispetto alla disciplina vigente si prevede: la possibilità per il giudice di disporre la reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro nel caso di violazione delle norme sostanziali e procedurali che regolano la disciplina di licenziamento collettivo (la reintegra è attualmente prevista solo nel caso di violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare o di licenziamento orale); l'obbligo, per il direttore della DTL, nel caso in cui, entro tre mesi dal licenziamento collettivo, sia accertato l'inadempimento totale o parziale del piano sociale, di ordinare all'impresa l'esecuzione delle misure mancanti, nonché il pagamento di una sanzione amministrativa; che ai fini dell'impugnazione del licenziamento collettivo trovi applicazione la specifica disciplina di cui all'articolo 6 della legge n. 604 del 1966; l'obbligo, per l'impresa, di versare alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), per ogni lavoratore licenziato, una somma pari a sei volte il trattamento iniziale NASpI spettante al lavoratore; l'inapplicabilità dello specifico beneficio (consistente nell'esclusione dal pagamento delle restanti rate per i lavoratori che perdano il diritto alla NASpI per l'impresa che procuri offerte di lavoro equivalente) per le imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa disposta ad assumere, ovvero risultino con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo; l'obbligo, per l'impresa che nei dodici mesi successivi alla conclusione della procedura intenda assumere a tempo indeterminato (o convertire rapporti a termine) per mansioni o posizioni di lavoro fungibili con quelle dei lavoratori licenziati, di offrire ai lavoratori (anche in assenza di loro richiesta) le richiamate posizioni (offerta che può essere rifiutata dal lavoratore) il diritto per il lavoratore di ottenere ogni informazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo; l'obbligo per le imprese che delocalizzano all'estero nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo, di restituzione integrale di ogni sussidio pubblico goduto negli ultimi 5 anni. L'articolo 5, infine, modifica il comma 1 dell'articolo 24 della legge n. 223 del 1991, relativo all'applicazione di specifiche norme per i licenziamenti collettivi, relativi alla messa in mobilità ed ai criteri di scelta dei lavoratori. In particolare, rispetto al testo vigente si prevede: che la procedura di licenziamento collettivo si applichi nelle imprese con più di 10 dipendenti (nella normativa vigente il limite è di 15 dipendenti); che ai richiamati licenziamenti siano equiparate le dimissioni incentivate e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro, riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia di potestà esclusiva statale «ordinamento civile», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

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