CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 novembre 2017
909.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 14 novembre 2017.

Audizione del Dirigente generale della Direzione V del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, Roberto Ciciani, nell'ambito dell'esame della proposte di legge C. 4662 Fragomeli, recante disposizioni concernenti l'impiego della carta d'identità elettronica nell'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 13.40.

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.
Audizione del dottor Andrea Martellone, Managing director di Accenture
(Svolgimento e conclusione).

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Mauro MACCHI, Senior Managing director di Accenture, Andrea MARTELLONE, Managing director di Accenture, e Goffredo AMODIO, Managing director di Accenture, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene per formulare quesiti e osservazioni il deputato Sebastiano BARBANTI (PD), al quale risponde Mauro MACCHI, Senior Managing director di Accenture.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del dottor Antonio Lafiosca, Partner e Chief Operating Officer di Borsa del credito.
(Svolgimento e conclusione).

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Ivan PELLEGRINI, Co-founder and CEO di Borsa del credito, e Antonio LAFIOSCA, Partner e Chief Operating Officer di Borsa del credito, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Michele PELILLO (PD) e Sebastiano BARBANTI (PD), ai quali rispondono Ivan PELLEGRINI, Co-founder and CEO di Borsa del credito, e Antonio LAFIOSCA, Partner e Chief Operating Officer di Borsa del credito.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.45.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali.
C. 4631 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione)
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 novembre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, ricorda di avere illustrato, nella precedente seduta, i contenuti del provvedimento. Avverte inoltre che aveva formulato una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 1), la quale è stata trasmessa via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri. Riformula quindi la predetta proposta di parere (vedi allegato 2), inserendovi un'ulteriore osservazione.

  Silvia FREGOLENT (PD) apprezza particolarmente l'integrazione della proposta di parere operata dal relatore, dichiarando il voto favorevole del gruppo PD su di essa.

  La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico.
C. 4609 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renzo CARELLA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4609, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati:
   a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017;
   b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017;
   c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017;
   d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011;
   e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

  Rileva preliminarmente come il disegno di legge in esame rechi l'autorizzazione Pag. 93alla ratifica di cinque Trattati tra l'Italia e altrettante organizzazioni internazionali, di cui tre presenti sul territorio nazionale: si tratta dell'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM) e della Multinational Force and Observers (MFO) i quali hanno già la propria sede a Roma in forza di precedenti intese, che ora necessitano di essere rinegoziate.
  Gli altri due accordi di cui si propone la ratifica riguardano invece la Carta istitutiva del Forum Internazionale dell'energia (IEF) e il Memorandum d'intesa con il Consiglio d'Europa sull'Ufficio di Venezia.
  Passando a una sintetica analisi dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, esso opera la revisione dell'Accordo di sede risalente al 1992. Il nuovo Accordo deriva sia dall'opportunità di considerare il mutato quadro istituzionale interno dell'IDLO, sia dall'esigenza di dare riscontro a specifiche esigenze segnalate dall'Organizzazione medesima, al fine di consolidarne la presenza nel nostro Paese.
  In tale ambito ricorda che l'IDLO, istituita nel 1988 e dal 2001 in possesso dello status di osservatore presso le Nazioni Unite, è l'unica organizzazione intergovernativa esclusivamente dedicata alla promozione dello Stato di diritto.
  Attualmente i membri sono 31 (tra gli altri, oltre a numerosi Paesi membri dell'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, la Cina, l'Afghanistan, il Kenya, l'Egitto, il Sudan, il Mozambico, le Filippine, e il Salvador), mentre gli organi di governo sono i seguenti: l'Assemblea degli Stati membri, il Consiglio consultivo; lo Standing committee e il Direttore generale, che è a capo della struttura esecutiva, assicura l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea e prepara e presenta il bilancio annuale.
  L'organizzazione, che ha il proprio quartiere generale a Roma e dal 2014 un ufficio distaccato a L'Aia, svolge attività a sostegno di comunità e governi nel settore delle riforme legislative e dello sviluppo delle istituzioni al fine di promuovere pace, giustizia, sviluppo sostenibile e opportunità economiche; si occupa, inoltre, di attività di ricerca nel settore del diritto e sui temi della giustizia. Attiva in America, Asia, Europa, Medio Oriente ed Africa, vanta altresì una competenza nello sviluppo istituzionale e legal empowerment, e un ampio corpus di ricerca su diritto e giustizia.
  La relazione illustrativa del disegno di legge sottolinea che l'attività dell'Organizzazione integra quelle delle altre organizzazioni internazionali, tra cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il Programma alimentare mondiale (WFP), il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) e Bioversity International, operanti nel campo della sicurezza alimentare e dello sviluppo dell'agricoltura sostenibile. Le dimensioni delle attività dell'Organizzazione sono rappresentate dal valore dei progetti gestiti, passati dai circa 19 milioni di dollari per 20 progetti del 2010 agli oltre 87 milioni di dollari per 47 programmi del 2014.
  Quanto ai finanziamenti, l'Organizzazione riceve contributi volontari sia per i suoi progetti specifici, sia per le operazioni generali da una varietà di donatori, quali Stati e organizzazioni multilaterali, fondazioni private, aziende e soggetti individuali. L'Italia è tradizionalmente uno dei principali donatori di risorse. In tale contesto l'Italia si è opposta con successo alla proposta olandese di trasferimento riuscendo a mantenere a Roma il centro dell'Organizzazione. Segnala in proposito che, secondo le previsioni assestate per il 2017 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le risorse destinate ammontano a 1.032.914 euro.
  Quanto al contenuto dell'Accordo di sede in esame, esso consta di 18 articoli: l'articolo I è dedicato alle definizioni, l'articolo II riguarda l'idoneità e la fruibilità della sede centrale, l'articolo III riguarda l'inviolabilità della medesima sede, l'articolo IV concerne la protezione Pag. 94della sede, mentre l'articolo V riguarda i servizi pubblici forniti dalla sede centrale.
  L'articolo VI riguarda il regime giuridico dell'Organizzazione e dei suoi beni, l'articolo VII ne disciplina la personalità giuridica internazionale e l'articolo VIII disciplina il regime delle comunicazioni.
  Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo IX, il quale dispone l'esenzione dell'Organizzazione, delle sue proprietà, redditi e beni da ogni imposizione diretta. Inoltre si stabilisce che l'Organizzazione, per quanto riguarda gli acquisiti e le transazioni, godrà, agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, dello stesso regime concesso alle amministrazioni statali italiane; inoltre, per quanto concerne le imposte indirette, essa godrà della non imponibilità a fini IVA su acquisti rilevanti connessi allo svolgimento dei suoi obiettivi istituzionali a e allo svolgimento e delle sue funzioni, nonché dell'esenzione da imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati all'uso ufficiale dell'Organizzazione; essa sarà inoltre esentata dal pagamento delle accise sull'energia elettrica e sul gas, oltre a essere esentata da diritti doganali e restrizioni sull'importazione ed esportazione di merci per attività istituzionali dell'Organizzazione, nonché sull'importazione di autoveicoli per uso ufficiale dell'Organizzazione e dei relativi carburanti e lubrificanti.
  Sempre in materia di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo X, il quale dispone che, senza essere sottoposta a controlli, l'Organizzazione, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, può acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valuta, detenere, gestire e trasferire i propri fondi e le proprie disponibilità finanziarie.
  L'articolo XI disciplina le assicurazioni sociali e sanitarie.
  Disposizioni sul transito e soggiorno del personale dell'Organizzazione sono contenute nell'articolo XII, mentre l'articolo XIII definisce i privilegi e le immunità riconosciute ai rappresentanti di Stati e di membri del Consiglio Consultivo. L'articolo XIV disciplina il regime delle immunità per esperti e funzionari non appartenenti all'Organizzazione e impiegati per compiti istituzionali della medesima.
  L'articolo XV, in materia di privilegi e immunità del personale, dispone che il personale dell'Organizzazione godrà di una serie di immunità tra le quali, per gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala: per i membri del personale, l'esenzione da ogni forma di imposta diretta su salari, emolumenti e indennità pagati dall'Organizzazione; per il personale che non abbia cittadinanza italiana o che non sia residente in modo permanente in Italia, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori dell'Italia. Viene inoltre previsto, sempre in relazione ai membri del personale non italiano, la facoltà di detenere e trasferire titoli, valuta e conti, nonché di acquistare o importare, franco dogana senza altre imposizioni, un veicolo al momento della loro assunzione e di essere esentati dalla tassa di circolazione su di esso.
  Lo scopo del regime delle predette immunità privilegi, conferiti a vantaggio dell'Organizzazione e non a vantaggio personale degli interessati, nonché la cooperazione con le autorità italiane, sono definiti dall'articolo XVI. L'articolo XVII rimette a negoziati tra le Parti la soluzione delle eventuali controversie, mentre l'articolo XVIII reca le disposizioni finali.
  Il secondo atto di cui si prevede la ratifica è lo Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM), aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017.
  Al riguardo ricorda che l’International centre for the study of the preservation and the restoration of cultural property (ICCROM) è un'organizzazione intergovernativa alla quale aderiscono attualmente 135 Stati, che promuove a livello internazionale Pag. 95la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio culturale. Istituita nel 1956; a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNESCO, il Centro ha stabilito la propria sede a Roma nel 1959.
  Gli organi di governo dell'ICCROM sono il Segretariato, l'Assemblea generale, in cui sono rappresentati tutti gli Stati membri, e il Consiglio.
  L'Organizzazione ha attualmente in organico 35 dipendenti, di cui 14 di nazionalità italiana. L'Italia partecipa al bilancio ordinario dell'Organizzazione con un contributo obbligatorio, che nel 2016 è stato pari a 167.060 euro.
  Quanto al contenuto dello scambio di lettere in esame, esso verte anche su questioni di competenza della Commissione Finanze, essendo volto a modificare l'articolo 11 dell'Accordo di sede del 1957, recante la disciplina relativa alle esenzioni fiscali concesse al personale dell'Organizzazione. La novella estende a tutti i funzionari del Centro, quale ne sia la nazionalità, l'immunità da ogni giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; il Governo italiano riconosce inoltre al Direttore e ai vice Direttori del Centro il medesimo trattamento riconosciuto ai membri delle rappresentanze diplomatiche in Italia. Viene inoltre previsto che tutti i funzionari (quindi anche i funzionari italiani) godono dell'esenzione da ogni imposta su ogni somma loro versata dal Centro a titolo di remunerazione.
  A tale proposito ricorda che l'articolo 11 dell'Accordo attualmente vigente, prevede che i funzionari del Centro, con l'esclusione di quelli di nazionalità italiana o di coloro che avevano residenza abituale in Italia prima dell'istituzione del Centro, godano dell'esenzione dalle imposte sugli emolumenti e sulle indennità versate a titolo di remunerazione dall'Organizzazione. Per compensare questa differenza di trattamento tra i funzionari italiani e quelli non italiani, nel 1978 il Consiglio dell'ICCROM ha approvato una risoluzione che impegna l'Organizzazione a rimborsare ogni anno i funzionari italiani delle tasse da loro versate allo Stato italiano in relazione al salario percepito dall'ICCROM.
  Al riguardo segnala come la Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, principale fonte normativa a livello multilaterale in questo settore, preveda che tutti i funzionari delle agenzie delle Nazioni Unite debbano beneficiare dell'esenzione fiscale dalle imposte dirette sulle remunerazioni, senza distinzioni basate sulla nazionalità. L'Italia ha ratificato la Convenzione in oggetto nel 1985, peraltro formulando una riserva all'atto di adesione all'Accordo in base alla quale il Governo italiano si è riservato la facoltà di limitare, in sede di negoziazione di un accordo di sede, l'applicazione dei privilegi fiscali.
  La questione della corretta applicazione dell'articolo 11 dell'Accordo di sede si è posta con la pubblicazione dell'elenco degli istituti specializzati delle Nazioni Unite nei confronti delle quali si assicurava l'applicazione senza restrizioni della citata Convenzione del 1947. L'elenco includeva l'ICCROM, che ha pertanto maturato l'aspettativa che nell'applicazione senza restrizioni fosse compresa anche la materia delle esenzioni fiscali. Il 17 settembre 2013 l'Agenzia delle entrate, rispondendo a un interpello proposto dall'ICCROM, ha chiarito che l'estensione dell'esenzione fiscale ai funzionari italiani è possibile solo attraverso un emendamento all'articolo 11 dell'Accordo di sede, non potendo essa essere accordata in via interpretativa: lo scambio di lettere in esame si pone quindi l'obiettivo di superare tale problematica.
  La relazione illustrativa del disegno di legge sottolinea che per l'ICCROM, a partire dal 2013, il costo del rimborso delle tasse ai dipendenti italiani è più elevato del contributo italiano all'Organizzazione e tale aspetto ha allarmato l'Assemblea generale degli Stati membri, che ha approvato una mozione, votata all'unanimità e con la sola astensione dell'Italia, che invitava il Direttore generale dell'ICCROM ad avviare un negoziato con il Governo Pag. 96italiano per consentire l'esenzione dei dipendenti italiani dalla tassazione nazionale, in applicazione della Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite.
  L'estensione ai funzionari italiani dell'ICCROM dei benefici fiscali appare peraltro coerente con quanto già previsto negli accordi di sede degli istituti specializzati delle Nazioni Unite presenti sul territorio italiano.
  In tale contesto, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 2 nel testo del predetto articolo 11 dell'Accordo di sede, il Governo italiano si impegna inoltre a pagare con un unico versamento una tantum, la somma di 1 milione di euro a saldo totale delle somme dovute dallo Stato italiano per la manutenzione della sede del Centro, secondo quanto statuito dall'articolo 2 dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957.
  Passando a illustrare lo Scambio di Note tra Governo italiano e la MFO (Multinational Force and Observers), emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, ricorda che la MFO, che trae origine dal Trattato di pace del 1979 tra l'Egitto e lo Stato di Israele, è un'operazione multinazionale incaricata di attività di peacekeeping nella penisola del Sinai, il cui quartier generale è a Roma. La MFO è composta da personale proveniente da dodici nazioni e al suo finanziamento contribuiscono, in parti uguali, Egitto, Israele e Stati Uniti d'America e alcune contributing nations.
  L'Italia, che partecipa con la Marina militare, è il quarto Paese contributore in termini di uomini e la partecipazione italiana è finanziata, esclusi gli stipendi dei militari, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
  Oggetto dello Scambio di Note di cui si propone la ratifica è la richiesta di procedere a una nuova modifica del comma 2 dell'articolo 12 dell'Accordo di sede con l'Italia, stipulato il 12 giugno 1982. La modifica, la quale investe anche profili di competenza della Commissione Finanze, è finalizzata a incrementare fino a quattordici il numero massimo di funzionari ai quali estendere le immunità e i privilegi concessi in virtù dell'Accordo, con l'esclusione di quelli aventi nazionalità italiana, estendendo tali immunità e privilegi anche ai rispettivi congiunti. Si tratta dei medesimi privilegi, immunità, esenzioni (anche fiscali) e facilitazioni accordate ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equipollente.
  Il predetto comma 2, nella formulazione originaria dell'Accordo di sede, riconosceva immunità e privilegi a due funzionari, passati a sette dopo la modifica introdotta con l'Addendum del 1995, al vice direttore generale e al funzionario che sostituisce il Direttore generale durante la sua assenza.
  Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge, si tratta di un necessario aggiornamento di una disposizione non più rispondente all'evoluzione della MFO nel frattempo verificatasi, a causa dell'intensificarsi delle sue attività nella penisola del Sinai, in ragione delle deteriorate condizioni di sicurezza della regione.
  Con riferimento alla Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011, di cui si propone la ratifica, ricorda che il Forum internazionale dell'energia, luogo del dialogo tra Paesi produttori e Paesi consumatori di energia, è stato istituito in occasione della Conferenza ministeriale straordinaria tenuta a Riad il 22 febbraio 2011, con l'adozione della Carta tessa. L'Italia ha attivamente partecipato e contribuito, insieme con i maggiori Stati membri dell'Unione europea e con le principali potenze economiche emergenti, alla definizione dei contenuti della Carta.
  La finalità generale del Forum internazionale dell'energia è la collaborazione tra i Governi dei Paesi consumatori-importatori di energia, dei Paesi produttori-esportatori e dei Paesi di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le loro economie.
  A norma della Carta istitutiva, che si articola in 18 sezioni e un Annesso, l’International Energy Forum persegue i seguenti obiettivi, elencati nella Sezione II:Pag. 97
   formare una base condivisa di conoscenze e di interessi tra i suoi Stati membri;
   promuovere la stabilità e la trasparenza nei mercati dell'energia per lo sviluppo economico, la sicurezza delle forniture e della domanda di energia, l'ampliamento dei commerci su scala globale, la crescita degli investimenti nelle risorse e nelle tecnologie dell'energia;
   definire e proporre princìpi e linee guida per migliorare il funzionamento, la stabilità e la sostenibilità del mercato dell'energia;
   facilitare le convergenze tra Stati membri produttori, consumatori e di transito con riferimento ai problemi globali dell'energia;
   agevolare lo scambio di opinioni e le analisi con riferimento alle interazioni tra energia, tecnologia, aspetti ambientali, crescita economica e sviluppo;
   creare un clima di confidenza e di fiducia reciproca attraverso un migliore scambio di informazioni e di conoscenze tra gli Stati membri;
   facilitare la raccolta e la diffusione di dati, di informazioni e di analisi che contribuiscano alla trasparenza, alla stabilità e alla sostenibilità del mercato dell'energia.

  Gli organi del Forum, definiti nelle Sezioni da IV a IX, sono le Attività ministeriali (che si articolano in riunioni ministeriali periodiche e straordinarie e in gruppi di lavoro); il Comitato esecutivo; il Segretariato; il Gruppo di sostegno internazionale e il Comitato consultivo industria.
  Nella relazione illustrativa del disegno di legge viene evidenziato come una delle principali caratteristiche del Forum, rispetto alle altre organizzazioni internazionali di settore, consiste nella vocazione universale e neutrale del Forum e quindi nell'adesione di tutti i maggiori Paesi della comunità internazionale, su base paritaria. Il Forum conta 72 Paesi membri, firmatari della Carta, non solo produttori e consumatori di materie prime energetiche ma anche Paesi di transito e major players non appartenenti alle grandi organizzazioni di settore, quali Argentina, Cina, India, Messico, Russia and Sudafrica.
  Con l'adozione della Carta istitutiva è stata deliberata in modo definitivo la scelta di Riad come sede permanente del Segretariato del Forum (ai sensi della Sezione XIV della Carta). Il Governo del Regno dell'Arabia Saudita mette a disposizione, senza oneri per gli altri Stati membri, lo spazio per gli uffici e le infrastrutture necessarie per il funzionamento del Segretariato.
  L'Annesso alla Carta stabilisce i criteri per la quantificazione del contributo al bilancio annuale del Segretariato a carico del Membri.
  Con riferimento al Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017, rileva innanzitutto come esso sia volto ad attribuire all'unità già informalmente operante a Venezia lo status giuridico internazionale di Ufficio del Consiglio d'Europa dedicato alla gestione di attività di cooperazione euro-mediterranea nel settore della promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto promosse dal Consiglio d'Europa, anche in sinergia con iniziative dell'Unione europea. L'istituzione di un Ufficio periferico a Venezia permetterà al locale capo della struttura di agire per conto del Segretario generale del Consiglio d'Europa.
  Con riferimento al contenuto, il testo del Memorandum, che si compone di 30 paragrafi preceduti da una breve premessa, al paragrafo 1 istituisce l'Ufficio di Venezia al fine di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto nel Mediterraneo del Sud.
  Il paragrafo 2 definisce gli obiettivi dell'Ufficio, mentre i paragrafi da 3 a 6 specificano le tipologie di personale di cui sarà dotato l'Ufficio. Pag. 98
  Il paragrafo 7 riconosce all'Ufficio l'esercizio della capacità giuridica del Consiglio d'Europa.
  I paragrafi da 8 a 12 precisano le immunità e i privilegi di cui gode l'Ufficio. In particolare, il paragrafo 8 sancisce l'immunità dalla giurisdizione, salvi i casi in cui il Comitato dei Ministri vi abbia espressamente rinunciato; il paragrafo 8, secondo comma, richiama inoltre l'obbligo del Consiglio d'Europa di offrire un meccanismo interno di risoluzione delle controversie per i suoi impiegati in caso di controversie di lavoro. Il paragrafo 9 definisce l'inviolabilità degli edifici e della sede dell'Ufficio. Il paragrafo 10 riguarda l'inviolabilità dell'archivio dell'Ufficio e, in generale, di tutti i documenti ivi contenuti.
  Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze segnala il paragrafo 11, il quale precisa l'ambito dell'autonomia finanziaria e valutaria di cui gode l'Ufficio, stabilendo che esso possa possedere valuta, operare conti in qualsiasi valuta, trasferire liberamente i propri fondi senza restrizioni dovute a controlli finanziari, regolamenti o moratorie finanziarie, pur essendo tenuto a prestare attenzione a ogni osservazione della Repubblica italiana relativamente all'esercizio di tali diritti.
  Sempre in merito agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il paragrafo 12 regola l'esenzione dell'Ufficio, dei suoi averi, redditi e altri beni da ogni imposta diretta, nonché dai dazi doganali e dalle proibizioni e restrizioni all'importazione e all'esportazione per gli articoli ad uso ufficiale e per le pubblicazioni dell'Ufficio.
  Il paragrafo 13 riguarda le comunicazioni e la corrispondenza (anche privata) dei funzionari dell'Ufficio e l'uso da parte dell'Ufficio dei mezzi di comunicazione.
  Sempre con riferimento ad aspetti di interesse della Commissione Finanze segnala il paragrafo 14, che indica le immunità e i privilegi concessi ai funzionari dell'Ufficio, a eccezione del personale assunto localmente, anche di nazionalità italiana e dei funzionari distaccati. In particolare, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala la lettera b) del paragrafo 14, la quale sancisce l'esenzione da ogni tassazione sugli stipendi e sugli emolumenti pagati dal Consiglio d'Europa.
  Ai sensi del paragrafo 15 i funzionari assunti localmente, compresi i cittadini italiani, godono delle immunità e dei privilegi di cui alla lettera a) (immunità di giurisdizione per le parole pronunciate e scritte e per gli atti compiuti ufficialmente nell'ambito della loro competenza) e di cui alla lettera b) (esenzione da tassazione sugli stipendi e sugli emolumenti) dell'appena illustrato paragrafo 14.
  Ai funzionari distaccati si applica invece il paragrafo 16 il quale, intervenendo su materie di competenza della Commissione Finanze, riconosce ai funzionari distaccati tutti i privilegi e le immunità di cui al paragrafo 14, a eccezione dell'esenzione dalla tassazione sugli stipendi e sugli emolumenti.
  Il paragrafo 17 precisa che tali immunità e privilegi sono riconosciuti nell'interesse del Consiglio d'Europa e non per il beneficio individuale dei singoli funzionari e che il Segretario generale può agire per revocare tali immunità.
  Il paragrafo 18 sancisce che l'Ufficio sarà finanziato con risorse del bilancio ordinario del Consiglio d'Europa e con risorse extra-bilancio, ove previsto, per l'attuazione di programmi di cooperazione.
  Il paragrafo 19 autorizza l'uso delle insegne del Consiglio d'Europa presso la sede dell'Ufficio e sui suoi mezzi di trasporto.
  Ancora con riferimento a materie di interesse della Commissione Finanze segnala il paragrafo 20, il quale prevede l'esenzione da accise, dazi e tasse sull'acquisto di beni e di servizi ad uso ufficiale dell'Ufficio.
  Il paragrafo 21 stabilisce l'esenzione dall'applicazione della legislazione italiana sulla previdenza sociale, sempre che i funzionari appartengano a uno schema di sicurezza sociale fornito dal Consiglio d'Europa, che copra tutti i rischi menzionati nella legislazione italiana.Pag. 99
  Sempre in relazione a tematiche di interesse della Commissione Finanze segnala il paragrafo 22, il quale regola l'immatricolazione con targa diplomatica dei veicoli dell'Ufficio, prevedendo in tale ambito che essi devono essere coperti da un'assicurazione per la responsabilità di terzi adeguata.
  Il paragrafo 23 sancisce l'obbligo del rispetto delle leggi locali da parte dei funzionari dell'Ufficio e il paragrafo 24 chiarisce che i fornitori di servizi e i consulenti assunti in loco dall'Ufficio rimarranno soggetti alle leggi e ai regolamenti locali.
  Il paragrafo 25 stabilisce che le controversie tra le parti sull'interpretazione o l'applicazione del Memorandum saranno risolte per via diplomatica.
  I paragrafi da 26 a 30 definiscono regole e procedure per l'entrata in vigore, la durata e l'eventuale rinnovo o interruzione della validità del Memorandum.
  Passando al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica degli Accordi, esso si compone di 4 articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica degli Accordi e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. In particolare: il comma 1 valuta per l'Accordo con l'IDLO un onere annuo di 242.032 euro a decorrere dal 2017; il comma 2 autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2017 per lo Scambio di lettere con l'ICCROM e valuta un onere di 500.000 euro annui a decorrere dal 2017; il comma 3, in relazione allo Scambio di Note con l'MFO, valuta un onere di 42.000 euro annui a decorrere dal 2017; il comma 4 autorizza la spesa di 51.920 euro annui a decorrere dal 2017 per la Carta istitutiva dell'IEF, e valuta un onere di 100.000 euro annui a decorrere dal 2017; il comma 5 valuta un onere di 40.000 euro annui a decorrere dal 2017 per il Memorandum con il Consiglio d'Europa.
  Il comma 6 stabilisce che alla copertura degli oneri autorizzati, ammontanti a 1.051.920 euro per il 2017 e a 51.920 euro annui a decorrere dal 2018, e degli oneri valutati, pari a 924.032 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Al riguardo ricorda che la distinzione tra oneri valutati e oneri autorizzati deriva dal carattere ipotetico degli oneri valutati, rispetto ai quali l'onere di spesa quantificato discende da una stima effettuabile solo in via del tutto ipotetica.
  Il comma 7 rinvia alle procedure previste dalla legge di contabilità per la compensazione degli oneri valutati, di cui al comma 6, qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa. Al riguardo ricorda che ai sensi del comma 12 dell'articolo 17 della legge di contabilità pubblica il Ministero dell'economia, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti rispetto alle previsioni. Inoltre i commi da 12-bis a 12-quater del citato articolo 17 prevedono una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, in superamento delle clausole di salvaguardia. A tal fine, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia, in attesa di successive misure correttive, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente; qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere con DPCM, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa. Qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell'esercizio, il Pag. 100Ministro dell'economia assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative. Per gli esercizi successivi a quello in corso si provvede con la legge di bilancio.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica.
C. 4629 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renzo CARELLA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4629, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:
   a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016;
   b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

  Rileva preliminarmente come il Trattato di estradizione tra Italia e Costa Rica debba essere ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati a intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia e i Paesi extra-UE, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità. Il Trattato abroga la vigente Convenzione tra Italia e Costa Rica per la reciproca estradizione dei malfattori firmata a Roma il 6 maggio 1873, sostituendola con uno strumento aggiornato e in linea con la situazione attuale nella quale, in conseguenza delle assai intense relazioni bilaterali, si registra anche un incremento dei fenomeni criminali che coinvolgono i due Paesi.
  Passando al contenuto del Trattato, il quale si compone di un preambolo e di 22 articoli, l'articolo 1 stabilisce che gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).
  In base all'articolo 2, nel caso di estradizione processuale è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'estradizione esecutiva viene invece prevede che, al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi.
  Inoltre l'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione).
  L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione, che si invererà, oltre che nei casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (quando si procede o si è proceduto per un reato politico; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto ovvero Pag. 101determinare conseguenze contrastanti con i princìpi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione di questo Paese), anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui ne è domandata la consegna (principio del ne bis in idem), quando lo Stato richiesto abbia concesso l'asilo politico alla persona richiesta, ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà respinta quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto ovvero quando vi sia fondato motivo di ritenere che persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani.
  Nel caso di reato punito con la pena di morte o l'ergastolo, lo Stato richiedente è tenuto a commutare a pena con una pena detentiva consentita dalla legislazione dello Stato richiesto.
  L'articolo 4 disciplina le ipotesi di rifiuto facoltativo, prevedendo che l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta, ovvero abbia già in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale, e quando la consegna della persona richiesta possa risultare in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni della stessa degne di particolare considerazione.
  L'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. In tal caso lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese.
  Ai sensi dell'articolo 6 la domanda di estradizione e tutti gli atti e i documenti relativi vanno trasmessi per via diplomatica, presentando requisiti di forma e contenuto dettagliatamente disciplinati dall'articolo 7.
  L'articolo 8 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e disciplina la relativa procedura.
  L'articolo 9 contempla la facoltà, per lo Stato cui è stata richiesta l'estradizione, di chiedere all'altro Stato informazioni supplementari circa la domanda di estradizione, che dovranno essere fornite nel termine di sessanta giorni, inutilmente decorso il quale si considera che si sia rinunciato alla richiesta di estradizione, mentre l'articolo 10 riguarda la decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna.
  L'articolo 11 riguarda il principio di specialità. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, tale principio (rule of speciality) garantisce il soggetto estradato contro la possibilità di essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta, commessi in epoca a essa precedente, salvo che nei casi di consenso prestato dallo Stato richiesto, o quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiesto sia da considerarsi volontaria, ossia nei casi di rientro spontaneo susseguente ad allontanamento, nonché di mancato abbandono del territorio per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni.
  L'articolo 12 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo (salvi i casi di rientro volontario della persona estradata nello Stato richiedente e di mancato abbandono del territorio dello Stato richiedente per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni), mentre l'articolo 13 individua specifici criteri di priorità per l'ipotesi in cui più Stati avanzino richieste di estradizione nei confronti della medesima persona.
  L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che, Pag. 102salvi casi di forza maggiore, deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione.
  In base all'articolo 15 è fatta salva la possibilità che lo Stato richiesto differisca la consegna, qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione di una pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. In tal caso i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. È altresì prevista la consegna differita anche nei casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porne in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute.
  L'articolo 16 disciplina le ipotesi di consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto, mentre l'articolo 17 interviene in ordine al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo ad uno dei due Stati Parte.
  L'articolo 18, il quale dispone in materia di spese di estradizione, stabilisce che è lo Stato richiesto a sostenere spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione. Sono altresì a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 16 del Trattato. Sono invece a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 17.
  L'articolo 19 prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'estradizione.
  Ai sensi dell'articolo 20 il Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito.
  L'articolo 21, intervenendo in materia di controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato, prevede che esse verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica.
  L'articolo 22, infine, disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato, che dovrà essere sottoposto a procedura di ratifica ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto svolgimento delle procedure interne; il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il Trattato perderà efficacia 180 giorni dopo la data della comunicazione.
  Viene inoltre specificato che il Trattato si applica a ogni richiesta di estradizione presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima della stessa entrata in vigore e che il Trattato abroga e sostituisce la predetta Convenzione stipulata in materia tra i due Stati nel 1873.
  Passando a illustrare il Trattato di assistenza giudiziaria tra l'Italia e la Repubblica del Costa Rica intende promuovere la collaborazione bilaterale in materia di assistenza giudiziaria penale stabilendo che le Parti si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in termini di ricerca e identificazione delle persone, notifiche, citazioni di testimoni e parti offese, trasmissione di documenti e perizie, assunzione di testimonianze e svolgimento di interrogatori, trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali, esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni, in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente.Pag. 103
  Per quanto riguarda il contenuto del Trattato, che si compone di 27 articoli preceduti da un preambolo, l'articolo 1 prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, impegnandosi altresì a scambiarsi informazioni sulla legislazione nazionale e a porre in essere e qualsiasi altra forma di assistenza, purché non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.
  L'articolo 2 stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto, salvo che l'assistenza richiesta riguardi l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, la confisca di beni e altri atti che incidano su diritti fondamentali delle persone o siano invasivi di luoghi o cose.
  L'articolo 3 disciplina le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza (reati politici o di natura esclusivamente militare; quando vi sono fondati motivi per ritenere che la richiesta possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche; quando l'accoglimento della richiesta possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto; quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui è chiesta l'assistenza; quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto), mentre l'articolo 4 individua le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza, indicando, per l'Italia, il Ministero della Giustizia.
  I requisiti di forma e di contenuto delle richieste sono disciplinati dall'articolo 5, mentre l'articolo 6 disciplina dettagliatamente le modalità di esecuzione della richiesta.
  Gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria.
  In particolare, ai sensi degli articoli 7 e 8, lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nella richiesta e provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato richiedente.
  L'assunzione probatoria nello Stato richiesto è oggetto dell'articolo 9, mentre l'articolo 10 riguarda l'assunzione probatoria nello Stato richiedente. In relazione a quest'ultima attività, a garanzia della persona escussa, l'articolo 11 riconosce espressamente il principio di specialità, in virtù del quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato richiesto e della persona stessa.
  L'articolo 12 disciplina il trasferimento temporaneo di persone detenute, che presuppone il consenso del diretto interessato, il previo raggiungimento di un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento e alle sue condizioni e il mantenimento dello status detentionis da parte dello Stato richiedente, mentre, ai sensi dell'articolo 13, le Parti si impegnano a garantire, con le misure approntate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste.
  L'articolo 14 detta un'articolata disciplina in riferimento alla possibilità di comparizione mediante videoconferenza. Solo laddove essa non sia praticabile, il Trattato prevede la possibilità di un trasferimento temporaneo di persone detenute (disciplinato dall'articolo 12), al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio Pag. 104o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle autorità competenti della Parte richiedente.
  Gli articoli 15 e 16 disciplinano la fornitura di documenti, atti e cose, mentre l'articolo 17 riguarda le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato.
  Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 18, che disciplina gli accertamenti bancari e finanziari, prevedendo che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto accerta nel minor tempo possibile se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più conti o qualsiasi altro rapporto presso le banche aventi sede nel suo territorio e fornisce allo Stato richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati a operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni ad essi riferibili.
  Il comma 2 prevede inoltre che la richiesta di accertamenti può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche, mentre il comma 3 stabilisce che lo Stato richiesto comunica tempestivamente allo Stato richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.
  In tale contesto il comma 4 esclude espressamente la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta per motivi di segreto bancario.
  L'articolo 19, oltre a specificare che il Trattato non pregiudica diritti e obblighi assunti dalle Parti ai sensi di altri accordi, contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, intese o pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati.
  Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato, lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale sia processuale, e la trasmissione di sentenze e di certificati penali.
  L'articolo 23 esclude qualsiasi forma di ulteriore legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato.
  L'articolo 24 contiene un'articolata disciplina della riservatezza relativamente alle richieste di assistenza, alla documentazione giustificativa e a qualsiasi atto assunto o acquisito in esecuzione della stessa, nonché alle informazioni o prove fornite.
  L'articolo 25 disciplina la ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione, che sono poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate (quali spese di viaggio, soggiorno, interpretariato, perizie). Per quanto riguarda le spese di natura straordinaria è stabilito che le Parti si consultino per concordarne la suddivisione.
  L'articolo 26 disciplina la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato, rimesse alla consultazione per via diplomatica, mentre l'articolo 27 contiene le clausole finali, in relazione all'entrata in vigore, alle eventuali modifichi, alla durata, che si prevede illimitata, e all'eventuale recesso dal Trattato, stabilendo inoltre che le norme dello stesso si applicheranno alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente.
  Passando a illustrare il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due Trattati esso si compone di 4 articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca invece la copertura finanziaria, prevedendo, al comma 1, che agli oneri derivanti dalle spese di missione Pag. 105correlate alle disposizioni degli articoli 14 e 18 del Trattato di estradizione tra Italia e Costa Rica, valutate in euro 47.904 annui a decorrere dal 2017 e dalle rimanenti spese (di cui agli articoli 7 e 9 del medesimo Trattato), pari a euro 6.000 annui a decorrere dal 2017, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione derivanti dalle disposizioni degli articoli 6, 10 e 12 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Costa Rica, valutati in euro 20.382 annui a decorrere dal 2017, e dalle rimanenti spese (riferibili agli articoli 14 e 25 del medesimo Trattato di assistenza), pari a euro 16.950 annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. In totale la relazione tecnica quantifica in euro 91.236 a decorrere dal 2017 l'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due Trattati, di cui 68.286 euro per gli oneri valutati e 22.950 euro per gli oneri autorizzati.
  In merito ricorda che la distinzione tra oneri valutati e oneri autorizzati deriva dal carattere ipotetico degli oneri valutati, rispetto ai quali l'onere di spesa quantificato discende da una stima effettuabile solo in via del tutto ipotetica.
  Il comma 2 rinvia alle procedure previste dalla legge di contabilità (di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009) per la compensazione degli oneri valutati dal comma 1, qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa.
  In merito ricorda che ai sensi del comma 12 del citato articolo 17 della legge di contabilità pubblica il Ministero dell'economia, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti rispetto alle previsioni. Inoltre i commi da 12-bis a 12-quater del medesimo articolo 17 prevedono una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, in superamento delle clausole di salvaguardia. A tal fine, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia, in attesa di successive misure correttive, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente; qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere con DPCM, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa. Qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell'esercizio, il Ministro dell'economia assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative. Per gli esercizi successivi a quello in corso si provvede con la legge di bilancio.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador.
C. 4630 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 106

  Renzo CARELLA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4630, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:
   a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015;
   b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

  Rileva preliminarmente come il Trattato di estradizione tra Italia ed Ecuador debba essere ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati a intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia e i Paesi extra-UE, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità. In virtù dell'accordo di estradizione Italia ed Ecuador si impegnano reciprocamente a consegnarsi le persone che, trovandosi nel territorio di uno dei due Stati, sono sottoposte a indagini, a processo o condannate, secondo le norme e le condizioni determinate dall'accordo medesimo.
  Passando al contenuto del Trattato, il quale si compone di un preambolo e di 25 articoli, l'articolo 1 stabilisce che gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul loro territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).
  L'articolo 2 individua le tipologie di reato che danno luogo a estradizione; in generale viene previsto che l'estradizione sarà concessa, in conformità al principio della doppia incriminazione, quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto.
  Nel caso di estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno; nel caso di estradizione esecutiva, l'estradizione del cittadino potrà essere concessa solo se, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno un anno.
  Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze segnala il paragrafo 3, il quale stabilisce che, per i reati in materia di tasse, imposte, dazi e altre frodi tributarie, l'estradizione non può essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge dello Stato richiesto non impone lo stesso tipo di tasse, imposte e dazi, o non prevede la stessa disciplina in materia fiscale dello Stato richiedente.
  Il paragrafo 4 prevede inoltre, se la richiesta di estradizione riguarda due o più fatti distinti, che l'estradizione può essere concessa anche se per alcuni di tali non sussistano i presupposti indicati dall'articolo 2 (sia in termini di pena sia in termini di doppia incriminazione).
  L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione e precisa che essa sarà negata quando si procede o si è proceduto per un reato politico o militare; quando vi sono fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione sia formulata a fini discriminatori e quindi possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche; quando il reato potrebbe essere punito con una pena vietata dallo Stato richiesto; quando si ha motivo di ritenere che la persona richiesta sarà sottoposta a un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero a un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che vìoli i suoi diritti fondamentali; quando lo Stato richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto; Pag. 107quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (principio del ne bis in idem) ovvero quando nello Stato richiesto sia intervenuta amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena.
  L'articolo 4 regola le ipotesi di rifiuto facoltativo, prevedendo che l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta, ovvero abbia già in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale, e quando l'estradizione della persona richiesta possa risultare in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni della stessa.
  L'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. In tal caso lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese.
  Gli articoli da 6 a 9 disciplinano il procedimento di estradizione, dal momento della richiesta al momento della decisione.
  In particolare, l'articolo 6 individua le Autorità Centrali designate dalle Parti a trasmettere le richieste nel Ministero della Giustizia italiano e nella Corte Nazionale di Giustizia della Repubblica dell'Ecuador.
  L'articolo 7 riguarda la documentazione necessaria da allegare alla richiesta di estradizione.
  L'articolo 8 contempla la facoltà, per lo Stato cui è stata richiesta l'estradizione, di chiedere all'altro Stato informazioni supplementari circa la domanda di estradizione, che dovranno essere fornite nel termine di quarantacinque giorni, inutilmente decorso il quale si considera che si sia rinunciato alla richiesta di estradizione.
  L'articolo 9 dispone in materia di decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare nel minor tempo possibile l'altro Stato delle eventuali ragioni di rifiuto della consegna.
  L'articolo 10 riguarda il principio di specialità e la sua applicazione ai procedimenti di estradizione fra le Parti contraenti, principio in virtù del quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere perseguita, giudicata o detenuta né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla consegna e diversi da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che al verificarsi di specifiche condizioni.
  L'articolo 11 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo, fatti salvi i casi di rientro volontario della persona estradata nello Stato richiedente e di mancato abbandono del territorio dello Stato richiedente per un periodo di tempo superiore a sessanta giorni.
  L'articolo 12 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e regola la relativa procedura.
  L'articolo 13 prevede, per il caso della presentazione di più richieste di estradizione da parte di una delle Parti e di altri Stati terzi nei confronti della medesima persona, specifici criteri, al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione.
  L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione.
  In base all'articolo 15, resta salva la possibilità, per lo Stato richiesto, di differire la consegna qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale, ovvero l'esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione ovvero quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare Pag. 108il suo stato. In tale evenienza, comunque, i due Paesi potranno accordarsi per la consegna temporanea della persona richiesta, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente.
  L'articolo 16 riguarda la procedura semplificata di estradizione, attivabile, con il consenso della persona di cui viene chiesta l'estradizione, attraverso una dichiarazione resa dinanzi a un'autorità competente dello Stato richiesto, con l'assistenza di un difensore, e riportata in un processo verbale giudiziario.
  L'articolo 17 contiene previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto, mentre l'articolo 18 dispone in merito al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo ad uno dei due Stati Parte.
  L'articolo 19, che dispone in materia di spese di estradizione, prevede al paragrafo 1 che è lo Stato richiesto a provvedere a tutte le necessità ed alle spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione. In base al paragrafo 2 sono altresì a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 17 del Trattato. In tale ambito il paragrafo 3 prevede che sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle per il transito di cui all'articolo 18.
  L'articolo 20 dispone in tema di richieste di informazioni successive sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata, mentre l'articolo 21 riguarda la partecipazione di un rappresentante dello Stato richiedente nel procedimento di estradizione.
  Ai sensi dell'articolo 22 il Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi siano parte.
  L'articolo 23 dispone in materia di riservatezza e di conservazione degli atti del procedimento di estradizione.
  L'articolo 24 prevede che le eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato verranno risolte mediante consultazione diplomatica.
  L'articolo 25 disciplina le diverse vicende giuridiche che potrebbero interessare il Trattato. Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni. Il Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto svolgimento delle procedure di ratifica. Viene inoltre specificato che il Trattato, il quale può essere modificato su accordo scritto tra le Parti, ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta trasmessa all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia del Trattato avrà effetto decorsi centottanta giorni dopo la predetta comunicazione.
  Passando a illustrare il Trattato di assistenza giudiziaria tra l'Italia e la Repubblica dell'Ecuador, esso intende promuovere la collaborazione fra i due Paesi, rendendola rapida ed efficace, conformemente ai princìpi del diritto internazionale in materia di cooperazione giudiziaria penale. Il Trattato affianca, oltre al Trattato di estradizione appena descritto, anche la Convenzione multilaterale sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta da entrambi i Paesi.
  In particolare, Italia ed Ecuador si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.
  Passando al contenuto del Trattato, che si compone di 27 articoli preceduti da un breve preambolo, l'articolo 1 prevede che Pag. 109le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, che riguarderà un esteso novero di atti, quali la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, la citazione di testimoni, di persone offese, di persone sottoposte a procedimento penale e di periti, l'acquisizione e la trasmissione di atti, di documenti ed elementi di prova, lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni, il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi del reato, la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre sono previsti lo scambio di informazioni relative alla legislazione nazionale e qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.
  L'articolo 2, intervenendo in materia di doppia incriminazione, stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto, salvo che l'assistenza richiesta riguardi l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, la confisca di beni e altri atti che incidano su diritti fondamentali delle persone o siano invasivi di luoghi o cose.
  L'articolo 3 disciplina le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza (se la richiesta è contraria alla legislazione nazionale dello Stato richiesto; se si tratta di reati politici o di natura esclusivamente militare; quando vi sono fondati motivi per ritenere che la richiesta possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche; quando l'accoglimento della richiesta possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto; quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui è chiesta l'assistenza; quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto; quando si ritiene che l'esecuzione della richiesta può compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato richiesto o contrastare con i principi fondamentali della sua legislazione), mentre l'articolo 4 individua le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza, indicando, per l'Italia, il Ministero della Giustizia.
  L'articolo 5 contiene una dettagliata disciplina dei requisiti formali e di contenuto che devono caratterizzare la richiesta.
  In base all'articolo 6, per l'esecuzione della richiesta di cooperazione è prevista l'applicazione del principio della lex loci, in base al quale lo Stato richiesto dà esecuzione alla richiesta in conformità alla propria legislazione nazionale, fermo restando l'impegno dello Stato richiesto di eseguirla secondo le modalità indicate dallo Stato richiedente, nonché ad autorizzare la partecipazione delle persone indicate nella richiesta di assistenza al compimento degli atti richiesti, ove ciò non contrasti con la propria legislazione nazionale.
  Gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria. In particolare l'articolo 7 prevede che lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nella richiesta, mentre l'articolo 8 stabilisce che lo Stato richiesto provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato richiedente, trasmettendo allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notificazione.
  L'assunzione probatoria nello Stato richiesto è oggetto dell'articolo 9, mentre l'articolo 10 riguarda l'assunzione probatoria nello Stato richiedente. In relazione a quest'ultima ipotesi l'articolo 11 introduce il principio di specialità, in virtù del quale la persona citata a comparire nello Pag. 110Stato richiedente non può essere perseguita, giudicata o detenuta né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato richiesto e della persona stessa.
  L'articolo 12 prevede che, ove non sia possibile l'esecuzione della videoconferenza, di cui all'articolo 14 del Trattato, lo Stato richiesto ha la facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato richiedente una persona detenuta nel proprio territorio, al fine di consentirne la comparizione dinanzi all'autorità competente dello Stato richiedente, affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni ovvero partecipi ad altri atti processuali; la persona trasferita è mantenuta in stato di detenzione nello Stato richiedente e il periodo di detenzione deve essere computato ai fini dell'esecuzione della pena nello Stato richiesto.
  L'articolo 13 dispone che lo Stato richiesto assicura l'adozione di misure di protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale che si rendano necessarie.
  L'articolo 14 contiene un'articolata disciplina dello strumento della comparizione mediante videoconferenza; in particolare lo Stato richiedente potrà ricorrervi per l'interrogatorio di persona sottoposta a indagine o a procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all'udienza, se questa vi acconsente e ove ciò non contrasti con la legislazione nazionale di ciascuno Stato.
  Gli articoli 15 e 16 disciplinano produzione di documenti, atti e cose, mentre l'articolo 17 riguarda le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato.
  Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 18, che disciplina gli accertamenti bancari e finanziari, prevedendo che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più conti o qualsiasi altro rapporto presso le banche aventi sede nel suo territorio e fornisce allo Stato richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati a operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni ad essi riferibili.
  Il comma 2 prevede inoltre che la richiesta di accertamenti può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche, mentre il comma 3 stabilisce che lo Stato richiesto comunica tempestivamente allo Stato richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.
  In tale contesto il comma 4 esclude espressamente la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta per motivi di segreto bancario.
  Ai sensi dell'articolo 19 sono fatti salvi i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato in virtù della firma di altri accordi internazionali; la norma, inoltre, non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria, in virtù di specifici accordi, intese o pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, comprese la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati, nonché attività di consegna controllata e attività sotto copertura.
  Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato, lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale che processuale, nonché la trasmissione di sentenze e di certificati penali. Pag. 111
  L'articolo 23 esclude qualsiasi forma di ulteriore legalizzazione, certificazione o autenticazione degli atti e documenti forniti sulla base del Trattato.
  L'articolo 24 contiene un'articolata disciplina della riservatezza relativamente alle richieste di assistenza, alla documentazione giustificativa e a qualsiasi atto assunto o acquisito in esecuzione della stessa, nonché alle informazioni o prove fornite.
  L'articolo 25 disciplina il riparto delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate (spese di viaggio e di soggiorno per le persone citate a comparire dinanzi all'autorità richiedente, spese relative al trasferimento temporaneo delle persone detenute, spese sostenute per la protezione di vittime, testimoni e altri partecipanti al procedimento penale, spese per la videoconferenza, le spese e gli onorari spettanti ai periti, le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e le spese di trascrizione, nonché le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato).
  Gli articoli 26 e 27 disciplinano, rispettivamente, la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato, che sono rimesse alla consultazione tra le Autorità centrali o, in caso di mancato accordo, alla via diplomatica, e recano le clausole finali, concernenti l'entrata in vigore, la modifica e la durata del Trattato, che si prevede illimitata, nonché l'eventuale recesso dallo stesso, stabilendo inoltre che le norme dello stesso si applicheranno alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente.
  Passando a illustrare il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due Trattati esso si compone di 4 articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca invece la copertura finanziaria, prevedendo, al comma 1, che agli oneri derivanti dalle spese di missione correlate alle disposizioni degli articoli 14 e 19 del Trattato di estradizione tra Italia ed Ecuador, valutate in euro 19.469 annui a decorrere dal 2017 e dalle rimanenti spese (di cui agli articoli 7 e 8 del medesimo Trattato), pari a euro 4.000 annui a decorrere dal 2017, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione derivanti dalle disposizioni degli articoli 6, 10 e 12 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, valutati in euro 20.789 annui a decorrere dal 2017 e dalle rimanenti spese (riferibili agli articoli 14 e 25 del medesimo Trattato di assistenza), pari ad euro 13.250 annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Al riguardo segnala che la relazione tecnica quantifica in euro 57.508 a decorrere dal 2017 l'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due Trattati, di cui euro 40.258 per gli oneri valutati ed euro 17.250 per gli oneri autorizzati.
  In merito ricorda che la distinzione tra oneri valutati e oneri autorizzati deriva dal carattere ipotetico degli oneri valutati, rispetto ai quali l'onere di spesa quantificato discende da una stima effettuabile solo in via del tutto ipotetica.
  Il comma 2 rinvia alle procedure previste dalla legge di contabilità (di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009) per la compensazione degli oneri valutati dal comma 1, qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa.
  In merito ricorda che, ai sensi del comma 12 del citato articolo 17 della legge di contabilità pubblica il Ministero dell'economia, sulla base delle informazioni Pag. 112trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. Inoltre i commi da 12-bis a 12-quater del medesimo articolo 17 prevedono una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, in superamento delle clausole di salvaguardia. A tal fine, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia, in attesa di successive misure correttive, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente; qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere con DPCM, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa. Qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell'esercizio, il Ministro dell'economia assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative. Per gli esercizi successivi a quello in corso si provvede con la legge di bilancio.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.55.

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