CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 novembre 2017
909.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.15.

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia.
C. 4653, approvata in un testo unificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2017, ed avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

  Il Viceministro Luigi CASERO, ad integrazione degli elementi di informazione già contenuti nella relazione tecnica di passaggio depositata nel corso della precedente seduta, chiarisce che le funzioni svolte dallo Stato nel territorio della regione a statuto ordinario oggetto di distacco ai sensi del presente provvedimento, che per effetto dello stesso dovrebbero passare a carico della regione Friuli-Venezia Giulia, non dovrebbero comportare effetti finanziari sostanziali, in considerazione dell'esiguità demografica del comune di Sappada interessato dal predetto distacco, e comunque dovrebbero risultare di carattere positivo, giacché consistenti in risparmi di spesa dovuti al mancato esercizio delle citate funzioni da parte dell'amministrazione statale.

  Maino MARCHI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4653, recante Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia;
   preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, Pag. 70della legge n. 196 del 2009, e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'attuazione del presente provvedimento comporta effetti sulla determinazione della compartecipazione delle entrate erariali di spettanza della regione Friuli-Venezia Giulia, secondo quanto previsto dall'articolo 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della medesima regione;
    per la stima dei predetti effetti sono stati utilizzati i dati contenuti nella banca dati dell'anagrafe tributaria (versamenti F24/F23) e relativi ai versamenti afferenti al comune di Sappada;
    applicando le modalità di determinazione delle spettanze della regione Friuli-Venezia Giulia si stimano maggiori oneri per il bilancio dello Stato valutati in 1,22 milioni di euro su base annua, anziché in 1,2 milioni di euro su base annua come invece riportato nella precedente relazione tecnica, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato in data 20 ottobre 2015 per mancanza della prescritta copertura finanziaria;
    tali oneri vengono parzialmente compensati dagli effetti derivanti dalla determinazione di maggiori accantonamenti a carico della regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011 (extra gettito IMU-ICI), stimati in 515.000 euro su base annua;
    i maggiori oneri netti a carico del bilancio dello Stato risultano pertanto complessivamente valutati in 705.000 euro su base annua;
    gli oneri indicati all'articolo 1, comma 4, derivanti dall'attuazione del presente provvedimento e valutati, come testé evidenziato, in 705.000 euro a decorrere dall'anno 2017, devono intendersi aventi carattere annuale;
    per quanto concerne la copertura degli oneri di cui al predetto articolo 1, comma 4, effettuata a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
    le funzioni svolte dallo Stato nel territorio della regione a statuto ordinario oggetto di distacco ai sensi del presente provvedimento, che per effetto dello stesso dovrebbero passare a carico della regione Friuli-Venezia Giulia, non dovrebbero comportare effetti finanziari sostanziali, in considerazione dell'esiguità demografica del comune di Sappada interessato dal predetto distacco, e comunque dovrebbero risultare di carattere positivo, giacché consistenti in risparmi di spesa dovuti al mancato esercizio delle citate funzioni da parte dell'amministrazione statale,
   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  Federico D'INCÀ (M5S) chiede un chiarimento in merito alla sussistenza di eventuali ulteriori oneri rispetto a quelli indicati nel testo del provvedimento, in riferimento ad esempio allo svolgimento di funzioni ed attività in materia sanitaria da parte della regione ricevente, nonché circa la natura permanente degli oneri medesimi.

  Maino MARCHI (PD), relatore, precisa che gli oneri indicati al comma 4 dell'articolo 1, valutati in 705 mila euro annui a decorrere dal 2017, come esplicitato nella citata relazione tecnica attengono esclusivamente alle minori entrate erariali conseguenti all'aggregazione del comune di Sappada alla regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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  Maino MARCHI (PD), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data 7 novembre 2017, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala gli emendamenti De Menech 1.22, 1.23, 1.7 e 1.6, che prevedono un onere valutato derivante dal provvedimento differente da quello previsto dal testo del medesimo provvedimento, già asseverato dalla relazione tecnica.
  Con riferimento invece alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   De Menech 1.2, che prevede la nomina di un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1, recando al riguardo un'apposita disciplina. Al riguardo, considera necessario acquisire il parere del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   De Menech 1.5, che prevede che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno e che tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo provvedimento sono a carico del bilancio della regione Friuli Venezia Giulia. Al riguardo, ritiene necessario acquisire il parere del Governo in ordine alla congruità e idoneità della clausola di invarianza finanziaria prevista;
   Menorello 1.21, che prevede che agli oneri derivanti dal presente provvedimento provvede la regione cui il comune di Sappada viene aggregato. Al riguardo, reputa necessario acquisire il parere del Governo in ordine alla congruità e idoneità della previsione finanziaria secondo cui gli oneri derivanti dal provvedimento sono a carico del bilancio della regione Friuli Venezia Giulia;
   Menorello 1.021, 1.022, 1.023, 1.024, 1.025, 1.026, 1.027, 1.028, 1.029, 1.030, 1.031, 1.032, 1.033, 1.034, 1.035 e 1.036, di analogo contenuto, che prevedono rispettivamente che i comuni di Cortina d'Ampezzo, di Livinallongo del Col di Lana, di Colle Santa Lucia, di Lamon, di Sovramonte, di Asiago, di Conco, di Emego, di Foza, di Gallio, di Roana, di Lusiana, di Rotzo, di Pedemonte, di Taibon Agordino, di Voltago Agordino siano distaccati dalla regione Veneto e aggregati alla regione Trentino Alto Adige, disponendo che agli oneri derivanti dal presente provvedimento provvede la regione cui il predetto comune viene aggregato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire il parere del Governo in ordine alla congruità della previsione finanziaria secondo cui gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame sono a carico del bilancio della regione Trentino Alto Adige;
   Menorello 1.037, che prevede che il comune di Cinto Caomaggiore sia distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, disponendo che agli oneri derivanti dal presente provvedimento provveda la regione cui il predetto comune viene aggregato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire il parere del Governo in ordine alla congruità e idoneità della previsione finanziaria secondo cui gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame sono a carico del bilancio della regione Friuli Venezia Giulia.

  Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ed esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Maino MARCHI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, Pag. 72propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.21, 1.22, 1.23 e sugli articoli aggiuntivi 1.021, 1.022, 1.023, 1.024, 1.025, 1.026, 1.027, 1.028, 1.029, 1.030, 1.031, 1.032, 1.033, 1.034, 1.035, 1.036 e 1.037, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
C. 2305 e abb.-A/R.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2017, ed avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che nella seduta del 26 ottobre scorso è stata presentata una proposta di parere sul provvedimento in esame sulla quale il rappresentante del Governo si era riservato di esprimere le proprie valutazioni. Avverte che sarà tuttavia ora distribuita una nuova proposta di parere che, rispetto alla precedente, reca talune correzioni di carattere meramente formale.
  Segnala altresì che nella nuova proposta di parere è stato espunto, con riguardo alla definizione del quadro delle risorse finanziarie da utilizzare, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), il riferimento al fatto che dovesse essere «sentita» la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, giacché anche la definizione del predetto quadro rientra nell'ambito del Piano generale della mobilità ciclistica introdotto dal medesimo articolo 3, per l'adozione del quale è già prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata.
  Tanto premesso, formula pertanto la seguente nuova proposta di parere, sulla quale invita il rappresentante del Governo ad esprimere le valutazioni di propria competenza:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2305 e abb.-A/R, recante Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, nonché gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;
   preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
   premesso che il presente provvedimento persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività turistiche e ricreative, prevedendo a tal fine il coinvolgimento degli enti territoriali, sia nella fase di programmazione degli interventi, sia in quella di attuazione degli stessi, nonché l'utilizzo delle risorse indicate all'articolo 12;
   rilevato che, in questo quadro, al fine di assicurare che i predetti interventi siano programmati e realizzati, sia dall'Amministrazione centrale, sia dagli enti territoriali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri Pag. 73privi di quantificazione e di copertura finanziaria, appare necessario modificare il testo del provvedimento nei seguenti termini:
    a) prevedere che il Piano generale della mobilità ciclistica, che rappresenta il principale strumento di programmazione previsto dal provvedimento all'articolo 3, sia adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, in modo da assicurare una stretta connessione tra interventi programmati e risorse disponibili;
    b) prevedere che il predetto Piano sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anziché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare un adeguato coinvolgimento, oltre che delle Regioni, anche degli altri enti territoriali che partecipano a vario titolo al processo di programmazione;
    c) prevedere che il predetto Piano provveda, tra l'altro, alla definizione delle risorse da ripartire per il finanziamento degli interventi previsti nel medesimo Piano generale, nonché in quelli indicati nei Piani della mobilità ciclistica delle regioni, dei comuni, delle città metropolitane e delle province di cui agli articoli 6 e 7;
    d) prevedere che il Piano generale della mobilità ciclistica sia adottato in coerenza con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e con i programmi per la mobilità sostenibile finanziati a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del DPCM 21 luglio 2017, in modo da rendere compatibili gli interventi da realizzare con quelli già finanziati a legislazione vigente a valere sulle stesse risorse alle quali attinge anche il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 12;
    e) espungere dal novero delle autorizzazioni di spesa utilizzabili, ai sensi dell'articolo 12, quelle di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366, le cui risorse si esauriranno nel 2017;
    f) prevedere la possibilità di aggiornamento annuale del predetto Piano generale anche per tenere conto delle risorse eventualmente rese disponibili ai sensi della legislazione nel frattempo intervenuta, al fine di assicurarne la necessaria flessibilità;
    g) collegare i Piani regionali della mobilità ciclistica, i Biciplan dei comuni e le disposizioni particolari per le città metropolitane e le province al quadro delle risorse finanziarie definite nell'ambito del Piano generale della mobilità ciclistica;
    h) precisare che il Piano generale della mobilità ciclistica definirà non solo le ciclovie nazionali, ma anche la rete ciclabile nazionale Bicitalia, che le ricomprende, sulla base di criteri corrispondenti alle attuali «caratteristiche» della rete come definite dal testo del provvedimento, in modo da sottolinearne il carattere programmatico;
    l) sopprimere le disposizioni concernenti l'istituzione di una piattaforma telematica, di cui all'articolo 4, comma 9;
    m) sopprimere l'articolo 5, che prevede l'istituzione di una Direzione generale per la mobilità ciclistica;
    n) sopprimere le disposizioni relative all'istituzione di uffici per la mobilità ciclistica da parte degli enti territoriali, di cui agli articoli 6, comma 2, 7, comma 4, e 8, comma 2, fermo restando che tali enti potranno, nell'ambito della propria autonomia, disporre l'organizzazione dei propri uffici nelle forme che riterranno più opportune;
    o) sopprimere gli interventi previsti nell'ambito delle disposizioni particolari per le città metropolitane e per le province, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera da a) a e);Pag. 74
    p) sopprimere la destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi da sanzioni per violazione al codice della strada all'attuazione delle misure a favore della mobilità ciclistica, di cui all'articolo 9, comma 7;
    q) sopprimere le modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di ciclovie di complemento, di cui all'articolo 10;
    r) riformulare le disposizioni che pongono vincoli a carico dei Piani regionali della mobilità ciclistica e dei Biciplan dei comuni non coerenti con il quadro delle risorse finanziarie previste dal presente provvedimento;
    s) inserire una clausola di invarianza finanziaria in relazione agli adempimenti che le amministrazioni interessate dovranno svolgere con riferimento alle relazioni da predisporre sullo stato di attuazione della legge, ai sensi dell'articolo 13, prevedendo altresì un puntuale coordinamento dei termini per la presentazione delle relazioni medesime;
   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: rispettive competenze aggiungere le seguenti:, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e).

  Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
  al comma 1:

   1) al primo periodo, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti inserire le seguenti: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
   2) al secondo periodo, dopo le parole: dei trasporti e della logistica inserire le seguenti: ed è adottato in coerenza: a) con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) con i programmi per la mobilità sostenibile finanziati a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017;
  al comma 3:
   1) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nei limiti delle risorse di cui alla lettera e);
   2) alla lettera d), sopprimere le parole da:, anche attraverso fino alla fine della lettera;
   3) sostituire la lettera e) con la seguente: e) la definizione del quadro, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, delle risorse finanziarie pubbliche e private di cui all'articolo 12, da ripartire per il finanziamento degli interventi previsti nel medesimo Piano generale, nonché in quelli indicati nei piani della mobilità ciclistica delle regioni, dei comuni, delle città metropolitane e delle province di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 7;
   4) sopprimere la lettera f);
   5) alla lettera g), dopo le parole: relative infrastrutture, nonché inserire le seguenti: a promuovere;
   6) alla lettera i), dopo le parole: la definizione inserire le seguenti:, nei limiti delle risorse di cui alla lettera e),;
   al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:Pag. 75
   1) sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Piano generale della mobilità ciclistica può essere aggiornato annualmente anche al fine di tenere conto delle ulteriori risorse eventualmente rese disponibili ai sensi della legislazione nel frattempo intervenuta»;
   2) al terzo periodo, dopo le parole: «In sede di aggiornamento» inserire le seguenti: «del Piano generale della mobilità ciclistica,».

  Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole da: composta dalle ciclovie fino a nella Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» con le seguenti:, denominata «Bicitalia», costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea «EuroVelo». Essa è composta dalle ciclovie di interesse nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), compresi i relativi accessori e pertinenze, dedicate ai ciclisti e, in generale, agli utenti non motorizzati. Le infrastrutture della Rete ciclabile nazionale;
  al comma 2:
   1) sostituire le parole da: è costituita fino a: le seguenti caratteristiche con le seguenti: è individuata nell'ambito del Piano generale della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 sulla base dei seguenti criteri:
   2) sopprimere la lettera m);
  al comma 3:
   1) sostituire le parole: le modalità di realizzazione e di gestione con le seguenti: gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione;
   2) sostituire le parole: a valere sulle risorse di cui all'articolo 12 con le seguenti: nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.
  al comma 6, sostituire le parole da: e mediante la piattaforma fino alla fine del comma con le seguenti:, approvano i progetti e provvedono a inviarli entro un mese dall'approvazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  al comma 7 , sostituire le parole da: si intendono fino alla fine del comma, con le seguenti: sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data del loro ricevimento, salvo che i predetti progetti risultino difformi dalle indicazioni contenute nel Piano generale della mobilità ciclistica o nel relativo quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e nei suoi eventuali aggiornamenti. In caso di difformità, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunica alla regione le motivazioni della mancata approvazione del progetto, richiedendone la modifica alla regione stessa.
  dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. La regione trasmette il progetto conseguentemente modificato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro due mesi dalla comunicazione della mancata approvazione. Esso si intende approvato, salvo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non lo respinga espressamente entro i trenta giorni successivi alla ricezione;
  sopprimere il comma 9.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

  Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: proprie competenze inserire le seguenti: e nel rispetto del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti, e dopo le parole: dei trasporti e della logistica inserire le seguenti: e con il Piano nazionale della mobilità ciclistica;
   sopprimere il comma 2;Pag. 76
   al comma 3, lettera h), sostituire le parole: la realizzazione con le seguenti: l'eventuale realizzazione;
   al comma 4, sostituire le parole: Per consentire l'effettiva con le seguenti: Per promuovere la e sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   sopprimere il comma 5;
   al comma 6, sostituire le parole da: le modalità di realizzazione fino alla fine del comma, con le seguenti: gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione della rete regionale di percorribilità ciclistica e i relativi costi, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti;
   sopprimere il comma 8.

  Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: definiscono con le seguenti: adottano, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti,;
   al comma 2:
    1) alla lettera a), sostituire le parole:, tale da garantire l'attraversamento e il con le seguenti: destinata all'attraversamento e al e sostituire le parole: le modalità e i tempi per realizzare tali infrastrutture con le seguenti gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione di tali infrastrutture;
    2) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole:, tale da garantire una capillare distribuzione;
    3) alla lettera d), sostituire le parole: necessari ad assicurare la con le seguenti: volti alla;
    4) alla lettera f), sostituire la parola: puntuali con le seguenti: che possono essere realizzati;
    5) alla lettera g), sopprimere la parola: annuali e dopo la parola: metropolitana aggiungere le seguenti:, nel triennio di riferimento,;
    6) alla lettera h), sostituire le parole: le azioni con le seguenti: eventuali azioni;
    7) alla lettera i), sostituire la parola: necessari con la seguente: finalizzati;
    8) alla lettera n), sostituire le parole: le azioni con le seguenti: eventuali azioni;
    9) alla lettera p), sostituire le parole: le attività con le seguenti: eventuali attività;
    10) alla lettera q), sostituire la parola: pluriennale con la seguente: triennale e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.
   sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, attraverso i rispettivi uffici per la mobilità ciclistica e sostituire le parole da: anche mediante fino alla fine del comma con le seguenti: nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti;
   al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , anche mediante l'istituzione di un apposito ufficio per la mobilità ciclistica,.

  Conseguentemente, all'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire la parola: prevedono con le seguenti: possono prevedere;
   sopprimere i commi 6 e 7.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.Pag. 77
  Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:
  1. Per la definizione del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), concorrono:
   a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   b) le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinate ai programmi per la mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017;
   c) le risorse relative al finanziamento e al cofinanziamento dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, ove prevedano misure rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci;
   d) gli eventuali proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché i lasciti, le donazioni e altri atti di liberalità finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.

  Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:
  al comma 1:
   1) all'alinea, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno;
   2) alla lettera a), sopprimere le parole: e alla legge 19 ottobre 1998, n. 366;
  dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti. In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Castiello 3.22, Galgano 3.21 e 4.22, De Lorenzis 4.20, 4.13, 5.10, 5.20 e 5.11, Cristian Iannuzzi 5.1, 5.3 e 5.23, Galgano 5.22, Becattini 5.12, De Lorenzis 5.21, 5.13, 6.10, 6.11 e 7.13, Cristian Iannuzzi 8.20, 8.21 e 9.20 e De Lorenzis 12.10, che non risultano compatibili con la condizione posta dalla Commissione bilancio nel parere testé deliberato sul testo del provvedimento in esame;
   Busto 1.10, 1.21, 2.11, 2.010 e 13.010, che sono volte a prevedere la realizzazione di una rete nazionale di mobilità dolce, senza prevedere specifiche forme di finanziamento e ponendosi al di fuori del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), quale risultante dalla condizione posta dalla Commissione bilancio nel parere testé deliberato sul testo del provvedimento in esame;
   Cristian Iannuzzi 1.23, 3.23 e 3.24, che prevedono che venga garantita l'intermodalità e l'interscambio anche attraverso la realizzazione di aree di sosta e parcheggio, nonché l'interconnessione con le principali reti di collegamento esistenti, senza tuttavia prevedere specifiche forme di finanziamento e ponendosi al di fuori del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), quale risultante dalla condizione poste dalla Commissione bilancio nel parere testé deliberato sul testo del provvedimento in esame;
   Becattini 9.11, che è volta a stabilire che i comuni prevedano la realizzazione di Pag. 78apposite aree attrezzate per il deposito di biciclette negli edifici di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, senza individuare alcuna modalità di copertura del relativo onere.

  Con riferimento invece alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari dalle medesime derivanti, segnala le seguenti:
   Busto 2.10, che è volta a modificare la definizione di vie verdi o greenway prevista dal provvedimento in esame;
   Busto 2.20, che prevede che la proprietà delle aree di sedime delle ferrovie dismesse in condizioni di armamento che escludano il ripristino dell'esercizio ferroviario rimanga in capo ai soggetti proprietari che sono tenuti a consentirne l'uso come vie verdi;
   Busto 4.010, che, nel disciplinare il riuso delle ferrovie dismesse con vie verdi (greenways), prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuova il censimento degli itinerari naturalistici e storico-artistici fruibili a piedi o con altre forme di mobilità dolce, e pubblichi l'Atlante dei cammini d'Italia, da aggiornare ogni tre anni;
   Castiello 12.11, che prevede la ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative alle azioni e alle misure effettivamente approvate da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in percentuale alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, dando priorità alle operazioni che fanno ricorso alla disciplina della finanza di progetto;
   De Lorenzis 12.20, che prevede che i comuni con oltre 50.000 abitanti che istituiscono gli uffici della mobilità ciclistica abbiano priorità nella ripartizione delle risorse.

  Ritiene inoltre opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle seguenti proposte emendative:
   De Lorenzis 9.12, che è diretta stabilire che le amministrazioni comunali provvedono alla adeguata dotazione di rastrelliere idonee a impedire i furti di biciclette, nei limiti delle risorse disponibili e senza oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva possibilità per i comuni di adempiere alle previsioni della proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   Castiello 13.10, che stabilisce che le risorse non utilizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge siano ridestinate sulla base degli interventi realizzati. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla compatibilità della proposta emendativa con l'articolo 34-bis, comma 3, della legge di contabilità n. 196 del 2009.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse, contenute nel fascicolo n. 2, nono sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ed esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.10, 1.21, 1.23, 2.10, 2.11, 2.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 4.13, 4.20, 4.22, 5.1, 5.3, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 6.10, 6.11, 7.13, 8.20, 8.21, 9.11, 9.12, 9.20, 12.10, 12.11, 12.20, 13.10 e sugli articoli aggiuntivi 2.010, 4.010, 13.010, in Pag. 79quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
C. 3365-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dell'8 novembre 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che in data 9 novembre 2017, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare modificazioni al provvedimento medesimo.
  Avverte pertanto che sul testo ora all'esame dell'Assemblea rimane fermo il parere favorevole già espresso nella citata seduta.
  Comunica inoltre che l'Assemblea, in data 14 novembre 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.
C. 1041-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 12 aprile 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta altresì che, in data 20 aprile 2017, la Commissione di merito ha quindi apportato talune modificazioni al testo volte a recepire integralmente le predette condizioni formulate dalla Commissione bilancio. Poiché il testo ora all'esame dell'Assemblea non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso un parere favorevole.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore sul testo del provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione della relatrice, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il Pag. 80fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle seguenti proposte emendative:
   Giorgio Piccolo 1.010, che reca disposizioni in tema di comunicazione obbligatoria che il datore di lavoro o committente sono tenuti a rendere ai centri dell'impiego ai fini del pagamento della retribuzione attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, stabilendo che i predetti centri provvedano a modificare la modulistica di loro competenza nonché attribuendo ad essi il compito di segnalare eventuali violazioni alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio, che procede alle conseguenti verifiche. La proposta emendativa prevede quindi che all'onere da essa derivante, pari ad 1 milione di euro per il 2017 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, rileva preliminarmente che la proposta emendativa in esame riproduce le disposizioni degli articoli 2 e 5, commi 2 e 3, contenuti nel precedente testo unificato del provvedimento in titolo, dei quali la Commissione bilancio ha richiesto la soppressione, mediante specifiche condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta del 12 aprile 2017, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva altresì che le predette disposizioni, in recepimento delle citate condizioni da parte della Commissione di merito, risultano pertanto espunte dal testo ora all'esame dell'Assemblea. Alla luce delle criticità dianzi evidenziate, reputa pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria recata dalla presente proposte emendativa, anche tenuto conto del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio 2018-2020 attualmente all'esame del Parlamento;
   Zappulla 3.010, che affida all'Ispettorato nazionale del lavoro il compito di svolgere le opportune attività ispettive volte a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 in materia di modalità di pagamento della retribuzione ai lavoratori, all'uopo istituendo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo con una dotazione di 500 mila euro per il 2017 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La proposta emendativa in esame prevede che alla copertura del predetto onere si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, stabilendo altresì che i proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 3 siano riassegnati al Fondo medesimo, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio 2018-2020 attualmente all'esame del Parlamento.

  Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Giorgio Piccolo 1.010 e Zappulla 3.010, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse contenute nel fascicolo n. 1.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli articoli aggiuntivi 1.010 e 3.010, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di Pag. 81idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010.
C. 4461 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 5 luglio 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che in data 13 settembre 2017, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare modificazioni al provvedimento medesimo. Propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, tenuto conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, attualmente all'esame del Parlamento. Avverte, infine, che sul provvedimento in titolo non risultano presentate proposte emendative in Assemblea.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013.
C. 4462 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 4 luglio 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che in data 13 settembre 2017, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare modificazioni al provvedimento medesimo.
  Propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, tenuto conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, attualmente all'esame del Parlamento. Avverte, infine, che sul provvedimento in titolo non risultano presentate proposte emendative in Assemblea.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere favorevole Pag. 82sul testo del provvedimento testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.
C. 4463 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dell'11 luglio 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che in data 13 luglio 2017, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare modificazioni al provvedimento medesimo.
  Propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, tenuto conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, attualmente all'esame del Parlamento. Avverte, infine, che sul provvedimento in titolo non risultano presentate proposte emendative in Assemblea.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.
C. 4464 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 25 luglio 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che in data 13 settembre 2017, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare modificazioni al provvedimento medesimo.
  Propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, tenuto conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, attualmente all'esame del Parlamento. Avverte, infine, che sul provvedimento in titolo non risultano presentate proposte emendative in Assemblea.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere favorevole Pag. 83sul testo del provvedimento testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.
Doc. XXII, n. 82.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il documento in esame è volto a modificare il comma 4 dell'articolo 2 della deliberazione della Camera dei deputati del 27 luglio 2016 per prorogare, fino al termine della XVII legislatura, la durata dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, attualmente fissata in dodici mesi a decorrere dal 25 novembre 2016.
  Segnala altresì che il documento provvede a incrementare l'autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione in relazione al prolungamento della durata della stessa, fermo restando che il relativo onere è posto a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. In particolare, l'articolo 2 novella l'articolo 5, comma 5, della deliberazione, stabilendo che l'attuale autorizzazione di spesa per l'anno 2017, pari a 30 mila euro, sia sostituita da un'autorizzazione di spesa di 40 mila euro per l'anno 2017 e fino alla conclusione dei lavori.
  Nel rilevare l'assenza di effetti diretti del provvedimento in esame sulla finanza pubblica – posto che gli oneri derivanti dallo stesso sono a carico, come sopra ricordato, degli stanziamenti della Camera dei deputati – segnala che dovrebbe essere valutata l'opportunità di indicare la ripartizione dell'autorizzazione di spesa di 40 mila euro di cui all'articolo 2, tra gli esercizi finanziari nei quali verrà presumibilmente sostenuta la spesa, ovvero il 2017 e il 2018, anno in cui si concluderà la legislatura.
  Ciò posto, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il Doc. XXII, n. 82, recante Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie;
   ritenuto che si dovrebbe valutare l'opportunità di ripartire la spesa autorizzata per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della deliberazione della Camera dei deputati 27 luglio 2016, come novellata dall'articolo 2, comma 1, del presente provvedimento, pari a 40 mila euro, tra gli esercizi in cui gli oneri dovrebbero essere effettivamente sostenuti, ossia tra il 2017 e il 2018,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   Si valuti l'opportunità di ripartire la spesa autorizzata per l'anno 2017 ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della deliberazione della Camera dei deputati 27 luglio 2016, come novellata dall'articolo 2, comma 1, del presente provvedimento, pari a 40 mila euro, tra gli esercizi 2017 e 2018».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 84

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.
C. 4684 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in titolo, approvato con modifiche dal Senato, reca la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Accordi: A) Convenzione di Amburgo del 2009, relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (European XFEL); B) Protocollo di Grenoble del 2014 relativo all'adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF); C) Protocollo di Berlino del 2011 alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (European XFEL) riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, e che il testo originario del provvedimento e l'emendamento governativo relativo all'Accordo sub C) sono corredati di due distinte relazioni tecniche, utilizzabili ai fini della verifica delle quantificazioni.
  Passando all'esame dei contenuti degli Accordi che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalle relazioni tecniche, segnala quanto segue.
  In via preliminare, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di tre Trattati di cooperazione scientifica internazionale: la Convenzione XFEL del 2009 relativa all'impianto laser a raggi X, il Protocollo del 2011 concernente l'adesione della Spagna alla medesima Convenzione XFEL e il Protocollo di Grenoble del 2014 di adesione della Russia alla Convenzione del 1988 sul Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (Convenzione ESRF), rilevando che gli oneri complessivi derivanti dai Trattati vengono indicati dal disegno di legge di ratifica in misura pari a 4.744.374 euro per il 2017, a 3.431.038 euro per il 2018 e a 3.495.247 a decorrere dal 2019 e che tali oneri vengono riferiti dalla stessa disposizione, e dalla relazione tecnica, esclusivamente al primo dei summenzionati Accordi. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica e considerato che il maggior onere appare configurato come limite massimo di spesa.
  Con riferimento ai Protocolli di adesione della Spagna alla Convenzione XFEL (accordo Sub C) e della Federazione Russa alla Convenzione ESRF (accordo Sub B), non ha osservazioni da formulare. Con riguardo al Protocollo di adesione spagnolo rileva infatti, come evidenziato dalla relazione tecnica, che l'effettiva adesione di tale Paese si realizza attraverso una cessione allo stesso di quote della Società European XFEL attualmente possedute dalla Germania e quindi senza variazioni del piano finanziario ovvero della sua ripartizione tra gli Stati partecipanti.
  Non ha osservazioni da formulare, infine, in merito al Protocollo alla Convenzione ESRF, considerato che questo, come evidenziato nella relazione illustrativa, nel delineare le condizioni di ingresso della Russia, ridefinisce anche le quote societarie di ESRF – con una riduzione per l'Italia dal 15 per cento al 13,2 per cento – e con una corrispondente riduzione, pertanto, del carico contributivo annuale dovuto dagli Stati membri all'organismo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 4, comma 1, Pag. 85provvede agli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni oggetto di ratifica: articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente disegno di legge, cui sono ascritti oneri pari ad euro 3.042.751 per l'anno 2017, relativi agli ulteriori costi connessi alla realizzazione del predetto impianto, denominato European XFEL; articolo 3 e articolo 5, paragrafo 5, della citata Convenzione, cui sono ascritti oneri pari ad euro 1.701.623 per l'anno 2017, ad euro 3.431.038 per l'anno 2018 e ad euro 3.495.247 a decorrere dall'anno 2019, relativi in parte ai costi annuali di esercizio del predetto impianto, in parte alla partecipazione di funzionari italiani appartenenti all'area della dirigenza alle riunioni dell'Assemblea degli azionisti e degli altri organi di coordinamento.
  Ciò posto, fa presente che alla copertura dei suddetti oneri, complessivamente pari ad euro 4.744.374 per l'anno 2017, ad euro 3.431.038 per l'anno 2018 e ad euro 3.495.247 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019 di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che – anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020 – reca le necessarie disponibilità. Non ha pertanto osservazioni da formulare, nel presupposto che l'onere previsto a regime con decorrenza dal 2019 rivesta carattere annuale. Fa infine presente che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del disegno di legge in esame, agli eventuali oneri a carico delle Parti relativi ai costi derivanti dalla procedura arbitrale di cui all'articolo 12 della medesima Convenzione, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.

  Il Viceministro Luigi CASERO conferma che l'onere previsto a regime con decorrenza dall'anno 2019, di cui all'articolo 4, comma 1, riveste carattere annuale, trattandosi di onere relativo al costo annuale di esercizio dell'impianto nonché alla partecipazione alle riunioni dell'Assemblea degli azionisti e degli altri organi di coordinamento.

  Gianfranco LIBRANDI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4684 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'onere previsto a regime con decorrenza dal 2019 di cui all'articolo 4, comma 1, riveste carattere annuale, trattandosi di onere relativo al costo annuale di esercizio dell'impianto nonché alla partecipazione alle riunioni dell'Assemblea degli Azionisti e degli altri organi di coordinamento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 86

Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini.
C. 4665, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, osserva che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, già esaminato in prima lettura dal Senato, reca disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini. Rileva inoltre che il testo originario del provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica, ma nel corso dell'esame presso il Senato il Governo ha presentato una relazione tecnica che risulta tuttora utilizzabile.
  In merito agli articoli da 1 a 5, che prevedono disposizioni sulla ricorrenza dei 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini, prende atto che gli oneri indicati dalla proposta sono configurati quali limiti di spesa e che, comunque, la relazione tecnica indica analiticamente le voci di costo relative all'attuazione della legge in esame. Osserva peraltro per taluni degli obiettivi previsti non sembrano corrispondere specifiche voci di costo. Ritiene opportuno acquisire conferma che dette attività possano essere svolte nell'ambito della quota dello stanziamento da destinare, secondo la relazione tecnica, ad attività di ricerca e formative. Inoltre, con riferimento al coinvolgimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), di soggetti pubblici in attività formative, non formula osservazioni, considerato che esso sembra riguardare attività di carattere facoltativo, che pertanto i soggetti pubblici interessati potranno svolgere nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio. In proposito ritiene utile una conferma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 5 provvede alla copertura dell'onere derivante dalla concessione del contributo straordinario, pari a 680 mila euro per l'anno 2018 e a 20 mila euro per l'anno 2019, previsto dall'articolo 4. Al riguardo, evidenzia che alla copertura dell'onere derivante dalla concessione del contributo straordinario, pari a 680 mila euro per l'anno 2018 e a 20 mila euro per l'anno 2019, previsto dall'articolo 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale. In proposito segnala che il piano gestionale n. 7 del capitolo 5650 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul quale sono allocate le risorse di cui al citato articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015, nella legge di bilancio 2017 reca stanziamenti in termini di competenza e di cassa pari a 9,915 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10,075 milioni di euro per l'anno 2019, mentre, nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020 (S. 2960), tali stanziamenti ammontano rispettivamente a 13,3 e a 13,2 milioni di euro. Ciò posto, reputa necessario che il Governo confermi che la riduzione, prevista dal presente provvedimento, dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente.

  Il Viceministro Luigi CASERO chiarisce che il coinvolgimento di soggetti pubblici in attività formative, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), potrà avere carattere facoltativo e dovrà svolgersi nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio. Precisa altresì che la promozione della ricerca scientifica in materia di studi rossiniani, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), rientra nell'ambito della quota di stanziamento da destinare ad attività di ricerca e formative. Assicura infine che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 Pag. 87dicembre 2015, n. 208, concernente il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, disposta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4665, approvato dal Senato, recante Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il coinvolgimento di soggetti pubblici in attività formative, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), potrà avere carattere facoltativo e dovrà svolgersi nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio;
    la promozione della ricerca scientifica in materia di studi rossiniani, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), rientra nell'ambito della quota di stanziamento da destinare ad attività di ricerca e formative;
    la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, disposta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato.
Nuovo testo C. 4619, approvata dalla 8a Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni IX e X).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2017.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 4619, approvato dalla 8a Commissione permanente del Senato, e abb., recante Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale di ricerche di mercato;
   preso atto del contenuto della relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'ampliamento della platea di coloro che dovranno iscriversi al Registro delle opposizioni non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che, da un lato, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 4, i costi del funzionamento del Registro delle opposizioni sono a carico degli operatori che intendono trasmettere materiale pubblicitario, attraverso la corresponsione delle tariffe di accesso elaborate dal Ministero dello sviluppo economico sulla base del piano Pag. 88preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del Registro predisposto annualmente dal gestore e approvato dallo stesso Ministero e, dall'altro, l'articolo 1, comma 13, lettera c), prevede tra i criteri direttivi da seguirsi nella determinazione dell'aggiornamento delle predette tariffe l'integrale copertura dei costi;
    l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) potrà svolgere i compiti ad essa assegnati dall'articolo 2 con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non comportando tali compiti un carico di lavoro significativo e di conseguenza un aggravio dei costi, posto che si tratta di attività una tantum di integrazione del Piano nazionale di numerazione (PNN) e di attività di vigilanza e sanzionatoria che rientrano nell'ambito delle attività di vigilanza in materia di gestione e uso della numerazione, già svolte dall'Autorità stessa,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.
Nuovo testo unificato C. 1932 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2017.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione era in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

  Il Viceministro Luigi CASERO fa presente che i prodotti interessati dalle modifiche introdotte dall'articolo 3, attinenti principalmente alla produzione, commercializzazione ed etichettatura dei prodotti in oggetto, non influiscono sulla loro classificazione doganale e osserva che, a seguito delle citate modifiche, pertanto, l'aliquota IVA applicabile ai predetti prodotti rimarrà inalterata.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato del progetto di legge C. 1932 e abb., recante Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati;
   preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che:
    i prodotti interessati dalle modifiche introdotte dall'articolo 3, attinenti principalmente alla produzione, commercializzazione ed etichettatura dei prodotti in oggetto, non influiscono sulla loro classificazione doganale;
    a seguito delle citate modifiche, pertanto, l'aliquota IVA applicabile ai predetti prodotti rimarrà inalterata;
    rilevata la necessità di prevedere che la valorizzazione dell'utilizzo dei prodotti integrali nell'ambito della ristorazione ospedaliera assistenziale scolastica, di cui all'articolo 2, debba avvenire senza Pag. 89nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: si può prevedere inserire le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.50.