CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 novembre 2017
905.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 62

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Erasmo PALAZZOTTO. – Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

  La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE.
Atto n. 470.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Pag. 63

  Erasmo PALAZZOTTO, presidente, nel ricordare che la Commissione è chiamata a esprimere il parere entro il prossimo 26 novembre, avverte che la Commissione Bilancio, assegnataria del provvedimento ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, esprimerà il proprio parere sulle conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'atto al nostro esame nel corso della prossima settimana.

  Alessio TACCONI (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame attua la delega conferita con l'articolo 1 e l'Allegato B della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016) e recepisce, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 6 della medesima legge di delegazione ed agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), la direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, che introduce misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e abroga la decisione 95/553/CE.
  Segnala che l'articolo 6 della legge di delegazione europea 2015 detta, al comma 1, un importante principio e criterio direttivo aggiuntivo rispetto ai principi e criteri direttivi generali richiamati dall'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2015, alla luce del quale il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio – sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi –, dovrà prevedere che la promessa di restituzione dei costi sottoscritta dal cittadino italiano innanzi all'autorità consolare di un altro Stato membro della Unione europea alle condizioni previste dall'articolo 14 della direttiva 2015/637, abbia efficacia di titolo esecutivo in relazione alle somme di danaro, determinate o determinabili, contenute in detta promessa di restituzione.
  Sottolinea che la direttiva (UE) 2015/637 – adottata il 20 aprile 2015, e che, tra l'altro, ha abrogato la precedente decisione 95/553/CE, nella stessa materia ma di minore portata –, ha un campo di applicazione piuttosto ampio: si stima, infatti, che circa 7 milioni di cittadini europei si trovino a viaggiare o a vivere in Paesi terzi nei quali il loro Stato di appartenenza non è in grado di fornire assistenza consolare.
  Evidenzia che la direttiva mira (articolo 1) a determinare le modalità con le quali cittadini europei bisognosi di assistenza consolare in Paesi terzi nei quali non sono direttamente rappresentati abbiano diritto a godere della tutela delle ambasciate e dei consolati di altri Stati membri dell'Unione europea ivi presenti. Tale assistenza può concernere l'espletamento di semplici pratiche consolari, l'assistenza in caso di incidenti o perfino in caso di gravi crisi politiche nel Paese terzo che consiglino la pronta evacuazione dei cittadini europei.
  Ricorda che, dal punto di vista giuridico, la direttiva costituisce l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 20 e 23 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché dall'articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali della UE. Difatti, la lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 del TFUE enuncia tra i diritti dei cittadini dell'Unione quello di essere tutelato dalle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle medesime condizioni dei cittadini di detto Stato, qualora si trovino nel territorio di un Paese terzo privo di rappresentanza diplomatica o consolare nazionale.
  Segnala inoltre che l'articolo 23 del TFUE, ribadendo tale diritto dei cittadini europei, prevede, al paragrafo primo, che gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela. Ricorda che questa disposizione è stata a suo tempo attuata dalla citata decisione 95/553/CE.Pag. 64
  Fa presente che il secondo paragrafo prevede poi che il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo e con procedura legislativa speciale, possa adottare direttive sulle misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare la tutela consolare dei cittadini europei non rappresentati in Stati terzi e che la direttiva 2015/637 costituisce l'attuazione di quest'ultima previsione.
  Per quanto concerne, invece, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rileva che l'articolo 46 reitera esattamente quanto previsto dalla richiamata lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 del TFUE.
  Sottolinea che, in questo contesto, elemento essenziale della direttiva 2015/637 è quello di fornire una tutela consolare non discriminatoria, nel senso che i cittadini di Stati membri dell'Unione europea non rappresentati nello specifico Paese terzo devono poter ottenere tutta l'assistenza che le ambasciate e consolati europei ivi presenti fornirebbero (articolo 2) ai propri cittadini, tra l'altro, in caso di decesso, di gravi incidenti o malattia, di arresto o detenzione, dell'esser stati vittime di reati, di situazioni di emergenza che richiedano aiuto o rimpatrio (articolo 9). Evidenzia, inoltre, che la direttiva specifica la portata in cui l'assistenza consolare può estendersi (articolo 5) ai familiari di cittadini dell'Unione europea che abbiano tuttavia la cittadinanza di Paesi terzi.
  Segnala che il testo dà sistematicità alle prassi maturate nel corso degli anni fra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il rilascio e il rimborso dei documenti di viaggio provvisori per i cittadini di altri Paesi sprovvisti di passaporto, a seguito di smarrimento o di furto.
  Ricorda che il termine per il recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali degli Stati membri è fissato al 1o maggio 2018.
  Passando ad illustrare lo schema di decreto legislativo, emanato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge di delegazione europea del 2015, evidenzia che esso si compone di 5 articoli.
  L'articolo 1 modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sull'ordinamento del Ministero degli esteri, aggiungendo alle funzioni fondamentali dei nostri consolati la tutela dei cittadini europei e dei non cittadini, nel rispetto delle disposizioni internazionali ed europee e nazionali. Sottolinea che l'obbligo di assistenza può estendersi anche a cittadini non europei, laddove sia previsto da disposizioni europee o accordi bilaterali.
  Segnala che con una modifica al decreto legislativo n. 71 del 2011, riguardante l'organizzazione e le funzioni dei nostri uffici consolari, viene introdotto il concetto di «cittadino europeo non rappresentato», cioè cittadino di un Paese UE che non ha rappresentanze consolari stabili in un Paese terzo.
  Il provvedimento consente, quindi, agli uffici consolari di rilasciare documenti di viaggio provvisori, per consentire a tali persone, previa autorizzazione del Paese di cittadinanza, di rientrare in patria (articolo 2, comma 1, lettera a).
  Altre previsioni riguardano l'assistenza consolare in caso di arresto o detenzione e gli aspetti pratici della restituzione delle somme anticipate dai nostri uffici.
  Ricorda, altresì, che sono previste norme per la tutela dei cittadini non rappresentati in caso di crisi o emergenze locali, oltre che previsioni sul coordinamento con le altre ambasciate degli Stati membri UE e con le delegazioni europee.
  Sottolinea che, ai fini di facilitare il coordinamento con le strutture europee, il provvedimento prevede che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunichi al Servizio europeo per l'azione esterna, l'ufficio che, secondo il proprio regolamento di organizzazione, svolge le funzioni di punto di contatto.
  Segnala che dalle nuove funzioni di assistenza possono essere esclusi i consoli onorari e i reggenti degli uffici consolari di prima categoria.
  Ricorda che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Poiché si tratta di un Pag. 65atto di adeguamento all'ordinamento dell'UE, segnala che non si evidenziano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, anche perché la collaborazione fra Stati in materia di tutela consolare è espressamente prevista dalla Convenzione di Vienna del 1963.
  Concludendo, ritiene che il provvedimento costituisce un rilevante progresso nell'ambito della tutela consolare, in particolare perché consente la necessaria flessibilità a fronte di situazioni che possono essere molto diversificate.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

  Erasmo PALAZZOTTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Erasmo PALAZZOTTO. – Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

  La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.
C. 4627 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre scorso.

  Erasmo PALAZZOTTO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente, la relatrice, onorevole Laura Garavini, ha presentato gli emendamenti 3.1 e 3.2.

  Laura GARAVINI (PD), relatrice, illustrando i propri emendamenti 3.1, e 3.2 (vedi allegato 1), segnala che, relativamente al comma 1 dell'articolo 3, la Commissione Bilancio ha ritenuto necessario posticipare dal 2017 al 2018 la decorrenza degli oneri previsti dal provvedimento, adeguando contestualmente la relativa copertura finanziaria, imputando i medesimi oneri al bilancio triennale 2018-2019, in considerazione dei presumibili tempi di entrata in vigore del provvedimento nonché della natura degli oneri recati dall'Accordo in esame.
  Segnala, inoltre, che l'emendamento soppressivo del comma 2 si è reso necessario perché la nuova disciplina concernente la compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, ivi richiamata, deve ritenersi ormai automaticamente applicabile.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1 e 3.2 della relatrice.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.1 e 3.2.
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Laura Garavini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Erasmo PALAZZOTTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato Pag. 66dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.
C. 4628 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre scorso.

  Erasmo PALAZZOTTO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Finanze, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente, la relatrice, onorevole Laura Garavini, ha presentato gli emendamenti 3.1 e 3.2.

  Laura GARAVINI (PD), relatrice, illustrando i propri emendamenti 3.1, e 3.2 (vedi allegato 2), segnala che, relativamente al comma 1 dell'articolo 3, la Commissione Bilancio ha ritenuto necessario posticipare dal 2017 al 2018 la decorrenza degli oneri previsti dal provvedimento, adeguando contestualmente la relativa copertura finanziaria, imputando i medesimi oneri al bilancio triennale 2018-2019, in considerazione dei presumibili tempi di entrata in vigore del provvedimento nonché della natura degli oneri recati dall'Accordo al nostro esame.
  Segnala, inoltre, che l'emendamento soppressivo del comma 2 si è reso necessario perché la nuova disciplina concernente la compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, ivi richiamata, deve ritenersi ormai automaticamente applicabile.
  Sottolinea, poi, che nonostante gli oneri recati dal provvedimento in discussione siano di modesta entità, il beneficio che la ratifica dell'Accordo in discussione può arrecare nel campo della cooperazione giudiziaria è notevole.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1 e 3.2 della relatrice.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.1 e 3.2 della relatrice.
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Laura Garavini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Erasmo PALAZZOTTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.
C. 4685 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre scorso.

  Erasmo PALAZZOTTO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Agricoltura, Trasporti e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione per le questioni regionali ha Pag. 67comunicato di non procedere all'espressione del previsto parere.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Andrea Manciulli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Erasmo PALAZZOTTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.
C. 4686 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre scorso.

  Erasmo PALAZZOTTO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Finanze, Cultura, e Agricoltura, mentre la Commissione per le questioni regionali ha comunicato che non esprimerà parere.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Sandra Zampa, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Erasmo PALAZZOTTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.40.

Pag. 68