CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 novembre 2017
904.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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  Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente Tancredi TURCO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazioni del Presidente.

  Tancredi TURCO, Presidente, comunica che il collega Andrea Giorgis ha presentato il Rapporto sull'attività svolta dal Comitato nel periodo relativo al suo turno di presidenza, nel quale, secondo prassi consolidata, traccia un bilancio dei principali aspetti in cui si è articolata l'attività consultiva dell'organo nel periodo di riferimento (vedi allegato). Il Rapporto, che è in distribuzione, sarà disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati dedicata al Comitato. Dà, quindi, la parola al deputato Giorgis per una breve illustrazione del documento.

  Andrea GIORGIS evidenzia che il quinto turno di presidenza del Comitato per la legislazione ha corrisposto ad una fase di significativa produzione normativa: sono state infatti approvate 77 leggi, con una media mensile di 7,7 leggi, superiore a quella dell'intera legislatura (pari a 6,19 leggi al mese). La produzione normativa del periodo si è poi caratterizzata per una minore incidenza delle leggi di conversione di decreti-legge (soltanto 11, pari al 14,3 per cento) e per un'alta incidenza delle leggi di ratifica (37 su 77, pari al 48 per cento). L'attività del Comitato non ha potuto che seguire questa tendenza generale, con una significativa diminuzione dell'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge e una maggiore attenzione alla legislazione delegata, sia nella sua elaborazione (i pareri su progetti di legge contenenti disposizioni di delega) sia nella sua attuazione (i pareri su schemi di decreto legislativo).
  Fa quindi presente che nel quinto turno di presidenza i pareri resi dal Comitato hanno confermato alcuni problemi strutturali della produzione normativa, per quanto concerne i profili di qualità della legislazione: una formulazione non curata, con previsioni di dubbia portata normativa, meramente descrittive, ricognitive o programmatiche; la ricorrenza di difficoltà interpretative derivanti da numerose Pag. 4modifiche non testuali a previgenti disposizioni normative, anche recentemente approvate; la presenza di numerosi regimi normativi in deroga o transitori. In particolare i provvedimenti di delega, poi, continuano a presentare aspetti problematici per quanto concerne la sovrapposizione tra principi, criteri direttivi ed oggetto della delega e l'incertezza sui termini di delega derivante dal ricorso alla «tecnica dello scorrimento». Tra gli elementi positivi, segnala invece – a fianco del minore ricorso alla decretazione d'urgenza – anche il minore utilizzo di previsioni che rinviano all'adozione di «decreti ministeriali non regolamentari», strumenti considerati dalla Corte costituzionale di «indefinibile natura giuridica» e più volte censurati dal Comitato.
  Ricorda infine che, insieme all'attività ordinaria, il Comitato ha anche svolto, nel quinto turno di presidenza, un ciclo di audizioni finalizzato ad analizzare il «sistema delle fonti nel contesto delle dinamiche politico-istituzionali attuali». In particolare, sono state svolte le audizioni informali del capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, professor Marcello Cecchetti, del presidente del Consiglio di Stato, dottor Alessandro Pajno, del capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Semplificazione e della pubblica amministrazione, avvocato Angelo Vitale e del capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Salute, avvocato Maurizio Borgo. Il ciclo si è concluso con l'audizione formale – ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento – della sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri, Maria Elena Boschi, sull'istruttoria nell'esercizio dell'attività normativa del Governo, sulle modalità, sui tempi e sugli strumenti di progettazione legislativa e sul ruolo della Presidenza del Consiglio nelle riunioni preparatorie del Consiglio dei ministri.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
T.U. 556-2210-2919.

(Parere alla Commissione XI).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Arcangelo SANNICANDRO, relatore, dopo avere illustrato le linee generali del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 556 e abbinate e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
   il provvedimento, che si compone di 4 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo, in quanto, sulla base delle generali finalità di tutela indicate al comma 1 dell'articolo 1, reca al medesimo articolo disposizioni ordinamentali volte a disciplinare un nuovo modello di organizzazione dell'INPS e dell'INAIL mediante ridefinizione del sistema e delle competenze dei rispettivi organi. A tali norme si accompagnano – all'articolo 2 – disposizioni volte a conferire una delega al Governo per il riordino e la definizione delle rappresentanze territoriali del due Istituti previdenziali nonché delle commissioni operanti presso l'INPS; gli articoli 3 e 4 recano disposizioni finali (all'articolo 3, che indica anche le norme abrogate) e di carattere finanziario (all'articolo 4); Pag. 5
   con il provvedimento si persegue quindi la condivisibile finalità di presentare un quadro organico dell'organizzazione di INPS e INAIL, superando una situazione di stratificazione normativa che, in particolare per quanto concerne l'INPS, ha visto molte disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 abrogate solo implicitamente dal decreto legislativo n. 479 del 1994;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e della proprietà della formulazione:
   all'articolo 1, che offre un quadro complessivo dell'ordinamento dell'INPS e dell'INAIL, potrebbe risultare opportuno inserire un riferimento ai comitati regionali e provinciali dell'INPS e ai comitati provinciali dell'INAIL, oggetto della delega di cui all'articolo 2, quali articolazioni territoriali dei due istituti, valutando nel contempo la possibilità di sopprimere, a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega, la disciplina di tali istituti attualmente contenuta, rispettivamente, negli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 e nella legge n. 1712 del 1962;
   all'articolo 2 la lettera a) del comma 2 e la lettera a) del comma 4 fanno riferimento, rispettivamente, alla «governance» dell'INPS e a quella dell'INAIL, con utilizzo di un termine straniero – sia pure già presente nella legislazione italiana – che invece è da evitare, ai sensi del paragrafo 4, lettera n), della Circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, in presenza della possibilità di ricorrere a sinonimi in lingua italiana, quali potrebbero essere, in questo specifico caso, le espressioni «organizzazione» o «struttura organizzativa»;
   la lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 (con riferimento all'INPS) e la lettera c) del comma 4 del medesimo articolo (con riferimento all'INAIL) indicano quale principio e criterio direttivo la ridefinizione delle funzioni, della composizione e delle procedure di nomina dei comitati regionali e provinciali dell'INPS e dei comitati consultivi provinciali dell'INAIL; al riguardo si rileva il carattere indeterminato delle disposizioni, che sembrano configurarsi come oggetti delle delega, piuttosto che come specifici principi e criteri direttivi; in tal senso, occorrerebbe riformulare le due disposizioni ad esempio indicando alcune funzioni da aggiungere o da sottrarre a tali organismi e se si intenda aumentare o diminuire il numero dei loro componenti;
   con riferimento al computo dei termini per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, fissati, dal comma 1, in nove mesi, il comma 5 stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, tali termini siano prorogati per un periodo di tre mesi, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta «tecnica dello scorrimento», che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, come avvenuto in precedenti analoghe circostanze, appare opportuno sopprimere la disposizione, eventualmente prevedendo, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi prima della scadenza del termine di delega (ad esempio sessanta giorni), pena l'inefficacia della delega medesima;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   il comma 1 dell'articolo 2 conferisce una delega per il riordino dei comitati regionali e provinciali dell'INPS «previsti dall'articolo 1, primo comma, numeri 5) e 6)» del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970; l'articolo 3, tuttavia, abroga, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 nel suo complesso, confermando così l'abrogazione implicita Pag. 6di tale articolo già operata dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 479 del 1994; quest'ultima disposizione infatti – peraltro a sua volta abrogata dall'articolo 3 del provvedimento in considerazione della nuova disciplina della materia offerta dall'articolo 1 – ha ridefinito gli organi di vertice dell'INPS senza più includere tra tali organi i comitati regionali e provinciali (e tale scelta è ribadita ora dall'articolo 1); appare pertanto opportuno un coordinamento tra le due disposizioni, facendo riferimento, al comma 1 dell'articolo 2, agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, che appaiono tuttora vigenti e quindi contengono l'attuale disciplina dei comitati regionali e provinciali dell'INPS;
   il comma 29 dell'articolo 1 modifica in modo non testuale l'articolo 38 della legge n. 88 del 1989, con riferimento alla composizione del comitato amministratore; appare opportuno, in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 3, lettera a), della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, riformulare la disposizione nei termini di novella al citato articolo 38 della legge n. 88 del 1989, anche al fine di porre ordine in una non chiara stratificazione normativa che vede il citato articolo 38 già modificato, in termini però solo impliciti, dall'articolo 3, comma 10, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, poi oggetto di abrogazione, come già si è ricordato, da parte dell'articolo 3 del provvedimento;

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   all'articolo 2, comma 5, si sopprima l'ultimo periodo, che prevede il ricorso alla «tecnica dello scorrimento», eventualmente stabilendo, in alternativa a tale meccanismo, un termine ultimo entro il quale il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi prima della scadenza del termine di delega, pena l'inefficacia della delega medesima.

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   all'articolo 1 valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un riferimento ai comitati regionali e provinciali dell'INPS e ai comitati provinciali dell'INAIL, oggetto della delega di cui all'articolo 2, quali articolazioni territoriali dei due istituti, provvedendo nel contempo a valutare la possibilità di sopprimere, a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega, la disciplina di tali istituti attualmente contenuta, rispettivamente, negli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 e nella legge n. 1712 del 1962;
   all'articolo 2, comma 2, lettera a) e comma 4, lettera a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di non utilizzare il termine «governance», individuando un sinonimo nella lingua italiana, quale «organizzazione» o «struttura organizzativa»;
   all'articolo 2, comma 2, lettera d) e comma 4, lettera c), valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio specificare i principi e i criteri direttivi ivi contenuti, distinguendoli chiaramente dall'oggetto della delega;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   al comma 29 dell'articolo 1 valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il secondo periodo in termini Pag. 7di novella dell'articolo 38 della legge n. 88 del 1989;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il comma 1 dell'articolo 2 e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 nel senso di fare riferimento, al comma 1 dell'articolo 2, ai «comitati regionali e provinciali dell'INPS di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.25.

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