CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 novembre 2017
904.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 230

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali.
Nuovo testo C. 4631 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Liliana VENTRICELLI (PD), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento, che reca disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali.
  La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge del Governo evidenzia che il provvedimento in esame è volto a porre rimedio a talune situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti legali e clienti cosiddetti «forti», individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle piccole e medie imprese, come definite sulla scorta dei parametri europei. Nelle convenzioni tra tali soggetti il regolamento contrattuale spesso si caratterizza per la presenza di una o più clausole di natura vessatoria che determinano un significativo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del cliente e, in aggiunta, per un compenso non equo corrisposto al professionista.
  L'intervento normativo si rende dunque necessario – recita la Relazione illustrativa – al fine di riequilibrare la posizione contrattuale del professionista avvocato nei confronti di soggetti economicamente forti nonché per evitare che una concorrenza potenzialmente distorta, per un verso, da possibili condotte di abuso dei predetti soggetti, per altro verso, dal numero estremamente elevato di avvocati operanti sul territorio italiano, possa tradursi Pag. 231nell'offerta di prestazioni professionali al ribasso, con il rischio di un peggioramento della loro qualità.
  Questi obiettivi sono perseguiti non attraverso l'introduzione di un sistema tariffario, che potrebbe risultare in contrasto con i princìpi in tema di libera prestazione dei servizi, ma mediante una articolata disciplina diretta ad impedire condotte di abuso contrattuale.
  La disciplina contenuta nel disegno di legge in esame appare compatibile con i parametri sovranazionali rilevanti.
  In particolare, non si ravvisano ragioni ostative in riferimento alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2006, n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Il provvedimento in esame non risulta infatti in contrasto con i princìpi di diritto dell'Unione in materia di libera circolazione dei servizi e libertà di stabilimento, o limitativo della libera concorrenza (anche alla luce, sotto quest'ultimo profilo, della sentenza della Corte giustizia dell'Unione Europea Sez. I, 8 dicembre 2016, n. 532/15).
  La disciplina illustrata, inoltre, non introduce un sistema di tariffe minime, ma si limita a prevedere che, ai fini della determinazione dell'equità del compenso nei rapporti con i predetti clienti «forti», si tenga conto, accanto agli altri elementi rilevanti in sede di apprezzamento dell'equilibrio contrattuale, dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, senza che tali parametri assumano efficacia vincolante.
  Il provvedimento in esame non rileva quindi ai fini dell'articolo 15 della richiamata direttiva n. 2006/123/CE, nella parte in cui impone agli Stati membri di verificare se il loro ordinamento giuridico subordini l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio, tra l'altro, al rispetto di «tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare» (paragrafo 2, lettera g).
  Il testo si compone di sei articoli.
  L'articolo 1 individua le finalità dell'intervento normativo.
  Si tratta di tutelare l'equità del compenso dovuto agli avvocati – anche qualora le attività siano svolte in forma associata o societaria – nelle convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento di attività (quali assistenza, rappresentanza e difesa in ambito giurisdizionale, assistenza legale in ambito stragiudiziale e consulenza legale, come definite dall'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) in favore di soggetti connotati da particolare forza contrattuale, ovvero le imprese bancarie e assicurative, nonché le imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea.
  La disposizione definisce quale equo compenso la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
  Ai fini della tutela prevista dal provvedimento, si presume, salvo prova contraria, che le citate convenzioni siano state unilateralmente predisposte dai soggetti «forti» nei confronti e a favore dei quali i professionisti legali esercitano le loro attività come sopra descritte.
  L'articolo 2 prevede che le clausole contenute all'interno di una delle convenzioni di cui all'articolo 1 sono considerate vessatorie se, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.
  L'articolo elenca quindi esemplificativamente, le tipologie di clausole considerate vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione.
  Tali clausole consistono innanzitutto nella previsione di una serie di prerogative di vantaggio riservate al cliente, quali la facoltà di modifica unilaterale del contratto, la facoltà per il cliente di rifiutare la predisposizione in forma scritta degli Pag. 232elementi essenziali del contratto e nell'attribuzione allo stesso della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive dalla controparte a titolo esclusivamente gratuito. Una seconda parte di tali clausole fanno riferimento all'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato; alla previsione di pattuizioni che impongano al medesimo la rinuncia al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico; alla pattuizione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; alla pattuizione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, si preveda che al legale sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso che le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte; e, infine, alla pattuizione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata col medesimo cliente, si preveda che la nuova disciplina sui compensi si applichi, se inferiore a quella prevista nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.
  Le clausole consistenti nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo esclusivamente gratuito si considerano comunque vessatorie anche se risultino oggetto di trattativa e approvazione.
  L'articolo 3 prevede la nullità delle clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 2, conservando per il resto la validità della convenzione. La nullità svolge funzione di protezione e, di conseguenza, è previsto che operi soltanto a vantaggio dell'avvocato. L'azione diretta alla dichiarazione di nullità deve essere proposta entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni.
  L'articolo 4 prevede che il giudice, accertata la non equità del compenso previsto e la vessatorietà della clausola, ne dichiara la nullità. Ai fini della determinazione dell'equo compenso dell'avvocato che ha svolto la prestazione legale, il giudice tiene conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dunque della quantità e della qualità del lavoro svolto nonché del contenuto e delle caratteristiche della prestazione legale in concreto prestata.
  L'articolo 5 stabilisce che, per quanto non previsto dalla legge, alle convenzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del codice civile.
  L'articolo 6 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione su costruzione e esercizio Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X; B) Adesione Federazione russa a Convenzione su costruzione laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF); C) Adesione Spagna a convenzione su costruzione e esercizio Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X.
C. 4684 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, rammenta che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea avvia l'esame in sede consultiva, ai fini del parere da rendere alla Commissione Affari esteri, del disegno di legge C. 4684, approvato dal Senato il 4 ottobre 2017, avente ad oggetto la ratifica ed esecuzione di tre trattati: 1) la Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009 (Convenzione XFEL); 2) il Protocollo di adesione Pag. 233della Russia alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e gestione del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, Protocollo fatto a Grenoble il 23 giugno e a Parigi il 15 luglio 2014 (Convenzione ESRF); 3) il Protocollo alla Convenzione XFEL concernente l'adesione della Spagna, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011, aggiunto al disegno di legge dal Senato.
  Il disegno di legge di ratifica consta di cinque articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione XFEL e del relativo Protocollo, nonché del protocollo alla convenzione ESRF. L'articolo 3 autorizza il CNR e l'Istituto nazionale di fisica nucleare a sottoscrivere quote della Società European XFEL in misura rispettivamente pari a due terzi e a un terzo della partecipazione italiana complessiva. L'articolo 4 reca la norma di copertura finanziaria e stabilisce che agli oneri derivanti dalla ratifica della Convenzione XFEL, pari a 4.744.374 euro per il 2017, a 3.431.038 euro per il 2018 e a 3.495.247 a decorrere dal 2019 si provvede con il fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Agli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dell'articolo 12 della Convenzione (controversie sulla interpretazione o applicazione) si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo alla pubblicazione.
  Avverte che procederà ad una sintetica illustrazione del contenuto dei trattati soprarichiamati, che formano oggetto del disegno di legge in esame.
  In primo luogo, ricorda che la Convenzione XFEL, firmata il 30 novembre 2009 da dieci Paesi (mentre Francia e Spagna hanno firmato in un secondo tempo) si inserisce nel progetto «European XFEL» per la realizzazione di una infrastruttura di ricerca per la produzione di raggi coerenti ad altissima brillanza, nonché per il loro utilizzo quale sorgente di luce per fotografare e filmare con risoluzione a livello atomico processi biologici e chimici della materia. L'infrastruttura dovrebbe porre l'Europa all'avanguardia in campo internazionale per quanto concerne le conoscenze scientifiche fondamentali e le loro applicazioni in diversi campi (biologico, biomedicale e dei nuovi materiali). Si tratta di un progetto che vive una dimensione autonoma dal 2005, dopo essere nato quale appendice del progetto internazionale TESLA per lo sviluppo di un grande acceleratore per la fisica delle particelle elementari, di generazione successiva a quello del CERN di Ginevra.
  La Convenzione XFEL consta di un preambolo, 17 articoli, di un allegato (Statuto della Società European XFEL, che ne costituisce parte integrante), dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari, con risoluzione della medesima, e di varie dichiarazioni nazionali.
  Dal punto di vista finanziario l'Italia si impegna all'esborso di 33 milioni di euro: l'effettiva sottoscrizione sarà limitata a 723 azioni, pari al 2,89 per cento del capitale sociale, in seguito a riconsiderazione del valore del progetto XFEL alla quota di 1.141 milioni di euro. Le azioni, sottoscritte dalla Germania, verranno trasferite all'Italia quando aderirà formalmente alla Società European XFEL, senza scopo di lucro e a responsabilità limitata, a conclusione della procedura di ratifica della Convenzione.
  Segnala che la Conferenza dei plenipotenziari, come previsto dall'articolo 12 della Convenzione, ne ha disposto l'applicazione provvisoria a decorrere dal 30 novembre 2009. In forza di tale esecutività provvisoria l'Italia ha corrisposto i dovuti importi alla società Elettra-Sincrotrone Trieste e all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) nel periodo 2010-2014. Per un aumento dei costi delle due commesse specifiche presso l'industria italiana, il contributo italiano è salito da 33 milioni a circa 41,7 milioni euro. Dal 2015 sono emersi ulteriori costi che hanno determinato il prolungamento della fase di costruzione dell'infrastruttura al 30 giugno Pag. 2342017. Per l'Italia questi costi aggiuntivi ammontano a circa 3 milioni di euro, ed è questa una delle somme da finanziare con il provvedimento in esame.
  Con l'entrata in funzione dell'impianto dal 1o luglio 2017 per l'Italia è scattato l'obbligo di mettere a disposizione i fondi al bilancio della Società European XFEL. Tali quote sociali saranno sottoscritte per un terzo dall'Istituto nazionale di fisica nucleare e per due terzi dal CNR, con una partecipazione complessiva pari al 2,89 per cento del capitale. Conclusivamente, pertanto, dalla ratifica della Convenzione XFEL risulteranno oneri pari a: circa 4.8 milioni di euro per l'anno 2017; circa 3,4 milioni di euro per il 2018 e circa 3,5 milioni di euro per il 2019.
  Per quanto concerne il Protocollo alla convenzione XFEL riguardante l'adesione alla medesima del Regno di Spagna, ricorda che esso consta di un preambolo e quattro articoli, il primo dei quali sancisce l'adesione spagnola alla Convenzione alle stesse condizioni concesse alle altre Parti. L'articolo 2 fissa il contributo della Spagna ai costi di costruzione in misura pari a 11 milioni di euro. L'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore del Protocollo. Infine, l'articolo 4 sancisce l'approvazione spagnola dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari per la realizzazione di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, firmato ad Amburgo il 30 novembre 2009. Contestualmente la Conferenza dei plenipotenziari prende atto della dichiarazione del governo spagnolo che si riserva di riesaminare la partecipazione attiva due anni dopo l'inizio della fase operativa dell'impianto XFEL, e di poter decidere, immune da penali, di ritirarsi con un preavviso di un anno. Diversamente, la Spagna potrà prorogare la sua partecipazione per ulteriori tre anni e, in caso di dismissione del progetto XFEL, la Spagna adempirà pienamente ai propri oneri.
  Come sopra anticipato, il disegno di legge C. 4684 ha per oggetto anche il Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione ESRF del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e gestione del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, basato a Grenoble, cui partecipano 12 Paesi membri ed otto Paesi, che partecipano in qualità di collaboratori.
  Più in dettaglio, il Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione ESRF consta di un preambolo e di cinque articoli. L'articolo 1 sancisce l'adesione della Russia alla Convenzione e l'acquisizione del 6 per cento delle quote della Società ESRF. L'articolo 2 prevede il versamento da parte della Russia di contributo una tantum di 10 milioni di euro, IVA esclusa, quale indennità per i costi di costruzione, per l'aggiornamento e il rafforzamento delle risorse scientifiche della Società ESRF; il contributo è da corrispondere entro un anno successivo alla data della firma del Protocollo. L'articolo 3 contiene le modifiche apportate dal Protocollo alla Convenzione ESRF, che riguardano il preambolo e l'articolo 6, sì da consentire la rivalutazione della partecipazione percentuale dei vari Stati parti ai costi operativi del Laboratorio europeo. È inoltre previsto un aumento delle contribuzioni delle Parti contraenti o di governi che aderiscano successivamente alla Convenzione, onde ridurre il contributo dei soci di parte francese al 26 per cento e, dopo aver raggiunto questo obiettivo, per ridurre i contributi dei membri di ogni Parte contraente proporzionalmente al loro contributo attuale, non al disotto tuttavia della soglia del 4 per cento. L'articolo 4 prevede che gli Statuti della Società ESRF saranno modificati ai sensi del Protocollo, che entrerà in vigore un mese dopo la notifica al governo francese, depositario della Convenzione ESRF, da parte di tutti gli Stati contraenti firmatari del Protocollo e del governo della Federazione russa, di aver espletato le procedure interne richieste.
  Ricorda che il Laboratorio europeo di sincrotrone produce raggi X per ricerche e applicazioni in varie discipline, ed è considerato il miglior sincrotrone per raggi X di alta energia al mondo. Il carattere di eccellenza del Laboratorio ha consentito di ottenere lo stanziamento di fondi per Pag. 235un piano di adeguamento che dovrebbe mantenere il primato del Laboratorio medesimo per altri venti anni almeno.
  Nel giugno 2014 i Paesi membri della Convenzione ESRF hanno approvato la richiesta russa di accedere alla Convenzione, mediante un apposito Protocollo. A questo scopo la Russia ha fornito un contributo una tantum di 10 milioni di euro per i costi di costruzione, che sono finalizzati all'aggiornamento e rafforzamento delle risorse scientifiche. L'adesione della Russia ha comportato l'acquisizione di una quota del 6 per cento della Società ESRF, pari ad un contributo annuale al bilancio totale di 5.261.000 euro.
   Il Protocollo ridefinisce le quote proprietarie e i contributi annuali da parte di alcuni Paesi: il contributo annuale italiano viene ridotto dal 15 al 13,2 per cento, per allineare la percentuale all'utilizzazione media dell'infrastruttura da parte della comunità scientifica italiana nell'ultimo decennio. La quota italiana, del resto, era già stata ridotta, per il periodo 2011-2014 e transitoriamente, alla medesima quota del 13,2 per cento, corrispondente ad un contributo italiano annuo di 11.286.600 euro.
  Alla luce dei contenuti del provvedimento, che non recano profili problematici in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati.
Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, rammenta che la proposta di legge in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla IX Commissione Trasporti – si compone di sei articoli ed è finalizzata, come indicato nell'articolo 1, allo sviluppo di un sistema di mobilità basato sull'uso condiviso di veicoli privati che, applicato su ampia scala, in particolare nelle aree urbane ad alta intensità di traffico ed elevati livelli di inquinamento, possa contribuire in modo significativo alla riduzione dei costi di viaggio, del numero delle vetture in circolazione, della congestione del traffico e dell'impatto ambientale: si tratta del sistema denominato car pooling o ride sharing.
  Tale sistema viene considerato strumento di mobilità sostenibile ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, che ha previsto – per il conseguimento dagli impegni assunti nel Protocollo di Kyoto del 1997 – l'adozione da parte di regioni ed enti locali, di una serie di misure per la prevenzione e la riduzione delle emissioni inquinanti.
  L'articolo 2 della proposta reca la definizione di car pooling: un sistema di trasporto non professionale che prevede l'uso condiviso tra più persone di veicoli privati che percorrono lo stesso itinerario, in tutto o in parte. I soggetti interessati vengono messi in contatto tramite servizi dedicati, forniti da intermediari pubblici o privati, anche attraverso strumenti informatici.
  Il car pooling si differenzia dal car sharing perché basato sul concetto di condivisione dell'uso di una vettura nello stesso momento da parte di più soggetti, anziché di condivisione della proprietà del veicolo o dell'uso in momenti diversi. La principale finalità del car pooling è quindi di aumentare il tasso di occupazione di una vettura, che può tradursi in un uso più efficiente del veicolo.
   L'articolo 2 reca inoltre le definizioni di gestore (il soggetto privato o pubblico che gestisce la piattaforma di intermediazione), di utente operatore (il soggetto che attraverso la piattaforma opera condividendo il veicolo) e di utente fruitore (il soggetto che attraverso la piattaforma utilizza il veicolo condiviso dall'utente operatore).Pag. 236
  L'articolo 2-bis definisce le caratteristiche del car pooling, che si configura come contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, comma 3, del codice civile e non come attività d'impresa di trasporto di persone. Neanche l'attività dei gestori delle piattaforme può configurarsi come attività di impresa Si chiarisce inoltre che sono ammesse forme di compartecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, che non possono determinare profitti per l'utente operatore e il cui importo deve essere preventivamente concordato, anche a tal fine ricorrendo alle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI).
  L'articolo 3 ha ad oggetto le iniziative di informazione e di promozione del car pooling.
  In particolare, nel comma 1 si prevede l'obbligo per le amministrazioni e gli enti pubblici di riservare nei propri siti internet e intranet, uno spazio dedicato alle informazioni sul car pooling, anche fornendo adeguata pubblicità ai servizi eventualmente promossi dalla stessa amministrazione o da altri soggetti pubblici e privati L'obbligo viene poi esteso alle imprese private che abbiano un numero di addetti superiore a 250 operanti in un unico stabilimento.
  Il comma 2 affida la vigilanza sull'attuazione di tali disposizioni al responsabile per la mobilità aziendale (mobility manager), di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente 27 marzo 1998, ove individuato.
  Il comma 3 stabilisce quindi che i Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture elaborino, entro il 15 marzo di ciascun anno, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del car pooling, anche attraverso lo svolgimento di campagne informative sui principali mezzi di comunicazione.
  Il comma 4 prevede infine, a garanzia della sicurezza degli utenti di car pooling, che entro un mese dall'entrata in vigore della legge il Ministero delle infrastrutture pubblichi sul sito istituzionale del portale dell'automobilista delle interfacce applicative, al fine di dare la possibilità ai gestori, nel rispetto della privacy degli utenti, di consultare alcune informazioni riguardanti i veicoli e gli utenti operatori, quali la validità della patente degli utenti registrati al servizio, l'assicurazione e la revisione dei loro veicoli.
  L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie.
  Si prevede innanzitutto che alle imprese che realizzano e gestiscono direttamente servizi di car pooling sia riconosciuto, a decorrere dall'anno 2017, un credito di imposta fino all'importo massimo di 10 mila euro annui, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro annui. I criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta sono definiti con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza Unificata. Il decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  L'articolo individua infine la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, pari a 1 milione di euro annui.
  L'articolo 4-bis reca infine la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono ad attuare quanto previsto dalla legge compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
  Si riserva di formulare nella prossima seduta una proposta di parere, previa verifica della conformità del provvedimento con le politiche europee in materia di mobilità e con la riforma, attualmente all'esame del Parlamento, del codice della strada.

  Gea SCHIRÒ (PD) rileva che il provvedimento in esame, nel dettare disposizioni sul car pooling, non fa alcun riferimento alle colonnine per il rifornimento delle auto elettriche. Ritiene occorra richiamare l'opportunità di installare tali impianti, al fine di incentivare il ricorso a veicoli elettrici.

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  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, prende atto del rilievo formulato dall'onorevole Schirò ed evidenzia che nella proposta di parere che sottoporrà alla valutazione della Commissione farà certamente riferimento alla strategia europea per la mobilità sostenibile e alle azioni per il clima, e che l'incentivazione dell'uso delle auto elettriche si pone senz'altro nel quadro di tali indirizzi.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.