CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 novembre 2017
904.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 222

SEDE REFERENTE

  Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.
C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato.

(Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 552 Francesco Saverio Romano, 838 Bruno, 1478 D'Uva, 1500 Piazzoni, 1745 Marzano, 1756 Dorina Bianchi, 1817 Gullo, 1968 Gullo, 1995 Melilla, 1997 Argentin, 2098 Caparini, 2135 Galgano, 2239 Tidei, 2993 Francesco Saverio Romano, 3335 Gebhard e 3468 Carrescia).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario MARAZZITI, presidente, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge recante «Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche» (C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato).
  Avverte che sono state assegnate alla Commissione, in sede referente, le seguenti proposte di legge: C. 552, d'iniziativa del deputato Francesco Saverio Romano, recante «Riconoscimento della lingua italiana dei segni»; C. 838, d'iniziativa del deputato Bruno, recante «Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua italiana dei segni»; C. 1478, d'iniziativa dei deputati D'Uva ed altri, recante «Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni concernenti il suo insegnamento e l'impiego di essa nelle scuole, nelle università e presso le pubbliche amministrazioni»; C. 1500, d'iniziativa dei deputati Piazzoni ed altri, recante «Riconoscimento della lingua dei segni italiana»; C. 1745, d'iniziativa dei deputati Marzano ed altri, recante «Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche»; C. 1756, d'iniziativa della deputata Dorina Pag. 223Bianchi, recante «Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche»; C. 1817, d'iniziativa della deputata Gullo, recante «Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche»; C. 1968, d'iniziativa della deputata Gullo, recante «Istituzione della figura dell'interprete per sordi»; C. 1995, d'iniziativa dei deputati Melilla ed altri, recante «Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche»; C. 1997, d'iniziativa dei deputati Argentin ed altri, recante «Disposizioni per l'istituzione della figura professionale dell'interprete della lingua dei segni italiana»; C. 2098, d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri, recante «Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche»; C. 2135, d'iniziativa dei deputati Galgano ed altri, recante «Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche»; C. 2239, d'iniziativa dei deputati Tidei e Carrescia, recante «Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche»; C. 2993, d'iniziativa del deputato Francesco Saverio Romano, recante «Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche»; C. 3355, d'iniziativa dei deputati Gebhard ed altri, recante «Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche nonché per la tutela dell'uso della lingua dei segni delle minoranze linguistiche storiche» e C. 3468, d'iniziativa dei deputati Carrescia ed altri, recante «Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, concernenti il riconoscimento della sordocecità».
  Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla medesima materia della proposta di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
  Da, quindi, la parola al relatore, deputato Grassi, per lo svolgimento della propria relazione introduttiva.

  Gero GRASSI (PD), relatore, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge di cui la Commissione avvia oggi l'esame è stato approvato in prima lettura dal Senato il 3 ottobre scorso, dopo un iter piuttosto lungo, iniziato presso la I Commissione (Affari costituzionali) il 14 ottobre 2015.
  Sottolinea preliminarmente che il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, se da un lato effettua un pieno riconoscimento dei diritti delle persone sorde, dall'altro lato non prevede alcuno stanziamento di risorse finanziarie. Evidenzia, quindi, come, stante tale presupposto, diventa difficile garantire una reale implementazione degli strumenti necessari al fine di superare le difficoltà nella comprensione e nella comunicazione delle persone sorde, con disabilità uditiva e sordocieche.
  Ricorda, poi, che nella passata legislatura la Commissione Affari sociali ha esaminato, in sede referente, alcune proposte di legge recanti disposizioni per la Pag. 224promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e il riconoscimento della lingua dei segni (A.C. 4207, approvata dal Senato, e abbinate), il cui iter si è interrotto in una fase successiva all'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva. Segnala che in quella circostanza le associazioni rappresentative delle persone sorde, peraltro spesso in polemica tra loro, avevano assunto la posizione, a suo avviso errata, di perseguire solo il pieno riconoscimento della LIS come lingua ufficiale in Italia, senza accettare soluzioni di compromesso. La XII Commissione non ritenne di potere condividere tale posizione, sulla base della considerazione che, per rendere effettivo tale riconoscimento, sarebbero state necessarie ingenti risorse da destinare a tale scopo.
  Entrando nel merito del contenuto della proposta di legge, che si compone di 14 articoli, rileva che l'articolo 1 ne esplicita la finalità, prevedendo che la Repubblica riconosca i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 (Non discriminazione) e 26 (Inserimento delle persone con disabilità) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in raccordo con la legge n. 104 del 1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e con il decreto legislativo n. 66 del 2017 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità), nonché in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 2009, che ha rappresentato il primo strumento internazionale vincolante per gli Stati in materia di disabilità.
  Vengono promossi anche la tutela, il sostegno e la promozione di tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e della sordocecità, nonché gli strumenti tecnologici per il superamento o la riduzione delle condizioni di svantaggio. Inoltre, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, viene riconosciuta, promossa e tutelata la lingua dei segni italiana in un'ottica di bilinguismo tra la lingua italiana parlata e scritta e la LIS, e la LIS tattile.
  Sono, altresì, promosse la diffusione e la piena accessibilità di tutti gli strumenti tecnologici, dei servizi e delle risorse finalizzati ad assicurare l'inclusione sociale e l'accesso all'informazione per i soggetti citati, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile.
  Inoltre, viene valorizzata la promozione della ricerca scientifica e tecnologica su sordità e sordocecità in ambito linguistico, pedagogico, didattico, psicologico e neuropsicologico.
  L'articolo 2 riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e delle loro famiglie in merito alle modalità comunicative, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, provvedendo alle garanzie necessarie affinché i soggetti sopracitati possano fare liberamente uso della LIS, della LIS tattile e dei mezzi di sostegno alla comunicazione in tutti gli ambiti pubblici e privati. Viene poi affermato il divieto di discriminazione di qualsiasi persona per l'esercizio del suo diritto di opzione alla LIS o alla LIS tattile e di mezzi di sostegno alla comunicazione in qualsiasi ambito, pubblico o privato.
  Fa presente che gli articoli da 3 a 10 prevedono tutta una serie di principi, lunga e articolata, la cui attuazione è rinviata, ai sensi dell'articolo 11, all'adozione di regolamenti successivi.
  In particolare, l'articolo 3 prevede che la Repubblica promuova l'uso di strumenti idonei a prevenire e identificare precocemente la sordità e la sordocecità, quali le indagini preventive in gravidanza, lo screening neonatale universale, la diagnosi audiologica Pag. 225e oculistica pediatrica e, più in generale, ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, ai fini degli appropriati interventi di protesizzazione, implantologia e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione. Vengono anche promossi, quali livelli essenziali di assistenza, gli interventi di sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, nonché per le rispettive famiglie, e la costituzione, nelle regioni e nelle province autonome, di centri specializzati idonei a rendere effettive le misure previste dall'articolo in esame, e l'accessibilità di strumenti, ausili informatici e soluzioni tecniche in favore dei soggetti indicati, per consentire loro di ridurre o superare le condizioni di svantaggio.
  L'articolo 4 sancisce la promozione, da parte della Repubblica, dei seguenti principi: accessibilità universale degli ambienti, dei processi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, al fine di garantirne la comprensibilità, l'utilizzabilità e la praticabilità da parte di tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile (comma 1); accessibilità degli edifici e degli ambienti circostanti, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere alla comprensione e alla comunicazione e all'adattamento di apparati e strumenti e alla promozione dell'implementazione negli edifici sia di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso agli spazi interni ed esterni e il loro utilizzo, sia di sistemi di automazione e domotica (comma 2); diffusione e utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, quali la LIS e le tecnologie per la sottotitolazione, per favorire il pieno accesso all'informazione e alla comunicazione (comma 3); accessibilità alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di campagne pubblicitarie istituzionali, pagine e portali internet di pubblica utilità, mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato in LIS e ogni altro metodo inclusivo (comma 4); accesso delle medesime persone a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie (comma 5); uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva, quali la LIS e la LIS tattile, nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, e di ogni strumento tecnico o informatico idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, ivi inclusi smartphone, tablet e analoghi dispositivi (comma 6); creazione e disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile nei procedimenti giudiziari, in applicazione dell'articolo 143 del codice di procedura penale, che sancisce il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete di lingua italiana, e nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria (comma 7).
  L'articolo 5 definisce le norme per l'inclusione scolastica, nella cornice dei principi e delle finalità sanciti dal recente decreto legislativo n. 66 del 2017. In particolare, nell'ambito dei principi e delle finalità indicati all'articolo 1 del predetto decreto legislativo, il comma 1 prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di garantire, ognuno in base alle proprie competenze, i servizi volti al sostegno e all'inclusione dell'alunno sordo, con disabilità uditiva in genere e sordocieco, tra cui la presenza, a seconda delle necessità di ciascun alunno, dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione nel caso di alunni sordi e dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione nel caso di alunni sordociechi, dell'interprete in LIS e LIS tattile, di ausili tecnologici e di altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione e l'accessibilità alle attività scolastiche ed extrascolastiche.
  Il comma 2 dell'articolo 5 stabilisce inoltre che le amministrazioni (dello Stato, regionali e locali) tengano conto delle esigenze d'insegnamento della LIS e della LIS tattile agli studenti che abbiano optato per queste lingue, prevedendo azioni nell'ambito Pag. 226delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in oggetto, si prevede la determinazione di standard nazionali dei percorsi formativi per l'accesso alle professionalità di assistente alla comunicazione, di assistente all'autonomia e alla comunicazione e di interprete in LIS e LIS tattile, al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento della LIS e della LIS tattile e per i differenti ruoli (comma 3). Con l'emanando decreto del MIUR dovranno inoltre essere definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni sopraindicate. Si prevede che, ai fini dell'adozione del decreto, dovrà essere sentito un gruppo di esperti nominati dal Ministro dell'istruzione, che ricomprenda anche rappresentanti delle associazioni operanti nel settore della sordità e della sordocecità.
  L'articolo 6 detta disposizioni di principio in materia di formazione universitaria e post-universitaria, facendo riferimento alla promozione, da parte della Repubblica, dell'accesso a tale formazione per gli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi, mediante tutti gli strumenti e servizi volti all'abbattimento delle barriere alla comprensione e alla comunicazione, anche mettendo a disposizione misure inclusive e strumenti, quali la stenotipia (tecnica per scrivere in stenografia con l'ausilio di una macchina), il respeakeraggio (tecnica per il riconoscimento del parlato che produce testi in trascrizione, resocontazione o sottotitoli per le persone sorde) la LIS, la LIS tattile ed ogni altra metodologia, idonei ad assicurare pari opportunità ed autonomia, in base alle necessità personali e alle opzioni indicate.
  L'articolo 7, in tema di inclusione lavorativa delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche nei luoghi di lavoro e di formazione permanente, detta il principio della promozione, da parte della Repubblica, delle pari opportunità e accessibilità ad ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e per tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo della LIS e della LIS tattile e di tutti gli strumenti e ausili idonei nonché delle nuove tecnologie, ivi comprese applicazioni, chat, e-mail e videoconferenze.
  L'articolo 8, in materia di tutela della salute, definisce il principio della promozione, da parte della Repubblica, dell'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, mediante servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, oltre che attraverso l'utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici e delle tecnologie volti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. Inoltre, le amministrazioni pubbliche competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono chiamate ad adottare le misure necessarie per garantire l'accesso, da parte delle suddette persone, alle campagne informative e preventive in materia di salute attraverso sistemi innovativi e pienamente inclusivi, quali la LIS, la LIS tattile, i sistemi di sottotitolazione ed ogni altro supporto idoneo a tal fine.
  L'articolo 9 definisce il principio della promozione, da parte della Repubblica, della piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, del turismo accessibile e la fruizione di eventi culturali, della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione.
  In proposito segnala, a titolo di esempio, il progetto sperimentale dell'Università di Siena (progetto «Vietato non toccare», un laboratorio finalizzato all'esemplificazione delle buone prassi da adottare nella progettazione accessibile degli ambienti dedicati all'arte e alla cultura) che intende fornire una puntuale conoscenza Pag. 227degli elementi che costituiscono barriere all'interno di spazi-ambienti specificamente dedicati all'arte, ideando percorsi museali tattili-olfattivi studiati per tutti i visitatori che sono invitati ad indossare maschere occlusive della vista. Inoltre, con riferimento al turismo accessibile, si segnala l'attività di associazioni che si impegnano nella promozione, diffusione ed attuazione della «cultura dell'accessibilità turistica» per soddisfare la domanda, attraverso informazioni dettagliate, di chi viaggia con esigenze specifiche in modo da poter scegliere strutture ricettive e i servizi più adatti a specifici bisogni dovuti a disabilità.
  L'articolo 10 introduce il principio della promozione delle misure per garantire l'accessibilità e la fruibilità di normative, campagne di informazione, tribune e elettorali e programmi concernenti eventi elettorali, veicolando l'uniformazione attraverso la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione. Si prevede, inoltre, che spetti alla Camera dei deputati e al Senato, alle regioni e agli enti locali, il compito di promuovere servizi di interpretariato in LIS e in LIS tattile e di sottotitolazione in occasione di riunioni plenarie di carattere pubblico e di qualsiasi altro evento di interesse generale.
  L'articolo 11 rinvia a uno o più regolamenti, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri ministri interessati per quanto di rispettiva competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentiti le università, gli enti di ricerca, le associazioni di rilevanza nazionale maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde e sordocieche, nonché le associazioni professionali operanti nel settore, l'adozione delle norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 10 della proposta di legge. Sempre con regolamento, devono essere adottate le disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all'articolo 67 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.
  L'articolo 12 attribuisce all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge n. 18 del 2009, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, il compito di provvedere al monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, e di predisporre una relazione sullo stato di attuazione della legge. Si prevede che, per lo svolgimento di tali funzioni, l'Osservatorio costituisca al proprio interno un apposito gruppo di lavoro, i cui membri sono scelti tra esperti di comprovata esperienza scientifica nel campo della sordità e sordocecità.
  Fa presente che il suddetto Osservatorio è stato istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonché dei principi indicati nella legge n. 104 del 1992. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
  L'articolo 13 attribuisce al Governo il compito di provvedere al monitoraggio dell'attuazione della legge – mediante le amministrazioni competenti secondo le rispettive responsabilità – e di trasmettere ogni due anni una relazione alle Camere. L'articolo 14 contiene, infine, la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

  Mario MARAZZITI, presidente, nel ringraziare il deputato Grassi per l'esaustiva relazione svolta, ricorda che dopo lo svolgimento della discussione la Commissione dovrà individuare le modalità di prosecuzione dei lavori, a partire dalla scelta se adottare come testo base quello approvato dal Senato ovvero costituire un Comitato ristretto al fine di elaborare un nuovo Pag. 228testo, tenendo conto anche delle numerose proposte abbinate.

  Donata LENZI (PD) preannuncia la richiesta, da parte del Partito Democratico, di svolgimento di alcune audizioni sul provvedimento in oggetto, che si potrebbero concentrare in un'unica giornata, in modo da non dilatare eccessivamente i tempi di esame.

  Silvia GIORDANO (M5S) si associa a quanto richiesto dalla collega Lenzi in merito alle audizioni da svolgere.

  Mario MARAZZITI, presidente, in relazione alla questione delle posizioni assunte dalle associazioni rappresentative delle persone sorde, richiamata dal relatore, segnala che alcune di esse, di più recente formazione, hanno assunto una posizione meno rigida di quella precedentemente richiamata dal relatore medesimo, preso atto delle politiche di integrazione adottate nel sistema scolastico e sulla base della valutazione per cui l'uso esclusivo della LIS potrebbe ridurre la possibilità di conseguire alcune capacità vocali.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.