CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 novembre 2017
904.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 161

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 15.55.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.
C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato Pag. 162esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 26 ottobre 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che in pari data, la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare modificazioni al provvedimento medesimo.
  Propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, tenuto conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, attualmente all'esame del Parlamento.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, fa presente che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Ricciatti 2.63, volto ad includere, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe per la predisposizione del «Codice dello spettacolo», l'incremento, nella misura di un milione di euro annui, del Fondo unico per lo spettacolo al fine di garantire risorse ai carnevali storici e provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, senza indicare l'esercizio a decorrere dal quale si verificherà detta riduzione.
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala l'emendamento Gagnarli 2.2 che, nell'introdurre l'articolo 2-bis, recante disciplina per il riordino delle attività circensi, prevede, tra l'altro, l'individuazione presso la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di una sezione speciale con il compito di fornire assistenza alle imprese circensi nella dismissione degli animali dalle stesse detenuti, che si avvale della consulenza di un esperto in materie zoologiche, di un esponente delle associazioni di categoria, di un rappresentante della Federazione italiana associazioni diritti degli animali. Si segnala inoltre che il comma 12 del citato articolo 2-bis sembrerebbe comportare l'eliminazione del carattere facoltativo dell'attribuzione di graduali incentivi in favore degli esercenti le attività circensi senza animali, attualmente previsto ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge n. 91 del 2013. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Segnala infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In particolare, per quanto riguarda le proposte emendative che a vario titolo intervengono sui principi e criteri direttivi relativi all'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 2, tale valutazione si basa sul presupposto che alle richiamate proposte emendative, che non recano disposizioni di contenuto immediatamente precettivo, possa farsi fronte nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dal comma 6 del medesimo articolo 2, ai sensi del quale dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si evidenzia che la citata disposizione, in particolare, stabilisce altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi Pag. 163sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario sulle due proposte emendative richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ed esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.2 e 2.63, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.
Nuovo testo C. 3211.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2017.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo.

  Il Viceministro Luigi CASERO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato).

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.
C. 4627 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 13.729 annui. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, prevede che euro 8.729 hanno natura di oneri valutati, riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di soggetti da estradare in Italia, e euro 5.000 di oneri autorizzati, riferiti a spese di traduzione di atti e documenti.
  Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Evidenzia, peraltro, che l'Accordo non disciplina in una specifica disposizione finanziaria le modalità di ripartizione delle spese tra le Parti. Considerato che nel preambolo dell'Accordo viene esplicitato che le disposizioni della Convenzione europea del 1957 restano in vigore per tutto Pag. 164quanto non disciplinato nell'Accordo medesimo, ritiene opportuno che il Governo confermi che le ipotesi di quantificazione degli oneri assunte dalla relazione tecnica, che sembrano porre a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per l'estradizione nel suo territorio di persona detenuta nel territorio dello Stato richiesto, siano conformi alla disciplina generale delle spese prevista dalla Convenzione (articolo 24).
  In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 3, comma 1, provvede agli oneri derivanti dalle spese di missione, valutati in euro 8.729 annui a decorrere dal 2017, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019 di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In proposito, segnala che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, nonché una specifica voce programmatica.
  Ciò posto, anche in considerazione dei presumibili tempi di entrata in vigore della presente legge nonché della natura degli oneri recati dall'Accordo in esame, considera peraltro necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla opportunità di un eventuale aggiornamento del profilo temporale degli oneri medesimi, prevedendone la decorrenza a far data dall'anno 2018 anziché dall'anno 2017, come attualmente contemplato dal testo, e conseguentemente imputando la relativa copertura finanziaria alle proiezioni, per gli anni 2018-2019, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019.
  Osserva infine che, ai sensi del successivo comma 2, in relazione ai predetti oneri valutati trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, concernenti la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. A tal fine, in linea del resto con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.

  Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.
C. 4628 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, reca la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Trattati fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia: a) Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione; b) Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia Pag. 165penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di due Trattati conclusi con la Macedonia, finalizzati a facilitare l'applicazione bilaterale, rispettivamente, della Convenzione europea di estradizione del 1957 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959.
  Con riguardo al primo dei due Trattati, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 9.219. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, prevede che euro 4.219 hanno natura di oneri valutati, riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di soggetti da estradare in Italia, e euro 5.000 di oneri autorizzati, riferiti a spese di traduzione di atti e documenti. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Evidenzia, peraltro, che l'Accordo non disciplina in una specifica disposizione finanziaria le modalità di ripartizione delle spese tra le Parti. A tale riguardo, considerato che nel preambolo dell'Accordo viene esplicitato che le disposizioni della Convenzione europea del 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato nell'Accordo medesimo, ritiene opportuno che il Governo confermi che le ipotesi di quantificazione degli oneri assunte dalla relazione tecnica, che sembrano porre a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per l'estradizione nel suo territorio di persona detenuta nel territorio dello Stato richiesto, siano conformi alla disciplina generale prevista dalla Convenzione (articolo 24).
  Con riferimento al secondo Trattato, rileva che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 10.379. Nell'ambito di tale importo complessivo, la medesima disposizione prevede che euro 5.479 hanno natura di oneri valutati, riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di detenuti in Italia e alle spese di comparizione di testimoni e periti, e euro 4.900 di oneri autorizzati, riferiti a spese di traduzione di atti e documenti, alle spese per compensi per testimoni/periti e alle spese per videoconferenze e interpretariato. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche relative a provvedimenti di analogo contenuto.
  Con riferimento ad entrambi i trattati, evidenzia che la relazione tecnica indica che i relativi oneri sono riferiti a ciascuna annualità, mentre il testo della norma non esplicita il loro carattere annuo.
  In merito ai profili di copertura, l'articolo 3, comma 1, provvede agli oneri derivanti dalle spese di missione dei due Accordi oggetto di ratifica, rispettivamente valutati in euro 4.219 e in euro 5.479 a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese, rispettivamente pari a euro 5.000 e a euro 9.900 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2017-2019. In proposito, segnala che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, nonché una specifica voce programmatica.
  Ciò posto, anche in considerazione dei presumibili tempi di entrata in vigore della presente legge nonché della natura degli oneri recati dagli Accordi in esame, considera peraltro necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla opportunità di un eventuale aggiornamento del profilo temporale degli oneri medesimi, prevedendone la decorrenza a far data dall'anno 2018 anziché dall'anno 2017, come attualmente contemplato dal testo, e conseguentemente imputando la relativa copertura finanziaria alle proiezioni, per Pag. 166gli anni 2018-2019, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019. Inoltre, da un punto di vista meramente formale, rappresenta l'opportunità di specificare il carattere «annuo» dei predetti oneri indicati all'articolo 3, comma 1.
  Osserva infine che, ai sensi del successivo comma 2, in relazione agli oneri valutati trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, concernenti la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. A tal fine, in linea del resto con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016 recante la riforma del bilancio dello Stato, si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.

  Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.
C. 4685 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, osserva che il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo tra Italia e Francia relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009. Ricorda che l'articolo 1, comma 654, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) ha autorizzato, per la copertura degli oneri connessi al funzionamento dell'Autostrada ferroviaria alpina attraverso il tunnel del Fréjus, la spesa complessiva di euro 29.026.383 per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2018, di cui 21.026.383 a valere sull'esercizio 2016, 5,4 milioni di euro per il 2017 e 2,6 per l'anno 2018. Tale autorizzazione ha ricompreso la copertura dell'ultimo periodo della fase sperimentale del servizio di autostrada ferroviaria (1o gennaio 2013-30 giugno 2013), già autorizzato dalla Commissione europea, e del successivo periodo transitorio (1o luglio 2013-30 giugno 2018). Il prospetto riepilogativo imputava tali oneri su tutti e tre i saldi di finanza pubblica. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 è stato, altresì, autorizzato un contributo di 10 milioni di euro finalizzato alla compensazione totale o parziale degli oneri derivanti dallo svolgimento dei servizi ferroviari di Autostrada ferroviaria alpina, effettuati attraverso il valico fra Italia e Francia, in particolare attraverso il Fréjus.
  Fa presente che la relazione tecnica riferita alla legge di stabilità 2016, tra l'altro, segnalava che l'approvazione della norma era propedeutica alla successiva individuazione di nuove fonti di finanziamento per il periodo di concessione decennale da aggiudicare mediante gara internazionale e che l'autorizzazione in oggetto era indispensabile per il lancio della medesima procedura di consultazione pubblica.
  Evidenzia che il provvedimento, finalizzato ad attuare un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la ratifica in esame è volta a proseguire il servizio di autostrada ferroviaria alpina mediante l'affidamento di un contratto, che potrà Pag. 167assumere la forma di una concessione di servizio pubblico tra i Governi e il gestore. Osserva che il disegno di legge di ratifica (articolo 3, comma 1) prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge medesima, non ripartiti nelle rispettive annualità e non quantificati esplicitamente, si faccia fronte mediante utilizzo delle risorse già stanziate, per le medesime finalità, dall'articolo 1, comma 654, della legge n. 208 del 2015. In proposito, considera necessario acquisire l'avviso del Governo, atteso che l'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica) prevede che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indichi espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la relativa spesa, provvedendo alla corrispondente copertura finanziaria. Fa presente comunque che, ai fini di una valutazione in merito alla congruità degli stanziamenti disposti a valere sul medesimo articolo 1, comma 654, della legge n. 208 del 2015, andrebbe chiarito quali siano gli oneri derivanti dall'attuazione del servizio di autostrada ferroviaria effettivamente a carico dello Stato – indicando la relativa proiezione temporale – e quali siano quelli di competenza del gestore, anche in base alla tipologia di contratto che verrà individuato. Infatti, in linea teorica, qualora venisse messo a gara un contratto di concessione, il riparto degli obblighi e degli oneri tra il soggetto concedente e il soggetto concessionario risulterebbe differente rispetto a quello intercorrente nell'ipotesi di un contratto di appalto tra stazione appaltante e appaltatore.
  Con riferimento alla possibilità che il Gruppo di lavoro si avvalga, in base a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo, della collaborazione da parte delle amministrazioni di ciascuno dei due Paesi nonché di qualunque organismo o esperto, osserva che la relazione tecnica afferma che tali figure verranno scelte tra quelle il cui apporto non determini nuovi oneri per la finanza pubblica. In proposito ritiene opportuno acquisire chiarimenti circa le modalità con le quali sarà assicurato il ricorso a tali forme di collaborazione, escludendo effetti onerosi per la finanza pubblica.
  Non ha osservazioni da formulare, infine, riguardo al tribunale arbitrale, tenuto conto che, per espressa previsione dell'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, agli eventuali oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 3 stabilisce che agli oneri derivanti dal disegno di legge in esame si provvede mediante utilizzo delle risorse già stanziate, per le medesime finalità, dall'articolo 1, comma 654, della legge n. 208 del 2015. Al riguardo, ricorda che il primo periodo del citato comma 654 ha autorizzato una spesa complessiva di circa 29 milioni di euro per la copertura degli oneri connessi al funzionamento dell'Autostrada ferroviaria alpina attraverso il tunnel del Fréjus per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2018, prevedendo in particolare che l'onere per l'anno 2017 sia di 5,4 milioni di euro e quello per l'anno 2018 di 2,6 milioni di euro. Inoltre il quarto periodo dello stesso comma 654 ha autorizzato un ulteriore contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 finalizzato alla compensazione, totale o parziale, degli oneri derivanti dallo svolgimento dei servizi ferroviari di Autostrada ferroviaria alpina, effettuati attraverso il valico fra Italia e Francia, in particolare attraverso il Fréjus. Tale ultimo contributo, come si legge nella relazione tecnica, è stato rimodulato dalla seconda sezione della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), con distribuzione del complessivo importo in dieci anni, dal 2018 al 2027, anziché in cinque, e conseguente riduzione del contributo annuo da 10 a 5 milioni di euro. Gli importi come sopra autorizzati sono allocati sul capitolo 7290, denominato «Spese per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus» del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale reca, nella legge di bilancio per il triennio 2017-2019, uno stanziamento di 5,4 milioni Pag. 168di euro per il 2017, di 12,6 milioni di euro per il 2018 e di 10 milioni di euro per il 2019, mentre, nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020 (S. 2960), reca uno stanziamento di 6,56 milioni di euro per il 2018 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  Rileva che il comma 3 dell'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attività dei gruppi di lavoro, di cui all'articolo 6 dell'Accordo oggetto di ratifica, quantificati in 7.740 euro annui a decorrere dall'anno 2017, imputandoli all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2017-2019 che reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario previsto dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, nonché una specifica voce programmatica.
  Inoltre, per quanto riguarda il comma 2, che reca l'esplicita previsione per cui agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 (Risoluzione delle vertenze – Consultazione tra i Governi) e 7 (Ricorsi collegati alla procedura di attribuzione del contratto) dell'Accordo, si farà comunque fronte tramite apposito provvedimento legislativo, non ha osservazioni da formulare, trattandosi di oneri meramente eventuali.
  Sul piano meramente formale osserva, in primo luogo, che la disposizione contenuta al comma 1 dell'articolo 3, al di là del suo tenore letterale, dovrebbe essere intesa nel senso che le risorse di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 208 del 2015, saranno destinate all'attuazione della presente legge, anziché alla «copertura degli oneri derivati dalla presente legge», giacché i soli oneri non incorporati nella legislazione vigente e che derivano dall'attuazione dell'Accordo dovrebbero essere quelli di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo 3, relativi alla partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro, istituto dall'articolo 6 dell'Accordo. Viceversa, si sarebbe dovuto invece specificare l'ammontare dell'onere oggetto di copertura, come prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.
  In secondo luogo, rileva che l'onere di cui al citato comma 3 dell'articolo 3, al di là del tenore letterale della disposizione in esso contenuta, come risulta dalla natura dell'onere stesso quale evidenziata dalla relazione tecnica, rappresenta una mera previsione di spesa e non un limite massimo di spesa.

  Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.
C. 4686 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (PD), relatore, osserva che il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017. Segnala che l'Accordo è composto di 8 articoli e 2 allegati e che il disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica.
  In merito all'articolo 2 dell'Accordo e all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, che prevedono un contributo finanziario del Governo, non ha osservazioni da formulare, atteso che dalle disposizioni in esame discendono oneri limitati all'entità del contributo previsto. Pag. 169
  Per quanto riguarda l'articolo 3 dell'Accordo, l'Allegato I e l'articolo 3, commi da 2 a 4, del disegno di legge, che prevedono una messa a disposizione di immobili, rileva che le disposizioni in esame prevedono che il Governo italiano, per mezzo della regione Emilia-Romagna, metta a disposizione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine determinati beni immobili al fine di permettere lo svolgimento delle attività previste in Italia. A tal fine, l'area destinata a tali scopi dovrà essere messa a disposizione del Centro e resa tecnicamente idonea agli utilizzi prefissati. Pertanto, la relazione tecnica stima oneri di infrastrutturazione pari a 6,5 milioni di euro per il 2017, 20 milioni di euro per il 2018 e 13,5 milioni di euro per il 2019, cui si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 606, della legge n. 232 del 2016.
  In proposito, prende atto della quantificazione riportata dalla relazione tecnica, che illustra in dettaglio le varie voci di spesa che concorrono a determinare gli oneri complessivi: la relazione tecnica non evidenzia peraltro la ripartizione su base annua di tali componenti di spesa. In proposito, ritiene opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione anche al fine di valutare l'impatto sui saldi di tali voci di spesa in ciascuno degli esercizi considerati.
  Ricorda in proposito che il prospetto riepilogativo relativo all'articolo 1, comma 606, della legge di bilancio 2017, che ha stanziato le risorse utilizzabili per le finalità di spesa in esame, ha evidenziato per l'esercizio 2018 effetti di spesa di 15 milioni di euro sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, a fronte di uno stanziamento sul SNF di 20 milioni di euro. Ritiene quindi che andrebbe verificato che l'impatto sui saldi di finanza pubblica della spesa derivante dalle norme in esame sia compatibile con quello ipotizzato in occasione della legge di bilancio 2017.
  Inoltre, atteso che le norme prevedono che il Centro possa occupare gli edifici summenzionati entro 24 mesi dall'approvazione dell'Accordo da parte del Consiglio o dalla data successiva nella quale sono stati concordati i piani finali dettagliati, considera utile acquisire indicazioni riguardo allo sviluppo temporale dei lavori al fine di escludere disallineamenti temporali rispetto allo sviluppo per cassa prefigurato in sede di legge di bilancio.
  Con riferimento al contributo statale alla regione Emilia-Romagna per la manutenzione dei locali suddetti, pari ad euro 250.000 annui a decorrere dal 2020, di cui all'articolo 3, comma 4, del disegno di legge di ratifica, non ha osservazioni da formulare, atteso che l'onere è limitato allo stanziamento previsto. Ciò premesso, ritiene utile acquisire dati ed elementi di valutazione in merito alla spesa prevista per detta manutenzione, atteso che ad essa è comunque chiamata a provvedere la regione Emilia-Romagna, con possibili oneri a carico della finanza pubblica.
  Per quanto attiene alla messa a disposizione gratuita del Centro, da parte del Governo, del terreno e degli edifici, come definiti nell'Allegato I, Parte II (opzionabili dal luglio 2024 al 30 giugno 2033), non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, su cui considera necessario acquisire l'avviso del Governo, che tutti i costi risultanti per la messa in opera di tali terreni e fabbricati aggiuntivi siano a carico del Centro, senza quindi impatto sulla finanza pubblica.
  Con riferimento ai possibili effetti finanziari per la regione Emilia-Romagna, la relazione tecnica afferma che non si determinano effetti in quanto la regione, proprietaria dell'area, si è obbligata a mettere la stessa a disposizione del Centro nel caso di richiesta in tal senso. Ciò rilevato, ritiene utile acquisire chiarimenti dal Governo in merito alla possibilità che da tale obbligo possano discendere eventuali minori introiti per l'ente regionale in ragione della mancata (o comunque vincolata) utilizzazione degli immobili in questione.
  Riguardo all'articolo 4 dell'Accordo e all'allegato II, che prevedono disposizioni in materia di privilegi e immunità, osserva che le disposizioni in esame concedono al Centro una serie di agevolazioni e immunità, Pag. 170anche di carattere fiscale. In particolare, in relazione allo svolgimento di attività ufficiali, al Centro è concessa l'esenzione da specifiche imposte dirette e indirette, come espressamente elencate nell'ambito dell'Allegato II. Esenzioni sono altresì previste per il personale, in relazione ai redditi corrisposti da o per conto del centro, nonché per i membri del personale non italiani e non residenti in Italia, per i propri rappresentanti e gli esperti. In proposito, nel prendere atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, ritiene utile acquisire elementi volti ad escludere che possano determinarsi variazioni di gettito, di ammontare apprezzabile, in relazione a redditi di soggetti, attualmente tassati in Italia, che dovessero essere assunti dal Centro o svolgere compiti per conto dello stesso, tenuto conto che è prevista l'esenzione da qualsiasi forma di imposizione diretta su stipendi, emolumenti, indennizzi e altre prestazioni corrisposti da o per conto del Centro.
  Con riferimento infine all'obbligo, da parte del Centro, di garantire ai membri del personale un'adeguata assicurazione sanitaria e di previdenza sociale, tramite istituti pubblici o privati, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, su cui considera necessario acquisire una conferma, che ad eventuali prestazioni ricevute dal sistema italiano corrispondano versamenti idonei a escludere aggravi per la finanza pubblica. In proposito ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo.
  In merito all'articolo 7 dell'Accordo e all'articolo 3, comma 5, del disegno di legge, in materia di controversie, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  Riguardo all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, che prevede la copertura finanziaria, segnala che il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo, concernente la concessione al Centro europeo per le previsioni meteorologiche di un contributo annuo di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2017-2019, che reca le necessarie disponibilità nonché una specifica voce programmatica, anche alla luce del nuovo quadro finanziario previsto dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020.
  Inoltre, il comma 2 dell'articolo 3 stabilisce che agli oneri derivanti dalla messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e a 13,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 606, della legge n. 232 del 2016 per la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione.
  Al riguardo considera pertanto necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle citate risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Riguardo alla disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3, che stabilisce che gli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo sono messi a disposizione del predetto Centro senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, osserva che essa appare non coerente con la disposizione contenuta al precedente comma 2, che invece autorizza la spesa di 40 milioni di euro complessivi per il triennio 2017-2019, proprio per la messa a disposizione e in opera di detti immobili. Sul punto considera pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Infine, evidenzia che il comma 4 dell'articolo 3, da un lato, autorizza la corresponsione di un contributo alla regione Emilia-Romagna, pari a 250.000 euro annui Pag. 171a decorrere dall'anno 2020, per la manutenzione degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo, dall'altro, provvede alla copertura del relativo onere a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione, per un importo pari a 250.000 euro, delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le necessarie disponibilità nonché una specifica voce programmatica, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020. Sul piano meramente formale, osserva che la predetta riduzione a decorrere dall'anno 2019 delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a prescindere dal tenore letterale della disposizione, deve intendersi a carattere annuale.
  Infine, per quanto riguarda il comma 5, che reca l'esplicita previsione per cui agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dall'articolo 7 (Controversie) dell'Accordo si fa fronte tramite apposito provvedimento legislativo, non ha osservazioni da formulare, trattandosi di oneri meramente eventuali.

  Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia.
Atto C. 4653.

Pag. 172